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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/10/2025, n. 2901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2901 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia
Sezione specializzata in materia di impresa
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel.
dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di appello n. 2331/2023 r.g., promossa con atto di citazione da già (p. iva n. ), Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
con sede in San Donato Milanese (Mi), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Pettinelli e Valentina Manoni e con domicilio eletto presso lo studio degli stessi (appellante) nei confronti di
(p. iva n. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Mario
Bertolissi del foro di Padova e con domicilio telematico eletto presso lo stesso difensore
1 (appellata)
e di
(c.f. , in persona del presidente pro tempore CP_2 P.IVA_3
della giunta regionale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Zanlucchi e
Giacomo Quarneti dell'avvocatura regionale, nonché dall'avv. Alfredo Biagini del foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo
(appellata) nonché del
“per fronteggiare la grave situazione Controparte_3
determinatasi nel Comune di Villafranca a seguito dell'incendio accaduto il
23.03.2003 che ha colpito e danneggiato gravemente l'ospedale Magalini di
Villafranca”, arch. nominato giusta Ordinanza del Presidente del Persona_1
Consiglio dei Ministri n. 3349 del 16.04.2002, recepita con deliberazione della
Giunta Regionale del n. 1714 del 18.06.2004, rappresentato e difeso ex lege CP_2
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia e presso la stessa domiciliato
(appellata)
e della
(CF in Controparte_4 P.IVA_4
persona del pro tempore, rappresentata e difesa ex lege Controparte_5
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia e presso la stessa domiciliata
(appellata)
e di
(già CP_6 Controparte_7
, con sede in Milano, in persona della procuratrice speciale dott.ssa
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Ivan Bullo del foro di Parte_3
Milano e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso
(appellata)
2 sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante:
Voglia la Corte d'Appello di Venezia, in riforma della sentenza emessa dal
Tribunale di Venezia- Sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, n. 1883/2023 pubblicata il 30/10/2023 RG n. 7826/2019, Repertorio n.
6540/2023 del 28/07/2023, notificata a mezzo PEC in data 21/11/2023, ed in accoglimento del presente appello,
In via principale
-accertata e dichiarata la tempestiva ultimazione dei lavori da parte della Impresa
e/o, comunque, che ogni tempo ulteriore nella conclusione degli stessi è riconducibile a cause imputabili alla Stazione Appaltante, come espressamente rappresentato e documentato nella Riserva n. 7, - accertata e dichiarata
l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione delle penali a carico dell'Impresa
e, in ogni caso, che nulla è dovuto (o può essere addebitato) alla Impresa stessa a tale titolo sia sul contratto principale che sul contratto per le opere complementari;
- disapplicarsi le penali applicate dalla Stazione Appaltante sui citati contratti e condannarsi per quanto di competenza di ciascun convenuto alla restituzione o al pagamento ad per lo importo di euro 1.607.576,76 in relazione Parte_1
al contratto principale per quanto ritenuto di giustizia e di euro 347.440,00 in relazione al contratto per opere complementari, oltre a interessi (al saggio di cui al
d. lgs. 231/2002, ovvero, in subordine, al saggio legale) e rivalutazione monetaria dalla data di intervenuta trattenuta delle penali (3 marzo 2017) a quella del saldo effettivo oltre a IVA se dovuta;
- accertarsi e dichiararsi (in tutto o in parte) la illiceità delle trattenute e compensazioni operate dalla Stazione Appaltante (in particolare e fra altro) con nota 3 marzo 2017 prot. 88031/04/3;
3 -- riconoscersi sugli importi oggetto di compensazione con atto 3 marzo 2017 (pari ad euro 25.944,96 in relazione al contratto principale e pari ad euro 347.440,00 in relazione al contratto per le opere complementari) interessi (al saggio di cui al
d.lgs. 231/2002 ovvero, in subordine, al saggio legale) e rivalutazione monetaria dalla data di intervenuta trattenuta-compensazione delle penali a quella di relativo pagamento (quale disposto con Ordinanza Commissariale 17 aprile 2018 prot.
143381/04/3);
-accertarsi e dichiararsi la violazione del D.Lgs 09 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i. e art.
131 D.lgs 163/2006 e per l'effetto disporsi la restituzione degli oneri di sicurezza per l'importo di Euro 449.184,00, come conteggiati nella riserva n. 4.
- accertarsi, dichiararsi tenuti e, conseguentemente, condannarsi i convenuti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ciascuno per quanto di competenza e di ragione a corrispondere ad in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore l'importo che dovesse risultare a seguito dell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio avente ad oggetto il maggior valore dell'opera titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 cod. civ.
In via istruttoria:
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art.
183 comma 6 n. 2 c.p.c. e per il rigetto delle istanze ex adverso formulate per i motivi di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. n. 3.
