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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 10/12/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- sezione prima - in composizione monocratica, nella persona del Dott. Dario Colasanti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2246 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
NO AT e dell'avv. ROSSELLA REBECCA JORIO,
ATTRICE, contro
(P. IVA ), con l'Avvocato Controparte_1 P.IVA_2
VINCENZO CAIAZZO,
CONVENUTA, che hanno reso le seguenti
CONCLUSIONI
ATTRICE
in via principale:
- accertato e dichiarato che risulta parzialmente inadempiente Controparte_1 rispetto al contratto di subappalto C29780/2021 del 31.08.2021, non avendo provveduto alla posa in opera di tutte le tubazioni, i canali e il materiale isolante previsti nel contratto e nell'allegato computo metrico, pur essendosi obbligata in tal senso;
- accertato e dichiarato che i costi delle attività non eseguite ammontano ad euro 803.269,67, come da C.T.U. espletata in corso di causa, e/o all'importo maggiore o minore che verrà eventualmente accertato in corso di causa;
- accertato e dichiarato che, di conseguenza, il prezzo che deve corrispondere a Pt_1 per i lavori oggetto del subappalto C29780/2021 ammonta ad euro Controparte_1 826.730,33 (detraendo, quindi, dal prezzo previsto in contratto i costi per le attività non realizzate);
- accertato e dichiarato che, tuttavia, ha corrisposto a – per il Pt_1 Controparte_1 pagamento dei lavori di cui al predetto contratto di subappalto – la somma di euro 1.467.000,00; per l'effetto
1) accertare e dichiarare che la quota del 10% del corrispettivo dovuto per il collaudo finale delle opere di cui al contratto di subappalto C29780/21 è da rideterminarsi nella minor somma di euro 82.673,03 (10% dell'importo di euro 826.730,33) e/o all'importo maggiore o minore che verrà eventualmente accertato in corso di causa;
2) accertare e dichiarare che in ragione del maggior importo di euro 1.467.000,00 già versato da per il contratto di subappalto C29780/21, nulla è più dovuto a Pt_1 [...] per le opere di cui ai contratti di subappalto C25708/21 e C29780/21; Controparte_1
3) condannare a restituire ad l'importo di euro 640.269,67 (euro Controparte_1 Pt_1 1.467.000,00-826.730,33), ovvero la somma maggiore o inferiore che dovesse risultare in corso di causa, quale indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c.; 4) comunque annullare e/o dichiarare nulli e/o inefficaci e/o revocare i decreti ingiuntivi n. 711/2022, r.g. n. 1581/2022, emesso dal Tribunale di Lecco, Dott.ssa Marta Paganini, e n. 435/2024, R.G. n. 789/2024, emesso dal Tribunale di Lecco, Dott. Alessandro Colnaghi;
Il tutto con vittoria di spese e compenso professionale. In via istruttoria: Pt_2
CONVENUTA quanto al giudizio n.g.r. 2246/2022, nel merito, in via preliminare, dichiarare parte opponente decaduta da ogni diritto azione per omessa e/o comunque tardiva denunzia dei vizi;
in via principale, accertato e dichiarato che ha realizzato gli impianti meccanici ad Controparte_1 essa appaltati in conformità ai contratti esecutivi e accertato e dichiarato il completo adempimento dei contratti di subappalto n. 29780 del 31 agosto 2021 e n. 25708 del 26 luglio 2021, respingere, siccome infondata in fatto ed in diritto, l'opposizione avversaria rigettando tutte le domande ex adverso formulate e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 711/2022, condannando la condannando la Controparte_2
con sede legale a Robbiate (LC), via delle Rovedine n. 33 (P. IVA ), in
[...] P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a le somme Controparte_1 ivi portate e quelle successive, ovvero, in subordine quelle veriori accertate in corso di causa. Verificata l'infondatezza della domanda giudiziale e la violazione dei canoni di normale prudenza da parte della società opponente, condannare la a Controparte_2 risarcire il danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 comma 2 c.p.c. in via subordinata, nella denegata ipotesi ritenesse fondata, anche solo parzialmente, la richiesta avanzata dalla , condannare la stessa Controparte_2 al pagamento delle somme accertate dovute in corso di causa effettuate le eventuali compensazioni;
in via istruttoria, ammettersi tutte le prove testimoniali così come articolate in atti e, soprattutto, nelle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3 c.p.c., che si intendono qui integralmente trascritte.
