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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/12/2025, n. 5219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5219 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Unico
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 20595/2023
avente per oggetto: divisione ordinaria promossa da e elettivamente domiciliati in Torino al Corso Parte_1 Parte_2
Francia 19 bis presso lo studio dell'avv. Alfredo Repetti che li rappresenta e difende per procura alle liti in atti
Parte attrice contro
residente in [...]al Vico San Giorgio n. 10 e con domicilio in Controparte_1
San Raffaele Cimena Alto via Santa Croce n. 3
Parte convenuta e nei confronti di con sede legale in Roma, Via G. Grezar 14, Controparte_2 elettivamente domiciliata in Savona alla via Paleocapa 16/2 B presso lo studio dall'avv. Andrea
Rosso, che li rappresenta e difende per procura alle liti in atti;
con sede legale in Roma Via Barberini 38 Controparte_3
Creditori iscritti
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 18 NOVEMBRE 2025
Per parti attrici: “in punto spese, richiamata espressamente la quantificazione delle stesse contenuta nell'istanza di assegnazione datata 23.5.2025 e depositata il 26.5.2025 unitamente alla documentazione giustificativa, chiede che il convenuto contumace , in Controparte_1 solido con l' in quanto la stessa, oltretutto costituitasi tardivamente, ha Controparte_2 beneficiato del presente giudizio senza dover sostenere ad oggi alcuna spesa per vedersi assegnata la somma pertoccante al medesimo, siano condannati a rifondere agli attori le anticipazioni, dagli stessi interamente sostenute anche a causa della sua mancata attivazione e già documentate per il complessivo importo di € 4.396,00, oltre ad € 62,21 per spese di notifica del progetto di divisione del 6.6.2025 ed € 51,16 per spese di notifica del progetto di divisione del 17.9.2025 e così complessivamente € 4,509,37 per anticipazioni. Quanto agli onorari, si chiede in via principale che il convenuto contumace , in solido con l' , siano Controparte_1 Controparte_2 condannati a rifondere agli attori gli stessi, per l'importo anche già quantificato nella predetta istanza di assegnazione di € 11.861,65 comprensivo degli accessori di legge;
in via subordinata si chiede che gli onorari vengano liquidati e posti a carico dei condividenti -e per quanto attiene alla posizione del sig. in solido con l' in ragione di Controparte_1 Controparte_2
1/3 ciascuno, con condanna del convenuto contumace , in solido con Controparte_1
l' , alla rifusione in favore degli attori quantomeno della quota delle spese di Controparte_2 lite di sua spettanza.
Per : “alla luce della condotta tenuta nel corso del medesimo e del credito non contestato e CP_4 soddisfatto solo parzialmente, si chiede di mandare assolta da Controparte_2 ogni onere, costo e spesa inerente il giudizio di divisione. Rimettendosi comunque l'Ente alla prudente valutazione del Giudicante”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Breve ricostruzione della vicenda.
Parti attrici instano per ottenere lo scioglimento della comunione avente ad oggetto l'immobile sito in Torino via La Thuile n. 17.
Il convenuto comproprietario non si costituiva in giudizio ed il creditore iscritto instava per CP_4
l'assegnazione del conguaglio attribuito a cod. fisc. Controparte_1
, ex art. 2824, comma 4, c.c. per l'importo di € 24.476,19. C.F._1
Il progetto di divisione in natura predisposto dal giudice con provvedimento del 6 giugno 2025 veniva dichiarato esecutivo ex art. 789 c.p.c. all'udienza del 18 novembre 2025 in assenza di contestazioni fra le parti, che precisavano altresì le conclusioni in punto spese come riportate in epigrafe.
La causa veniva pertanto rimessa a decisione senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. avendovi le parti rinunciato.
In assenza di contestazioni in ordine al progetto di divisione in natura dichiarato esecutivo ex art. 789 c.p.c., la causa viene ora a decisione esclusivamente in punto spese di lite.
La domanda di parti attrici di “cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva del giudizio non merita accoglimento poiché la divisione è stata attuata e la trascrizione del progetto di divisione mediante attribuzione si unisce alla trascrizione della domanda giudiziale, secondo la continuità delle trascrizioni. L'art. 2668 comma 2 c.c. prevede infatti che debba essere ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale solo in caso di rigetto della domanda o estinzione del giudizio per rinuncia o inattività delle parti, mentre nel caso in esame la domanda di divisione è stata accolta.
2. La regolamentazione delle spese di lite.
Costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui le spese di lite nei giudizi di divisione di regola vanno poste 'a carico della massa' in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, ad eccezione di quelle conseguenti alle eccessive pretese o inutili resistenze per le quali trova applicazione il generale principio di soccombenza (cfr Cass. civ., Sez. II, 24 gennaio
2020, n. 1635; Id., Sez. II, 3 maggio 2024, n. 12068). In particolare, il Supremo Collegio ha chiarito che con l'espressione "a carico della massa …si vuol intendere che ciascun condividente sopporta le spese affrontate nel proprio interesse e partecipa pro quota (in misura corrispondente alla propria quota di titolarità del diritto oggetto di divisione) alle spese comuni, ovvero quelle sostenute per gli atti di causa che servono a condurre il giudizio alla sua fisiologica conclusione (ex plurimis, Cass. 13/05/2015, n. 9813; Cass.
08/10/2013, n. 22903; Cass. 19/10/2009, n. 22122; Cass. 13/02/2006, n. 3083; Cass. 15/05/2002,
n. 7059) e che “detto criterio di ripartizione delle spese rinviene giustificazione nell'interesse comune di tutti i condividenti - titolari di un'identica situazione di diritto sostanziale - a pervenire alla divisione: tanto legittima la deroga al principio della soccombenza, il quale trova però operatività anche in tale controversia con riguardo alle spese afferenti ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione, fatta comunque salva la facoltà di disporre la compensazione ex art. 92 cod. proc. civ. (cfr., oltre alle pronunce citate nel capoverso che precede, anche Cass. 03/05/2024,
n. 12068; Cass. 24/01/2020, n. 1635) (cfr Cass. civ., Sez. III, 12 settembre 2024, n. 24550).
Riassumendo, ciascuna delle parti è tenuta a farsi carico delle spese (di assistenza legale) sostenute nel proprio interesse ('le quali non possono essere poste a carico della controparte se non in caso di soccombenza': Cass. 19577/2007), mentre solo le spese sostenute nel comune interesse, ossia le spese della c.t.u. finalizzata alla predisposizione del progetto di divisione, devono ripartirsi in proporzione alle rispettive quote (Cass. 3239/2018) (cfr altresì Tribunale di Torino, Sez. II, 22 ottobre 2024, cui si rinvia ex art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c.).
Applicando tali principi al caso di specie, le spese di assistenza legale restano a carico degli attori mentre quelle di c.t.u. (come già liquidate in corso di causa), quelle sostenute per la trascrizione della domanda giudiziale (doc. 11; € 633,00) e quelle sostenute per ottenere il provvedimento di cancellazione del sequestro preventivo penale (doc. 14: € 888,16) vengono poste per la quota di
2/3 a carico di parti attrici e per la quota di 1/3 a carico di parte convenuta Controparte_1
.
[...]
La mera contumacia del comproprietario non configura alcuna “pretesa eccessiva” e tantomeno una “inutile resistenza”, e quindi non può essere accolta la domanda degli attori di porre a carico di le spese di lite nonché la corresponsione delle anticipazioni già Controparte_1 dedotte in sede di predisposizione del progetto di divisione (€ 2.026,17) ed il costo di € 786,00 per iscrizione a ruolo perché costo riferito alla causa nel suo complesso. L'intervento di si è reso necessario per recuperare il credito vantato nei confronti del CP_4 convenuto e la mera circostanza che tale ente abbia “beneficiato del Controparte_1 presente giudizio senza dover sostenere ad oggi alcuna spesa per vedersi assegnata la somma pertoccante al medesimo” non è sufficiente per giustificare la condanna di alle spese di lite CP_4
a favore degli attori. Attesa l'assenza di domanda di di condanna del convenuto contumace CP_4 alla refusione delle spese di lite in sede di comparsa di costituzione e di foglio di precisazione del credito depositato in data 13 novembre 2025, non si provvede in merito.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita,
pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio (come liquidata in corso di causa) e gli esborsi di complessivi € 1.521,16 definitivamente a carico di parti attrici per 2/3 e di parte convenuta contumace per la restante quota di 1/3; Controparte_1
restanti spese a carico della massa.
Torino, 1° dicembre 2025.
