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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/02/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N.8039/2022 R.G. LAVORO, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' Avv. Laura Belvisi;
Parte_1
RICORRENTE
E
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, ai sensi dell'art.417 bis c.p.c, dai funzionari Dott. e Consiglia;
CP_2 Controparte_3 CP_4
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 12.12.2022 e contestuale istanza cautelare, la ricorrente, docente iscritta nelle graduatorie provinciali di per la classe di concorso ADMM CP_1
(sostegno scuola secondaria I grado) con posizione n. 972 e punteggio di 76.50, deduceva di aver presentato in data 30.5.2022 domanda per l'aggiornamento delle Graduatorie per le Supplenze (GPS) per il biennio 2022/2024 per la Provincia di e di aver poi CP_1
provveduto ad agosto 2022 ad inoltrare la scelta delle 150 sedi scolastiche, in base alle disponibilità dei posti in organico pubblicate sul sito istituzionale dell' per CP_5
l'anno scolastico 2022/2023.
La ricorrente si doleva del fatto che non le era stata assegnata alcuna supplenza annuale o fino alla fine delle attività didattiche, sebbene fosse in possesso di un punteggio e di una posizione in graduatoria superiore rispetto a quella di altri colleghi che avevano ottenuto, sia nel turno di nomine del 25.11.2022 sia in quello successivo del 30.11.2022 un incarico, con chiara violazione del principio meritocratico.
Deduceva l'anomalo funzionamento dell'algoritmo utilizzato dal per la CP_1
individuazione dei docenti assegnatari degli incarichi di supplenza ed evidenziava la violazione del D.M. 188/2022 e la erronea applicazione dell'O.M. 112/2022 con particolare riguardo agli scorrimenti relativi ai turni di nomina del 25.11.2022 e del
30.11.2022 laddove, in spregio alla posizione ed al punteggio attribuito alla ricorrente,
l' i posti residuati dai precedenti turni di nomina- invece di ricominciare Controparte_6
da capo ed individuare prima gli aspiranti rimasti privi di incarico per mancanza di sedi disponibili tra quelle espresse in domanda, al momento delle convocazioni aveva viceversa erroneamente ed illegittimamente proseguito nello scorrimento della graduatoria, lasciando la ricorrente pretermessa dalla procedura di reclutamento e priva di incarico e finendo per attribuire supplenze, su sedi da lei indicate in domanda, a docenti collocati in posizione deteriore.
Pertanto, la ricorrente agiva in giudizio per ottenere, in via di urgenza, l'attribuzione della supplenza per la classe di concorso ADMM su una delle sedi scelte in domanda per le quali era stata scavalcata, sino al 30.06.2023 o sino al 31.08.2023 per l'a.s. 2022/2023, con condanna dell'Amministrazione Scolastica alla stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico 2022/2023 per la classe di concorso ADMM, in base al punteggio ad ella attribuito e con ulteriore conseguente condanna dell' Controparte_7
al risarcimento del danno da quantificare nelle differenze retributive pari alle
[...]
mensilità non percepite intercorrenti tra la mancata nomina ed un eventuale nuovo incarico, calcolate in base alle tabelle stipendiali del CCNL del comparto scuola di riferimento.
Nel merito chiedeva di accertare e dichiarare in via definitiva che il c.d. algoritmo ministeriale ha attribuito erroneamente incarichi di supplenza ad altri docenti con punteggio inferiore rispetto a quello della ricorrente, per la classe di concorso ADMM;
di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere l'incarico di supplenza annuale per la classe di concorso ADMM per la provincia di , a tempo determinato sino al CP_1 30.06. o sino al 31.08.; e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta al risarcimento del danno da quantificare come pagamento in suo favore delle differenze retributive pari alle mensilità non percepite intercorrenti tra la mancata nomina ed un eventuale nuovo incarico, calcolate in base alle tabelle stipendiali del CCNL del comparto scuola di riferimento o, in subordine, in una somma maggiore o minore ritenuta di giustizia dal Tribunale.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il convenuto che rivendicava la CP_1
correttezza della procedura di attribuzione degli incarichi, avvenuta in conformità a quanto previsto ai punti 4 e 10 dell'art. 12 dell' Ordinanza Ministeriale n.112/2022, e chiedeva il rigetto delle domande attoree.
Con ordinanza del 27.2.2023 veniva accolta la istanza cautelare della ricorrente, indi in data odierna la causa di merito è stata decisa con sentenza a seguito del deposito di note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 12.2.2025.
