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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 06/03/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 19/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere rel.
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 19/2024 RG, promossa con atto di citazione in appello notificato il 15.01.2024
DA
- Capogruppo del Gruppo Parte_1
NC , (P.IVA ) con il proc. del Foro di Roma e dom. Pt_1 P.IVA_1 Parte_2
avv. Rosanna Rovere del Foro di Pordenone giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
- APPELLANTE-
CONTRO
(P.IVA ) con il proc. e dom. avv. Gianni Controparte_1 P.IVA_2
Solinas del Foro di Venezia giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone, G.U. Dott.ssa M. P. Costa
n. 727/2023 del 12.12.2023, emessa inter partes nel giudizio NRG 1254/2021 notificata in data
15.12.2023.
Causa iscritta a ruolo il 23.01.2024 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 12.02.2025
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione o difesa, previo rigetto dell'appello incidentale proposto da Controparte_2
nel merito, in totale riforma della sentenza impugnata, per tutti i motivi esposti nell'atto di citazione in appello introduttivo del presente giudizio, nonché in tutti i precedenti scritti difensivi in atti,
accogliere le conclusioni formulate in primo grado che si trascrivono qui di seguito:
in via principale: accertata e dichiarata la falsità dell'assegno di cui alla narrativa dell'atto di citazione
[par. 2, doc. n. 3, assegno circolare non trasferibile (falso-clonato) EA CA (BCC di
Acquara), 27.5.2016, serie RE n. 4045248995-08 di €. 16.991,61 portante come beneficiario RI
PI], per un controvalore di €. 16.991,61, nonché la responsabilità della banca negoziatrice
[...]
(già – ora in Controparte_3 Controparte_4 Controparte_1
relazione all'incasso del precitato assegno evidentemente falso, tuttavia illegittimamente pagato alla stessa (già -ora Controparte_3 Controparte_4 Controparte_1
- dalla in check truncation, condannare la medesima
[...] Parte_1 [...]
(già ora - a Controparte_3 Controparte_4 Controparte_1
pagare alla il detto importo di €. 16.991,61, oltre gli interessi legali Parte_1
competenti dalla data di negoziazione (31.5.2016);
in via subordinata (salvo gravame): accertata e dichiarata la falsità dell'assegno di cui alla narrativa dell'atto di citazione [par. 2, doc. n. 3, assegno circolare non trasferibile (falso-clonato) EA CA (BCC di Acquara), 27.5.2016, serie RE n. 4045248995-08 di €. 16.991,61 portante come beneficiario RI PI], per un controvalore di €. 16.991,61, nonché la responsabilità della banca negoziatrice (già - ora Controparte_3 Controparte_4 [...]
- in relazione all'incasso del precitato assegno evidentemente falso, tuttavia Controparte_1
illegittimamente pagato alla stessa (già Controparte_3 Controparte_4
- ora - dalla in check truncation,
[...] Controparte_1 Parte_1
condannare la medesima (già - ora Controparte_3 Controparte_4
- a pagare alla il detto importo di €. 16.991,61, Controparte_1 Parte_1
oltre gli interessi legali competenti dalla data di costituzione in mora (6-12.1.2016) o, in subordine,
dalla data di costituzione in mora, o, in ulteriore subordine, dalla domanda o, comunque, la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di causa;
in via istruttoria:
- ferma la produzione documentale in atti e ribadita l'assenza degli originali dei titoli, autentico e falso/clonato, in quanto sequestrati dall'Autorità Giudiziaria e non nella disponibilità della deducente e, comunque, ribadita la rilevabilità ictu oculi della falsità dell'assegno per cui è causa anche attraverso la fotocopia (ad es. attraverso l'esame visivo ed il confronto del Qrcode), come già
avvenuto in analoghi giudizi;
b) chiede l'ammissione di c.t.u. al fine di verificare la falsità dell'assegno illegittimamente negoziato da - (già – ora Controparte_3 Controparte_4 Controparte_1
- specificamente richiamato al par. 2 (doc. n. 3) - assegno circolare non trasferibile (falso-
[...]
clonato) CC di Acquara), 27.5.2016, serie RE n. 4045248995-08 di €. 16.991,61 Parte_1
portante come beneficiario RI PI;
con autorizzazione al c.t.u. di accedere presso l'Autorità Giudiziaria penale che ha proceduto al sequestro dell'assegno doc. n. 3 (cfr. doc. n. 14); ovvero, ad esempio, secondo il seguente quesito:
“valuti il consulente tecnico d'ufficio, previo esame dell'assegno prodotto in copia dall'attrice e previo accesso, che si autorizza fin da ora ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c., presso l'autorità
giudiziaria penale che ha disposto il sequestro dei titoli di cui è causa, l'esistenza o meno di contraffazioni riscontrabili attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile, dell'assegno da parte dell'impiegato addetto della banca negoziatrice, in possesso di comuni cognizioni teorico/tecniche proprie dell'attività svolta, ovvero pure in forza di mezzi e strumenti presenti sui normali canali del mercato di consumo e di agevole utilizzo”;
c) si chiede sin d'ora di disporre l'acquisizione dell'assegno sequestrato dall'Autorità Giudiziaria
Penale (doc. n. 14).
d) al fine di far rilevare l'anomalia dell'illegittima operazione di incasso svolta dalla convenuta banca negoziatrice (già - ora Controparte_3 Controparte_4 [...]
- rispetto alle qualità soggettive e alle movimentazioni di chi ha incassato Controparte_2
l'assegno falso/clonato di cui è causa, nonché la carente ed irrituale accensione da parte della stessa banca negoziatrice del conto corrente del medesimo presentatore i titoli in discorso, ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ., chiede che venga disposto l'ordine alla convenuta di esibizione e di deposito in copia di tutta la documentazione contrattuale, comprensiva di ogni documento allegato, relativa all'accensione del rapporto di conto corrente con il medesimo soggetto che ha incassato l'assegno falso/clonato di cui è causa, nonché, sempre in ordine al medesimo soggetto, di tutti i relativi estratti conto del c/c in cui è stato incassato l'assegno in discorso relativi al quinquennio precedente la negoziazione e al periodo successivo fino all'eventuale estinzione del conto stesso.
Con vittoria di compensi e spese, anche generali, di entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata ed appellante incidentale:
“IN VIA PRELIMINARE NEL RITO:
- accertare e dichiarare inammissibile - anche per i motivi indicati in comparsa di costituzione e risposta - l'appello instaurato da Controparte ai sensi e per gli effetti degli artt. 348 bis e ter c.p.c.
