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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 17/06/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Raffaella Filoni sulle conclusioni prese dal 27 gennaio 2025, ex art 190 cpc, a seguito dell'invito al deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3615/2022 di R.G., promossa da:
IG.ra (C.f.: ), assistita, Controparte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa, giusta delega in calce al presente atto, dall'Avv. Sebastiano Filippo Zaffarana (C.f.: ) del Foro di Milano CodiceFiscale_2 ed agli effetti della presente procedura elettivamente domiciliata presso lo Studio professionale secondario del difensore in Pavia (27100 – PV) Via Paolo Diacono n. 3 ( comunicazioni presso il numero di fax: 0382.049958 o alternativamente presso l'indirizzo di posta elettronica:
o ancora presso l'indirizzo di posta Email_1 elettronica certificata: Email_2
- attrice - contro
(già Controparte_2 Controparte_3
(c.f. ) in persona del Presidente , domicilio
[...] P.IVA_1 eletto, ai fini del presente giudizio, in Como, via Cinque Giornate n. 61 presso lo studio degli avv.ti Vittorio Gelpi (c.f. ) e Stefano CodiceFiscale_3
Dalle Donne (c.f. d assistono CodiceFiscale_4 come da procura in calce al presente atto.
- convenuto–
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
« Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, così provvedere: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO - Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'esclusiva responsabilità, ex art. 2051 c.c. e/o art. 2043 c.c., dell' (C.f.: Controparte_4
), in persona del legale rappresentante pro tempore, in ordine alla P.IVA_1 causazione del sinistro per cui è causa, occorso alla sig.ra in data Controparte_1
28/09/2021, e per l'effetto condannare l' Controparte_5
[...
[...] (C.f.: , in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento - in favore della sig.ra Controparte_1
– di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi, conseguenti alle lesioni, per la somma che risulterà ad istruttoria ultimata, oppure della somma (maggiore o minore) ritenuta di giustizia, ricorrendo eventualmente anche a criteri equitativi, che risulterà al termine della fase istruttoria, il tutto oltre agli interessi sulle somme e alla rivalutazione monetaria dalla data del fatto sino al saldo effettivo. Si chiede che alle somme di cui sopra siano dovuti gli interessi ex art. 1284, c. IV c.c. (così come modificato dall'art. art 17 della l. 162/2014), pari a quelli previsti dalla legislazione speciale in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dalla domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo. IN OGNI CASO - Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, spese generali, Iva e C.P.A. inclusi e liquidazione delle stesse secondo i parametri tabellari di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto della complessità della causa e dell'attività effettivamente svolta dal difensore, nonché ulteriori interessi, ex art. 1284, comma 4 c.c. (così come modificato dall'art. 17 della l. 162/2014), sull'importo così determinato pari a quelli previsti dalla legislazione speciale in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dal deposito della sentenza sino al soddisfo. ».
Per il convenuto:
« Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, così giudicare: nel merito: respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto. Spese rifuse. In via istruttoria: ci si oppone all' eventuale reiterata avversa richiesta di CTU medico-legale alla luce delle considerazioni svolte in atti e, in esito all'espletata istruttoria, nelle note di trattazione scritta del 18/09/2024. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande e/o eccezioni ex adverso proposte. ».
ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI PRECEDENTI IN FATTO E PROCESSUALI
Con atto di citazione notificato in data 26 luglio 2022 la IGa
[...] ha convenuto in giudizio l' CP_1 Controparte_4
, chiedendo il risarcimento danni, ex articolo
[...]
2051 codice civile ed ex articolo 2043 codice civile, a seguito del sinistro occorso alla IGa il 28 settembre 2021 all'interno Controparte_1 dell di . Controparte_3 CP_2
In particolare, deduceva che:
- il 28 settembre 2021, a seguito di una visita specialistica ortopedica, programmata presso l' in si accingeva, Controparte_3 CP_2 in compagnia del figlio, il IG , ad usufruire dell'ascensore, Parte_1 sito al secondo piano della struttura, quando, dall'interno, ne veniva rapidamente chiuso e impedito l'accesso, e, in tale frangente, la IGa
urtata dalle porte automatiche dell'ascensore, perdeva l'equilibrio CP_1
e rimaneva coinvolta in una rovinosa caduta al suolo;
- dal materiale fotografico in possesso della IGa ( documento CP_1
1) che ritrae le condizioni dell'ascensore de quo, nell'immediatezza del sinistro,
2 emergeva come l'apposizione di spessi nastri adesivi, disposti sopra le fotocellule, che regolano l'apertura/chiusura delle porte automatiche dell'ascensore, viziava il corretto funzionamento dello strumento di risalita, comportando una velocità irregolare di chiusura dell'ascensore stesso, ed era, proprio, tale irregolare funzionamento dell'ascensore, che aveva causato la rovinosa caduta al suolo della IGa che si trovava nell'atto di CP_1 accedere alla cabina, quando le porte automatiche si chiudevano repentinamente, urtandola e sbalzandola al suolo,
- la stessa veniva immediatamente soccorsa e assistita dai Sanitari del Pronto Soccorso dell'Istituto che, all'esito degli esami diagnostici e di controllo diagnosticavano alla paziente una frattura scomposta pertrocanterica femorale sinistra e prescrivevano l'immediato ricovero della IGa presso CP_1 il reparto di ortopedia e traumatologia della struttura;
in conseguenza del sinistro veniva sottoposta ad un complesso intervento chirurgico il 1 ottobre 2021, che comportava l'impianto di endoprotesi al femore sinistro;
doveva, poi, affrontare una lunga degenza, post operatoria e riabilitativa, con assistenza domiciliare integrata bisettimanale, a causa del non completo recupero dalle lesioni patite,
- al fine di addivenire ad una pronta liquidazione del danno la IGa
[...] denunciava il sinistro alla società convenuta, che comunicava che CP_1 ompiuti accertamenti sul sinistro, e, all'esito, a distanza di un anno dall'apertura del sinistro, l'ufficio sinistri della società convenuta, rilevava che, dagli accertamenti era emerso che le verifiche periodiche, imposte per legge, effettuate da azienda certificata sugli ascensori, in particolare sui dispositivi di chiusura, sicurezza e blocco, tra cui proprio la fotocellula, antecedenti e successivi alla data dell'evento, non avevano rilevato alcuna anomalia, confermando la corretta funzionalità del sistema di apertura e chiusura delle porte, il corretto sistema di rilevamento delle fotocellule, la corretta funzionalità del dispositivo anti urti, nonché la conformità dell'impianto alla normativa di riferimento, non sussistendo, quindi, l'insidia, ma essendosi verificato un evento fortuito, con conseguente non accoglimento della richiesta risarcitoria avanzata.
Pertanto, la IGa concludeva, in questa sede, chiedendo Controparte_1 accertarsi la responsabilità della società convenuta ex articolo 2051 codice civile ed ex articolo 2043 codice civile nella causazione del sinistro, posto che il malfunzionamento dell'ascensore, lungi dall'essere stato causato da forza maggiore o caso fortuito, quale ad esempio uno sbalzo di tensione, era, univocamente, riconducibile alla apposizione sulle fotocellule, deputate all'apertura e chiusura delle porte automatiche dell'ascensore, di alcune fascette di nastro adesivo nero, riconoscibile dalla documentazione fotografica, che ne impedivano il corretto funzionamento, cosicché la IGa CP_1 chiamava l'ascensore attraverso il relativo pulsante di chiamata, l'ascensore arrivava al piano e le porte si aprivano, la IGa e il figlio il CP_1 IG procedevano ad accedere alla cabina dell'ascensore, le Parte_1 porte automatiche dell'ascensore, tuttavia, a causa delle fascette di nastro
3 adesivo, apposte davanti alle fotocellule, non rilevavano il movimento dell'attrice e, repentinamente, si chiudevano mentre la IGa era CP_1 ancora intenta ad entrare nella cabina ascensore, cosicché la rapida chiusura delle porte automatiche, sbalzava la IGa all'esterno Parte_2 dell'ascensore e ne causava la caduta al suolo, causand conseguenza della rovinosa caduta, una frattura scomposta pertrocanterica femorale sinistra, essendo, altresì, individuabile nella colposa condotta dalla società convenuta, con l'apposizione di nastro adesivo sulla fotocellula di apertura chiusura delle porte automatiche, il fatto che ha cagionato il danno ingiusto patito dalla IGa con richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale Parte_3 sulla base della valutazione medico legale euro 144.113,04, con personalizzazione massima sino alla misura di euro 167.686,04, e del danno patrimoniale nella misura complessiva di euro 484,29, con spese refuse.
Si è costituita parte convenuta ( già Controparte_2
), contro deducendo, nello specifico, e in Controparte_3 rio ex articolo 2697 codice civile, gravante su parte attrice, in ordine alle concrete modalità di accadimento del sinistro, e, rilevato che le fotografie prodotte, sub doc 1, ritraenti l'abitacolo dell'ascensore, nulla provano in merito alla presenza, il giorno del sinistro, dei nastri adesivi neri, in quanto non recano la data in cui sono state scattate, che:
-l'adesivo nero visibile nella foto risulta posizionato, in un punto, dove non esisteva alcun dispositivo di sicurezza, deputato alla regolazione del sistema di apertura/chiusura delle porte automatiche dell'ascensore: pertanto, non si trovava, come sostenuto da parte attrice, in corrispondenza di una fotocellula, né di nessun altro dispositivo dell'impianto
- se, infatti, l'adesivo fosse stato, effettivamente, a posto sopra ad una fotocellula, le porte dell'ascensore non si sarebbero potute chiudere, e sarebbero rimaste aperte, in modo permanente: quindi, nel caso di specie, i nastri adesivi neri, anche ove esistenti il giorno del sinistro, non avevano esplicato alcuna efficacia causale, nel determinismo del dedotto danno, in quanto non hanno inficiato, sotto alcun profilo, il regolare funzionamento dell'ascensore
- inoltre, la società specializzata nel settore degli impianti elevatori aveva confermato l'assenza di fotocellule, in corrispondenza delle fascette nere, e il sistema di sicurezza, all'epoca dei fatti, era costituito da una fotocellula visibile nella foto numero 5 di parte attrice, posizionata sul lato destro dell'ascensore, e da un catarifrangente, rappresentato sempre nella foto dalla placchetta in plastica bianca, visibile sul lato opposto di sinistra;
-la fotocellula si compone, a sua volta, di due parti, un trasmettitore, che invia un fascio infrarosso invisibile ad un ricevitore, e le parti emittente e ricevente, racchiuse nella stessa fotocellula: ciò comporta che la parte ricevente della fotocellula riceve il fascio emesso dalla parte emittente, perché riflesso dal catarifrangente, posizionato sul lato opposto della fotocellula, seguendo quindi questa catena di sistema, se tale processo si interrompe, il contatto nella
4 fotocellula rimane aperto, e questo impedisce la chiusura della porta dell'ascensore, in modo definitivo, quindi è di assorbente rilevanza evidenziare, secondo quanto dedotto da parte convenuta, che, in presenza di un ostacolo tra fotocellula e catarifrangente, ovvero, anche in caso di copertura con nastro adesivo del catarifrangente o della fotocellula di entrambi, le porte dell'ascensore non si chiudono, e rimangono aperte, in modo permanente, senza perciò comportare, come sostenuto invece da parte attrice, una velocità irregolare di chiusura dell'ascensore. Ciò, in quanto la fotocellula, con il fascio di luce interrotto, tra l'emettitore e riflettente, per la presenza di un qualsiasi ostacolo, non può trasmettere alcun input alla chiusura delle porte automatiche, che pertanto restano aperte in modo definitivo.
- in conclusione parte convenuta deduceva l'assoluta inconciliabilità tra la dedotta anomalia, ritenuta causa dell'evento di danno, da parte attrice e il descritto sistema di funzionamento dei dispositivi fotocellula e catarifrangente dell'ascensore; inoltre alcuna segnalazione di guasto era pervenuta all'ufficio tecnico degli istituti convenuti, lo stesso giorno del sinistro, e l'ascensore, successivamente, ha continuato a funzionare regolarmente, e per l'effetto, attesa la perfetta funzionalità dell'impianto, il sinistro era da addebitare ad un comportamento colposo della stessa danneggiata, dotato di impulso causale autonomo, per essersi, verosimilmente attardata ad entrare in ascensore, e spaventatasi, alla vista della chiusura delle porte, avvenuta al termine della regolare durata del tempo di apertura, si era mossa perdendo l'equilibrio e cadendo al suolo.
Concludeva parte convenuta, in difetto della prova del nesso causale, e provata invece l'esimente del caso fortuito, riconducibile al fatto dello stesso danneggiato, nonché previa contestazione anche della quantificazione del danno dedotto da parte attrice, con particolare riferimento alla richiesta personalizzazione, chiedendo respingersi la domanda di parte attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto, con spese refuse.
All'udienza del 14 dicembre 2022 venivano concessi i termini ex articolo 183 comma VI codice di procedura civile;
successivamente con ordinanza del 3 maggio 2023 veniva ammessa prova per testi, riservando, all'esito dell'assunzione della prova per testi, la necessità di disporre consulenza medico legale ed altresì di disporre una consulenza sul corretto funzionamento dell'ascensore; il 4 dicembre 2023 il processo veniva riassegnato;
all'esito della prova per testi, con ordinanza del 22 febbraio 2024 veniva disposta CTU sul funzionamento dell'ascensore in relazione alla presenza dell'adesivo nero visibile nelle foto e alle modalità di chiusura e funzionamento delle porte, con indicazione del quesito definitivo con decreto del 28 Marzo 2024; all'esito del deposito della CTU, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni, ed il processo è stato trattenuto indecisione dal 27 gennaio 2025, con assegnazione dei termini di legge ex articolo 190 codice di procedura civile, per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Ora, l'esame di tali fatti come dedotti impone di seguire un rigoroso iter logico.
La SI ha dedotto i fatti come sopra indicati, sia agli Controparte_1 effetti dell'art 2043 cc, sia agli effetti dell'art 2051 c.c..
Ebbene, come evidenziato nelle premesse, in fatto, il punto centrale in contestazione consiste nella dinamica della caduta, e, in particolare, la riferibilità causale della caduta della sig.ra al dedotto CP_1 malfunzionamento dell'ascensore: ovverosia, al malfunzionamento dell'ascensore, riconducibile alla apposizione sulle fotocellule, deputate all'apertura e chiusura delle porte automatiche dell'ascensore, di alcune fascette di nastro adesivo nero, che ne impedivano il corretto funzionamento, cosicché non rilevavano il movimento dell'attrice e, repentinamente, si chiudevano mentre la IGa era ancora intenta ad entrare nella cabina CP_1 ascensore, cosicché la rapida chiusura delle porte automatiche, sbalzava la IGa all'esterno dell'ascensore e ne causava la caduta al suolo. Parte_2
Ex art. 2051 c.c., l'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha l'onere di provare l'esistenza del nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale : “il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva "(v. Cass. 22.12.2017 n. 30775).
Circa il comportamento colposo del soggetto danneggiato e l'idoneità ad assumere rilievo, ai fini dell'esonero da responsabilità, la Corte di Cassazione ha indicato il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia nella previsione di cui all'art. 2043 cod. civ… ( Sez. 3, Sentenza n. 999 del 20/01/2014).
Si legge in motivazione: “Occorre innanzitutto affermare, quanto al profilo della novità della domanda proposta ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. rispetto a quella di cui all'art. 2043 cod. civ., che questa Corte ha già da tempo posto in luce come
6 l'azione di responsabilità fondata sulla violazione di un obbligo di custodia sia intrinsecamente, per così dire, diversa da quella fondata sul principio generale del neminem laedere. Ciò in quanto «l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi d'indagine, trattandosi di accertare, nel primo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito» (così la sentenza 6 luglio 2004, n. 12329, richiamando un orientamento ancora più risalente). In altre parole, mentre l'azione ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. comporta la necessità, per il danneggiato, di provare l'esistenza del dolo o della colpa a carico del danneggiante, nel caso di azione fondata sull'art. 2051 cod. civ. la responsabilità del custode è prevista dalla legge per il fatto stesso della custodia, potendo questi liberarsi soltanto attraverso la gravosa dimostrazione del fortuito. Ne consegue un'ovvia differenza in ordine ai temi di indagine ed al riparto dell'onere della prova, perché nel primo caso il danneggiato dovrà attivarsi a dimostrare qualcosa, mentre nel secondo sarà il danneggiante a doversi attivare. …. Dando per pacifica tale conclusione, la giurisprudenza più recente ha esplicitato in modo ancora più chiaro che la domanda fondata sull'art. 2051 cod. civ. può non essere considerata nuova rispetto a quella fondata sull'art. 2043 cod. civ. - e quindi, improponibile in appello - solo se l'attore abbia «sin dall'atto introduttivo del giudizio enunciato in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee, in quanto compiutamente precisate, ad integrare la fattispecie contemplata da detti articoli» (sentenze 21 giugno 2013, n. 15666, e 5 agosto 2013, n. 18609). Con la importante precisazione, però, che la regola probatoria di cui all'art. 2051 cod. civ., più favorevole per il danneggiato, «in tanto può essere posta a fondamento dell'affermazione della responsabilità del convenuto stesso in quanto non gli si ascriva la mancata prova di fatti che egli non sarebbe stato tenuto a provare in base al criterio di imputazione ordinario della responsabilità originariamente invocato dall'attore» (così la sentenza n. 18609 del 2013).”
