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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 04/03/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
1^ Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Augusto SABATINI Presidente
Dott.ssa Anna ADAMO Consigliere
Dott. Umberto RUBERA Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 181/2022 R.G. promossa
DA
, in persona del legale rappresentante p.t., (C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Mistretta (ME), Via V. Salamone n. 19, presso P.IVA_1 lo studio dell'Avv. Eugenio Passalacqua (C.F.: , da cui è C.F._1
rappresentato e difeso giusta procura agli atti (PEC:
; Email_1
APPELLANTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., (C.F.: Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Messina, Via Ghibellina n. 48, presso lo P.IVA_2 studio dell' Avv. Nino Favazzo (C.F.: ) da cui è rappresentata e C.F._2
difesa giusta procura agli atti (PEC: ; Email_2
APPELLATA
E NEI CONFRONTI DI
in persona del Curatore p.t. (C.F.: Controparte_2
); P.IVA_3
APPELLATO NON COSTITUITO
*********************
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina - Seconda Sezione
Civile n. 180/2022 pubblicata in data 1 febbraio 2022 nella causa civile iscritta al n. 578/2012 R.G. avente ad oggetto: accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c.
1 ***************
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
1)”Accogliere il presente appello e riformare nei termini richiesti l'impugnata sentenza;
2)dichiarare che l'appellante non era debitore della alla Controparte_2
data della notifica del pignoramento presso terzi (6 maggio 2011) e pertanto rigettare la domanda di parte attrice;
3) con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato Controparte_1
1)” In via preliminare che sia dichiarata l'inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti degli artt. 342, 348 bis e 348 ter c.p.c.; 2)in subordine e nel merito, rigettare le domande svolte dall'appellante, perché infondate in fatto ed inammissibili in diritto;
3) per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata;
4)condannare l'appellante alle spese e compensi del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato il ha Parte_1
impugnato davanti a questa Corte la sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di
Messina – Seconda Sezione Civile ha accertato che alla data della notifica del pignoramento presso terzi (6 maggio 2011) il terzo pignorato
[...]
era debitore nei confronti del debitore esecutato Parte_1 Controparte_2 della somma di € 2.444.652,86.
[...]
L'appellante ha contestato la pronuncia di primo grado nelle parti e per i motivi di cui si dirà infra e ne ha chiesto la totale riforma.
Con ordinanza dell' 11 luglio 2023 la Corte, vista la dichiarazione di fallimento di CP_2
giusta sentenza del Tribunale di Patti del 21 aprile 2023, ha
[...] Controparte_2
dichiarato interrotto il procedimento.
A seguito di riassunzione del giudizio da parte del Parte_1
è stata fissata la data del 22 gennaio per la precisazione delle conclusioni, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter C.P.C.; indi, stanti le note di trattazione scritta depositate dall'appellante, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali e repliche.
************************
2 Con un unico motivo di gravame l'appellante ha dedotto l'errata interpretazione dei fatti di causa e la omessa ed erronea valutazione dei documenti agli atti del giudizio.
In particolare il Giudicante avrebbe basato la pronuncia sull'elaborato peritale che ha ritenuto inutilizzabile il documento denominato “contabile bancaria” in quanto non risulta la denominazione dell'istituto di credito, il codice IBAN del disponente, il codice IBAN del beneficiario, il numero di CRO dell'operazione..
Al contrario, dal suddetto documento emergerebbe chiaramente, secondo la prospettazione offerta dall'appellante, la circostanza dell'avvenuto integrale pagamento del debito da parte del C.A.I. in favore di in ogni caso, Controparte_2 la documentazione versata in atti nell'odierno giudizio da parte dell'appellante dimostra inconfutabilmente che alla data del pignoramento presso terzi non sussisteva alcun debito in capo al . Parte_1
Nell'odierno grado ha resistito l' originaria istante la quale ha, in via preliminare, dedotto la inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 348 bis e 342 comma 1 c.p.c.; nel merito ha chiesto il rigetto del gravame e l'integrale conferma della sentenza impugnata, del tutto esente da vizi.