IN ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO INCIDENTALE: - in riforma totale o parziale, anche per i motivi esposti in atti e verbali d'udienza ed anche in eventuale accoglimento dell'appello incidentale, della sentenza n. 727/2023 emessa dal Tribunale di
Pordenone nella causa n. 1254/2021 R.G, accertare e dichiarare, anche per i motivi indicati in atti e verbali d'udienza, la carenza di legittimazione ad agire e/o difetto di legittimazione attiva in capo all'Appellante e/o difetto di interesse ad agire e/o il difetto di legittimazione passiva in capo a
[...]
, con ogni effetto di legge;
Controparte_1
- in riforma totale o parziale, anche per i motivi esposti in atti e verbali d'udienza ed anche in eventuale accoglimento dell'appello incidentale, della sentenza n. 727/2023 emessa dal Tribunale di
Pordenone nella causa n. 1254/2023 R.G, accertare e dichiarare che l'Appellante non ha proceduto a disconoscere tempestivamente il modulo assegno nonché la sottoscrizione di emissione dell'assegno circolare n. 4045248995-08 negoziato in data 30.5.2016 presso (sub Controparte_1
doc. 6 fascicolo di primo grado), e per l'effetto dichiarare autentico l'assegno circolare n.
4045248995-08 data 30.5.2016 presso (sub doc. 6 fascicolo Parte_3 Controparte_1
di primo grado) con ogni effetto di legge;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezioni preliminari e dell'appello incidentale,
confermare, comunque, anche per motivi diversi da quelli già accolti dal Giudice di primo grado, la
Sentenza n. 727/2023 resa nella causa avente RG n. 1254/2021 dal Tribunale di Pordenone e/o,
comunque, in ogni caso, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto anche per tutti i motivi esposti in atti e verbali d'udienza;
- in ogni caso rigettare, comunque, anche per i motivi esposti in atti e verbali d'udienza, l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto rigettarsi tutte le domande (nessuna esclusa)
svolte da Parte_1
- in ogni caso rigettare l'appello e dichiarare l'intervenuta presunzione assoluta di pagamento in merito all'assegno oggetto di causa con ogni conseguenza di legge;
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO:
- dichiarare che nessuno importo deve essere riconosciuto e/o corrisposto all'Appellante attesa l'applicazione del II° comma dell'art. 1227 c.c. come richiamato dall'art. 2056
c.c.;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA NEL MERITO:
- accertare il concorso di colpa della società Appellante attesa l'applicazione del I° comma dell'art. 1227 c.c. richiamato dall'art. 2056 c.c. e per l'effetto limitare l'entità del danno lamentato.
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori di legge.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Pordenone (già ; Controparte_5 Controparte_4
esponeva l'attrice che le Banche di Credito Cooperativo italiane, a fronte di delega della
[...]
emettevano assegni circolari ai sensi dell'art. 85 R.D. 21 Parte_1 Parte_1
dicembre 1933 n. 1736, e che da diverso tempo si ripetevano episodi di (illegittimo) incasso, da parte di agenzie e/o filiali di banche italiane, di assegni circolari emessi dalle Parte_1
banche di credito cooperativo.
Deduceva l'attrice che in data 27.5.2016 era stato emesso dalla BCC di Acquara un assegno circolare on trasferibile serie RE n. 4045248995-08 di €. 16.991,61 portante come Parte_1
beneficiario RI PI;
successivamente, il 30.5.2016 era stato presentato all'incasso da
[...]
(all'epoca un assegno circolare portante Controparte_6 CP_4 Controparte_4
gli stessi elementi di quello emesso il 27.5.2016, che era stato regolarmente pagato dalla
[...]
l'assegno emesso il 27.5.2016 e già negoziato il 30.5.2016 veniva tuttavia rinegoziato Parte_1
dal richiedente il 7.6.2016, ed essendo risultata l'autenticità dello stesso, Parte_1
aveva dovuto procedere al pagamento ulteriore. In data 21.6.2016, poiché l'assegno era risultato falso in sede di verifica, aveva Parte_1
riaddebitato la quale in data 1.7.2016 aveva rifiutato l'addebito Controparte_4
perché pervenuto oltre i termini.
L'attrice assumeva la responsabilità della convenuta per avere illegittimamente consentito la negoziazione di un assegno circolare ictu oculi falso, senza la corretta identificazione del cliente,
senza rilevare l'anomalia dell'operazione, e senza attento esame diretto, visivo e tattile, del titolo,
caratterizzato da molteplici profili di difformità da quanto stabilito dai regolamenti in materia
(microforature, vincoli e regole grafiche, etc.), non stampato su carta filigranata e privo di scritte a rilievo nel c.d. “quadro di controllo” tipiche degli assegni circolari, ovvero dai tracciati completamente piatti, tutti caratteri ben percepibili anche ad un solo sommario esame visivo e tattile.
La convenuta aveva poi scelto la negoziazione in check truncation, che impediva all'emittente la verifica della materialità del titolo, assicurata invece dalla compensazione in stanza.
L'attrice deduceva al riguardo che il termine di tre giorni, il cui decorso era stato eccepito dalla banca negoziatrice, non poteva trovare applicazione nel caso di specie, in quanto Parte_1
aveva potuto rendersi conto della falsità del titolo clonato negoziato solo quando in seguito venne negoziato il titolo autentico;
nelle negoziazioni dei titoli in check truncation, infatti,
[...]
on aveva la possibilità di esame materiale del titolo, che era riservato solo alla banca Parte_1
negoziatrice.
L'attrice concludeva pertanto chiedendo che, accertata e dichiarata la falsità dell'assegno oggetto di causa, nonché la responsabilità della banca negoziatrice Controparte_4
quest'ultima venisse condannata a pagare in suo favore l'importo di €. 16.991,61, oltre gli interessi legali competenti dalla data di negoziazione (31.5.2016), o, in subordine, dalla data di costituzione in mora, o in ulteriore subordine, dalla domanda.
Si costituiva in giudizio rilevando che l'attrice aveva sostenuto di Controparte_6
aver subito un danno per aver dovuto riconoscere l'importo dell'assegno al soggetto originariamente titolare della provvista, senza tuttavia dimostrare di avere effettuato il riaccredito della provvista;
eccepiva pertanto la carenza di legittimazione o il difetto di interesse ad agire della società attrice.
Evidenziava la convenuta che l'attrice non aveva dedotto nulla in merito ai fatti che avrebbero portato all'asserita clonazione del titolo, né aveva precisato quali fossero i rapporti che BCC di Acquara
aveva intrattenuto con il soggetto che avrebbe chiesto l'emissione dell'assegno circolare;
peraltro gli unici soggetti che potevano essere a conoscenza di tutti i dati dell'assegno erano che lo Parte_1
aveva emesso, ed il soggetto che aveva richiesto l'emissione dell'assegno; quest'ultimo, neppure indicato nell'atto di citazione, era la società inattiva con sede legale a Controparte_7
Salerno, che aveva depositato l'ultimo bilancio nel 2016.
