Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/04/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
04/04/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 381/2022 R.G., cui sono riuniti i procedimenti n.629/2022 R.G., e,
n.631/2022 R.G., promossa da:
nato a [...] il [...], e residente in [...]Parte_1
Marea (ME) C.da Mangano n. 1, C.F. ( ), rappresentato e difeso, giusta CodiceFiscale_1 procura in atti, dall'Avv. Antonio Timpanaro, ed elettivamente con Lui domiciliato in Patti Via
Trieste n. 16 presso lo studio dall'Avv. Tindaro Giusto;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore rappresentato e difeso, e domiciliato come in atti;
- resistente -
OGGETTO: indebito-disoccupazione agricola-reiscrizione elenchi anagrafici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso i ricorsi riuniti, depositati in data 07/02/2022, parte ricorrente adiva codesto Giudice del
Lavoro esponendo: CP_ A) L' con missiva datata 15/04/2021, pervenuta il 23/04/2021, comunicava che era stata pagata in più la somma di € 2.144,97 sulla prestazione di disoccupazione agricola n. 2018769509132, per il periodo che va dal 01/01/2017 al 31/12/2017. Comunicazione con cui si richiedeva la restituzione di tale somma, in quanto a suo dire “ è stata revocata a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura”;
B) Si precisa che l'istante svolge la professione di bracciante agricolo da diversi anni ed è regolarmente iscritto negli appositi elenchi nominativi anagrafici previsti dalla normativa vigente, presso la sezione dell'Ufficio di Collocamento del Comune di residenza;
C) Nel 2017 il ricorrente ha lavorato per 102 giorni, per il periodo dal 07/03/2017 al 30/09/2017 alle dipendenze dell'azienda agricola di – Cusmà Piccione Rosario con sede in Sant'Angelo di Brolo
(ME) C.da Piano Croce snc;
L'attività lavorativa di bracciante agricolo (per espletamento di lavori agricoli vari come raccolta di
Piraino, Ficarra, Sant'Angelo di Brolo, ecc.; rispettando gli orari di lavoro e le direttive impartite dal datore di lavoro.
Il ricorrente è stato regolarmente retribuito come da buste paga e cud che si producono;
Il lavoro di operaio agricolo veniva svolto durante la settimana dalla ore 7.00 sino alle ore 16.00 con un ora di pausa pranzo dalle ore 12.00 alla 13.00.
Si ritiene arbitrario, illegittimo, nullo ed infondato, in fatto e diritto il provvedimento di disconoscimento sia per i motivi sopra esposti, e sia in quanto nessun controllo ha effettuato l'istituto con i suoi funzionari o ispettori per il periodo in contestazione;
dunque, non se né comprendono le ragioni che hanno portato l'ente ad inserire il nominativo della ricorrente nell'elenco di variazione anche oggi contestato.
Con il ricorso iscritto al RGN 629/2022, parte ricorrente, rilevava che, all'odierno istante veniva CP_ comunicato dall' con missiva datata 15/04/2021 pervenuta il 23/04/2021 che era stata pagata in più la somma di € 2.134,04 sulla prestazione di disoccupazione agricola n. 2019805203380, nel periodo che va dal 01/01/2018 al 31/12/2018; asserendo come si legge nella missiva opposta che
“sono state revocati la disoccupazione agricola a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura”; CP_ Contestava la richiesta dell' e concludeva per l'accoglimento dei ricorsi.
Si costituiva l' , eccependo preliminarmente la decadenza ex. L.83/70, art. 22, e nel merito CP_1
contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita documentalmente, e previa revoca del provvedimento ammissivo dei testi, allora ammessi in attesa della definitiva decisione della Suprema Corte di Cassazione, in relazione CP_ alla pubblicazione degli elenchi tramite sito e matura per la decisione, all'esito dell'odierna udienza, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
CP_ Preliminarmente va scrutinata l'eccezione di decadenza sollevata dall' eccezione peraltro rilevabile d'ufficio.
Tale eccezione è fondata e va accolta.
Risulta dagli atti, vedesi documentazione prodotta con la memoria di costituzione, che l' ha CP_1
disconosciuto le giornate lavorative in agricoltura del ricorrente per gli anni 2014 al 2018, con la prima variazione 2020, pubblicata sul sito dal 01/06/2020 al 15/06/2020.
