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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 23/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. ER OC Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Consigliere Rel.
Dott. ssa Silvia Casarino Consigliere
S E N T E N Z A
Nella causa di lavoro iscritta al n. 385/2024 R.G.L. promossa da:
- C.F. , con sede Controparte_1 P.IVA_1
in Roma, in persona del legale Rappresentante pro-tempore, Ente di diritto pubblico, con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Emilia Conrotto e Tommaso Parisi, in forza di procura generale alle liti a rogito notaio n. Rep. 37875/7313 del 22/03/2024, con domicilio eletto in Torino, via Persona_1
Arcivescovado, 9, presso l'Ufficio Legale Distrettuale della Sede di Torino. CP_1
Appellante
Contro
nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_2 CodiceFiscale_1
residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Torino, via Susa n. 35, presso gli avv.ti Roberto De Guglielmi, Luca Cristiano Guelfo e
Massimo Sibona che lo rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente fra loro, per procura allegata alla busta contenente il ricorso di primo grado e inviata telematicamente ex art. 83, terzo comma c.p.c.,
Appellato
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
Conclusioni
Per l'appellante: come da ricorso depositato il giorno 8.8.2024.
Per l'appellato: come da memoria depositata il 9.1.2025.
1 Fatti di causa
Con ricorso depositato in data 16.2.2024, ha proposto opposizione Controparte_2 avverso l'avviso di addebito n. 337 2023 00001095243000, notificato il giorno 8 gennaio 2024 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro
6.468,37, a titolo di contributi a percentuale sul reddito eccedente il minimale, dovuto alla gestione commercianti per l'anno 2018. Il ricorrente ha chiesto al Tribunale di
Cuneo, previa la sospensione dell'esecuzione del ruolo dell'avviso di addebito oggetto di causa e previa l'assunzione delle prove orali dedotte, di annullare e/o revocare l'avviso di addebito opposto e, per l'effetto, di essere mandato assolto da ogni avversaria domanda;
il tutto con vittoria di spese e onorari di lite.
A sostegno della domanda il a allegato di essere Presidente del consiglio di CP_2
amministrazione della Piennezeta s.r.l., la quale svolge attività di agente di commercio nel settore dell'edilizia; di aver avuto, nel 2018, la proprietà del 21% delle quote societarie;
di svolgere unicamente la propria attività lavorativa nell'ambito della citata
Piennezeta, in relazione alla quale è stato iscritto alla gestione commercianti;
di non svolgere alcuna attività lavorativa nelle società PF (società semplice) e AN
s.a.s.. Il ricorrente ha chiarito che la PF, costituita nel 2015, con quote di capitale divise a metà nel 2018, assieme alla coniuge, BE MI, non svolge attività alcuna, né dispone di uffici o di personale;
-che la PF partecipa, quale mera accomandante, alla AN s.a.s., la quale si occupa della gestione di un esercizio commerciale (vineria).
Ha rammentato di aver presentato istanza in autotutela di annullamento dell'ava opposto sul rilievo che il reddito di impresa preso in esame ai fini dell'imponibile concerneva un reddito di società semplice – reddito irrilevante, non trattandosi di reddito di attività commerciale;
di aver subìto la reiezione della richiesta da parte dell' che ha richiamato le istruzioni relative alla compilazione del quadro RH Unico CP_1
2020 (v. infra); di aver ammesso l'erronea compilazione del quadro RH della dichiarazione dei redditi 2019, per effetto di un errore materiale, consistito nell'indicazione del numero “3” (relativo a società commerciali) in vece del corretto numero “4” (relativo alla società semplice).
L' ha resistito in giudizio chiedendo di respingere, siccome infondate, tutte le CP_1 domande proposte dal ricorrente, in ragione dell'inammissibilità e infondatezza delle stesse in base alle ragioni indicate nelle premesse della comparsa di costituzione;
2 l ha chiesto, per l'effetto, di essere mandato assolto da ogni avversa pretesa, CP_1 con conseguente conferma dell'avviso di addebito opposto.
Con sentenza in data 9 luglio 2024 (n. 335/2024), il Tribunale di Cuneo, in accoglimento del ricorso, ha accertato e dichiarato l'insussistenza dell'obbligo contributivo e quindi annullato l'avviso di addebito n. 337 2023 000010952 43000, ha condannato la parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.697,00, oltre accessori di legge.
Avverso la sentenza l' ha interposto appello, al quale ha resistito il CP_1 CP_2
All'udienza del 23 gennaio 2025 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.