Il giudice
VA PE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Unico
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 20595/2023
avente per oggetto: divisione ordinaria promossa da e elettivamente domiciliati in Torino al Corso Parte_1 Parte_2
Francia 19 bis presso lo studio dell'avv. Alfredo Repetti che li rappresenta e difende per procura alle liti in atti
Parte attrice contro
residente in [...]al Vico San Giorgio n. 10 e con domicilio in Controparte_1
San Raffaele Cimena Alto via Santa Croce n. 3
Parte convenuta e nei confronti di con sede legale in Roma, Via G. Grezar 14, Controparte_2 elettivamente domiciliata in Savona alla via Paleocapa 16/2 B presso lo studio dall'avv. Andrea
Rosso, che li rappresenta e difende per procura alle liti in atti;
con sede legale in Roma Via Barberini 38 Controparte_3
Creditori iscritti
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 18 NOVEMBRE 2025
Per parti attrici: “in punto spese, richiamata espressamente la quantificazione delle stesse contenuta nell'istanza di assegnazione datata 23.5.2025 e depositata il 26.5.2025 unitamente alla documentazione giustificativa, chiede che il convenuto contumace , in Controparte_1 solido con l' in quanto la stessa, oltretutto costituitasi tardivamente, ha Controparte_2 beneficiato del presente giudizio senza dover sostenere ad oggi alcuna spesa per vedersi assegnata la somma pertoccante al medesimo, siano condannati a rifondere agli attori le anticipazioni, dagli stessi interamente sostenute anche a causa della sua mancata attivazione e già documentate per il complessivo importo di € 4.396,00, oltre ad € 62,21 per spese di notifica del progetto di divisione del 6.6.2025 ed € 51,16 per spese di notifica del progetto di divisione del 17.9.2025 e così complessivamente € 4,509,37 per anticipazioni. Quanto agli onorari, si chiede in via principale che il convenuto contumace , in solido con l' , siano Controparte_1 Controparte_2 condannati a rifondere agli attori gli stessi, per l'importo anche già quantificato nella predetta istanza di assegnazione di € 11.861,65 comprensivo degli accessori di legge;
in via subordinata si chiede che gli onorari vengano liquidati e posti a carico dei condividenti -e per quanto attiene alla posizione del sig. in solido con l' in ragione di Controparte_1 Controparte_2
1/3 ciascuno, con condanna del convenuto contumace , in solido con Controparte_1
l' , alla rifusione in favore degli attori quantomeno della quota delle spese di Controparte_2 lite di sua spettanza.
Per : “alla luce della condotta tenuta nel corso del medesimo e del credito non contestato e CP_4 soddisfatto solo parzialmente, si chiede di mandare assolta da Controparte_2 ogni onere, costo e spesa inerente il giudizio di divisione. Rimettendosi comunque l'Ente alla prudente valutazione del Giudicante”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Breve ricostruzione della vicenda.
Parti attrici instano per ottenere lo scioglimento della comunione avente ad oggetto l'immobile sito in Torino via La Thuile n. 17.
Il convenuto comproprietario non si costituiva in giudizio ed il creditore iscritto instava per CP_4
l'assegnazione del conguaglio attribuito a cod. fisc. Controparte_1
, ex art. 2824, comma 4, c.c. per l'importo di € 24.476,19. C.F._1
Il progetto di divisione in natura predisposto dal giudice con provvedimento del 6 giugno 2025 veniva dichiarato esecutivo ex art. 789 c.p.c. all'udienza del 18 novembre 2025 in assenza di contestazioni fra le parti, che precisavano altresì le conclusioni in punto spese come riportate in epigrafe.
La causa veniva pertanto rimessa a decisione senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. avendovi le parti rinunciato.
In assenza di contestazioni in ordine al progetto di divisione in natura dichiarato esecutivo ex art. 789 c.p.c., la causa viene ora a decisione esclusivamente in punto spese di lite.
La domanda di parti attrici di “cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva del giudizio non merita accoglimento poiché la divisione è stata attuata e la trascrizione del progetto di divisione mediante attribuzione si unisce alla trascrizione della domanda giudiziale, secondo la continuità delle trascrizioni. L'art. 2668 comma 2 c.c. prevede infatti che debba essere ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale solo in caso di rigetto della domanda o estinzione del giudizio per rinuncia o inattività delle parti, mentre nel caso in esame la domanda di divisione è stata accolta.