Nel caso in esame i fatti dedotti nell'atto di citazione devono essere sussunti nella previsione di cui all'art 2051 cc.
Ancora sul punto deve osservarsi che In materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., stante la natura oggettiva della responsabilità del custode, a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva rigettato la domanda risarcitoria per carenza di prova in ordine alla condotta di guida diligente e prudente della vittima). Sez. 3 - , Ordinanza n. 18518 del 08/07/2024
Giova riportare le motivazioni di tale ordinanza “Sull'ormai indiscusso presupposto della natura oggettiva della responsabilità del custode e della ontologica
7 distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo, salva l'omogeneità delle ricadute “funzionali” sul piano della responsabilità e del risarcimento (per tutte, Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152, e successive conformi), è stato, ancora di recente, ribadito da questa Corte che il requisito legale “della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza”, e ciò perché , mentre “al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 23 maggio 2023, n. 14228, Rv. 667836-02). Da quanto precede deriva che “presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia”, sicché essi, “in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 7 settembre 2023, n. 26142, Rv. 669110-01). “Incombe, invece, sul custode”, si è del pari ribadito, “la prova (liberatoria) della sussistenza del «caso fortuito», quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita”, da intendersi quale “fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.). La caratterizzazione oggettiva della nozione di “caso fortuito”, diversa da quella tradizionale che lo identificava con l'assenza di colpa (casus=non culpa), trova fondamento nell'orientamento, consolidatosi già da diversi anni nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 1° febbraio 2018, nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482 e 2483), nonché suggellato dal suo massimo consesso (Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Rv. 66508401), oltre che di recente ulteriormente ribadito (Cass. Sez. 3, sent. n. 11152 del 2023, cit.), “secondo il quale la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha natura di responsabilità oggettiva, la quale prescinde da ogni connotato si colpa, sia pure presunta, talché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile” (cfr., ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.). Se, dunque, “la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa (ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento esigibile dall'homo eiusdem condicionis et professionis e allo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso), ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento” (così, ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.).
8 Deve, infatti, altresì, osservarsi che In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime).Sez. 3 - , Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023 Si legge in motivazione: “Presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art.2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia.
2.1.a. Il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è «cagionato» dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa, secondo un'espressione felicemente incisiva rinvenibile nella formulazione utilizzata dall'art. 1384 (ora 1242) del codice francese (on est responsable…du dommage ... qui est causé par le fait ... des choses que l'on a sous sa garde …), ma il cui contenuto precettivo, nella sostanza, deve ritenersi coincidente con quello dell'omologa norma del codice italiano (Cass.01/02/2018, n.2480). L'evento di danno, in altre parole, deve essere esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali.
2.1.b. Il secondo presupposto si integra quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, possesso, detenzione, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Cass. 01/02/2018, n. 2480, cit.). Entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art.2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato.
2.1.c. Incombe, invece, sul custode, sempre ai sensi dell'art.2051 cod. civ., la prova (liberatoria) della sussistenza del “caso fortuito”, quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita. Il fatto integrante il caso fortuito è, dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res.
2.1.d. Il nesso causale tra l'evento dannoso e la res può essere escluso anche dal fatto del danneggiato. Al riguardo, giova ricordare che la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art.1227, primo comma, cod. civ. trova fondamento nel principio di causalità materiale che impone di non far carico al danneggiante della parte di danno che non è a lui causalmente imputabile e, più precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato. Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza. Mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Peraltro, sotto il profilo processuale, non solo il fatto colposo del danneggiato
9 ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. (a differenza dell'inosservanza del dovere di evitare l'aggravamento del danno di cui al secondo comma dello stesso articolo) è rilevabile d'ufficio se risultino prospettati gli elementi di fatto da cui esso sia ricavabile (ex aliis, Cass. 10/05/2018, n. 11258; Cass.19/07/2018, n. 19218), ma, inoltre, l'apprezzamento della condotta del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (ex aliis, Cass. 17/01/2020, n. 842). Rientra, dunque, nell'insindacabile giudizio del giudice del merito la valutazione del grado di inosservanza del modello di comportamento diligente (da cui dipende la gravità della colpa del danneggiato) e dell'entità delle conseguenze ascrivibili al suo comportamento. Quest'ultimo, nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa. Nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. In tal senso, del resto, depone l'orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte (ex aliis, Cass. 11/05/2017, n. 11526; Cass. 22/12/2017, n. 30775; Cass.30/10/2018, n. 27724), ribadito e definitivamente “suggellato” anche dal suo massimo consesso (Cass., Sez. Un., 30/06/2022, n. 20943).”
Ebbene, preliminarmente deve osservarsi che il figlio di parte attrice il IG. , sulla dinamica della caduta occorsa alla madre la sigra Parte_1 ata 28/09/2021, presso l' , Controparte_1 Controparte_3 con particolare riferimento alla improvvisa chiusura delle porte dell'ascensore, proprio allorquando la madre si accingeva a salire, sbalzando l'attrice al suolo, ha dichiarato : ““Confermo il cap. 1, il cap. 2, il cap. 3: io ero già entrato nell'ascensore; mentre aspettavo che mia madre entrasse, c'è stata la chiusura della porta dell'ascensore (è una sola porta, scorrevole): ho visto la porta colpire mia madre alla spalla e mia madre cadere, fuori dell'ascensore, poi la porta si è chiusa completamente e io sono rimasto fermo nell'ascensore, insieme a una IGa che era dentro insieme a me. Poi la porta si è aperta (penso che un comando sia stato azionato dall'altra IGa che era rimasta chiusa nell'ascensore insieme a me) e sono uscito per soccorrere mia madre;
anche la IGa che era in ascensore con me è uscita a soccorrere mia madre”. A domanda dell'avv. il testimone dichiara: “Per andare a CP_6 fare la visita, mia madre ed io avevamo utilizzato lo stesso ascensore che poi abbiamo preso (o tentato di prendere) per scendere”.
Circa l'apposizione di alcune fascette di color nero, in prossimità delle fotocellule dello strumento di risalita, che ne impedivano il regolare funzionamento, ha dichiarato: “Confermo le fotografie depositate sub 1 che mi vengono mostrate;
le fascette di nastro adesivo nero erano all'interno dell'ascensore; le
10 ho viste quando mi sono chinato per aiutare mia mamma;
anche se mia mamma era caduta all'esterno e io l'ho aiutata a rialzarsi rimanendo all'esterno, abbassandomi, mi è caduto l'occhio all'interno dell'ascensore e ho visto il nastro adesivo. Io ho fatto una foto e altre le ha fatte mia sorella il giorno dopo;
mia sorella è venuta il giorno stesso dopo circa un'ora, quando l'ho avvertita dell'incidente a nostra madre e del fatto che era ricoverata per questo motivo;
ha poi fatto le foto il giorno successivo;
anche la mia foto è stata fatta il giorno dopo l'incidente. Non so individuare nelle foto che mi sono state mostrate quella che ho scattato io e quelle che sono state scattate da mia sorella. Sono comunque sicuro al 100 % che il nastro adesivo ci fosse al momento dell'incidente occorso a mia madre. Confermo il cap. 5: mia madre non riusciva ad alzarsi;
è venuta anche un'infermiera con la barella, dove ho aiutato a posizionarla per il trasporto.” Il verbale viene letto al testimone, che ne conferma il contenuto e aggiunge: “Quando mia madre era per terra è uscito dal proprio studio, vicino all'ascensore, il medico che aveva visitato mia madre e ha visto che la stavamo soccorrendo”.
Anche la figlia dell'attrice, la IG.ra , ha dichiarato: “ Testimone_1
Confermo il cap. 1; avevo prenotato io la visita, fissata un po' prima delle 15, e ho concordato con mio fratello che l'accompagnasse lui in quanto io ero impegnata al lavoro. Un po' dopo le 15 ho chiamato mio fratello sul cellulare per sapere come fosse andata la visita e mio fratello mi ha detto che la mamma era caduta. Quindi ho lasciato il lavoro e quando sono arrivata mia mamma era al Pronto Soccorso interno alla clinica. Mio fratello e mia mamma mi hanno riferito che la caduta è avvenuta quando la porta (si tratta di un'unica porta scorrevole, come ho verificato andando a vedere l'ascensore) improvvisamente si è chiusa e ha colpito mia madre che, perdendo l'equilibrio, è caduta. Confermo che le fotografie depositate sub 1 ritraggono la situazione che ho verificato personalmente il giorno successivo. Non mi risulta che anche mio fratello abbia fatto foto. Ho fatto le foto, mi pare proprio il giorno successivo alla caduta, quando ho avuto contezza che la situazione di mia mamma era grave e sono andata a informarmi presso l'ufficio del direttore sanitario per sapere come fare una denuncia rispetto all'accaduto. Sul cap. 11: non avevo portato mia mamma per altre visite nel reparto. Ero stata in precedenza in quell'ospedale per altri motivi e ricordo che in un'occasione avevo visto la porta dell'ascensore di cui si tratta chiudersi improvvisamente. Però non avevo fatto caso alla presenza o meno del nastro adesivo. Quando sono andata a ritirare della documentazione medica di mia mamma, direi circa cinque o sei mesi fa, ho visto che il nastro adesivo non c'era più e ho fatto delle fotografie che ho dato all'avvocato di mia mamma, proprio per far rilevare come la situazione fosse cambiata”.
Analizzando tali risultanze testimoniali può ritenersi provato che la percezione diretta della dinamica della caduta da parte del figlio, presente ai fatti, il IG sia stata la seguente: la prospettiva del figlio era Pt_4 dall'interno dell'ascensore, essendo egli già entrato nell'ascensore, ed ha visto che la madre, la SI mentre stava entrando in ascensore è Controparte_1 stata urtata alla spalla, dalla porta dell'ascensore che si stava chiudendo, e nello specifico, è caduta fuori dall'ascensore, ed infatti la porta si è dapprima chiusa completamente e poi è stata riaperta, sempre al piano, consentendogli di uscire e soccorrere la madre caduta in terra.
11 Il responsabile dell'ufficio tecnico, dipendente di parte convenuta l'Ing.
sul funzionamento dei dispositivi di sicurezza (fotocellula- CP_7 catarifrangente) delle porte dell'ascensore , il giorno del sinistro, nonché circa l'apposizione di alcune fascette di color nero, in prossimità delle fotocellule dello strumento di risalita, ha dichiarato: “Il dottor che ai tempi era – Per_1
a quanto ricordo - responsabile dell'ufficio relazioni con il pubblico, il giorno dell'incidente per cui è causa mi cercò per vedere il funzionamento dell'ascensore, senza dirmi per quale motivo (ho saputo dopo che era stato denunciato un sinistro al riguardo) e insieme a lui abbiamo fatto una prova di funzionamento della fotocellula: le porte si aprivano regolarmente al passaggio della mia mano davanti alla fotocellula;
parlo di porte al plurale perché si tratta di due porte “accoppiate” (una interna e una esterna) che si muovono insieme e paiono una sola porta. La prova è stata fatta al secondo piano ma la fotocellula è una sola, all'interno della cabina, quindi è del tutto indifferente dove sia stata fatta la prova. Confermo il cap. 15. Io non ricordo di aver mai visto del nastro adesivo nero all'interno dell'ascensore. La fotocellula emette dei raggi e interrompe il contatto che aziona la chiusura delle porte, quindi se davanti alla fotocellula c'è un oggetto, la porta si blocca se si sta chiudendo e torna indietro oppure rimane aperta se è già aperta. Il catarinfrangente si trova esattamente di fronte alla fotocellula e serve per far riflettere il fascio delle onde. Nessuno mi ha mai segnalato che ci fosse il problema della presenza di nastro adesivo nero nell'ascensore di cui si tratta, che peraltro non è uno di quelli più utilizzati nella struttura (è utilizzato prevalentemente dal pubblico, da chi è diretto ai reparti direttamente raggiungibili con quell'ascensore). Preciso che, come ho detto, nel momento in cui mi fu chiesto di verificare se l'ascensore funzionasse, il dott. si limitò a domandarmi di Per_1 fargli vedere se l'ascensore funzionasse, senza pormi alcun problema particolare e senza dirmi che c'era stato un incidente. Mi pare, anche se non ne sono certo dato il tempo trascorso, di aver poi chiesto al dottor se quando mi aveva chiesto Per_1 di vedere il funzionamento dell'ascensore fosse appena successo il sinistro alla IGa
del quale avevo sentito parlare, e lui mi confermò di sì”. Interrogato in CP_1 prova contraria sui capitoli ammessi nn. 4 e 11 di parte attrice dichiara: “Come ho detto, non ho visto del nastro adesivo all'interno della cabina dell'ascensore; vedendo le fotografie, posso dire che il nastro adesivo non si trova sulla fotocellula, né sul catarinfrangente: la fotocellula è dalla parte opposta della cabina, come si vede da qualcuna delle fotografie;
il catarinfrangente è costituito da quelle placchette che paiono bianche (anche se in realtà sono grigie) vicine (non vicinissime) al nastro nero;
non so perché ci fosse del nastro nero;
nell'ascensore talvolta ci sono scritte e segni di imbrattamento fatti dagli utenti e comunque non vedo alcun senso logico per la presenza del nastro nero. Non ricordo che il dottor né altri mi abbiano Per_1 mai posto il problema della presenza del nastro nero;
non mi ricordo che mi abbiano detto che i figli della IGa si siano lamentati per la presenza del nastro CP_1 nero. Qualora il nastro avesse coperto la fotocellula o il catarinfrangente, le porte sarebbero rimaste costantemente aperte e di conseguenza l'ascensore fermo”.
Anche il IG all'epoca dei fatti, Responsabile dei Testimone_2 rapporti con il pubblico e della qualità, dipendente di parte convenuta, ha dichiarato: “Confermo il cap. 12. Ho l'ufficio nello stesso piano in cui è successo
12 l'incidente e, uscendo dal mio ufficio, ho sentito un “vociare” nel corridoio e ho capito che c'era stato un problema con l'ascensore. Ho chiamato l'ing. per verificare se CP_7 ci fossero problemi;
non sono stato a specificare all'ing. le ragioni per le quali gli CP_7 chiedevo questa verifica;
ricordo di aver messo la mano davanti alla fotocellula e che la porta si aperse. Non ricordo se anche l'ing. abbia messo la mano per verificare. CP_7
Io ricordo bene di aver messo la mano. Confermo il cap. 14: non ci sono mai stati problemi con quell'ascensore né quel giorno né in altri momenti.” A domanda del giudice il testimone dichiara: “Ricordo che il figlio della paziente scrisse una mail all'ufficio relazioni per il pubblico per avere un indennizzo;
io non risposi alla mail, che inoltrai all'ufficio competente. Nessuno mi ha mai parlato dell'esistenza di nastro adesivo nero all'interno dell'ascensore”. Vedendo una delle fotografie depositate da parte attrice sub 1 il testimone dichiara: “Anche se utilizzo l'ascensore, non ho mai notato la presenza del nastro adesivo che si vede e che, peraltro, è in basso e dalla parte opposta rispetto alla pulsantiera, quindi non è un punto in cui mi cade l'occhio”
Infine, sul punto funzionamento delle porte dell'ascensore e rilevanza causale sul funzionamento del mezzo di risalita, delle fascette di color nero in prossimità delle fotocellule, il IG dipendente della società Testimone_3 con mansioni di Responsabile tecnico, alla domanda “Vero che, in Parte_5 data 28/09/2021, presso l'ascensore che serve il secondo piano dell'
[...]
in , era visibile l'apposizione di alcune fascette Controparte_3 CP_2 im tocellule dello strumento di risalita che ne impedivano il regolare funzionamento, come da documento n. 1 che mi si rammostra”, ha risposto:” Non posso dirlo, perché sono venuto a conoscenza dell'accaduto tempo dopo;
In tale data io non ero presente sul posto, quindi, non ho potuto constatare se vi fossero quelle fascette in quella data. Siamo intervenuti successivamente. Questa fascette non impedivano il regolare funzionamento, anche se vi fossero state non impedivano il funzionamento in quanto il catarifrangente ,installato sul lato opposto del trasmettitore, era libero di trasmettere , di riflettere il raggio alla ricevente Adr Avv Mantovani: può indicare, guardando la foto, quando parla di catarifrangente di fotocellula o di emittente dove si trovino? Sulla spalletta, entrando a sinistra, c'è installato un dispositivo, che racchiude all'interno, sia il trasmettitore ,sia la ricevente , il trasmettitore emette un raggio invisibile alla ricevente, che lo riceve mediante il riflesso del catarifrangente installato sulla parete opposta lato pulsantiera. Nel caso in cui il nastro nero o la fascetta nera fosse stata installata sul catarifrangente le porte non si sarebbero chiuse e sarebbero rimaste aperte perché era come interrompere un raggio che andava sul catarifrangente. Voglio precisare che la porta sarebbe rimasta aperta anche se la fascetta nera fosse stata collocata sulla fotocellula e non sul catarifrangente: fotocellula e catarifrangente sono un sistema unico. Pertanto sia che la fascetta si trovasse sulla fotocellula sia che si trovasse sul catarifrangente la porta sarebbe rimasta aperta. Comunque questa porta oltre ad avere il dispositivo di sicurezza della fotocellula hanno un altro dispositivo di sicurezza il dispositivo contro gli urti chiamato “ costola mobile “, che consente alle porte di riaprirsi in caso di urto con un oggetto che imprime una forza di 150 Newton Il Raggio ha un'altezza di cm 50 circa da terra e non è un raggio per tutta l'altezza della porta Pertanto se una persona entra in cabina e posiziona solo un piede sotto tale altezza le porte possono
13 colpire il piede;
anche se la porta colpisce un oggetto, torna indietro;
se una persona entra con la gamba a livello della fotocellula la porta si arresta ,e torna indietro.
