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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/12/2025, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3882/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente rel dott.ssa Riccardo Di Pasquale Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
nel procedimento R.G. 3882 / 2025 VG avente a oggetto: regolamentazione congiunta di rapporti con prole nata al di fuori del matrimonio promosso da:
C.F. , con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
avv.ti CAMPOLIETI ROSARIA e MATTIOLI BERTACCHINI CHRISTIAN, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore e
C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Parte_2 C.F._2
CLO' AN RA e ZA AE, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
pronuncia la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 7 Con ricorso congiunto depositato il 15/10/2025 e Parte_1
hanno dato atto di aver avuto una relazione, ora Parte_2
interrotta, dalla quale sono nati i figli in data 21/05/2019 e Persona_1
in data 15/10/2021, riconosciuti da entrambi. Per_2
Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di recepire i seguenti accordi sulle modalità di affidamento della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione dei minori:
“1) I figli minori e sono affidati in modalità condivisa Persona_1 Persona_3 ad entrambi i genitori al fine di consentire loro di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, istruzione ed educazione da entrambi e di conservare anche rapporti significativi con gli ascendenti e i collaterali sia materni che paterni.
La responsabilità genitoriale verrà, pertanto, esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, i quali si impegnano ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli in relazione all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle loro capacità, aspirazioni ed inclinazioni naturali.
La responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione della vita dei figli sarà, invece, esercitata separatamente ed esclusivamente dal genitore presso il quale o con il quale si troveranno di volta in volta.
2) I figli minori e manterranno la collocazione Persona_1 Persona_3 prevalente presso l'abitazione della madre sita in San Cesario sul Panaro (MO), Via P.
Togliatti, 8/A ed ivi manterranno anche la loro residenza principale anche ai fini anagrafici.
3) Il padre avrà diritto/dovere di tenere presso di sé i figli e Persona_1 Per_2 secondo le seguenti modalità:
- infrasettimanalmente:
• nelle giornate di mercoledì e giovedì, quando non avrà i figli nel fine settimana, dall'orario di uscita da scuola, con prelevamento a suo carico, fino alla mattina del venerdì quando li accompagnerà a scuola o, durante le vacanze, al centro estivo o a casa della madre o in altro luogo concordato;
pagina 2 di 7 • nella giornata di lunedì, quando avrà i figli nel fine settimana, dall'orario di uscita da scuola, con prelevamento a suo carico, fino alla mattina seguente quando li accompagnerà a scuola o, durante le vacanze, al centro estivo o a casa della madre o in altro luogo concordato;
- nei fine settimana:
• a fine settimana alternati dall'orario di uscita da scuola nella giornata di venerdì, con prelevamento a suo carico, e fino alla mattina di lunedì, quando il padre riaccompagnerà
i figli a scuola o, durante le vacanze, al centro estivo o a casa della madre o in altro luogo concordato.
- Per le vacanze natalizie: il giorno di Natale e la Vigilia i figli li trascorreranno a rotazione annuale con ciascun genitore;
per il corrente anno passeranno la Vigilia di
Natale con la madre;
resta inteso che il genitore con il quale i figli trascorreranno la
Vigilia li riaccompagnerà a casa dell'altro/a entro le ore 11.00 o al diverso orario concordato.
- Quanto al restante periodo di vacanza: i figli trascorreranno il periodo dal 25/12 al
28/12 mattina con il genitore con il quale hanno trascorso il pranzo di Natale, il quale avrà l'onere di accompagnare i figli presso l'altro genitore entro le ore 11.00 (o al diverso orario concordato) del giorno 28/12; i figli trascorreranno il periodo dal 28/12 fino al
02/01 mattina con il genitore con il quale hanno trascorso la vigilia;
il quale avrà l'onere di accompagnare i figli presso l'altro genitore entro le ore 11.00 (o al diverso orario concordato) del giorno 02/01; dal 02/01 al 07/01 mattina con il genitore con il quale hanno trascorso il pranzo di Natale, il quale avrà l'onere di accompagnare i figli a scuola o, se festivo, alla casa dell'altro genitore o in altro luogo concordato
Per il corrente anno passeranno il primo periodo di vacanza con la madre.