La domanda è fondata -salvo quanto in prosieguo si dirà in ordine a quella avente ad oggetto il risarcimento del danno- per le ragioni già espresse nella ordinanza cautelare del
27.2.2023 che nella presente fase di merito si richiamano tenuto anche conto della conferma della predetta ordinanza in sede di reclamo e dell'assenza di nuovi ed ulteriori argomentazioni quivi fornite dalle parti in causa a sostegno delle proprie posizioni.
Si osserva anzitutto che l'attribuzione degli incarichi di supplenza, per posto comune e di sostegno, è disciplinata nella fattispecie in esame dall' O.M. 112 del 6.5.2022 (le cui disposizioni sono state riprese dalla circolare n. 28597 del 29.7.2022 del
[...]
). Per l'a.s. 2022/2023, inoltre, la presentazione delle domande e la Controparte_1
successiva procedura di assegnazione delle sedi si è svolta ai sensi degli artt. 2, 4 e 5 del
DM 188 del 21.7.2022.
In particolare, quanto alle modalità di conferimento degli incarichi di supplenza, l'art. 2
OM 112/2022 prevede che: “5. Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettere a) e b), sono utilizzate le GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di cui all'articolo 3. In caso di esaurimento o incapienza delle
GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11. 6. Per le supplenze temporanee di cui al comma 4, lettera c), si utilizzano le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11”.
Analogamente, l'art 12 co. 7 OM 112/2022 individua l'ordine di scorrimento delle graduatorie per il conferimento delle supplenze su posti di sostegno.
La normativa in questione, ferma restando l'osservanza di uno specifico ordine tra le graduatorie da cui attingere, attribuisce un'indubbia prevalenza, all'interno della medesima graduatoria, al principio meritocratico, nella misura in cui si conferisce rilievo al punteggio ed alla posizione occupata.
Tali criteri di selezione vanno poi coordinati con la normativa dettata dal citato DM
188/2022 che consente agli aspiranti di indicare nella domanda telematica “l'ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche distinto per classe di concorso e tipologia di posto”
(art. 4 co. 3 lett. c). Tale normativa disciplina anche le conseguenze, in termini di partecipazione alla procedura ed ai successivi turni di assegnazione, della mancata presentazione da parte del docente dell'istanza nonchè della mancata indicazione di alcune sedi e della rinuncia all'assegnazione.
A tale proposito l'art 4, commi 8 e 9, del DM 188/2022 prevede che: “La mancata presentazione dell'istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. La rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto. In caso di rinuncia, resta salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato dall'ufficio territorialmente competente.
9. La mancata assegnazione dell'incarico per le classi di concorso o tipologie di posto e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell'Ordinanza ministeriale”.
Da una lettura coordinata delle norme richiamate emerge come l'assegnazione delle sedi di supplenza avvenga alla luce di plurimi parametri: scorrimento delle graduatorie nell'ordine indicato dalla normativa richiamata;
all'interno della medesima graduatoria criterio meritocratico, in considerazione del punteggio e del posto ricoperto, nonché disponibilità, attuale o sopravvenuta, di sedi ricomprese nell'elenco di preferenze manifestate dal singolo aspirante, in sede di presentazione della domanda.
Tanto premesso, nel caso di specie è pacifico e documentato che nel processo di nomina del 21.11.2022, la ricorrente non otteneva la assegnazione di incarico in quanto (come dedotto dal ), entrata in turno di nomina dopo la docente in CP_1 Persona_1
posizione 962, risultava non aver richiesto la sede I.C. di Maiori sostegno CP_8
astrattamente per lei disponibile.
È altresì documentato che nelle successive nomine, per scorrimento di graduatoria, del
25.11.2022 e del 30.11.2022, risultavano assegnatari di supplenze su sedi richieste dalla ricorrente docenti che vantavano meno punti di quest'ultima e che erano collocati in graduatoria in posizione inferiore rispetto alla sua (docente , Persona_2
collocata alla posizione n.1041 con punteggio di 75,00, assegnataria di supplenza presso l'istituto “Criscuolo” di Pagani;
docente , collocata alla Persona_3
posizione n.1136 con punteggio di 71,00, assegnataria di supplenza presso l'istituto
“Galvani-Opromolla” di Angri;
docente RA MARIA, collocata alla posizione n.1119 con punteggio 72,00, assegnataria di supplenza presso l'istituto “Romano” di
Eboli).
