Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 06/02/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliere rel. ha pronunziato la seguente
S E N TE N ZA
nella causa iscritta al n. 599/2022 del R.G. di questa Corte di Appello vertente in questo grado
TRA
nata a [...] il [...] (C.F.: e Parte_1 CodiceFiscale_1
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2 C.F._2
), elettivamente domiciliati in Palermo, Via G. Alessi n.18 presso lo studio dell'Avv.
[...]
Cristiano Pagano, che li rappresenta e difende per mandato in atti
Appellanti
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1 C.F._3
), elettivamente domiciliata in Palermo, Via Sammartino n. 45, presso lo studio degli Avv.ti
[...]
Pietro Bisconti e Maria Antonietta Catania, che la rappresentano e difendono per mandato in atti
Appellata
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 385/2022 pubblicata in data 27/01/2022 all'esito del giudizio n.r.g. 8053/2018 vertente tra da un lato, e Controparte_1 Parte_2 [...]
dall'altro, ha rigettato la domanda proposta dall'attrice in via principale, intesa ad Parte_1 accertare e dichiarare simulato, nullo ed inefficace l'atto pubblico stipulato a rogito del Notaio
l'Agenzia delle Entrate Servizio di Pubblicità Immobiliare di Palermo il 23/09/2015 ai nn.
35960/27528, con il quale ha donato in favore di Parte_2 Parte_1
l'appartamento sito in Palermo Via San Giovanni di Dio n. 21 piano 6°, interno 14 (identificato in Catasto al Fg. 64 P.lla 783 Sub. 26); ha accolto la domanda proposta dall'attrice in via subordinata dichiarando il sopra descritto atto pubblico inefficace nei suoi confronti ai sensi dell'art. 2901 c.c.; ha ordinato al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere all'annotazione della sentenza, con esonero da ogni responsabilità; ha parzialmente compensato tra le parti, in ragione di un 1/3, le spese di lite, condannando i convenuti, in solito tra loro, alla rifusione, in favore di della restante parte liquidata in € 374,66 per esborsi, Controparte_1 ed € 3.340,70 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Avverso la detta sentenza hanno interposto appello e Parte_2 Parte_1 eccependone l'erroneità sotto vari profili.
Si è costituita in giudizio la quale ha contestato le difese, chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza;
ha spiegato a sua volta appello incidentale condizionato all'eventuale accoglimento dell'appello principale con il quale ha chiesto che l'atto pubblico in esame venisse dichiarato simulato, nullo ed inefficace nei propri confronti.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., scaduto il termine perentorio del
13/09/2024, la causa è stata posta in decisione dal Collegio con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
❖ MOTIVI DI APPELLO
1.Con il primo motivo di appello, parte appellante si duole della mancata assunzione delle prove orali articolate nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., con particolare riferimento all'interrogatorio formale di e alla prova orale con i testi Controparte_1 Testimone_1
e ritenendoli rilevanti ai fini della decisione in quanto vertenti su fatti che, Testimone_2 ove provati, avrebbero determinato il rigetto della domanda revocatoria ex art. 2901 c.c.
2.Con il secondo motivo di appello, e censurano la pronuncia nella parte Parte_2 Pt_1 in cui ha accolto la domanda revocatoria proposta dall'attrice, sebbene la stessa non ne avesse adeguatamente dimostrato la sussistenza dei presupposti previsti ex lege.
3.Con il terzo motivo di appello, parte appellante contesta la decisione nella parte in cui ha disposto la compensazione parziale delle spese di lite, e chiede che le stesse siano poste integralmente a carico dell'appellata.
Con appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale,
[...] ha contestato, a sua volta, la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda CP_1 principale volta ad accertare e far dichiarare simulato, nullo ed inefficace nei propri confronti l'atto pubblico di donazione per cui è causa.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Il primo motivo dell'appello è infondato.
Quanto all'interrogatorio formale dell'appellata (attrice in primo grado) Controparte_1 occorre confermare l'irrilevanza dello stesso ai fini del decidere. Le due circostanze sulle quali la stessa dovrebbe essere chiamata a rispondere (1. la circostanza che il debitore abitasse in un immobile diverso da quello donato;
2. la circostanza che il credito di fosse Controparte_1 ancora sub judice) non sono pertinenti rispetto all'azione revocatoria incoata.
Ora è noto che, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. è sufficiente la titolarità in capo all'attore di una mera ragione di credito, senza alcuna necessità che sia certa, liquida (e cioè determinata nel suo preciso ammontare), esigibile o preliminarmente accertata in sede giudiziaria.
