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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/09/2025, n. 12576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12576 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVI civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Di
Salvo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 28933 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 1-4-2025 e vertente
TRA
TE
C.F. con sede legale in Milano, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via
Po n. 12, presso lo studio legale Controparte_1 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana
Cipolla, Flora Lettenmayer, Simona Daminelli, giusta delega depositata in via telematica unitamente all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
, Controparte_2
C.F. , elettivamente domiciliata in Roma, via C.F._1
Tagliamento n. 20, presso lo studio dell'avv. Paolo De Sanctis, che la rappresenta e difende, giusta delega depositata in via
Pag. 1 a 14 telematica unitamente alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio d'appello
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'1-4-2025, le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:
Con atto di citazione notificato in data 20-4-2021,
[...] conveniva in giudizio dinanzi al CP_2 TE
Giudice di Pace di Roma, al fine di ottenere, previo accertamento della responsabilità della banca per inadempimento ai doveri di diligenza qualificata sulla stessa gravanti nell'esercizio dell'attività di impresa concretamente espletata, la condanna dell'istituto di credito: alla restituzione di € 1.500,00, pari all'importo illegittimamente distratto da terzi dalla carta
NC in suo possesso;
al risarcimento del danno subito, quantificabile in € 2.000,00 o nella minore o maggiore somma stabilita dal Giudice.
A sostegno delle proprie pretese, esponeva Controparte_2 che:
- in data 25-9-2020, intorno alle ore 11:45, era stata derubata nei pressi della propria abitazione, sita in Roma, Piazza
Salvatore Galgano n. 77, del portafoglio contenuto nella propria borsa, in cui si trovava la carta NC rilasciata da
(con ultime cifre 2422); TE
- immediatamente, aveva provveduto a contattare l'apposito numero verde della banca per bloccare la carta, per poi sporgere denuncia-querela contro ignoti;
Pag. 2 a 14 - nonostante il tempestivo blocco della carta, non era riuscita ad impedire il prelievo fraudolento di € 1.500,00, effettuato alle ore 11:51;
- aveva quindi inoltrato richiesta di rimborso ad TE
che, dopo aver inizialmente accreditato la somma,
[...] successivamente all'istruttoria svolta, aveva stornato l'intero importo, asserendo che la transazione era stata eseguita a causa di incauta custodia del PIN da parte della titolare.
In data 29-7-2021, si costituiva nel giudizio di primo grado
, e, nell'asserire che la perdita lamentata dalla TE
non era riconducibile alla propria responsabilità, dal CP_2 momento che era invece ascrivibile alla condotta gravemente negligente della cliente, che aveva custodito il codice PIN necessario all'utilizzo del NC insieme alla carta, domandava: l'integrale rigetto delle domande attoree;
in subordine, la riduzione, anche in via di compensazione, della somma pretesa dall'attrice, ex art. 1277 c. 1 c.c., in ragione del comportamento colposo tenuto dalla stessa.
In esito al giudizio di primo grado, con sentenza n. 2876/2023 emessa in data 6-2-2023, il Giudice di Pace di Roma, accertato l'inadempimento contrattuale della convenuta, accoglieva parzialmente le domande formulate da e, per Controparte_2
l'effetto, condannava a restituire alla stessa TE
l'importo di € 1.500,00, pari alla somma fraudolentemente distratta dalla carta NC dell'attrice, nonché, a rifondere in suo favore le spese del giudizio, liquidate in € 700,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge, oltre € 125,00 di spese vive.
Con atto di citazione ritualmente notificato, TE conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale, CP_2
e, proponendo appello avverso la citata sentenza, chiedeva
[...]
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale Pag. 3 a 14 - riformare la sentenza n. 2876/2023, emessa dal Giudice di
Pace di Roma in data 6 febbraio 2023, a definizione del giudizio
R.G. n. 28729/2021, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte in atti e, dunque, in accoglimento del presente gravame mandare assolta la deducente da qualsiasi conseguenza pregiudizievole dipendente dalle domande svolte dalla sig.ra in primo grado e, per l'effetto, condannare CP_2 quest'ultima al pagamento in favore dell'appellante dell'importo ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado;
In subordine:
- riformare, in tutto o in parte, la sentenza impugnata per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte in atti e ridurre, anche in via di compensazione, la somma richiesta dalla sig.ra in ragione del comportamento colposo da quest'ultimo CP_2 tenuto ex art. 1227, co. 1, c.c.;
In ogni caso
- con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Nel domandare l'integrale riforma della sentenza n. 2876/2023,
lamentava, quale motivo di gravame, l'omessa e/o TE erronea valutazione da parte del Giudice di Pace delle risultanze probatorie della fattispecie concreta.
In particolare, l'appellante sosteneva di aver debitamente adempiuto all'onere della prova su di sé gravante, dando dimostrazione del comportamento gravemente colposo della CP_2 che aveva conservato il PIN unitamente alla carta NC, in violazione degli oneri di custodia incombenti sull'utilizzatore dello strumento di pagamento ex art. 7 del D.Lgs. n. 11/2010, dovendo perciò la stessa, ai sensi dell'art. 12 del suddetto decreto, sopportare la perdita derivante dall'operazione di pagamento contestata.
Secondo la condotta gravemente colposa TE dell'appellata si evinceva: a) dal fatto che il prelievo fraudolento era stato effettuato allo sportello anteriormente al blocco della carta, tramite il corretto inserimento del PIN, come Pag. 4 a 14 emergeva dal doc. 4 prodotto in primo grado, riportante gli estremi del prelievo e l'evidenza della corretta digitazione del
PIN al primo tentativo;
b) dal doc. 3 prodotto in primo grado, che provava l'impossibilità di ricavare il PIN necessario all'utilizzo della carta NC dalla sola banda magnetica di quest'ultima;
c) dal brevissimo lasso temporale intercorso tra il furto del portafoglio (avutosi alle ore 11:45, secondo le stesse allegazioni della ) e l'operazione fraudolenta (verificatasi alle CP_2
11:51).