- Per le vacanze pasquali: i figli trascorreranno il periodo di vacanza ad anni alterni con entrambi i genitori secondo la seguente suddivisione: dal primo giorno di vacanza scolastica fino alla Domenica di Pasqua, con onere del genitore frequentante di accompagnare i figli presso l'altro genitore entro le ore 18.00 o al diverso orario concordato del giorno di pasqua;
da Domenica di Pasqua fino al ritorno a scuola, con onere del genitore frequentante di accompagnare i figli a scuola o, se festivo, alla casa pagina 3 di 7 dell'altro genitore o in altro luogo concordato. Per il corrente anno passeranno il primo periodo di vacanza con il padre.
- Per le vacanze estive: fino al compimento del sesto anno di età da parte del figlio più piccolo i figli trascorreranno continuativamente con ciascuno dei genitori Per_2 una settimana nel periodo coincidente con la sospensione dell'attività scolastica, che il genitore frequentante potrà impiegare per recarsi in vacanza portando i figli con sé.
Con il compimento del sesto anno di età da parte del figlio (e quindi a partire Per_2 dall'estate dell'anno 2028) per due settimane anche consecutive.
- Al fine di consentire ai genitori di organizzare i propri impegni di lavoro unitamente al periodo da dedicare alle proprie personali ferie e a quelle da passare con i figli, l'esatta cadenza del suddetto periodo dovrà essere concordata entro il 31 maggio di ogni anno.
In caso di disaccordo in ordine alla decorrenza del periodo di vacanza da trascorrere con i figli, la decisione in proposito verrà assunta negli anni pari dalla madre e negli anni dispari dal padre. Per tale evenienza, il genitore cui spetta la scelta dovrà comunicare per iscritto all'altro il calendario di vacanza fissato entro e non oltre la data del 15 giugno dell'anno cui fa riferimento l'esercizio di tale diritto, pena la decadenza dalla facoltà e il trasferimento della stessa all'altro genitore, senza che ciò comporti il venir meno dell'alternanza sopra descritta per gli anni successivi.
Prima della partenza i genitori saranno tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con i figli minori.
I figli potranno, inoltre, trascorrere una settimana di vacanza con ciascuna delle coppie di nonni nel periodo estivo non scolastico ed in cui non sono in vacanza con i genitori.
- Per i ponti e festività, previsti dal calendario, anche scolastico: secondo il criterio dell'alternanza per tutti i ponti che si dovessero susseguire nel corso dell'anno; ad esempio pertanto se i figli minori trascorreranno con il padre il giorno del 1° novembre, staranno con la madre l'8 dicembre e così di seguito, con scelta iniziale da parte del padre per il 2025.
pagina 4 di 7 I periodi di vacanza (estiva, natalizia, pasquale, ponti, altre festività ecc…) interrompono il regolare svolgimento della frequentazione infrasettimanale e del week end tra il genitore e i figli.
In suddetti periodi ciascun genitore, pertanto, non potrà sollevare censure, né richiedere il rispetto del regime ordinario di visita di cui al precedente capo né tantomeno il recupero delle giornate perdute in forza delle suddette vacanze e/o festività.
- Ciascun genitore avrà diritto di sentire telefonicamente i figli minori almeno una volta al giorno nei periodi in cui essi si trovano con l'altro genitore. I colloqui telefonici richiesti dal genitore non frequentante dovranno avvenire nella fascia oraria dalle 18.30 alle 20.00. Il genitore frequentante dovrà acconsentire alle richieste provenienti dai figli di sentire telefonicamente il genitore non frequentante.
4) In ragione del collocamento prevalente presso la madre, quale concorso al mantenimento dei figli minori oltre a provvedere al mantenimento diretto nei giorni in cui essi si trovano presso di lui, corrisponderà a in Parte_2 Parte_1 via anticipata, entro il giorno 15 di ogni mese, per dodici mensilità annue, fino al raggiungimento dell'autonomia economica da parte dei figli, oltre al riconoscimento in via esclusiva alla madre dell'Assegno Unico e Universale per i figli, la somma mensile di
€ 150,00 per ciascun figlio, mediante accredito sul conto corrente alla stessa intestato.
Detta somma dovrà essere annualmente rivalutata in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, con decorrenza dall'anno successivo alla data del provvedimento del Tribunale.
Fino all'estinzione del finanziamento acceso da per l'acquisto dell'arredo Parte_2 della camera dei figli nell'abitazione di via P. Togliatti 8/A, la cui ultima rata andrà in scadenza nel gennaio 2026, si obbliga a rimborsare l'importo delle Parte_1 rate pari a € 85,00 / mese, versando tale somma a entro e non oltre il Parte_2 ventesimo giorno di ciascun mese.
L'Assegno Unico Universale (AUU) per entrambi i figli spetterà esclusivamente e integralmente alla madre, la quale dovrà attivarsi presso l'INPS territorialmente competente per ottenere la rideterminazione dell'importo dello stesso, fornendo documentazione reddituale e anagrafica relativa al mutato assetto familiare. Il padre,
pagina 5 di 7 rinunciando espressamente al ricevimento dell'A.U.U., dovrà parimenti consegnare a o all'INPS l'eventuale documentazione necessaria. Parte_1
Le spese per l'acquisto dell'abbigliamento dei figli saranno sostenute dalla madre. Fermo quanto sopra, il padre si impegna a provvedere all'acquisto di un corredo di vestiario a suo carico (come alcuni cambi di abiti, indumenti intimi, pigiami, accappatoi) sufficiente ad una autonomia gestionale dei figli quando essi permangono presso di lui.
5) Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli riguardanti la salute, la cura, l'educazione e l'istruzione, saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno e saranno individuate e regolamentate secondo il “Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare” dell'Osservatorio sulla Giustizia
Civile presso il Tribunale di Modena vigente che di seguito si riporta:
▪ spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del
Servizio Sanitario Nazionale;
▪ spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
▪ spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
▪ spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
▪ spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
pagina 6 di 7 ▪ spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.”
§
Il Collegio ritiene che gli accordi delle parti formalizzati nelle conclusioni congiunte sopra trascritte non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Tali conclusioni congiunte possono, pertanto, essere recepite dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 10/12/2025
Il Presidente estensore
Dott.Riccardo Di Pasquale
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente rel dott.ssa Riccardo Di Pasquale Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
nel procedimento R.G. 3882 / 2025 VG avente a oggetto: regolamentazione congiunta di rapporti con prole nata al di fuori del matrimonio promosso da:
C.F. , con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
avv.ti CAMPOLIETI ROSARIA e MATTIOLI BERTACCHINI CHRISTIAN, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore e
C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Parte_2 C.F._2
CLO' AN RA e ZA AE, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
pronuncia la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 7 Con ricorso congiunto depositato il 15/10/2025 e Parte_1
hanno dato atto di aver avuto una relazione, ora Parte_2
interrotta, dalla quale sono nati i figli in data 21/05/2019 e Persona_1
in data 15/10/2021, riconosciuti da entrambi. Per_2
Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di recepire i seguenti accordi sulle modalità di affidamento della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione dei minori:
“1) I figli minori e sono affidati in modalità condivisa Persona_1 Persona_3 ad entrambi i genitori al fine di consentire loro di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, istruzione ed educazione da entrambi e di conservare anche rapporti significativi con gli ascendenti e i collaterali sia materni che paterni.
La responsabilità genitoriale verrà, pertanto, esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, i quali si impegnano ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli in relazione all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle loro capacità, aspirazioni ed inclinazioni naturali.
La responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione della vita dei figli sarà, invece, esercitata separatamente ed esclusivamente dal genitore presso il quale o con il quale si troveranno di volta in volta.
2) I figli minori e manterranno la collocazione Persona_1 Persona_3 prevalente presso l'abitazione della madre sita in San Cesario sul Panaro (MO), Via P.
Togliatti, 8/A ed ivi manterranno anche la loro residenza principale anche ai fini anagrafici.