L'art. 2901 c.c. è stato quindi inteso come contemplante una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, sicché anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso,
è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgenza della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore. (Cfr. ex multis Cassazione civile sez. III, 17/06/2024, n.16819). Tali essendo i presupposti legittimanti l'azione revocatoria, è evidente che alcun rilievo assume la circostanza che il credito di fosse ancora sub judice. Né rileva la circostanza che il debitore, CP_1 Parte_2
, non abitasse l'immobile donato alla nipote. Tale fatto non esclude, infatti, che l'atto di
[...] disposizione posto in essere fosse pregiudizievole per le ragioni creditorie in quanto idoneo ad escludere, o limitare, la garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c.
Quanto alle prove orali articolate con i testi e queste Testimone_1 Testimone_2 ultime erano dirette a provare fatti non tempestivamente allegati dai convenuti nelle proprie comparse di costituzione. Da un'attenta lettura delle stesse si evince che, tanto Parte_2
, quanto avessero voluto contestare la tesi della simulazione dell'atto
[...] Parte_1 posto in essere stanti i pregressi rapporti familiari tra le parti e la situazione di fatto protrattasi nel tempo, in base alla quale avesse sempre abitato nell'immobile donato. Si legge, Parte_1 infatti, in entrambi gli atti di costituzione, che il diritto di proprietà dell'immobile sopra descritto era stato trasferito per spirito di liberalità in favore di e che il detto atto era Parte_1 sorretto dalla volontà di conseguirne i relativi effetti, al fine, da un lato, di regolarizzare una situazione di fatto che si protraeva già da tempo - ovvero che la beneficiaria (nonché nipote del donante) risiedeva presso il detto appartamento sin dal 2003 (come dimostrato dal certificato storico di residenza versato in atti) - e, dall'altro, di ringraziare il cognato, nonché padre della
[...]
, che da tempo immemore contribuiva al bene della famiglia del . Tutte Pt_1 Parte_2 circostanze che, se sono sufficienti a determinare il rigetto della domanda di simulazione (come in effetti è stata rigettata), nulla provano in ordine all'azione revocatoria pure proposta in via subordinata da Con le prove orali articolate nelle memorie ex art. 183 co. 6 Controparte_1
n.2 c.p.c., invece, gli odierni appellati intendevano provare che l'immobile oggetto di causa fosse stato formalmente intestato a mentre il proprietario effettivo doveva essere Parte_2 inteso il cognato , padre di e che, infine, tra le parti vi fosse Persona_2 Parte_1
l'accordo in base al quale avrebbe dovuto ritrasferire l'immobile al Parte_2 [...]
. Si tratta all'evidenza di una ricostruzione dei fatti del tutto diversa ed Persona_2 incompatibile rispetto a quella prospettata entro i termini di preclusione decorsi con la prima memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., tendenti quindi a modificare il thema decidendum ed il thema probandum e, come tali, inammissibili (Cassazione civile sez. I, 21/09/2022, n.27611).
Essendo il rito civile un processo per fasi è evidente la “necessaria circolarità” fra onere di allegazione, onere di contestazione e onere della prova (Cass. Civ., Sez. Un., Sent. 17/06/2004,
n. 11353; Cass. Civ., Sez. Lav., Sent. 09/02/2012, n. 1878; Cass. Civ., Sez. Lav., Sent. 24/10/2017, n. 25148) donde l'impossibilità di richiedere prova su fatti che siano stati allegati oltre il termine delle preclusioni assertive, nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico entro detto termine. Peraltro, la tesi in base alla quale il trasferimento immobiliare oggetto di causa costituisse esecuzione di un pregresso patto fiduciario in ambito familiare, non è mai stata esplicitata nel primo grado di giudizio, potendo la stessa unicamente desumersi dai capitolati di prova articolati, come detto, soltanto nella memoria ex art. 183 co. 6
n. 2 c.p.c. Tale tesi, del resto, è incompatibile con le difese assunte tempestivamente e, in base alle quali, l'atto posto in essere fosse avvinto dallo spirito di liberalità tipico della donazione che presuppone la titolarità del diritto di proprietà sull'immobile donato.
In definitiva, le istanze istruttorie reiterate in questo grado di giudizio, devono essere rigettate.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Il secondo e il terzo motivo di appello sono pure infondati.
Parte appellante ritiene che, dal rigetto della domanda principale, il decidente avrebbe dovuto ricavare l'insussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria, pena la contraddittorietà ed illogicità della decisione assunta.
La censura è infondata.
