Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/04/2025, n. 4277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4277 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 28069/2020, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 6060/2020 n.r.g.
18754/20 emesso del Tribunale di Napoli in data 14/10/2020 e notificato in data 18/11/2020 e vertente tra
(C.F.: , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'Avv. Teresa Giovanna La Mura e dall'Avv. Fabrizio
Boccardo;
Attore Opponente
e
(C.F. , rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_2 difeso dall'Avv. Gennaro Scotti;
Convenuto Opposto
CONCLUSIONI
Per l'attore:
1) Revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n.6060/2020, emesso dal Tribunale di Napoli e condannare controparte alla restituzione delle spese legali già liquidate;
2) Ove venga accertato il diritto di credito del Dott.
nei confronti del Dott. CP_1 Parte_1 contenere lo stesso nella misura di euro 2.900,00;
3) In via riconvenzionale, condannare l'odierno opposto al pagamento di euro 100,00 in favore dell'opponente Dott.
[...]
; Parte_1
4) Condannare parte opposta al pagamento di spese e competenze del giudizio di opposizione, in favore dei procuratori costituiti si dichiarano antistatari;
Per il convenuto:
1) In via preliminare: dichiarare l'opposizione a decreto ingiuntivo inammissibile e/o improponibile per quanto emerso nel corso del giudizio;
2) Nel merito rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 6060/2020 del 14/10/2020
e per l'effetto condannare l'opponente a Parte_1 pagare l'importo di € 4377,00, quale differenza rispetto a quanto già corrisposto, oltre interessi al tasso legale fino al soddisfo;
3) In ogni caso con vittoria di spese documentate, diritti e onorari oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del
15%, C.P.A. e 4%, I.V.A. 22% e successive spese occorrende, da attribuire al procuratore di parte convenuta antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE si è opposto al decreto ingiuntivo n. 6060/2020 Parte_1 emesso del Tribunale di Napoli in data 14/10/2020 e notificato in data 18/11/2020 con il quale gli è stato imposto il pagamento della somma di euro 7277,00 oltre interessi e spese.
Per giustificare l'opposizione ha sostenuto: che la somma richiesta non corrispondeva all'effettivo ammontare del credito dell'opposto; che si era accordato con l'opposto per un compenso annuo di euro 800,00; che le somme richieste non corrispondevano a quelle indicate nei solleciti di pagamento;
che l'opposto aveva diritto all'importo di euro 2.900; che da tale somme andava sottratto l'importo di euro 100,00, corrispondente al costo della visita eseguita in favore del padre dell'opposto, costo che l'opposto si era accollato. ha resistito all'opposizione ed ha ribadito che Controparte_1 aveva svolto in favore dell'opponente attività di consulenza, tenuta della contabilità semplificata, contabilizzazione delle fatture emesse e ricevute, predisposizione del modello Unico PF con partita iva, per i periodi d'imposta 2012 – 2015 con relativa presentazione telematica, adempimenti di natura fiscale quali modello F24 per versamento imposte e tasse, Modello 770 semplificato, calcolo e predisposizione dei versamenti Imu e Tasi, per i periodi dal 2012 al 2017; che i solleciti di pagamento non avevano stabilito l'importo di euro 800,00 annui né il saldo spettante per l'attività professionale versata;
che la controparte non aveva fornito la prova di un accordo sottoscritto in tal senso.
Ciò premesso, passando al merito del giudizio, va evidenziato che non è contestato il rapporto tra le parti.
Sono controversi la durata e la misura del compenso.
Quanto al primo profilo l'opponente sostiene che il rapporto si è interrotto nel 2016 e che nel 2017 l'opposto non ha eseguito nessuna prestazione in suo favore.
Quanto al secondo aspetto controverso l'opponente sostiene che era intervenuto un accordo per il pagamento della somma di euro 800,00 per ogni anni di assistenza fiscale mentre l'opposto nega l'intesa sulla misura del compenso e invoca il riconoscimento dell'onorario in base alle previsioni del D.M. 140/2012.
Ciò detto appare risolutivo il contenuto dei solleciti di pagamento tenuto conto che si tratta di documenti trasmessi dall'opposto all'opponente e che lo stesso opponente ha posto alla base delle proprie difese.
Da tali documenti si può ricavare che l'opposto ha prestato assistenza fiscale all'opponente anche nell'anno 2017; questo è espressamente indicato nell'ultima mail dell'11.1.2018; non risulta documentata nessuna contestazione dell'opponente rispetto alla richiesta di pagamento del compenso anche per l'anno 2017.
I solleciti sono decisivi anche al fine di individuare la misura del compenso.
E' noto che per individuare la misura del compenso per l'attività professionale è necessario fare riferimento in via prioritaria all'intesa raggiunta tra il cliente ed il professionista, solo in mancanza di un accordo tra cliente e professionista si possono applicare le tariffe ovvero può intervenire la determinazione giudiziale.