L'appellante sosteneva, inoltre, di aver compiutamente dimostrato l'adozione, nell'erogazione del servizio di pagamento, di misure di sicurezza da reputarsi del tutto adeguate in base sia allo stato dell'evoluzione tecnologica, sia alla normativa vigente, come poteva dedursi dall'utilizzo da parte della cliente di carta NC dotata di microchip, nonché, dall'invio alla stessa del messaggio di alert, non appena il prelievo era stato effettuato.
L'appellante evidenziava, quindi, che la corretta valutazione delle prove prodotte nel giudizio di prime cure avrebbe dovuto indurre il Giudice di Pace a respingere in toto le domande formulate da alla quale non spettava la Controparte_2 restituzione di alcuna somma.
Da ultimo, ritenendo fondati i motivi di gravame di cui sopra, appellava il capo della sentenza n. 2876/2023 che TE la condannava al rimborso delle spese di lite nei confronti della
. In conseguenza, chiedeva liquidarsi in proprio favore le CP_2 spese di lite relative sia al primo che al secondo grado di giudizio. Mentre, in caso di rigetto dell'appello, domandava l'integrale compensazione delle spese, stante il contrasto giurisprudenziale esistente in materia.
Si costituiva nel giudizio di appello Controparte_2 contestando quanto ex adverso dedotto poiché infondato in fatto ed in diritto e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Pag. 5 a 14 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previo accertamento in punto di ammissibilità del gravame proposto da E_
,
[...]
- revocare la dichiarazione di contumacia della SI.ra
[...]
, pronunciata a causa di un mero errore materiale;
CP_2
- rigettare l'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza del
Giudice di Pace di Roma n. 2876/2023 del 06.02.2023 e rigettare tutte le domande ex adverso proposte.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Nel domandare il rigetto dell'appello, a sostegno della correttezza delle valutazioni operate dal Giudice di Pace,
l'appellata ribadiva che la negligente conservazione del codice
PIN insieme alla carta NC non era stata dimostrata in giudizio da non potendo dedursi dal solo fatto TE che il prelievo fraudolento era stato effettuato tramite digitazione del PIN, né dalla brevità del lasso di tempo intercorso tra la sottrazione della carta e l'illecito prelievo.
L'appellata evidenziava, altresì, che la banca non aveva dato prova di aver adottato tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del servizio di pagamento da eventuali manomissioni.
A tal proposito, la sottolineava l'irrilevanza della CP_2 consulenza scientifica depositata dall'istituto di credito nel giudizio di primo grado (doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), in quanto risalente (2013), generica, non riferibile in alcun modo al caso di specie.
In conclusione, l'appellata sosteneva che non TE aveva assolto all'onere della prova su di sé gravante, come correttamente accertato dal Giudice di prime cure, che, pertanto aveva condannato la stessa alla restituzione dell'importo fraudolentemente sottrattole (€ 1.500,00), nonché alla refusione in proprio favore delle spese processuali.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva istruita sulla base della documentazione versata in atti dalle parti;
all'udienza del 1-4-2025 queste precisavano le conclusioni Pag. 6 a 14 come da relativo verbale e la causa veniva trattenuta in decisione con i termini per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle emergenze in atti, l'impugnata sentenza n.
2876/2023, emessa dal Giudice di Pace di Roma in data 6-2-2023, deve essere riformata, per le ragioni di cui infra.
Giova evidenziare, ai fini della delimitazione del thema decidendum, che l'appellante ha instaurato il presente giudizio al fine di ottenere la riforma della sentenza di primo grado che ha accolto la domanda, formulata da di condanna Controparte_2 dell'istituto di credito alla restituzione di € 1.500,00, pari all'importo illegittimamente distratto da terzi dalla carta
NC (con ultime cifre 2422) di cui l'appellata è titolare, nonché al pagamento delle spese processuali, adducendo quale motivo di gravame l'omessa e/o erronea valutazione da parte del
Giudice di Pace delle risultanze probatorie, circa: la colpa grave della per inosservanza degli obblighi di custodia del PIN;
CP_2
l'adozione da parte della banca di misure idonee a garantire la sicurezza del servizio di pagamento NC e a prevenire indebite ingerenze esterne. In conseguenza, ha TE domandato all'intestato Tribunale, previo accertamento dell'adempimento dell'onere probatorio su di sé gravante a dimostrazione della carenza di responsabilità per la perdita subita dalla cliente, condannarsi alla refusione Controparte_2 in suo favore dell'importo ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado, nonché al pagamento delle spese di lite relative al secondo grado di giudizio.
Per contro, ha chiesto il rigetto Controparte_2 dell'appello, sostenendo la correttezza delle valutazioni operate dal Giudice di prime cure.
Orbene, prima di valutare la fondatezza dei motivi di gravame sollevati da alla luce delle difese proposte TE
Pag. 7 a 14 dalle parti e del quadro istruttorio di cui si dispone, giova illustrare brevemente la normativa applicabile al caso di specie, contenuta nel D.lgs. n. 11/2010.
Tale provvedimento normativo, attuativo della direttiva
2007/64/CE (c.d. PSD1), da ultimo novellato con il D.lgs. n.
218/2017, emanato per recepire la nuova direttiva relativa ai servizi di pagamento 2015/2366/UE in vigore dal 13 gennaio 2018
(c.d. PSD2), individua in relazione all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici e/o tramite canali a distanza che possano comportare un rischio di frode o di altri abusi, gli obblighi posti a carico del prestatore dei servizi e quelli gravanti sull'utente.