L'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte in via alternativa o subordinata nello stesso giudizio, con la differenza che, nel primo caso, l'attore rimette al potere discrezionale del giudice l'inquadramento della pretesa fatta valere sotto una species iuris piuttosto che l'altra, mentre, nel secondo (e tale è il caso di specie), richiede espressamente che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell'eventualità in cui questa risulti infondata (o, comunque, da rigettare), esamini l'altra (v. ex multis Cass. sent. 7121/2024).
In secondo luogo, e sostengono che non avrebbe fornito prova Parte_2 Pt_1 CP_1 dei presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria, con riguardo all'esistenza del diritto di credito - allo stato sub-iudice e non invocabile dall'interessata - e altresì con riguardo agli ulteriori requisiti dell'eventus damni e della c.d. scientia damni.
La doglianza è pure infondata. Sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria avente ad oggetto l'atto dispositivo del patrimonio per cui è causa.
Occorre innanzi tutto rilevare che l'appellata ha provato l'esistenza del credito pari a € 38.292,55
e che lo stesso è sorto anteriormente all'atto pubblico di donazione, e ciò in considerazione dei tre titoli giudiziali allegati, il primo dei quali, la pronuncia del Tribunale di Palermo n.4410/2010 emessa in data 18/10/2010, antecedente alla data di stipula dell'atto pubblico di donazione avvenuta il 27/08/2015, mentre gli altri due originati dalla vicenda sostanziale oggetto della prima sentenza.
A partire dalla nota pronuncia n.9440/2004 delle SS.UU. della Corte di cassazione, lo strumento in esame, finalizzato alla conservazione della garanzia patrimoniale generica, può essere esperito non solo da chi, al momento dell'atto dispositivo, era già titolare di un credito certo ed esigibile, ma anche quando il credito sia sub iudice o meramente eventuale (v. Cass. sent. n.11573/13).
Il carattere litigioso del credito non influisce sull'esercizio dell'azione ai sensi dell'art. 2901 c.c.: la richiamata pronuncia delle SS.UU. della Corte di cassazione esclude la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra il giudizio promosso con l'azione revocatoria e quello avente ad oggetto l'accertamento del credito invocato ai fini della tutela revocatoria.
In presenza di una sentenza che accerta l'inesistenza del credito, il provvedimento di accoglimento della domanda revocatoria, lungi dal dar luogo ad un conflitto pratico di giudicati, semplicemente non produrrà alcuna utilità in favore del creditore.
è, dunque, legittimata all'esercizio dell'azione revocatoria. Controparte_1
Sussistono, peraltro, gli ulteriori presupposti stabiliti dall'art. 2901 c.c.
In ordine all'elemento soggettivo, va rimarcato che la donazione è atto di disposizione a titolo gratuito: è sufficiente, ai fini della configurazione, il consilium fraudis ossia la consapevolezza da parte del debitore - e non anche del terzo beneficiario (partecipatio fraudis) - del pregiudizio in concreto arrecato, mediante l'atto, alle ragioni del creditore, la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni (v. Cass. ord. n.1580/2020).
È provata la consapevolezza, da parte di del pregiudizio alle ragioni Parte_2 creditorie così come l'eventus damni. A tal proposito, la stipula dell'atto pubblico di donazione ha determinato il venire meno dell'unico bene immobile facente capo all'appellante (circostanza da ritenersi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.). L'atto dispositivo ha quindi determinato una variazione peggiorativa delle condizioni patrimoniali del . Né d'altro canto risulta che il debitore abbia dimostrato Parte_2
e nemmeno allegato che il patrimonio residuo sia idoneo a soddisfare la garanzia patrimoniale generica ai sensi dell'art. 2740, comma 1, c.c.
Va dunque confermata la sentenza con la quale è stata disposta l'inefficacia nei confronti di dell'atto pubblico di donazione tra e Controparte_1 Parte_2 Parte_1
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Stante il rigetto dell'appello principale, deve ritenersi conseguentemente assorbito
l'appello incidentale condizionato proposto da Controparte_1
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Sulle spese di lite. Considerato che, nell'azione revocatoria, il valore della causa è determinato sulla base del credito per il quale si agisce in revocatoria (nel caso di specie € 38.292,55), le spese di lite di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti per le cause di valore compreso tra € 26.000,00 e 52.000,00.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
- rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza n. Parte_2 Parte_1
385/2022 del Tribunale di Palermo pubblicata in data 27/01/2022 all'esito del giudizio tra le parti n.r.g. 8053/2018;
Part
- condanna e al pagamento, in favore di Parte_2 Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite del presente grado che liquida in complessivi € 3.473,00 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002
n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data 30/01/2025.
Palermo li 03 Febbraio 2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo