TRIB
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/03/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3131/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA Terza Sezione Civile
VERBALE DEL 4.3.25
Nella causa n.r.g. 3131/2021, promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. PELLEGRINO COSMO RICORRENTE/ATTORE contro
Controparte_1 con il patrocinio della Dott.ssa STROSCIO MELIANA RESISTENTE/CONVENUTO
Oggi 4.3.25, l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte.
La sola resistente ha depositato brevi note conclusive nel termine assegnato.
Il Giudice
Pronuncia ai sensi dell'art. 429 c.p.c. l'allegata sentenza.
Il Giudice Dott. Francesco Rinaldi
Pag. 1 di 4
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Rinaldi: nella causa iscritta al n.r.g. 3131/2021, promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. PELLEGRINO COSMO RICORRENTE/ATTORE contro
Controparte_1 con il patrocinio della Dott.ssa STROSCIO MELIANA RESISTENTE/CONVENUTO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 429 c.p.c. )
1. Con ricorso del 13.3.21, quale presidente del Circolo privato “Me la gioco”, Parte_1 ha impugnato l'ordinanza n. 7433 del 9.2.21, con cui l'
[...] di Brescia, le aveva ingiunto il pagamento di € Controparte_2
15.000 per violazione dell'art. 7 co.
3-quater del D.L. n. 158/12, sanzionata dall'art. 110 co. 9 lett. f- quater CP_3
Con decreto del 15.4.21 non è stata concessa la sospensione del provvedimento impugnato.
La resistente si è costituita in giudizio il 5.1.22, chiedendo il rigetto del ricorso.
Le parti sono comparse all'udienza del 31.3.22, riportandosi agli atti. La resistente ha depositato una memoria il 30.9.22.
Il fascicolo è stato assegnato a questo giudice il 15.12.22.
La sola resistente è comparsa all'udienza del 12.12.23 e ha depositato note conclusive il 12.2.25 (nonostante il decreto del 3.1.24 risulti regolarmente comunicato alla ricorrente).
2. Le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione possono essere così riassunte:
− Il 9.10.20, agenti della Guardia di Finanza e dell' resistente svolgevano un sopralluogo CP_1 nei locali della ricorrente, rilevando la presenza di un computer portatile e un monitor collegati alla rete wireless; sul desktop erano presenti due icone, “Bgame Poker” e “Overplus”, che conducevano a piattaforme di gioco on-line, con possibilità di vincite in denaro, previo inserimento di username e password; dal browser “Chrome” era inoltre possibile accedere ai siti di scommesse “Betbull” e “Betfire”;
Pag. 2 di 4 − Il 23.10.20, l' contestava alla ricorrente la violazione delle due norme sopra richiamate, CP_1 quantificando la sanzione amministrativa in € 10.000, con possibilità di pagamento in misura ridotta;
− In mancanza di difese pervenute dalla ricorrente, il 9.2.21 l' emetteva l'ordinanza- CP_1 ingiunzione impugnata, con una sanzione di € 15.000.
3. Le conclusioni della ricorrente (come da atto introduttivo) sono state:
«In via principale, previa sospensione degli atti impugnati, accogliere il ricorso e per l'effetto annullare l'Ordinanza n. 7433 del 09/02/2021 Ingiunzione di Pagamento Sanzioni Amministrative – Atto con Protocollo n. 105747/2020 del 23.10.2020 emesso dall'Ufficio dei Monopoli per la Lombardia sezione di Brescia, notificato in data 12/02/2021, perché viziato e comunque emesso in aperta violazione di legge. In subordine chiede una riduzione della sanzione amministrativa nel minimo edittale. Con ogni consequenziale pronuncia per gli atti conseguenti ed anche in ordine alle spese».
Le conclusioni della resistente (come da note del 12.2.25) sono state:
«Chiede che, disattesa ogni domanda, eccezione o istanza cautelare, il ricorso sia respinto perché totalmente infondato e confermato il provvedimento impugnato, anche con riguardo all'entità della sanzione. Con vittoria di spese».
4.
4.1. L'art. 7 co.
3-quater del D.L. n. 158/12 prevede che: «Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità».
L'art. 110 co. 9 TULPS stabilisce che: «In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni: […] f-quater) chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni».
4.2. Il giudice ritiene che le contestazioni della ricorrente non colgano nel segno.
Innanzitutto, il fatto che il locale non fosse aperto al pubblico, ma solo agli associati, è irrilevante a fronte dell'espressa previsione normativa di “circoli o associazioni di qualunque specie”.