Si insiste per la prosecuzione delle operazioni peritali così come disposta nella ordinanza del 30 ottobre 2022 per le motivazioni di cui all'istanza del 05.04.2023.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio
per l'appellata : Controparte_1
In via pregiudiziale e principale:
accertare e dichiarare l'inammissibilità dei motivi d'appello avversari ai sensi degli artt. 345 e 342 c.p.c., per tutte le ragioni dedotte in narrativa e,
4 conseguentemente, rigettare tutte le domande avversarie, con conferma integrale della sentenza di primo grado, anche provvedendo ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.;
accertare e dichiarare, comunque, la manifesta infondatezza o, comunque, la carenza di fondamento, in fatto e in diritto, dei motivi d'appello avversari, e conseguentemente rigettare l'impugnazione avversaria, con conferma integrale della sentenza di primo grado, anche provvedendo ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.;
rigettare la richiesta avversa di ammissione delle istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. di parte attrice per tutte le ragioni dedotte nella terza memoria dell'Azienda deducente;
rigettare l'istanza di prosecuzione delle operazioni peritali, in ragione dell'accertata impossibilità di esperire l'indagine in mancanza della documentazione tecnica e progettuale relativa all'appalto, e, comunque, per tutte le ragioni ampiamente esposte negli scritti difensivi di primo grado e a verbale dell'udienza collegiale del 23 marzo 2023, con conseguente conferma dell'ordinanza istruttoria del 27 marzo 2023, con la quale il G.I. dott.ssa Tosi ha interrotto le operazioni e revocato l'incarico;
con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
In subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità, tempestività e fondamento, anche solo parziale, dei motivi e domande avversari:
accertare e dichiarare comunque il difetto di legittimazione passiva dell rispetto alle domande di parte appellante, per tutte le ragioni Controparte_1
dedotte in narrativa e negli
scritti difensivi di primo grado e, conseguentemente, rigettare ogni domanda proposta nei confronti dell'Ente appellato;
- accertare e dichiarare la tardività ed inammissibilità della domanda di condanna e delle ulteriori nuove domande introdotte da parte attrice nella sua prima memoria ex art. 183 comma VI, n. 1 c.p.c., rispetto alle quali si ribadisce di
5 non accettare il contraddittorio, come esposto nella seconda memoria ex art. 183 comma VI, c.p.c. dimessa nel giudizio di primo grado;
- nella denegata ipotesi di ritenuta tempestività e ammissibilità e di accoglimento delle domande principali di parte attrice/appellante, rimodulare gli importi eventualmente accertati come dovuti in favore di da Parte_1
parte dell nei soli limiti di quanto dimostrato e provato Controparte_1
nel corso del giudizio, o nella più ridotta misura ritenuta di giustizia;
accertarsi, comunque, che nessuna obbligazione economica potrà gravare direttamente ed integralmente sul patrimonio sull in virtù dei rapporti intercorsi tra le parti CP_1
e in forza dei provvedimenti che ebbero ad autorizzare e disporre l'intervento
d'urgenza oggetto dell'appalto; in ogni caso, limitare l'eventuale obbligazione a carico dell in ragione dell'accertata quota effettiva di Controparte_1
responsabilità a suo carico, con accertamento delle quote di ciascuna parte, con esclusione di qualsivoglia solidarietà, e nei limiti delle risorse residue dei fondi stanziati per l'intervento, effettivamente attribuite all' ; CP_1
- accertare e dichiarare l'improponibilità delle domande ex art. 2041 c.c. per le ragioni dedotte in atti;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte ex art. 2041 c.c., limitare comunque l'eventuale condanna alla minor somma tra l'effettivo arricchimento dell e la sola Controparte_1
diminuzione patrimoniale subita da come esplicitato al punto Parte_1
6.4 della comparsa di costituzione e risposta di primo grado;
- rigettare, in ogni caso, la richiesta attorea di pagamento degli interessi moratori di cui al D.lgs. n. 231/2002, non essendo detta disciplina applicabile ai contratti pubblici d'appalto di lavori (quali quello de quo), conclusi anteriormente al 1gennaio 2013 (art. 3, comma 1, del D.lgs. n. 192/2012);
- nella denegata ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie avversarie, si insiste per l'ammissione delle richieste probatorie formulate nella seconda e terza memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. depositate nel giudizio di primo grado;
6 - con vittoria, o quanto meno con compensazione, delle spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
per l'appellata : CP_2
Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, previa ogni opportuno accertamento e/o declaratoria, per tutti i motivi esposti in atti:
Nel merito:
-rigettare l'appello formulato da in persona del legale Parte_1
rappresentate pro tempore, in quanto inammissibile e, comunque, manifestamente infondato, con ogni conseguenziale provvedimento di legge.
In via istruttoria:
- si ribadisce l'opposizione all'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate da parte appellante per i motivi dispiegati nella terza memoria ex art. 183, VI comma,
c.p.c., dimessa in primo grado.
-ci si oppone alla prosecuzione delle operazioni peritali richiesta da Parte_1
per carenza dei relativi presupposti.
[...]
In ogni caso
- con vittoria di spese e competenze di lite.
per l'appellato COMMISSARIO DELEGATO:
Dichiarare inammissibile l'appello proposto nei confronti del Commissario delegato e comunque rigettarsi lo stesso ed ogni domanda proposta nei confronti dello stesso , siccome CP_3
inammissibile per difetto di legittimazione passiva e comunque infondata e prescritta.
Compensi professionali rifusi
per l'appellata Controparte_4
7 Rigettarsi l'appello e comunque ogni domanda proposta nei confronti della
, siccome inammissibile per difetto di legittimazione Controparte_4
passiva e comunque infondata e prescritta.
Compensi professionali rifusi
per l'appellata : CP_6
Voglia l'Ecc.mo Collegio, confermare la Sentenza impugnata e comunque respingere ogni eventuale domanda in senso contrario nei confronti di
[...]
. Controparte_8
Con il favore delle spese e delle competenze del grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 15 luglio 2019, (già Parte_2 [...]
e, oggi, conveniva, davanti al Controparte_9 Parte_1
Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia d'impresa, l' Controparte_1
, la , il Commissario delegato “per fronteggiare la grave
[...] CP_2
situazione determinatasi nel Comune dii Villafranca a seguito dell'incendio, accaduto il 23.03.2003 che ha colpito e danneggiato gravemente l' CP_10
di Villafranca”, nonché la affinché
[...] Controparte_4
fossero condannati, ciascuno per quanto di ragione, a corrisponderle euro
24.947.226,25, per i titoli di cui alle riserve iscritte con riferimento al contratto principale di appalto ed euro 4.456.838,24 per i titoli di cui alle riserve iscritte con riferimento al contratto per opere complementari, oltre i.v.a., rivalutazione monetaria e interessi ex d.lgs n. 231/2002 (contratti di appalto aventi ad oggetto opere di ristrutturazione straordinaria ed ampliamento dell'ospedale Magalini di
Villafranca - Verona).
