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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 02/09/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
n. 243/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Patti riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dr. Mario Samperi Presidente – relatore Dr. Fabio Licata Giudice Dr. Giuseppe Puglisi Giudice con l'intervento del PM ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A DIVORZIO A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 20/03/2025, da: 1) , nata a [...] il Parte_1
01/02/1970 (Cod. Fisc. ), parte rappresentata, C.F._1 assistita e difesa, giusta procura rilasciata in calce al ricorso, dall'avv. FABIO MASSIMILIANO (Cod. Fisc. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore
2) , nato negli STATI UNITI D'AMERICA il Parte_2
21/10/1962 (Cod. Fisc. ), parte rappresentata, C.F._3 assistita e difesa, per procura rilasciata in calce al ricorso, dall'Avv. FRAGALE GIUSEPPE (Cod. Fisc. ) ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore CONCLUSIONI CONGIUNTE Le parti, come rappresentate, assistite e difese, CONCLUDONO perché l'On. Tribunale adito voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio congiuntamente alle seguenti
1 CONDIZIONI
Visto l'intervento nel procedimento di finalizzato al Controparte_1 mantenimento diretto della medesima a carico del padre;
FATTO Con ricorso in data 20/03/2025, i sig.ri Parte_1
e chiedevano con domanda
[...] Parte_2 congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, premettendo di avere contratto matrimonio in data 02/09/1992, trascritto presso il registro dello stato civile. Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicché, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Presidente del Tribunale, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero che concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta. DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche. I coniugi, infatti, si sono separati come risulta dal decreto di omologazione in atti e da allora non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale. La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, alla prole, a ogni altro aspetto. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Le parti si sono valse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
P.Q.M.
il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da: e Parte_1 CP_2
[...
[...] [...]
alle condizioni già esposte in premessa che si intendono qui
[...] integralmente richiamate. MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge. Compensa tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Patti il 01/09/2025 Il Presidente estensore Mario Samperi
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EX ART. 473 BIS P. 51 CPC nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 20/03/2025, da: 1) , nata a [...] il Parte_1
01/02/1970 (Cod. Fisc. ), parte rappresentata, C.F._1 assistita e difesa, giusta procura rilasciata in calce al ricorso, dall'avv. FABIO MASSIMILIANO (Cod. Fisc. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore
2) , nato negli STATI UNITI D'AMERICA il Parte_2
21/10/1962 (Cod. Fisc. ), parte rappresentata, C.F._3 assistita e difesa, per procura rilasciata in calce al ricorso, dall'Avv. FRAGALE GIUSEPPE (Cod. Fisc. ) ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore CONCLUSIONI CONGIUNTE Le parti, come rappresentate, assistite e difese, CONCLUDONO perché l'On. Tribunale adito voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio congiuntamente alle seguenti
1 CONDIZIONI
Visto l'intervento nel procedimento di finalizzato al Controparte_1 mantenimento diretto della medesima a carico del padre;
FATTO Con ricorso in data 20/03/2025, i sig.ri Parte_1
e chiedevano con domanda
[...] Parte_2 congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, premettendo di avere contratto matrimonio in data 02/09/1992, trascritto presso il registro dello stato civile. Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicché, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Presidente del Tribunale, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero che concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta. DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche. I coniugi, infatti, si sono separati come risulta dal decreto di omologazione in atti e da allora non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale. La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, alla prole, a ogni altro aspetto. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Le parti si sono valse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
P.Q.M.
il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da: e Parte_1 CP_2
[...
[...] [...]
alle condizioni già esposte in premessa che si intendono qui
[...] integralmente richiamate. MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge. Compensa tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Patti il 01/09/2025 Il Presidente estensore Mario Samperi
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