Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 21/05/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VITERBO
VERBALE A TRATTAZIONE SCRITTA
r.g.n. 1941/20
Successivamente all'udienza del 21 maggio 2025 il giudice, dott.ssa Francesca Capuzzi, dà atto del provvedimento del 13.03.2025, con cui veniva disposta la celebrazione dell'odierna udienza a mezzo di trattazione scritta e delle note di udienza depositate dalle parti, che in questa sede devono intendersi integralmente richiamate e trascritte, e così decide
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Viterbo in persona del giudice unico dott. ssa Francesca Capuzzi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1941 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 e vertente
TRA
C.F.: , nato a [...] il [...], ivi residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in Via Bandita n. 34 in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della P.IVA: CP_1
ed elettivamente domiciliato in Viterbo Via A. Pacinotti n. 5 presso l'Avv. Guido P.IVA_1
Conticelli (C.F.: ) che, in forza della procura speciale allegata alla busta CodiceFiscale_2 telematica e da considerare apposta in calce all'atto di citazione, lo rappresenta e difende.
ATTORE
E
, società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di ENEL Controparte_2
S.p.A. – con sede legale in Roma, Via Ombrone n. 2, P. IVA, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle imprese di Roma n. , in persona di nella sua qualità di P.IVA_2 Persona_1 amministratore delegato della Società in virtù dei poteri conferiti con atto Notaio di Persona_2
Roma in data 1.3.2017 Rep. 53868 Racc. 26971 (doc. 1), rappresentata e difesa dall'avv. Massimo
Pavolini (C.F. – pec – fax C.F._3 Email_1
0636001035) giusta procura generale alle liti rilasciata in data 1.3.2017 a rogito Notaio Persona_2 di Roma, rep. 53868, racc. 26971, ed elettivamente domiciliata in Viterbo alla via Papa Giovanni
XXI, 23 presso lo studio dell'Avv. Daniela Cignini, domicilio eletto dall'avv. Pavolini in virtù dei poteri di cui alla richiamata procura.
CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice agisce, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della per il CP_1 risarcimento del danno materiale, quantificato in € 24.200, subito a seguito dell'incendio, sviluppatosi il 17.12.2018, dal contatore dell'energia elettrica di , nel capannone industriale Controparte_2 sito a Montefiascone, via Contadini n.73 di proprietà di e concesso in locazione Parte_1 non abitativa alla Bologna Costruzioni srl.
L'azione è stata esercitata ai sensi dell'articolo 2050 cc sul presupposto della natura pericolosa dell'attività esercitata dal gestore della linea elettrica, che non avrebbe osservato le generiche norme di salvaguardia in base alle quali, anche in assenza di una specifica normativa tecnica di dettaglio,
è necessario adottare tutte le cautele per la messa in sicurezza dei contatori dismessi, qual era
[... quello presente nel capannone di Montefiascone, che, invece, era stato abbandonato da
; in via subordinata, l'attore ha chiesto che la condanna della convenuta sia Controparte_2 pronunciata ai sensi dell'articolo 2043 cc, per il comportamento colposo integrato dall'omessa manutenzione del contatore dismesso.
Si è costituita la convenuta, distributore dell'energia, che ha riferito che, in occasione del sinistro, i propri tecnici erano intervenuti sul posto trovando il contatore completamente bruciato, in assenza di fiamme;
in ogni caso la convenuta ha contestato sia il fatto che l'incendio avesse avuto origine nel gruppo di misura poiché esso non era attraversato da alcuna corrente, essendo l'utenza cessata, sia la sussistenza del proprio obbligo di rimuovere il suddetto gruppo di misura.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti, escussione testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15 ottobre 2024; successivamente rimessa sul ruolo per sentire il CTU a chiarimenti, è stata chiamata all'udienza odierna per la discussione orale.
La domanda è fondata nei limiti di cui si dirà.
Il sig. , escusso all'udienza del giorno 11 gennaio 2022, ha riferito di essere stato Testimone_1 testimone oculare degli eventi di causa poiché il 17/12/2018, intorno alle ore 10,00, passando vicino al capannone di parte attrice, ha visto fuoriuscire del fumo e ha sentito un forte odore di combustione, senza che si sprigionassero fiamme, pertanto ha chiamato , che è giunto Parte_1 immediatamente sul posto e ha chiesto l'intervento dei vigili del fuoco che, in considerazione dell'assenza delle fiamme, lo hanno invitato a contattare la società proprietaria del contatore e titolare della linea elettrica.