3) Il padre avrà diritto/dovere di tenere presso di sé i figli e Persona_1 Per_2 secondo le seguenti modalità:
- infrasettimanalmente:
• nelle giornate di mercoledì e giovedì, quando non avrà i figli nel fine settimana, dall'orario di uscita da scuola, con prelevamento a suo carico, fino alla mattina del venerdì quando li accompagnerà a scuola o, durante le vacanze, al centro estivo o a casa della madre o in altro luogo concordato;
pagina 2 di 7 • nella giornata di lunedì, quando avrà i figli nel fine settimana, dall'orario di uscita da scuola, con prelevamento a suo carico, fino alla mattina seguente quando li accompagnerà a scuola o, durante le vacanze, al centro estivo o a casa della madre o in altro luogo concordato;
- nei fine settimana:
• a fine settimana alternati dall'orario di uscita da scuola nella giornata di venerdì, con prelevamento a suo carico, e fino alla mattina di lunedì, quando il padre riaccompagnerà
i figli a scuola o, durante le vacanze, al centro estivo o a casa della madre o in altro luogo concordato.
- Per le vacanze natalizie: il giorno di Natale e la Vigilia i figli li trascorreranno a rotazione annuale con ciascun genitore;
per il corrente anno passeranno la Vigilia di
Natale con la madre;
resta inteso che il genitore con il quale i figli trascorreranno la
Vigilia li riaccompagnerà a casa dell'altro/a entro le ore 11.00 o al diverso orario concordato.
- Quanto al restante periodo di vacanza: i figli trascorreranno il periodo dal 25/12 al
28/12 mattina con il genitore con il quale hanno trascorso il pranzo di Natale, il quale avrà l'onere di accompagnare i figli presso l'altro genitore entro le ore 11.00 (o al diverso orario concordato) del giorno 28/12; i figli trascorreranno il periodo dal 28/12 fino al
02/01 mattina con il genitore con il quale hanno trascorso la vigilia;
il quale avrà l'onere di accompagnare i figli presso l'altro genitore entro le ore 11.00 (o al diverso orario concordato) del giorno 02/01; dal 02/01 al 07/01 mattina con il genitore con il quale hanno trascorso il pranzo di Natale, il quale avrà l'onere di accompagnare i figli a scuola o, se festivo, alla casa dell'altro genitore o in altro luogo concordato
Per il corrente anno passeranno il primo periodo di vacanza con la madre.
- Per le vacanze pasquali: i figli trascorreranno il periodo di vacanza ad anni alterni con entrambi i genitori secondo la seguente suddivisione: dal primo giorno di vacanza scolastica fino alla Domenica di Pasqua, con onere del genitore frequentante di accompagnare i figli presso l'altro genitore entro le ore 18.00 o al diverso orario concordato del giorno di pasqua;
da Domenica di Pasqua fino al ritorno a scuola, con onere del genitore frequentante di accompagnare i figli a scuola o, se festivo, alla casa pagina 3 di 7 dell'altro genitore o in altro luogo concordato. Per il corrente anno passeranno il primo periodo di vacanza con il padre.
- Per le vacanze estive: fino al compimento del sesto anno di età da parte del figlio più piccolo i figli trascorreranno continuativamente con ciascuno dei genitori Per_2 una settimana nel periodo coincidente con la sospensione dell'attività scolastica, che il genitore frequentante potrà impiegare per recarsi in vacanza portando i figli con sé.
Con il compimento del sesto anno di età da parte del figlio (e quindi a partire Per_2 dall'estate dell'anno 2028) per due settimane anche consecutive.
- Al fine di consentire ai genitori di organizzare i propri impegni di lavoro unitamente al periodo da dedicare alle proprie personali ferie e a quelle da passare con i figli, l'esatta cadenza del suddetto periodo dovrà essere concordata entro il 31 maggio di ogni anno.
In caso di disaccordo in ordine alla decorrenza del periodo di vacanza da trascorrere con i figli, la decisione in proposito verrà assunta negli anni pari dalla madre e negli anni dispari dal padre. Per tale evenienza, il genitore cui spetta la scelta dovrà comunicare per iscritto all'altro il calendario di vacanza fissato entro e non oltre la data del 15 giugno dell'anno cui fa riferimento l'esercizio di tale diritto, pena la decadenza dalla facoltà e il trasferimento della stessa all'altro genitore, senza che ciò comporti il venir meno dell'alternanza sopra descritta per gli anni successivi.
Prima della partenza i genitori saranno tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con i figli minori.