In particolare l'appellata ha dedotto la inammissibilità della produzione documentale effettuata in grado di appello in quanto tardiva.
A seguito della riassunzione del giudizio ad opera del Parte_1
non risulta essersi costituita la curatela del
[...] Controparte_3
di cui va pertanto dichiarata la contumacia.
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le eccezioni preliminari sollevate dall' appellato vanno rigettate.
Non sussistono infatti i presupposti richiesti dall'art. 348 bis c.p.c. in quanto l' appello non è manifestamente infondato.
Quanto alla presunta violazione dell'art. 342 comma 1 la Corte osserva.
Secondo l'orientamento consolidato della Cassazione in materia “Gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo
3 giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Civ.
13535/18).
Dal contenuto del gravame proposto dal AD AN risultano Parte_1
in modo chiaro ed intuitivo le parti della sentenza censurate ed ampiamente esposte le ragioni a supporto di una decisione contraria a quella gravata, ovvero la erronea valutazione dei documenti acquisiti agli atti.
Quanto al merito, la Corte ritiene fondato l'appello.
Ed invero il CTU in primo grado ha ritenuto che il documento contabile prodotto dal fosse insufficiente a dimostrare l'avvenuto pagamento del debito nei Parte_1
confronti di Controparte_2
Ciò in quanto non risulta la denominazione dell'istituto di credito, il codice IBAN del disponente, il codice IBAN del beneficiario, il numero di CRO dell'operazione.
A ben vedere, però, il richiamato documento attesta chiaramente che in data 14 gennaio
2011, con valuta in pari data, è stato disposto il pagamento, da parte del in Parte_1 favore di della somma di € 2.449.602,84. CP_2 CP_2 Controparte_2
Ma se anche si volesse condividere il ragionamento del consulente circa la incompletezza (e quindi la inidoneità) del documento ai fini della prova certa dell'avvenuto pagamento, la Corte ritiene che la suddetta prova sia stata comunque raggiunta nell'odierno grado.
Ed infatti, come peraltro riconosciuto anche dalla difesa dell'appellato, alla fattispecie in esame si applica il disposto dell'art. 345 comma 3 c.p.c. nella formulazione successiva alla novella introdotta con L. 69/2009 secondo cui: “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa….”
In seno all'atto introduttivo dell'odierno grado parte appellante ha prodotto una serie di documenti, analiticamente descritti a pagina 8.
4 Tra questi, particolare importanza riveste il “mandato di pagamento del CAS n. 3778 del
31/12/2011” che, più che un mandato di pagamento vero e proprio, costituisce una mera registrazione contabile di un pagamento disposto dalla tesoreria del CAS.
Si legge infatti nella causale: “Presa atto 29/CS del 28/12/2011 regolarizzazione contabile sospesi d'uscita per pagamenti effettuati dal tesoriere a Controparte_4 seguito pignoramenti disposti dall'amministrazione”.
Inoltre, sempre con riferimento al medesimo documento, il riquadro: modalità di pagamento/quietanze/bollo riporta la seguente dicitura: Quiet. REGOLARIZZAZIONE
CONTABILE PROVVISORIO D'USCITA 10 DEL 14/01/2011 A SEGUITO
PIGNORAMENTO TRIBUNALE DI MESSINA 450310 DEL 28/09/2010.
Ciò dimostra senza alcun dubbio che il pagamento di cui si fa menzione nel documento ritenuto incompleto dal CTU si riferisce proprio all'azzeramento della posizione debitoria di CAS nei confronti di avvenuto in data 14/01/2011 e Controparte_2
quindi in data antecedente alla notifica del pignoramento presso terzi ad istanza della
Controparte_1
E sulla ammissibilità della produzione del richiamato documento, effettuata tardivamente in primo grado e reiterata nel presente contestualmente alla introduzione del presente grado, nessun dubbio può sussistere.
