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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 17/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1612/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima sezione persone e famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Loredana Giglio Presidente dott. Gaia Muscato Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1612/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
27.10.1975, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella Pagliari, come da procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata in Pescara (PE) alla Via dei Peligni,
n.102, presso lo studio del difensore;
Ricorrente contro
(C.F. , nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...].
Resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti: parte ricorrente: all'udienza del 5.11.2024 ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio.
Conclusioni del P.m.: conclude per l'accoglimento della domanda sullo status.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 24.4.2024 la SI.ra ha depositato ricorso per lo scioglimento Parte_1 del matrimonio convenendo in giudizio il SI. ed esponendo: Controparte_1 di aver contratto matrimonio civile con il SI. il 6.2.1999 a UA CP_1
NO (PG), trascritto al n. 1, parte 1 - anno 1999 – Comune di UA
NO (PG); che dall'unione non sono nati figli;
che il Tribunale di Perugia con sentenza n. 312/2012 ha pronunciato la separazione personale dei coniugi
SI.ri e che dalla data dell'intervenuta separazione Parte_1 Controparte_1
i coniugi non si sono riconciliati e non hanno mai ripreso alcun rapporto di convivenza, sicché sussistono i presupposti ed i requisiti di cui alla Legge
898/1970 per addivenire alla pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto con il SI. che – come già al tempo della separazione - la CP_1 ricorrente è economicamente autosufficiente e non intende chiedere alcun provvedimento di carattere economico in questa sede.
All'udienza di comparizione delle parti del 5.11.2024, è stata dichiarata la contumacia del SI. e il difensore della ricorrente si è riportato al CP_1 ricorso, insistendo per lo scioglimento del matrimonio e precisando che la domanda era finalizzata solo a tale pronuncia, non essendovi figli o richieste economiche;
il Giudice, fatte precisare le conclusioni e ordinata la discussione, ha rimesso la causa alla decisione del Collegio ai sensi dell'art. 473bis.22 comma 4 c.p.c.
pagina 2 di 3 Va certamente accolta la domanda di scioglimento del matrimonio, in quanto ricorrono nella specie tutte le condizioni richieste dalla legge.
Dagli atti emerge che la convivenza coniugale è cessata sin dalla data della comparizione delle parti dinanzi al Presidente per la separazione personale e che lo stato di separazione si è poi protratto senza interruzioni.
Risulta, pertanto, integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/70 secondo cui può domandarsi lo scioglimento del matrimonio quando sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi e la stessa si sia protratta ininterrottamente per almeno un anno, a far data dal momento della comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale.
Quanto, infine, alle spese di lite, stante la mancata partecipazione al giudizio del resistente, devono essere dichiarate irrepetibili quelle sostenute dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 6.2.1999 a UA NO
(PG) tra la SI.ra , nata a [...] il [...], e il Parte_1
SI. nato a [...] il [...], trascritto nel registro degli Controparte_1 atti di matrimonio del Comune di UA NO, al n. 1, parte 1, anno 1999, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere nelle forme di legge all'annotazione della presente sentenza;
2) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Perugia, 15 gennaio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Elena Stramaccioni dott. Loredana Giglio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima sezione persone e famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Loredana Giglio Presidente dott. Gaia Muscato Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1612/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
27.10.1975, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella Pagliari, come da procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata in Pescara (PE) alla Via dei Peligni,
n.102, presso lo studio del difensore;
Ricorrente contro
(C.F. , nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...].
Resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti: parte ricorrente: all'udienza del 5.11.2024 ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio.
Conclusioni del P.m.: conclude per l'accoglimento della domanda sullo status.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 24.4.2024 la SI.ra ha depositato ricorso per lo scioglimento Parte_1 del matrimonio convenendo in giudizio il SI. ed esponendo: Controparte_1 di aver contratto matrimonio civile con il SI. il 6.2.1999 a UA CP_1
NO (PG), trascritto al n. 1, parte 1 - anno 1999 – Comune di UA
NO (PG); che dall'unione non sono nati figli;
che il Tribunale di Perugia con sentenza n. 312/2012 ha pronunciato la separazione personale dei coniugi
SI.ri e che dalla data dell'intervenuta separazione Parte_1 Controparte_1
i coniugi non si sono riconciliati e non hanno mai ripreso alcun rapporto di convivenza, sicché sussistono i presupposti ed i requisiti di cui alla Legge
898/1970 per addivenire alla pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto con il SI. che – come già al tempo della separazione - la CP_1 ricorrente è economicamente autosufficiente e non intende chiedere alcun provvedimento di carattere economico in questa sede.
All'udienza di comparizione delle parti del 5.11.2024, è stata dichiarata la contumacia del SI. e il difensore della ricorrente si è riportato al CP_1 ricorso, insistendo per lo scioglimento del matrimonio e precisando che la domanda era finalizzata solo a tale pronuncia, non essendovi figli o richieste economiche;
il Giudice, fatte precisare le conclusioni e ordinata la discussione, ha rimesso la causa alla decisione del Collegio ai sensi dell'art. 473bis.22 comma 4 c.p.c.
pagina 2 di 3 Va certamente accolta la domanda di scioglimento del matrimonio, in quanto ricorrono nella specie tutte le condizioni richieste dalla legge.
Dagli atti emerge che la convivenza coniugale è cessata sin dalla data della comparizione delle parti dinanzi al Presidente per la separazione personale e che lo stato di separazione si è poi protratto senza interruzioni.
Risulta, pertanto, integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/70 secondo cui può domandarsi lo scioglimento del matrimonio quando sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi e la stessa si sia protratta ininterrottamente per almeno un anno, a far data dal momento della comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale.
Quanto, infine, alle spese di lite, stante la mancata partecipazione al giudizio del resistente, devono essere dichiarate irrepetibili quelle sostenute dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 6.2.1999 a UA NO
(PG) tra la SI.ra , nata a [...] il [...], e il Parte_1
SI. nato a [...] il [...], trascritto nel registro degli Controparte_1 atti di matrimonio del Comune di UA NO, al n. 1, parte 1, anno 1999, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere nelle forme di legge all'annotazione della presente sentenza;
2) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Perugia, 15 gennaio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Elena Stramaccioni dott. Loredana Giglio
pagina 3 di 3