Il ha giustificato tale circostanza rappresentando che la ricorrente, nell'originario CP_1
processo di nomina n. 10 del 21.11.2022, aveva rinunciato alla sede scolastica di Maiori a cui aveva diritto in base al punteggio in graduatoria ma che non era stata da ella indicata tra le preferenze della domanda presentata in data 30.5.2022. Tale rinuncia, a dire del
, in virtù di quanto previsto dall'art. 12, commi 4 e 10, dell'O.M. 112/2022, aveva CP_1
fatto perdere alla ricorrente il diritto di partecipare ai successivi scorrimenti della graduatoria incrociata di sostegno.
Ciò posto, si evidenzia che l'art. 12 comma 4 dell'O.M. 112/2022 prevede che: “La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a)
e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento.
Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”.
Il successivo comma 10 prevede che: “L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto.
Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”.
Infine il comma 11 prevede che “Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento”.
Ebbene, nella interpretazione di tale norma, questo Giudice ritiene di condividere la ricostruzione effettuata dalla giurisprudenza di merito (Ord. Trib. Latina n. 13497/2021,
Sent. Trib. Bari n. 2745/2022, ord. Trib. Cagliari n. 12825/2022, Sent. Trib. Napoli n.
503/2023) che distingue tra rinuncia all'assegnazione/incarico e rinuncia alla sede. Solo nel primo caso si realizzerebbe una rinuncia abdicativa ad un diritto già acquisito alla sfera giuridica dell'aspirante, con l'effetto di precludergli la partecipazione ai successivi turni di nomina anche per altra classe di concorso o tipologia di posto o graduatoria ex art. 12 commi 10 e 11 cit. Nel caso di rinuncia alla sede, viceversa, si tratterebbe più propriamente di un rifiuto ab origine a partecipare alla assegnazione sulle sedi non oggetto di preferenza, con possibilità che queste siano assegnate a docenti collocati in posizione inferiore in graduatoria. Tanto non può, però, impedire all'aspirante (rinunciatario della sede non indicata) di partecipare ai successivi turni di nomina e di rendersi assegnatario, a preferenza rispetto ai candidati con punteggio più basso, di una delle sedi indicate nell'elenco di preferenze che dovessero rendersi nuovamente disponibili. Ciò proprio in forza dell'art. 12 OM 112/2022 che al comma 11 prevede: “Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento”.
La normativa ministeriale ricollega espressamente l'effetto della preclusione di partecipazione alle ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze solo alle ipotesi di rinuncia all'incarico (all'assegnazione della “supplenza conferita”) e non anche alla ipotesi, verificatasi nel caso della ricorrente, di rinuncia ad una determinata sede conseguente al mancato inserimento della stessa tra le preferenze espresse con la domanda.
Si ritiene, pertanto, ribadendosi quanto già espresso in sede cautelare, che la mancata indicazione, tra le preferenze, di una sede comporti il rifiuto (la rinuncia) da parte del docente di partecipare alla procedura per quella sede ma non, come deduce il , CP_1
la rinuncia alla intera procedura ed anche con riferimento alle sedi indicate in domanda.
La differente interpretazione proposta dal , a ben vedere, non si concilia né con CP_1
il cit. D.M. 188/2022 che, come visto, alla mancata indicazione in domanda da parte del docente di talune sedi fa discendere solo l'effetto della “rinuncia per le sedi non espresse” né con l' art. 12, comma 4, O.M. 112/2022 che, del pari, riconnette alla “mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto” la rinuncia “limitatamente alle preferenze non espresse” e quindi non all'intera procedura e alle preferenze espresse e resesi successivamente disponibili. Ed in effetti l'art. 12 comma 4 procede prevedendo che “qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza”. Inoltre l'art. 12 comma 10 riconnette espressamente la perdita del diritto alla partecipazione alle ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze solo alla ipotesi della rinuncia all'incarico.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, deve ritenersi che la ricorrente avesse diritto a concorrere, nei turni di nomina del 25.11.2022 e del 30.11.2022, all'assegnazione di supplenza (annuale -31.8.2023- o fino al termine delle attività didattiche
-31.6.2023-), secondo il proprio punteggio in graduatoria, su una delle sedi scolastiche disponibili tra quelle indicate in domanda.
Per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno, deve farsi applicazione del principio cardine del nostro Ordinamento, operante sia nel settore contrattuale che in quello extra contrattuale, della “compensatio lucri cum damno” secondo cui il danno non può essere fonte di lucro e la misura del risarcimento non deve superare quella dell'interesse leso (v. tra le altre Cass. 33900/2023, Cass. S.U. 12565/2018).