2 Rigettare, comunque, la richiesta di CTU avversaria in quanto del tutto esplorativa e formulata in maniera generica;
in ogni caso, condannare controparte alla rifusione delle spese e dei compensi del presente giudizio oltre che di quelli del procedimento per decreto ingiuntivo opposto.
- quanto al riunito giudizio n.g.r. 1338/2024, nel merito, in via principale, accertato e dichiarato che ha realizzato gli impianti meccanici ad Controparte_1 essa appaltati in conformità ai contratti esecutivi e accertato e dichiarato il completo adempimento dei contratti di subappalto n. 29780 del 31 agosto 2021 e n. 25708 del 26 luglio 2021, respingere, siccome infondata in fatto e diritto, l'opposizione avversaria rigettando tutte le domande ex adverso formulate e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo opposto n. 435/2024 condannando la con sede Controparte_2 legale a Robbiate (LC), via delle Rovedine n. 33 (P. IVA ), in persona del P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, a pagare a le somme ivi portate e Controparte_1 quelle successive, ovvero, in subordine quelle veriori accertande in corso di causa;
in via subordinata nella denegata ipotesi in cui ritenesse fondata, anche solo in parte, l'opposizione promossa dalla condannare la stessa al pagamento in favore CP_2 Controparte_2 della delle somme accertate in corso di causa effettuate le Parte_3 dovute compensazioni;
in ogni caso, condannare controparte alla rifusione delle spese e dei compensi del presente giudizio oltre che di quelli del procedimento per decreto ingiuntivo opposto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) OGGETTO DELLA CONTROVERSIA. La causa verte sulle opposizioni a due decreti ingiuntivi ottenuti dalla contro la Controparte_1 Parte_1
odierna opponente, emessi prevalentemente con riferimento ai crediti
[...]
per le opere eseguite in esecuzione del contratto di subappalto n. C29780/2021: la prima ingiunzione (decreto ingiuntivo n. 711/2022 del 10.10.2022, R.G. n.
1581/2022), ammonta ad euro € 389.330,00, più interessi e spese;
la seconda (decreto ingiuntivo n. 435/2024 del 07.06.2024, R.G. n. 789/2024), ottenuta quando la prima opposizione era già stata incardinata, ha ad oggetto la quota trattenuta a garanzia per il collaudo finale, pari al 10% del corrispettivo indicato nel contratto menzionato, di euro 175.500,00.
Le due opposizioni sono state riunite in unica causa in ragione della identità delle questioni trattate, che ha, tra l'altro, indotto le parti a concordare di avvalersi della CTU già svolta nel giudizio precedentemente introdotto.
3 In particolare, parte opponente, eccependo rilevanti differenze quantitative tra quanto previsto nel computo metrico allegato al citato contratto di subappalto e quanto effettivamente posato dalla chiede altresì la Controparte_1
restituzione di quanto fino ad ora indebitamente pagato pari ad euro 640.269,67.
a) Difese dell'attrice subappaltante. Le difese dell'opponente sono incentrate sulla qualificazione del contratto come subappalto con corrispettivo “a misura” e non “a corpo”: infatti, la pacifica discrepanza con il computo metrico allegato al contratto, di cui si sarebbe resa conto solo in Parte_1
occasione del quinto SAL, conduce nel primo caso alle conclusioni formulate da parte attrice.
La tesi dell'opponente poggia innanzitutto sul tenore di alcune clausole contrattuali (art. 2, “descrizione delle opere da realizzare”, per cui “Il Subappaltatore eseguirà la posa in opera degli impianti meccanici come da computo metrico allegato”; art. 4, “obblighi generali del Subappaltatore”, per cui “Il Subappaltatore si impegna ad effettuare, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, tutte le prestazioni oggetto del contratto in conformità e nel pieno rispetto dei termini, quantità, condizioni e prezzi definiti nello stesso o in altra documentazione contrattuale scritta”), sulla complessità ed analiticità del computo metrico allegato al contratto e sulla dicitura contenuta nelle stesse fatture azionate in sede monitoria (“realizzazione impianti meccanici come da computo metrico allegato
e documentazione in possesso”). Al contrario, non sarebbero rilevanti le parti del contratto che fanno riferimento all'invariabilità del prezzo o contengono la definizione “a corpo” in quanto spiegabili come “come limite massimo stabilito del compenso per i prezzi unitari” e in funzione dell'elenco delle scadenze intermedie di pagamento alle quali corrispondono “degli importi forfettari da pagare”.