Tale testimone ha, quindi, indicato, nella sua deposizione, un tema specifico di natura tecnica: che, questa fascette, ove presenti il giorno del sinistro, non impedivano il regolare funzionamento della chiusura delle porte dell'ascensore, in quanto il catarifrangente, installato sul lato opposto del trasmettitore, era libero di trasmettere, di riflettere il raggio alla ricevente, ed inoltre, che, sia che la fascetta si trovasse sulla fotocellula, sia che si trovasse sul catarifrangente, la porta sarebbe rimasta aperta;
e, comunque, questa porta, oltre ad avere il dispositivo di sicurezza della fotocellula, ha un altro dispositivo di sicurezza, il dispositivo contro gli urti chiamato “ costola mobile“, che consente alle porte di riaprirsi, in caso di urto con un oggetto, che imprime una forza di 150 Newton, ed anche se la porta colpisce un oggetto, si arresta e torna indietro.
Ebbene all'esito delle predette prove testimoniali, esaminati i fatti dedotti da Parte attrice e da Parte convenuta circa la dinamica del fatto, è stata disposta CTU con incarico all'Ing Persona_2
I punti in contestazione sono stati così riassunti e indicati, anche, nel quesito.
“Esaminate le prove testimoniali e documentali acquisite in atti, esaminati i fatti dedotti da Parte attrice e da Parte convenuta circa la dinamica del fatto
- ed in particolare le deduzioni di Parte attrice: “dopo essersi sottoposta ad una visita presso il secondo piano dell' in si recava Controparte_3 CP_2 all'ascensore al piano, al fine di abbandonare la struttura sanitaria;
tuttavia, a causa dell'apposizione di alcune fascette di nastro adesivo innanzi alle fotocellule delle porte automatiche dell'ascensore, vi era un malfunzionamento delle porte stesse che si chiudevano repentinamente urtando con violenza la sig.ra e facendola CP_1 rovinare al suolo. Il malfunzionamento dell'ascensore, lungi dall'essere causato da forza maggiore o caso fortuito (quale ad esempio uno sbalzo di tensione), era univocamente riconducibile all'apposizione, sulle fotocellule deputate all'apertura e chiusura delle porte automatiche dell'ascensore, di alcune fascette di nastro adesivo nero che ne impedivano il corretto funzionamento;
aver applicato le succitate fascette di nastro adesivo ha inevitabilmente comportato il non corretto funzionamento dello strumento di risalita (ovvero la repentina chiusura delle porte automatiche anche in presenza di soggetti che entravano nella cabina atteso che le fotocellule non erano in grado di individuarli) ed il conseguente grave evento infortunistico;
-ed in particolare le deduzioni di Parte convenuta: “ l'adesivo nero visibile nelle indicate foto (anche ove esistente il giorno del fatto) risulta posizionato in un punto dove non esiste alcun dispositivo di sicurezza (fotocellula - catarifrangente) deputato alla regolazione del sistema di apertura/chiusura delle porte automatiche dell'ascensore e pertanto non si trova in corrispondenza di alcun dispositivo dell'impianto inficiante il suo funzionamento. A ciò consegue che, anche ove controparte dimostrasse l'effettiva presenza del nastro adesivo nero, lo stesso non ha in
14 ogni caso esplicato alcuna efficacia causale nel determinismo del dedotto evento di danno e pertanto a nulla rileva il motivo del suo supposto posizionamento;
- la placchetta bianca, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto e come verrà dimostrato in corso di causa, era un catarifrangente e non un semplice adesivo di colore bianco (è peraltro di intuibile evidenza che la “catarifrangenza” del supporto non può essere visibile nell'immagine fotografica che fa apparire - modificando il riflesso della luce - la placchetta di colore bianco uniforme). In merito, poi, all'assunto secondo il quale il catarifrangente non era posizionato parallelamente alla fotocellula, si osserva che lo stesso era localizzato in un punto che garantiva il regolare funzionamento del sistema di rilevamento (di qualsiasi ostacolo) e non falsava la “lettura” del raggio emesso dalla fotocellula;
- tra la fotocellula e il catarifrangente non era stato “inserito”, come ex adverso sostenuto, alcun “elemento ultroneo, ovvero il nastro adesivo nero” atto ad alterare il “meccanismo di apertura/chiusura” delle porte, né il catarifrangente era stato parzialmente coperto con il nastro adesivo nero….Quindi, come ben chiarito nella relazione in atti, è di assorbente rilevanza evidenziare che, in presenza di un ostacolo tra fotocellula e catarifrangente ovvero anche in caso di copertura con nastro adesivo del catarifrangente o della fotocellula o di entrambi (ipotesi comunque non verificatasi nel caso di specie), le porte dell'ascensore non si chiudono e rimangono aperte in modo permanente, senza perciò comportare, come ex adverso sostenuto, “una velocità irregolare di chiusura dell'ascensore”. E ciò in quanto la fotocellula con il fascio di luce interrotto tra l'emettitore e il riflettente per la presenza di un qualsiasi ostacolo non può trasmettere alcun input/“consenso” alla chiusura delle porte automatiche, che pertanto restano aperte in modo definitivo” ):
1) DESCRIVA IL CTU il sistema di funzionamento dei dispositivi (fotocellula e catarifrangente) dell'ascensore indicato in atti;
2) ANALIZZI IL CTU la compatibilità tra il funzionamento dell'ascensore e la dinamica del fatto, descritto da Parte attrice, così come dedotto nel rapporto fotografico di cui all'atto di citazione: in particolare, tra il funzionamento dell'ascensore, in relazione alla presenza dell'adesivo nero visibile nelle foto allegato n 1 dell'atto di citazione, con le modalità di chiusura e funzionamento delle porte.”
Preliminarmente deve rilevarsi che il CTU ha indicato che le indagini sono state svolte sulla base delle constatazioni svolte dall'esame delle foto di cui all'allegato 2.1 - foto n.
2.1 e n.2.2., precisando che non risultava essere stato disposto sequestro dell'ascensore nell'immediatezza: in quanto all'epoca dell'evento dannoso non è stato disposto il sequestro dell'ascensore. Tale sequestro avrebbe reso possibile eseguire rilievi puntuali e completi su tali componenti, compreso il catarifrangente. Il C.T.U. ha svolto le proprie considerazioni su quanto è stato possibile rilevare dagli atti e durante le operazioni peritali.
Deve osservarsi che, analizzando gli atti non risulta proposta querela con iscrizione di procedimento penale e correlativi atti.
Contestualizzando, quindi, la CTU nell'ambito del presente processo civile, e proseguendo nella predetta analisi, risulta dalla CTU che sono state esaminate le foto dell'ascensore e la documentazione tecnica depositata dalla
15 parte convenuta, con le seguenti analisi: Dalle foto n.
2.1 e 2.2. (vedi allegato 2.1) depositate dalla parte attrice il giorno 26 luglio 2022, si possono effettuare le seguenti constatazioni: - in corrispondenza della fotocellula, installata sul montante della cabina lato opposto alla pulsantiera o bottoniera di cabina, risultano apposte, sul montante lato pulsantiera o bottoniera di cabina, degli elementi di nastro adesivo nero e nella parte inferiore è visibile un elemento di colore bianco, applicato sempre sul montante stesso.
- Nella cabina, a destra della pulsantiera e in prossimità del montante è ubicato un elemento sagomato che risulta essere un catarifrangente.
- Gli elementi delle ante delle porte telescopiche presentano visibili striature orizzontali ubicate a circa 1 metro dal piano di calpestio della cabina dell'ascensore. Le porte della cabina hanno una larghezza di 1000 mm e un'altezza di 2000 mm, in conformità ai punti 7.3.1 e 7.3.2 della normativa UNI EN 81-2
Dall'esame del libretto dell'ascensore costruito dalla ditta con CP_8 numero di fabbrica 1124 avente matricola PV 01.74, rilasciato dall'ente notificato, (vedi allegato 2.2), sono state verificate le caratteristiche dell'ascensore e le dotazioni di sicurezza.
In particolare che la costola mobile era un elemento presente nei leveraggi dell'operatore. In un display ubicato su una parete della cabina sono riportati i dati identificativi dell'impianto e la capienza e portata (vedi allegato 2.3 - foto n. 2.3)
Non si descrivono i principi di funzionamento e i circuiti di sicurezza dell'ascensore in modo completo, in quanto esula dai compiti assegnati e quindi ci si limiterà a descrivere l'operatore di apertura e chiusura le porte e i dispositivi di sicurezza ad essi relativi
L'ascensore PADANA 1124 PV 01.74 è un impianto a porte automatiche telescopiche. L'utente non compie nessuna operazione manuale per l'apertura e la chiusura delle porte di piano e di cabina. L'utente si limita a premere il pulsante corrispondente al piano al quale intende essere trasportato dall'ascensore. Le porte di piano e di cabina sono di tipo scorrevole orizzontale nelle quali le due ante scorrono su piani verticali paralleli diversi. Nel loro movimento esse sono guidate sia superiormente che inferiormente, da apposite guide. I tempi di apertura e di chiusura delle porte assicurano un comodo accesso anche ad una persona su sedia a ruote. In tutti i casi le porte rimangono aperte per un opportuno tempo di attesa. L'ascensore comunque ha lo stazionamento al piano a porte chiuse, cioè dopo un certo tempo di non richiesta di spostarsi ad altro piano, rimane fermo al piano chiudendo però le porte.
….Il giorno 13 maggio 2024 alle ore 14,30 si è svolto il sopralluogo nel luogo dove è installato il suddetto ascensore. Durante il sopralluogo sono stati effettuati rilievi dimensionali relativi all'accesso alla cabina al secondo piano, dove si è verificato l'incidente, rilievi fotografici e dimensionali alla fotocellula e catarifrangente, all'operatore delle porte e in particolare al dispositivo della costola mobile.
Inoltre sono state effettuate prove con l'ausilio di un dinamometro, per misurare la spinta esercitata dalle ante delle porte automatiche telescopiche in caso di
16 urto su ostacolo, causando l'intervento della costola mobile. Le prove eseguite sono state fatte facendo riferimento allo stato dell'arte al momento del sopralluogo e con valori di taratura minima e massima possibile….
Il sistema fotocellula e catarifrangente è composto da un elemento emittente di un fascio infrarosso, da un elemento riflettente (catarifrangente) ed un elemento ricevente. Gli elementi emittente e ricevente sono ubicati entrambi nella fotocellula.
La continuità della catena emittente-riflettente-ricevente è garanzia che nell'estesa del fascio luminoso e per tutta la larghezza della porta di accesso, ad una altezza opportuna dal piano di calpestio, non si trovi nessun ostacolo.
Nel caso invece il fascio luminoso dovesse intercettare un ostacolo, la catena emittente-riflettentericevente, verrebbe interrotta e quindi nello schema elettrico dell'ascensore è previsto l'inversione di marcia del motore di azionamento delle porte e la conseguente riapertura delle porte.
Per quanto riguarda il circuito di manovra, occorre che le porte ai piani e di cabina, automatiche, rimangano chiuse in modo che i relativi contatti di sicurezza consentano la partenza della cabina.
Per il funzionamento del movimento di apertura e chiusura l'ascensore è dotato di un “operatore”, consistente in un motore elettrico ed una idonea trasmissione del moto, installato sul tetto della cabina.
L'inserzione del motore apri-porte avviene mediante appositi contattori (teleruttori) alimentati da un circuito derivato a monte dei contatti di sicurezza delle porte della cabina;
l'arresto, quando le porte sono completamente chiuse o aperte, viene ottenuto mediante contatti che controllano il circuito suindicato.
L'apertura o la chiusura delle porte del piano avviene mediante un accoppiamento fra queste e la porta della cabina che le trascina.
L'ascensore è dotato di un altro dispositivo di sicurezza denominato costola mobile e indicato nel libretto dell'ascensore (vedi allegato 2.2) come previsto nel punto 7.5.2.1.1.3 delle norme UNI EN 81-2.
La costola mobile è un componente dell'operatore, ubicata sul tetto della cabina ed è un dispositivo di sicurezza che, in presenza di un ostacolo, non permette la chiusura delle porte degli ascensori automatici.
Da quanto è stato possibile rilevare dalla foto allegata all'atto di citazione della parte attrice (vedi allegato 2.1 foto n.
2.1 e foto n.2.2) e dagli atti del fascicolo, il dispositivo fotocellula era applicato sullo stipite della cabina, lato opposto bottoniera o pulsantiera di cabina e il catarifrangente era applicato sullo stipite lato bottoniera o pulsantiera di cabina.
Sullo stipite delle porte di cabina si è potuto rilevare l'applicazione di spezzoni di nastro adesivo nero.
17 La fotocellula proiettava un fascio infrarosso, non visibile dall'occhio umano, ad un'altezza di 55,5 cm dal piano di calpestio (misura rilevata durante il sopralluogo del 13 maggio 2024), (vedi allegato 5.1-foto n. 5.1).
Il fascioinfrarosso si proiettava dalla fotocellula emittente al catarifrangente e da questo veniva riflesso nella stessa direzione verso l'elemento ricevente alla stessa fotocellula.
Il fascio infrarosso della fotocellula, nel sistema emittente-riflettente-ricevente garantisce che, all'altezza di 55,5 cm, non si trovi nessun ostacolo, cioè nessun oggetto o persona.
Infatti se una persona od oggetto interrompesse la catena emittente-riflettente- ricevente, nello schema elettrico del quadro di manovra dell'ascensore, verrebbe mandato un segnale ai circuiti del quadro di manovra che determinerebbe l'inversione del senso di rotazione del motore elettrico di apertura/chiusura delle porte e mediante il riduttore a cinghie trapezoidali e leveraggi l'apertura delle porte automatiche.
La fotocellula è stata sostituita (vedi allegato 5.4 Foto n.
5.2 e 5.3) durante l'intervento di manutenzione straordinaria già programmata ed effettuato nel gennaio del 2022.
In data 30 aprile 2024 il C.T.U. ha richiesto per PEC (vedi allegato 3.6) all'Ufficio Tecnico dell'ISTITUTO Controparte_4
quanto segue: “al punto 5) marca e il
[...] modello della fotocellula installata sull'ascensore in oggetto, alla data del 21/09/2021 e relativa documentazione. “ In data 23 maggio 2024 il suddetto Ufficio Tecnico, per PEC, rispondeva (vedi allegato 3.6) “ punto 5: non è stato possibile recuperare marca e modello della fotocellula in quanto sostituita prima dell'avvio della vertenza nell'ambito della manutenzione programmata e non più reperibile. Tuttavia le attività di manutenzione/sostituzione sono sempre state eseguite dal manutentore autorizzato.”
Alla luce di quanto sopra il C.T.U. non ha proceduto ad eseguire nessun rilievo e prove relative al funzionamento della fotocellula, durante il sopralluogo del 13 maggio 2024, in quanto il dispositivo era diverso da quello installato al momento dell'incidente
….Il nastro adesivo di colore nero, posto sullo stipite lato pulsantiera della cabina (vedi allegato 2.1 foto n.
2.1 e 2.2), è stato utilizzato per chiudere il foro del catarifrangente che era in esso ubicato nella geometria originaria in fase di collaudo. Dalla suddetta foto, allegata all'atto di citazione dalla parte attrice, si evince che l'orientamento della fotocellula è stato mutato e il catarifrangente ubicato sulla parte interna della cabina svolgevano, anche se in modo variato, le funzioni di sicurezza del dispositivo. Quindi la catena trasmittente, riflettente e ricevente era presente in modo alterato, rispetto allo stato in fase di collaudo.
Nel gennaio 2022 l'
[...]
, ha disposto l'esecuzione di Controparte_4 una manutenzione straordinaria dell'ascensore, con la sostituzione del quadro di
18 manovra e di altri componenti descritti nel preventivo (vedi allegato 5.2) già programmato.
Tale circostanza risulta agli atti. Difatti nella memoria della parte convenuta del 9 febbraio 2023 si può leggere: “L'ascensore per cui è giudizio è stato sottoposto ad un intervento di sostituzione del quadro elettrico di alimentazione dell'ascensore e delle bottoniere della cabina che ha comportato anche la sostituzione del sistema di fotocellule e catarifrangente esistente (siccome anch'esso parte elettrica). Il suddetto intervento, che è stato eseguito nel gennaio 2022 ma era stato programmato già nel febbraio 2021 (sub. doc. 7), si è quindi reso necessario per motivi del tutto indipendenti dai fatti per cui è causa.”
Durante il sopralluogo del 13 maggio 2024 si è potuto constatare la sostituzione del quadro di manovra (vedi allegato 5.4 - foto 5.2 e 5.3), fornito dalla ditta e Controparte_9 conseguentemente la sostituzione di tutti i componenti elettrici dei circuiti di sicurezza della macchina, elencati nel preventivo e nell'ordine, riportati nell'allegato 5.2.