Nella specie la ricorrente chiede a titolo di risarcimento del danno le mensilità non percepite intercorrenti “tra la mancata nomina ed un eventuale nuovo incarico”.
Ebbene sotto tale profilo occorre anzitutto dare atto che, se l'Amministrazione avesse correttamente dato seguito -nei termini sopra illustrati- allo scorrimento della graduatoria in base al punteggio, la ricorrente avrebbe avuto diritto (così come prospettato in ricorso) all'incarico di 9 ore settimanali su ADMM (sostegno scuola sec. I grado) con decorrenza dal 25.11.2022 e fino al 30.06.2023 presso la scuola media di Pagani “Criscuolo”, incarico viceversa illegittimamente assegnato alla docente con minor punteggio. Persona_2
È tuttavia documentato (e non contestato, anzi ammesso dalla ricorrente con note del
5.2.2024 e 6.2.2025) che la ricorrente, a seguito della ordinanza cautelare 27.2.2023, ha ottenuto dal un incarico di servizio con decorrenza dal marzo 2023 al 30.6.2023 CP_1
presso l' Istituto Comprensivo Don Milani Linguiti di Giffoni V.P con orario di cattedra completo di 18 ore settimanali e pertanto economicamente più vantaggioso di quello a cui avrebbe avuto diritto (di 9 ore settimanali).
È altresì documentato che con comunicazione del 08.03.2023, la ricorrente -tenuto conto della predetta proposta di contratto economicamente più vantaggiosa-, manifestava la sua volontà di rinunziare allo spezzone di n. 9 ore su con decorrenza dal 25.11.2022 CP_8
e fino al 30.06.2023 presso la scuola media di Pagani “Criscuolo”, purché le venisse riconosciuta l'anzianità di servizio sulla classe di concorso/posto sostegno per il periodo equivalente alla durata della supplenza non assegnata dall'algoritmo e che quindi l'Amministrazione, anche in un'ottica di contemperamento dei vari interessi coinvolti, ha riconosciuto in favore della docente un'anzianità di servizio non di ruolo pari Pt_1
alla durata di incarico di supplenza su posto con decorrenza giuridica dal CP_8
25.11.2022 fino al termine delle attività didattiche (30.06.2023) per i periodi ricompresi nel suddetto arco temporale non coperti da effettivo servizio di supplenza.
Ne deriva che nella specie il danno derivante all' dall'illecito commesso dalla Pt_1
Amministrazione (retribuzioni perse nel periodo, non coperto da incarico, decorrente dal
25.11.2022 a febbraio 2023 parametrate a 9 ore settimanali di insegnamento) è stato totalmente compensato dalla maggior retribuzione (nella misura pari al doppio delle ore settimanali) conseguente all'incarico di 18 ore settimanali conferito dalla Amministrazione alla dal marzo 2023 al 30.6.2023, tenuto altresì conto dell'attribuzione dei 12 Pt_1
punti -corrispondente al punteggio massimo attribuibile per le supplenze superiori a 166 giorni- virtualmente riconosciuto anche per i periodi ricompresi nell' arco temporale decorrente dal 25.11.2022 al 30.6.2023 non coperti da effettivo servizio di supplenza.
Ne deriva che alla ricorrente non residua alcun ulteriore danno, conseguente all'illecito in esame, da ristorare con conseguente rigetto della domanda di risarcimento del danno.
Le spese di lite, tenuto conto dell'esito della controversia, vengono compensate per un terzo e per la residua parte poste a carico del convenuto in base al principio della CP_1
soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca
D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accerta e dichiara che aveva diritto all'assegnazione di un incarico di Parte_1
supplenza a tempo determinato per la classe di concorso ADMM, di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche dalla seconda fascia GPS della Provincia di , per CP_1
l'anno scolastico 2022/2023, presso un'istituzione scolastica ricompresa nei comuni indicati in domanda tra quelle disponibili per i turni di nomina del 25.11.2022 o del
30.11.2022, tenuto conto del punteggio di quest'ultima in graduatoria;
2. rigetta la domanda di risarcimento del danno;
3. compensa per un terzo le spese di lite e pone a carico del Controparte_1
la residua parte delle spese di lite che liquida, già ridotto l'importo, in € 1.796,00
[...]
oltre spese generali al 15%, IVA -se dovuta- e CPA come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Laura Belvisi.
