TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 18/03/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1087/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1087/2019 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 18 marzo 2025 ad ore 10.40 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per l'avv. ORFEI FEDERICO oggi sostituito dall'avv. Stefano Antonelli Parte_1
Per l'avv. MUSUMECI VALERIA Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti si riportano ai propri atti depositati ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate
Dopo breve discussione orale, il Giudice udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1087/2019 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. ORFEI FEDERICO che lo/a Parte_1 C.F._1 rappresenta giusta delega in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con l'avv. MUSUMECI Controparte_1 P.IVA_1
VALERIA, che lo/a rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 18/03/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato, il sig. adiva l'intestato Tribunale chiedendo di Parte_1 annullare l'ordinanza ingiunzione n. 41/2019 emessa dall' Controparte_2
con la quale questo aveva ingiunto il pagamento della somma di € 33.122,00 a titolo
[...] CP_3 di sanzioni amministrative in relazione all'irregolare occupazione dei lavoratori Persona_1
e nel periodo
[...] Persona_2 Controparte_4 Persona_3 dall'1/04/2016 al 20/04/2016 per n. 20 giornate di lavoro, delle lavoratrici e Persona_4
nel periodo dal 3/04/2016 al 16/04/2016 per n. 14 giornate di lavoro, dei Persona_5
lavoratori e nel periodo dal 18/04/2016 al 20/04/2016 per n. Persona_6 Persona_7
3 giornate di lavoro e delle lavoratrici e nella giornata del Persona_8 Persona_9 Persona_10
20 aprile 2016, nonché all'omessa registrazione sul LUL dei dati relativi alle prestazioni effettivamente rese nei mesi di Febbraio e Marzo 2016 dai lavoratori occupati alle dipendenze della ditta Parte_1 in tale periodo ed indicati al punto B) dell'ordinanza ingiunzione. In subordinata ipotesi
[...]
pagina 2 di 7 chiedevano la rideterminazione delle sanzioni nella misura minima.
Si costituiva in giudizio l' il quale, nel contestare Controparte_2 integralmente le pretese avversarie, chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta e la condanna alle spese di giudizio.
La causa veniva istruita con l'escussione dei testi e l'esame della documentazione prodotta.
All'esito, il Tribunale fissava l'udienza del 18.03.2025 per la discussione, con deposito di note conclusive.
L'opposizione deve essere respinta per le motivazioni che seguono.
La pretesa sanzionatoria si fondava sulle risultanze dell'attività di verifica originata dalla richiesta telefonica di aiuto pervenuta ai Carabinieri di Orbetello da tale , cugina delle sigg.re Persona_11
e , le quali l'avevano contattata riferendole di essere Persona_4 Persona_5
costrette a lavorare nei campi in condizioni disumane e di subire ingiurie, strattoni, rimproveri e minacce per aumentare la quantità e la velocità del lavoro e le avevano chiesto di essere “portate via”; che a seguito di tale richiesta i Carabinieri avevano svolto un intervento presso l'azienda agricola del in data 16 aprile 2016, in occasione del quale le due donne avevano riferito di lavorare da Parte_1
circa due settimane per il per la raccolta degli asparagi all'interno della sua azienda Parte_1
agricola senza alcun contratto di lavoro;
che successivamente perveniva da parte dei Carabinieri una segnalazione all'Ufficio, che effettuava un ulteriore sopralluogo sul posto in data 21 aprile 2016, giorno dal quale riscontravano essere state effettuate numerose assunzioni alle dipendenze del Parte_1
degli operai che venivano trovati a lavoro, dalle cui dichiarazioni emergeva tuttavia che il rapporto di lavoro per il era iniziato in data antecedente. In particolare, il verbale prendeva in esame il Parte_1
periodo dal 1° febbraio 2016 al 21 aprile 2016 e venivano contestate le seguenti violazioni:
A) per il solo mese di aprile 2016 risultava che alcuni lavoratori erano stati assunti formalmente il 21 aprile 2016 (ovvero lo stesso giorno dell'accesso da parte degli ispettori della Direzione Territoriale e dell' , dopo che il 14 aprile si era verificato il primo accesso dei Carabinieri di Capalbio), ma CP_5
avevano iniziato a lavorare già 20 giorni prima, ovvero dal 1 di Aprile, come gli stessi avevano dichiarato nei verbali raccolti dagli ispettori che questo profilo dell'accertamento riguardava CP_6
CP_7 Per_12 Per_13 Per_14 Per_15 Per_16 Persona_17 CP_8 Per_18
[.
Per_19
B) per i mesi di febbraio, marzo e aprile 2016 per lavoratori già assunti ed iscritti nel LUL, risultava inoltre che, a fronte della registrazione mensile di poche giornate per 6,5 ore ciascuna, gli stessi pagina 3 di 7 avevano prestato invece un orario di almeno 12 ore al giorno, alcuni per sei giorni alla settimana, altri anche per la domenica, come gli interessati avevano dichiarato nei verbali raccolti dagli ispettori;
in relazione a questo profilo il verbale riguardava le posizioni di Per_20 Per_21 Per_22
Per_23 Per_12 Per_24 CP_6 CP_7 Per_13 Per_14 Per_15 Per_16
Per_25 Per_18 Per_19
Sosteneva il ricorrente che i Sig.ri , , Persona_1 Persona_2 Controparte_4
, , , , Persona_26 Persona_7 Persona_27 Controparte_9 [...]
non avevano prestato la propria opera in suo favore per i periodi singolarmente in CP_10
contestazione, in quanto gli stessi avevano in realtà lavorato alle dipendenze del connazionale
[...]
il quale li aveva in via autonoma e per sua diretta iniziativa, precedentemente Controparte_11
selezionati ed avviati al lavoro impiegandoli nella raccolta di asparagi, raccolta che era stata appaltata al dall'odierno ricorrente, come da contratto concluso in data 1 aprile 2016 avente ad oggetto la Per_2
cessione della raccolta degli asparagi presso l'appezzamento di proprietà del secondo in Località
Poggio al Pero, località nella quale per l'appunto erano rinvenute le maestranze sopra indicate.
In ordine al punto B) il ricorrente eccepiva che non risultava da nessuna parte che l'impiego dei lavoratori per 12 ore e per 6 giorni la settimana.
Vanno esaminati i singoli motivi di impugnazione.
Quanto al capo A), va rilevato anche se non documentalmente provato dal ricorrente, dagli atti di causa
è emerso che seppur il avesse concluso con il Sig. un contratto avente ad CP_11 Parte_1
oggetto la cessione della raccolta degli asparagi presso l'appezzamento di proprietà del secondo in
Località Poggio al Pero, e che il si occupasse del reclutamento dei braccianti, i lavoratori Per_2 svolgevano attività lavorativa per il . Infatti tutti i lavoratori sentiti nell'immediatezza Parte_1 dell'accertamento, trovati al lavoro come braccianti agricoli alcuni nei campi in loc. Poggio al Pero intenti a raccogliere gli asparagi, altri nel capannone in loc. Centro F ove veniva effettuato l'impacchettamento dei mazzetti di asparagi, altri ancora in campo adiacente al capannone intenti alla raccolta di ortaggi, hanno riferito agli ispettori di lavorare per il sig. , proprietario Parte_1 dell'azienda agricola in questione, ove peraltro i medesimi alloggiavano. Non solo, le stesse sig.re dalla cui denuncia sono iniziati i controlli dei Carabinieri, agli stessi agenti, durante il primo Per_5
intervento del 14.04.2016, alla domanda se sapessero chi fosse veramente il datore di lavoro, risposero che era il sig. e che una sera aveva lavorato insieme a loro, ed hanno inoltre riferito che in caso Pt_1
di assenza del era il genero di a portare gli operai sui campi. CP_11 Pt_1
È opportuno rammentare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità le dichiarazioni rese pagina 4 di 7 agli ispettori devono ritenersi “particolarmente attendibili per essere state rese nell'immediatezza e verosimilmente in assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro, senza preavviso e quindi genuine e sincere” (ex multis, Cass. n. 3093/02) e dunque in assenza di consapevolezza delle conseguenze eventualmente sfavorevoli delle circostanze riferite (sul punto, vds. Corte di Appello di
Firenze, sent. n. 1967/14), nonché la recente sentenza n. 27/2021 del Tribunale di Grosseto – sez. lavoro, secondo cui “tra i fatti di cui non è lecito dubitare, fino a querela di falso, v'è che i lavoratori interessati abbiano reso le dichiarazioni verbalizzate, irrilevante rimanendo di per sé se esse vengano confermate o no in giudizio. Tali dichiarazioni possono essere pienamente utilizzate in giudizio, anche laddove per ipotesi successivamente ritrattate, in tutto o in parte, laddove il giudice ritenga più plausibile la prioritaria dichiarazione. Né rileva che le dichiarazioni non siano state ripetute integralmente in giudizio per irreperibilità di taluni tra i dichiaranti”.