Nell'udienza del 24 gennaio 2024 il IG. dipendente e Testimone_3 responsabile tecnico della Società si dichiarava: “Comunque questa porta oltre Pt_5 ad avere il dispositivo di sicurezza della fotocellula hanno un altro dispositivo di sicurezza il dispositivo contro gli urti chiamato “costola mobile “, che consente alle porte di riaprirsi in caso di urto con un oggetto che imprime una forza di 150 Newton. Il raggio ha un'altezza di cm 50 circa da terra e non è un raggio per tutta l'altezza della porta. Pertanto se una persona entra in cabina e posiziona solo un piede sotto tale altezza le porte possono colpire il piede;
anche se la porta colpisce un oggetto, torna indietro;
se una persona entra con la gamba a livello della fotocellula la porta si arresta, e torna indietro. In effetti, come anche risulta dal libretto dell'ascensore, la macchina è dotata della “costola mobile”.
Il dispositivo elettromeccanico, ubicato nella parte superiore della cabina, che comanda l'apertura e la chiusura delle porte della cabina assieme alle porte di vano è l'operatore (vedi allegato 5.5 - foto n. 5.4).
L'operatore delle porte montato dalla ditta è costituto da un CP_10 motore a corrente continua 48 V della potenza di 100 W, costruito dalla ditta
(allegato 5.5 - vedi foto n. 5.5) che per mezzo di un CP_11 cinematismo costituito da un riduttore, con una doppia coppia di pulegge a cinghie trapezoidali e una coppia di leve, comanda l'apertura e la chiusura delle porte di cabina, trascinando quelle di vano. L'operatore è munito di costola mobile, ossia di un apposito dispositivo che in caso di urto di chiusura delle porte, mentre l'utente si accinge ad entrare nel vano dell'ascensore e venga a contatto con le ante delle porte automatiche esse si riaprono, esercitando sull'utente stesso una forza di modesta entità. La costola mobile, insieme al dispositivo di fotocellula sono i principali sistemi di sicurezza che consentono di evitare il rischio di schiacciamento tra le porte di vano e di cabina e gli stipiti di piano e di cabina.
La costola mobile è costituita da un dispositivo azionato dal leveraggio di apertura e chiusura porte dotate di un perno filettato con un richiamo di una molla
19 cilindrica. Nella parte inferiore è ubicata una camma che aziona una leva a rullo che apre e chiude i contatti elettrici di un microswitch (vedi allegato 5.6 foto n.5.6).
Tale azionamento dei contatti, durante la chiusura delle porte, determina, un segnale che inviato al quadro di manovra causa il comando dell'inversione del senso di marcia dell'asse del motore elettrico, con l'immediata riapertura delle porte. Nella parte superiore del perno filettato è previsto un coperchio metallico e un dado che consentono di effettuare la taratura della costola mobile. Il funzionamento è visibile nel video riportato nell'allegato 5.7.
Considerando che l'operatore non è stato oggetto di manutenzione straordinaria dopo l'incidente del 28 settembre 2021, si è proceduto alla misurazione delle forze, espresse in Newton, che le porte automatiche potevano esercitare sulla persona che si accingeva a entrare nella cabina in fase di chiusura per interruzione del raggio della fotocellula. Durante il sopralluogo effettuato il giorno 13 maggio 2024 sono state eseguite n. 3 prove:
1.a PROVA: misurazione della forza esercitata dalla porta nello stato di taratura, alla data del sopralluogo, della costola mobile;
2.a PROVA: misurazione della forza esercitata dalla porta nello stato di taratura con molla compressa al massimo della costola mobile;
3.a PROVA: misurazione della forza esercitata dalla porta nello stato di taratura attuale con molla compressa al minimo della costola mobile. I risultati di tali prove sono i seguenti: PROVA N. 1 N. MISURAZIONE VALORE (Newton) 1 69 2 75 3 75 PROVA N. 2 N. MISURAZIONE VALORE (Newton) 1 28 2 50 3 47 PROVA N. 3 Le misurazioni sono state eseguite con un dinamometro SAMA TOOLS modello NK- 500 analogico (vedi allegato 5.8- foto n 5.7), le cui caratteristiche e rapporto di taratura sono state riportate nell'allegato 5.9. Le prove sono state eseguite interponendo il dinamometro tra la persona e l'anta della porta (vedi allegato 5.10 foto n. 5.8) di vano in fase di chiusura e misurando i valori reali delle forze che venivano trasmesse alla persona stessa.
D'altra parte il dispositivo di fotocellula e catarifrangente descritto nel capitolo 2 e come è stato rilevato da una foto depositata nell'atto di citazione (sub doc.1) della parte attrice, pur non essendo conforme alla geometria prevista all'atto del collaudo dell'ascensore PADANA 1124 PV 01 .74, manteneva la funzionalità per garantire la sicurezza.
In particolare circa il fascio infrarosso della fotocellula il CTU ha osservato che “L'asse del fascio infrarosso della fotocellula è ubicato a 55,5 cm dal piano di calpestio.
Dall'esame della suddetta foto, il fascio infrarosso anziché proiettarsi secondo una direttrice parallela al lato più corto della cabina, seguiva un tracciato obliquo (vedi allegato 5.11 foto 5.9).
Il fascio infrarosso della fotocellula intercettava il catarifrangente di forma irregolare, ubicato sulla parete all'interno della cabina.
Inoltre la distanza D (vedi allegato 5.11 foto n.5.9) compresa tra la soglia di piano e l'asse originario del fascio infrarosso (come da collaudo) è pari a 31,5 cm.
20 La mutata geometria del raggio determinava una intercettazione della stessa arretrata rispetto alla geometria originaria di collaudo, specialmente nella zona di chiusura della porta, lato pulsantiera.
Pertanto la distanza D risultava aumentata di un valore da 3 cm (dalla parte della fotocellula emittente ricevente) ad un valore X pari a circa 8 cm (dalla parte dello stipite della cabina lato pulsantiera).
Con riferimento al piano individuato dalle facce esterne degli stipiti delle porte di piano, una persona che si accingeva ad entrare nel vano della cabina dell'ascensore a porte automatiche telescopiche a due ante, in fase di chiusura avrebbe intercettato il fascio infrarosso della fotocellula ad una distanza di 31,5 cm, con la geometria della fotocellula e catarifrangente conforme al collaudo;
mentre avrebbe intercettato lo stesso fascio nella situazione reale della foto, ad una distanza compresa da 34,5 cm a 38,5 cm.
Con l'intercettazione del fascio la porta automatica si sarebbe immediatamente riaperta, in quanto la sua interruzione avrebbe provocato l'inversione del senso di rotazione del motore e il movimento dei leveraggi per l'apertura.
Invece nel caso la stessa persona, nell'accingersi ad entrare nel vano della cabina, in fase di chiusura della porta automatica telescopica, non avesse intercettato il fascio e fosse stato colpito dalla porta stessa, sarebbe intervenuta la costola mobile dell'operatore che avrebbe determinato, allo stesso modo, l'inversione del senso di marcia del motore, con la riapertura della porta stessa.
Pertanto con le dinamiche determinate dai dispositivi di sicurezza della porta, catena emittente-riflettentericevente della fotocellula e catarifrangente e dalla costola mobile, sono ipotizzabili i seguenti casi:
Una persona nell'entrare nella cabina dell'ascensore:
1) intercettando con il proprio corpo e/o altri oggetti il fascio infrarosso della fotocellula ubicato ad un'altezza dal piano di calpestio di 55,5 cm, provocherebbe la non chiusura delle porte o la riapertura delle porte se già si stavano chiudendo. In tal caso non ci sarebbe stato nessun contatto tra il suo corpo o altri oggetti con le porte in fase di chiusura.
2) non intercettando con il proprio corpo e/o altri oggetti il fascio infrarosso della fotocellula ubicato ad una distanza da 34,5 cm a 39,5 cm dalla soglia di vano (vedi allegato 5.11 foto n.5.9); in tal caso le porte in fase di chiusura avrebbero colpito la persona con una forza variabile da 28 N a 75 N, con l'intervento della costola mobile e le porte si sarebbero riaperte automaticamente.
3) non intercettando, con le porte in fase di chiusura, il fascio infrarosso della fotocellula, avrebbe urtato frontalmente le porte in fase di chiusura. In tal caso non sarebbe intervenuto né la catena emittenteriflettente-ricevente della fotocellula e catarifrangente e né la costola mobile. I valori delle forze trasmesse dall'anta, nel caso 2) sono risultati inferiori al limite stabilito dalle norme UNI EN 81-2 punto 8.7.2.1.1.1
21 In conclusione, il CTU, sul funzionamento del dispositivo fotocellula e catarifrangente e del dispositivo di costola mobile , nonché sull'incidenza causale delle fascette autoadesive, ha accertato che “Entrambi questi dispositivi garantiscono la sicurezza degli utenti che si accingono ad entrare nella cabina dell'ascensore, anche nel caso di chiusura delle porte di cabina e di piano, procurato, azionando l'apposito pulsante o dopo il tempo di attesa previsto.
Dall'analisi della situazione di fatto rappresentata dalla foto (vedi allegato 2,1 foto n.
2.1 e foto n.2.2) depositata dalla parte attrice si puo' concludere che:
- il nastro adesivo nero, applicato sullo stipite lato pulsantiera della cabina, è risultato ininfluente sul funzionamento del sistema fotocellula catarifrangente cosi come rappresentato nella foto stessa, in quanto la geometria variata rispetto a quella di collaudo, determinava la proiezione del fascio infrarosso in modo obliquo (zona evidenziata in rosso nello schizzo dell'allegato 5.11 foto n.5.9), con il catarifrangente ubicato sulla parete interna della cabina lato pulsantiera.
- Il funzionamento delle porte automatiche telescopiche, anche in tale stato di fatto, in caso di intercettazione del fascio infrarosso con il corpo od oggetti, da parte di un utente, avrebbe interrotto lo stesso fascio e provocato l'inversione del senso di rotazione del motore di apertura/chiusura porte e quindi la immediata apertura delle porte di cabina e di piano. In tal caso non ci sarebbe stato nessun contatto tra il corpo e/o oggetti con le porte in fase di chiusura.
- Nel caso invece l'utente nell'accingersi ad entrare nella cabina, in fase di chiusura delle porte, non avesse intercettato il fascio infrarosso e trovandosi parte del proprio corpo o con oggetti nella fascia di larghezza di 1 metro (larghezza utile di accesso al vano dell'ascensore) e una profondità pari da 31,5 a 39,5 cm, distanza tra il piano delle facce esterne degli stipiti delle porte di vano e il piano passante nell'asse del fascio infrarosso in direzione obliqua, sarebbe stata colpita dalle porte con una forza variabile tra 28 e 75 Newton (circa 2,8 e 7,5 Kg) a seconda della taratura della costola mobile. Nel caso di mancato intervento di entrambi i dispositivi l'utente si sarebbe trovato all'esterno della fascia sopra descritta e avrebbe urtato contro le porte in fase di chiusura.
Alla luce delle valutazioni fatte dal C.T.U. nel paragrafo 7 della presente relazione sulla base delle osservazioni presentate dai CTP di parte attrice e convenuta, si può sinteticamente pervenire alle seguenti ulteriori conclusioni:
A) Non sono stati eseguiti rilievi sui componenti di sicurezza, in particolare sulla fotocellula e sul catarifrangente., in quanto dopo l'evento dannoso, non si è proceduto al sequestro dell'ascensore e dei suoi componenti.
B) Il materiale apposto all'interno della cabina (lato pulsantiera) risultava essere un catarifrangente. In caso contrario, con lo stato dell'arte rappresentato dall' allegato 2,1 foto n.
2.1 e foto n.2.2, le porte automatiche sarebbero rimaste stabilmente aperte, in contrasto da quanto risultante agli atti.
22 C) La fotocellula è stata sostituita in occasione dell'intervento della manutenzione straordinaria e dalle risultanze del preventivo e ordine (vedi allegato 5.2)
D) Non è stata riscontrata nessuna evidenza sulla modifica dell'assetto originario all'epoca del collaudo. Le indagini sono state svolte sulla base delle constatazioni svolte dall'esame delle foto di cui all'allegato 2.1 - foto n.
2.1 e n.2.2.
E) Il fascio infrarosso non poteva che essere stato orientato obliquamente e il funzionamento, anche se non conforme allo stato dell'arte in fase di collaudo, garantiva comunque la funzionalità di sicurezza.
F) Tra i casi di dinamica prospettati nel capitolo 6 della presente relazione, la dinamica del caso 3 risulterebbe la più probabile, ritenendo che nelle dinamiche dei casi 1 e 2 si sarebbe provocato l'inversione del senso di rotazione del motore elettrico di apertura/chiusura delle porte.
G) Non è stato possibile accertare eventuali anormalità e/o non conformità durante il sopralluogo del 13 maggio 2024, in quanto lo stato dell'arte dei componenti di sicurezza risultavano modificati rispetto a quello esistente al momento dell'evento dannoso.”
In conclusione deve rilevarsi che “il nastro adesivo nero, applicato sullo stipite lato pulsantiera della cabina, è risultato ininfluente sul funzionamento del sistema fotocellula catarifrangente” facendo riferimento agli atti e visibili nelle foto dell'allegato 2.1 - foto n.
2.1 e n.
2.2. Tali argomentazioni derivano dal fatto che se, al contrario, l'apposizione di tale nastro adesivo avesse compromesso in qualche modo il funzionamento dell'apertura/chiusura delle porte automatiche, esso avrebbe interrotto la catena emittente-riflettente-ricevente e quindi le porte sarebbero rimaste aperte stabilmente, supponendo un orientamento della fotocellula conforme alla situazione di collaudo, cioè proiettando il fascio infrarosso con un asse parallelo al lato più corto della cabina dell'ascensore.
Da quanto è stato possibile rilevare dagli atti e dalle suddette foto dell'allegato 2.1 si è potuto constatare che il fascio infrarosso non poteva che essere stato orientato obliquamente, come descritto, e che il funzionamento, anche se non conforme allo stato dell'arte in fase di collaudo, garantiva comunque la funzionalità di sicurezza.
In merito alle osservazioni sui tre casi prospettati, si fa notare che essi fanno riferimento alle caratteristiche tecniche dei dispositivi di sicurezza e alle probabili dinamiche che sono state ritenute possibili alla data dell'evento dannoso.
Tuttavia, sulla base di quanto risulta agli atti, il caso 3 risulterebbe il più probabile, ritenendo che i casi 1 e 2 avrebbero provocato l'inversione del senso di rotazione del motore elettrico di apertura/chiusura delle porte, con conseguente immediata riapertura delle porte automatiche.
Il caso 3 risulterebbe il più attendibile nel caso di non presenza di anormalità ai componenti del sistema di sicurezza dell'apertura/chiusura delle porte.”
23 Sulla base della complessiva valutazione delle risultanze documentali, delle prove testimoniali e della CTU deve ritenersi provato che il nastro adesivo nero, applicato sullo stipite lato pulsantiera della cabina, è risultato ininfluente sul funzionamento del sistema fotocellula catarifrangente;
non può, quindi, ritenersi provato che tale apposizione abbia determinato un malfunzionamento della fase di chiusura delle porte dell'ascensore; nè può ritenersi provato un nesso causale tra un malfunzionamento del sistema di chiusura delle porte dell'ascensore e l'urto con la SI CP_1
E' infatti risultato tecnicamente provato che la IG.ra al CP_1 momento dell'urto, non abbia intercettato, con le porte in fas , il fascio infrarosso della fotocellula, ed ha urtato frontalmente le porte in fase di chiusura.
Non sussiste alcun nesso di causalità tra l'apposizione delle fascette e il funzionamento delle porte dell'ascensore.
La prospettiva della dinamica riferita dal figlio della SI CP_1 percepita dal figlio il IG è compatibile con tale accertam Pt_4 egli ha visto dall'interno dell'ascensore tale fase di urto e nella sua prospettiva ha riferito un urto tra la porta in fase di chiusura e la spalla della madre.
Tuttavia da tali accertamenti tecnici è risultato che le fascette autoadesive sono state ininfluenti sul funzionamento della fase di chiusura delle porte, perché vi è un ulteriore sistema di sicurezza, rappresentato dalla costola mobile, ed è quindi compatibile con tali elementi che la SI sia CP_1 stata urtata, non dalla porta in fase di chiusura, bensì, abbia urtato frontalmente le porte in fase di chiusura.
Sul punto si rileva che, proprio tale dinamica è compatibile tecnicamente con la definitiva chiusura delle porte dell'ascensore.
Così tecnicamente ricostruita la dinamica dell'accaduto, non può accogliersi la domanda di Parte attrice, né ex art 2051 cc, né ex art 2043 cc, posto che non sussiste nesso di causalità tra l'apposizione delle fascette autoadesive e il funzionamento delle porte dell'ascensore, né risulta provato un malfunzionamento dell'ascensore in rapporto di causalità con la caduta della SI CP_1
Le spese di lite, in ragione dei fatti dedotti ed analizzati e della complessità tecnica della ricostruzione della dinamica del fatto, devono essere interamente compensate.
Per i medesimi motivi anche le spese di C.T.U. devono essere poste a carico delle Parti in solido nella misura del 50% ciascuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
24 1. respinge le domande proposte dalla SI nei confronti Controparte_1 di (già Controparte_2 Controparte_3
;
[...]
2. compensa interamente le spese di lite
3. pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico solidale carico delle Parti nella misura del 50% ciascuno
Così deciso il 17 giugno 2025.