Salerno, 12.2.2025
IL GIUDICE
Dott. ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N.8039/2022 R.G. LAVORO, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' Avv. Laura Belvisi;
Parte_1
RICORRENTE
E
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, ai sensi dell'art.417 bis c.p.c, dai funzionari Dott. e Consiglia;
CP_2 Controparte_3 CP_4
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 12.12.2022 e contestuale istanza cautelare, la ricorrente, docente iscritta nelle graduatorie provinciali di per la classe di concorso ADMM CP_1
(sostegno scuola secondaria I grado) con posizione n. 972 e punteggio di 76.50, deduceva di aver presentato in data 30.5.2022 domanda per l'aggiornamento delle Graduatorie per le Supplenze (GPS) per il biennio 2022/2024 per la Provincia di e di aver poi CP_1
provveduto ad agosto 2022 ad inoltrare la scelta delle 150 sedi scolastiche, in base alle disponibilità dei posti in organico pubblicate sul sito istituzionale dell' per CP_5
l'anno scolastico 2022/2023.
La ricorrente si doleva del fatto che non le era stata assegnata alcuna supplenza annuale o fino alla fine delle attività didattiche, sebbene fosse in possesso di un punteggio e di una posizione in graduatoria superiore rispetto a quella di altri colleghi che avevano ottenuto, sia nel turno di nomine del 25.11.2022 sia in quello successivo del 30.11.2022 un incarico, con chiara violazione del principio meritocratico.
Deduceva l'anomalo funzionamento dell'algoritmo utilizzato dal per la CP_1
individuazione dei docenti assegnatari degli incarichi di supplenza ed evidenziava la violazione del D.M. 188/2022 e la erronea applicazione dell'O.M. 112/2022 con particolare riguardo agli scorrimenti relativi ai turni di nomina del 25.11.2022 e del
30.11.2022 laddove, in spregio alla posizione ed al punteggio attribuito alla ricorrente,
l' i posti residuati dai precedenti turni di nomina- invece di ricominciare Controparte_6
da capo ed individuare prima gli aspiranti rimasti privi di incarico per mancanza di sedi disponibili tra quelle espresse in domanda, al momento delle convocazioni aveva viceversa erroneamente ed illegittimamente proseguito nello scorrimento della graduatoria, lasciando la ricorrente pretermessa dalla procedura di reclutamento e priva di incarico e finendo per attribuire supplenze, su sedi da lei indicate in domanda, a docenti collocati in posizione deteriore.
Pertanto, la ricorrente agiva in giudizio per ottenere, in via di urgenza, l'attribuzione della supplenza per la classe di concorso ADMM su una delle sedi scelte in domanda per le quali era stata scavalcata, sino al 30.06.2023 o sino al 31.08.2023 per l'a.s. 2022/2023, con condanna dell'Amministrazione Scolastica alla stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico 2022/2023 per la classe di concorso ADMM, in base al punteggio ad ella attribuito e con ulteriore conseguente condanna dell' Controparte_7
al risarcimento del danno da quantificare nelle differenze retributive pari alle
[...]
mensilità non percepite intercorrenti tra la mancata nomina ed un eventuale nuovo incarico, calcolate in base alle tabelle stipendiali del CCNL del comparto scuola di riferimento.
Nel merito chiedeva di accertare e dichiarare in via definitiva che il c.d. algoritmo ministeriale ha attribuito erroneamente incarichi di supplenza ad altri docenti con punteggio inferiore rispetto a quello della ricorrente, per la classe di concorso ADMM;
di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere l'incarico di supplenza annuale per la classe di concorso ADMM per la provincia di , a tempo determinato sino al CP_1 30.06. o sino al 31.08.; e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta al risarcimento del danno da quantificare come pagamento in suo favore delle differenze retributive pari alle mensilità non percepite intercorrenti tra la mancata nomina ed un eventuale nuovo incarico, calcolate in base alle tabelle stipendiali del CCNL del comparto scuola di riferimento o, in subordine, in una somma maggiore o minore ritenuta di giustizia dal Tribunale.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il convenuto che rivendicava la CP_1
correttezza della procedura di attribuzione degli incarichi, avvenuta in conformità a quanto previsto ai punti 4 e 10 dell'art. 12 dell' Ordinanza Ministeriale n.112/2022, e chiedeva il rigetto delle domande attoree.
Con ordinanza del 27.2.2023 veniva accolta la istanza cautelare della ricorrente, indi in data odierna la causa di merito è stata decisa con sentenza a seguito del deposito di note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 12.2.2025.