8 L'attrice chiedeva, inoltre, che fosse accertata la tempestiva ultimazione dei lavori e comunque l'imputabilità alla stazione appaltante di ogni eventuale ritardo e quindi l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione di penali a suo carico, con conseguente revoca o riduzione di quelle applicate e dichiarazione di illegittimità delle trattenute e compensazioni operate dalla committente;
conseguentemente, chiedeva che i convenuti venissero condannati a corrisponderle euro 1.607.576,76 in relazione al contratto principale ed euro 347.440,00 in relazione al contratto per opere complementari, oltre interessi ex d.lgs n. 231/2002 o, in subordine, al saggio legale e rivalutazione monetaria. In particolare, chiedeva che le fosse riconosciuto il diritto agli interessi ex d. lgs n. 231/2002 o, in subordine, al saggio legale, e rivalutazione monetaria sugli importi oggetto di compensazione con atto del 3 marzo 2017 (pari a euro 25.944,96 in relazione al contratto principale e a euro
347.440,00 in relazione al contratto per opere complementari).
In via subordinata, l'attrice chiedeva che i convenuti venissero condannati a corrispondere detti importi a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
L'attrice deduceva che, in seguito a un incendio che aveva danneggiato in modo rilevante un'ala dell'ospedale Magalini di Villafranca, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la , aveva nominato un Commissario CP_2
delegato che provvedesse “alla realizzazione di tutti i necessari interventi diretti a conseguire in termini di somma urgenza il ripristino funzionale della struttura ospedaliera di cui trattasi, con l'eventuale aggiornamento derivante dalle linee di programmazione sanitaria che dovessero essere disposte dalla giunta regionale”. In tale contesto, con contratto del 6 ottobre 2011, il nominato Commissario aveva affidato all'associazione temporanea d'imprese Bido Secondo Costruzioni s.p.a,
e l'esecuzione dei “lavori di realizzazione di un CP_11 Controparte_12
nuovo corpo di fabbrica quintuplo a servizio dell di Villafranca Controparte_10
(VR)”, assegnando termine di sessanta giorni per la predisposizione della progettazione e di ottocentocinquanta giorni per l'ultimazione dell'opera, per un corrispettivo di euro 23.640.253,00, oltre i.v.a.; successivamente, la composizione
9 dell'a.t.i. era modificata, dapprima col subentro di alla capogruppo Bido CP_11
Secondo Costruzioni s.p.a., poi con il subentro di Controparte_9
che cambiava denominazione in Controparte_9
quest'ultima subentrava, poi, alla fallita divenendo, dal 30 aprile CP_12
2015, unica esecutrice del contratto e mutando, in seguito, la propria denominazione in oggi Parte_2 Parte_1
L'attrice rappresentava che l'esecuzione dei lavori si era subito rivelata difficoltosa a causa della gestione anomala del cantiere da parte dell'appaltante, che aveva imposto continue modifiche e variazioni progettuali in corso d'opera, costringendola a modifiche e variazioni progettuali, tra cui una perizia di variante approvata dal
Commissario il 10 luglio 2014, a meno di sessanta giorni dalla scadenza del termine contrattuale dei lavori e in assenza dei presupposti e fuori dei limiti percentuali di cui all'art. 132, comma 3°, del codice degli appalti, che aveva comportato l'incremento dell'importo contrattuale dagli originari euro 23.640.253,32 a euro
28.359.705,34 (oltre i.v.a.). La stazione appaltante aveva tenuto, fino al ventesimo
SAL, una contabilità provvisoria e, solo dal successivo, una contabilizzazione di tipo misto, parte a corpo e parte a misura.
Il regolare svolgimento dei lavori era stato ostacolato, poi, dall'affidamento di lavori complementari ex art. 57 del Codice appalti, anch'essi oggetto di gestione anomala quanto all'impiego delle somme stanziate e alle interferenze fra lavorazioni, nonché per la scelta di sospendere i lavori del contratto principale (verbale del 9 luglio
2015) per dare priorità alle opere complementari.
Di conseguenza, l'attrice riferiva di avere iscritto 7 riserve al ventunesimo SAL del contratto principale e 5 riserve al terzo SAL del contratto complementare, rispettivamente per complessivi euro 24.947.226,25 ed euro 4.456.838,24. L'opera era poi stata presa in consegna dall'Amministrazione e positivamente collaudata dalla Commissione con atto del 20 gennaio 2018, sottoscritto dall'impresa, dal RUP
e dal DL il successivo 28 febbraio 2018.
10 Con decreto del 16 aprile 2018, il Commissario aveva approvato i certificati di collaudo determinando penali a carico dell'impresa per euro 1.607.573,75, in relazione al contratto principale e per euro 37.153,82 in relazione a quello complementare, dichiarando inammissibili le riserve iscritte.
Secondo la società attrice, la complessiva condotta dell'appaltante costituiva violazione dei principi di buona fede e abuso di poteri di intervento e di variante, e aveva di fatto trasformato l'appalto in contratto “a regia”.
L'affidamento dei lavori complementari, inoltre, aveva dissimulato l'introduzione di importanti e consistenti migliorie nei corpi di fabbrica dell'ospedale non oggetto dell'appalto e la contabilizzazione provvisoria impedito l'effettiva verifica contabile di quanto realizzato dall'appaltatrice.
Da tali condotte la società attrice faceva discendere la responsabilità dell'amministrazione anche ex art. 2043 c.c., con il conseguente obbligo di risarcire il danno cagionato, stimato in misura non inferiore all'importo delle riserve iscritte.
Tutti i convenuti si costituivano tempestivamente e tutti eccepivano la propria carenza di legittimazione passiva, chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande avversarie, perché intempestive e infondate in fatto ed in diritto, ed eccependo la decadenza dell'appaltatrice dalle riserve e l'inammissibilità della domanda subordinata formulata ai sensi dell'art. 2041 c.c.
La , vista la domanda attorea ex art. 2043 c.c., chiedeva di essere CP_2
autorizzata alla chiamata in causa della società assicuratrice della responsabilità civile e, autorizzata a ciò, provvedeva alla citazione di quest'ultima, CP_6
che si costituiva tempestivamente eccependo che la polizza era riferibile alla sola responsabilità extracontrattuale, mentre le pretese attoree avevano natura contrattuale.
Venivano concessi i termini per le memorie di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c., con le quali le parti avanzavano le rispettive istanze istruttorie.