In secondo luogo, la circostanza che la ricorrente sia “punto vendita ricariche” delle piattaforme collegate alle icone presenti sul desktop del computer non scalfisce l'accertamento contenuto nel verbale di contestazione, secondo cui attraverso le stesse era possibile partecipare a giochi on-line con vincita di premi in denaro. Lo stesso vale per i siti accessibili dal browser. Inoltre, la ricorrente non ha addotto elementi per ritenere che l'apparecchiatura rispondesse invece ai criteri di cui ai commi 6 e 7 cit.
La ricorrente richiama poi la Circolare n. 19453 del 6.3.14. È pacifico che il computer in questione non sia definibile come “totem” (quanto meno per mancanza di smart card e apparecchi per l'introduzione di denaro); tuttavia, la Circolare prevede che «relativamente alla messa a disposizione di personal computer, tablet p.c., iPad ecc., occorre peraltro evidenziare che la violazione si concretizza solo nei casi in cui tali strumenti vengano messi a disposizione dei clienti con la finalità di consentire la connessione a siti di gioco, mentre non sussiste alcuna violazione per la messa a disposizione per finalità diverse da quella individuata dalla norma (ad esempio, per consentire la libera navigazione sul web)». D'altronde, l'art. 7 cit. contempla in senso ampio qualsiasi “apparecchiatura con connessione telematica”.
Pag. 3 di 4 L'indagine, quindi, deve essere svolta sulla finalità concreta con cui il computer è stato messo a disposizione della clientela. In questo senso: (i) l'attività svolta dalla ricorrente (esplicita fin dal nome,
“Me la gioco”); (ii) la vicinanza con gli apparecchi di gioco propriamente detti (cfr. verbale del sopralluogo) e (iii) la presenza, non necessaria e quindi da ritenersi voluta, di icone collegate a siti di gioco depongono nel senso che il computer non fosse a disposizione del pubblico per normali ricerche on-line, bensì prevalentemente destinato al gioco. Ne deriva l'irrilevanza delle deduzioni della ricorrente in ordine al preteso rispetto della privacy degli avventori nelle loro attività su internet.
Le sentenze di merito prodotte dall' resistente (di cui una di questa stessa Sezione) hanno CP_1 concluso per vietare fattispecie come quella in esame, con motivazioni che si condividono e che da ultimo hanno trovato riscontro nella giurisprudenza di legittimità (cfr. l'approccio interpretativo di Cass. n. 20485/24, che pure ha sottoposto la questione alla Corte Costituzionale, non ancora pronunciatasi).
4.3. La ricorrente ha chiesto, in subordine, la riduzione della sanzione applicata, sebbene senza fornire specifiche motivazioni al riguardo.
Come riconosciuto dalla stessa a p. 8 della comparsa di costituzione, il compito spetta del resto CP_1 al giudice (infatti l'art. 6 co. 12 del D.Lgs. n. 150/11 prevede che «con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale»).
L'art. 110 cit. fissa la sanzione nella forbice edittale tra € 5.000 ed € 50.000. L' ha quantificato il CP_1 dovuto dapprima in € 10.000 (verbale di contestazione) e poi in € 15.000 (ordinanza-ingiunzione), utilizzano una motivazione sostanzialmente apparente («ritenuta pertanto congrua»).
Il giudice deve fare applicazione dei criteri di cui all'art. 11 della Legge n. 689/81, vale a dire: (i) la gravità della violazione;
(ii) l'opera svolta per eliminare o attenuare le conseguenze;
(iii) la personalità dell'agente e (iv) le sue condizioni economiche.
Nulla è stato dedotto con riguardo agli ultimi tre punti. Quanto al primo, si osserva come la violazione non appaia particolarmente grave, trattandosi di un solo computer, all'interno di un locale non aperto alla generalità del pubblico (ferma la sussistenza dell'illecito, come si è visto).
Inoltre, da un esame dei precedenti allegati dalla resistente (rectius da quelli in cui sono specificate le condotte illecite e la sanzione irrogata) si ricava che in un caso vennero inflitti € 10.000 per tredici computer;
in un altro € 15.000 per ciascun apparecchio, anche in considerazione di precedenti violazioni, poi ridotti dal giudice;
in un altro ancora, € 55.000 per cinque apparecchi, ridotti ad € 7.000 ciascuno dal giudice.
Come si vede, non è agevole ricavare una media, essendo ogni caso a sé, ma il giudice ritiene che € 7.500, misura intermedia tra il minimo edittale e quanto fissato dall'Agenzia nel verbale di contestazione, sia congrua al parametro della gravità della violazione.
5. Le spese di lite meritano di essere compensate, in ragione della soccombenza reciproca.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza: in parziale accoglimento del ricorso, conferma l'ordinanza-ingiunzione impugnata, riducendo la sanzione ad € 7.500,00; compensa per intero le spese di lite.
Brescia, 04/03/2025
Il Giudice Dott. Francesco Rinaldi
Pag. 4 di 4