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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 15/04/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 296/2025 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NICOLETTI ELENA
RI AR, C.F. , con il patrocinio dell'avv. CASONI C.F._2
LORETTA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 27/01/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 13
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 07/07/2021, innanzi al presidente del Tribunale di Modena
nella procedura di separazione consensuale RG.N. 2514/2021, omologata con decreto del
14/07/2021;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1) “ Le figlie minori e rimangono affidate ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori. La responsabilità genitoriale è esercitata dai genitori in modo condiviso, impegnandosi di conseguenza gli stessi ad adottare insieme ogni decisione che riguardi l'istruzione, l'educazione e la formazione delle pagina 2 di 13 figlie, nonché concordare preventivamente ogni decisione di merito;
lo stesso dicasi per l'eventuale trasferimento delle minori in Comune diverso da quello di attuale residenza. Per favorire il mantenimento di un'equilibrata e serena relazione affettiva di ed con entrambi i genitori, questi si impegnano a Per_1 Per_2
collaborare lealmente e fattivamente, nell'assoluto rispetto delle attività scolastiche ed extra scolastiche delle figlie e del loro diritto ad un sereno ed ordinato programma di vita. Le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione concernenti le minori saranno assunte dal genitore che al momento della decisione avrà le figlie presso di sé. ed avranno collocazione Per_1 Per_2
prevalente e residenza presso la madre nella casa familiare.
1) I genitori si danno atto di aver concordato il mantenimento delle figlie in considerazione delle rispettive capacità economiche e nel rispetto delle necessità e dell'interesse delle stesse come segue verserà entro il Parte_1
giorno 20 (venti) di ogni mese la somma di €. 456,84= (quattrocentocinquantasei /
ottantaquattro euro), ossia €. 228,42= (duecentoventotto / quarantadue) per ogni figlia, mediante accredito sul c/c bancario acceso presso BPER, filiale di
Maranello, intestato a AR RI, codice IBAN n. [...]
00000 3296003; la somma dovuta a titolo di assegno di mantenimento delle minori dovrà essere rivalutata annualmente con riferimento al mese di luglio
(prossima rivalutazione luglio 2025) secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
2) Entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% al pagamento di tutte le spese di carattere straordinario, come segue: - spese MEDICHE (da documentare)
che NON richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pagina 3 di 13 medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche e ginecologiche presso strutture pubbliche, compresi gli eventuali presidi medici prescritti;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale,
purché prescritti;
d) tickets sanitari, anche applicati dal Pronto soccorso o strutture simili, spese mediche urgenti, farmaci tradizionali anche se non prescritti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: antipiretici, antinfiammatori, decongestionanti,
etc…); - spese MEDICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure termali e fisioterapiche;
b) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
c) cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche e ginecologiche anche presso strutture private, compresa la spesa per eventuali presidi;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese SCOLASTICHE
(da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) assicurazione scolastica, tasse di iscrizione ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico richiesto dalla scuola, ivi comprese le calcolatrici;
c) trasporto pubblico;
d) mensa;
e) corsi di recupero e lezioni private,
qualora le figlie abbiano per le singole materie delle valutazioni insufficienti o appena sufficienti;
f) gite scolastiche senza pernotto - spese SCOLASTICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione post-diploma,
master e corsi post-universitari; c) alloggio presso la sede universitaria;
d) gite scolastiche con pernottamento;
spese EXTRASCOLASTICHE (da documentare)
che NON richiedono il preventivo accordo: a) catechismo;
b) centro ricreativo e gruppo estivo;
c) un'attività sportiva per ogni minore e pertinente attrezzatura,
purché trattasi di attività tradizionali non troppo costose (a titolo esemplificativo e pagina 4 di 13 non esaustivo: tennis, pallavolo, calcio, nuoto, judo, etc…), escludendo, pertanto,
attività notoriamente più dispendiose (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sci,
equitazione, golf, etc…); d) conseguimento della patente di guida;
- spese
EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) altre attività sportive, formative e culturali, ricreative e ludiche, nonché pertinenti attrezzature e materiali d'uso; c)
spese di custodia baby-sitter; d) spese relative alle feste di compleanno, Cresima e
Comunione; e) attrezzature elettriche, cellulare, contratto telefonico, pc, tablet,
etc..; f) mezzi di locomozione;
g) viaggi e vacanze in autonomia o comunque senza i genitori. I genitori convengono che le spese relative all'abbigliamento delle figlie consistente in capi spalla, calzature e borse verranno sostenute dagli stessi nella misura del 50% ciascuno con un tetto massimo per ogni capo di abbigliamento di
€. 100,00= (cento euro), con un contributo, quindi, per ogni genitore pari ad €.