11 La causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni al 6 luglio 2022, poi differita all'udienza del 9 novembre 2022, prima della quale, revocata la precedente ordinanza, il giudice istruttore disponeva consulenza tecnica d'ufficio sulla base del seguente quesito: “letti gli atti e i documenti di causa e compiuta ogni indagine ritenuta opportuna, previo tentativo di conciliazione: offra il ctu elementi per valutare, alla luce dell'alleato andamento anomalo dell'appalto, tempestività e fondatezza delle riserve apposte dal 21° SAL con riferimento al contratto principale e dal 3° SAL con riferimento al contratto per opere complementari, per ciascuna singola riserva;
offra il ctu elementi per determinare se le penali siano state legittimamente applicate così come rideterminate dalla Stazione Appaltante con Decreto
Commissariale n. 109 del 16 aprile 2018, indicandone le motivazioni, determinando gli importi eventualmente addebitabili all'impresa ovvero da riaccreditare alla medesima;
Offra il ctu elementi per determinare se le condotte descritte dall'attrice abbiano cagionato in capo alla stessa i danni allegati, provvedendo altresì alla relativa quantificazione”.
Il c.t.u. nominato chiedeva l'autorizzazione ad acquisire ulteriori documenti necessari allo svolgimento dell'incarico, in particolare “i progetti e le varianti dei medesimi in base ai quali si sarebbe dovuto eseguire l'appalto”; a tale richiesta le convenute si opponevano, cosicché il giudice interrompeva le operazioni peritali e fissava udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte.
Alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche, era pronunciata la sentenza n. 1883/2023 del 30 ottobre 2023, con la quale il Tribunale di Venezia rigettava tutte le domande dell'attrice, ponendo a suo carico le spese di c.t.u. e le spese di lite.
12 Il Tribunale escludeva la responsabilità aquiliana delle convenute, posto che le pretese riguardavano l'ottenimento in pagamento di somme di denaro esposte come riserve e l'accertamento della non debenza della penale da ritardo.
Quanto alla domanda subordinata, volta ad ottenere le stesse somme di cui alla domanda principale, ma a titolo di arricchimento senza causa, il giudice evidenziava la mancata allegazione del depauperamento, che l'attrice avrebbe sofferto, e la valutava inammissibile per essere stata proposta, nonostante il suo carattere residuale, in presenza di un valido rapporto obbligatorio.
Il Tribunale rigettava anche le domande proposte in via principale da Pt_1
evidenziando che l'asserita indebita trasformazione dell'appalto originario in
“appalto a regia”, per effetto di interventi della committente, avrebbe potuto assumere rilievo solo per fondarne la corresponsabilità con l'appaltatrice per vizi o rovina della cosa. Diversamente, la condotta anomala dell'amministrazione, che si fosse concretizzata nella compressione dell'autonomia dell'appaltatrice, avrebbe legittimato quest'ultima a iscrivere riserve o, addirittura, a chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento: l'attrice, tuttavia, non solo non aveva agito per sciogliersi dal rapporto contrattuale, ma neppure aveva iscritto alcuna riserva sino al ventunesimo SAL del contratto principale e al terzo di quello complementare, quando l'opera era ormai pressoché ultimata.
Il giudice accoglieva, di contro, le eccezioni delle convenute in merito alla decadenza dell'attrice dal diritto a un maggiore corrispettivo, avendo tardivamente iscritto le riserve, e ciò anche sul rilievo che l'onere di iscrizione tempestiva delle riserve non sarebbe stato derogabile neppure nel caso di tenuta provvisoria della contabilità da parte della committente, condotta della quale peraltro non vi era prova.
Parimenti, la genericità della prospettazione attorea in merito all'andamento anomalo dei lavori (dato dal numero degli ordini di servizio, dalla sospensiva, dall'approvazione della perizia di variante, dalla successiva previsione di opere
13 complementari), determinava il giudice a rigettare la domanda relativa all'accertamento della non debenza delle penali per il ritardo.
Il Tribunale, in accordo con le richieste del c.t.u., riteneva che la verifica, se l'eventuale scostamento fra i tempi di realizzazione dell'opera contrattualizzati e quelli concretamente impiegati dall'appaltatrice fosse imputabile alla committente, richiedesse l'esame di documenti progettuali che, tuttavia, l'attrice non aveva prodotto in giudizio, pur avendone necessariamente la disponibilità (motivo per cui non veniva accolta la richiesta di ordine di esibizione dalla stessa avanzata).
Ritenendo non provate le pretese attoree, il giudice valutava superflua l'individuazione del soggetto passivo tra i convenuti Controparte_4
e precisando che il Commissario
[...] CP_2 CP_1
delegato doveva intendersi soggetto inesistente sin dalla citazione in giudizio, essendo cessato dalla funzione il 17 aprile 2018.
Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello con atto di Parte_1
citazione notificato il 20 dicembre 2023, formulando tre motivi d'impugnazione: i) il Tribunale aveva errato nel valutare la domanda di disapplicazione delle penali, violando i l disposto degli articoli 154, 190 e 191 del d.p.r. 207/2010 e il principio dell'onere della prova, di cui all'articolo 2697 c.c: il giudice avrebbe confuso e sovrapposto il tema della decadenza dalle riserve per tardività della loro iscrizione con quello della tempestiva richiesta di disapplicazione delle penali, dando inesatta applicazione ai principi in materia di onere della prova;
ii) il Tribunale aveva errato nella valutazione dei mezzi istruttori e nella disapplicazione degli artt. 61 e 115
c.p.c. e 2041 c.c.: la condanna dell'attrice era seguita alla revoca della consulenza tecnica dalla stessa richiesta e in un primo tempo ottenuta, e ciò perché il giudice non aveva adeguatamente considerato l'oggetto del quesito posto al consulente, né che la domanda di condanna per indebito arricchimento della Stazione appaltante avrebbe trovato accoglimento se la perizia fosse stata completata;
iii) vi era stata violazione del d. lgs 9 aprile 2008 n. 81 e dell'art. 131 d.lgs n. 163/2006, non avendo il Tribunale riconosciuto i maggiori oneri di sicurezza per euro 489.600,09,
14 sostenuti da ed iscritti nella riserva n. 4 del SAL n. 21: dovuti ex lege dalla Pt_1
Stazione appaltante.