I figli potranno, inoltre, trascorrere una settimana di vacanza con ciascuna delle coppie di nonni nel periodo estivo non scolastico ed in cui non sono in vacanza con i genitori.
- Per i ponti e festività, previsti dal calendario, anche scolastico: secondo il criterio dell'alternanza per tutti i ponti che si dovessero susseguire nel corso dell'anno; ad esempio pertanto se i figli minori trascorreranno con il padre il giorno del 1° novembre, staranno con la madre l'8 dicembre e così di seguito, con scelta iniziale da parte del padre per il 2025.
pagina 4 di 7 I periodi di vacanza (estiva, natalizia, pasquale, ponti, altre festività ecc…) interrompono il regolare svolgimento della frequentazione infrasettimanale e del week end tra il genitore e i figli.
In suddetti periodi ciascun genitore, pertanto, non potrà sollevare censure, né richiedere il rispetto del regime ordinario di visita di cui al precedente capo né tantomeno il recupero delle giornate perdute in forza delle suddette vacanze e/o festività.
- Ciascun genitore avrà diritto di sentire telefonicamente i figli minori almeno una volta al giorno nei periodi in cui essi si trovano con l'altro genitore. I colloqui telefonici richiesti dal genitore non frequentante dovranno avvenire nella fascia oraria dalle 18.30 alle 20.00. Il genitore frequentante dovrà acconsentire alle richieste provenienti dai figli di sentire telefonicamente il genitore non frequentante.
4) In ragione del collocamento prevalente presso la madre, quale concorso al mantenimento dei figli minori oltre a provvedere al mantenimento diretto nei giorni in cui essi si trovano presso di lui, corrisponderà a in Parte_2 Parte_1 via anticipata, entro il giorno 15 di ogni mese, per dodici mensilità annue, fino al raggiungimento dell'autonomia economica da parte dei figli, oltre al riconoscimento in via esclusiva alla madre dell'Assegno Unico e Universale per i figli, la somma mensile di
€ 150,00 per ciascun figlio, mediante accredito sul conto corrente alla stessa intestato.
Detta somma dovrà essere annualmente rivalutata in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, con decorrenza dall'anno successivo alla data del provvedimento del Tribunale.
Fino all'estinzione del finanziamento acceso da per l'acquisto dell'arredo Parte_2 della camera dei figli nell'abitazione di via P. Togliatti 8/A, la cui ultima rata andrà in scadenza nel gennaio 2026, si obbliga a rimborsare l'importo delle Parte_1 rate pari a € 85,00 / mese, versando tale somma a entro e non oltre il Parte_2 ventesimo giorno di ciascun mese.
L'Assegno Unico Universale (AUU) per entrambi i figli spetterà esclusivamente e integralmente alla madre, la quale dovrà attivarsi presso l'INPS territorialmente competente per ottenere la rideterminazione dell'importo dello stesso, fornendo documentazione reddituale e anagrafica relativa al mutato assetto familiare. Il padre,
pagina 5 di 7 rinunciando espressamente al ricevimento dell'A.U.U., dovrà parimenti consegnare a o all'INPS l'eventuale documentazione necessaria. Parte_1
Le spese per l'acquisto dell'abbigliamento dei figli saranno sostenute dalla madre. Fermo quanto sopra, il padre si impegna a provvedere all'acquisto di un corredo di vestiario a suo carico (come alcuni cambi di abiti, indumenti intimi, pigiami, accappatoi) sufficiente ad una autonomia gestionale dei figli quando essi permangono presso di lui.
5) Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli riguardanti la salute, la cura, l'educazione e l'istruzione, saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno e saranno individuate e regolamentate secondo il “Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare” dell'Osservatorio sulla Giustizia
Civile presso il Tribunale di Modena vigente che di seguito si riporta:
▪ spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del
Servizio Sanitario Nazionale;
▪ spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
▪ spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
▪ spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
▪ spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
pagina 6 di 7 ▪ spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.”
§
Il Collegio ritiene che gli accordi delle parti formalizzati nelle conclusioni congiunte sopra trascritte non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Tali conclusioni congiunte possono, pertanto, essere recepite dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 10/12/2025
Il Presidente estensore
Dott.Riccardo Di Pasquale
pagina 7 di 7