La domanda è fondata -salvo quanto in prosieguo si dirà in ordine a quella avente ad oggetto il risarcimento del danno- per le ragioni già espresse nella ordinanza cautelare del
27.2.2023 che nella presente fase di merito si richiamano tenuto anche conto della conferma della predetta ordinanza in sede di reclamo e dell'assenza di nuovi ed ulteriori argomentazioni quivi fornite dalle parti in causa a sostegno delle proprie posizioni.
Si osserva anzitutto che l'attribuzione degli incarichi di supplenza, per posto comune e di sostegno, è disciplinata nella fattispecie in esame dall' O.M. 112 del 6.5.2022 (le cui disposizioni sono state riprese dalla circolare n. 28597 del 29.7.2022 del
[...]
). Per l'a.s. 2022/2023, inoltre, la presentazione delle domande e la Controparte_1
successiva procedura di assegnazione delle sedi si è svolta ai sensi degli artt. 2, 4 e 5 del
DM 188 del 21.7.2022.
In particolare, quanto alle modalità di conferimento degli incarichi di supplenza, l'art. 2
OM 112/2022 prevede che: “5. Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettere a) e b), sono utilizzate le GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di cui all'articolo 3. In caso di esaurimento o incapienza delle
GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11. 6. Per le supplenze temporanee di cui al comma 4, lettera c), si utilizzano le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11”.
Analogamente, l'art 12 co. 7 OM 112/2022 individua l'ordine di scorrimento delle graduatorie per il conferimento delle supplenze su posti di sostegno.
La normativa in questione, ferma restando l'osservanza di uno specifico ordine tra le graduatorie da cui attingere, attribuisce un'indubbia prevalenza, all'interno della medesima graduatoria, al principio meritocratico, nella misura in cui si conferisce rilievo al punteggio ed alla posizione occupata.
Tali criteri di selezione vanno poi coordinati con la normativa dettata dal citato DM
188/2022 che consente agli aspiranti di indicare nella domanda telematica “l'ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche distinto per classe di concorso e tipologia di posto”
(art. 4 co. 3 lett. c). Tale normativa disciplina anche le conseguenze, in termini di partecipazione alla procedura ed ai successivi turni di assegnazione, della mancata presentazione da parte del docente dell'istanza nonchè della mancata indicazione di alcune sedi e della rinuncia all'assegnazione.
A tale proposito l'art 4, commi 8 e 9, del DM 188/2022 prevede che: “La mancata presentazione dell'istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. La rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto. In caso di rinuncia, resta salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato dall'ufficio territorialmente competente.
9. La mancata assegnazione dell'incarico per le classi di concorso o tipologie di posto e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell'Ordinanza ministeriale”.
Da una lettura coordinata delle norme richiamate emerge come l'assegnazione delle sedi di supplenza avvenga alla luce di plurimi parametri: scorrimento delle graduatorie nell'ordine indicato dalla normativa richiamata;
all'interno della medesima graduatoria criterio meritocratico, in considerazione del punteggio e del posto ricoperto, nonché disponibilità, attuale o sopravvenuta, di sedi ricomprese nell'elenco di preferenze manifestate dal singolo aspirante, in sede di presentazione della domanda.
Tanto premesso, nel caso di specie è pacifico e documentato che nel processo di nomina del 21.11.2022, la ricorrente non otteneva la assegnazione di incarico in quanto (come dedotto dal ), entrata in turno di nomina dopo la docente in CP_1 Persona_1
posizione 962, risultava non aver richiesto la sede I.C. di Maiori sostegno CP_8
astrattamente per lei disponibile.
È altresì documentato che nelle successive nomine, per scorrimento di graduatoria, del
25.11.2022 e del 30.11.2022, risultavano assegnatari di supplenze su sedi richieste dalla ricorrente docenti che vantavano meno punti di quest'ultima e che erano collocati in graduatoria in posizione inferiore rispetto alla sua (docente , Persona_2
collocata alla posizione n.1041 con punteggio di 75,00, assegnataria di supplenza presso l'istituto “Criscuolo” di Pagani;
docente , collocata alla Persona_3
posizione n.1136 con punteggio di 71,00, assegnataria di supplenza presso l'istituto
“Galvani-Opromolla” di Angri;
docente RA MARIA, collocata alla posizione n.1119 con punteggio 72,00, assegnataria di supplenza presso l'istituto “Romano” di
Eboli).