Infine, il minore importo del corrispettivo dovuto a causa della minore entità di materiali ed opere rispetto al computo metrico, si ripercuote necessariamente sulla somma oggetto del secondo decreto ingiuntivo, che deve essere proporzionalmente diminuita.
4 b) Difese della convenuta subappaltatrice. La società opposta, contestando la tesi dell'opponente, sostiene invece di aver svolto tutte le opere commissionatale a regola d'arte, rispettando i progetti esecutivi predisposti dalla committente, così da avere diritto integralmente al corrispettivo indicato in contratto.
Infatti, se avesse dovuto seguire il computo metrico e non il progetto esecutivo si sarebbe avuto il paradosso per cui alcuni materiali sarebbero mancati ed altri sarebbero stati inutilmente sovrabbondanti, a dimostrazione della prevalenza del secondo rispetto al primo.
Del resto, il contratto di cui si discute dovrebbe essere qualificato “a corpo” e non “a misura”, come desumibile da vari indici contrattuali (art. 7 per il prezzo complessivo è “fisso ed invariabile”; art. 9 per cui la fatturazione avviene a SAL mensili per importi predeterminati;
art. 2 nella parte in cui è previsto che il subappaltatore “non potrà sollevare eccezioni per qualsiasi difficoltà dovesse insorgere nel corso dei lavori”), dal documento di che nella Parte_1
colonna delle unità di misura contiene la dicitura “a corpo”, dai benestare alle fatturazioni che contengono la medesima definizione.
2) ESITI DELL'ISTRUTTORIA. La causa è stata istruita tramite l'ammissione dei capitoli di prova orale utili ad accertare la presenza in cantiere di personale di addetto a controllare la corretta esecuzione dei lavori, il Parte_1
momento in cui sono state contestate le differenze quantitative, l'eventuale riconoscimento dell'inadempimento da parte dell'appaltatrice in sede di trattative a seguito delle contestazioni. Sia l'interrogatorio formale del rappresentante legale di sia le deposizioni dei testi hanno sostanzialmente Controparte_1
confermato che la contestazione delle discrepanze quantitative è avvenuta solo alla fine dei lavori, che in cantiere era spesso presente un addetto di Parte_1
che nessun riconoscimento di minor credito è stato effettuato dalla società opposta se non in prospettiva transattiva. Di particolare rilievo è stata la testimonianza di ex dipendente della società opponente con mansioni di impiegato Testimone_1
tecnico, che ha affermato di aver effettuato per le verifiche Parte_1
5 sull'avanzamento dei lavori, concentrandosi sulla correttezza di esecuzione e non sulle misurazioni, in quanto il dott. , ex socio, gli aveva riferito che Per_1
l'appalto era “a corpo”.
Inoltre, è stata disposta una CTU finalizzata ad accertare se la società subappaltatrice abbia eseguito i lavori rispettando il computo metrico ed il progetto fornitole e se, in caso di scostamenti, questi fossero necessari per lo stato dei luoghi.
Inoltre, è stato chiesto al Consulente Tecnico se nell'impianto realizzato fossero riscontrabili difetti di funzionalità e quale fosse il minor valore dell'opera per il minor materiale impiegato.