Si costituiva in giudizio l , eccependo l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello ai sensi degli artt. 342, 345 e 348 bis c.p.c. e chiedendone, comunque, il rigetto perché infondato in fatto e in diritto, con integrale conferma dell'impugnata sentenza. Si opponeva alla reiterazione delle istanze istruttorie dell'appellante, anche con riferimento alla prosecuzione delle operazioni peritali chiedendo, in subordine, l'ammissione delle proprie istanze istruttorie già formulate nella seconda e terza memoria ex art. 183, 6° comma.
In via subordinata, per il caso di accoglimento delle domande attoree, la CP_1
chiedeva fosse accertata e dichiarata la propria carenza di legittimazione passiva, la tardività e inammissibilità della domanda di condanna e delle ulteriori nuove domande introdotte da parte attrice nella sua prima memoria ex art. 183, 6° comma,
n. 1 c.p.c. e che gli importi eventualmente accertati come dovuti da parte sua fossero ridotti nei limiti di quanto dimostrato e provato, con esclusione di qualsiasi obbligazione a carico del patrimonio aziendale in virtù dei rapporti tra le parti e in forza dei provvedimenti autorizzatori e dispositivi dell'intervento d'urgenza oggetto dell'appalto e, comunque, con limitazione dell'eventuale responsabilità nei limiti di quanto accertato e senza vincoli di solidarietà.
L chiedeva, altresì, il rigetto delle domande formulate ai Controparte_1
sensi dell'art. 2041 c.c. e, in subordine, di limitare l'eventuale condanna alla minore somma tra l'effettivo arricchimento e la sola diminuzione patrimoniale subita dall'appellante. Negava, poi, che fossero dovuti gli interessi moratori di cui al d.lgs.
n. 231/2002, essendosi il contratto concluso anteriormente al 1° gennaio 2013.
Si costituiva in giudizio anche la , chiedendo il rigetto Controparte_13
dell'appello in quanto inammissibile e, comunque, manifestamente infondato e opponendosi alle istanze istruttorie proposte dall'appellante, così come alla prosecuzione delle operazioni peritali. Richiamava, altresì, le domande già formulate nel giudizio di primo grado.
15 Si costituiva in giudizio anche il Commissario delegato, eccependo l'inammissibilità dell'appello e comunque chiedendone il rigetto, instando perché le domande proposte nei suoi confronti fossero dichiarate inammissibili per difetto di legittimazione passiva.
Si costituiva in giudizio anche la chiedendo Controparte_4
che l'appello fosse rigettato e che ogni domanda proposta nei suoi confronti fosse dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione passiva e, comunque, rigettata in quanto infondata e prescritta.
[.. Infine, si costituiva in giudizio (già CP_6 CP_7
, chiedendo il rigetto dell'appello, la conferma Controparte_7
della sentenza e il rigetto di ogni domanda svolta nei suoi confronti.
Le conclusioni, sopra trascritte, erano precisate nei termini fissati con ordinanza ex art. 352 c.p.c.
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 18 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte.
1. Si rileva, preliminarmente, il passaggio in giudicato delle statuizioni di rigetto della domanda di condanna delle convenute al pagamento del corrispettivo contrattuale di Euro 24.947.226,25 in relazione al contratto principale e di Euro
4.456.838,24 in relazione al contratto per opere complementari, e della domanda di condanna delle convenute alla corresponsione dei medesimi importi di denaro a titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c.
Con riferimento a dette statuizioni, non ha formulato alcun Parte_1
motivo d'impugnazione della sentenza.
La controversia permane sul diritto della stazione appaltante all'applicazione delle penali, sull'azione di arricchimento senza causa esercitata dall'attrice e sul diritto alla corresponsione di maggiori oneri di sicurezza.
Divenuto definitivo il rigetto della domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c., viene meno la domanda di garanzia proposta da nei confronti di AIG CP_2
16 Europa SA, chiamata in causa in ragione della responsabilità per fatto illecito invocata, nel primo grado di giudizio, da Controparte_14
2. Occorre precisare che l'appaltante non è il Commissario delegato, il quale agisce
[...]
nell'interesse dell'amministrazione cui viene momentaneamente preposto (e non potrebbe agire in nome proprio), e tantomeno la Consiglio dei CP_4
Ministri, che ha provveduto a nominarlo con ordinanza 16 aprile 2004 del
Presidente (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 7 maggio 2004).
L'appaltante è perciò da individuarsi nell ente Controparte_1
strumentale della . Difatti, già nel primo contratto di appalto del 6 CP_2
ottobre 2011 e poi ancora nel secondo contratto del 1° luglio 2015, relativo alle opere complementari, il commissario indica l quale soggetto per CP_1
conto del quale egli agiva.
Coerentemente con quanto sopra osservato, nel decreto del commissario delegato del n. 110 del 17 aprile 2018 si precisava, al punto 8, che tutti i rapporti attivi e passivi conseguenti alla realizzazione dell'opera “e a qualsiasi eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'opera ed ai relativi contratti” sono a carico dell . Controparte_1
3. Con il primo motivo di appello, si duole che il Tribunale non Parte_1
abbia accolto la domanda volta a conseguire la restituzione delle somme di denaro trattenute dalla stazione appaltante per penali, pari a euro 1.607.576,76 per il contratto principale ed euro 37.153,82 per il contratto relativo alle opere complementari.
Secondo l'appellante, il giudice, disapplicando gli artt. 190 e 191 del d.p.r. 207/2010
e 2697 c.c., avrebbe erroneamente ripartito l'onere della prova e confuso il tema della decadenza dalle riserve, ritenute tardivamente iscritte, con la domanda di disapplicazione delle penali e conseguente restituzione dei relativi importi, tempestivamente proposta da Il Tribunale aveva infatti affermato che “la Pt_1
prospettazione attorea relativa alla non debenza delle penali si fonda poi, da un
17 lato, sulle medesime doglianze trasfuse in riserve, e, per il resto, sempre sulla allegata “anomalia” dell'appalto”.
