Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
(segue verbale del 16 gennaio 2025)
All'esito della camera di consiglio il giudice decide la causa come da provvedimento che segue, di cui viene data lettura alle parti
TRIBUNALE DI COSENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Manuela Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 84 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, pendente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Cesare Greco;
Parte_1
- attore opponente -
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1
dall'Avv. Celestina Seneca;
- convenuta opposta -
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in via Monzambano n. CP_2
10, Roma;
- terzo pignorato, contumace -
avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi.
Conclusioni: come da verbale.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
al fine di introdurre il giudizio di merito del ricorso in opposizione spiegato, ai Controparte_1 sensi degli artt. 616 e 618 c.p.c, avverso l'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis d.P.R. n.
pagina 1 di 3
stipendio per i mesi di settembre ed ottobre 2021).
Deduceva, altresì, l'opponente che l'istanza di sospensione della procedura esecutiva era stata accolta dal giudice dell'esecuzione con ordinanza del 10 novembre 2021 proprio sul presupposto dell'omessa notificazione del pignoramento.
Si costituiva in giudizio l' che resisteva alla spiegata opposizione e Controparte_1
ne chiedeva il rigetto.
Espletati gli incombenti di rito ed istruita la causa con la documentazione prodotta dalle parti, con ordinanza dell'8 marzo 2024 il giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato e litisconsorte necessario, CP_2
All'udienza del 16 gennaio 2025, dopo la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., viene data lettura del dispositivo di seguito motivato.
****
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del terzo pignorato il quale, nonostante la rituale notificazione dell'atto di citazione, non si è costituito in giudizio.
Ciò posto, nella fattispecie in esame, l'opponente ha riassunto la fase di merito dell'opposizione, al fine di contestare il vizio relativo all'omessa notificazione del pignoramento che integra motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..
L'opposizione è fondata e va accolta per quanto di seguito esposto.
Pacifica l'omessa notificazione a di atto di pignoramento giustificativo della Parte_1 intrapresa esecuzione, la tesi della convenuta secondo cui l'effettuazione delle Controparte_1 trattenute da parte del terzo era stata ingiustificatamente operata di iniziativa dall' in forza di CP_2
precedente pignoramento, oggetto di sospensione a seguito di opposizione, è contraddetta dalla pacifica effettuazione di trattenute stipendiali in epoca successiva a detta sospensione e non è stata altrimenti riscontrata.
Ne discende, in conformità alla motivazione già resa in sede di sospensione, la declaratoria di nullità del pignoramento per omessa notificazione.
Segue l'ordine di svincolo delle somme esecutate.
pagina 2 di 3 Non è dato invece accogliere la domanda di restituzione in assenza di riscontro del versamento di dette somme dal terzo pignorato all' . Controparte_1
Le spese di giudizio possono essere però compensate in ragione della peculiarità della vertenza e delle connesse questioni interpretative.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'opposizione proposta da con ordine di svincolo delle somme esecutate;
Parte_1
spese compensate.
Cosenza, 16 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Manuela Gallo
pagina 3 di 3