Ragioni della decisione
1. La sentenza impugnata.
Il Tribunale di Cuneo ha dichiarato l'insussistenza dell'obbligo contributivo indicato nell'oggetto dell'avviso di addebito opposto ritenendo che l avesse omesso di CP_1
considerare la differenza tra le dichiarazioni relative ai redditi da capitale rispetto a quelle relative ai redditi di impresa. Ha ritenuto, al riguardo, che, in base a quanto stabilito dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 354/2001, il non dovesse Pt_1 essere assoggettato all'obbligo di dichiarare maggiori contributi (ovverosia quelli di cui all'ava impugnato) in relazione ai redditi da partecipazione alle società PF (società semplice) e AN di SE UC & C..
La Consulta, nell'escludere la prospettata irragionevolezza della disparità di trattamento tra i redditi di capitale del socio di società dotate di personalità giuridica
(esenti da contribuzione) e i redditi c.d. di impresa (di cui fruisce il socio di snc o di sas) ha evidenziato che, a differenza degli utili che il socio consegue per effetto della partecipazione in società dotate di personalità giuridica (art. 41), costituenti redditi di capitale, solo quelli fruiti dal socio di società di persone debbano considerarsi redditi di impresa, essendo redditi propri del socio, ex art. 5 TUIR.
Il primo giudice ne ha tratto la conseguenza che, essendo quelli indicati all'art. 44 TUIR redditi da capitale e non redditi di impresa, essi non possono essere annoverati tra i redditi con riferimento ai quali, secondo l'art. 3 bis, comma 1, del D.L. 384 del 1992, deve essere rapportato l'ammontare del contributo annuo per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti.
Secondo il Tribunale non si tratta di considerare, tra i redditi concorrenti alla determinazione della base imponibile, di quelli tratti da società di partecipazione che
3 non darebbero, per sé, titolo per l'iscrizione alla gestione artigiani o commercianti, ma di includere in tale base imponibile redditi che non sono redditi di impresa, ma di capitale e ha aggiunto che, quindi, la qualificazione ex art. 6, co. 3, TUIR, dei redditi delle snc e della sas quali redditi di impresa – a prescindere dalla provenienza – non può essere estesa ai redditi di società di capitali;
non a caso il TUIR, all'art. 6, menziona separatamente i redditi da capitale (lett. b) da quelli di impresa (lett. e) e opera al III comma la detta estensione per i redditi di s.n.c. e di s.a.s., qualificandoli redditi di impresa, mentre gli utili sono classificati redditi di capitale (rif. art. 44) e solo in caso di distribuzione e di percezione da parte dei soci concorrono alla formazione del reddito (art. 59TUIR).
Ha rilevato che, non essendo la società semplice società commerciale, i redditi ad essa correlati sono esclusi dall'imponibile contributivo e così anche nel caso in cui si intendesse la partecipazione sociale della PF alla AN s.n.c., essendo il ricorrente socio accomandante della PF e perciò escluso dall'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti.
In base alle esposte considerazioni il Tribunale ha ritenuto, in accoglimento del ricorso,
l'illegittimità della pretesa creditoria avanzata dall' e ha quindi annullato l'avviso CP_1
di addebito impugnato.
2. I motivi di doglianza.
L' ha impugnato la sentenza sostenendone l'erroneità per aver il Tribunale CP_1 ritenuto insussistente l'obbligazione contributiva relativa alla Gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali;
l nello specifico ha dedotto la violazione e/o CP_1
l'erronea interpretazione dell'art. 3 bis del D.L. 384/1992, conv. nella L. 438/1992 e dell'art. 6 del TUIR e la contraddittorietà della motivazione addotta, oltre all'errata valutazione della documentazione prodotta dall'ente previdenziale da parte del primo giudice.
L' lamenta che il Tribunale, intendendo applicare i principi espressi dalla Corte CP_1
costituzionale, con la sentenza n. 354/2001, sia pervenuto a conclusioni non conformi.
Giova una breve premessa per delucidare i fatti di causa.
È pacifico in causa come, per l'annualità in oggetto (2018), l'odierno appellato si sia limitato a indicare nella dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2018 il solo reddito di impresa, relativo alla Piennezeta s.r.l. (per € 14.056,00), ma non anche quelli di partecipazione alla società di persone, PF società semplice (cod. fisc.
4 ), indicati, per l'importo di € 20.677,00 nel quadro RH e non nel quadro P.IVA_2
RR, ai fini dell'imponibile fiscale.