Quanto alla negoziazione dell'assegno, la convenuta osservava che la signora PI era da tempo cliente della Banca, era soggetto anagraficamente esistente, titolare di omonima società individuale,
che aveva ricevuto l'assegno oggetto di causa a fronte di una compravendita di computer, come da regolare fattura;
pertanto avrebbe dovuto semmai negare il riaccredito dell'assegno, Parte_1
effettuato in data 7 giugno 2016, ovvero ancora prima che l'attrice comunicasse l'impagato a
, posto che la comunicazione dell'impagato era del 15 giugno 2016. CP_3
Osservava poi la convenuta che l'attrice aveva imputato alla Banca negoziatrice dei mancati controlli sull'assegno, citando una normativa ABI che tuttavia nel maggio 2016 non era ancora applicabile o comunque non era ancora divenuta operativa;
al contrario nessuna responsabilità poteva essere ascritta alla che aveva negoziato il titolo, la quale aveva il dovere di procedere al pagamento CP_4
se la falsificazione o l'alterazione dei requisiti esteriori non erano rilevabili con la normale diligenza inerente all'attività bancaria. aveva provveduto a comunicare alla banca emittente la CP_3
negoziazione del titolo e quest'ultima non aveva contestato l'addebito o segnalato l'impagato entro il terzo giorno lavorativo, così come previsto dall'Accordo Interbancario Circolare Abi Serie Tecnica
n. 25 del 13.6.2006, autorizzando pertanto il pagamento. Deduceva altresì la convenuta che la Banca emittente aveva la facoltà di richiedere che i titoli venissero negoziati in stanza di compensazione, procedura che consisteva nel sottoporre l'assegno all'esame diretto della stessa, la quale, avendo emesso il modulo, aveva maggiore contezza su eventuali difformità non rilevabili ictu oculi rispetto all'originale. La Banca emittente invece aveva scelto la strada più vantaggiosa economicamente ma meno sicura, scelta che tuttavia non la esimeva da responsabilità.
Con la sentenza impugnata il giudice respingeva la domanda, ritenendo non necessario disporre c.t.u.,
né acquisire l'originale dell'assegno oggetto di sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria penale;
il giudice evidenziava infatti che aveva sempre sostenuto che la falsità dell'assegno per cui è Pt_1
causa era già rilevabile ictu oculi dalla fotocopia in atti.
Al riguardo il giudice premetteva che le circolari richiamate da non erano neppure in vigore Pt_1
all'epoca dei fatti;
osservava poi che dalla comparazione fra la fotocopia dell'assegno c.d. “vero” e quella dell'assegno in tesi “falso/clonato” non emergeva né appariva rilevabile ictu oculi il grossolano utilizzo di carta comune.
Il giudice reputava generica l'allegazione contenuta nell'atto di citazione circa l'assenza di scritte ed elementi a rilievo, non avendo l'attrice specificato quali sarebbero le scritte e gli elementi a rilievo in concreto presenti sul titolo originale e viceversa mancanti su quello falsificato, circostanza questa che non aveva consentito alla controparte una consapevole replica e non permetteva al giudice di valutarne la effettiva fondatezza;
l'attrice avevo poi definito “a dir poco stravagante” il qr code del
data matrix, e rilevato difformità grafiche definite “numerose” ma non individuate.
Il giudice riteneva pertanto che l'assegno circolare negoziato da non presentasse, al CP_3
momento dell'incasso, segni di evidente contraffazione.
Avverso la sentenza proponeva appello lamentando il mancato accoglimento delle Parte_1
richieste istruttorie avanzate dall'attrice, anche con riguardo all'acquisizione dell'assegno sequestrato dall'Autorità Giudiziaria penale, il cui esame visivo e tattile ne avrebbe confermato la falsità. Deduceva l'appellante che erroneamente il primo giudice, pur ritenendo non rilevabile ictu oculi la falsità dell'assegno dalla sola fotocopia, non aveva dato poi ingresso alla richiesta c.t.u. né
all'acquisizione dell'originale del titolo;
sosteneva che l'uso di carta non filigranata e la mancanza sul titolo di scritte ed elementi a rilievo sarebbe riscontrabile solo dall'esame visivo e tattile dell'originale.
Evidenziava poi l'appellante che altro evidente elemento di falsità era costituito dal disallineamento delle tre serie numeriche presenti sull'assegno e dal numero 4 riportato, che non rispettava il font
delle microperforazioni previsto dall'ABI per tutti gli assegni.
Deduceva l'appellante che il termine di tre giorni concesso all'emittente nella procedura di check
truncation non poteva operare nel caso di specie, non essendo tale procedura concepita per la compensazione dei titoli falsi, ed essendo peraltro la banca negoziatrice tenuta a controllare CP_3
la regolarità formale dei titoli trattati, restando responsabile delle contraffazioni o falsificazioni rilevabili con l'ordinaria diligenza.
Si costituiva l'appellata eccependo l'inammissibilità dell'appello, poiché riproponeva contestazioni svolte tardivamente;
nel merito l'appellata contestava in radice la fondatezza della domanda, in quanto aveva effettuato una comparazione tra i due assegni, originale ed asserito Parte_1
clone, al fine di rilevare in essi minuziose differenze, senza tenere in considerazione la circostanza che la Banca negoziatrice in sede di verifica del titolo non avrebbe potuto esaminare entrambi gli assegni per raffrontarli.
Rilevava poi l'appellata che controparte non aveva preso in considerazione la documentazione depositata da , relativa alla cliente PI RI. Pt_1
L'appellata proponeva appello incidentale per omessa motivazione sulla eccepita carenza di legittimazione o interesse ad agire, in quanto l'appellante non aveva fornito la prova del reale danno subito, ovvero la prova di avere effettivamente riaccreditato l'importo dell'assegno sul conto del correntista che lo aveva emesso. Osservava al riguardo che il timbro apposto sul retro del titolo provava Controparte_6
unicamente che tale assegno era stato presentato per il riaccredito ma non che tale riaccredito fosse andato a buon fine, non essendo peraltro stato prodotto l'estratto conto da dove evincere l'effettivo incasso, e non essendo sufficienti a tal fine le schermate video depositate quale doc.24, che non recavano l'intestazione della banca né il soggetto che aveva formato tale documento, e comunque non attestavano il pagamento né l'incasso.
Con il secondo motivo di appello incidentale l'appellata ribadiva che non aveva mai Parte_1
disconosciuto né il modulo assegno portato all'incasso presso né la sottoscrizione ivi Controparte_6
apposta, nonostante la produzione fin dalla comparsa di costituzione della copia dell'assegno doc.6
da parte della convenuta.