Ciò in quanto la Corte ne ravvisa la assoluta indispensabilità ai fini del decidere, anche e soprattutto tenuto conto del fatto che la suddetta produzione documentale, ritenuta in primo grado inammissibile in quanto tardiva, poichè ha il mero scopo di rafforzare le prove già raccolte in primo grado, non è destinata ad aprire un nuovo fronte di indagine
(Cass. 13/13432).
Nulla osta, pertanto, a che la produzione documentale effettuata nel presente grado sia ritenuta ammissibile.
Tanto basta, ad avviso della Corte, per dichiarare che alla data della notifica del pignoramento presso terzi ad istanza della il Controparte_1 [...]
non era debitore nei confronti di Parte_1 Controparte_2
per aver sanato completamente la propria posizione in data 14 gennaio 2011.
[...]
Quanto infine alla eccezione di intervenuta cessazione della materia del contendere sollevata dalla difesa dell'appellante in conseguenza della dichiarazione di fallimento del debitore esecutato la Corte ne rileva la infondatezza. Controparte_2
5 Ciò in quanto, se è vero che la dichiarazione di fallimento comporta la improseguibilità delle azioni esecutive, è altrettanto vero che permane comunque la utilità di una pronunzia resa in seno al giudizio di accertamento per cui è controversia, stante la sua autonomia.
In considerazione dell'accoglimento dell'appello, le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico della appellata in favore Controparte_1 dell'appellante e della e, in Controparte_5
applicazione del D.M. 13/08/2022, n. 147, tenuto conto della attività professionale svolta e del valore della controversia, vengono liquidate nei valori minimi delle
Tabelle delle cause di valore da € 52.001,00 ad € 260.000,00 e, quindi, quanto al primo grado, nella misura di € 7.052,00 per ciascuna delle due controparti così distinta: € 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase di trattazione ed € 2.127,00 per la fase decisionale, oltre R.S.F. (15 %),
CPA ed IVA come per legge se dovuti ed oltre le spese della C.T.U. liquidate in primo grado, ordinando le conseguenti restituzioni a favore di chi le ha anticipate;
quanto al presente grado, nella misura di € 7.160,00 in favore del
[...]
così distinta: € 1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la Parte_1
fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione ed € 2.552,00 per la fase decisionale, oltre R.S.F. (15 %), CPA ed IVA come per legge se dovuti ed oltre il rimborso del Contributo Unificato versato dall'appellante nel presente grado;
e nella misura di € 4.608,00 in favore della Curatela fallimentare di Controparte_2
così distinta: € 1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva
[...]
ed € 2.163,00 per la fase di trattazione, oltre R.S.F. (15 %), CPA ed IVA come per legge se dovuti.
PQM
la Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N. 181/2022 R.G. promossa da
, in persona del legale rappresentante p.t. contro Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t. e nei confronti Controparte_1
del in persona del Curatore p.t., così Controparte_3 Controparte_2
statuisce:
1) dichiara la contumacia della;
CP_6 Controparte_3 CP_2
6 2) in accoglimento dell'appello, ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara che il
, alla data del 6 maggio 2011, non era debitore nei Parte_1
confronti di Controparte_2
3) condanna in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
al pagamento in favore del e della Parte_1 CP_5
fallimentare delle spese del primo grado liquidate in Controparte_3
€ 7.052,00 per ciascuna di esse oltre R.S.F. (15 %), CPA ed IVA come per legge se dovuti ed oltre le spese della C.T.U. liquidate in primo grado, ordinando le conseguenti restituzioni a favore di chi le ha anticipate;
quanto al presente grado, condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento in favore del della somma di € Parte_1
7.160,00 oltre R.S.F. (15 %), CPA ed IVA come per legge se dovuti ed oltre il rimborso del Contributo Unificato versato dall'appellante nel presente grado;
condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento in favore della della Controparte_5 somma di € 4.608,00 oltre R.S.F. (15 %), CPA ed IVA come per legge se dovuti.