50,00=; qualora tale spesa superasse l'importo limite di €. 100,00= per capo d'abbigliamento e qualora un genitore non dovesse essere d'accordo sulla maggior spesa, quello che riterrà, comunque, di sostenere la spesa avrà diritto solamente al rimborso di €. 50,00=. In previsione di quando le figlie cresceranno e diventeranno delle ragazze, sin d'ora i genitori convengono, altresì, che sosterranno entrambi, nella misura del 50% ciascuno, il costo per l'estetista (per un numero massimo di 6 volte l'anno per ognuna) e per la parrucchiera (per un numero massimo di n. 2 volte l'anno per ognuna) in ogni caso con un tetto massimo di spesa di €. 50,00= per volta e per ognuna;
qualora tale spesa superasse l'importo limite di €. 50,00= per ogni accesso da estetista o parrucchiera e qualora pagina 5 di 13 un genitore non dovesse essere d'accordo sulla maggior spesa, quello che riterrà,
comunque, di sostenere la spesa avrà diritto solamente al rimborso di €. 25,00=.
Le spese che richiedono il preventivo accordo dovranno essere concordate per iscritto mediante lo scambio di mail agli indirizzi noti alle parti e/o telefonicamente tramite messaggi sms o whatsApp;
a fronte della richiesta scritta di un genitore, l'altro dovrà
manifestare tempestivamente (ovvero nei tempi necessari ed adeguati al tipo di richiesta e comunque non oltre 10 giorni) l'eventuale dissenso, espresso per iscritto ed esplicitamente motivato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. Le spese straordinarie dovranno essere sempre debitamente documentate da parte del genitore che le ha sostenute, mediante esibizione all'altro genitore dei giustificativi di spesa entro 40
giorni dall'avvenuto pagamento. Nei successivi 15 giorni la parte onerata sarà tenuta a rimborsare la parte che ha anticipato la spesa. Le parti concordano, inoltre, che il diritto di detrazione fiscale in merito alle suddette spese per le figlie minorenni e/o a carico sarà
riconosciuto in capo ai genitori nella misura del 50% ciascuno;
pertanto, gli stessi si impegnano a richiedere l'intestazione delle fatture/ricevute sempre a nome dei figli ed a consegnarne copia all'altro genitore.
3) L'assegno unico (o qualsiasi altro futuro e diverso sostegno alla genitorialità) per le figlie minori ed spetterà ai genitori nella misura del 50% Per_1 Per_2
ciascuno.
4) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o documento valido per l'espatrio per le figlie minorenni.
5) Per quanto attiene alle modalità di frequentazione delle figlie, premesso che i genitori si impegnano sin d'ora a far sì che in giorni festivi, di sciopero o di malattia non si debba mai spezzare la giornata andando a prelevare le minori a pagina 6 di 13 metà pomeriggio oppure non le si debba alzare la mattina presto, il padre terrà
con sé le minori secondo le seguenti modalità: a) quanto alla visita infrasettimanale, il martedì pomeriggio dall'uscita da scuola sino al mercoledì
mattina, allorché le riaccompagnerà a scuola (anche coadiuvato dai propri genitori); premesso che il giorno del santo patrono di Maranello, , che Per_3
cade il 3 febbraio di ogni anno, le minori resteranno con la madre, la quale,
lavorando a Maranello, quel giorno è di chiusura anche per lei, qualora il martedì
dovesse cadere in un giorno festivo (santo patrono -diverso da quello di Maranello,
qualora le minori non vadano più a scuola in detto paese o San Biagio, 3/2,
qualora la madre debba comunque tenere aperta l'attività in quella data - 25/04,
01/05, 02/06, 01/11, 8/12) o di sciopero o di malattia, anziché all'ora che corrisponderebbe all'uscita da scuola, il padre preleverà le figlie il lunedì sera (e per “sera” s'intende sempre dopo le ore 21:00) e le riaccompagnerà a scuola il mercoledì mattina;
qualora, dopo aver prelevato le figlie il martedì pomeriggio all'uscita da scuola, il mercoledì, in cui le dovrebbe riaccompagnarle a scuola, cada in un giorno festivo, di sciopero o di malattia, per evitare che le figlie debbano essere alzate presto la mattina, il padre le riaccompagnerà dalla madre il martedì
sera stessa;
nel periodo estivo, nel caso in cui le figlie frequentino il centro estivo, il padre terrà con sé le figlie dal martedì pomeriggio dopo l'uscita dal centro estivo e le riaccompagnerà al mattino seguente al centro estivo;
sempre nel periodo estivo,
nel caso in cui le figlie non frequentino il centro estivo, il padre terrà con sé le minori dal martedì pomeriggio alle ore 14:00 sino al mercoledì sera dopo cena alle ore 21:00, allorché avrà cura di riaccompagnarle alla casa materna;