Il ha giustificato tale circostanza rappresentando che la ricorrente, nell'originario CP_1
processo di nomina n. 10 del 21.11.2022, aveva rinunciato alla sede scolastica di Maiori a cui aveva diritto in base al punteggio in graduatoria ma che non era stata da ella indicata tra le preferenze della domanda presentata in data 30.5.2022. Tale rinuncia, a dire del
, in virtù di quanto previsto dall'art. 12, commi 4 e 10, dell'O.M. 112/2022, aveva CP_1
fatto perdere alla ricorrente il diritto di partecipare ai successivi scorrimenti della graduatoria incrociata di sostegno.
Ciò posto, si evidenzia che l'art. 12 comma 4 dell'O.M. 112/2022 prevede che: “La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a)
e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento.
Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”.
Il successivo comma 10 prevede che: “L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto.
Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”.
Infine il comma 11 prevede che “Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento”.
Ebbene, nella interpretazione di tale norma, questo Giudice ritiene di condividere la ricostruzione effettuata dalla giurisprudenza di merito (Ord. Trib. Latina n. 13497/2021,
Sent. Trib. Bari n. 2745/2022, ord. Trib. Cagliari n. 12825/2022, Sent. Trib. Napoli n.
503/2023) che distingue tra rinuncia all'assegnazione/incarico e rinuncia alla sede. Solo nel primo caso si realizzerebbe una rinuncia abdicativa ad un diritto già acquisito alla sfera giuridica dell'aspirante, con l'effetto di precludergli la partecipazione ai successivi turni di nomina anche per altra classe di concorso o tipologia di posto o graduatoria ex art. 12 commi 10 e 11 cit. Nel caso di rinuncia alla sede, viceversa, si tratterebbe più propriamente di un rifiuto ab origine a partecipare alla assegnazione sulle sedi non oggetto di preferenza, con possibilità che queste siano assegnate a docenti collocati in posizione inferiore in graduatoria. Tanto non può, però, impedire all'aspirante (rinunciatario della sede non indicata) di partecipare ai successivi turni di nomina e di rendersi assegnatario, a preferenza rispetto ai candidati con punteggio più basso, di una delle sedi indicate nell'elenco di preferenze che dovessero rendersi nuovamente disponibili. Ciò proprio in forza dell'art. 12 OM 112/2022 che al comma 11 prevede: “Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento”.
La normativa ministeriale ricollega espressamente l'effetto della preclusione di partecipazione alle ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze solo alle ipotesi di rinuncia all'incarico (all'assegnazione della “supplenza conferita”) e non anche alla ipotesi, verificatasi nel caso della ricorrente, di rinuncia ad una determinata sede conseguente al mancato inserimento della stessa tra le preferenze espresse con la domanda.
Si ritiene, pertanto, ribadendosi quanto già espresso in sede cautelare, che la mancata indicazione, tra le preferenze, di una sede comporti il rifiuto (la rinuncia) da parte del docente di partecipare alla procedura per quella sede ma non, come deduce il , CP_1
la rinuncia alla intera procedura ed anche con riferimento alle sedi indicate in domanda.
La differente interpretazione proposta dal , a ben vedere, non si concilia né con CP_1
il cit. D.M. 188/2022 che, come visto, alla mancata indicazione in domanda da parte del docente di talune sedi fa discendere solo l'effetto della “rinuncia per le sedi non espresse” né con l' art. 12, comma 4, O.M. 112/2022 che, del pari, riconnette alla “mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto” la rinuncia “limitatamente alle preferenze non espresse” e quindi non all'intera procedura e alle preferenze espresse e resesi successivamente disponibili. Ed in effetti l'art. 12 comma 4 procede prevedendo che “qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza”. Inoltre l'art. 12 comma 10 riconnette espressamente la perdita del diritto alla partecipazione alle ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze solo alla ipotesi della rinuncia all'incarico.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, deve ritenersi che la ricorrente avesse diritto a concorrere, nei turni di nomina del 25.11.2022 e del 30.11.2022, all'assegnazione di supplenza (annuale -31.8.2023- o fino al termine delle attività didattiche
-31.6.2023-), secondo il proprio punteggio in graduatoria, su una delle sedi scolastiche disponibili tra quelle indicate in domanda.
Per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno, deve farsi applicazione del principio cardine del nostro Ordinamento, operante sia nel settore contrattuale che in quello extra contrattuale, della “compensatio lucri cum damno” secondo cui il danno non può essere fonte di lucro e la misura del risarcimento non deve superare quella dell'interesse leso (v. tra le altre Cass. 33900/2023, Cass. S.U. 12565/2018).