Così deciso in camera di consiglio da remoto in data 26 febbraio 2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Umberto Rubera Dott. Augusto Sabatini
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
1^ Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Augusto SABATINI Presidente
Dott.ssa Anna ADAMO Consigliere
Dott. Umberto RUBERA Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 181/2022 R.G. promossa
DA
, in persona del legale rappresentante p.t., (C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Mistretta (ME), Via V. Salamone n. 19, presso P.IVA_1 lo studio dell'Avv. Eugenio Passalacqua (C.F.: , da cui è C.F._1
rappresentato e difeso giusta procura agli atti (PEC:
; Email_1
APPELLANTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., (C.F.: Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Messina, Via Ghibellina n. 48, presso lo P.IVA_2 studio dell' Avv. Nino Favazzo (C.F.: ) da cui è rappresentata e C.F._2
difesa giusta procura agli atti (PEC: ; Email_2
APPELLATA
E NEI CONFRONTI DI
in persona del Curatore p.t. (C.F.: Controparte_2
); P.IVA_3
APPELLATO NON COSTITUITO
*********************
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina - Seconda Sezione
Civile n. 180/2022 pubblicata in data 1 febbraio 2022 nella causa civile iscritta al n. 578/2012 R.G. avente ad oggetto: accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c.
1 ***************
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
1)”Accogliere il presente appello e riformare nei termini richiesti l'impugnata sentenza;
2)dichiarare che l'appellante non era debitore della alla Controparte_2
data della notifica del pignoramento presso terzi (6 maggio 2011) e pertanto rigettare la domanda di parte attrice;
3) con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato Controparte_1
1)” In via preliminare che sia dichiarata l'inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti degli artt. 342, 348 bis e 348 ter c.p.c.; 2)in subordine e nel merito, rigettare le domande svolte dall'appellante, perché infondate in fatto ed inammissibili in diritto;
3) per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata;
4)condannare l'appellante alle spese e compensi del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato il ha Parte_1
impugnato davanti a questa Corte la sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di
Messina – Seconda Sezione Civile ha accertato che alla data della notifica del pignoramento presso terzi (6 maggio 2011) il terzo pignorato
[...]
era debitore nei confronti del debitore esecutato Parte_1 Controparte_2 della somma di € 2.444.652,86.
[...]
L'appellante ha contestato la pronuncia di primo grado nelle parti e per i motivi di cui si dirà infra e ne ha chiesto la totale riforma.
Con ordinanza dell' 11 luglio 2023 la Corte, vista la dichiarazione di fallimento di CP_2
giusta sentenza del Tribunale di Patti del 21 aprile 2023, ha
[...] Controparte_2
dichiarato interrotto il procedimento.
A seguito di riassunzione del giudizio da parte del Parte_1
è stata fissata la data del 22 gennaio per la precisazione delle conclusioni, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter C.P.C.; indi, stanti le note di trattazione scritta depositate dall'appellante, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali e repliche.
************************
2 Con un unico motivo di gravame l'appellante ha dedotto l'errata interpretazione dei fatti di causa e la omessa ed erronea valutazione dei documenti agli atti del giudizio.
In particolare il Giudicante avrebbe basato la pronuncia sull'elaborato peritale che ha ritenuto inutilizzabile il documento denominato “contabile bancaria” in quanto non risulta la denominazione dell'istituto di credito, il codice IBAN del disponente, il codice IBAN del beneficiario, il numero di CRO dell'operazione..
Al contrario, dal suddetto documento emergerebbe chiaramente, secondo la prospettazione offerta dall'appellante, la circostanza dell'avvenuto integrale pagamento del debito da parte del C.A.I. in favore di in ogni caso, Controparte_2 la documentazione versata in atti nell'odierno giudizio da parte dell'appellante dimostra inconfutabilmente che alla data del pignoramento presso terzi non sussisteva alcun debito in capo al . Parte_1
Nell'odierno grado ha resistito l' originaria istante la quale ha, in via preliminare, dedotto la inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 348 bis e 342 comma 1 c.p.c.; nel merito ha chiesto il rigetto del gravame e l'integrale conferma della sentenza impugnata, del tutto esente da vizi.
