Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 17/04/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Rosella Silvestri Presidente rel.
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 877 / 2023 R.G. promossa da rapp. e difeso dall'Avv.to CASSOLA CECILIA e Massara Parte_1
Massimiliano presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLANTE nei confronti di
QUALE PROCURATRICE DI rapp. e difesa CP_1 Controparte_2 dall'avv.to BOTTAZZI LEONARDO presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI delle PARTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE APPELLANTE
Come in atto di appello
PARTE APPELLATA
Come in comparsa di costituzione e risposta
FATTO E DIRITTO
Rilevato :
-che ha interposto appello contro la sentenza n. 834/23 Parte_1
emessa dal Tribunale di Genova;
-che all'udienza del 19.03.2025 nessuna delle parti è comparsa e la Corte ha fissato nuova udienza ai sensi dell'articolo 309 c.p.c. al 16.04.2025;
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-che ai sensi degli articoli 181-309 c.p.c. deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione;
-che, infatti, il giudizio di primo grado è stato introdotto successivamente all'entrata in vigore del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008, il cui articolo 50 ha modificato l'articolo 181, comma 1, c.p.c., richiamato dall'articolo 309 c.p.c., disponendo che qualora anche all'udienza successiva a quella di mancata comparizione delle parti nessuno compaia, deve non solo ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, ma dichiararsi altresì l'estinzione del giudizio.
Ritenuto:
-che la causa era chiamata davanti al Collegio e che questo deve provvedere con sentenza;
- che non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente deliberando:
1) dichiara l'estinzione del giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2)nulla sulle spese;
3) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in camera di consiglio alli 16.04.2025
La Presidente
Dott.ssa Rosella Silvestri
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