b) a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola (con la precisazione pagina 7 di 13 che la madre, se libera da impegni e previa comunicazione al padre, le preleverà
da scuola e le terrà con sé fino alle 18:00, ora in cui il padre le preleverà per trattenerle presso di sé) sino alla domenica sera dopo cena verso le ore 21:00,
quando le riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
qualora il venerdì dovesse cadere in un giorno di festa (vedi sopra), di sciopero o di malattia, il padre preleverà le figlie il giovedì sera, per tenerle con sé sino alla domenica sera;
quando ciò accadesse nel fine settimana della madre, il padre riaccompagnerà le minori dalla stessa il giovedì sera;
c) nella settimana precedente a quella, in cui le minori trascorreranno il fine settimana con la madre, e Per_1 Per_2
resteranno col padre anche il giovedì dall'uscita da scuola sino al venerdì mattina,
allorché il padre le riaccompagnerà a scuola (anche coadiuvato dai propri genitori); qualora il giovedì dovesse cadere in un giorno festivo (santo patrono,
25/04, 01/05, 02/06, 01/11, 8/12) o di sciopero o di malattia, anziché all'ora che corrisponderebbe all'uscita da scuola, il padre preleverà le figlie il mercoledì sera e le riaccompagnerà a scuola il venerdì mattina;
qualora il venerdì, in cui il padre dovrebbe riaccompagnarle a scuola, cada in un giorno festivo, di sciopero o di malattia, per evitare che le minori debbano essere alzate presto la mattina, il padre le riaccompagnerà dalla madre il giovedì sera;
nel periodo estivo, nell'ipotesi in cui le figlie frequentino il centro estivo, il padre terrà con sé le figlie dal giovedì
pomeriggio dopo l'uscita dal centro estivo e le riaccompagnerà al mattino seguente al centro estivo;
sempre nel periodo estivo, nel caso in cui le figlie non frequentino il centro estivo, il padre terrà con sé le minori dal giovedì pomeriggio alle ore
14:00 sino al venerdì sera dopo cena alle ore 21:00, allorché avrà cura di riaccompagnarle alla casa materna. /// In ragione dell'età delle minori, i genitori pagina 8 di 13 convengono che, al rientro serale presso la casa materna, e Per_1
avranno già curato, con l'aiuto del padre, la propria igiene personale. /// Per_2
I coniugi convengono che l'alternanza dei fine settimana con le figlie continuerà
secondo l'attuale calendario ed alternanza già in vigore dalla separazione. /// Per i giorni del compleanno delle minori, così come per ogni altra giornata importante per le stesse (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: Comunione,
Cresima, feste e riconoscimenti scolastici, gare sportive, etc…) si terrà conto della normale turnazione fra i genitori, senza alcuna eccezione;
d) durante le ferie scolastiche natalizie, il padre trascorrerà con le figlie metà dei giorni di vacanza,
alternando con la madre la sera delle Vigilia di Natale con il giorno di Natale;
nel
2024 le bimbe hanno trascorso la prima settimana di vacanza con la madre,
potendo stare con il padre dalle ore 10:00 del 24 dicembre alle ore 11:00 del 25
dicembre (Vigilia col padre, Natale con la madre), mentre la seconda settimana l'hanno trascorsa col padre, che le ha riprese alle ore 10:00 del 30 dicembre per tenerle con sé sino alle ore 21:00 del 5 gennaio;
per gli anni successivi i genitori rispetteranno il principio dell'alternanza (nel 2025 prima settimana di vacanza col padre, ma Vigilia con la madre sino alle 11:00 del giorno di Natale e così via); e)
durante le ferie scolastiche pasquali, i coniugi si accordano affinché a Pasqua 2025
le minori staranno con la madre 4 giorni, dal giovedì Santo al giorno di Pasqua
compreso, allorché verranno ritirate la domenica sera dal padre, il quale trascorrerà con le minori due giorni, ossia la Pasquetta ed il martedì, avendo cura di riaccompagnarle a scuola il mercoledì mattina;
l'anno successivo, ossia nel 2026,
il padre trascorrerà con le minori 4 giorni dal giovedì alla domenica sera, allorché
avrà cura di accompagnarle a casa della madre, la quale trascorrerà con le minori i pagina 9 di 13 restanti due giorni da Pasquetta al martedì e così via, secondo il principio dell'alternanza per gli anni a venire;
f) quanto alle vacanze estive, premesso che i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente dove porteranno le minori,
permettendo all'altro, volendo, di poterle contattare telefonicamente ogni giorno,
il padre trascorrerà con le figlie 15 giorni all'anno, anche non consecutivi, ma,
comunque, per un periodo non inferiore alla settimana ogni volta e sempre nel mese di agosto;