Con l'ultimo sollecito di pagamento l'opposto ha chiesto il riconoscimento dell'importo di euro 3720,00.
Tale indicazione, in assenza di ulteriori specificazioni(ad esempio l'indicazione che si trattava della richiesta di importo inferiore a quello dovuto ma che il professionista dichiara di accettare ove eseguito spontaneamente e tempestivamente), può spiegarsi solo ammettendo che la somma corrisponde a quella che l'opposto riteneva dovuta ovvero che era conforme alle intese raggiunte con il cliente.
Ciò deve affermarsi a maggior ragion nel caso in esame tenuto che l'ultima richiesta del 2018 costituisce lo sviluppo coerente della precedente richiesta trasmessa a gennaio 2017.
Quanto alla richiesta dell'opponente di scomputare dal credito dell'opposto la somma di euro 100,00, pari al credito maturato per la visita del padre dell'opposto, la richiesta non può essere accolta essendo mancata l'allegazione degli elementi idonei ad individuare i parametri in base ai quali calcolare il compenso dell'opponente.
Consegue: che il credito dell'opposto va determinato nell'importo di euro
3720,00 con interessi legali dal 15.10.2028; che gli interessi vano computati fino al momento del pagamento da parte dell'opponente della somma di euro 2900,00 versata all'opposto ed a quella di euro 934,00 versata al difensore dell'opposto. che il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Quanto alle somme da versare da parte dell'opponente si deve tenere conto che sono stati già versati euro 2900,00 per il credito ed euro 934,00 per le spese legali. Tali somme devono essere scomputate dal credito riconosciuto all'opposto a titolo di compenso per l'attività professionale prestata in favore dell'opponente.
Le spese della fase monitoria, tenuto conto della misura in cui la pretesa creditoria è stata riconosciuta, vanno liquidate in euro
575(euro 125,00 per esborsi + compensi ex D.M. 55/2014 nella versione antecedente l'aggiornamento del D.M 147/2022)).
Quanto alle spese del giudizio di opposizione, occorre considerare:
che con decreto del 30.4.2021 è stata formulata una proposta conciliativa che prevedeva il pagamento da parte dell'opponente all'opposto della somma di euro 4800,00, di cui euro 1000,00 per le spese legali;
che la proposta è stata accettata dall'opponente ed è stata rifiutata dall'opposto;
che il credito dell'opposto è stato determinato in euro 3720,00;
che si tratta di un importo inferiore rispetto a quello indicato nella proposta accettata dall'opponente;
che l'art. 91, 1 co, seconda parte, c.p.c. prevede che se il giudice accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta.
Deriva che l'opposto aveva diritto al pagamento delle spese del giudizio relative alle fasi di studio ed introduttiva(euro 425,00 ed euro 425,00, valori medi del D.M. 55/2014)) ma in applicazione di quanto previsto dall'art. 91 c.p.c. deve sopportare il peso delle spese delle fasi di trattazione e decisione(euro 426,00 ed euro 851,00, rispettivamente, valore minimo e valore medio previsti dal D.M. 55/2014).
Consegue che l'opposto va condannato al pagamento della somma di euro 427,00, quali spese del giudizio di opposizione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6060/2020 proposta da nei confronti Parte_1 di ogni diversa istanza, difesa ed eccezione Controparte_1 disattesa, così provvede:
1) Revoca il Decreto Ingiuntivo n.6060/2020, emesso dal
Tribunale di Napoli;
2) Dichiara che aveva maturato nei confronti di Controparte_1 un credito di euro 3720,00 e che su tale Parte_1 importo andavano computati gli interessi legali dal
15.10.2018 al momento dei pagamenti eseguiti in corso di giudizio da parte dell'opponente;
3) Rigetta la richiesta di di detrarre dal Parte_1 credito di la somma di euro 100,00; Controparte_1
4) Da atto che nelle more del giudizio ha Parte_1 versato all'opposto euro 2900,00 per il credito oggetto del giudizio con bonifico del 16.6.2021 ed euro 934,00 per le spese legali del decreto ingiuntivo con bonifici del
30.6.2021 e del 10.9.2021 dell'importo di euro 467,00 ciascuno;
5) Dichiara che era tenuto al pagamento delle Parte_1 spese della fase monitoria per l'importo di euro 575,00(euro
125,00 per esborsi), oltre rimborso forfettario cpa ed iva;
6) Dichiara che è tenuto al pagamento delle Controparte_1 spese del giudizio di opposizione che, considerato quanto indicato in motivazione, liquida in euro 426,00, oltre rimborso forfettario cpa ed iva.
Napoli, 30.4.2025
Il Giudice dott. Mauro Impresa