Che avverso tale provvedimento di disconoscimento, la parte ricorrente non ha proposto alcun ricorso.
CP_ A seguito di ciò, l' ha evidenziato l'indebita percezione delle somme liquidate a titolo di indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2017, e, 2018, chiedendone la restituzione.
Presupposto fondamentale per il riconoscimento delle prestazioni erogate, a tal titolo, è l'avere svolto attività lavorativa per l'anno e le giornate necessarie (102 nel biennio). CP_ Orbene, passando a scrutinare l'eccezione preliminare sollevata dall' la pubblicazione telematica vale come notifica ai lavoratori agricoli interessati dai provvedimenti ivi contenuti, come previsto dall'art.38, comma 7, della Legge 6 Luglio 2011, n. 111, che prevede la forma della pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet per la durata di giorni 15. CP_1
Ora, occorre richiamare il disposto dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, secondo cui: “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore (oggi Tribunale) nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Ancora, dispone l'art. 11 D.Lgs. n. 375/1993 intitolato “Ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli:
1)Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2) Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello
SCAU (oggi sostituito dall' ) possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione CP_1
centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla legge 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto "ex lege" dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza” (Cass. Civ., sez. 6, n. 29070/2011, negli stessi termini: Cass. Sez. L, n. 20086/2013).
Come sopra evidenziato, l' ha disconosciuto le giornate lavorative in agricoltura della CP_1
ricorrente per gli anni dal 2014 al 2018, con la prima variazione trimestrale del 2020, pubblicata sul
CP_ sito per il periodo sopra indicato, essendo stato cancellato per i suddetti anni, dagli elenchi
OTD del Comune di residenza, pubblicato sul sito Internet dell'Istituto, per il periodo sopra indicato.
Ha prodotto, con la memoria di costituzione, il primo elenco di variazione 2020, con allegato elenco di tutte le persone cui è stata disposta la cancellazione e dal quale risulta il nominativo della parte ricorrente dal rigo 54 al rigo 58, per gli anni dal 2014 al 2018, del citato elenco.
Avverso il provvedimento di cancellazione il ricorrente non ha proposto ricorso.
Pertanto, dalla data del 15/07/2020, sono incominciati a decorrere i termini di 120 giorni per proporre il ricorso giudiziario, termini che non sono stati rispettati atteso che il ricorso è stato depositato in data 07/02/2022, a distanza di due anni, quando la decadenza era maturata, e, pertanto intempestivo.
Sul punto, può richiamarsi la pronuncia della Corte di Cassazione n. 8650 del 03.04.2008, secondo la quale “il riferimento del D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai provvedimenti definitivi va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso”.
Tenuto conto che la ricorrente ha depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio in data
07/02/2022, l'azione risulta intempestiva, essendosi maturata la decadenza eccepita, che peraltro è rilevabile d'ufficio e può essere proposta dalla parte convenuta-resistente, anche oltre i termini posti dall'art. 416 c.p.c.. (Cass. Sez. Lav., n. 15813 del 6/7/2009 e n. 18528 del 9/9/2011).
Infatti, la Suprema Corte di Cassazione, ha recentemente affermato ( Cass. 19/12/2016, n.26161;
Cass. Sez. L, n. 9622 del 12/5/2015) che "in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal Giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 cod. civ., salvo il limite del giudicato interno." (conf. a Cass. Sez. Lav., n.
15813 del 6/7/2009 e n. 18528 del 9/9/2011).
Pertanto, l'eccezione è fondata, e va accolta, conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza ex art. 22, comma 1, D.lgs 7/1970, convertito in L.
83/1970.
Va rilevato che il ricorrente ha proposto il ricorso, in data 04/08/2021, avverso i provvedimenti di indebito impugnati, ricorsi ininfluente ai fini della chiesta iscrizione negli elenchi anagrafici, e comunque sempre intempestivo il presente ricorso.
L'accoglimento dell'eccezione preliminare, comporta che ogni altra questione di merito, resta assorbita.
Le spese del giudizio, vista l'autocertificazione in atti, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1
, contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
[...] CP_1
1)Dichiara inammissibili i ricorsi riuniti, e conseguentemente rigetta le domande;
2) Compensa le spese del giudizio;
Così deciso in Patti, 04/04/2025.
IL Giudice on.
Antonino Casdia