Sentenza depositata il 17 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Filoni
25
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3615/2022 di R.G., promossa da:
IG.ra (C.f.: ), assistita, Controparte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa, giusta delega in calce al presente atto, dall'Avv. Sebastiano Filippo Zaffarana (C.f.: ) del Foro di Milano CodiceFiscale_2 ed agli effetti della presente procedura elettivamente domiciliata presso lo Studio professionale secondario del difensore in Pavia (27100 – PV) Via Paolo Diacono n. 3 ( comunicazioni presso il numero di fax: 0382.049958 o alternativamente presso l'indirizzo di posta elettronica:
o ancora presso l'indirizzo di posta Email_1 elettronica certificata: Email_2
- attrice - contro
(già Controparte_2 Controparte_3
(c.f. ) in persona del Presidente , domicilio
[...] P.IVA_1 eletto, ai fini del presente giudizio, in Como, via Cinque Giornate n. 61 presso lo studio degli avv.ti Vittorio Gelpi (c.f. ) e Stefano CodiceFiscale_3
Dalle Donne (c.f. d assistono CodiceFiscale_4 come da procura in calce al presente atto.
- convenuto–
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
« Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, così provvedere: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO - Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'esclusiva responsabilità, ex art. 2051 c.c. e/o art. 2043 c.c., dell' (C.f.: Controparte_4
), in persona del legale rappresentante pro tempore, in ordine alla P.IVA_1 causazione del sinistro per cui è causa, occorso alla sig.ra in data Controparte_1
28/09/2021, e per l'effetto condannare l' Controparte_5
[...
[...] (C.f.: , in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento - in favore della sig.ra Controparte_1
– di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi, conseguenti alle lesioni, per la somma che risulterà ad istruttoria ultimata, oppure della somma (maggiore o minore) ritenuta di giustizia, ricorrendo eventualmente anche a criteri equitativi, che risulterà al termine della fase istruttoria, il tutto oltre agli interessi sulle somme e alla rivalutazione monetaria dalla data del fatto sino al saldo effettivo. Si chiede che alle somme di cui sopra siano dovuti gli interessi ex art. 1284, c. IV c.c. (così come modificato dall'art. art 17 della l. 162/2014), pari a quelli previsti dalla legislazione speciale in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dalla domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo. IN OGNI CASO - Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, spese generali, Iva e C.P.A. inclusi e liquidazione delle stesse secondo i parametri tabellari di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto della complessità della causa e dell'attività effettivamente svolta dal difensore, nonché ulteriori interessi, ex art. 1284, comma 4 c.c. (così come modificato dall'art. 17 della l. 162/2014), sull'importo così determinato pari a quelli previsti dalla legislazione speciale in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dal deposito della sentenza sino al soddisfo. ».
Per il convenuto:
« Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, così giudicare: nel merito: respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto. Spese rifuse. In via istruttoria: ci si oppone all' eventuale reiterata avversa richiesta di CTU medico-legale alla luce delle considerazioni svolte in atti e, in esito all'espletata istruttoria, nelle note di trattazione scritta del 18/09/2024. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande e/o eccezioni ex adverso proposte. ».
ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI PRECEDENTI IN FATTO E PROCESSUALI
Con atto di citazione notificato in data 26 luglio 2022 la IGa
[...] ha convenuto in giudizio l' CP_1 Controparte_4
, chiedendo il risarcimento danni, ex articolo
[...]
2051 codice civile ed ex articolo 2043 codice civile, a seguito del sinistro occorso alla IGa il 28 settembre 2021 all'interno Controparte_1 dell di . Controparte_3 CP_2
In particolare, deduceva che:
- il 28 settembre 2021, a seguito di una visita specialistica ortopedica, programmata presso l' in si accingeva, Controparte_3 CP_2 in compagnia del figlio, il IG , ad usufruire dell'ascensore, Parte_1 sito al secondo piano della struttura, quando, dall'interno, ne veniva rapidamente chiuso e impedito l'accesso, e, in tale frangente, la IGa
urtata dalle porte automatiche dell'ascensore, perdeva l'equilibrio CP_1
e rimaneva coinvolta in una rovinosa caduta al suolo;
- dal materiale fotografico in possesso della IGa ( documento CP_1
1) che ritrae le condizioni dell'ascensore de quo, nell'immediatezza del sinistro,
2 emergeva come l'apposizione di spessi nastri adesivi, disposti sopra le fotocellule, che regolano l'apertura/chiusura delle porte automatiche dell'ascensore, viziava il corretto funzionamento dello strumento di risalita, comportando una velocità irregolare di chiusura dell'ascensore stesso, ed era, proprio, tale irregolare funzionamento dell'ascensore, che aveva causato la rovinosa caduta al suolo della IGa che si trovava nell'atto di CP_1 accedere alla cabina, quando le porte automatiche si chiudevano repentinamente, urtandola e sbalzandola al suolo,
- la stessa veniva immediatamente soccorsa e assistita dai Sanitari del Pronto Soccorso dell'Istituto che, all'esito degli esami diagnostici e di controllo diagnosticavano alla paziente una frattura scomposta pertrocanterica femorale sinistra e prescrivevano l'immediato ricovero della IGa presso CP_1 il reparto di ortopedia e traumatologia della struttura;
in conseguenza del sinistro veniva sottoposta ad un complesso intervento chirurgico il 1 ottobre 2021, che comportava l'impianto di endoprotesi al femore sinistro;
doveva, poi, affrontare una lunga degenza, post operatoria e riabilitativa, con assistenza domiciliare integrata bisettimanale, a causa del non completo recupero dalle lesioni patite,
- al fine di addivenire ad una pronta liquidazione del danno la IGa
[...] denunciava il sinistro alla società convenuta, che comunicava che CP_1 ompiuti accertamenti sul sinistro, e, all'esito, a distanza di un anno dall'apertura del sinistro, l'ufficio sinistri della società convenuta, rilevava che, dagli accertamenti era emerso che le verifiche periodiche, imposte per legge, effettuate da azienda certificata sugli ascensori, in particolare sui dispositivi di chiusura, sicurezza e blocco, tra cui proprio la fotocellula, antecedenti e successivi alla data dell'evento, non avevano rilevato alcuna anomalia, confermando la corretta funzionalità del sistema di apertura e chiusura delle porte, il corretto sistema di rilevamento delle fotocellule, la corretta funzionalità del dispositivo anti urti, nonché la conformità dell'impianto alla normativa di riferimento, non sussistendo, quindi, l'insidia, ma essendosi verificato un evento fortuito, con conseguente non accoglimento della richiesta risarcitoria avanzata.
Pertanto, la IGa concludeva, in questa sede, chiedendo Controparte_1 accertarsi la responsabilità della società convenuta ex articolo 2051 codice civile ed ex articolo 2043 codice civile nella causazione del sinistro, posto che il malfunzionamento dell'ascensore, lungi dall'essere stato causato da forza maggiore o caso fortuito, quale ad esempio uno sbalzo di tensione, era, univocamente, riconducibile alla apposizione sulle fotocellule, deputate all'apertura e chiusura delle porte automatiche dell'ascensore, di alcune fascette di nastro adesivo nero, riconoscibile dalla documentazione fotografica, che ne impedivano il corretto funzionamento, cosicché la IGa CP_1 chiamava l'ascensore attraverso il relativo pulsante di chiamata, l'ascensore arrivava al piano e le porte si aprivano, la IGa e il figlio il CP_1 IG procedevano ad accedere alla cabina dell'ascensore, le Parte_1 porte automatiche dell'ascensore, tuttavia, a causa delle fascette di nastro
3 adesivo, apposte davanti alle fotocellule, non rilevavano il movimento dell'attrice e, repentinamente, si chiudevano mentre la IGa era CP_1 ancora intenta ad entrare nella cabina ascensore, cosicché la rapida chiusura delle porte automatiche, sbalzava la IGa all'esterno Parte_2 dell'ascensore e ne causava la caduta al suolo, causand conseguenza della rovinosa caduta, una frattura scomposta pertrocanterica femorale sinistra, essendo, altresì, individuabile nella colposa condotta dalla società convenuta, con l'apposizione di nastro adesivo sulla fotocellula di apertura chiusura delle porte automatiche, il fatto che ha cagionato il danno ingiusto patito dalla IGa con richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale Parte_3 sulla base della valutazione medico legale euro 144.113,04, con personalizzazione massima sino alla misura di euro 167.686,04, e del danno patrimoniale nella misura complessiva di euro 484,29, con spese refuse.
Si è costituita parte convenuta ( già Controparte_2
), contro deducendo, nello specifico, e in Controparte_3 rio ex articolo 2697 codice civile, gravante su parte attrice, in ordine alle concrete modalità di accadimento del sinistro, e, rilevato che le fotografie prodotte, sub doc 1, ritraenti l'abitacolo dell'ascensore, nulla provano in merito alla presenza, il giorno del sinistro, dei nastri adesivi neri, in quanto non recano la data in cui sono state scattate, che:
-l'adesivo nero visibile nella foto risulta posizionato, in un punto, dove non esisteva alcun dispositivo di sicurezza, deputato alla regolazione del sistema di apertura/chiusura delle porte automatiche dell'ascensore: pertanto, non si trovava, come sostenuto da parte attrice, in corrispondenza di una fotocellula, né di nessun altro dispositivo dell'impianto
- se, infatti, l'adesivo fosse stato, effettivamente, a posto sopra ad una fotocellula, le porte dell'ascensore non si sarebbero potute chiudere, e sarebbero rimaste aperte, in modo permanente: quindi, nel caso di specie, i nastri adesivi neri, anche ove esistenti il giorno del sinistro, non avevano esplicato alcuna efficacia causale, nel determinismo del dedotto danno, in quanto non hanno inficiato, sotto alcun profilo, il regolare funzionamento dell'ascensore
- inoltre, la società specializzata nel settore degli impianti elevatori aveva confermato l'assenza di fotocellule, in corrispondenza delle fascette nere, e il sistema di sicurezza, all'epoca dei fatti, era costituito da una fotocellula visibile nella foto numero 5 di parte attrice, posizionata sul lato destro dell'ascensore, e da un catarifrangente, rappresentato sempre nella foto dalla placchetta in plastica bianca, visibile sul lato opposto di sinistra;
-la fotocellula si compone, a sua volta, di due parti, un trasmettitore, che invia un fascio infrarosso invisibile ad un ricevitore, e le parti emittente e ricevente, racchiuse nella stessa fotocellula: ciò comporta che la parte ricevente della fotocellula riceve il fascio emesso dalla parte emittente, perché riflesso dal catarifrangente, posizionato sul lato opposto della fotocellula, seguendo quindi questa catena di sistema, se tale processo si interrompe, il contatto nella
4 fotocellula rimane aperto, e questo impedisce la chiusura della porta dell'ascensore, in modo definitivo, quindi è di assorbente rilevanza evidenziare, secondo quanto dedotto da parte convenuta, che, in presenza di un ostacolo tra fotocellula e catarifrangente, ovvero, anche in caso di copertura con nastro adesivo del catarifrangente o della fotocellula di entrambi, le porte dell'ascensore non si chiudono, e rimangono aperte, in modo permanente, senza perciò comportare, come sostenuto invece da parte attrice, una velocità irregolare di chiusura dell'ascensore. Ciò, in quanto la fotocellula, con il fascio di luce interrotto, tra l'emettitore e riflettente, per la presenza di un qualsiasi ostacolo, non può trasmettere alcun input alla chiusura delle porte automatiche, che pertanto restano aperte in modo definitivo.
- in conclusione parte convenuta deduceva l'assoluta inconciliabilità tra la dedotta anomalia, ritenuta causa dell'evento di danno, da parte attrice e il descritto sistema di funzionamento dei dispositivi fotocellula e catarifrangente dell'ascensore; inoltre alcuna segnalazione di guasto era pervenuta all'ufficio tecnico degli istituti convenuti, lo stesso giorno del sinistro, e l'ascensore, successivamente, ha continuato a funzionare regolarmente, e per l'effetto, attesa la perfetta funzionalità dell'impianto, il sinistro era da addebitare ad un comportamento colposo della stessa danneggiata, dotato di impulso causale autonomo, per essersi, verosimilmente attardata ad entrare in ascensore, e spaventatasi, alla vista della chiusura delle porte, avvenuta al termine della regolare durata del tempo di apertura, si era mossa perdendo l'equilibrio e cadendo al suolo.
Concludeva parte convenuta, in difetto della prova del nesso causale, e provata invece l'esimente del caso fortuito, riconducibile al fatto dello stesso danneggiato, nonché previa contestazione anche della quantificazione del danno dedotto da parte attrice, con particolare riferimento alla richiesta personalizzazione, chiedendo respingersi la domanda di parte attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto, con spese refuse.
All'udienza del 14 dicembre 2022 venivano concessi i termini ex articolo 183 comma VI codice di procedura civile;
successivamente con ordinanza del 3 maggio 2023 veniva ammessa prova per testi, riservando, all'esito dell'assunzione della prova per testi, la necessità di disporre consulenza medico legale ed altresì di disporre una consulenza sul corretto funzionamento dell'ascensore; il 4 dicembre 2023 il processo veniva riassegnato;
all'esito della prova per testi, con ordinanza del 22 febbraio 2024 veniva disposta CTU sul funzionamento dell'ascensore in relazione alla presenza dell'adesivo nero visibile nelle foto e alle modalità di chiusura e funzionamento delle porte, con indicazione del quesito definitivo con decreto del 28 Marzo 2024; all'esito del deposito della CTU, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni, ed il processo è stato trattenuto indecisione dal 27 gennaio 2025, con assegnazione dei termini di legge ex articolo 190 codice di procedura civile, per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Ora, l'esame di tali fatti come dedotti impone di seguire un rigoroso iter logico.
La SI ha dedotto i fatti come sopra indicati, sia agli Controparte_1 effetti dell'art 2043 cc, sia agli effetti dell'art 2051 c.c..
Ebbene, come evidenziato nelle premesse, in fatto, il punto centrale in contestazione consiste nella dinamica della caduta, e, in particolare, la riferibilità causale della caduta della sig.ra al dedotto CP_1 malfunzionamento dell'ascensore: ovverosia, al malfunzionamento dell'ascensore, riconducibile alla apposizione sulle fotocellule, deputate all'apertura e chiusura delle porte automatiche dell'ascensore, di alcune fascette di nastro adesivo nero, che ne impedivano il corretto funzionamento, cosicché non rilevavano il movimento dell'attrice e, repentinamente, si chiudevano mentre la IGa era ancora intenta ad entrare nella cabina CP_1 ascensore, cosicché la rapida chiusura delle porte automatiche, sbalzava la IGa all'esterno dell'ascensore e ne causava la caduta al suolo. Parte_2
Ex art. 2051 c.c., l'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha l'onere di provare l'esistenza del nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale : “il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva "(v. Cass. 22.12.2017 n. 30775).
Circa il comportamento colposo del soggetto danneggiato e l'idoneità ad assumere rilievo, ai fini dell'esonero da responsabilità, la Corte di Cassazione ha indicato il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia nella previsione di cui all'art. 2043 cod. civ… ( Sez. 3, Sentenza n. 999 del 20/01/2014).
Si legge in motivazione: “Occorre innanzitutto affermare, quanto al profilo della novità della domanda proposta ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. rispetto a quella di cui all'art. 2043 cod. civ., che questa Corte ha già da tempo posto in luce come
6 l'azione di responsabilità fondata sulla violazione di un obbligo di custodia sia intrinsecamente, per così dire, diversa da quella fondata sul principio generale del neminem laedere. Ciò in quanto «l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi d'indagine, trattandosi di accertare, nel primo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito» (così la sentenza 6 luglio 2004, n. 12329, richiamando un orientamento ancora più risalente). In altre parole, mentre l'azione ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. comporta la necessità, per il danneggiato, di provare l'esistenza del dolo o della colpa a carico del danneggiante, nel caso di azione fondata sull'art. 2051 cod. civ. la responsabilità del custode è prevista dalla legge per il fatto stesso della custodia, potendo questi liberarsi soltanto attraverso la gravosa dimostrazione del fortuito. Ne consegue un'ovvia differenza in ordine ai temi di indagine ed al riparto dell'onere della prova, perché nel primo caso il danneggiato dovrà attivarsi a dimostrare qualcosa, mentre nel secondo sarà il danneggiante a doversi attivare. …. Dando per pacifica tale conclusione, la giurisprudenza più recente ha esplicitato in modo ancora più chiaro che la domanda fondata sull'art. 2051 cod. civ. può non essere considerata nuova rispetto a quella fondata sull'art. 2043 cod. civ. - e quindi, improponibile in appello - solo se l'attore abbia «sin dall'atto introduttivo del giudizio enunciato in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee, in quanto compiutamente precisate, ad integrare la fattispecie contemplata da detti articoli» (sentenze 21 giugno 2013, n. 15666, e 5 agosto 2013, n. 18609). Con la importante precisazione, però, che la regola probatoria di cui all'art. 2051 cod. civ., più favorevole per il danneggiato, «in tanto può essere posta a fondamento dell'affermazione della responsabilità del convenuto stesso in quanto non gli si ascriva la mancata prova di fatti che egli non sarebbe stato tenuto a provare in base al criterio di imputazione ordinario della responsabilità originariamente invocato dall'attore» (così la sentenza n. 18609 del 2013).”
