CA
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 11/02/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI
- SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
Carmela Romano consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1330 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 tra
elettivamente domiciliato in Cerignola, via Monviso Parte_1
n. 5, presso lo studio dell'avv. Maria Carmela Casanova, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti ------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- appellante
e
per il tramite della mandataria con rappresentanza Controparte_1
(già , elettivamente domiciliata in Venosa, via CP_2 CP_3
De Luca n. 21, presso lo studio dell'avv. Luigi Sinisi, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti -----------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- appellata
, elettivamente domiciliato in Cerignola, via F. Rosselli n. CP_4
49, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Meterangelis, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti -----------------------------------------------------
--------------------------------- appellato ed appellante incidentale adesivo
Conclusioni: all' udienza dell'11 ottobre 2024, i difensori delle parti hanno concluso come da rispettive note scritte.
Svolgimento del processo
Proposte, da nei confronti di e Controparte_1 CP_4 Pt_1
, domande di simulazione e revocatoria dell'atto di
[...]
1 compravendita immobiliare del 12.9.12 tra questi ultimi intercorso, il
Tribunale di Foggia, con sentenza n. 1926/21 del 10.8.21, ha accolto la domanda di simulazione, assorbita l'altra, e condannato i convenuti, in solido, alla rifusione delle spese giudiziali, comprese quelle di c.t.u.
Con citazione del 30.6.21, ha proposto appello avverso la sentenza
, chiedendo, in riforma della stessa, il rigetto delle Parte_1 domande, con vittoria di spese.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e, in Controparte_1 subordine, in caso di suo accoglimento, riproponendo la domanda revocatoria ex art. 2901 c.c., con vittoria di spese.
Si è altresì costituito , aderendo all'appello del . CP_4 Pt_1
Invitate le parti alla precisazione delle conclusioni, all'udienza dell'11.10.24, la causa è stata trattenuta in decisione, con termini ex art. 190 cpc per il deposito di conclusionali e repliche.
Motivi della decisione
Col primo motivo di appello si censura l'omessa pronuncia sulle eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate dall'appellante in primo grado (segnatamente, inesistenza della procura alle liti;
mancata indicazione del legale rappresentante della società attrice;
omessa individuazione dell'oggetto e delle ragioni della domanda;
difetto di legittimazione passiva del . CP_5
La censura è infondata e va respinta.
Il Tribunale ha esaminato le eccezioni in questione, che ha motivatamente respinto, evidenziando: 1) l'esistenza di una procura generale alle liti per atto pubblico del 16.9.10 conferita dal legale rappresentante della
Dobank1, (indicato nell'intestazione dell'atto di citazione), Parte_2 in effetti prodotta dalla società attrice (odierna appellata) all'atto della sua costituzione in giudizio;
2) la completa indicazione dell'oggetto della domanda, alternativamente costituito dalla simulazione e dalla revocatoria dell'atto di compravendita immobiliare del 12.9.12.
Né giova all'appellante obiettare che la procura alle liti non sia stata apposta in calce o a margine della copia notificata dell'atto di citazione, 1 Denominazione assunta da (giusta delibera Controparte_6 dell'assemblea Straordinaria del 30/10/2015), oggi CP_7 2 trattandosi di procura “generale”, e non speciale, questa sì da apporsi, ai sensi dell'art. 83, 3° co., cpc, in calce o a margine di uno degli atti processuali indicati dalla norma.
Non coglie nel segno neppure l'ulteriore eccezione di nullità della citazione per omessa esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, essendo chiara l'indicazione dell'oggetto della domanda, alternativamente costituito dalla simulazione o revocatoria della compravendita immobiliare del 12.9.12, come era in facoltà dell'attrice chiedere (cfr. Cass. 21083/16).
Quanto, infine, all'eccezione di difetto di legittimazione passiva del
(simulato acquirente), nella quale egli insiste, affermandosi Pt_1 estraneo al rapporto obbligatorio tra la banca attrice e l'alienante e, quindi, all'oscuro del debito del suo dante causa, l'eccezione pone una questione (più che di legittimazione) di difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che, però, rileva con riguardo all'azione di revocatoria, e non di simulazione, giacché, ai fini dell'accoglimento della domanda di simulazione proposta dai creditori del simulato alienante ( ), si prescinde dalla conoscenza, da parte CP_4 del simulato acquirente (nel caso di specie, il ), del rapporto Pt_1 obbligatorio intercorrente tra le altre parti in causa.