La stessa convenuta nel costituirsi in giudizio ha confermato che i propri tecnici, intervenendo sul posto, hanno riscontrato la presenza del contatore bruciato e il CTU, perito industriale PE
, sentito a chiarimenti all'udienza del 13 Marzo 2025, ha confermato che l'incendio è originato
[...] da tale contatore;
in particolare, il ctu ha detto che esso è stato determinato da una “sovratensione proveniente dalla linea esterna a monte del contatore, che ha provocato un innesco di un arco tra due dei tre conduttori presenti sull'alimentazione del contatore interno, situato nel capannone;
l'arco creatosi non poteva essere protetto dalla protezione predisposta a monte nella Cabina MT dell'Enel in quanto l'interruttore della protezione (250 ampere) è di valore nominale eccessivamente alto così che non “sente” l'arco che si sta creando a valle, sul contatore posto nel capannone, detto arco provoca un forte surriscaldamento dei cavi fino a far incendiare l'isolante in gomma presente all'esterno dello stesso, il quale comincia a gocciolare con gocce incandescenti e provoca l'incendio dei materiali combustibili sottostanti”.
Il consulente ha chiarito come tale fenomeno sia compatibile con il fatto che l'erogazione dell'energia elettrica fosse cessata all'interno del capannone industriale poiché ha precisato che, a seguito dell'interruzione del contratto di somministrazione, la corrente arriva solo “fino ai morsetti di ingresso della scatola del contatore collocato nel capannone, mentre è interrotta in uscita”.
Nella relazione scritta il ctu aveva chiarito che le sovratensioni sono originate da fenomeni di tipo elettrostatico, dovuti alla presenza di nubi cariche elettricamente in prossimità delle linee elettriche, ovvero da guasti e che quando si verifica un fenomeno di sovratensione i conduttori si surriscaldano, aggiungendo che quelli dell'Enel sono vetusti, hanno un isolamento in gomma e non sono autoestinguenti sicché è facile l'innescarsi di un fenomeno di combustione.
Sulla scorta di tali considerazioni è ragionevole pensare che la sovratensione sulla rete abbia determinato il surriscaldamento del contatore presente all'interno del capannone, generando la combustione sicché, essendo incontestata la proprietà e la custodia del suddetto contatore da parte del distributore di energia elettrica, la convenuta deve essere chiamata a rispondere dei danni ai sensi dell'articolo 2051 c.c.
Per l'imputazione di tale responsabilità, infatti, è sufficiente dimostrare il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre grava sul custode l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, che nella specie non è stata fornita, non potendo ritenersi tale un fenomeno di sovratensione, che è sempre possibile in quanto legato a fenomeni naturali o a guasti, e, anzi, era prevedibile e prevenibile proprio in ragione della vetustà dei conduttori in gomma dell'Enel di cui ha dato conto il ctu.
Venendo alla quantificazione dei danni va detto che il testimone ha riferito di essere entrato Tes_1 nel capannone il giorno dell'evento e di aver visto danneggiati i seguenti beni: n. 3 porte di legno massello 1.40 x 2.60; - n. 1 tapis roulant;
- n. 1 boiler elettrico 60 litri;
- n. 1 martello elettrico;
- n. 1 tavolo in legno;
- n. 1 quadro cornice e di aver visto che le pareti erano annerite dal fumo.
Dalla ctu espletata in corso di causa è emerso però che tali danni, ad esclusione dell'annerimento delle pareti, sono compatibili solo con lo sviluppo delle fiamme che lo stesso ha escluso, Tes_1 sicché l'unico danno riconducibile con certezza alla combustione del contatore e al fumo che si è sviluppato è quello derivante dalla necessità di procedere alla tinteggiatura delle pareti e del soffitto per un importo pari a € 9.839,4 su cui dovranno essere corrisposti interessi legali dalla data del fatto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa proposta da in proprio Parte_1
e quale legale rappresentante pro tempore della così provvede: CP_1
1. Accoglie la domanda e condanna parte convenuta a pagare a parte attrice la somma di €
9.839,4, oltre interessi legali dalla data del fatto al saldo;
2. condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite che liquida in € 237 per esborsi ed € 2.540 per compensi, oltre accessori di legge;
3. pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di consulenza tecnica d'ufficio.
Così deciso in Viterbo il 21 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Capuzzi