Nel caso in esame i fatti dedotti nell'atto di citazione devono essere sussunti nella previsione di cui all'art 2051 cc.
Ancora sul punto deve osservarsi che In materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., stante la natura oggettiva della responsabilità del custode, a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva rigettato la domanda risarcitoria per carenza di prova in ordine alla condotta di guida diligente e prudente della vittima). Sez. 3 - , Ordinanza n. 18518 del 08/07/2024
Giova riportare le motivazioni di tale ordinanza “Sull'ormai indiscusso presupposto della natura oggettiva della responsabilità del custode e della ontologica
7 distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo, salva l'omogeneità delle ricadute “funzionali” sul piano della responsabilità e del risarcimento (per tutte, Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152, e successive conformi), è stato, ancora di recente, ribadito da questa Corte che il requisito legale “della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza”, e ciò perché , mentre “al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 23 maggio 2023, n. 14228, Rv. 667836-02). Da quanto precede deriva che “presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia”, sicché essi, “in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 7 settembre 2023, n. 26142, Rv. 669110-01). “Incombe, invece, sul custode”, si è del pari ribadito, “la prova (liberatoria) della sussistenza del «caso fortuito», quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita”, da intendersi quale “fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.). La caratterizzazione oggettiva della nozione di “caso fortuito”, diversa da quella tradizionale che lo identificava con l'assenza di colpa (casus=non culpa), trova fondamento nell'orientamento, consolidatosi già da diversi anni nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 1° febbraio 2018, nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482 e 2483), nonché suggellato dal suo massimo consesso (Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Rv. 66508401), oltre che di recente ulteriormente ribadito (Cass. Sez. 3, sent. n. 11152 del 2023, cit.), “secondo il quale la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha natura di responsabilità oggettiva, la quale prescinde da ogni connotato si colpa, sia pure presunta, talché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile” (cfr., ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.). Se, dunque, “la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa (ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento esigibile dall'homo eiusdem condicionis et professionis e allo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso), ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento” (così, ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.).
8 Deve, infatti, altresì, osservarsi che In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime).Sez. 3 - , Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023 Si legge in motivazione: “Presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art.2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia.
2.1.a. Il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è «cagionato» dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa, secondo un'espressione felicemente incisiva rinvenibile nella formulazione utilizzata dall'art. 1384 (ora 1242) del codice francese (on est responsable…du dommage ... qui est causé par le fait ... des choses que l'on a sous sa garde …), ma il cui contenuto precettivo, nella sostanza, deve ritenersi coincidente con quello dell'omologa norma del codice italiano (Cass.01/02/2018, n.2480). L'evento di danno, in altre parole, deve essere esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali.
2.1.b. Il secondo presupposto si integra quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, possesso, detenzione, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Cass. 01/02/2018, n. 2480, cit.). Entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art.2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato.
2.1.c. Incombe, invece, sul custode, sempre ai sensi dell'art.2051 cod. civ., la prova (liberatoria) della sussistenza del “caso fortuito”, quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita. Il fatto integrante il caso fortuito è, dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res.
2.1.d. Il nesso causale tra l'evento dannoso e la res può essere escluso anche dal fatto del danneggiato. Al riguardo, giova ricordare che la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art.1227, primo comma, cod. civ. trova fondamento nel principio di causalità materiale che impone di non far carico al danneggiante della parte di danno che non è a lui causalmente imputabile e, più precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato. Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza. Mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Peraltro, sotto il profilo processuale, non solo il fatto colposo del danneggiato
9 ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. (a differenza dell'inosservanza del dovere di evitare l'aggravamento del danno di cui al secondo comma dello stesso articolo) è rilevabile d'ufficio se risultino prospettati gli elementi di fatto da cui esso sia ricavabile (ex aliis, Cass. 10/05/2018, n. 11258; Cass.19/07/2018, n. 19218), ma, inoltre, l'apprezzamento della condotta del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (ex aliis, Cass. 17/01/2020, n. 842). Rientra, dunque, nell'insindacabile giudizio del giudice del merito la valutazione del grado di inosservanza del modello di comportamento diligente (da cui dipende la gravità della colpa del danneggiato) e dell'entità delle conseguenze ascrivibili al suo comportamento. Quest'ultimo, nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa. Nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. In tal senso, del resto, depone l'orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte (ex aliis, Cass. 11/05/2017, n. 11526; Cass. 22/12/2017, n. 30775; Cass.30/10/2018, n. 27724), ribadito e definitivamente “suggellato” anche dal suo massimo consesso (Cass., Sez. Un., 30/06/2022, n. 20943).”
Ebbene, preliminarmente deve osservarsi che il figlio di parte attrice il IG. , sulla dinamica della caduta occorsa alla madre la sigra Parte_1 ata 28/09/2021, presso l' , Controparte_1 Controparte_3 con particolare riferimento alla improvvisa chiusura delle porte dell'ascensore, proprio allorquando la madre si accingeva a salire, sbalzando l'attrice al suolo, ha dichiarato : ““Confermo il cap. 1, il cap. 2, il cap. 3: io ero già entrato nell'ascensore; mentre aspettavo che mia madre entrasse, c'è stata la chiusura della porta dell'ascensore (è una sola porta, scorrevole): ho visto la porta colpire mia madre alla spalla e mia madre cadere, fuori dell'ascensore, poi la porta si è chiusa completamente e io sono rimasto fermo nell'ascensore, insieme a una IGa che era dentro insieme a me. Poi la porta si è aperta (penso che un comando sia stato azionato dall'altra IGa che era rimasta chiusa nell'ascensore insieme a me) e sono uscito per soccorrere mia madre;
anche la IGa che era in ascensore con me è uscita a soccorrere mia madre”. A domanda dell'avv. il testimone dichiara: “Per andare a CP_6 fare la visita, mia madre ed io avevamo utilizzato lo stesso ascensore che poi abbiamo preso (o tentato di prendere) per scendere”.
Circa l'apposizione di alcune fascette di color nero, in prossimità delle fotocellule dello strumento di risalita, che ne impedivano il regolare funzionamento, ha dichiarato: “Confermo le fotografie depositate sub 1 che mi vengono mostrate;
le fascette di nastro adesivo nero erano all'interno dell'ascensore; le
10 ho viste quando mi sono chinato per aiutare mia mamma;
anche se mia mamma era caduta all'esterno e io l'ho aiutata a rialzarsi rimanendo all'esterno, abbassandomi, mi è caduto l'occhio all'interno dell'ascensore e ho visto il nastro adesivo. Io ho fatto una foto e altre le ha fatte mia sorella il giorno dopo;
mia sorella è venuta il giorno stesso dopo circa un'ora, quando l'ho avvertita dell'incidente a nostra madre e del fatto che era ricoverata per questo motivo;
ha poi fatto le foto il giorno successivo;
anche la mia foto è stata fatta il giorno dopo l'incidente. Non so individuare nelle foto che mi sono state mostrate quella che ho scattato io e quelle che sono state scattate da mia sorella. Sono comunque sicuro al 100 % che il nastro adesivo ci fosse al momento dell'incidente occorso a mia madre. Confermo il cap. 5: mia madre non riusciva ad alzarsi;
è venuta anche un'infermiera con la barella, dove ho aiutato a posizionarla per il trasporto.” Il verbale viene letto al testimone, che ne conferma il contenuto e aggiunge: “Quando mia madre era per terra è uscito dal proprio studio, vicino all'ascensore, il medico che aveva visitato mia madre e ha visto che la stavamo soccorrendo”.
Anche la figlia dell'attrice, la IG.ra , ha dichiarato: “ Testimone_1
Confermo il cap. 1; avevo prenotato io la visita, fissata un po' prima delle 15, e ho concordato con mio fratello che l'accompagnasse lui in quanto io ero impegnata al lavoro. Un po' dopo le 15 ho chiamato mio fratello sul cellulare per sapere come fosse andata la visita e mio fratello mi ha detto che la mamma era caduta. Quindi ho lasciato il lavoro e quando sono arrivata mia mamma era al Pronto Soccorso interno alla clinica. Mio fratello e mia mamma mi hanno riferito che la caduta è avvenuta quando la porta (si tratta di un'unica porta scorrevole, come ho verificato andando a vedere l'ascensore) improvvisamente si è chiusa e ha colpito mia madre che, perdendo l'equilibrio, è caduta. Confermo che le fotografie depositate sub 1 ritraggono la situazione che ho verificato personalmente il giorno successivo. Non mi risulta che anche mio fratello abbia fatto foto. Ho fatto le foto, mi pare proprio il giorno successivo alla caduta, quando ho avuto contezza che la situazione di mia mamma era grave e sono andata a informarmi presso l'ufficio del direttore sanitario per sapere come fare una denuncia rispetto all'accaduto. Sul cap. 11: non avevo portato mia mamma per altre visite nel reparto. Ero stata in precedenza in quell'ospedale per altri motivi e ricordo che in un'occasione avevo visto la porta dell'ascensore di cui si tratta chiudersi improvvisamente. Però non avevo fatto caso alla presenza o meno del nastro adesivo. Quando sono andata a ritirare della documentazione medica di mia mamma, direi circa cinque o sei mesi fa, ho visto che il nastro adesivo non c'era più e ho fatto delle fotografie che ho dato all'avvocato di mia mamma, proprio per far rilevare come la situazione fosse cambiata”.
Analizzando tali risultanze testimoniali può ritenersi provato che la percezione diretta della dinamica della caduta da parte del figlio, presente ai fatti, il IG sia stata la seguente: la prospettiva del figlio era Pt_4 dall'interno dell'ascensore, essendo egli già entrato nell'ascensore, ed ha visto che la madre, la SI mentre stava entrando in ascensore è Controparte_1 stata urtata alla spalla, dalla porta dell'ascensore che si stava chiudendo, e nello specifico, è caduta fuori dall'ascensore, ed infatti la porta si è dapprima chiusa completamente e poi è stata riaperta, sempre al piano, consentendogli di uscire e soccorrere la madre caduta in terra.
11 Il responsabile dell'ufficio tecnico, dipendente di parte convenuta l'Ing.
sul funzionamento dei dispositivi di sicurezza (fotocellula- CP_7 catarifrangente) delle porte dell'ascensore , il giorno del sinistro, nonché circa l'apposizione di alcune fascette di color nero, in prossimità delle fotocellule dello strumento di risalita, ha dichiarato: “Il dottor che ai tempi era – Per_1
a quanto ricordo - responsabile dell'ufficio relazioni con il pubblico, il giorno dell'incidente per cui è causa mi cercò per vedere il funzionamento dell'ascensore, senza dirmi per quale motivo (ho saputo dopo che era stato denunciato un sinistro al riguardo) e insieme a lui abbiamo fatto una prova di funzionamento della fotocellula: le porte si aprivano regolarmente al passaggio della mia mano davanti alla fotocellula;
parlo di porte al plurale perché si tratta di due porte “accoppiate” (una interna e una esterna) che si muovono insieme e paiono una sola porta. La prova è stata fatta al secondo piano ma la fotocellula è una sola, all'interno della cabina, quindi è del tutto indifferente dove sia stata fatta la prova. Confermo il cap. 15. Io non ricordo di aver mai visto del nastro adesivo nero all'interno dell'ascensore. La fotocellula emette dei raggi e interrompe il contatto che aziona la chiusura delle porte, quindi se davanti alla fotocellula c'è un oggetto, la porta si blocca se si sta chiudendo e torna indietro oppure rimane aperta se è già aperta. Il catarinfrangente si trova esattamente di fronte alla fotocellula e serve per far riflettere il fascio delle onde. Nessuno mi ha mai segnalato che ci fosse il problema della presenza di nastro adesivo nero nell'ascensore di cui si tratta, che peraltro non è uno di quelli più utilizzati nella struttura (è utilizzato prevalentemente dal pubblico, da chi è diretto ai reparti direttamente raggiungibili con quell'ascensore). Preciso che, come ho detto, nel momento in cui mi fu chiesto di verificare se l'ascensore funzionasse, il dott. si limitò a domandarmi di Per_1 fargli vedere se l'ascensore funzionasse, senza pormi alcun problema particolare e senza dirmi che c'era stato un incidente. Mi pare, anche se non ne sono certo dato il tempo trascorso, di aver poi chiesto al dottor se quando mi aveva chiesto Per_1 di vedere il funzionamento dell'ascensore fosse appena successo il sinistro alla IGa
del quale avevo sentito parlare, e lui mi confermò di sì”. Interrogato in CP_1 prova contraria sui capitoli ammessi nn. 4 e 11 di parte attrice dichiara: “Come ho detto, non ho visto del nastro adesivo all'interno della cabina dell'ascensore; vedendo le fotografie, posso dire che il nastro adesivo non si trova sulla fotocellula, né sul catarinfrangente: la fotocellula è dalla parte opposta della cabina, come si vede da qualcuna delle fotografie;
il catarinfrangente è costituito da quelle placchette che paiono bianche (anche se in realtà sono grigie) vicine (non vicinissime) al nastro nero;
non so perché ci fosse del nastro nero;
nell'ascensore talvolta ci sono scritte e segni di imbrattamento fatti dagli utenti e comunque non vedo alcun senso logico per la presenza del nastro nero. Non ricordo che il dottor né altri mi abbiano Per_1 mai posto il problema della presenza del nastro nero;
non mi ricordo che mi abbiano detto che i figli della IGa si siano lamentati per la presenza del nastro CP_1 nero. Qualora il nastro avesse coperto la fotocellula o il catarinfrangente, le porte sarebbero rimaste costantemente aperte e di conseguenza l'ascensore fermo”.
Anche il IG all'epoca dei fatti, Responsabile dei Testimone_2 rapporti con il pubblico e della qualità, dipendente di parte convenuta, ha dichiarato: “Confermo il cap. 12. Ho l'ufficio nello stesso piano in cui è successo
12 l'incidente e, uscendo dal mio ufficio, ho sentito un “vociare” nel corridoio e ho capito che c'era stato un problema con l'ascensore. Ho chiamato l'ing. per verificare se CP_7 ci fossero problemi;
non sono stato a specificare all'ing. le ragioni per le quali gli CP_7 chiedevo questa verifica;
ricordo di aver messo la mano davanti alla fotocellula e che la porta si aperse. Non ricordo se anche l'ing. abbia messo la mano per verificare. CP_7
Io ricordo bene di aver messo la mano. Confermo il cap. 14: non ci sono mai stati problemi con quell'ascensore né quel giorno né in altri momenti.” A domanda del giudice il testimone dichiara: “Ricordo che il figlio della paziente scrisse una mail all'ufficio relazioni per il pubblico per avere un indennizzo;
io non risposi alla mail, che inoltrai all'ufficio competente. Nessuno mi ha mai parlato dell'esistenza di nastro adesivo nero all'interno dell'ascensore”. Vedendo una delle fotografie depositate da parte attrice sub 1 il testimone dichiara: “Anche se utilizzo l'ascensore, non ho mai notato la presenza del nastro adesivo che si vede e che, peraltro, è in basso e dalla parte opposta rispetto alla pulsantiera, quindi non è un punto in cui mi cade l'occhio”
Infine, sul punto funzionamento delle porte dell'ascensore e rilevanza causale sul funzionamento del mezzo di risalita, delle fascette di color nero in prossimità delle fotocellule, il IG dipendente della società Testimone_3 con mansioni di Responsabile tecnico, alla domanda “Vero che, in Parte_5 data 28/09/2021, presso l'ascensore che serve il secondo piano dell'
[...]
in , era visibile l'apposizione di alcune fascette Controparte_3 CP_2 im tocellule dello strumento di risalita che ne impedivano il regolare funzionamento, come da documento n. 1 che mi si rammostra”, ha risposto:” Non posso dirlo, perché sono venuto a conoscenza dell'accaduto tempo dopo;
In tale data io non ero presente sul posto, quindi, non ho potuto constatare se vi fossero quelle fascette in quella data. Siamo intervenuti successivamente. Questa fascette non impedivano il regolare funzionamento, anche se vi fossero state non impedivano il funzionamento in quanto il catarifrangente ,installato sul lato opposto del trasmettitore, era libero di trasmettere , di riflettere il raggio alla ricevente Adr Avv Mantovani: può indicare, guardando la foto, quando parla di catarifrangente di fotocellula o di emittente dove si trovino? Sulla spalletta, entrando a sinistra, c'è installato un dispositivo, che racchiude all'interno, sia il trasmettitore ,sia la ricevente , il trasmettitore emette un raggio invisibile alla ricevente, che lo riceve mediante il riflesso del catarifrangente installato sulla parete opposta lato pulsantiera. Nel caso in cui il nastro nero o la fascetta nera fosse stata installata sul catarifrangente le porte non si sarebbero chiuse e sarebbero rimaste aperte perché era come interrompere un raggio che andava sul catarifrangente. Voglio precisare che la porta sarebbe rimasta aperta anche se la fascetta nera fosse stata collocata sulla fotocellula e non sul catarifrangente: fotocellula e catarifrangente sono un sistema unico. Pertanto sia che la fascetta si trovasse sulla fotocellula sia che si trovasse sul catarifrangente la porta sarebbe rimasta aperta. Comunque questa porta oltre ad avere il dispositivo di sicurezza della fotocellula hanno un altro dispositivo di sicurezza il dispositivo contro gli urti chiamato “ costola mobile “, che consente alle porte di riaprirsi in caso di urto con un oggetto che imprime una forza di 150 Newton Il Raggio ha un'altezza di cm 50 circa da terra e non è un raggio per tutta l'altezza della porta Pertanto se una persona entra in cabina e posiziona solo un piede sotto tale altezza le porte possono
13 colpire il piede;
anche se la porta colpisce un oggetto, torna indietro;
se una persona entra con la gamba a livello della fotocellula la porta si arresta ,e torna indietro.