A seguito di variazione operata dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 36 bis del
DPR 600/1973, il reddito di impresa del per l'anno di imposta 2018, è stato CP_2 accertato nella misura di € 34.733,00, in luogo di € 14.056,00 (dichiarati) e in luogo del reddito minimale di € 15.710,00; di conseguenza, all' , è risultato non coperto da CP_3 contribuzione l'ulteriore reddito di € 19.023,00, eccedente il minimale;
di qui il calcolo dell'ulteriore contributo di € 4.583,00, costituente l'importo in linea capitale richiesto con l'avviso di addebito opposto.
La fattispecie è disciplinata dall'art. 3bis del D.L. 384/1992, conv. nella L. 438/1992, che prevede quanto segue: «
1. A decorrere dall'anni 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'art. 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale
i contributi stessi si riferiscono.
2. I versamenti da effettuare alla gestione di appartenenza in applicazione delle disposizioni di cui alla legge 2 agosto, n. 233, sono computati a titolo di acconto sulle somme dovute sulla base dei redditi denunciati nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno al quale i contributi si riferiscono.
3. A decorrere dal 1994 i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, di cui al presente articolo, devono indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno al quale il contributo previdenziale si riferisce i dati relativi alla base imponibile, al contributo dovuto e ai versamenti effettuati, in acconto e a saldo.
3bis. Le somme eventualmente dovute a saldo sono versate in una unica soluzione entro venti giorni successivi al termine per il versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi di cui al comma 3.
3ter Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, sono stabilite le modalità di esposizione dei dati di cui al comma 3 nelle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1994».
Dalle disposizioni di cui sopra si evince che il legislatore ha inteso assoggettare a contribuzione tutti i redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF e non solo quelli derivanti dall'attività che ha dato luogo all'iscrizione.
Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del TUIR (DPR 917/1986) i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia
5 l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi.
Di conseguenza, i redditi delle società di persone sono quindi redditi di impresa e in quanto tali sono imputati ai singoli soci in ragione della loro partecipazione agli utili.
Val la pena di notare che il ha incluso nel quadro RH i redditi derivanti dalla CP_2 partecipazione (quale socio) alla PF s.s. e alla partecipazione di quest'ultima accomandante della società di persone AN s.a.s..
L' , nel ricorso in appello, ha evidenziato come l'imposizione previdenziale del CP_1
reddito derivante dalla PF s.s. non derivi da un elemento esterno, ma dalla partecipazione di tale società (di cui il è socio) come socia accomandante ad CP_2
una società in accomandita semplice di natura commerciale.
È in base alla tesi secondo la quale sarebbero da assoggettare a contribuzione previdenziale i soli redditi di partecipazione a società a responsabilità limitata che il ricorrente ha omesso di indicare nel quadro RR, mod. unico, i redditi di partecipazione alla PF.
Ma tale tesi non può essere condivisa.
Questa Corte, con orientamento cui il Collegio non vede ragione per discostarsi, ha già avuto modo di delibare questioni vertenti sui profili in esame (cfr. sent. 167/2019), osservando quanto segue: « Come è stato affermato in precedenti pronunce di questa
Corte, aventi ad oggetto fattispecie identiche a quella qui esaminata, “ il contenuto della disposizione (il citato art. 3bis del D.L. 384/1992, n.d.e.) è indiscutibile e chiaro: i soggetti di cui all'art. 1 L. 233/90 (si tratta appunto degli artigiani ed esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori), sono tenuti a versare i contributi
“rapportati alla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale
i contributi stessi si riferiscono” e non solo sul reddito prodotto dall'attività commerciale che ha dato luogo all'iscrizione; con l'ulteriore corollario per cui è indifferente la disamina dell'eventuale attività (prevalente o meno, abituale o meno, ecc.) svolta nell'ambito delle altre imprese che concorrono alla totalità dei redditi denunciati ai fini
IRPEF e contributivi (App. Torino, n. 526/2012, 66/2018, 74/2018).
L'obiezione secondo cui la tesi prospettata dall' farebbe venir meno la CP_1
correlazione tra contributi e reddito da lavoro risulta ampiamente confutata sia dalla sentenza n. 354/2001 della Corte costituzionale (citata nella sentenza impugnata), sia dalla Corte di Cassazione (sent. n. 29779/2017) la quale, prendendo in esame una sentenza di questa Corte di Appello che, sulla scorta dell'art. 3 bis del D.L. 384/1992
6 aveva ritenuto fondata la pretesa dell' diretta a ottenere che i contributi dovuti alla CP_1
Gestione Artigiani da un soggetto svolgente attività di fotografo fossero computati anche sui redditi di mera partecipazione quale socio accomandante di una s.a.s.