Va evidenziato che nel corso del giudizio è stato possibile escutere solo i testi e Testimone_1
i quali al momento dell'audizione erano entrambi ancora dipendenti del sig. Tes_2 [...]
, dubbi nascono pertanto in merito alla loro attendibilità; gli altri lavoratori sono risultati Pt_1
irreperibili in quanto stranieri privi di residenza in Italia.
I testi e hanno confermato l'esistenza del contratto intervenuto con il Sig. per la Tes_3 Tes_4 Per_2
raccolta degli asparagi e gli ultimi due ne hanno anche precisato i termini economici e cioè che
[...]
avrebbe dovuto corrispondere al , Euro 0.70 al Kg. Nulla hanno invece riferito in merito Pt_1 Per_2 all'impiego della manodopera. Quanto alle dichiarazioni rese al teste , dubbi in merito Testimone_5 alla sua attendibilità nascono per essere stato all'epoca il compagno della figlia considerate anche le dichiarazioni rilasciate dalle sig.re . Irrilevanti ai fini del decidere sull'odierna contestazione è Per_5
la testimonianza resa dalla dipendente CIA, la quale ha confermato di aver effettuato Testimone_6
le assunzioni in merito al quale non vi è contestazione.
Rilevante ai fini del riscontro della condotta illecita e della conseguente responsabilità del ricorrente è altresì la sentenza n. 268/2018 emessa dal Tribunale di Grosseto, nel procedimento penale a carico del ricorrente in cui lo stesso era imputato per il reato, in concorso con il , per il reato di reclutamento Per_2
e sfruttamento di manodopera. Ebbene, si legge nella sentenza che seppur non vi fossero elementi sufficienti per ritenere che lo stesso ( ) partecipasse all'attività di reclutamento, che fosse Parte_1 pertanto responsabile del reato ascrittogli, “gli elementi di prova hanno consentito senz'altro di affermare che il era consapevole di utilizzare nella propria azienda agricola in condizioni Parte_1 di sfruttamento operai di nazionalità straniera reclutati dal ”. Nella sentenza viene distinta poi la Per_2
condotta penalmente punibile del reclutamento da quella dell'impiego di manodopera da altri reclutata,
pagina 5 di 7 condotta quest'ultima imputata al – riconosciuto pertanto dal Giudice, a tutti gli effetti, Parte_1
come datore di lavoro – ma non penalmente punibile in quanto non prevista come reato all'epoca dei fatti. Ciò posto comunque il Giudice dispone la trasmissione degli atti, si legge infatti nella sentenza:
“le plurime violazioni in materia di orari di lavoro hanno imposto la trasmissione degli atti all'Ufficio
Ispettorato del lavoro per le sanzioni di competenza essendo emerso che i lavoratori svolgevano attività lavorativa nei campi dell'azienda agricola dell'imputato in totale violazione della normativa di riferimento quanto agli orari lavorativi e ai riposi settimanali”.
Quanto alla sentenza emessa dal Tribunale di Grosseto n. 27/2021 (che ha avuto esito sfavorevole per il
) e dalla Corte d'Appello di Firenze n. 733/2022 che invece ha accolto l'appello del Parte_1 ricorrente, nella causa dallo stesso promossa nei confronti dell' nei giudizi di opposizione agli CP_5
avvisi di addebito, due sono i punti da evidenziare, in primis, il in veste anche qui di Parte_1 ricorrente ha impugnato l'atto non negando mai di essere il datore di lavoro dei braccianti. Si veda in proposito anche le dichiarazioni rilasciate dal teste Carabiniere del NIL che ha Testimone_7 effettuato l'accesso ispettivo, il quale sentito all'udienza del 25/03/2021, ha dichiarato che “Il
[...]
non ha mai fatto alcun cenno alla propria estraneità in ordine all'occupazione dei lavoratori in Pt_1
questione. Peraltro, neppure in sede di ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro avverso il verbale da me redatto il ha eccepito tale estraneità. Il giorno dell'accesso ispettivo, inoltre, il Parte_1 [...]
è stato reso edotto del personale presente e trovato intento al lavoro sia nel campo che nel Pt_1
capannone ed è stato consegnato il verbale di primo accesso e lo stesso non ha ritenuto di rilasciare alcuna dichiarazione”.
Secondariamente sempre nella sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Firenze n. 733/2022, si legge:
“Il Collegio prende atto che nei verbali delle dichiarazioni rese dai lavoratori interessati alla pretesa sub
B) venivano menzionati orari più estesi delle 6,5 ore occasionalmente registrate nel LUL, anche se non coincidenti con le 12 ore giornaliere indicate nel verbale.” … (omissis) … In conclusione, anche volendo convenire in linea generale con il Tribunale sul fatto che l'accertamento giudiziale dei fatti costitutivi della pretesa contributiva si possa ricavare anche soltanto dalle dichiarazioni raccolte dagli ispettori, passando al caso in esame manca la stessa possibilità di utilizzare i verbali delle dichiarazioni come fonte dimostrativa della pretesa contributiva sub B), in relazione alle quali le difese dell' CP_5 erano del tutto carenti e non potevano comunque assolvere l'onere di allegazione e prova”.
Ebbene vi è da dire che nell'odierno giudizio, contrariamente a quello svolto nei confronti dell' , CP_5
non è necessario che venga quantificato il numero delle ore lavorate in più rispetto a quelle indicate nel
LUL, ma è sufficiente che questo sia inferiore rispetto a quello effettivamente prestato. Nella sentenza pagina 6 di 7 emessa dalla Corte d'Appello, il Collegio riporta a campione ad esempio, riferiva di Persona_28
lavorare dalle 08:00 alle 16:00 dal lunedì al venerdì, oltre mezza giornata del sabato, Persona_29
riferiva di lavorare dalle 07:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 15:00 dal lunedì al venerdì, oltre mezza giornata del sabato, riferiva di lavorare dalle 08:00 alle 16:00 dal lunedì al venerdì, Persona_30
oltre mezza giornata del sabato, riferiva di lavorare dalle 07:00 alle 16:00, Persona_7 [...]
riferiva di lavorare dalle 07:00 alle 16:00”. Quindi per come ammesso anche in entrambe le Per_6
sentenze suddette, sicuramente i lavoratori venivano impiegati per un numero di ore superiore alle 6,5 indicate nel LUL;
pertanto, il ricorrente deve comunque essere ritenuto responsabile anche per la violazione B) contestata.
Anche per quanto riguarda la misura delle sanzioni questo giudice ritiene di dover confermare gli importi trattandosi di lavoro in nero piuttosto diffuso. Nelle ordinanze di ingiunzione sono indicati i riferimenti normativi applicati per la determinazione delle sanzioni e le circostanze concrete che sono state prese in considerazione a tale fine.
Ciò posto, all'esito dell'istruttoria, valutato nel suo complesso il materiale probatorio a disposizione, e ritenuta la fondatezza degli accertamenti, non vi è dubbio che il ricorrente sia responsabile degli illeciti denunciati e ritenuta pertanto la legittimità del provvedimento impugnato, l'opposizione deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai minimi tariffari attesa la non complessità delle questioni trattate già al netto della riduzione ai sensi dell'art. 9 D. Lgs.
149/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell' Controparte_2
che liquida in complessivi € 3.047,20 oltre rimborso forfettario.
[...]
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 18 marzo 2025
Il Giudice dott. Beatrice Bechi
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1087/2019 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 18 marzo 2025 ad ore 10.40 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per l'avv. ORFEI FEDERICO oggi sostituito dall'avv. Stefano Antonelli Parte_1
Per l'avv. MUSUMECI VALERIA Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti si riportano ai propri atti depositati ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate
Dopo breve discussione orale, il Giudice udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1087/2019 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. ORFEI FEDERICO che lo/a Parte_1 C.F._1 rappresenta giusta delega in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con l'avv. MUSUMECI Controparte_1 P.IVA_1
VALERIA, che lo/a rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 18/03/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato, il sig. adiva l'intestato Tribunale chiedendo di Parte_1 annullare l'ordinanza ingiunzione n. 41/2019 emessa dall' Controparte_2
con la quale questo aveva ingiunto il pagamento della somma di € 33.122,00 a titolo
[...] CP_3 di sanzioni amministrative in relazione all'irregolare occupazione dei lavoratori Persona_1
e nel periodo
[...] Persona_2 Controparte_4 Persona_3 dall'1/04/2016 al 20/04/2016 per n. 20 giornate di lavoro, delle lavoratrici e Persona_4
nel periodo dal 3/04/2016 al 16/04/2016 per n. 14 giornate di lavoro, dei Persona_5
lavoratori e nel periodo dal 18/04/2016 al 20/04/2016 per n. Persona_6 Persona_7
3 giornate di lavoro e delle lavoratrici e nella giornata del Persona_8 Persona_9 Persona_10
20 aprile 2016, nonché all'omessa registrazione sul LUL dei dati relativi alle prestazioni effettivamente rese nei mesi di Febbraio e Marzo 2016 dai lavoratori occupati alle dipendenze della ditta Parte_1 in tale periodo ed indicati al punto B) dell'ordinanza ingiunzione. In subordinata ipotesi
[...]
pagina 2 di 7 chiedevano la rideterminazione delle sanzioni nella misura minima.
Si costituiva in giudizio l' il quale, nel contestare Controparte_2 integralmente le pretese avversarie, chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta e la condanna alle spese di giudizio.
La causa veniva istruita con l'escussione dei testi e l'esame della documentazione prodotta.
All'esito, il Tribunale fissava l'udienza del 18.03.2025 per la discussione, con deposito di note conclusive.
L'opposizione deve essere respinta per le motivazioni che seguono.
La pretesa sanzionatoria si fondava sulle risultanze dell'attività di verifica originata dalla richiesta telefonica di aiuto pervenuta ai Carabinieri di Orbetello da tale , cugina delle sigg.re Persona_11
e , le quali l'avevano contattata riferendole di essere Persona_4 Persona_5
costrette a lavorare nei campi in condizioni disumane e di subire ingiurie, strattoni, rimproveri e minacce per aumentare la quantità e la velocità del lavoro e le avevano chiesto di essere “portate via”; che a seguito di tale richiesta i Carabinieri avevano svolto un intervento presso l'azienda agricola del in data 16 aprile 2016, in occasione del quale le due donne avevano riferito di lavorare da Parte_1
circa due settimane per il per la raccolta degli asparagi all'interno della sua azienda Parte_1
agricola senza alcun contratto di lavoro;
che successivamente perveniva da parte dei Carabinieri una segnalazione all'Ufficio, che effettuava un ulteriore sopralluogo sul posto in data 21 aprile 2016, giorno dal quale riscontravano essere state effettuate numerose assunzioni alle dipendenze del Parte_1
degli operai che venivano trovati a lavoro, dalle cui dichiarazioni emergeva tuttavia che il rapporto di lavoro per il era iniziato in data antecedente. In particolare, il verbale prendeva in esame il Parte_1
periodo dal 1° febbraio 2016 al 21 aprile 2016 e venivano contestate le seguenti violazioni:
A) per il solo mese di aprile 2016 risultava che alcuni lavoratori erano stati assunti formalmente il 21 aprile 2016 (ovvero lo stesso giorno dell'accesso da parte degli ispettori della Direzione Territoriale e dell' , dopo che il 14 aprile si era verificato il primo accesso dei Carabinieri di Capalbio), ma CP_5
avevano iniziato a lavorare già 20 giorni prima, ovvero dal 1 di Aprile, come gli stessi avevano dichiarato nei verbali raccolti dagli ispettori che questo profilo dell'accertamento riguardava CP_6
CP_7 Per_12 Per_13 Per_14 Per_15 Per_16 Persona_17 CP_8 Per_18
[.
Per_19
B) per i mesi di febbraio, marzo e aprile 2016 per lavoratori già assunti ed iscritti nel LUL, risultava inoltre che, a fronte della registrazione mensile di poche giornate per 6,5 ore ciascuna, gli stessi pagina 3 di 7 avevano prestato invece un orario di almeno 12 ore al giorno, alcuni per sei giorni alla settimana, altri anche per la domenica, come gli interessati avevano dichiarato nei verbali raccolti dagli ispettori;
in relazione a questo profilo il verbale riguardava le posizioni di Per_20 Per_21 Per_22
Per_23 Per_12 Per_24 CP_6 CP_7 Per_13 Per_14 Per_15 Per_16
Per_25 Per_18 Per_19
Sosteneva il ricorrente che i Sig.ri , , Persona_1 Persona_2 Controparte_4
, , , , Persona_26 Persona_7 Persona_27 Controparte_9 [...]
non avevano prestato la propria opera in suo favore per i periodi singolarmente in CP_10
contestazione, in quanto gli stessi avevano in realtà lavorato alle dipendenze del connazionale
[...]
il quale li aveva in via autonoma e per sua diretta iniziativa, precedentemente Controparte_11
selezionati ed avviati al lavoro impiegandoli nella raccolta di asparagi, raccolta che era stata appaltata al dall'odierno ricorrente, come da contratto concluso in data 1 aprile 2016 avente ad oggetto la Per_2
cessione della raccolta degli asparagi presso l'appezzamento di proprietà del secondo in Località
Poggio al Pero, località nella quale per l'appunto erano rinvenute le maestranze sopra indicate.
In ordine al punto B) il ricorrente eccepiva che non risultava da nessuna parte che l'impiego dei lavoratori per 12 ore e per 6 giorni la settimana.
Vanno esaminati i singoli motivi di impugnazione.
Quanto al capo A), va rilevato anche se non documentalmente provato dal ricorrente, dagli atti di causa
è emerso che seppur il avesse concluso con il Sig. un contratto avente ad CP_11 Parte_1
oggetto la cessione della raccolta degli asparagi presso l'appezzamento di proprietà del secondo in
Località Poggio al Pero, e che il si occupasse del reclutamento dei braccianti, i lavoratori Per_2 svolgevano attività lavorativa per il . Infatti tutti i lavoratori sentiti nell'immediatezza Parte_1 dell'accertamento, trovati al lavoro come braccianti agricoli alcuni nei campi in loc. Poggio al Pero intenti a raccogliere gli asparagi, altri nel capannone in loc. Centro F ove veniva effettuato l'impacchettamento dei mazzetti di asparagi, altri ancora in campo adiacente al capannone intenti alla raccolta di ortaggi, hanno riferito agli ispettori di lavorare per il sig. , proprietario Parte_1 dell'azienda agricola in questione, ove peraltro i medesimi alloggiavano. Non solo, le stesse sig.re dalla cui denuncia sono iniziati i controlli dei Carabinieri, agli stessi agenti, durante il primo Per_5
intervento del 14.04.2016, alla domanda se sapessero chi fosse veramente il datore di lavoro, risposero che era il sig. e che una sera aveva lavorato insieme a loro, ed hanno inoltre riferito che in caso Pt_1
di assenza del era il genero di a portare gli operai sui campi. CP_11 Pt_1
È opportuno rammentare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità le dichiarazioni rese pagina 4 di 7 agli ispettori devono ritenersi “particolarmente attendibili per essere state rese nell'immediatezza e verosimilmente in assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro, senza preavviso e quindi genuine e sincere” (ex multis, Cass. n. 3093/02) e dunque in assenza di consapevolezza delle conseguenze eventualmente sfavorevoli delle circostanze riferite (sul punto, vds. Corte di Appello di
Firenze, sent. n. 1967/14), nonché la recente sentenza n. 27/2021 del Tribunale di Grosseto – sez. lavoro, secondo cui “tra i fatti di cui non è lecito dubitare, fino a querela di falso, v'è che i lavoratori interessati abbiano reso le dichiarazioni verbalizzate, irrilevante rimanendo di per sé se esse vengano confermate o no in giudizio. Tali dichiarazioni possono essere pienamente utilizzate in giudizio, anche laddove per ipotesi successivamente ritrattate, in tutto o in parte, laddove il giudice ritenga più plausibile la prioritaria dichiarazione. Né rileva che le dichiarazioni non siano state ripetute integralmente in giudizio per irreperibilità di taluni tra i dichiaranti”.