Quanto all'appello principale ribadiva che la prospettazione avversaria era fondata Controparte_6
su modelli di assegni divenuti obbligatori solo dopo i fatti di causa e su una procedura di incasso titoli che era operativa solo dal 2018.
Evidenziava poi l'appellata che l'appellante non aveva chiesto l'acquisizione anche dell'assegno cd.autentico, anch'esso oggetto di sequestro, al fine di verificare con quale qualità della carta CR
emetteva gli assegni circolari nel maggio 2016, atteso che la normativa bancaria citata era CP_4
entrata in vigore solo dopo i fatti di causa;
deduceva l'appellata che a maggio 2016 non era ancora implementata ed operativa le lettura del qr code, e neppure il font microforato indicato da . Pt_1
Ribadiva poi l'appellata che il decorso del termine di tre giorni comportava l'intervenuta presunzione assoluta di regolarità del titolo di pagamento e che aveva scelto la procedura di negoziazione Pt_1
più vantaggiosa economicamente ma meno sicura, accettando il rischio del pagamento al buio.
***
1. L'appello principale e quello incidentale devono essere respinti.
2. Deve anzitutto rilevarsi che i due motivi di appello incidentale sono stati proposti dall'appellata non quale appello incidentale subordinato ma quali questioni preliminari, e non possono ritenersi assorbiti.
2.1 Con il primo motivo di appello incidentale parte appellata ha evidenziato che, al fine di ottenere la restituzione dell'importo dell'assegno corrisposto per due volte, avrebbe Pt_1
dovuto dimostrare di avere effettivamente effettuato per due volte il pagamento, e che tale prova non è stata fornita;
infatti non aveva dimostrato che l'importo dell'assegno fosse stato Pt_1
riversato sul conto dell'emittente, allegando solo una fotocopia dell'assegno e un report giornaliero bancario interno alla banca, mentre non aveva prodotto l'estratto conto del correntista che solo avrebbe potuto comprovare il riaccredito della somma.
Tale motivo dell'appello incidentale è stato tuttavia formulato sotto il profilo della carenza di legittimazione attiva o di interesse ad agire, mentre la questione della prova dell'effettivo pagamento dell'importo per due volte attiene al merito della pretesa, e il motivo di gravame così
proposto non può trovare accoglimento.
2.2 Il secondo motivo di appello incidentale non è ugualmente fondato, poiché se è vero che l'appellante non ha disconosciuto la firma (apparentemente del suo funzionario) posta sull'assegno falso, ha tuttavia sempre dichiarato che l'intero assegno era falso, anzi Pt_1
clonato, indicando alcuni elementi indici di falsificazione.
3. Passando quindi all'appello principale, si deve premettere che il giudice ha ritenuto superflua l'acquisizione dell'originale dell'assegno oggetto di causa al fine di un raffronto e di una c.t.u.,
osservando come l'attrice avesse sostenuto che la falsità era rilevabile ictu oculi, e che tale circostanza doveva invece escludersi.
Come evidenziato nella sentenza impugnata, le discrasie tra l'assegno originale e quello clonato erano state indicate nell'atto di citazione in modo generico;
si deduceva che il titolo sarebbe stato caratterizzato da molteplici profili di difformità rispetto a quanto stabilito dai regolamenti in materia (microforature, vincoli e regole grafiche, etc.), non stampato su carta filigranata e privo di scritte a rilievo nel c.d. “quadro di controllo” tipici degli assegni circolari, ovvero dai tracciati completamente piatti, perciò tutti caratteri ben percepibili anche ad un solo sommario esame visivo e tattile;
la microforatura del numero dell'assegno non sarebbe stata aderente al font e non sarebbe stata operata con lavorazione laser come definito dall'ABI, ed anche la qualità dei fori di perforazione sarebbe stata “sospetta” e percepibile ad occhio nudo.
Quanto alla mancanza di carta filigranata, che il cassiere avrebbe dovuto rilevare al tatto, si osserva che la circostanza che la carta fosse filigranata risulta solo da una dichiarazione interna della più in generale la stessa appellante ha operato un confronto tra l'assegno originale e CP_4
quello clonato, e tuttavia non può imputarsi all'operatore di cassa, il quale non aveva a disposizione l'originale per poterlo confrontare con l'assegno falso (come ha invece fatto in giudizio) di non avere colpevolmente rilevato la falsità del titolo. Pt_1
Non può in particolare esigersi dal cassiere della banca negoziatrice che questi conoscesse e verificasse l'esatto posizionamento delle scritte, dei loghi, la carta e la grafica dei nuovi assegni
. Pt_1
Si deve pertanto concludere nel senso che la falsità del titolo non fosse evidente, ed in ogni caso non è stato rispettato il termine di tre giorni lavorativi per la comunicazione dell'impagato.
4. Pare infatti fondato il rilievo dell'appellante circa il fatto che , avendo scelto la Pt_1
modalità di compensazione più semplice ed economica (check truncation invece che compensazione in stanza) si sia accollata i relativi rischi;
l'appellante avrebbe infatti potuto richiedere che i titoli di un certo importo venissero negoziati in stanza di compensazione,
procedura che avrebbe consentito l'esame diretto dell'assegno da parte dell'emittente, il che avrebbe agevolato il rilievo di eventuali contraffazioni.
5. Entrambe le parti hanno argomentato in ordine ai requisiti previsti all'epoca (2016) per gli assegni circolari: parte appellante ha invocato la Circolare ABI n.21/2014 e l'appellata ha sostenuto che questa sarebbe entrata in vigore solo nel 2018 e comunque dopo i fatti.
Si osserva tuttavia che la circolare ABI del 22.3.2016 non imponeva l'effettuazione di controlli sulla base della nuova normativa, pur in presenza di negoziazione dei nuovi assegni, poiché precisava che
“prima dell'avvio della procedura CIT il negoziatore non dovrà svolgere specifici controlli sulle
nuove informazioni presenti sul titolo ferma rimanendo la responsabilità di rilevare, con la dovuta
diligenza, eventuali tentativi di frode”.
6. Per i motivi esposti, l'appello principale deve essere rigettato, ma anche i motivi di appello incidentale come formulati non possono essere accolti;
ciò giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite di questo grado tra le parti.
Sussistono in capo all'appellante e all'appellante incidentale i presupposti di cui all'art.13, comma 1
quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da
[...]
nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_8
- rigetta l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale;
- compensa interamente le spese di lite di questo grado tra le parti;
- dà atto della sussistenza, in capo all'appellante e all'appellante incidentale, dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 12/02/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Marina Vitulli dott.ssa Marina Caparelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere rel.