(avente quale oggetto sociale la gestione di una macelleria), ha confermato la decisione, ribadendo “la mancanza di nesso di corrispettività tra contribuzione ed attività lavorativa che dà titolo all'assicurazione”, intendendo invece il legislatore, in connessione con il processo di armonizzazione della base imponibile contributiva a quella valevole in ambito tributario, ampliare la base imponibile contributiva rispetto alla precedente formulazione dell'art. 1 L. 233/1990 (che non faceva riferimento alla
“totalità” dei redditi denunciati ai fini IRPEF e restringeva la base imponibile “al 12 per cento del reddito annuo derivante dall'attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione”). La S.C. ha rilevato, ancora, che l'interpretazione letterale dell'art. 3bis del
D.L. 384/1992 trova poi un autorevole avallo nella sentenza n. 354/2001 con la quale la Corte cost. ha affermato la legittimità costituzionale dell'articolo 3 bis, comma 1, D.L.
384/92, non solo escludendo l'esistenza di una irragionevole disparità di trattamento tra i redditi di capitale del socio di società dotate di personalità giuridica (esenti da contribuzione) e i redditi c.d. di impresa di cui fruisce il socio delle società in accomandita semplice (così come, del resto, il socio delle società in nome collettivo); ma soprattutto escludendo profili di irragionevolezza della medesima normativa ed attribuendo fondamento sostanziale al prodotto della discrezionalità riconosciuta in materia dal legislatore. Ciò, in primo luogo affermando che 'all'ampliamento della base contributiva corrisponde l'ampliamento della base pensionabile, con evidente riflesso positivo sulla misura della prestazione'. Ed inoltre la Costituzione 'non impone un'intima ed indefettibile correlazione tra obbligazione contributiva e reddito da lavoro' in virtù dei principi solidaristici cui si ispira” (Cass. n. 29779/2017). Tali principi, la pretesa contributiva dell' diretta ad ottenere il computo dei redditi complessivi CP_1
denunciati ai fini IRPEF dagli iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti, risultano pienamente applicabili anche nella vicenda in esame non rilevando in alcun modo la circostanza che la a cui partecipa l'appellante, si occupi di mera gestione CP_4 di contratti di locazione immobiliare (…)».
In conclusione, l'erroneità della sentenza impugnata, in primis, risulta chiaramente dal fatto che il Tribunale ha trascurato l'obbligo di denuncia della totalità dei redditi di impresa ai fini IRPEF, sancito dall'art. 1 L. 233/1990 e dall'omessa considerazione del fatto che è indifferente a tali fini la circostanza che l'eventuale attività (prevalente o
7 meno) sia svolta nell'ambito delle imprese che concorrono alla totalità dei redditi;
in secundis, dalla circostanza che i redditi della società semplice PF sono quelli di una società che è socia accomandante di una società di persone (AN s.a.s. di SE
UC); né può esser sottaciuto il fatto che il è iscritto alla gestione CP_2
commercianti, quale socio della Piennezeta s.r.l. e che la PF è anche socia della predetta Piennezeta.
Di conseguenza, l'obbligo contributivo oggetto dell'avviso di addebito impugnato non trova fondamento nella natura non commerciale della , ma nei Controparte_5
redditi riferiti ad una società in accomandita semplice di cui la PF stessa è socia accomandante.
A nulla vale il rilievo relativo alla necessità che i redditi prodotti – per entrare nell'imponibile – debbano essere distribuiti, dato che le norme richiedono soltanto che sia dichiarata la totalità dei redditi1.
In base agli argomenti svolti, l'appello deve essere accolto, con la conseguente riforma dell'impugnata sentenza, nel senso della reiezione della domanda avanzata dal CP_2
3. Le spese.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, integrati dal D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa e alla portata delle questioni trattate.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c., in accoglimento dell'appello, respinge la domanda proposta con il ricorso introduttivo;
condanna l'appellato a rimborsare all'appellante le spese di entrambi i gradi, liquidate per il primo come da sentenza e per l'appello in euro 2.000, oltre accessori di legge.
Così deciso all'udienza del 23.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Dott. ER OC 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. conf. Cass. 7.2.2022, n. 3707; Id. 12.9.2023, n. 26378.