Tale testimone ha, quindi, indicato, nella sua deposizione, un tema specifico di natura tecnica: che, questa fascette, ove presenti il giorno del sinistro, non impedivano il regolare funzionamento della chiusura delle porte dell'ascensore, in quanto il catarifrangente, installato sul lato opposto del trasmettitore, era libero di trasmettere, di riflettere il raggio alla ricevente, ed inoltre, che, sia che la fascetta si trovasse sulla fotocellula, sia che si trovasse sul catarifrangente, la porta sarebbe rimasta aperta;
e, comunque, questa porta, oltre ad avere il dispositivo di sicurezza della fotocellula, ha un altro dispositivo di sicurezza, il dispositivo contro gli urti chiamato “ costola mobile“, che consente alle porte di riaprirsi, in caso di urto con un oggetto, che imprime una forza di 150 Newton, ed anche se la porta colpisce un oggetto, si arresta e torna indietro.
Ebbene all'esito delle predette prove testimoniali, esaminati i fatti dedotti da Parte attrice e da Parte convenuta circa la dinamica del fatto, è stata disposta CTU con incarico all'Ing Persona_2
I punti in contestazione sono stati così riassunti e indicati, anche, nel quesito.
“Esaminate le prove testimoniali e documentali acquisite in atti, esaminati i fatti dedotti da Parte attrice e da Parte convenuta circa la dinamica del fatto
- ed in particolare le deduzioni di Parte attrice: “dopo essersi sottoposta ad una visita presso il secondo piano dell' in si recava Controparte_3 CP_2 all'ascensore al piano, al fine di abbandonare la struttura sanitaria;
tuttavia, a causa dell'apposizione di alcune fascette di nastro adesivo innanzi alle fotocellule delle porte automatiche dell'ascensore, vi era un malfunzionamento delle porte stesse che si chiudevano repentinamente urtando con violenza la sig.ra e facendola CP_1 rovinare al suolo. Il malfunzionamento dell'ascensore, lungi dall'essere causato da forza maggiore o caso fortuito (quale ad esempio uno sbalzo di tensione), era univocamente riconducibile all'apposizione, sulle fotocellule deputate all'apertura e chiusura delle porte automatiche dell'ascensore, di alcune fascette di nastro adesivo nero che ne impedivano il corretto funzionamento;
aver applicato le succitate fascette di nastro adesivo ha inevitabilmente comportato il non corretto funzionamento dello strumento di risalita (ovvero la repentina chiusura delle porte automatiche anche in presenza di soggetti che entravano nella cabina atteso che le fotocellule non erano in grado di individuarli) ed il conseguente grave evento infortunistico;
-ed in particolare le deduzioni di Parte convenuta: “ l'adesivo nero visibile nelle indicate foto (anche ove esistente il giorno del fatto) risulta posizionato in un punto dove non esiste alcun dispositivo di sicurezza (fotocellula - catarifrangente) deputato alla regolazione del sistema di apertura/chiusura delle porte automatiche dell'ascensore e pertanto non si trova in corrispondenza di alcun dispositivo dell'impianto inficiante il suo funzionamento. A ciò consegue che, anche ove controparte dimostrasse l'effettiva presenza del nastro adesivo nero, lo stesso non ha in
14 ogni caso esplicato alcuna efficacia causale nel determinismo del dedotto evento di danno e pertanto a nulla rileva il motivo del suo supposto posizionamento;
- la placchetta bianca, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto e come verrà dimostrato in corso di causa, era un catarifrangente e non un semplice adesivo di colore bianco (è peraltro di intuibile evidenza che la “catarifrangenza” del supporto non può essere visibile nell'immagine fotografica che fa apparire - modificando il riflesso della luce - la placchetta di colore bianco uniforme). In merito, poi, all'assunto secondo il quale il catarifrangente non era posizionato parallelamente alla fotocellula, si osserva che lo stesso era localizzato in un punto che garantiva il regolare funzionamento del sistema di rilevamento (di qualsiasi ostacolo) e non falsava la “lettura” del raggio emesso dalla fotocellula;
- tra la fotocellula e il catarifrangente non era stato “inserito”, come ex adverso sostenuto, alcun “elemento ultroneo, ovvero il nastro adesivo nero” atto ad alterare il “meccanismo di apertura/chiusura” delle porte, né il catarifrangente era stato parzialmente coperto con il nastro adesivo nero….Quindi, come ben chiarito nella relazione in atti, è di assorbente rilevanza evidenziare che, in presenza di un ostacolo tra fotocellula e catarifrangente ovvero anche in caso di copertura con nastro adesivo del catarifrangente o della fotocellula o di entrambi (ipotesi comunque non verificatasi nel caso di specie), le porte dell'ascensore non si chiudono e rimangono aperte in modo permanente, senza perciò comportare, come ex adverso sostenuto, “una velocità irregolare di chiusura dell'ascensore”. E ciò in quanto la fotocellula con il fascio di luce interrotto tra l'emettitore e il riflettente per la presenza di un qualsiasi ostacolo non può trasmettere alcun input/“consenso” alla chiusura delle porte automatiche, che pertanto restano aperte in modo definitivo” ):
1) DESCRIVA IL CTU il sistema di funzionamento dei dispositivi (fotocellula e catarifrangente) dell'ascensore indicato in atti;
2) ANALIZZI IL CTU la compatibilità tra il funzionamento dell'ascensore e la dinamica del fatto, descritto da Parte attrice, così come dedotto nel rapporto fotografico di cui all'atto di citazione: in particolare, tra il funzionamento dell'ascensore, in relazione alla presenza dell'adesivo nero visibile nelle foto allegato n 1 dell'atto di citazione, con le modalità di chiusura e funzionamento delle porte.”
Preliminarmente deve rilevarsi che il CTU ha indicato che le indagini sono state svolte sulla base delle constatazioni svolte dall'esame delle foto di cui all'allegato 2.1 - foto n.
2.1 e n.2.2., precisando che non risultava essere stato disposto sequestro dell'ascensore nell'immediatezza: in quanto all'epoca dell'evento dannoso non è stato disposto il sequestro dell'ascensore. Tale sequestro avrebbe reso possibile eseguire rilievi puntuali e completi su tali componenti, compreso il catarifrangente. Il C.T.U. ha svolto le proprie considerazioni su quanto è stato possibile rilevare dagli atti e durante le operazioni peritali.
Deve osservarsi che, analizzando gli atti non risulta proposta querela con iscrizione di procedimento penale e correlativi atti.
Contestualizzando, quindi, la CTU nell'ambito del presente processo civile, e proseguendo nella predetta analisi, risulta dalla CTU che sono state esaminate le foto dell'ascensore e la documentazione tecnica depositata dalla
15 parte convenuta, con le seguenti analisi: Dalle foto n.
2.1 e 2.2. (vedi allegato 2.1) depositate dalla parte attrice il giorno 26 luglio 2022, si possono effettuare le seguenti constatazioni: - in corrispondenza della fotocellula, installata sul montante della cabina lato opposto alla pulsantiera o bottoniera di cabina, risultano apposte, sul montante lato pulsantiera o bottoniera di cabina, degli elementi di nastro adesivo nero e nella parte inferiore è visibile un elemento di colore bianco, applicato sempre sul montante stesso.
- Nella cabina, a destra della pulsantiera e in prossimità del montante è ubicato un elemento sagomato che risulta essere un catarifrangente.
- Gli elementi delle ante delle porte telescopiche presentano visibili striature orizzontali ubicate a circa 1 metro dal piano di calpestio della cabina dell'ascensore. Le porte della cabina hanno una larghezza di 1000 mm e un'altezza di 2000 mm, in conformità ai punti 7.3.1 e 7.3.2 della normativa UNI EN 81-2
Dall'esame del libretto dell'ascensore costruito dalla ditta con CP_8 numero di fabbrica 1124 avente matricola PV 01.74, rilasciato dall'ente notificato, (vedi allegato 2.2), sono state verificate le caratteristiche dell'ascensore e le dotazioni di sicurezza.
In particolare che la costola mobile era un elemento presente nei leveraggi dell'operatore. In un display ubicato su una parete della cabina sono riportati i dati identificativi dell'impianto e la capienza e portata (vedi allegato 2.3 - foto n. 2.3)
Non si descrivono i principi di funzionamento e i circuiti di sicurezza dell'ascensore in modo completo, in quanto esula dai compiti assegnati e quindi ci si limiterà a descrivere l'operatore di apertura e chiusura le porte e i dispositivi di sicurezza ad essi relativi
L'ascensore PADANA 1124 PV 01.74 è un impianto a porte automatiche telescopiche. L'utente non compie nessuna operazione manuale per l'apertura e la chiusura delle porte di piano e di cabina. L'utente si limita a premere il pulsante corrispondente al piano al quale intende essere trasportato dall'ascensore. Le porte di piano e di cabina sono di tipo scorrevole orizzontale nelle quali le due ante scorrono su piani verticali paralleli diversi. Nel loro movimento esse sono guidate sia superiormente che inferiormente, da apposite guide. I tempi di apertura e di chiusura delle porte assicurano un comodo accesso anche ad una persona su sedia a ruote. In tutti i casi le porte rimangono aperte per un opportuno tempo di attesa. L'ascensore comunque ha lo stazionamento al piano a porte chiuse, cioè dopo un certo tempo di non richiesta di spostarsi ad altro piano, rimane fermo al piano chiudendo però le porte.
….Il giorno 13 maggio 2024 alle ore 14,30 si è svolto il sopralluogo nel luogo dove è installato il suddetto ascensore. Durante il sopralluogo sono stati effettuati rilievi dimensionali relativi all'accesso alla cabina al secondo piano, dove si è verificato l'incidente, rilievi fotografici e dimensionali alla fotocellula e catarifrangente, all'operatore delle porte e in particolare al dispositivo della costola mobile.
Inoltre sono state effettuate prove con l'ausilio di un dinamometro, per misurare la spinta esercitata dalle ante delle porte automatiche telescopiche in caso di
16 urto su ostacolo, causando l'intervento della costola mobile. Le prove eseguite sono state fatte facendo riferimento allo stato dell'arte al momento del sopralluogo e con valori di taratura minima e massima possibile….
Il sistema fotocellula e catarifrangente è composto da un elemento emittente di un fascio infrarosso, da un elemento riflettente (catarifrangente) ed un elemento ricevente. Gli elementi emittente e ricevente sono ubicati entrambi nella fotocellula.
La continuità della catena emittente-riflettente-ricevente è garanzia che nell'estesa del fascio luminoso e per tutta la larghezza della porta di accesso, ad una altezza opportuna dal piano di calpestio, non si trovi nessun ostacolo.
Nel caso invece il fascio luminoso dovesse intercettare un ostacolo, la catena emittente-riflettentericevente, verrebbe interrotta e quindi nello schema elettrico dell'ascensore è previsto l'inversione di marcia del motore di azionamento delle porte e la conseguente riapertura delle porte.
Per quanto riguarda il circuito di manovra, occorre che le porte ai piani e di cabina, automatiche, rimangano chiuse in modo che i relativi contatti di sicurezza consentano la partenza della cabina.
Per il funzionamento del movimento di apertura e chiusura l'ascensore è dotato di un “operatore”, consistente in un motore elettrico ed una idonea trasmissione del moto, installato sul tetto della cabina.
L'inserzione del motore apri-porte avviene mediante appositi contattori (teleruttori) alimentati da un circuito derivato a monte dei contatti di sicurezza delle porte della cabina;
l'arresto, quando le porte sono completamente chiuse o aperte, viene ottenuto mediante contatti che controllano il circuito suindicato.
L'apertura o la chiusura delle porte del piano avviene mediante un accoppiamento fra queste e la porta della cabina che le trascina.
L'ascensore è dotato di un altro dispositivo di sicurezza denominato costola mobile e indicato nel libretto dell'ascensore (vedi allegato 2.2) come previsto nel punto 7.5.2.1.1.3 delle norme UNI EN 81-2.
La costola mobile è un componente dell'operatore, ubicata sul tetto della cabina ed è un dispositivo di sicurezza che, in presenza di un ostacolo, non permette la chiusura delle porte degli ascensori automatici.
Da quanto è stato possibile rilevare dalla foto allegata all'atto di citazione della parte attrice (vedi allegato 2.1 foto n.
2.1 e foto n.2.2) e dagli atti del fascicolo, il dispositivo fotocellula era applicato sullo stipite della cabina, lato opposto bottoniera o pulsantiera di cabina e il catarifrangente era applicato sullo stipite lato bottoniera o pulsantiera di cabina.
Sullo stipite delle porte di cabina si è potuto rilevare l'applicazione di spezzoni di nastro adesivo nero.
17 La fotocellula proiettava un fascio infrarosso, non visibile dall'occhio umano, ad un'altezza di 55,5 cm dal piano di calpestio (misura rilevata durante il sopralluogo del 13 maggio 2024), (vedi allegato 5.1-foto n. 5.1).
Il fascioinfrarosso si proiettava dalla fotocellula emittente al catarifrangente e da questo veniva riflesso nella stessa direzione verso l'elemento ricevente alla stessa fotocellula.
Il fascio infrarosso della fotocellula, nel sistema emittente-riflettente-ricevente garantisce che, all'altezza di 55,5 cm, non si trovi nessun ostacolo, cioè nessun oggetto o persona.
Infatti se una persona od oggetto interrompesse la catena emittente-riflettente- ricevente, nello schema elettrico del quadro di manovra dell'ascensore, verrebbe mandato un segnale ai circuiti del quadro di manovra che determinerebbe l'inversione del senso di rotazione del motore elettrico di apertura/chiusura delle porte e mediante il riduttore a cinghie trapezoidali e leveraggi l'apertura delle porte automatiche.
La fotocellula è stata sostituita (vedi allegato 5.4 Foto n.
5.2 e 5.3) durante l'intervento di manutenzione straordinaria già programmata ed effettuato nel gennaio del 2022.
In data 30 aprile 2024 il C.T.U. ha richiesto per PEC (vedi allegato 3.6) all'Ufficio Tecnico dell'ISTITUTO Controparte_4
quanto segue: “al punto 5) marca e il
[...] modello della fotocellula installata sull'ascensore in oggetto, alla data del 21/09/2021 e relativa documentazione. “ In data 23 maggio 2024 il suddetto Ufficio Tecnico, per PEC, rispondeva (vedi allegato 3.6) “ punto 5: non è stato possibile recuperare marca e modello della fotocellula in quanto sostituita prima dell'avvio della vertenza nell'ambito della manutenzione programmata e non più reperibile. Tuttavia le attività di manutenzione/sostituzione sono sempre state eseguite dal manutentore autorizzato.”
Alla luce di quanto sopra il C.T.U. non ha proceduto ad eseguire nessun rilievo e prove relative al funzionamento della fotocellula, durante il sopralluogo del 13 maggio 2024, in quanto il dispositivo era diverso da quello installato al momento dell'incidente
….Il nastro adesivo di colore nero, posto sullo stipite lato pulsantiera della cabina (vedi allegato 2.1 foto n.
2.1 e 2.2), è stato utilizzato per chiudere il foro del catarifrangente che era in esso ubicato nella geometria originaria in fase di collaudo. Dalla suddetta foto, allegata all'atto di citazione dalla parte attrice, si evince che l'orientamento della fotocellula è stato mutato e il catarifrangente ubicato sulla parte interna della cabina svolgevano, anche se in modo variato, le funzioni di sicurezza del dispositivo. Quindi la catena trasmittente, riflettente e ricevente era presente in modo alterato, rispetto allo stato in fase di collaudo.
Nel gennaio 2022 l'
[...]
, ha disposto l'esecuzione di Controparte_4 una manutenzione straordinaria dell'ascensore, con la sostituzione del quadro di
18 manovra e di altri componenti descritti nel preventivo (vedi allegato 5.2) già programmato.
Tale circostanza risulta agli atti. Difatti nella memoria della parte convenuta del 9 febbraio 2023 si può leggere: “L'ascensore per cui è giudizio è stato sottoposto ad un intervento di sostituzione del quadro elettrico di alimentazione dell'ascensore e delle bottoniere della cabina che ha comportato anche la sostituzione del sistema di fotocellule e catarifrangente esistente (siccome anch'esso parte elettrica). Il suddetto intervento, che è stato eseguito nel gennaio 2022 ma era stato programmato già nel febbraio 2021 (sub. doc. 7), si è quindi reso necessario per motivi del tutto indipendenti dai fatti per cui è causa.”
Durante il sopralluogo del 13 maggio 2024 si è potuto constatare la sostituzione del quadro di manovra (vedi allegato 5.4 - foto 5.2 e 5.3), fornito dalla ditta e Controparte_9 conseguentemente la sostituzione di tutti i componenti elettrici dei circuiti di sicurezza della macchina, elencati nel preventivo e nell'ordine, riportati nell'allegato 5.2.