i genitori concordano di trascorrere con le minori la settimana di ferragosto ad anni alterni e nel 2025 spetterà al padre stare con le figlie,
comunicando alla madre l'altra settimana di vacanza in agosto, che intende trascorrere con loro, entro il 31/03 dello stesso anno. Avendo la madre più libertà
di scelta del periodo feriale, potrà trascorrere le vacanze con le minori anche nei mesi di giugno, luglio e settembre, previo congruo preavviso al padre;
in ogni caso,
i genitori concordano sin d'ora di nulla opporre all'altro, qualora questi desideri trascorrere qualche giorno di vacanza anche in altri momenti dell'anno, ivi compreso il periodo scolastico, ovviamente sempre previo congruo preavviso all'altro; qualora uno dei due genitori dovesse perdere qualche giorno del suo diritto di visita, perché le minori saranno in vacanza con l'altro, avrà diritto di recuperarli prima o dopo detta vacanza, a sua discrezione;
i genitori sosterranno autonomamente le spese relative alle proprie vacanze con e Per_1
. /// I genitori si danno, sin d'ora, reciproco assenso a che le minori Per_2
possano trascorrere anche delle vacanze all'estero, impegnandosi a portarle in luoghi “sicuri” secondo quanto previsto dal sito del Ministero degli Esteri. /// I
genitori potranno, ovviamente, accordarsi, per apportare delle modifiche al calendario sopra indicato, convenendo diverse modalità di visita e tempi di pagina 10 di 13 frequentazione, anche in considerazione delle esigenze lavorative di ognuno e degli impegni scolastici, sportivi e/o ricreativi delle minori. /// I genitori si impegnano a non ostacolare i diritti delle minori a mantenere una relazione significativa con i nonni materni e paterni, nonché delle rispettive famiglie di origine.
6) I genitori concordano che l'assegno unico (o qualsiasi altro beneficio dovesse in futuro essere introdotto) venga percepito da entrambi nella misura del 50%
ciascuno; quanto alle detrazioni fiscali delle spese sostenute per le minori, i genitori si impegnano a richiedere la documentazione di spesa intestata al minore e a darne copia all'altro, affinché entrambi possano portare la spesa in detrazione al 50% ciascuno;
qualora un genitore, per qualsiasi motivo, non potesse più
beneficiare dell'assegno unico (o altro beneficio che possa essere introdotto dalla normativa italiana a sostegno della genitorialità), avrà diritto a ricevere dall'altro,
ogni mese, il 50% del valore dell'assegno unico (o altro beneficio) a condizione che il genitore che potrà continuare a beneficiarne percepisca in effetti non più il
50%,ma il 100%, salvo eventuali tassazioni.
7) Quanto ai loro rapporti patrimoniali, ex art. 473-bis.51 c.p.c., considerato che negli anni trascorsi si è reso moroso nel pagamento Parte_1
degli aumenti ISTAT e di alcune spese straordinarie, i coniugi hanno concordato che questa morosità venga sanata con il pagamento della complessiva somma omnicomprensiva di €. 2.200,00= (duemiladuecento/00=); pertanto, a far capo dal mese di gennaio 2025 e sino al mese di ottobre 2026 compresi Parte_1
si impegna e si obbliga a versare a AR RI, entro il giorno
[...]
pagina 11 di 13 20 di ogni mese, oltre all'assegno di mantenimento per le figlie minori, un rata di
€. 100,00= (cento/00=) per rientrare del predetto debito;
8) I coniugi dichiarano, infine, di non vantare reciproche pretese di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra e di rinunciare reciprocamente a qualunque richiesta di contributo al proprio mantenimento, impegnandosi comunque per il futuro a far fronte personalmente al proprio mantenimento coi propri redditi e patrimoni.
9) Le parti si obbligano a compiere ogni atto necessario per il puntuale perfezionamento dei patti sopra estesi e si danno atto che con l'esatto e puntuale adempimento di tutti i predetti patti null'altro avranno più a pretendere l'uno dall'altra.
10) Le spese della presente procedura vengono interamente compensate tra le parti.
11) I coniugi dichiarano di aver ricevuto le informazioni di cui all'art.13 del GDPR
2016/679 e autorizzano espressamente l'utilizzo di tutte le informazioni, nonché il trattamento dei dati personali anche sensibili, comunque utili ai fini del presente procedimento. ”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in MARANELLO (MO) il
15/06/2019 fra nato a [...] il Parte_1
10/08/1979 e AR RI nata a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MARANELLO (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2019 Atto n. 9 Parte I
pagina 12 di 13 3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 09/04/2025.
Il Presidente relatore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 13 di 13