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. ER OC Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Consigliere Rel.
Dott. ssa Silvia Casarino Consigliere
S E N T E N Z A
Nella causa di lavoro iscritta al n. 385/2024 R.G.L. promossa da:
- C.F. , con sede Controparte_1 P.IVA_1
in Roma, in persona del legale Rappresentante pro-tempore, Ente di diritto pubblico, con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Emilia Conrotto e Tommaso Parisi, in forza di procura generale alle liti a rogito notaio n. Rep. 37875/7313 del 22/03/2024, con domicilio eletto in Torino, via Persona_1
Arcivescovado, 9, presso l'Ufficio Legale Distrettuale della Sede di Torino. CP_1
Appellante
Contro
nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_2 CodiceFiscale_1
residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Torino, via Susa n. 35, presso gli avv.ti Roberto De Guglielmi, Luca Cristiano Guelfo e
Massimo Sibona che lo rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente fra loro, per procura allegata alla busta contenente il ricorso di primo grado e inviata telematicamente ex art. 83, terzo comma c.p.c.,
Appellato
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
Conclusioni
Per l'appellante: come da ricorso depositato il giorno 8.8.2024.
Per l'appellato: come da memoria depositata il 9.1.2025.
1 Fatti di causa
Con ricorso depositato in data 16.2.2024, ha proposto opposizione Controparte_2 avverso l'avviso di addebito n. 337 2023 00001095243000, notificato il giorno 8 gennaio 2024 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro
6.468,37, a titolo di contributi a percentuale sul reddito eccedente il minimale, dovuto alla gestione commercianti per l'anno 2018. Il ricorrente ha chiesto al Tribunale di
Cuneo, previa la sospensione dell'esecuzione del ruolo dell'avviso di addebito oggetto di causa e previa l'assunzione delle prove orali dedotte, di annullare e/o revocare l'avviso di addebito opposto e, per l'effetto, di essere mandato assolto da ogni avversaria domanda;
il tutto con vittoria di spese e onorari di lite.
A sostegno della domanda il a allegato di essere Presidente del consiglio di CP_2
amministrazione della Piennezeta s.r.l., la quale svolge attività di agente di commercio nel settore dell'edilizia; di aver avuto, nel 2018, la proprietà del 21% delle quote societarie;
di svolgere unicamente la propria attività lavorativa nell'ambito della citata
Piennezeta, in relazione alla quale è stato iscritto alla gestione commercianti;
di non svolgere alcuna attività lavorativa nelle società PF (società semplice) e AN
s.a.s.. Il ricorrente ha chiarito che la PF, costituita nel 2015, con quote di capitale divise a metà nel 2018, assieme alla coniuge, BE MI, non svolge attività alcuna, né dispone di uffici o di personale;
-che la PF partecipa, quale mera accomandante, alla AN s.a.s., la quale si occupa della gestione di un esercizio commerciale (vineria).
Ha rammentato di aver presentato istanza in autotutela di annullamento dell'ava opposto sul rilievo che il reddito di impresa preso in esame ai fini dell'imponibile concerneva un reddito di società semplice – reddito irrilevante, non trattandosi di reddito di attività commerciale;
di aver subìto la reiezione della richiesta da parte dell' che ha richiamato le istruzioni relative alla compilazione del quadro RH Unico CP_1
2020 (v. infra); di aver ammesso l'erronea compilazione del quadro RH della dichiarazione dei redditi 2019, per effetto di un errore materiale, consistito nell'indicazione del numero “3” (relativo a società commerciali) in vece del corretto numero “4” (relativo alla società semplice).
L' ha resistito in giudizio chiedendo di respingere, siccome infondate, tutte le CP_1 domande proposte dal ricorrente, in ragione dell'inammissibilità e infondatezza delle stesse in base alle ragioni indicate nelle premesse della comparsa di costituzione;
2 l ha chiesto, per l'effetto, di essere mandato assolto da ogni avversa pretesa, CP_1 con conseguente conferma dell'avviso di addebito opposto.
Con sentenza in data 9 luglio 2024 (n. 335/2024), il Tribunale di Cuneo, in accoglimento del ricorso, ha accertato e dichiarato l'insussistenza dell'obbligo contributivo e quindi annullato l'avviso di addebito n. 337 2023 000010952 43000, ha condannato la parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.697,00, oltre accessori di legge.
Avverso la sentenza l' ha interposto appello, al quale ha resistito il CP_1 CP_2
All'udienza del 23 gennaio 2025 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.