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 19/2024 RG, promossa con atto di citazione in appello notificato il 15.01.2024
DA
- Capogruppo del Gruppo Parte_1
NC , (P.IVA ) con il proc. del Foro di Roma e dom. Pt_1 P.IVA_1 Parte_2
avv. Rosanna Rovere del Foro di Pordenone giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
- APPELLANTE-
CONTRO
(P.IVA ) con il proc. e dom. avv. Gianni Controparte_1 P.IVA_2
Solinas del Foro di Venezia giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone, G.U. Dott.ssa M. P. Costa
n. 727/2023 del 12.12.2023, emessa inter partes nel giudizio NRG 1254/2021 notificata in data
15.12.2023.
Causa iscritta a ruolo il 23.01.2024 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 12.02.2025
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione o difesa, previo rigetto dell'appello incidentale proposto da Controparte_2
nel merito, in totale riforma della sentenza impugnata, per tutti i motivi esposti nell'atto di citazione in appello introduttivo del presente giudizio, nonché in tutti i precedenti scritti difensivi in atti,
accogliere le conclusioni formulate in primo grado che si trascrivono qui di seguito:
in via principale: accertata e dichiarata la falsità dell'assegno di cui alla narrativa dell'atto di citazione
[par. 2, doc. n. 3, assegno circolare non trasferibile (falso-clonato) EA CA (BCC di
Acquara), 27.5.2016, serie RE n. 4045248995-08 di €. 16.991,61 portante come beneficiario RI
PI], per un controvalore di €. 16.991,61, nonché la responsabilità della banca negoziatrice
[...]
(già – ora in Controparte_3 Controparte_4 Controparte_1
relazione all'incasso del precitato assegno evidentemente falso, tuttavia illegittimamente pagato alla stessa (già -ora Controparte_3 Controparte_4 Controparte_1
- dalla in check truncation, condannare la medesima
[...] Parte_1 [...]
(già ora - a Controparte_3 Controparte_4 Controparte_1
pagare alla il detto importo di €. 16.991,61, oltre gli interessi legali Parte_1
competenti dalla data di negoziazione (31.5.2016);
in via subordinata (salvo gravame): accertata e dichiarata la falsità dell'assegno di cui alla narrativa dell'atto di citazione [par. 2, doc. n. 3, assegno circolare non trasferibile (falso-clonato) EA CA (BCC di Acquara), 27.5.2016, serie RE n. 4045248995-08 di €. 16.991,61 portante come beneficiario RI PI], per un controvalore di €. 16.991,61, nonché la responsabilità della banca negoziatrice (già - ora Controparte_3 Controparte_4 [...]
- in relazione all'incasso del precitato assegno evidentemente falso, tuttavia Controparte_1
illegittimamente pagato alla stessa (già Controparte_3 Controparte_4
- ora - dalla in check truncation,
[...] Controparte_1 Parte_1
condannare la medesima (già - ora Controparte_3 Controparte_4
- a pagare alla il detto importo di €. 16.991,61, Controparte_1 Parte_1
oltre gli interessi legali competenti dalla data di costituzione in mora (6-12.1.2016) o, in subordine,
dalla data di costituzione in mora, o, in ulteriore subordine, dalla domanda o, comunque, la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di causa;
in via istruttoria:
- ferma la produzione documentale in atti e ribadita l'assenza degli originali dei titoli, autentico e falso/clonato, in quanto sequestrati dall'Autorità Giudiziaria e non nella disponibilità della deducente e, comunque, ribadita la rilevabilità ictu oculi della falsità dell'assegno per cui è causa anche attraverso la fotocopia (ad es. attraverso l'esame visivo ed il confronto del Qrcode), come già
avvenuto in analoghi giudizi;
b) chiede l'ammissione di c.t.u. al fine di verificare la falsità dell'assegno illegittimamente negoziato da - (già – ora Controparte_3 Controparte_4 Controparte_1
- specificamente richiamato al par. 2 (doc. n. 3) - assegno circolare non trasferibile (falso-
[...]
clonato) CC di Acquara), 27.5.2016, serie RE n. 4045248995-08 di €. 16.991,61 Parte_1
portante come beneficiario RI PI;
con autorizzazione al c.t.u. di accedere presso l'Autorità Giudiziaria penale che ha proceduto al sequestro dell'assegno doc. n. 3 (cfr. doc. n. 14); ovvero, ad esempio, secondo il seguente quesito:
“valuti il consulente tecnico d'ufficio, previo esame dell'assegno prodotto in copia dall'attrice e previo accesso, che si autorizza fin da ora ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c., presso l'autorità
giudiziaria penale che ha disposto il sequestro dei titoli di cui è causa, l'esistenza o meno di contraffazioni riscontrabili attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile, dell'assegno da parte dell'impiegato addetto della banca negoziatrice, in possesso di comuni cognizioni teorico/tecniche proprie dell'attività svolta, ovvero pure in forza di mezzi e strumenti presenti sui normali canali del mercato di consumo e di agevole utilizzo”;
c) si chiede sin d'ora di disporre l'acquisizione dell'assegno sequestrato dall'Autorità Giudiziaria
Penale (doc. n. 14).
d) al fine di far rilevare l'anomalia dell'illegittima operazione di incasso svolta dalla convenuta banca negoziatrice (già - ora Controparte_3 Controparte_4 [...]
- rispetto alle qualità soggettive e alle movimentazioni di chi ha incassato Controparte_2
l'assegno falso/clonato di cui è causa, nonché la carente ed irrituale accensione da parte della stessa banca negoziatrice del conto corrente del medesimo presentatore i titoli in discorso, ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ., chiede che venga disposto l'ordine alla convenuta di esibizione e di deposito in copia di tutta la documentazione contrattuale, comprensiva di ogni documento allegato, relativa all'accensione del rapporto di conto corrente con il medesimo soggetto che ha incassato l'assegno falso/clonato di cui è causa, nonché, sempre in ordine al medesimo soggetto, di tutti i relativi estratti conto del c/c in cui è stato incassato l'assegno in discorso relativi al quinquennio precedente la negoziazione e al periodo successivo fino all'eventuale estinzione del conto stesso.
Con vittoria di compensi e spese, anche generali, di entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata ed appellante incidentale:
“IN VIA PRELIMINARE NEL RITO:
- accertare e dichiarare inammissibile - anche per i motivi indicati in comparsa di costituzione e risposta - l'appello instaurato da Controparte ai sensi e per gli effetti degli artt. 348 bis e ter c.p.c.