Nell'udienza del 24 gennaio 2024 il IG. dipendente e Testimone_3 responsabile tecnico della Società si dichiarava: “Comunque questa porta oltre Pt_5 ad avere il dispositivo di sicurezza della fotocellula hanno un altro dispositivo di sicurezza il dispositivo contro gli urti chiamato “costola mobile “, che consente alle porte di riaprirsi in caso di urto con un oggetto che imprime una forza di 150 Newton. Il raggio ha un'altezza di cm 50 circa da terra e non è un raggio per tutta l'altezza della porta. Pertanto se una persona entra in cabina e posiziona solo un piede sotto tale altezza le porte possono colpire il piede;
anche se la porta colpisce un oggetto, torna indietro;
se una persona entra con la gamba a livello della fotocellula la porta si arresta, e torna indietro. In effetti, come anche risulta dal libretto dell'ascensore, la macchina è dotata della “costola mobile”.
Il dispositivo elettromeccanico, ubicato nella parte superiore della cabina, che comanda l'apertura e la chiusura delle porte della cabina assieme alle porte di vano è l'operatore (vedi allegato 5.5 - foto n. 5.4).
L'operatore delle porte montato dalla ditta è costituto da un CP_10 motore a corrente continua 48 V della potenza di 100 W, costruito dalla ditta
(allegato 5.5 - vedi foto n. 5.5) che per mezzo di un CP_11 cinematismo costituito da un riduttore, con una doppia coppia di pulegge a cinghie trapezoidali e una coppia di leve, comanda l'apertura e la chiusura delle porte di cabina, trascinando quelle di vano. L'operatore è munito di costola mobile, ossia di un apposito dispositivo che in caso di urto di chiusura delle porte, mentre l'utente si accinge ad entrare nel vano dell'ascensore e venga a contatto con le ante delle porte automatiche esse si riaprono, esercitando sull'utente stesso una forza di modesta entità. La costola mobile, insieme al dispositivo di fotocellula sono i principali sistemi di sicurezza che consentono di evitare il rischio di schiacciamento tra le porte di vano e di cabina e gli stipiti di piano e di cabina.
La costola mobile è costituita da un dispositivo azionato dal leveraggio di apertura e chiusura porte dotate di un perno filettato con un richiamo di una molla
19 cilindrica. Nella parte inferiore è ubicata una camma che aziona una leva a rullo che apre e chiude i contatti elettrici di un microswitch (vedi allegato 5.6 foto n.5.6).
Tale azionamento dei contatti, durante la chiusura delle porte, determina, un segnale che inviato al quadro di manovra causa il comando dell'inversione del senso di marcia dell'asse del motore elettrico, con l'immediata riapertura delle porte. Nella parte superiore del perno filettato è previsto un coperchio metallico e un dado che consentono di effettuare la taratura della costola mobile. Il funzionamento è visibile nel video riportato nell'allegato 5.7.
Considerando che l'operatore non è stato oggetto di manutenzione straordinaria dopo l'incidente del 28 settembre 2021, si è proceduto alla misurazione delle forze, espresse in Newton, che le porte automatiche potevano esercitare sulla persona che si accingeva a entrare nella cabina in fase di chiusura per interruzione del raggio della fotocellula. Durante il sopralluogo effettuato il giorno 13 maggio 2024 sono state eseguite n. 3 prove:
1.a PROVA: misurazione della forza esercitata dalla porta nello stato di taratura, alla data del sopralluogo, della costola mobile;
2.a PROVA: misurazione della forza esercitata dalla porta nello stato di taratura con molla compressa al massimo della costola mobile;
3.a PROVA: misurazione della forza esercitata dalla porta nello stato di taratura attuale con molla compressa al minimo della costola mobile. I risultati di tali prove sono i seguenti: PROVA N. 1 N. MISURAZIONE VALORE (Newton) 1 69 2 75 3 75 PROVA N. 2 N. MISURAZIONE VALORE (Newton) 1 28 2 50 3 47 PROVA N. 3 Le misurazioni sono state eseguite con un dinamometro SAMA TOOLS modello NK- 500 analogico (vedi allegato 5.8- foto n 5.7), le cui caratteristiche e rapporto di taratura sono state riportate nell'allegato 5.9. Le prove sono state eseguite interponendo il dinamometro tra la persona e l'anta della porta (vedi allegato 5.10 foto n. 5.8) di vano in fase di chiusura e misurando i valori reali delle forze che venivano trasmesse alla persona stessa.
D'altra parte il dispositivo di fotocellula e catarifrangente descritto nel capitolo 2 e come è stato rilevato da una foto depositata nell'atto di citazione (sub doc.1) della parte attrice, pur non essendo conforme alla geometria prevista all'atto del collaudo dell'ascensore PADANA 1124 PV 01 .74, manteneva la funzionalità per garantire la sicurezza.
In particolare circa il fascio infrarosso della fotocellula il CTU ha osservato che “L'asse del fascio infrarosso della fotocellula è ubicato a 55,5 cm dal piano di calpestio.
Dall'esame della suddetta foto, il fascio infrarosso anziché proiettarsi secondo una direttrice parallela al lato più corto della cabina, seguiva un tracciato obliquo (vedi allegato 5.11 foto 5.9).
Il fascio infrarosso della fotocellula intercettava il catarifrangente di forma irregolare, ubicato sulla parete all'interno della cabina.
Inoltre la distanza D (vedi allegato 5.11 foto n.5.9) compresa tra la soglia di piano e l'asse originario del fascio infrarosso (come da collaudo) è pari a 31,5 cm.
20 La mutata geometria del raggio determinava una intercettazione della stessa arretrata rispetto alla geometria originaria di collaudo, specialmente nella zona di chiusura della porta, lato pulsantiera.
Pertanto la distanza D risultava aumentata di un valore da 3 cm (dalla parte della fotocellula emittente ricevente) ad un valore X pari a circa 8 cm (dalla parte dello stipite della cabina lato pulsantiera).
Con riferimento al piano individuato dalle facce esterne degli stipiti delle porte di piano, una persona che si accingeva ad entrare nel vano della cabina dell'ascensore a porte automatiche telescopiche a due ante, in fase di chiusura avrebbe intercettato il fascio infrarosso della fotocellula ad una distanza di 31,5 cm, con la geometria della fotocellula e catarifrangente conforme al collaudo;
mentre avrebbe intercettato lo stesso fascio nella situazione reale della foto, ad una distanza compresa da 34,5 cm a 38,5 cm.
Con l'intercettazione del fascio la porta automatica si sarebbe immediatamente riaperta, in quanto la sua interruzione avrebbe provocato l'inversione del senso di rotazione del motore e il movimento dei leveraggi per l'apertura.
Invece nel caso la stessa persona, nell'accingersi ad entrare nel vano della cabina, in fase di chiusura della porta automatica telescopica, non avesse intercettato il fascio e fosse stato colpito dalla porta stessa, sarebbe intervenuta la costola mobile dell'operatore che avrebbe determinato, allo stesso modo, l'inversione del senso di marcia del motore, con la riapertura della porta stessa.
Pertanto con le dinamiche determinate dai dispositivi di sicurezza della porta, catena emittente-riflettentericevente della fotocellula e catarifrangente e dalla costola mobile, sono ipotizzabili i seguenti casi:
Una persona nell'entrare nella cabina dell'ascensore:
1) intercettando con il proprio corpo e/o altri oggetti il fascio infrarosso della fotocellula ubicato ad un'altezza dal piano di calpestio di 55,5 cm, provocherebbe la non chiusura delle porte o la riapertura delle porte se già si stavano chiudendo. In tal caso non ci sarebbe stato nessun contatto tra il suo corpo o altri oggetti con le porte in fase di chiusura.
2) non intercettando con il proprio corpo e/o altri oggetti il fascio infrarosso della fotocellula ubicato ad una distanza da 34,5 cm a 39,5 cm dalla soglia di vano (vedi allegato 5.11 foto n.5.9); in tal caso le porte in fase di chiusura avrebbero colpito la persona con una forza variabile da 28 N a 75 N, con l'intervento della costola mobile e le porte si sarebbero riaperte automaticamente.
3) non intercettando, con le porte in fase di chiusura, il fascio infrarosso della fotocellula, avrebbe urtato frontalmente le porte in fase di chiusura. In tal caso non sarebbe intervenuto né la catena emittenteriflettente-ricevente della fotocellula e catarifrangente e né la costola mobile. I valori delle forze trasmesse dall'anta, nel caso 2) sono risultati inferiori al limite stabilito dalle norme UNI EN 81-2 punto 8.7.2.1.1.1
21 In conclusione, il CTU, sul funzionamento del dispositivo fotocellula e catarifrangente e del dispositivo di costola mobile , nonché sull'incidenza causale delle fascette autoadesive, ha accertato che “Entrambi questi dispositivi garantiscono la sicurezza degli utenti che si accingono ad entrare nella cabina dell'ascensore, anche nel caso di chiusura delle porte di cabina e di piano, procurato, azionando l'apposito pulsante o dopo il tempo di attesa previsto.
Dall'analisi della situazione di fatto rappresentata dalla foto (vedi allegato 2,1 foto n.
2.1 e foto n.2.2) depositata dalla parte attrice si puo' concludere che:
- il nastro adesivo nero, applicato sullo stipite lato pulsantiera della cabina, è risultato ininfluente sul funzionamento del sistema fotocellula catarifrangente cosi come rappresentato nella foto stessa, in quanto la geometria variata rispetto a quella di collaudo, determinava la proiezione del fascio infrarosso in modo obliquo (zona evidenziata in rosso nello schizzo dell'allegato 5.11 foto n.5.9), con il catarifrangente ubicato sulla parete interna della cabina lato pulsantiera.
- Il funzionamento delle porte automatiche telescopiche, anche in tale stato di fatto, in caso di intercettazione del fascio infrarosso con il corpo od oggetti, da parte di un utente, avrebbe interrotto lo stesso fascio e provocato l'inversione del senso di rotazione del motore di apertura/chiusura porte e quindi la immediata apertura delle porte di cabina e di piano. In tal caso non ci sarebbe stato nessun contatto tra il corpo e/o oggetti con le porte in fase di chiusura.
- Nel caso invece l'utente nell'accingersi ad entrare nella cabina, in fase di chiusura delle porte, non avesse intercettato il fascio infrarosso e trovandosi parte del proprio corpo o con oggetti nella fascia di larghezza di 1 metro (larghezza utile di accesso al vano dell'ascensore) e una profondità pari da 31,5 a 39,5 cm, distanza tra il piano delle facce esterne degli stipiti delle porte di vano e il piano passante nell'asse del fascio infrarosso in direzione obliqua, sarebbe stata colpita dalle porte con una forza variabile tra 28 e 75 Newton (circa 2,8 e 7,5 Kg) a seconda della taratura della costola mobile. Nel caso di mancato intervento di entrambi i dispositivi l'utente si sarebbe trovato all'esterno della fascia sopra descritta e avrebbe urtato contro le porte in fase di chiusura.
Alla luce delle valutazioni fatte dal C.T.U. nel paragrafo 7 della presente relazione sulla base delle osservazioni presentate dai CTP di parte attrice e convenuta, si può sinteticamente pervenire alle seguenti ulteriori conclusioni:
A) Non sono stati eseguiti rilievi sui componenti di sicurezza, in particolare sulla fotocellula e sul catarifrangente., in quanto dopo l'evento dannoso, non si è proceduto al sequestro dell'ascensore e dei suoi componenti.
B) Il materiale apposto all'interno della cabina (lato pulsantiera) risultava essere un catarifrangente. In caso contrario, con lo stato dell'arte rappresentato dall' allegato 2,1 foto n.
2.1 e foto n.2.2, le porte automatiche sarebbero rimaste stabilmente aperte, in contrasto da quanto risultante agli atti.
22 C) La fotocellula è stata sostituita in occasione dell'intervento della manutenzione straordinaria e dalle risultanze del preventivo e ordine (vedi allegato 5.2)
D) Non è stata riscontrata nessuna evidenza sulla modifica dell'assetto originario all'epoca del collaudo. Le indagini sono state svolte sulla base delle constatazioni svolte dall'esame delle foto di cui all'allegato 2.1 - foto n.
2.1 e n.2.2.
E) Il fascio infrarosso non poteva che essere stato orientato obliquamente e il funzionamento, anche se non conforme allo stato dell'arte in fase di collaudo, garantiva comunque la funzionalità di sicurezza.
F) Tra i casi di dinamica prospettati nel capitolo 6 della presente relazione, la dinamica del caso 3 risulterebbe la più probabile, ritenendo che nelle dinamiche dei casi 1 e 2 si sarebbe provocato l'inversione del senso di rotazione del motore elettrico di apertura/chiusura delle porte.
G) Non è stato possibile accertare eventuali anormalità e/o non conformità durante il sopralluogo del 13 maggio 2024, in quanto lo stato dell'arte dei componenti di sicurezza risultavano modificati rispetto a quello esistente al momento dell'evento dannoso.”
In conclusione deve rilevarsi che “il nastro adesivo nero, applicato sullo stipite lato pulsantiera della cabina, è risultato ininfluente sul funzionamento del sistema fotocellula catarifrangente” facendo riferimento agli atti e visibili nelle foto dell'allegato 2.1 - foto n.
2.1 e n.
2.2. Tali argomentazioni derivano dal fatto che se, al contrario, l'apposizione di tale nastro adesivo avesse compromesso in qualche modo il funzionamento dell'apertura/chiusura delle porte automatiche, esso avrebbe interrotto la catena emittente-riflettente-ricevente e quindi le porte sarebbero rimaste aperte stabilmente, supponendo un orientamento della fotocellula conforme alla situazione di collaudo, cioè proiettando il fascio infrarosso con un asse parallelo al lato più corto della cabina dell'ascensore.
Da quanto è stato possibile rilevare dagli atti e dalle suddette foto dell'allegato 2.1 si è potuto constatare che il fascio infrarosso non poteva che essere stato orientato obliquamente, come descritto, e che il funzionamento, anche se non conforme allo stato dell'arte in fase di collaudo, garantiva comunque la funzionalità di sicurezza.
In merito alle osservazioni sui tre casi prospettati, si fa notare che essi fanno riferimento alle caratteristiche tecniche dei dispositivi di sicurezza e alle probabili dinamiche che sono state ritenute possibili alla data dell'evento dannoso.
Tuttavia, sulla base di quanto risulta agli atti, il caso 3 risulterebbe il più probabile, ritenendo che i casi 1 e 2 avrebbero provocato l'inversione del senso di rotazione del motore elettrico di apertura/chiusura delle porte, con conseguente immediata riapertura delle porte automatiche.
Il caso 3 risulterebbe il più attendibile nel caso di non presenza di anormalità ai componenti del sistema di sicurezza dell'apertura/chiusura delle porte.”
23 Sulla base della complessiva valutazione delle risultanze documentali, delle prove testimoniali e della CTU deve ritenersi provato che il nastro adesivo nero, applicato sullo stipite lato pulsantiera della cabina, è risultato ininfluente sul funzionamento del sistema fotocellula catarifrangente;
non può, quindi, ritenersi provato che tale apposizione abbia determinato un malfunzionamento della fase di chiusura delle porte dell'ascensore; nè può ritenersi provato un nesso causale tra un malfunzionamento del sistema di chiusura delle porte dell'ascensore e l'urto con la SI CP_1
E' infatti risultato tecnicamente provato che la IG.ra al CP_1 momento dell'urto, non abbia intercettato, con le porte in fas , il fascio infrarosso della fotocellula, ed ha urtato frontalmente le porte in fase di chiusura.
Non sussiste alcun nesso di causalità tra l'apposizione delle fascette e il funzionamento delle porte dell'ascensore.
La prospettiva della dinamica riferita dal figlio della SI CP_1 percepita dal figlio il IG è compatibile con tale accertam Pt_4 egli ha visto dall'interno dell'ascensore tale fase di urto e nella sua prospettiva ha riferito un urto tra la porta in fase di chiusura e la spalla della madre.
Tuttavia da tali accertamenti tecnici è risultato che le fascette autoadesive sono state ininfluenti sul funzionamento della fase di chiusura delle porte, perché vi è un ulteriore sistema di sicurezza, rappresentato dalla costola mobile, ed è quindi compatibile con tali elementi che la SI sia CP_1 stata urtata, non dalla porta in fase di chiusura, bensì, abbia urtato frontalmente le porte in fase di chiusura.
Sul punto si rileva che, proprio tale dinamica è compatibile tecnicamente con la definitiva chiusura delle porte dell'ascensore.
Così tecnicamente ricostruita la dinamica dell'accaduto, non può accogliersi la domanda di Parte attrice, né ex art 2051 cc, né ex art 2043 cc, posto che non sussiste nesso di causalità tra l'apposizione delle fascette autoadesive e il funzionamento delle porte dell'ascensore, né risulta provato un malfunzionamento dell'ascensore in rapporto di causalità con la caduta della SI CP_1
Le spese di lite, in ragione dei fatti dedotti ed analizzati e della complessità tecnica della ricostruzione della dinamica del fatto, devono essere interamente compensate.
Per i medesimi motivi anche le spese di C.T.U. devono essere poste a carico delle Parti in solido nella misura del 50% ciascuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
24 1. respinge le domande proposte dalla SI nei confronti Controparte_1 di (già Controparte_2 Controparte_3
;
[...]
2. compensa interamente le spese di lite
3. pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico solidale carico delle Parti nella misura del 50% ciascuno
Così deciso il 17 giugno 2025.
Sentenza depositata il 17 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Filoni
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