Ragioni della decisione
1. La sentenza impugnata.
Il Tribunale di Cuneo ha dichiarato l'insussistenza dell'obbligo contributivo indicato nell'oggetto dell'avviso di addebito opposto ritenendo che l avesse omesso di CP_1
considerare la differenza tra le dichiarazioni relative ai redditi da capitale rispetto a quelle relative ai redditi di impresa. Ha ritenuto, al riguardo, che, in base a quanto stabilito dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 354/2001, il non dovesse Pt_1 essere assoggettato all'obbligo di dichiarare maggiori contributi (ovverosia quelli di cui all'ava impugnato) in relazione ai redditi da partecipazione alle società PF (società semplice) e AN di SE UC & C..
La Consulta, nell'escludere la prospettata irragionevolezza della disparità di trattamento tra i redditi di capitale del socio di società dotate di personalità giuridica
(esenti da contribuzione) e i redditi c.d. di impresa (di cui fruisce il socio di snc o di sas) ha evidenziato che, a differenza degli utili che il socio consegue per effetto della partecipazione in società dotate di personalità giuridica (art. 41), costituenti redditi di capitale, solo quelli fruiti dal socio di società di persone debbano considerarsi redditi di impresa, essendo redditi propri del socio, ex art. 5 TUIR.
Il primo giudice ne ha tratto la conseguenza che, essendo quelli indicati all'art. 44 TUIR redditi da capitale e non redditi di impresa, essi non possono essere annoverati tra i redditi con riferimento ai quali, secondo l'art. 3 bis, comma 1, del D.L. 384 del 1992, deve essere rapportato l'ammontare del contributo annuo per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti.
Secondo il Tribunale non si tratta di considerare, tra i redditi concorrenti alla determinazione della base imponibile, di quelli tratti da società di partecipazione che
3 non darebbero, per sé, titolo per l'iscrizione alla gestione artigiani o commercianti, ma di includere in tale base imponibile redditi che non sono redditi di impresa, ma di capitale e ha aggiunto che, quindi, la qualificazione ex art. 6, co. 3, TUIR, dei redditi delle snc e della sas quali redditi di impresa – a prescindere dalla provenienza – non può essere estesa ai redditi di società di capitali;
non a caso il TUIR, all'art. 6, menziona separatamente i redditi da capitale (lett. b) da quelli di impresa (lett. e) e opera al III comma la detta estensione per i redditi di s.n.c. e di s.a.s., qualificandoli redditi di impresa, mentre gli utili sono classificati redditi di capitale (rif. art. 44) e solo in caso di distribuzione e di percezione da parte dei soci concorrono alla formazione del reddito (art. 59TUIR).
Ha rilevato che, non essendo la società semplice società commerciale, i redditi ad essa correlati sono esclusi dall'imponibile contributivo e così anche nel caso in cui si intendesse la partecipazione sociale della PF alla AN s.n.c., essendo il ricorrente socio accomandante della PF e perciò escluso dall'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti.
In base alle esposte considerazioni il Tribunale ha ritenuto, in accoglimento del ricorso,
l'illegittimità della pretesa creditoria avanzata dall' e ha quindi annullato l'avviso CP_1
di addebito impugnato.
2. I motivi di doglianza.
L' ha impugnato la sentenza sostenendone l'erroneità per aver il Tribunale CP_1 ritenuto insussistente l'obbligazione contributiva relativa alla Gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali;
l nello specifico ha dedotto la violazione e/o CP_1
l'erronea interpretazione dell'art. 3 bis del D.L. 384/1992, conv. nella L. 438/1992 e dell'art. 6 del TUIR e la contraddittorietà della motivazione addotta, oltre all'errata valutazione della documentazione prodotta dall'ente previdenziale da parte del primo giudice.
L' lamenta che il Tribunale, intendendo applicare i principi espressi dalla Corte CP_1
costituzionale, con la sentenza n. 354/2001, sia pervenuto a conclusioni non conformi.
Giova una breve premessa per delucidare i fatti di causa.
È pacifico in causa come, per l'annualità in oggetto (2018), l'odierno appellato si sia limitato a indicare nella dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2018 il solo reddito di impresa, relativo alla Piennezeta s.r.l. (per € 14.056,00), ma non anche quelli di partecipazione alla società di persone, PF società semplice (cod. fisc.
4 ), indicati, per l'importo di € 20.677,00 nel quadro RH e non nel quadro P.IVA_2
RR, ai fini dell'imponibile fiscale.