Nell'elaborato peritale si legge innanzitutto che “quanto riportato nel computo
è del tutto slegato e quasi sempre diverso da quanto riportato nei disegni esecutivi;
in particolare per quanto riguarda le tubazioni:
- nel computo metrico non compaiono tubazioni con i diametri: 250 e 300 mm;
tali tubazioni sono invece presenti nella tabella 1 e/o nei disegni esecutivi;
- i metri indicati per i vari diametri non coincidono mai;
in cinque casi (tubazioni da
40, 100, 300, 400, 500 mm) i metri posati indicati nella tabella 1 sono di più (per il
40 mm molti di più) di quelli indicati nel computo metrico. Negli altri casi, ovvero per le tubazioni: 20 e 25, 30 50, 65, 80,125, 150, 200 mm, il computo metrico riporta molti più metri di quelli presenti nei disegni esecutivi e nella tabella 1…omissis…
…Analogo raffronto tra computo metrico e quantità … è stato fatto per i canali e per
l'isolamento. Anche per questi materiali le differenze sono molto rilevanti:
- canali posati: 14.400 Kg;
- canali valorizzati nel computo metrico: 25.109 Kg;
- isolamento posato:
1.900 mq;
- isolamento valorizzato nel computo metrico: 10.623 mq”.
Di seguito l'ing. ha precisato che “la società subappaltatrice ha eseguito Pt_4
i lavori rispettando il progetto esecutivo;
ne consegue che il computo metrico non è stato rispettato, prevedendo quest'ultimo quantità diverse e in generale maggiori di quelle indicate nelle tavole del progetto esecutivo”. Inoltre, ha evidenziato che “i
6 disegni esecutivi e gli as built praticamente coincidono” e che non sono stati riscontrati difetti di funzionalità dell'impianto. Infine, ha calcolato le differenze in termini monetari del materiale impiegato rispetto a quanto previsto nel computo metrico, quantificandole in euro 803.269,67.
Negli atti conclusivi le parti hanno utilizzato l'esito peritale a sostegno delle rispettive posizioni, l'opponente valorizzando le parti in cui sono state confermate le discrepanze quantitative rispetto al computo metrico ed è stata quantificata una ingente differenza economica;
l'opposta sottolineando i passi in cui l'ing. dà Pt_4
atto che è stato rispettato il progetto esecutivo, senza problemi di funzionalità, e che il computo metrico era del tutto avulso dalla documentazione progettuale. In particolare, la convenuta ha aggiunto che nel quantificare le discrepanze si sarebbe dovuto tenere conto della normale prudenza di preventivare quantità di materiale maggiori per la realizzazione delle opere. Sul punto il CTU non ha risposto in quanto considerazione estranea al quesito e l'attrice ha eccepito la tardività delle eccezioni.
3) INFONDATEZZA DELLE OPPOSIZIONI. In linea con l'impostazione delle difese delle parti, la soluzione della controversia dipende dalla qualificazione del contratto n. C29780/2021 come appalto “a corpo” o non “a misura”.
a) Nozione. In estrema sintesi, l'appalto “a corpo” si configura quando, secondo la terminologia del codice civile, “il prezzo dell'opera è stato determinato globalmente” o, prendendo a prestito la definizione inizialmente contenuta nel codice dei contratti pubblici, “qualora il corrispettivo contrattuale si riferisca alla prestazione complessiva come eseguita e dedotta in contratto” (art. 3 d. lgs. 50/2016 lett. ddddd). A tale figura si contrappone il contratto “a misura”, che si configura, mutuando sempre la definizione normativa non più presente nel codice dei contratti pubblici, “qualora il corrispettivo viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto” (art. 3 d. lgs. 50/2016 lett. eeeee).
La distinzione è perlopiù presa in considerazione dal legislatore al fine di regolamentare il rischio delle variazioni dei costi in aumento (ad es. artt. 1659 e 1661
7 c.c.) ed al riguardo la Suprema corte ha chiarito che “Nel contratto di appalto stipulato tra privati, quando il corrispettivo sia stato determinato a corpo e non a misura, l'appaltatore non può invocare la revisione dei prezzi, di cui all'art.
1664 c.c., per le variazioni di costo intervenute in corso di esecuzione e dipendenti da fattori che al momento della stipula del contratto potevano essere preveduti;
quando, invece, gli aumenti siano dipesi da fattori del tutto imprevedibili al momento della stipula del contratto, la revisione dei prezzi è dovuta anche nell'appalto con corrispettivo a corpo, a meno che le parti, nell'esercizio della loro autonomia, non vi abbiano inequivocabilmente rinunciato” (Cass. 1494/2011).