IN ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO INCIDENTALE: - in riforma totale o parziale, anche per i motivi esposti in atti e verbali d'udienza ed anche in eventuale accoglimento dell'appello incidentale, della sentenza n. 727/2023 emessa dal Tribunale di
Pordenone nella causa n. 1254/2021 R.G, accertare e dichiarare, anche per i motivi indicati in atti e verbali d'udienza, la carenza di legittimazione ad agire e/o difetto di legittimazione attiva in capo all'Appellante e/o difetto di interesse ad agire e/o il difetto di legittimazione passiva in capo a
[...]
, con ogni effetto di legge;
Controparte_1
- in riforma totale o parziale, anche per i motivi esposti in atti e verbali d'udienza ed anche in eventuale accoglimento dell'appello incidentale, della sentenza n. 727/2023 emessa dal Tribunale di
Pordenone nella causa n. 1254/2023 R.G, accertare e dichiarare che l'Appellante non ha proceduto a disconoscere tempestivamente il modulo assegno nonché la sottoscrizione di emissione dell'assegno circolare n. 4045248995-08 negoziato in data 30.5.2016 presso (sub Controparte_1
doc. 6 fascicolo di primo grado), e per l'effetto dichiarare autentico l'assegno circolare n.
4045248995-08 data 30.5.2016 presso (sub doc. 6 fascicolo Parte_3 Controparte_1
di primo grado) con ogni effetto di legge;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezioni preliminari e dell'appello incidentale,
confermare, comunque, anche per motivi diversi da quelli già accolti dal Giudice di primo grado, la
Sentenza n. 727/2023 resa nella causa avente RG n. 1254/2021 dal Tribunale di Pordenone e/o,
comunque, in ogni caso, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto anche per tutti i motivi esposti in atti e verbali d'udienza;
- in ogni caso rigettare, comunque, anche per i motivi esposti in atti e verbali d'udienza, l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto rigettarsi tutte le domande (nessuna esclusa)
svolte da Parte_1
- in ogni caso rigettare l'appello e dichiarare l'intervenuta presunzione assoluta di pagamento in merito all'assegno oggetto di causa con ogni conseguenza di legge;
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO:
- dichiarare che nessuno importo deve essere riconosciuto e/o corrisposto all'Appellante attesa l'applicazione del II° comma dell'art. 1227 c.c. come richiamato dall'art. 2056
c.c.;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA NEL MERITO:
- accertare il concorso di colpa della società Appellante attesa l'applicazione del I° comma dell'art. 1227 c.c. richiamato dall'art. 2056 c.c. e per l'effetto limitare l'entità del danno lamentato.
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori di legge.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Pordenone (già ; Controparte_5 Controparte_4
esponeva l'attrice che le Banche di Credito Cooperativo italiane, a fronte di delega della
[...]
emettevano assegni circolari ai sensi dell'art. 85 R.D. 21 Parte_1 Parte_1
dicembre 1933 n. 1736, e che da diverso tempo si ripetevano episodi di (illegittimo) incasso, da parte di agenzie e/o filiali di banche italiane, di assegni circolari emessi dalle Parte_1
banche di credito cooperativo.
Deduceva l'attrice che in data 27.5.2016 era stato emesso dalla BCC di Acquara un assegno circolare on trasferibile serie RE n. 4045248995-08 di €. 16.991,61 portante come Parte_1
beneficiario RI PI;
successivamente, il 30.5.2016 era stato presentato all'incasso da
[...]
(all'epoca un assegno circolare portante Controparte_6 CP_4 Controparte_4
gli stessi elementi di quello emesso il 27.5.2016, che era stato regolarmente pagato dalla
[...]
l'assegno emesso il 27.5.2016 e già negoziato il 30.5.2016 veniva tuttavia rinegoziato Parte_1
dal richiedente il 7.6.2016, ed essendo risultata l'autenticità dello stesso, Parte_1
aveva dovuto procedere al pagamento ulteriore. In data 21.6.2016, poiché l'assegno era risultato falso in sede di verifica, aveva Parte_1
riaddebitato la quale in data 1.7.2016 aveva rifiutato l'addebito Controparte_4
perché pervenuto oltre i termini.
L'attrice assumeva la responsabilità della convenuta per avere illegittimamente consentito la negoziazione di un assegno circolare ictu oculi falso, senza la corretta identificazione del cliente,
senza rilevare l'anomalia dell'operazione, e senza attento esame diretto, visivo e tattile, del titolo,
caratterizzato da molteplici profili di difformità da quanto stabilito dai regolamenti in materia
(microforature, vincoli e regole grafiche, etc.), non stampato su carta filigranata e privo di scritte a rilievo nel c.d. “quadro di controllo” tipiche degli assegni circolari, ovvero dai tracciati completamente piatti, tutti caratteri ben percepibili anche ad un solo sommario esame visivo e tattile.
La convenuta aveva poi scelto la negoziazione in check truncation, che impediva all'emittente la verifica della materialità del titolo, assicurata invece dalla compensazione in stanza.
L'attrice deduceva al riguardo che il termine di tre giorni, il cui decorso era stato eccepito dalla banca negoziatrice, non poteva trovare applicazione nel caso di specie, in quanto Parte_1
aveva potuto rendersi conto della falsità del titolo clonato negoziato solo quando in seguito venne negoziato il titolo autentico;
nelle negoziazioni dei titoli in check truncation, infatti,
[...]
on aveva la possibilità di esame materiale del titolo, che era riservato solo alla banca Parte_1
negoziatrice.
L'attrice concludeva pertanto chiedendo che, accertata e dichiarata la falsità dell'assegno oggetto di causa, nonché la responsabilità della banca negoziatrice Controparte_4
quest'ultima venisse condannata a pagare in suo favore l'importo di €. 16.991,61, oltre gli interessi legali competenti dalla data di negoziazione (31.5.2016), o, in subordine, dalla data di costituzione in mora, o in ulteriore subordine, dalla domanda.
Si costituiva in giudizio rilevando che l'attrice aveva sostenuto di Controparte_6
aver subito un danno per aver dovuto riconoscere l'importo dell'assegno al soggetto originariamente titolare della provvista, senza tuttavia dimostrare di avere effettuato il riaccredito della provvista;
eccepiva pertanto la carenza di legittimazione o il difetto di interesse ad agire della società attrice.
Evidenziava la convenuta che l'attrice non aveva dedotto nulla in merito ai fatti che avrebbero portato all'asserita clonazione del titolo, né aveva precisato quali fossero i rapporti che BCC di Acquara
aveva intrattenuto con il soggetto che avrebbe chiesto l'emissione dell'assegno circolare;
peraltro gli unici soggetti che potevano essere a conoscenza di tutti i dati dell'assegno erano che lo Parte_1
aveva emesso, ed il soggetto che aveva richiesto l'emissione dell'assegno; quest'ultimo, neppure indicato nell'atto di citazione, era la società inattiva con sede legale a Controparte_7
Salerno, che aveva depositato l'ultimo bilancio nel 2016.