Sempre secondo l'appellante, se il giudice avesse correttamente considerato le riserve iscritte nei SAL nn. 21 e 22, avrebbe appurato le cause dei ritardi e la non imputabilità degli stessi ad bensì alla Stazione appaltante, che con la sua Pt_1
condotta si era resa responsabile dell'allungamento dei tempi di esecuzione dell'opera rispetto ai termini contrattuali.
Perfezionatosi nel 2011, il contratto era soggetto alle disposizioni del d.lgs. del 12 aprile 2006, n. 163 e al suo regolamento di esecuzione ed attuazione, ossia al d.p.r.
n. 207/2010; quindi, per quanto concerne le riserve, agli artt. 190 e 191 di quest'ultimo e, per quanto riguarda le penali, all'art. 154 (rectius: art. 145) dello stesso, il cui settimo comma dispone: “è ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore”.
Pertanto, non solo le riserve iscritte nei SAL nn. 21 e 22 sarebbero state tempestive ai sensi dell'art. 191 del citato d.p.r. (per il quale “le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza
o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute”), ma dal loro esame sarebbe anche derivata la prova dell'ascrivibilità alla stazione appaltante delle cause del ritardo
18 nella consegna dei lavori, indicando l'appaltatrice la necessità di cinque mesi ulteriori per il completamento delle opere principali “per cause dipendenti esclusivamente da responsabilità della Stazione Appaltante” (SAL 21, doc. 39, fasc. primo grado attrice). Il ritardo sarebbe poi stato aggravato dal contegno della stazione appaltante che, come riferito nella riserva iscritta al SAL 22 (doc. 41 attoreo di primo grado), avrebbe “introdotto nell'appalto ulteriori lavorazioni ultronee anch'esse interferenti con quelle già contrattualizzate”.
Avendo dato specifica indicazione delle cause dell'allungamento dei tempi Pt_1
di realizzazione dell'opera e dell'addebitabilità di ciò alla stazione appaltante, il
Tribunale avrebbe dovuto accogliere la richiesta di disapplicazione delle penali e disporre la restituzione dei relativi importi di denaro, illegittimamente trattenuti dalla stazione appaltante. Il giudice, statuendo che “resta in ogni caso dirimente, e ciò vale anche per le richieste attoree fondate sulla allegata non debenza delle penali, il fatto che parte attrice non abbia offerto la prova delle proprie pretese”, avrebbe fatto erronea applicazione del principio dell'onere della prova in materia di inadempimento contrattuale previsto dall'art. 2697 c.c., onerando l'appaltatrice della dimostrazione che il ritardo fosse ascrivibile alla condotta del committente. Il
Tribunale avrebbe invece dovuto rilevare come l'iscrizione della riserva n. 7 fosse di per sé sufficiente a giustificare la richiesta di disapplicazione delle penali da ritardo, risultando da essa le cause del mancato rispetto dei termini contrattuali e la loro riconducibilità alla stazione appaltante;
fatto, questo, mai contestato e, quindi, rilevante ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Se il Tribunale avesse fatto corretta applicazione delle richiamate norme, avrebbe accertato il diritto dell'appellante ad ottenere la disapplicazione delle penali e, per l'effetto, la restituzione delle somme illegittimamente poste in compensazione per complessivi euro 1.955.016,76, di cui euro 1.607.576,76 in relazione al contratto principale ed euro 347.440,00 in relazione a quello per le opere complementari, oltre ad interessi e rivalutazione.
Il motivo d'impugnazione non può trovare accoglimento.
19 ha concluso i lavori il 30 ottobre 2016, ossia in ritardo rispetto Parte_1
ai termini contrattuali di 192 giorni. Con decreto n. 109 del 16 aprile 2018 il
Commissario ha approvato i certificati di collaudo, determinando le penali per ritardata ultimazione delle opere, sia relative al contratto principale, sia relative al contratto per le opere complementari.
I termini di ultimazione tengono conto dei periodi di sospensione dei lavori (sette sospensioni che avvennero con il consenso dell'appaltatrice, la quale espressamente dichiarò di non avere alcuna pretesa risarcitoria o di rimborso per spese oppure oneri, connessa alla posticipazione delle lavorazioni). Il ritardo accumulato è al
“netto” dei periodi di sospensione e fa riferimento ai nuovi termini, concessi a seguito della perizia di variante (proroga di 170 giorni per tenere conto delle lavorazioni richieste con detta perizia;
ulteriore proroga di 72 giorni, concessa su richiesta dell'impresa appaltatrice dalla direzione dei lavori con decreto n. 104 del
21 ottobre 2015).
Anche la variante fu accettata dall'appaltatrice, la quale espressamente dichiarò di
“accettare il nuovo tempo di esecuzione dell'opera e i nuovi termini di esecuzione intermedi, (inalterata la penale), così come riportati all'art. 6 del presente atto. In quanto ai tempi e con riferimento al documento C) di perizia, l'Appaltatore formalizza la sua accettazione dell'andamento temporale del cantiere […] fino alla data odierna e di non formalizzare riserva alcuna” (art. 1 della Perizia di variante e supplettiva).
Dunque, sia le intervenute sospensioni, tutte approvate dall'appaltatrice, sia la variante, pure essa approvata, non costituiscono causa giustificativa dei ritardi.
Non vi è stata, da parte del Tribunale, violazione dell'art. 2697 c.c., poiché, accertato che il termine contrattuale non è stato rispettato, spettava all'appaltatrice fornire la prova che l'inadempimento non era ad essa imputabile, e ciò secondo la regola generale dell'art. 1218 c.c.
Ancora prima della prova (nessuno dei capitoli di prova orale attiene alla dimostrazione d'ipotetici ritardi ascrivibili alla committente), difetta una precisa
20 allegazione delle cause del ritardo, avendo l'attrice fatto generico riferimento all'anomalo andamento del rapporto caratterizzato da un centinaio di ordini di servizio (sebbene non sia comprensibile cosa vi sia stato di anomalo, essendo gli ordini si servizio, tutti sottoscritti per accettazione dall'impresa, di per se stessi fisiologici nello svolgimento dell'appalto e avendo le parti concordato la perizia suppletiva e di variante), dalle sospensioni disposte dalla direzione (di cui sopra si è già detto e pure esse concordate) e dalla richiesta di realizzazione di opere di complemento (opere che furono tuttavia pattuite con apposito contratto, che prevedeva un autonomo termine di ultimazione dei lavori che non fu rispettato dall'appaltatrice).