Con riferimento al caso contrario, cioè per l'ipotesi di costi inferiori, deve ritenersi specularmente che il corrispettivo non possa essere ridotto, con conseguente vantaggio dell'appaltatore. Unica fattispecie in cui la Suprema corte si è espressa per la riduzione del corrispettivo riguarda ovviamente l'ipotesi dell'inadempimento parziale dell'appaltatore a corpo, che abbia realizzato solo alcune delle opere oggetto del contratto: “Nel contratto di appalto stipulato tra privati, quando il corrispettivo sia stato fissato a corpo e non a misura, il prezzo viene determinato in una somma fissa ed invariabile che non può subire modifiche, se non giustificate da variazioni in corso d'opera; sicché, nel caso di parziale inadempimento dell'appaltatore, ove sia necessario determinare il suo compenso per i lavori già eseguiti, il dato di riferimento è sempre il prezzo concordato a corpo, con la conseguenza che da questo va detratto il costo dei lavori non eseguiti e non, invece, calcolato il costo di quelli realizzati” (Cass. ord. 21517/2019).
Sulla base di quanto evidenziato, è evidente che nel contratto a corpo “le indicazioni e il prezzo delle singole lavorazioni contenute nel computo metrico estimativo sono destinate a restare fuori dal contenuto essenziale dell'offerta e quindi del contratto da stipulare” (TAR Catania 2364/2025), cosicché la Corte di
Cassazione (sentenza 9246/2012) ha affermato, pur se in una fattispecie di appalto di opere pubbliche, che “nel caso di appalto "a corpo", nel quale il corrispettivo è determinato in una somma fissa e invariabile, l'eventuale difformità tra il prezzo
8 globale e quello ottenuto applicando i prezzi unitari alle quantità previste dal computo metrico non dà luogo ad un errore di calcolo nel senso di errore materiale rettificabile, ai sensi dell'art. 1430 cod. civ., poiché ciò che conta è solo il prezzo finale che, quando è accettato, è vincolante per l'appaltatore, mentre il richiamo ai prezzi unitari e ai calcoli contenuti nel computo metrico ha valore di semplice traccia indicativa delle modalità di formazione del prezzo globale che è destinata a restare fuori dal contenuto del contratto”.
b) Qualificazione del contratto. Al fine di inquadrare il contratto stipulato dalle parti in una o nell'altra figura è necessario considerare vari indici, tra cui il nomen o le espressioni testuali utilizzate, le modalità di determinazione del compenso secondo il regolamento negoziale, il grado di dettaglio ed esaustività della documentazione allegata al contratto ed ivi richiamata (nella specie del progetto esecutivo e del computo metrico), le condotte e le dichiarazioni delle parti nel corso dell'esecuzione del rapporto, così da compiere una complessa operazione ermeneutica in ossequio ai criteri interpretativi di cui agli artt. 1362 e ss c.c.
- Alla stregua degli elementi menzionati appare immediatamente evidente che sussistano margini di ambiguità ed emergano indici contraddittori, non fosse altro per il paradossale rilievo, confermato dal CTU, che il computo metrico è del tutto inconferente rispetto al progetto esecutivo, cosicché la documentazione testualmente richiamata dall'art. 2 per descrivere l'opera da realizzare è del tutto incompatibile ed incoerente. A ciò si aggiunge, a dimostrazione della scarsa consapevolezza delle parti della terminologia utilizzata, che nel documento riepilogativo del 31.8.2021, redatto unilateralmente da al posto delle unità di misura necessarie per Parte_1
la determinazione del corrispettivo dei SAL nella prospettiva di un contratto “a misura” compare la dicitura “corpo”; mentre nelle fatture della Controparte_1
[... si legge che sono state emesse per la realizzazione degli impianti “come da computo metrico”. Del resto, nelle rispettive difese, come sintetizzate sub 1), le parti hanno stigmatizzato, ognuna pro domo sua, gli indici che militano a favore delle tesi
9 contrapposte, tentando di svilire quelli di segno opposto, così comunque riconoscendone l'esistenza.
- Dunque, senza necessità di riepilogare i vari argomenti addotti nei due sensi opposti, appare sufficiente esporre i motivi per cui questo Giudice ritiene che nel caso di specie sia stato stipulato un appalto “a corpo”, con conseguente infondatezza delle opposizioni.