Quest'ultimo, ai sensi dell'art. 7, è tenuto: ad utilizzare gli strumenti di pagamento secondo i termini d'uso pattuiti con il prestatore dei servizi ed esplicitati nel contratto quadro;
a comunicare allo stesso, non appena ne venga a conoscenza, lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato dello strumento di pagamento, al fine di consentirne il blocco;
ad adottare tutte le misure idonee a proteggere dall'altrui ingerenza i dispositivi di accesso personalizzati, tra cui le credenziali di sicurezza personalizzate.
In base al successivo art. 12 c. 3, qualora l'utente dei servizi di pagamento violi uno dei suddetti obblighi con dolo o colpa grave o agisca in modo fraudolento, assume la responsabilità delle perdite relative all'utilizzo abusivo dello strumento di pagamento, per intero;
diversamente, ha diritto di ottenere dal prestatore dei servizi il rimborso della somma illecitamente sottrattagli, al netto di una franchigia di 50 euro, da applicarsi in caso “di operazioni di pagamento non autorizzate derivanti dall'utilizzo indebito dello strumento di pagamento conseguente al suo furto, smarrimento o appropriazione indebita”.
Quindi, come espressamente previsto dall'art 10 c. 2 D.lgs.
11/2010, il prestatore di servizi di pagamento può escludere la propria responsabilità per l'utilizzo non autorizzato dello strumento di pagamento ad opera di terzi, provando la frode Pag. 8 a 14 dell'utilizzatore o il suo inadempimento per dolo o colpa grave, che costituiscono fatti impeditivi del risarcimento del danno ex art. 2697 c. 2 c.c.
Del resto, anche la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente”
(cfr. Cass. 05/07/2019, n. 18045).
Specularmente, il D.lgs. n. 11/2010 pone anche a carico del gestore dei servizi di pagamento il rispetto di obblighi determinati, tra i quali rientrano: l'obbligo di assicurare, tramite l'adozione delle misure più idonee alla luce dello sviluppo tecnologico, che i dispositivi personalizzati per l'utilizzo dello strumento di pagamento non siano accessibili a soggetti diversi dall'utilizzatore legittimato (art. 8 c. 1 lett.
a); l'obbligo di assicurare che siano sempre disponibili gratuitamente strumenti adeguati affinché l'utilizzatore possa effettuare la comunicazione di cui all'art. 7 c. 1 lett. b (art. 8
c. 1 lett. c); l'obbligo di impedire l'utilizzo dello strumento di pagamento in seguito al blocco (art. 8 c. 1 lett. d); l'obbligo di attuare l'autenticazione forte del cliente, quando l'utente accede al suo conto di pagamento online, dispone un'operazione di pagamento elettronico o effettua qualsiasi azione tramite un canale di pagamento a distanza, che può comportare un rischio di frode nei pagamenti o altri abusi (art. 10 bis c. 1).
Di talché, per far sì che l'utilizzatore sopporti le perdite derivate da un uso illegittimo dello strumento di pagamento ad opera di terzi, non è sufficiente che il prestatore del servizio dia prova di una condotta fraudolenta o dell'inadempimento degli obblighi ex art 7 D.lgs 11/2010 sorretto da dolo o colpa grave del cliente, dovendo altresì dimostrare, preventivamente, di aver adempiuto i doveri di tutela del cliente prescritti a suo carico Pag. 9 a 14 dal decreto (cfr. Cass. 26/11/2020, n. 26916; da ultimo, Cass.
12/2/2024, n. 3780).
L'art. 10 c. 1 D.lgs. 11/2010 afferma infatti che, qualora l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione già eseguita “è onere del prestatore di servizi di pagamento provare che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o altri inconvenienti”.
In conclusione, è possibile affermare che l'imputazione di responsabilità all'utilizzatore dello strumento di pagamento, ex art. 12 c. 3 D.lgs 11/2010, presuppone che l'istituto di credito raggiunga una duplice prova, ossia: quella di aver usato un elevato grado di diligenza nell'adempimento dei propri oneri e quella che dimostri, con sufficiente grado di attendibilità giuridica, l'inadempimento degli obblighi del cliente dovuto a frode, dolo o colpa grave.
Ciò detto, passando ad esaminare le specifiche censure dell'appellante, deve innanzitutto rilevarsi che, dalla documentazione versata in primo grado dalle parti e dalle loro stesse allegazioni, emerge quanto segue: a) in data 25-9-2020, intorno alle ore 11:45, è stata vittima di furto Controparte_2 con destrezza nel vano scala della propria abitazione, sita in
Roma, Piazza Salvatore Galgano n. 77, a fronte del quale la stessa
è stata derubata del portafoglio contenente la carta NC rilasciata da con codice PAN - ultime cifre 2422 TE
(cfr. denuncia e successiva integrazione eseguita presso la
Stazione dei Carabinieri di Roma-Cinecittà); b) alle 11:51 del medesimo giorno, presso lo sportello ATM 5603 di Roma Piazza dei
Consoli, dalla stessa carta NC con codice PAN - ultime cifre
2422 sono stati prelevati € 1.500,00 tramite corretta lettura del chip apposto sulla carta magnetica e digitazione del codice PIN al primo tentativo (cfr. doc. 4 prodotto dalla banca in primo grado , ossia l'estratto foglio di fondo del 25-9-2020 relativo allo sportello ATM 5603, riportante l'indicazione del codice PAN della Pag. 10 a 14 carta, gli estremi del prelievo, nonché le diciture “OPERAZIONE
EFFETTUATA CON TECNOLOGIA MICROCIRCUITO” e “ANOMALIA:00”; cfr. altresì e/c al 30-9-2020 del conto corrente connesso allo strumento di pagamento).