A fronte della genericità dell'allegazione e della totale assenza di prova di cause di ritardo ascrivibili all'appaltante, si rileva che il direttore dei lavori contestò in plurime occasioni, e fin dai primi tempi di svolgimento del rapporto, i ritardi che l'appaltatrice andava maturando, senza alcuna osservazione da parte di quest'ultima
(v., ad esempio, il verbale n. 9 relativo alla riunione di cantiere del 4 luglio 2012, nel quale si legge: “viene verificato l'andamento del cantiere (iniziato da sei settimane).
Seconda la tempistica prevista entro la prossima settimana avrebbe dovuto essere realizzata la platea. Il direttore dei lavori evidenzia che il cantiere è nettamente in ritardo rispetto al cronoprogramma” [doc. 16 del fasc. di parte attrice]; il verbale venne sottoscritto dal rappresentante dell'appaltatrice senza alcuna osservazione).
4. Con il secondo motivo di appello, lamenta la revoca della Parte_1
consulenza tecnica, in un primo tempo disposta dal giudice, e la disapplicazione degli artt. 61 c.p.c., 115 c.p.c. e 2041 c.c., che avrebbe portato a un'erronea pronuncia di rigetto della domanda di condanna della stazione appaltante per indebito arricchimento.
L'appellante censura l'argomentazione del giudice, che ha affermato che “Parte attrice, onerata di provare il fondamento delle sue pretese a titolo di riserva, e, per quanto riguarda le penali, di provare l'assenza di colpa, non ha fornito la documentazione progettuale, che pure essa stessa ha redatto, quanto al progetto
21 esecutivo, a tal fine necessariamente disponendo del progetto approvato dalla PA, che era, in ogni caso, fra i documenti dell'appalto da essa sottoscritti.
A tale vuoto probatorio, che la parte bene avrebbe potuto colmare, non può surrogare l'ordine di esibizione che parte attrice pur aveva formulato (sia pure nell'ottica di una consulenza volta a provare il “maggior valore”).
I documenti progettuali non rientrano fra la documentazione contabile, cui si riferisce l'art. 198 c.p.c., e ove anche lo fossero ritenuti, in ogni caso essi sono qui necessari per la prova dei fatti principali, onde l'acquisizione richiederebbe comunque il consenso, negato da talune convenute”.
Secondo l'appellante, il giudice istruttore aveva correttamente inteso che la consulenza tecnica era stata chiesta per provare il maggiore valore dell'opera realizzata rispetto a quella oggetto del contratto e quindi per fondare la richiesta di condanna per indebito arricchimento dell'amministrazione e per sostenere la tesi dell'errata applicazione delle penali, senza avere lo scopo di colmare lacune probatorie ma solo di dare risposta a questioni tecniche.
Il giudice avrebbe immotivatamente revocato la consulenza già disposta, ritenendo che il perito non disponesse dei documenti necessari per rispondere ai quesiti, in particolare del progetto e della perizia di variante, nonostante tali documenti non fossero assolutamente necessari (lo stato di fatto e la verifica dell'opera eseguita avrebbero permesso di stabilire le proporzioni tra il valore del contratto e quello delle opere effettivamente realizzate) e il consulente avesse comunque il potere di esaminare atti e documenti non allegati dalle parti, come confermava la sentenza n.
3086 del 1° febbraio 2022 delle Sezioni Unite.
L'appellante sostiene, poi, che il maggiore valore dell'opera realizzata (che il c.t.u. avrebbe dovuto quantificare) fosse pacifico, avendo lo stesso Commissario delegato ammesso, nelle sue relazioni (doc. 29 attoreo primo grado), la circostanza che l'amministrazione avesse ottenuto un ospedale migliore di quello commissionato.
22 Il Tribunale aveva ritenuto inammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento sull'erroneo presupposto che mancasse il riferimento al relativo depauperamento dell'istante e che si trattasse di domanda “residuale quando non vi è titolo che possa coprire il depauperamento generante arricchimento” che “non vale invece a supplire l'esito negativo della domanda fondata su un titolo che la parte interessata possa invece fare valere”.
Da un lato, la prova del depauperamento dell'impresa a fronte dell'arricchimento dell'amministrazione risultava dalla stessa struttura ospedaliera realizzata, che ne dimostrava il maggior valore, e ciò a prescindere dal gradimento della stazione appaltante, dalle riserve e dall'azione contrattuale.
Il motivo d'impugnazione non può trovare accoglimento.
La consulenza tecnica, prima disposta dal giudice e poi revocata, avrebbe potuto indagare il valore delle opere realizzate dall'appaltatrice, ma il giudice ha esattamente osservato che, per quanto concerneva il depauperamento dell'attrice, elemento costitutivo della pretesa d'indennizzo ex art. 2041 c.c., non vi era stata specifica allegazione della sua consistenza.
In ogni caso, l'indagine tecnica, con riferimento a questa domanda dell'attrice, sarebbe stata del tutto inutile.
Infatti, l'azione ex art. 2041 c.c. non può essere esperita dall'appaltatrice per ottenere il pagamento di un maggiore corrispettivo, non più esigibile a causa del ritardo con cui sono state iscritte le riserve con le quali le pretese avrebbero dovuto farsi valere.
Ipotizzato che il corrispettivo riconosciuto dalla direzione lavori non fosse congruo, avrebbe dovuto esperire i rimedi contrattuali. Parte_1
A fronte di un valido rapporto negoziale, disponendo l'appaltatore dell'azione contrattuale, non è proponibile l'azione generale di arricchimento, giusto il disposto dell'art. 2042 c.c.
23 Si è infatti detto che “ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art.
2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento è proponibile ove la diversa azione si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con
l'ordine pubblico” (Cass. civ. ord., 18 ottobre 2024, n. 27008; Cass. civ., sent., 5 dicembre 2023, n. 33954).