A seguito di variazione operata dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 36 bis del
DPR 600/1973, il reddito di impresa del per l'anno di imposta 2018, è stato CP_2 accertato nella misura di € 34.733,00, in luogo di € 14.056,00 (dichiarati) e in luogo del reddito minimale di € 15.710,00; di conseguenza, all' , è risultato non coperto da CP_3 contribuzione l'ulteriore reddito di € 19.023,00, eccedente il minimale;
di qui il calcolo dell'ulteriore contributo di € 4.583,00, costituente l'importo in linea capitale richiesto con l'avviso di addebito opposto.
La fattispecie è disciplinata dall'art. 3bis del D.L. 384/1992, conv. nella L. 438/1992, che prevede quanto segue: «
1. A decorrere dall'anni 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'art. 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale
i contributi stessi si riferiscono.
2. I versamenti da effettuare alla gestione di appartenenza in applicazione delle disposizioni di cui alla legge 2 agosto, n. 233, sono computati a titolo di acconto sulle somme dovute sulla base dei redditi denunciati nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno al quale i contributi si riferiscono.
3. A decorrere dal 1994 i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, di cui al presente articolo, devono indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno al quale il contributo previdenziale si riferisce i dati relativi alla base imponibile, al contributo dovuto e ai versamenti effettuati, in acconto e a saldo.
3bis. Le somme eventualmente dovute a saldo sono versate in una unica soluzione entro venti giorni successivi al termine per il versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi di cui al comma 3.
3ter Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, sono stabilite le modalità di esposizione dei dati di cui al comma 3 nelle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1994».
Dalle disposizioni di cui sopra si evince che il legislatore ha inteso assoggettare a contribuzione tutti i redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF e non solo quelli derivanti dall'attività che ha dato luogo all'iscrizione.
Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del TUIR (DPR 917/1986) i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia
5 l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi.
Di conseguenza, i redditi delle società di persone sono quindi redditi di impresa e in quanto tali sono imputati ai singoli soci in ragione della loro partecipazione agli utili.
Val la pena di notare che il ha incluso nel quadro RH i redditi derivanti dalla CP_2 partecipazione (quale socio) alla PF s.s. e alla partecipazione di quest'ultima accomandante della società di persone AN s.a.s..
L' , nel ricorso in appello, ha evidenziato come l'imposizione previdenziale del CP_1
reddito derivante dalla PF s.s. non derivi da un elemento esterno, ma dalla partecipazione di tale società (di cui il è socio) come socia accomandante ad CP_2
una società in accomandita semplice di natura commerciale.
È in base alla tesi secondo la quale sarebbero da assoggettare a contribuzione previdenziale i soli redditi di partecipazione a società a responsabilità limitata che il ricorrente ha omesso di indicare nel quadro RR, mod. unico, i redditi di partecipazione alla PF.
Ma tale tesi non può essere condivisa.
Questa Corte, con orientamento cui il Collegio non vede ragione per discostarsi, ha già avuto modo di delibare questioni vertenti sui profili in esame (cfr. sent. 167/2019), osservando quanto segue: « Come è stato affermato in precedenti pronunce di questa
Corte, aventi ad oggetto fattispecie identiche a quella qui esaminata, “ il contenuto della disposizione (il citato art. 3bis del D.L. 384/1992, n.d.e.) è indiscutibile e chiaro: i soggetti di cui all'art. 1 L. 233/90 (si tratta appunto degli artigiani ed esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori), sono tenuti a versare i contributi
“rapportati alla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale
i contributi stessi si riferiscono” e non solo sul reddito prodotto dall'attività commerciale che ha dato luogo all'iscrizione; con l'ulteriore corollario per cui è indifferente la disamina dell'eventuale attività (prevalente o meno, abituale o meno, ecc.) svolta nell'ambito delle altre imprese che concorrono alla totalità dei redditi denunciati ai fini
IRPEF e contributivi (App. Torino, n. 526/2012, 66/2018, 74/2018).
L'obiezione secondo cui la tesi prospettata dall' farebbe venir meno la CP_1
correlazione tra contributi e reddito da lavoro risulta ampiamente confutata sia dalla sentenza n. 354/2001 della Corte costituzionale (citata nella sentenza impugnata), sia dalla Corte di Cassazione (sent. n. 29779/2017) la quale, prendendo in esame una sentenza di questa Corte di Appello che, sulla scorta dell'art. 3 bis del D.L. 384/1992
6 aveva ritenuto fondata la pretesa dell' diretta a ottenere che i contributi dovuti alla CP_1
Gestione Artigiani da un soggetto svolgente attività di fotografo fossero computati anche sui redditi di mera partecipazione quale socio accomandante di una s.a.s.