Orbene, alla luce delle superiori risultanze istruttorie, ritenendo le argomentazioni logico-inferenziali di TE
attendibili e circostanziate in modo adeguato, deve
[...] ragionevolmente presumersi con elevato grado di probabilità che abbia conservato il codice PIN unitamente alla Controparte_2 carta NC, in modo tale da renderlo facilmente associabile allo strumento di pagamento da parte dei malfattori, con ciò venendo meno, in maniera gravemente colposa, agli obblighi di custodia su di sé gravanti ex art. 7 del D.lgs. 11/2010.
Tale deduzione discende dall'osservazione per cui la brevità dell'intervallo temporale – di appena 6 minuti - tra il furto della carta NC e l'utilizzo fraudolento della stessa, andato a buon fine al primo tentativo (come può dedursi anche dal fatto che la carta non ha subito il blocco automatico per superamento dei limiti di digitazione errata del PIN), porta ad escludere che gli autori dell'illecito abbiano potuto clonare la carta o porre in essere qualsivoglia condotta di manomissione/hackeraggio al fine di conoscerne il PIN e, nel frattempo, raggiungere lo sportello ATM presso il quale è stato effettuato il prelievo.
Ciò, a maggior ragione, ove si consideri: a) che, la ancora attuale relazione tecnica redatta dal di Torino su CP_3 incarico del in relazione agli standard di Parte_3 sicurezza delle carte con banda magnetica o con microchip, prodotta da nel giudizio di primo grado (doc. 3), TE esclude sia la possibilità di utilizzare presso un ATM la carta con chip senza il ricorso al PIN, sia la possibilità di generare il PIN tramite clonazione del chip con procedure software, mentre ciò sarebbe possibile con procedure hardware, ossia con macchinari che consentano di superare i contatti elettrici che coprono il microchip e leggere i dati memorizzati al suo interno, certamente incompatibili con le dinamiche e le tempistiche del prelievo Pag. 11 a 14 fraudolento di cui si discute;
b) che, dinanzi al regolare utilizzo dello strumento di pagamento da parte dei malfattori, non ha allegato (se non del tutto genericamente) Controparte_2 né provato le diverse, specifiche modalità tramite cui i terzi, nella fattispecie concreta, hanno carpito il codice segreto, con ciò mancando di escludere il proprio concorso causale alla verificazione dell'evento lesivo.
Peraltro, contrariamente a quanto statuito dal Giudice di
Pace, deve ritenersi che tramite il compendio TE probatorio prodotto nel giudizio di prime cure e le proprie allegazioni, ha altresì dimostrato di aver predisposto misure idonee a garantire la tutela del cliente e ad evitare l'utilizzo abusivo dello strumento di pagamento da parte di terzi non autorizzati. A tal proposito, basti osservare che: a) lo strumento di pagamento tramite carta NC dotata di microchip, utilizzabile tramite inserimento del codice PIN (sconosciuto anche allo stesso gestore) è attualmente considerato ad alto standard di sicurezza;
b) il prelievo illecito è stato effettuato dai terzi secondo le regolari modalità operative della carta NC e prima del blocco della stessa da parte del legittimo titolare;
c) come anche affermato dalla , , non appena CP_2 TE effettuato il prelievo fraudolento, ha inviato alla stessa un SMS di alert per comunicarle la disposizione di pagamento, con ciò dimostrando l'effettiva sussistenza di un sistema informativo idoneo a rendere note in tempo reale al cliente le operazioni gestorie e le movimentazioni del conto corrente.
Ritenendo fondati i motivi di gravame sollevati da TE
, deve affermarsi che la banca nel giudizio di prime cure ha
[...] ottemperato all'onere della prova su di sé gravante, debitamente dimostrando sia la colpa grave della per inosservanza degli CP_2 obblighi di custodia del PIN;
sia l'adozione di misure idonee a garantire la sicurezza del servizio di pagamento NC da indebite ingerenze esterne, escludendo in tal modo la propria responsabilità per la perdita subita dall'odierna appellata.
Pag. 12 a 14 In conclusione, contrariamente a quanto statuito dal Giudice di Pace, ai sensi e per gli effetti dell'art. Controparte_2
12 c. 3 del D.lgs. n. 11/2010, non ha diritto al rimborso richiesto e, pertanto, deve condannarsi la stessa a restituire ad l'importo ricevuto in esecuzione della sentenza TE di primo grado, pari ad € 2.866,18 (cfr. doc. 3 allegato all'atto di citazione in appello).
All'accoglimento dell'appello proposto da e, TE per quanto di ragione, alla integrale riforma della sentenza n.
2876/2023, emessa dal Giudice di Pace di Roma in data 6-2-2023, deve far seguito la condanna di alla rifusione Controparte_2 nei confronti dell'appellante delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
accoglie l'appello proposto da e, per TE
l'effetto, riforma la sentenza n. 2876/2023, emessa dal Giudice di
Pace di Roma in data 6-2-2023;
condanna per le ragioni di cui in Controparte_2 motivazione, a restituire ad l'importo ricevuto TE in esecuzione della sentenza di primo grado, pari ad € 2.866,18;
condanna al pagamento in favore di Controparte_2 TE
delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che
[...] liquida, per il giudizio di primo grado, in complessivi € 1.345,00 per compensi professionali, oltre spese generali come da tariffa forense, IVA e CPA come per legge, e, per il presente grado di giudizio, in complessivi € 2675,00 per compensi professionali, oltre spese generali come da tariffa forense, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, in data 12 settembre 2025.