Come accennato sub 3a), alla base dell'opzione per una forma contrattuale o l'altra, vi è la volontà di addossare il rischio della variazione dei costi in aumento sull'appaltatore (nel caso di appalto a corpo) o sul committente (nel caso di appalto a misura). Nel caso di specie è indubbia la scelta di far gravare questo rischio sulla società subappaltatrice, come espressamente contemplato all'art. 1 del contratto, in cui è stabilito che “l'operazione dovrà avvenire unicamente a cura e rischio del subappaltatore”, e dall'art. 2 che stabilisce che il subappaltatore “non potrà sollevare eccezioni per qualsiasi difficoltà dovesse insorgere nel corso dei lavori”. Inoltre, all'art. 7 “il prezzo della fornitura” è stabilito in modo “fisso ed invariabile”, senza una espressa riconduzione alle quantità ed ai prezzi indicati nel computo metrico e dunque a prescindere da essi. Tale impostazione trova conferma nel documento riepilogativo redatto dalla stessa subcommittente, in cui l'ammontare degli acconti in dipendenza dei vari SAL è determinato pacificamente “a corpo” e non “a misura”: sarebbe, infatti, irrazionale ed incoerente adottare per le anticipazioni del corrispettivo un sistema del tutto differente rispetto a quello di determinazione dell'ammontare finale. Soprattutto, l'esaustività del progetto esecutivo, dimostrata dalla pressoché totale corrispondenza ai disegni as built e dalla piena funzionalità degli impianti realizzati, prevale sull'analiticità del computo metrico, per alcuni punti carente e per molti ingiustificatamente sovrabbondante, in base alla semplice constatazione che la finalità pratica perseguita dalle parti era la realizzazione di opere caratterizzate da logica ingegneristica e non il mero impiego di materiale. Infine, a riscontro di questo approdo, milita l'atteggiamento perlomeno iniziale di che ha Parte_1
10 istruito il proprio personale di cantiere, addetto ai controlli, nel senso che si trattava di un appalto “a corpo” (vedi testimonianza . Tes_1
In conclusione, nella vicenda oggetto di causa, in cui non vi è dubbio che la società subappaltatrice abbia eseguito integralmente le opere oggetto del contratto, pur utilizzando quantità di materiale inferiori rispetto al computo metrico, la subcommittente è tenuta al pagamento integrale del corrispettivo dedotto in contratto, con conseguente conferma delle ingiunzioni opposte.
4) REGOLAZIONE DELLE SPESE DI LITE. Il rigetto delle opposizioni riunite giustifica la condanna della società opponente alla refusione delle spese del giudizio della controparte, quantificate come da dispositivo sulla base dei seguenti criteri.
Con riguardo alla prima causa, attinente al decreto ingiuntivo n. 711/2022 di euro €
389.330,00, devono essere considerate le prime tre fasi con riferimento allo scaglione corrispondente all'ammontare del credito sulla base di valori medi (per un totale di euro 16.293,00). Con riguardo alla seconda causa, attinente al decreto ingiuntivo n.
435/2024 di euro 175.500,00, devono essere liquidate le prime due fasi a valori medi dello scaglione di riferimento (euro 4.180,00), senza considerare la fase istruttoria in quanto sostanzialmente oggetto di rinuncia. Infine, il compenso per la fase decisoria, che ha seguito la riunione delle cause, deve essere quantificato unitariamente sulla base dello scaglione relativo all'ammontare complessivo del credito, in relazione a valori medi (euro 8.013,2).
Non ricorrono, invece, i presupposti dell'art. 96 c.p.c. tenuto conto degli elementi di contraddittorietà contenuti nella documentazione contrattuale e di conseguenza della non assoluta pretestuosità delle contestazioni della società subcommittente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Parte_1
nei confronti di ogni diversa istanza ed
[...] Controparte_1
eccezione disattesa o assorbita, rigetta le opposizioni e per l'effetto
11 conferma
i decreti ingiuntivi opposti, che dichiara definitivamente esecutivi;
condanna alla refusione delle spese di lite a favore di Parte_1 [...]
quantificate in euro 28.486,20, oltre spese forfettarie, IVA Controparte_1
e CPA. manda alla Cancelleria per gli incombenti di competenza.
Lecco, 1.12.2025.
Il Giudice Dario Colasanti
12