2. La regolamentazione delle spese di lite.
Costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui le spese di lite nei giudizi di divisione di regola vanno poste 'a carico della massa' in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, ad eccezione di quelle conseguenti alle eccessive pretese o inutili resistenze per le quali trova applicazione il generale principio di soccombenza (cfr Cass. civ., Sez. II, 24 gennaio
2020, n. 1635; Id., Sez. II, 3 maggio 2024, n. 12068). In particolare, il Supremo Collegio ha chiarito che con l'espressione "a carico della massa …si vuol intendere che ciascun condividente sopporta le spese affrontate nel proprio interesse e partecipa pro quota (in misura corrispondente alla propria quota di titolarità del diritto oggetto di divisione) alle spese comuni, ovvero quelle sostenute per gli atti di causa che servono a condurre il giudizio alla sua fisiologica conclusione (ex plurimis, Cass. 13/05/2015, n. 9813; Cass.
08/10/2013, n. 22903; Cass. 19/10/2009, n. 22122; Cass. 13/02/2006, n. 3083; Cass. 15/05/2002,
n. 7059) e che “detto criterio di ripartizione delle spese rinviene giustificazione nell'interesse comune di tutti i condividenti - titolari di un'identica situazione di diritto sostanziale - a pervenire alla divisione: tanto legittima la deroga al principio della soccombenza, il quale trova però operatività anche in tale controversia con riguardo alle spese afferenti ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione, fatta comunque salva la facoltà di disporre la compensazione ex art. 92 cod. proc. civ. (cfr., oltre alle pronunce citate nel capoverso che precede, anche Cass. 03/05/2024,
n. 12068; Cass. 24/01/2020, n. 1635) (cfr Cass. civ., Sez. III, 12 settembre 2024, n. 24550).
Riassumendo, ciascuna delle parti è tenuta a farsi carico delle spese (di assistenza legale) sostenute nel proprio interesse ('le quali non possono essere poste a carico della controparte se non in caso di soccombenza': Cass. 19577/2007), mentre solo le spese sostenute nel comune interesse, ossia le spese della c.t.u. finalizzata alla predisposizione del progetto di divisione, devono ripartirsi in proporzione alle rispettive quote (Cass. 3239/2018) (cfr altresì Tribunale di Torino, Sez. II, 22 ottobre 2024, cui si rinvia ex art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c.).
Applicando tali principi al caso di specie, le spese di assistenza legale restano a carico degli attori mentre quelle di c.t.u. (come già liquidate in corso di causa), quelle sostenute per la trascrizione della domanda giudiziale (doc. 11; € 633,00) e quelle sostenute per ottenere il provvedimento di cancellazione del sequestro preventivo penale (doc. 14: € 888,16) vengono poste per la quota di
2/3 a carico di parti attrici e per la quota di 1/3 a carico di parte convenuta Controparte_1
.
[...]
La mera contumacia del comproprietario non configura alcuna “pretesa eccessiva” e tantomeno una “inutile resistenza”, e quindi non può essere accolta la domanda degli attori di porre a carico di le spese di lite nonché la corresponsione delle anticipazioni già Controparte_1 dedotte in sede di predisposizione del progetto di divisione (€ 2.026,17) ed il costo di € 786,00 per iscrizione a ruolo perché costo riferito alla causa nel suo complesso. L'intervento di si è reso necessario per recuperare il credito vantato nei confronti del CP_4 convenuto e la mera circostanza che tale ente abbia “beneficiato del Controparte_1 presente giudizio senza dover sostenere ad oggi alcuna spesa per vedersi assegnata la somma pertoccante al medesimo” non è sufficiente per giustificare la condanna di alle spese di lite CP_4
a favore degli attori. Attesa l'assenza di domanda di di condanna del convenuto contumace CP_4 alla refusione delle spese di lite in sede di comparsa di costituzione e di foglio di precisazione del credito depositato in data 13 novembre 2025, non si provvede in merito.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita,
pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio (come liquidata in corso di causa) e gli esborsi di complessivi € 1.521,16 definitivamente a carico di parti attrici per 2/3 e di parte convenuta contumace per la restante quota di 1/3; Controparte_1
restanti spese a carico della massa.
Torino, 1° dicembre 2025.
Il giudice
VA PE