In particolare l'appellata ha dedotto la inammissibilità della produzione documentale effettuata in grado di appello in quanto tardiva.
A seguito della riassunzione del giudizio ad opera del Parte_1
non risulta essersi costituita la curatela del
[...] Controparte_3
di cui va pertanto dichiarata la contumacia.
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le eccezioni preliminari sollevate dall' appellato vanno rigettate.
Non sussistono infatti i presupposti richiesti dall'art. 348 bis c.p.c. in quanto l' appello non è manifestamente infondato.
Quanto alla presunta violazione dell'art. 342 comma 1 la Corte osserva.
Secondo l'orientamento consolidato della Cassazione in materia “Gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo
3 giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Civ.
13535/18).
Dal contenuto del gravame proposto dal AD AN risultano Parte_1
in modo chiaro ed intuitivo le parti della sentenza censurate ed ampiamente esposte le ragioni a supporto di una decisione contraria a quella gravata, ovvero la erronea valutazione dei documenti acquisiti agli atti.
Quanto al merito, la Corte ritiene fondato l'appello.
Ed invero il CTU in primo grado ha ritenuto che il documento contabile prodotto dal fosse insufficiente a dimostrare l'avvenuto pagamento del debito nei Parte_1
confronti di Controparte_2
Ciò in quanto non risulta la denominazione dell'istituto di credito, il codice IBAN del disponente, il codice IBAN del beneficiario, il numero di CRO dell'operazione.
A ben vedere, però, il richiamato documento attesta chiaramente che in data 14 gennaio
2011, con valuta in pari data, è stato disposto il pagamento, da parte del in Parte_1 favore di della somma di € 2.449.602,84. CP_2 CP_2 Controparte_2
Ma se anche si volesse condividere il ragionamento del consulente circa la incompletezza (e quindi la inidoneità) del documento ai fini della prova certa dell'avvenuto pagamento, la Corte ritiene che la suddetta prova sia stata comunque raggiunta nell'odierno grado.
Ed infatti, come peraltro riconosciuto anche dalla difesa dell'appellato, alla fattispecie in esame si applica il disposto dell'art. 345 comma 3 c.p.c. nella formulazione successiva alla novella introdotta con L. 69/2009 secondo cui: “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa….”
In seno all'atto introduttivo dell'odierno grado parte appellante ha prodotto una serie di documenti, analiticamente descritti a pagina 8.
4 Tra questi, particolare importanza riveste il “mandato di pagamento del CAS n. 3778 del
31/12/2011” che, più che un mandato di pagamento vero e proprio, costituisce una mera registrazione contabile di un pagamento disposto dalla tesoreria del CAS.
Si legge infatti nella causale: “Presa atto 29/CS del 28/12/2011 regolarizzazione contabile sospesi d'uscita per pagamenti effettuati dal tesoriere a Controparte_4 seguito pignoramenti disposti dall'amministrazione”.
Inoltre, sempre con riferimento al medesimo documento, il riquadro: modalità di pagamento/quietanze/bollo riporta la seguente dicitura: Quiet. REGOLARIZZAZIONE
CONTABILE PROVVISORIO D'USCITA 10 DEL 14/01/2011 A SEGUITO
PIGNORAMENTO TRIBUNALE DI MESSINA 450310 DEL 28/09/2010.
Ciò dimostra senza alcun dubbio che il pagamento di cui si fa menzione nel documento ritenuto incompleto dal CTU si riferisce proprio all'azzeramento della posizione debitoria di CAS nei confronti di avvenuto in data 14/01/2011 e Controparte_2
quindi in data antecedente alla notifica del pignoramento presso terzi ad istanza della
Controparte_1
E sulla ammissibilità della produzione del richiamato documento, effettuata tardivamente in primo grado e reiterata nel presente contestualmente alla introduzione del presente grado, nessun dubbio può sussistere.