Pag. 13 a 14 il Giudice Unico
dott. Giuseppe Di Salvo
Pag. 14 a 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVI civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Di
Salvo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 28933 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 1-4-2025 e vertente
TRA
TE
C.F. con sede legale in Milano, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via
Po n. 12, presso lo studio legale Controparte_1 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana
Cipolla, Flora Lettenmayer, Simona Daminelli, giusta delega depositata in via telematica unitamente all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
, Controparte_2
C.F. , elettivamente domiciliata in Roma, via C.F._1
Tagliamento n. 20, presso lo studio dell'avv. Paolo De Sanctis, che la rappresenta e difende, giusta delega depositata in via
Pag. 1 a 14 telematica unitamente alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio d'appello
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'1-4-2025, le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:
Con atto di citazione notificato in data 20-4-2021,
[...] conveniva in giudizio dinanzi al CP_2 TE
Giudice di Pace di Roma, al fine di ottenere, previo accertamento della responsabilità della banca per inadempimento ai doveri di diligenza qualificata sulla stessa gravanti nell'esercizio dell'attività di impresa concretamente espletata, la condanna dell'istituto di credito: alla restituzione di € 1.500,00, pari all'importo illegittimamente distratto da terzi dalla carta
NC in suo possesso;
al risarcimento del danno subito, quantificabile in € 2.000,00 o nella minore o maggiore somma stabilita dal Giudice.
A sostegno delle proprie pretese, esponeva Controparte_2 che:
- in data 25-9-2020, intorno alle ore 11:45, era stata derubata nei pressi della propria abitazione, sita in Roma, Piazza
Salvatore Galgano n. 77, del portafoglio contenuto nella propria borsa, in cui si trovava la carta NC rilasciata da
(con ultime cifre 2422); TE
- immediatamente, aveva provveduto a contattare l'apposito numero verde della banca per bloccare la carta, per poi sporgere denuncia-querela contro ignoti;
Pag. 2 a 14 - nonostante il tempestivo blocco della carta, non era riuscita ad impedire il prelievo fraudolento di € 1.500,00, effettuato alle ore 11:51;
- aveva quindi inoltrato richiesta di rimborso ad TE
che, dopo aver inizialmente accreditato la somma,
[...] successivamente all'istruttoria svolta, aveva stornato l'intero importo, asserendo che la transazione era stata eseguita a causa di incauta custodia del PIN da parte della titolare.
In data 29-7-2021, si costituiva nel giudizio di primo grado
, e, nell'asserire che la perdita lamentata dalla TE
non era riconducibile alla propria responsabilità, dal CP_2 momento che era invece ascrivibile alla condotta gravemente negligente della cliente, che aveva custodito il codice PIN necessario all'utilizzo del NC insieme alla carta, domandava: l'integrale rigetto delle domande attoree;
in subordine, la riduzione, anche in via di compensazione, della somma pretesa dall'attrice, ex art. 1277 c. 1 c.c., in ragione del comportamento colposo tenuto dalla stessa.
In esito al giudizio di primo grado, con sentenza n. 2876/2023 emessa in data 6-2-2023, il Giudice di Pace di Roma, accertato l'inadempimento contrattuale della convenuta, accoglieva parzialmente le domande formulate da e, per Controparte_2
l'effetto, condannava a restituire alla stessa TE
l'importo di € 1.500,00, pari alla somma fraudolentemente distratta dalla carta NC dell'attrice, nonché, a rifondere in suo favore le spese del giudizio, liquidate in € 700,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge, oltre € 125,00 di spese vive.
Con atto di citazione ritualmente notificato, TE conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale, CP_2
e, proponendo appello avverso la citata sentenza, chiedeva
[...]
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale Pag. 3 a 14 - riformare la sentenza n. 2876/2023, emessa dal Giudice di
Pace di Roma in data 6 febbraio 2023, a definizione del giudizio
R.G. n. 28729/2021, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte in atti e, dunque, in accoglimento del presente gravame mandare assolta la deducente da qualsiasi conseguenza pregiudizievole dipendente dalle domande svolte dalla sig.ra in primo grado e, per l'effetto, condannare CP_2 quest'ultima al pagamento in favore dell'appellante dell'importo ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado;
In subordine:
- riformare, in tutto o in parte, la sentenza impugnata per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte in atti e ridurre, anche in via di compensazione, la somma richiesta dalla sig.ra in ragione del comportamento colposo da quest'ultimo CP_2 tenuto ex art. 1227, co. 1, c.c.;
In ogni caso
- con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Nel domandare l'integrale riforma della sentenza n. 2876/2023,
lamentava, quale motivo di gravame, l'omessa e/o TE erronea valutazione da parte del Giudice di Pace delle risultanze probatorie della fattispecie concreta.
In particolare, l'appellante sosteneva di aver debitamente adempiuto all'onere della prova su di sé gravante, dando dimostrazione del comportamento gravemente colposo della CP_2 che aveva conservato il PIN unitamente alla carta NC, in violazione degli oneri di custodia incombenti sull'utilizzatore dello strumento di pagamento ex art. 7 del D.Lgs. n. 11/2010, dovendo perciò la stessa, ai sensi dell'art. 12 del suddetto decreto, sopportare la perdita derivante dall'operazione di pagamento contestata.
Secondo la condotta gravemente colposa TE dell'appellata si evinceva: a) dal fatto che il prelievo fraudolento era stato effettuato allo sportello anteriormente al blocco della carta, tramite il corretto inserimento del PIN, come Pag. 4 a 14 emergeva dal doc. 4 prodotto in primo grado, riportante gli estremi del prelievo e l'evidenza della corretta digitazione del
PIN al primo tentativo;
b) dal doc. 3 prodotto in primo grado, che provava l'impossibilità di ricavare il PIN necessario all'utilizzo della carta NC dalla sola banda magnetica di quest'ultima;
c) dal brevissimo lasso temporale intercorso tra il furto del portafoglio (avutosi alle ore 11:45, secondo le stesse allegazioni della ) e l'operazione fraudolenta (verificatasi alle CP_2
11:51).