Quanto alla negoziazione dell'assegno, la convenuta osservava che la signora PI era da tempo cliente della Banca, era soggetto anagraficamente esistente, titolare di omonima società individuale,
che aveva ricevuto l'assegno oggetto di causa a fronte di una compravendita di computer, come da regolare fattura;
pertanto avrebbe dovuto semmai negare il riaccredito dell'assegno, Parte_1
effettuato in data 7 giugno 2016, ovvero ancora prima che l'attrice comunicasse l'impagato a
, posto che la comunicazione dell'impagato era del 15 giugno 2016. CP_3
Osservava poi la convenuta che l'attrice aveva imputato alla Banca negoziatrice dei mancati controlli sull'assegno, citando una normativa ABI che tuttavia nel maggio 2016 non era ancora applicabile o comunque non era ancora divenuta operativa;
al contrario nessuna responsabilità poteva essere ascritta alla che aveva negoziato il titolo, la quale aveva il dovere di procedere al pagamento CP_4
se la falsificazione o l'alterazione dei requisiti esteriori non erano rilevabili con la normale diligenza inerente all'attività bancaria. aveva provveduto a comunicare alla banca emittente la CP_3
negoziazione del titolo e quest'ultima non aveva contestato l'addebito o segnalato l'impagato entro il terzo giorno lavorativo, così come previsto dall'Accordo Interbancario Circolare Abi Serie Tecnica
n. 25 del 13.6.2006, autorizzando pertanto il pagamento. Deduceva altresì la convenuta che la Banca emittente aveva la facoltà di richiedere che i titoli venissero negoziati in stanza di compensazione, procedura che consisteva nel sottoporre l'assegno all'esame diretto della stessa, la quale, avendo emesso il modulo, aveva maggiore contezza su eventuali difformità non rilevabili ictu oculi rispetto all'originale. La Banca emittente invece aveva scelto la strada più vantaggiosa economicamente ma meno sicura, scelta che tuttavia non la esimeva da responsabilità.
Con la sentenza impugnata il giudice respingeva la domanda, ritenendo non necessario disporre c.t.u.,
né acquisire l'originale dell'assegno oggetto di sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria penale;
il giudice evidenziava infatti che aveva sempre sostenuto che la falsità dell'assegno per cui è Pt_1
causa era già rilevabile ictu oculi dalla fotocopia in atti.
Al riguardo il giudice premetteva che le circolari richiamate da non erano neppure in vigore Pt_1
all'epoca dei fatti;
osservava poi che dalla comparazione fra la fotocopia dell'assegno c.d. “vero” e quella dell'assegno in tesi “falso/clonato” non emergeva né appariva rilevabile ictu oculi il grossolano utilizzo di carta comune.
Il giudice reputava generica l'allegazione contenuta nell'atto di citazione circa l'assenza di scritte ed elementi a rilievo, non avendo l'attrice specificato quali sarebbero le scritte e gli elementi a rilievo in concreto presenti sul titolo originale e viceversa mancanti su quello falsificato, circostanza questa che non aveva consentito alla controparte una consapevole replica e non permetteva al giudice di valutarne la effettiva fondatezza;
l'attrice avevo poi definito “a dir poco stravagante” il qr code del
data matrix, e rilevato difformità grafiche definite “numerose” ma non individuate.
Il giudice riteneva pertanto che l'assegno circolare negoziato da non presentasse, al CP_3
momento dell'incasso, segni di evidente contraffazione.
Avverso la sentenza proponeva appello lamentando il mancato accoglimento delle Parte_1
richieste istruttorie avanzate dall'attrice, anche con riguardo all'acquisizione dell'assegno sequestrato dall'Autorità Giudiziaria penale, il cui esame visivo e tattile ne avrebbe confermato la falsità. Deduceva l'appellante che erroneamente il primo giudice, pur ritenendo non rilevabile ictu oculi la falsità dell'assegno dalla sola fotocopia, non aveva dato poi ingresso alla richiesta c.t.u. né
all'acquisizione dell'originale del titolo;
sosteneva che l'uso di carta non filigranata e la mancanza sul titolo di scritte ed elementi a rilievo sarebbe riscontrabile solo dall'esame visivo e tattile dell'originale.
Evidenziava poi l'appellante che altro evidente elemento di falsità era costituito dal disallineamento delle tre serie numeriche presenti sull'assegno e dal numero 4 riportato, che non rispettava il font
delle microperforazioni previsto dall'ABI per tutti gli assegni.
Deduceva l'appellante che il termine di tre giorni concesso all'emittente nella procedura di check
truncation non poteva operare nel caso di specie, non essendo tale procedura concepita per la compensazione dei titoli falsi, ed essendo peraltro la banca negoziatrice tenuta a controllare CP_3
la regolarità formale dei titoli trattati, restando responsabile delle contraffazioni o falsificazioni rilevabili con l'ordinaria diligenza.
Si costituiva l'appellata eccependo l'inammissibilità dell'appello, poiché riproponeva contestazioni svolte tardivamente;
nel merito l'appellata contestava in radice la fondatezza della domanda, in quanto aveva effettuato una comparazione tra i due assegni, originale ed asserito Parte_1
clone, al fine di rilevare in essi minuziose differenze, senza tenere in considerazione la circostanza che la Banca negoziatrice in sede di verifica del titolo non avrebbe potuto esaminare entrambi gli assegni per raffrontarli.
Rilevava poi l'appellata che controparte non aveva preso in considerazione la documentazione depositata da , relativa alla cliente PI RI. Pt_1
L'appellata proponeva appello incidentale per omessa motivazione sulla eccepita carenza di legittimazione o interesse ad agire, in quanto l'appellante non aveva fornito la prova del reale danno subito, ovvero la prova di avere effettivamente riaccreditato l'importo dell'assegno sul conto del correntista che lo aveva emesso. Osservava al riguardo che il timbro apposto sul retro del titolo provava Controparte_6
unicamente che tale assegno era stato presentato per il riaccredito ma non che tale riaccredito fosse andato a buon fine, non essendo peraltro stato prodotto l'estratto conto da dove evincere l'effettivo incasso, e non essendo sufficienti a tal fine le schermate video depositate quale doc.24, che non recavano l'intestazione della banca né il soggetto che aveva formato tale documento, e comunque non attestavano il pagamento né l'incasso.
Con il secondo motivo di appello incidentale l'appellata ribadiva che non aveva mai Parte_1
disconosciuto né il modulo assegno portato all'incasso presso né la sottoscrizione ivi Controparte_6
apposta, nonostante la produzione fin dalla comparsa di costituzione della copia dell'assegno doc.6
da parte della convenuta.