5. Con terzo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta che il giudice, in violazione del d.lgs n. 81/2008 e dell'art. 131 d.lgs n. 163/2006, non abbia riconosciuto i maggiori oneri di sicurezza sostenuti da in Parte_1
conseguenza delle maggiori lavorazioni richieste, iscritti nella riserva 4 del SAL 21 per complessivi euro 489.600,09 e dovuti ex lege dalla Stazione appaltante.
L'Amministrazione, infatti, avrebbe contabilizzato gli oneri della sicurezza in complessivi euro 449.184,00 per il periodo 18 maggio 2012 - 31 maggio 2016 a fronte di un costo reale di euro 938.784,88, come risultante dal computo metrico estimativo riportato alle pagine. da 34 a 54 della riserva iscritta in occasione del predetto SAL 21 (doc. 39 attoreo primo grado) e il Tribunale avrebbe dichiarato la tardiva iscrizione di tutte le riserve, trascurando la particolare natura,
l'inderogabilità e il necessario integrale riconoscimento degli oneri della sicurezza, che, in quanto tali, non possono considerarsi quale corrispettivo dell'appalto, ma somme di denaro il cui pagamento è dovuto in forza di legge a tutela dell'interesse della tutela fisica dei lavoratori, sottratte al regime delle riserve e al relativo onere di tempestività delle iscrizioni.
Il motivo è ammissibile, poiché la richiesta di corresponsione dei maggiori oneri di sicurezza era già formulata con l'originario atto di citazione, sebbene facendo riferimento alla riserva n. 4 iscritta nel Sal n. 21 (cui venne allegato un computo metrico dei maggiori oneri asseritamente sostenuti dall'impresa). Non si tratta, pertanto, di domanda nuova.
24 È corretta l'affermazione dell'appellante, secondo cui il diritto agli oneri di sicurezza non è subordinato alla tempestività della riserva.
Il motivo è tuttavia infondato, poiché il computo metrico, che l'appaltatrice allegò al nulla dimostra, trattandosi di documento redatto dalla stessa appellante per Pt_4
asseriti “adeguamenti”. Soprattutto, si evidenzia che l'appaltatrice richiese i maggiori oneri per “tenere conto delle effettive durate” dei lavori, ossia conteggiò i maggiori oneri conseguenti al ritardo, il quale è imputabile a se stessa. Parte_1
non può avere maturato un diritto per maggiori oneri che sono dipesi dal suo
[...]
inadempimento temporale.
Occorre poi rilevare che, con la perizia di variante, le parti concordarono espressamente l'entità dei maggiori oneri di sicurezza e di ciò si dà atto nella stessa riserva n. 4 del Sal 21. Infatti, nella perizia si legge: “… la stazione appaltante e
l'appaltatore concordano sul fatto che all'appaltatore non saranno corrisposti gli oneri per la sicurezza e per la progettazione relativamente ai magisteri che formano il presente atto di perizia, trattandosi di lavorazioni varie che dovranno essere realizzate entro il cantiere in essere e con la precisazione di cui appresso. Le parti convengono però che, per quanto attiene agli oneri della sicurezza, gli stessi non possono essere totalmente annullati poiché alcuni magisteri rientranti nella perizia sono relativi ad opere da realizzarsi ex novo, pur nel medesimo cantiere delle opere principali, ma sicuramente da considerarsi disgiunte rispetto a quelle oggetto del contratto base. Le parti individuano per questa fattispecie le voci: 'adeguamento facciate corpo quintuplo e monoblocco' per quanto attiene le opere relative alla nuova corni di gronda e alle facciate est, sud ed ovest del monoblocco stesso, (oltre al capitolo 'maggiori volumi al piano rialzato, al piano prima e pronto soccorso' del corpo quintuplo) oltre ad essere modeste lavorazioni poiché trattasi di magisteri
(facciate e volumetrie) da realizzarsi ex novo e non specifici approntamenti. Le parti convengono che per quanto attiene agli oneri della sicurezza gli stessi vengano calcolati forfettariamente nella misura dell'1,917%, percentuale desumibile dai dati di contratto, applicata a un importo stimato in circa euro
25 675.500 (nuove opere con specifici approntamenti) e come tali pari ad arrotondati euro 12.950. L'importo precisato viene riconosciuto all'appaltatore a norma di legge [..]”.
La direzione lavori liquidò pertanto gli oneri nella misura contrattualmente prevista di euro 449.184,79 (euro 436.234,79 + euro 12.950).
Dunque, escluso che abbia diritto ad oneri di sicurezza per una Parte_1
durata dei lavori superiore a quella prevista (trattandosi di ritardo ad essa imputabile), la quantificazione degli oneri, in quanto frutto di accordo contrattuale, non può essere rideterminata dal giudice. Rimane perciò irrilevante l'affermazione dell'appaltatrice - anche sul punto genericamente compiuta rinviando al computo metrico inserito nella riserva - di avere sostenuto costi maggiori.
6. In conclusione, l'appello dev'essere respinto con integrale conferma della sentenza n. 1883/2023 pronunciata dal Tribunale di Venezia.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri minimi (attesa la bassa complessità del giudizio di appello, limitato ai tre motivi sopra esaminati) di cui al d.m. n. 147/22, tenuto conto del valore della controversia (ridotto in appello rispetto al giudizio di primo grado e rientrante nello scaglione 1.000.001-2.000.000 euro) e delle fasi effettivamente svolte.
Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, sezione impresa, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello n. 2331/2023 r.g., promossa da Parte_1
(appellante) nei confronti dell' della Controparte_1 CP_13
, del , della e di
[...] Controparte_3 Controparte_4
(appellati), così ha deciso: CP_6
26 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1883/2023 pronunciata dal Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, il 25 ottobre 2023 e pubblicata il 30 ottobre 2023;
2) condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese processuali del grado che liquida, in favore di ciascuno di essi, in euro 12.033 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 19 settembre 2025
Il Presidente dott.ssa Gabriella Zanon
Il Consigliere estensore dott. Alessandro Rizzieri
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