Nella specie la ricorrente chiede a titolo di risarcimento del danno le mensilità non percepite intercorrenti “tra la mancata nomina ed un eventuale nuovo incarico”.
Ebbene sotto tale profilo occorre anzitutto dare atto che, se l'Amministrazione avesse correttamente dato seguito -nei termini sopra illustrati- allo scorrimento della graduatoria in base al punteggio, la ricorrente avrebbe avuto diritto (così come prospettato in ricorso) all'incarico di 9 ore settimanali su ADMM (sostegno scuola sec. I grado) con decorrenza dal 25.11.2022 e fino al 30.06.2023 presso la scuola media di Pagani “Criscuolo”, incarico viceversa illegittimamente assegnato alla docente con minor punteggio. Persona_2
È tuttavia documentato (e non contestato, anzi ammesso dalla ricorrente con note del
5.2.2024 e 6.2.2025) che la ricorrente, a seguito della ordinanza cautelare 27.2.2023, ha ottenuto dal un incarico di servizio con decorrenza dal marzo 2023 al 30.6.2023 CP_1
presso l' Istituto Comprensivo Don Milani Linguiti di Giffoni V.P con orario di cattedra completo di 18 ore settimanali e pertanto economicamente più vantaggioso di quello a cui avrebbe avuto diritto (di 9 ore settimanali).
È altresì documentato che con comunicazione del 08.03.2023, la ricorrente -tenuto conto della predetta proposta di contratto economicamente più vantaggiosa-, manifestava la sua volontà di rinunziare allo spezzone di n. 9 ore su con decorrenza dal 25.11.2022 CP_8
e fino al 30.06.2023 presso la scuola media di Pagani “Criscuolo”, purché le venisse riconosciuta l'anzianità di servizio sulla classe di concorso/posto sostegno per il periodo equivalente alla durata della supplenza non assegnata dall'algoritmo e che quindi l'Amministrazione, anche in un'ottica di contemperamento dei vari interessi coinvolti, ha riconosciuto in favore della docente un'anzianità di servizio non di ruolo pari Pt_1
alla durata di incarico di supplenza su posto con decorrenza giuridica dal CP_8
25.11.2022 fino al termine delle attività didattiche (30.06.2023) per i periodi ricompresi nel suddetto arco temporale non coperti da effettivo servizio di supplenza.
Ne deriva che nella specie il danno derivante all' dall'illecito commesso dalla Pt_1
Amministrazione (retribuzioni perse nel periodo, non coperto da incarico, decorrente dal
25.11.2022 a febbraio 2023 parametrate a 9 ore settimanali di insegnamento) è stato totalmente compensato dalla maggior retribuzione (nella misura pari al doppio delle ore settimanali) conseguente all'incarico di 18 ore settimanali conferito dalla Amministrazione alla dal marzo 2023 al 30.6.2023, tenuto altresì conto dell'attribuzione dei 12 Pt_1
punti -corrispondente al punteggio massimo attribuibile per le supplenze superiori a 166 giorni- virtualmente riconosciuto anche per i periodi ricompresi nell' arco temporale decorrente dal 25.11.2022 al 30.6.2023 non coperti da effettivo servizio di supplenza.
Ne deriva che alla ricorrente non residua alcun ulteriore danno, conseguente all'illecito in esame, da ristorare con conseguente rigetto della domanda di risarcimento del danno.
Le spese di lite, tenuto conto dell'esito della controversia, vengono compensate per un terzo e per la residua parte poste a carico del convenuto in base al principio della CP_1
soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca
D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accerta e dichiara che aveva diritto all'assegnazione di un incarico di Parte_1
supplenza a tempo determinato per la classe di concorso ADMM, di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche dalla seconda fascia GPS della Provincia di , per CP_1
l'anno scolastico 2022/2023, presso un'istituzione scolastica ricompresa nei comuni indicati in domanda tra quelle disponibili per i turni di nomina del 25.11.2022 o del
30.11.2022, tenuto conto del punteggio di quest'ultima in graduatoria;
2. rigetta la domanda di risarcimento del danno;
3. compensa per un terzo le spese di lite e pone a carico del Controparte_1
la residua parte delle spese di lite che liquida, già ridotto l'importo, in € 1.796,00
[...]
oltre spese generali al 15%, IVA -se dovuta- e CPA come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Laura Belvisi.
Salerno, 12.2.2025
IL GIUDICE
Dott. ssa Francesca D'Antonio