L'appellante sosteneva, inoltre, di aver compiutamente dimostrato l'adozione, nell'erogazione del servizio di pagamento, di misure di sicurezza da reputarsi del tutto adeguate in base sia allo stato dell'evoluzione tecnologica, sia alla normativa vigente, come poteva dedursi dall'utilizzo da parte della cliente di carta NC dotata di microchip, nonché, dall'invio alla stessa del messaggio di alert, non appena il prelievo era stato effettuato.
L'appellante evidenziava, quindi, che la corretta valutazione delle prove prodotte nel giudizio di prime cure avrebbe dovuto indurre il Giudice di Pace a respingere in toto le domande formulate da alla quale non spettava la Controparte_2 restituzione di alcuna somma.
Da ultimo, ritenendo fondati i motivi di gravame di cui sopra, appellava il capo della sentenza n. 2876/2023 che TE la condannava al rimborso delle spese di lite nei confronti della
. In conseguenza, chiedeva liquidarsi in proprio favore le CP_2 spese di lite relative sia al primo che al secondo grado di giudizio. Mentre, in caso di rigetto dell'appello, domandava l'integrale compensazione delle spese, stante il contrasto giurisprudenziale esistente in materia.
Si costituiva nel giudizio di appello Controparte_2 contestando quanto ex adverso dedotto poiché infondato in fatto ed in diritto e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Pag. 5 a 14 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previo accertamento in punto di ammissibilità del gravame proposto da E_
,
[...]
- revocare la dichiarazione di contumacia della SI.ra
[...]
, pronunciata a causa di un mero errore materiale;
CP_2
- rigettare l'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza del
Giudice di Pace di Roma n. 2876/2023 del 06.02.2023 e rigettare tutte le domande ex adverso proposte.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Nel domandare il rigetto dell'appello, a sostegno della correttezza delle valutazioni operate dal Giudice di Pace,
l'appellata ribadiva che la negligente conservazione del codice
PIN insieme alla carta NC non era stata dimostrata in giudizio da non potendo dedursi dal solo fatto TE che il prelievo fraudolento era stato effettuato tramite digitazione del PIN, né dalla brevità del lasso di tempo intercorso tra la sottrazione della carta e l'illecito prelievo.
L'appellata evidenziava, altresì, che la banca non aveva dato prova di aver adottato tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del servizio di pagamento da eventuali manomissioni.
A tal proposito, la sottolineava l'irrilevanza della CP_2 consulenza scientifica depositata dall'istituto di credito nel giudizio di primo grado (doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), in quanto risalente (2013), generica, non riferibile in alcun modo al caso di specie.
In conclusione, l'appellata sosteneva che non TE aveva assolto all'onere della prova su di sé gravante, come correttamente accertato dal Giudice di prime cure, che, pertanto aveva condannato la stessa alla restituzione dell'importo fraudolentemente sottrattole (€ 1.500,00), nonché alla refusione in proprio favore delle spese processuali.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva istruita sulla base della documentazione versata in atti dalle parti;
all'udienza del 1-4-2025 queste precisavano le conclusioni Pag. 6 a 14 come da relativo verbale e la causa veniva trattenuta in decisione con i termini per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle emergenze in atti, l'impugnata sentenza n.
2876/2023, emessa dal Giudice di Pace di Roma in data 6-2-2023, deve essere riformata, per le ragioni di cui infra.
Giova evidenziare, ai fini della delimitazione del thema decidendum, che l'appellante ha instaurato il presente giudizio al fine di ottenere la riforma della sentenza di primo grado che ha accolto la domanda, formulata da di condanna Controparte_2 dell'istituto di credito alla restituzione di € 1.500,00, pari all'importo illegittimamente distratto da terzi dalla carta
NC (con ultime cifre 2422) di cui l'appellata è titolare, nonché al pagamento delle spese processuali, adducendo quale motivo di gravame l'omessa e/o erronea valutazione da parte del
Giudice di Pace delle risultanze probatorie, circa: la colpa grave della per inosservanza degli obblighi di custodia del PIN;
CP_2
l'adozione da parte della banca di misure idonee a garantire la sicurezza del servizio di pagamento NC e a prevenire indebite ingerenze esterne. In conseguenza, ha TE domandato all'intestato Tribunale, previo accertamento dell'adempimento dell'onere probatorio su di sé gravante a dimostrazione della carenza di responsabilità per la perdita subita dalla cliente, condannarsi alla refusione Controparte_2 in suo favore dell'importo ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado, nonché al pagamento delle spese di lite relative al secondo grado di giudizio.
Per contro, ha chiesto il rigetto Controparte_2 dell'appello, sostenendo la correttezza delle valutazioni operate dal Giudice di prime cure.
Orbene, prima di valutare la fondatezza dei motivi di gravame sollevati da alla luce delle difese proposte TE
Pag. 7 a 14 dalle parti e del quadro istruttorio di cui si dispone, giova illustrare brevemente la normativa applicabile al caso di specie, contenuta nel D.lgs. n. 11/2010.
Tale provvedimento normativo, attuativo della direttiva
2007/64/CE (c.d. PSD1), da ultimo novellato con il D.lgs. n.
218/2017, emanato per recepire la nuova direttiva relativa ai servizi di pagamento 2015/2366/UE in vigore dal 13 gennaio 2018
(c.d. PSD2), individua in relazione all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici e/o tramite canali a distanza che possano comportare un rischio di frode o di altri abusi, gli obblighi posti a carico del prestatore dei servizi e quelli gravanti sull'utente.
