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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 10/12/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. 281/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOVARA
Sezione civile
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Andrea Ghinetti Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Rossella Incardona Giudice
Dott.ssa Maria Amoruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 281/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Beatrice Giromini ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Borgomanero, viale Marazza 23, giusta procura in atti,
- RICORRENTE-
e
, nato a [...] il [...], residente in [...]vicolo Controparte_1
Parrocchiale 4, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Beatrice Giromini ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Borgomanero, viale Marazza 23, giusta procura in atti,
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio (art. 473-bis.51 c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI 1 Per i ricorrenti:
“1) Affidare la figlia congiuntamente ad entrambi i genitori come per Persona_1 legge, con residenza principale presso la casa della mamma in Maggiora via Luigi Bussi 9, di sua proprietà e alla medesima comunque assegnata in abitazione.
2) Data la tenera età di , il papà potrà vederla e stare con lei tutte le settimane il Persona_1 mercoledì e il sabato dalle 18.00 alle 19.30 presso l'abitazione della bambina come già ora avviene.
Per le festività e il periodo feriale i genitori si accorderanno nel migliore interesse della figlia.
3) il padre verserà, come già ora versa, quale contributo al mantenimento della figlia
[...]
l'importo mensile di € 307,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il Per_1 giorno 10 del mese, esattamente lo stesso importo che versa anche per gli altri due suoi figli nati da precedente matrimonio;
oltre al 50% delle spese straordinarie come normate dal Protocollo di
Torino. L'assegno unico verrà percepito per intero dalla sig.ra ”; Parte_1
Per il P.M.:
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice Civile per le determinazione delle condizioni.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla convivenza more uxorio, ormai interrotta, dei signori e in data Parte_1 Controparte_1
09/02/2022 è nata riconosciuta da entrambi i genitori. Persona_1
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. essi hanno adito il Tribunale di Novara al fine di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il giorno 04/06/2025, i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate inerenti alla prole.
Con provvedimento di questo Presidente reso in data 20/11/2025 è stata fissata nuova udienza in modalità trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. per il giorno 02/12/2025 e le parti hanno depositato le relative note contenenti le sole istanze e conclusioni.
Ritiene il Tribunale che la domanda possa essere accolta.
Alla luce di quanto allegato e documentato, l'accordo delle parti, rispetto al quale il P.M. in sede non ha sollevato rilievi, non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed è rispondente agli interessi della minore.
La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
2) spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
04/12/2025.
IL PRESIDENTE REL. ED EST.
Dott. Andrea Ghinetti
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOVARA
Sezione civile
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Andrea Ghinetti Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Rossella Incardona Giudice
Dott.ssa Maria Amoruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 281/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Beatrice Giromini ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Borgomanero, viale Marazza 23, giusta procura in atti,
- RICORRENTE-
e
, nato a [...] il [...], residente in [...]vicolo Controparte_1
Parrocchiale 4, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Beatrice Giromini ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Borgomanero, viale Marazza 23, giusta procura in atti,
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio (art. 473-bis.51 c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI 1 Per i ricorrenti:
“1) Affidare la figlia congiuntamente ad entrambi i genitori come per Persona_1 legge, con residenza principale presso la casa della mamma in Maggiora via Luigi Bussi 9, di sua proprietà e alla medesima comunque assegnata in abitazione.
2) Data la tenera età di , il papà potrà vederla e stare con lei tutte le settimane il Persona_1 mercoledì e il sabato dalle 18.00 alle 19.30 presso l'abitazione della bambina come già ora avviene.
Per le festività e il periodo feriale i genitori si accorderanno nel migliore interesse della figlia.
3) il padre verserà, come già ora versa, quale contributo al mantenimento della figlia
[...]
l'importo mensile di € 307,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il Per_1 giorno 10 del mese, esattamente lo stesso importo che versa anche per gli altri due suoi figli nati da precedente matrimonio;
oltre al 50% delle spese straordinarie come normate dal Protocollo di
Torino. L'assegno unico verrà percepito per intero dalla sig.ra ”; Parte_1
Per il P.M.:
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice Civile per le determinazione delle condizioni.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla convivenza more uxorio, ormai interrotta, dei signori e in data Parte_1 Controparte_1
09/02/2022 è nata riconosciuta da entrambi i genitori. Persona_1
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. essi hanno adito il Tribunale di Novara al fine di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il giorno 04/06/2025, i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate inerenti alla prole.
Con provvedimento di questo Presidente reso in data 20/11/2025 è stata fissata nuova udienza in modalità trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. per il giorno 02/12/2025 e le parti hanno depositato le relative note contenenti le sole istanze e conclusioni.
Ritiene il Tribunale che la domanda possa essere accolta.
Alla luce di quanto allegato e documentato, l'accordo delle parti, rispetto al quale il P.M. in sede non ha sollevato rilievi, non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed è rispondente agli interessi della minore.
La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
2) spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
04/12/2025.
IL PRESIDENTE REL. ED EST.
Dott. Andrea Ghinetti
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