Ciò in quanto la Corte ne ravvisa la assoluta indispensabilità ai fini del decidere, anche e soprattutto tenuto conto del fatto che la suddetta produzione documentale, ritenuta in primo grado inammissibile in quanto tardiva, poichè ha il mero scopo di rafforzare le prove già raccolte in primo grado, non è destinata ad aprire un nuovo fronte di indagine
(Cass. 13/13432).
Nulla osta, pertanto, a che la produzione documentale effettuata nel presente grado sia ritenuta ammissibile.
Tanto basta, ad avviso della Corte, per dichiarare che alla data della notifica del pignoramento presso terzi ad istanza della il Controparte_1 [...]
non era debitore nei confronti di Parte_1 Controparte_2
per aver sanato completamente la propria posizione in data 14 gennaio 2011.
[...]
Quanto infine alla eccezione di intervenuta cessazione della materia del contendere sollevata dalla difesa dell'appellante in conseguenza della dichiarazione di fallimento del debitore esecutato la Corte ne rileva la infondatezza. Controparte_2
5 Ciò in quanto, se è vero che la dichiarazione di fallimento comporta la improseguibilità delle azioni esecutive, è altrettanto vero che permane comunque la utilità di una pronunzia resa in seno al giudizio di accertamento per cui è controversia, stante la sua autonomia.
In considerazione dell'accoglimento dell'appello, le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico della appellata in favore Controparte_1 dell'appellante e della e, in Controparte_5
applicazione del D.M. 13/08/2022, n. 147, tenuto conto della attività professionale svolta e del valore della controversia, vengono liquidate nei valori minimi delle
Tabelle delle cause di valore da € 52.001,00 ad € 260.000,00 e, quindi, quanto al primo grado, nella misura di € 7.052,00 per ciascuna delle due controparti così distinta: € 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase di trattazione ed € 2.127,00 per la fase decisionale, oltre R.S.F. (15 %),
CPA ed IVA come per legge se dovuti ed oltre le spese della C.T.U. liquidate in primo grado, ordinando le conseguenti restituzioni a favore di chi le ha anticipate;
quanto al presente grado, nella misura di € 7.160,00 in favore del
[...]
così distinta: € 1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la Parte_1
fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione ed € 2.552,00 per la fase decisionale, oltre R.S.F. (15 %), CPA ed IVA come per legge se dovuti ed oltre il rimborso del Contributo Unificato versato dall'appellante nel presente grado;
e nella misura di € 4.608,00 in favore della Curatela fallimentare di Controparte_2
così distinta: € 1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva
[...]
ed € 2.163,00 per la fase di trattazione, oltre R.S.F. (15 %), CPA ed IVA come per legge se dovuti.
PQM
la Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N. 181/2022 R.G. promossa da
, in persona del legale rappresentante p.t. contro Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t. e nei confronti Controparte_1
del in persona del Curatore p.t., così Controparte_3 Controparte_2
statuisce:
1) dichiara la contumacia della;
CP_6 Controparte_3 CP_2
6 2) in accoglimento dell'appello, ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara che il
, alla data del 6 maggio 2011, non era debitore nei Parte_1
confronti di Controparte_2
3) condanna in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
al pagamento in favore del e della Parte_1 CP_5
fallimentare delle spese del primo grado liquidate in Controparte_3
€ 7.052,00 per ciascuna di esse oltre R.S.F. (15 %), CPA ed IVA come per legge se dovuti ed oltre le spese della C.T.U. liquidate in primo grado, ordinando le conseguenti restituzioni a favore di chi le ha anticipate;
quanto al presente grado, condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento in favore del della somma di € Parte_1
7.160,00 oltre R.S.F. (15 %), CPA ed IVA come per legge se dovuti ed oltre il rimborso del Contributo Unificato versato dall'appellante nel presente grado;
condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento in favore della della Controparte_5 somma di € 4.608,00 oltre R.S.F. (15 %), CPA ed IVA come per legge se dovuti.
Così deciso in camera di consiglio da remoto in data 26 febbraio 2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Umberto Rubera Dott. Augusto Sabatini
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