Col secondo motivo di appello si censura l'accoglimento della domanda di simulazione, per errata valutazione delle risultanze istruttorie nonché per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
Intanto giova ribadire un principio di diritto ripetutamente affermato dalla
S.C., secondo cui, in tema di prova per presunzioni della simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che devono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro globalità all'esito di un giudizio di sintesi (tra le altre, Cass. 11372/05: nella specie, concernente un'azione di simulazione assoluta di un contratto di compravendita di alcuni immobili, la sentenza di merito, confermata dalla Corte di Cassazione, aveva accolto la domanda, attribuendo rilevanza a una pluralità di indizi, consistiti - tra gli altri - nella dispensa dalle visure catastali, nella mancanza di prova di pagamento del prezzo, nell'incongruità del corrispettivo).
3 Detto questo, la valutazione degli indizi compiuta dal primo giudice è ampiamente motivata, oltre che ineccepibile, avendo il Tribunale ponderato una serie di elementi istruttori inequivoci, che, considerati nel loro globalità, sono pienamente idonei a provare la causa simulandi, ovvero la prossimità cronologica dell'atto di disposizione del patrimonio immobiliare rispetto al sorgere del debito (essendo l'atto di compravendita stato stipulato - il 12.9.12, cioè - pochi mesi dopo il recesso dal contratto di conto corrente e la risoluzione dei contratti di finanziamento, con relativa richiesta di pagamento della banca, avvenuti il 22.2.12), ma soprattutto la mancanza di prova del pagamento del prezzo e l'assenza di volture catastali e di intestazione di utenze in capo al . Pt_1
Né la prova del pagamento può ragionevolmente essere affidata alla dichiarazione, inserita nell'atto notarile, che il prezzo fosse già stato pagato.
Ciò in applicazione del principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nell'azione diretta a far valere la simulazione di una compravendita che sia proposta dal creditore di una delle parti del contratto stesso, alla dichiarazione relativa al versamento del prezzo, pur contenuta in un rogito notarile di una compravendita immobiliare, non può attribuirsi valore vincolante nei confronti del creditore, atteso che questi è terzo rispetto ai soggetti che hanno posto in essere il contratto (Cass. 17566/21; 29540/19; 5326/17; 22454/14). Al contrario, “possono trarsi elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il compratore, su cui grava l'onere di provare il pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa dimostrazione” (Cass. 12955/14, che cita i precedenti n. 11372/05 e n.
15346/10), che è proprio quanto accaduto nel caso di specie.
Ed invero, come puntualmente ricostruito nella sentenza impugnata, uno dei due assegni indicati in contratto, ovvero quello dell'8.11.10, dell'importo di €10.000,00, risulta emesso da in Controparte_8 favore di , ovvero due soggetti estranei alla vendita, oltre al CP_9 fatto che la somma €6.000,00 asseritamente versata in contanti in data
22.11.10 risulta sì prelevata dal conto del , ma senza la prova del Pt_1 versamento in favore del venditore.
Inoltre, gli ulteriori assegni di €10.000,00 e €4.000,00, entrambi del 8.11.10, indicati nell'atto di compravendita, non è provato che siano stati
4 rilasciati a titolo di pagamento del prezzo, tanto non potendo desumersi dalla mera dichiarazione delle parti contraenti, in assenza di ulteriore riscontro ed a fronte dell'ammissione, da parte dello stesso , di Pt_1 altri rapporti obbligatori con (segnatamente, prestiti di CP_4 danaro), tanto più in considerazione del lungo lasso di tempo intercorso tra tali pagamenti e l'atto di compravendita (successivo di ben due anni rispetto ad essi.
E', peraltro, alquanto inverosimile che l'appellante, già due anni prima di acquistare l'immobile, abbia versato quasi tutto il prezzo di vendita (€30.000,00 su €35.000,00), senza neppure un atto di impegno del proprietario che fosse opponibile in caso di alienazione a terzi, ma unicamente sulla base di un preliminare non trascritto e privo di data certa (non risultando da atto pubblico o scrittura privata autenticata), e nemmeno menzionato nel contratto di vendita.
Al rigetto dell'appello segue la condanna degli appellanti, in solido, alla rifusione delle spese del presente grado (da liquidarsi in dispositivo in base ai parametri minimi fissati dal D.M. 147/22, attesa la collocazione del valore della causa, corrispondente al credito per cui agisce l'appellato, pari a €64.734,65, all'interno dello scaglione di valore di riferimento).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con citazione Parte_1 del 30.6.21, avverso la sentenza n. 1926/21 del 10.8.21, emessa dal Tribunale di Foggia, nonché sull'appello incidentale adesivo proposto da
, così provvede: CP_4
1. rigetta gli appelli;
2. condanna gli appellanti, in solido, a rifondere all'appellata le spese del presente giudizio, liquidate in €7.160,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso, nella camera di consiglio del 31 gennaio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Carmela Romano Filippo Labellarte
5