Art. 17.
L'alinea b) dell' art. 71 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 , e' sostituito dal seguente:
"b) le societa' cooperative di consumo, produzione e lavoro, comprese le agricole, quelle edificatrici di case economiche e quelle di pesca, e i loro consorzi, nonche' le casse rurali e artigiane e le societa' mutue di assicurazione, che siano rette con i principi e con la disciplina della mutualita' e che operino effettivamente secondo questi principi".
L'alinea b) dell' art. 71 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 , e' sostituito dal seguente:
"b) le societa' cooperative di consumo, produzione e lavoro, comprese le agricole, quelle edificatrici di case economiche e quelle di pesca, e i loro consorzi, nonche' le casse rurali e artigiane e le societa' mutue di assicurazione, che siano rette con i principi e con la disciplina della mutualita' e che operino effettivamente secondo questi principi".