(avente quale oggetto sociale la gestione di una macelleria), ha confermato la decisione, ribadendo “la mancanza di nesso di corrispettività tra contribuzione ed attività lavorativa che dà titolo all'assicurazione”, intendendo invece il legislatore, in connessione con il processo di armonizzazione della base imponibile contributiva a quella valevole in ambito tributario, ampliare la base imponibile contributiva rispetto alla precedente formulazione dell'art. 1 L. 233/1990 (che non faceva riferimento alla
“totalità” dei redditi denunciati ai fini IRPEF e restringeva la base imponibile “al 12 per cento del reddito annuo derivante dall'attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione”). La S.C. ha rilevato, ancora, che l'interpretazione letterale dell'art. 3bis del
D.L. 384/1992 trova poi un autorevole avallo nella sentenza n. 354/2001 con la quale la Corte cost. ha affermato la legittimità costituzionale dell'articolo 3 bis, comma 1, D.L.
384/92, non solo escludendo l'esistenza di una irragionevole disparità di trattamento tra i redditi di capitale del socio di società dotate di personalità giuridica (esenti da contribuzione) e i redditi c.d. di impresa di cui fruisce il socio delle società in accomandita semplice (così come, del resto, il socio delle società in nome collettivo); ma soprattutto escludendo profili di irragionevolezza della medesima normativa ed attribuendo fondamento sostanziale al prodotto della discrezionalità riconosciuta in materia dal legislatore. Ciò, in primo luogo affermando che 'all'ampliamento della base contributiva corrisponde l'ampliamento della base pensionabile, con evidente riflesso positivo sulla misura della prestazione'. Ed inoltre la Costituzione 'non impone un'intima ed indefettibile correlazione tra obbligazione contributiva e reddito da lavoro' in virtù dei principi solidaristici cui si ispira” (Cass. n. 29779/2017). Tali principi, la pretesa contributiva dell' diretta ad ottenere il computo dei redditi complessivi CP_1
denunciati ai fini IRPEF dagli iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti, risultano pienamente applicabili anche nella vicenda in esame non rilevando in alcun modo la circostanza che la a cui partecipa l'appellante, si occupi di mera gestione CP_4 di contratti di locazione immobiliare (…)».
In conclusione, l'erroneità della sentenza impugnata, in primis, risulta chiaramente dal fatto che il Tribunale ha trascurato l'obbligo di denuncia della totalità dei redditi di impresa ai fini IRPEF, sancito dall'art. 1 L. 233/1990 e dall'omessa considerazione del fatto che è indifferente a tali fini la circostanza che l'eventuale attività (prevalente o
7 meno) sia svolta nell'ambito delle imprese che concorrono alla totalità dei redditi;
in secundis, dalla circostanza che i redditi della società semplice PF sono quelli di una società che è socia accomandante di una società di persone (AN s.a.s. di SE
UC); né può esser sottaciuto il fatto che il è iscritto alla gestione CP_2
commercianti, quale socio della Piennezeta s.r.l. e che la PF è anche socia della predetta Piennezeta.
Di conseguenza, l'obbligo contributivo oggetto dell'avviso di addebito impugnato non trova fondamento nella natura non commerciale della , ma nei Controparte_5
redditi riferiti ad una società in accomandita semplice di cui la PF stessa è socia accomandante.
A nulla vale il rilievo relativo alla necessità che i redditi prodotti – per entrare nell'imponibile – debbano essere distribuiti, dato che le norme richiedono soltanto che sia dichiarata la totalità dei redditi1.
In base agli argomenti svolti, l'appello deve essere accolto, con la conseguente riforma dell'impugnata sentenza, nel senso della reiezione della domanda avanzata dal CP_2
3. Le spese.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, integrati dal D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa e alla portata delle questioni trattate.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c., in accoglimento dell'appello, respinge la domanda proposta con il ricorso introduttivo;
condanna l'appellato a rimborsare all'appellante le spese di entrambi i gradi, liquidate per il primo come da sentenza e per l'appello in euro 2.000, oltre accessori di legge.
Così deciso all'udienza del 23.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Dott. ER OC 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. conf. Cass. 7.2.2022, n. 3707; Id. 12.9.2023, n. 26378.
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