Quanto all'appello principale ribadiva che la prospettazione avversaria era fondata Controparte_6
su modelli di assegni divenuti obbligatori solo dopo i fatti di causa e su una procedura di incasso titoli che era operativa solo dal 2018.
Evidenziava poi l'appellata che l'appellante non aveva chiesto l'acquisizione anche dell'assegno cd.autentico, anch'esso oggetto di sequestro, al fine di verificare con quale qualità della carta CR
emetteva gli assegni circolari nel maggio 2016, atteso che la normativa bancaria citata era CP_4
entrata in vigore solo dopo i fatti di causa;
deduceva l'appellata che a maggio 2016 non era ancora implementata ed operativa le lettura del qr code, e neppure il font microforato indicato da . Pt_1
Ribadiva poi l'appellata che il decorso del termine di tre giorni comportava l'intervenuta presunzione assoluta di regolarità del titolo di pagamento e che aveva scelto la procedura di negoziazione Pt_1
più vantaggiosa economicamente ma meno sicura, accettando il rischio del pagamento al buio.
***
1. L'appello principale e quello incidentale devono essere respinti.
2. Deve anzitutto rilevarsi che i due motivi di appello incidentale sono stati proposti dall'appellata non quale appello incidentale subordinato ma quali questioni preliminari, e non possono ritenersi assorbiti.
2.1 Con il primo motivo di appello incidentale parte appellata ha evidenziato che, al fine di ottenere la restituzione dell'importo dell'assegno corrisposto per due volte, avrebbe Pt_1
dovuto dimostrare di avere effettivamente effettuato per due volte il pagamento, e che tale prova non è stata fornita;
infatti non aveva dimostrato che l'importo dell'assegno fosse stato Pt_1
riversato sul conto dell'emittente, allegando solo una fotocopia dell'assegno e un report giornaliero bancario interno alla banca, mentre non aveva prodotto l'estratto conto del correntista che solo avrebbe potuto comprovare il riaccredito della somma.
Tale motivo dell'appello incidentale è stato tuttavia formulato sotto il profilo della carenza di legittimazione attiva o di interesse ad agire, mentre la questione della prova dell'effettivo pagamento dell'importo per due volte attiene al merito della pretesa, e il motivo di gravame così
proposto non può trovare accoglimento.
2.2 Il secondo motivo di appello incidentale non è ugualmente fondato, poiché se è vero che l'appellante non ha disconosciuto la firma (apparentemente del suo funzionario) posta sull'assegno falso, ha tuttavia sempre dichiarato che l'intero assegno era falso, anzi Pt_1
clonato, indicando alcuni elementi indici di falsificazione.
3. Passando quindi all'appello principale, si deve premettere che il giudice ha ritenuto superflua l'acquisizione dell'originale dell'assegno oggetto di causa al fine di un raffronto e di una c.t.u.,
osservando come l'attrice avesse sostenuto che la falsità era rilevabile ictu oculi, e che tale circostanza doveva invece escludersi.
Come evidenziato nella sentenza impugnata, le discrasie tra l'assegno originale e quello clonato erano state indicate nell'atto di citazione in modo generico;
si deduceva che il titolo sarebbe stato caratterizzato da molteplici profili di difformità rispetto a quanto stabilito dai regolamenti in materia (microforature, vincoli e regole grafiche, etc.), non stampato su carta filigranata e privo di scritte a rilievo nel c.d. “quadro di controllo” tipici degli assegni circolari, ovvero dai tracciati completamente piatti, perciò tutti caratteri ben percepibili anche ad un solo sommario esame visivo e tattile;
la microforatura del numero dell'assegno non sarebbe stata aderente al font e non sarebbe stata operata con lavorazione laser come definito dall'ABI, ed anche la qualità dei fori di perforazione sarebbe stata “sospetta” e percepibile ad occhio nudo.
Quanto alla mancanza di carta filigranata, che il cassiere avrebbe dovuto rilevare al tatto, si osserva che la circostanza che la carta fosse filigranata risulta solo da una dichiarazione interna della più in generale la stessa appellante ha operato un confronto tra l'assegno originale e CP_4
quello clonato, e tuttavia non può imputarsi all'operatore di cassa, il quale non aveva a disposizione l'originale per poterlo confrontare con l'assegno falso (come ha invece fatto in giudizio) di non avere colpevolmente rilevato la falsità del titolo. Pt_1
Non può in particolare esigersi dal cassiere della banca negoziatrice che questi conoscesse e verificasse l'esatto posizionamento delle scritte, dei loghi, la carta e la grafica dei nuovi assegni
. Pt_1
Si deve pertanto concludere nel senso che la falsità del titolo non fosse evidente, ed in ogni caso non è stato rispettato il termine di tre giorni lavorativi per la comunicazione dell'impagato.
4. Pare infatti fondato il rilievo dell'appellante circa il fatto che , avendo scelto la Pt_1
modalità di compensazione più semplice ed economica (check truncation invece che compensazione in stanza) si sia accollata i relativi rischi;
l'appellante avrebbe infatti potuto richiedere che i titoli di un certo importo venissero negoziati in stanza di compensazione,
procedura che avrebbe consentito l'esame diretto dell'assegno da parte dell'emittente, il che avrebbe agevolato il rilievo di eventuali contraffazioni.
5. Entrambe le parti hanno argomentato in ordine ai requisiti previsti all'epoca (2016) per gli assegni circolari: parte appellante ha invocato la Circolare ABI n.21/2014 e l'appellata ha sostenuto che questa sarebbe entrata in vigore solo nel 2018 e comunque dopo i fatti.
Si osserva tuttavia che la circolare ABI del 22.3.2016 non imponeva l'effettuazione di controlli sulla base della nuova normativa, pur in presenza di negoziazione dei nuovi assegni, poiché precisava che
“prima dell'avvio della procedura CIT il negoziatore non dovrà svolgere specifici controlli sulle
nuove informazioni presenti sul titolo ferma rimanendo la responsabilità di rilevare, con la dovuta
diligenza, eventuali tentativi di frode”.
6. Per i motivi esposti, l'appello principale deve essere rigettato, ma anche i motivi di appello incidentale come formulati non possono essere accolti;
ciò giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite di questo grado tra le parti.
Sussistono in capo all'appellante e all'appellante incidentale i presupposti di cui all'art.13, comma 1
quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da
[...]
nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_8
- rigetta l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale;
- compensa interamente le spese di lite di questo grado tra le parti;
- dà atto della sussistenza, in capo all'appellante e all'appellante incidentale, dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 12/02/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Marina Vitulli dott.ssa Marina Caparelli