Quest'ultimo, ai sensi dell'art. 7, è tenuto: ad utilizzare gli strumenti di pagamento secondo i termini d'uso pattuiti con il prestatore dei servizi ed esplicitati nel contratto quadro;
a comunicare allo stesso, non appena ne venga a conoscenza, lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato dello strumento di pagamento, al fine di consentirne il blocco;
ad adottare tutte le misure idonee a proteggere dall'altrui ingerenza i dispositivi di accesso personalizzati, tra cui le credenziali di sicurezza personalizzate.
In base al successivo art. 12 c. 3, qualora l'utente dei servizi di pagamento violi uno dei suddetti obblighi con dolo o colpa grave o agisca in modo fraudolento, assume la responsabilità delle perdite relative all'utilizzo abusivo dello strumento di pagamento, per intero;
diversamente, ha diritto di ottenere dal prestatore dei servizi il rimborso della somma illecitamente sottrattagli, al netto di una franchigia di 50 euro, da applicarsi in caso “di operazioni di pagamento non autorizzate derivanti dall'utilizzo indebito dello strumento di pagamento conseguente al suo furto, smarrimento o appropriazione indebita”.
Quindi, come espressamente previsto dall'art 10 c. 2 D.lgs.
11/2010, il prestatore di servizi di pagamento può escludere la propria responsabilità per l'utilizzo non autorizzato dello strumento di pagamento ad opera di terzi, provando la frode Pag. 8 a 14 dell'utilizzatore o il suo inadempimento per dolo o colpa grave, che costituiscono fatti impeditivi del risarcimento del danno ex art. 2697 c. 2 c.c.
Del resto, anche la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente”
(cfr. Cass. 05/07/2019, n. 18045).
Specularmente, il D.lgs. n. 11/2010 pone anche a carico del gestore dei servizi di pagamento il rispetto di obblighi determinati, tra i quali rientrano: l'obbligo di assicurare, tramite l'adozione delle misure più idonee alla luce dello sviluppo tecnologico, che i dispositivi personalizzati per l'utilizzo dello strumento di pagamento non siano accessibili a soggetti diversi dall'utilizzatore legittimato (art. 8 c. 1 lett.
a); l'obbligo di assicurare che siano sempre disponibili gratuitamente strumenti adeguati affinché l'utilizzatore possa effettuare la comunicazione di cui all'art. 7 c. 1 lett. b (art. 8
c. 1 lett. c); l'obbligo di impedire l'utilizzo dello strumento di pagamento in seguito al blocco (art. 8 c. 1 lett. d); l'obbligo di attuare l'autenticazione forte del cliente, quando l'utente accede al suo conto di pagamento online, dispone un'operazione di pagamento elettronico o effettua qualsiasi azione tramite un canale di pagamento a distanza, che può comportare un rischio di frode nei pagamenti o altri abusi (art. 10 bis c. 1).
Di talché, per far sì che l'utilizzatore sopporti le perdite derivate da un uso illegittimo dello strumento di pagamento ad opera di terzi, non è sufficiente che il prestatore del servizio dia prova di una condotta fraudolenta o dell'inadempimento degli obblighi ex art 7 D.lgs 11/2010 sorretto da dolo o colpa grave del cliente, dovendo altresì dimostrare, preventivamente, di aver adempiuto i doveri di tutela del cliente prescritti a suo carico Pag. 9 a 14 dal decreto (cfr. Cass. 26/11/2020, n. 26916; da ultimo, Cass.
12/2/2024, n. 3780).
L'art. 10 c. 1 D.lgs. 11/2010 afferma infatti che, qualora l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione già eseguita “è onere del prestatore di servizi di pagamento provare che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o altri inconvenienti”.
In conclusione, è possibile affermare che l'imputazione di responsabilità all'utilizzatore dello strumento di pagamento, ex art. 12 c. 3 D.lgs 11/2010, presuppone che l'istituto di credito raggiunga una duplice prova, ossia: quella di aver usato un elevato grado di diligenza nell'adempimento dei propri oneri e quella che dimostri, con sufficiente grado di attendibilità giuridica, l'inadempimento degli obblighi del cliente dovuto a frode, dolo o colpa grave.
Ciò detto, passando ad esaminare le specifiche censure dell'appellante, deve innanzitutto rilevarsi che, dalla documentazione versata in primo grado dalle parti e dalle loro stesse allegazioni, emerge quanto segue: a) in data 25-9-2020, intorno alle ore 11:45, è stata vittima di furto Controparte_2 con destrezza nel vano scala della propria abitazione, sita in
Roma, Piazza Salvatore Galgano n. 77, a fronte del quale la stessa
è stata derubata del portafoglio contenente la carta NC rilasciata da con codice PAN - ultime cifre 2422 TE
(cfr. denuncia e successiva integrazione eseguita presso la
Stazione dei Carabinieri di Roma-Cinecittà); b) alle 11:51 del medesimo giorno, presso lo sportello ATM 5603 di Roma Piazza dei
Consoli, dalla stessa carta NC con codice PAN - ultime cifre
2422 sono stati prelevati € 1.500,00 tramite corretta lettura del chip apposto sulla carta magnetica e digitazione del codice PIN al primo tentativo (cfr. doc. 4 prodotto dalla banca in primo grado , ossia l'estratto foglio di fondo del 25-9-2020 relativo allo sportello ATM 5603, riportante l'indicazione del codice PAN della Pag. 10 a 14 carta, gli estremi del prelievo, nonché le diciture “OPERAZIONE
EFFETTUATA CON TECNOLOGIA MICROCIRCUITO” e “ANOMALIA:00”; cfr. altresì e/c al 30-9-2020 del conto corrente connesso allo strumento di pagamento).
