Articolo 1884 del Codice civile
Articolo 1883Articolo 1885
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19 aprile 1942
Art. 1884.

(Assicurazioni mutue).

Le assicurazioni mutue sono disciplinate dalle norme del presente capo, in quanto compatibili con la specialita' del rapporto.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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