Orbene, alla luce delle superiori risultanze istruttorie, ritenendo le argomentazioni logico-inferenziali di TE
attendibili e circostanziate in modo adeguato, deve
[...] ragionevolmente presumersi con elevato grado di probabilità che abbia conservato il codice PIN unitamente alla Controparte_2 carta NC, in modo tale da renderlo facilmente associabile allo strumento di pagamento da parte dei malfattori, con ciò venendo meno, in maniera gravemente colposa, agli obblighi di custodia su di sé gravanti ex art. 7 del D.lgs. 11/2010.
Tale deduzione discende dall'osservazione per cui la brevità dell'intervallo temporale – di appena 6 minuti - tra il furto della carta NC e l'utilizzo fraudolento della stessa, andato a buon fine al primo tentativo (come può dedursi anche dal fatto che la carta non ha subito il blocco automatico per superamento dei limiti di digitazione errata del PIN), porta ad escludere che gli autori dell'illecito abbiano potuto clonare la carta o porre in essere qualsivoglia condotta di manomissione/hackeraggio al fine di conoscerne il PIN e, nel frattempo, raggiungere lo sportello ATM presso il quale è stato effettuato il prelievo.
Ciò, a maggior ragione, ove si consideri: a) che, la ancora attuale relazione tecnica redatta dal di Torino su CP_3 incarico del in relazione agli standard di Parte_3 sicurezza delle carte con banda magnetica o con microchip, prodotta da nel giudizio di primo grado (doc. 3), TE esclude sia la possibilità di utilizzare presso un ATM la carta con chip senza il ricorso al PIN, sia la possibilità di generare il PIN tramite clonazione del chip con procedure software, mentre ciò sarebbe possibile con procedure hardware, ossia con macchinari che consentano di superare i contatti elettrici che coprono il microchip e leggere i dati memorizzati al suo interno, certamente incompatibili con le dinamiche e le tempistiche del prelievo Pag. 11 a 14 fraudolento di cui si discute;
b) che, dinanzi al regolare utilizzo dello strumento di pagamento da parte dei malfattori, non ha allegato (se non del tutto genericamente) Controparte_2 né provato le diverse, specifiche modalità tramite cui i terzi, nella fattispecie concreta, hanno carpito il codice segreto, con ciò mancando di escludere il proprio concorso causale alla verificazione dell'evento lesivo.
Peraltro, contrariamente a quanto statuito dal Giudice di
Pace, deve ritenersi che tramite il compendio TE probatorio prodotto nel giudizio di prime cure e le proprie allegazioni, ha altresì dimostrato di aver predisposto misure idonee a garantire la tutela del cliente e ad evitare l'utilizzo abusivo dello strumento di pagamento da parte di terzi non autorizzati. A tal proposito, basti osservare che: a) lo strumento di pagamento tramite carta NC dotata di microchip, utilizzabile tramite inserimento del codice PIN (sconosciuto anche allo stesso gestore) è attualmente considerato ad alto standard di sicurezza;
b) il prelievo illecito è stato effettuato dai terzi secondo le regolari modalità operative della carta NC e prima del blocco della stessa da parte del legittimo titolare;
c) come anche affermato dalla , , non appena CP_2 TE effettuato il prelievo fraudolento, ha inviato alla stessa un SMS di alert per comunicarle la disposizione di pagamento, con ciò dimostrando l'effettiva sussistenza di un sistema informativo idoneo a rendere note in tempo reale al cliente le operazioni gestorie e le movimentazioni del conto corrente.
Ritenendo fondati i motivi di gravame sollevati da TE
, deve affermarsi che la banca nel giudizio di prime cure ha
[...] ottemperato all'onere della prova su di sé gravante, debitamente dimostrando sia la colpa grave della per inosservanza degli CP_2 obblighi di custodia del PIN;
sia l'adozione di misure idonee a garantire la sicurezza del servizio di pagamento NC da indebite ingerenze esterne, escludendo in tal modo la propria responsabilità per la perdita subita dall'odierna appellata.
Pag. 12 a 14 In conclusione, contrariamente a quanto statuito dal Giudice di Pace, ai sensi e per gli effetti dell'art. Controparte_2
12 c. 3 del D.lgs. n. 11/2010, non ha diritto al rimborso richiesto e, pertanto, deve condannarsi la stessa a restituire ad l'importo ricevuto in esecuzione della sentenza TE di primo grado, pari ad € 2.866,18 (cfr. doc. 3 allegato all'atto di citazione in appello).
All'accoglimento dell'appello proposto da e, TE per quanto di ragione, alla integrale riforma della sentenza n.
2876/2023, emessa dal Giudice di Pace di Roma in data 6-2-2023, deve far seguito la condanna di alla rifusione Controparte_2 nei confronti dell'appellante delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
accoglie l'appello proposto da e, per TE
l'effetto, riforma la sentenza n. 2876/2023, emessa dal Giudice di
Pace di Roma in data 6-2-2023;
condanna per le ragioni di cui in Controparte_2 motivazione, a restituire ad l'importo ricevuto TE in esecuzione della sentenza di primo grado, pari ad € 2.866,18;
condanna al pagamento in favore di Controparte_2 TE
delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che
[...] liquida, per il giudizio di primo grado, in complessivi € 1.345,00 per compensi professionali, oltre spese generali come da tariffa forense, IVA e CPA come per legge, e, per il presente grado di giudizio, in complessivi € 2675,00 per compensi professionali, oltre spese generali come da tariffa forense, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, in data 12 settembre 2025.
Pag. 13 a 14 il Giudice Unico
dott. Giuseppe Di Salvo
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