Va evidenziato che nel corso del giudizio è stato possibile escutere solo i testi e Testimone_1
i quali al momento dell'audizione erano entrambi ancora dipendenti del sig. Tes_2 [...]
, dubbi nascono pertanto in merito alla loro attendibilità; gli altri lavoratori sono risultati Pt_1
irreperibili in quanto stranieri privi di residenza in Italia.
I testi e hanno confermato l'esistenza del contratto intervenuto con il Sig. per la Tes_3 Tes_4 Per_2
raccolta degli asparagi e gli ultimi due ne hanno anche precisato i termini economici e cioè che
[...]
avrebbe dovuto corrispondere al , Euro 0.70 al Kg. Nulla hanno invece riferito in merito Pt_1 Per_2 all'impiego della manodopera. Quanto alle dichiarazioni rese al teste , dubbi in merito Testimone_5 alla sua attendibilità nascono per essere stato all'epoca il compagno della figlia considerate anche le dichiarazioni rilasciate dalle sig.re . Irrilevanti ai fini del decidere sull'odierna contestazione è Per_5
la testimonianza resa dalla dipendente CIA, la quale ha confermato di aver effettuato Testimone_6
le assunzioni in merito al quale non vi è contestazione.
Rilevante ai fini del riscontro della condotta illecita e della conseguente responsabilità del ricorrente è altresì la sentenza n. 268/2018 emessa dal Tribunale di Grosseto, nel procedimento penale a carico del ricorrente in cui lo stesso era imputato per il reato, in concorso con il , per il reato di reclutamento Per_2
e sfruttamento di manodopera. Ebbene, si legge nella sentenza che seppur non vi fossero elementi sufficienti per ritenere che lo stesso ( ) partecipasse all'attività di reclutamento, che fosse Parte_1 pertanto responsabile del reato ascrittogli, “gli elementi di prova hanno consentito senz'altro di affermare che il era consapevole di utilizzare nella propria azienda agricola in condizioni Parte_1 di sfruttamento operai di nazionalità straniera reclutati dal ”. Nella sentenza viene distinta poi la Per_2
condotta penalmente punibile del reclutamento da quella dell'impiego di manodopera da altri reclutata,
pagina 5 di 7 condotta quest'ultima imputata al – riconosciuto pertanto dal Giudice, a tutti gli effetti, Parte_1
come datore di lavoro – ma non penalmente punibile in quanto non prevista come reato all'epoca dei fatti. Ciò posto comunque il Giudice dispone la trasmissione degli atti, si legge infatti nella sentenza:
“le plurime violazioni in materia di orari di lavoro hanno imposto la trasmissione degli atti all'Ufficio
Ispettorato del lavoro per le sanzioni di competenza essendo emerso che i lavoratori svolgevano attività lavorativa nei campi dell'azienda agricola dell'imputato in totale violazione della normativa di riferimento quanto agli orari lavorativi e ai riposi settimanali”.
Quanto alla sentenza emessa dal Tribunale di Grosseto n. 27/2021 (che ha avuto esito sfavorevole per il
) e dalla Corte d'Appello di Firenze n. 733/2022 che invece ha accolto l'appello del Parte_1 ricorrente, nella causa dallo stesso promossa nei confronti dell' nei giudizi di opposizione agli CP_5
avvisi di addebito, due sono i punti da evidenziare, in primis, il in veste anche qui di Parte_1 ricorrente ha impugnato l'atto non negando mai di essere il datore di lavoro dei braccianti. Si veda in proposito anche le dichiarazioni rilasciate dal teste Carabiniere del NIL che ha Testimone_7 effettuato l'accesso ispettivo, il quale sentito all'udienza del 25/03/2021, ha dichiarato che “Il
[...]
non ha mai fatto alcun cenno alla propria estraneità in ordine all'occupazione dei lavoratori in Pt_1
questione. Peraltro, neppure in sede di ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro avverso il verbale da me redatto il ha eccepito tale estraneità. Il giorno dell'accesso ispettivo, inoltre, il Parte_1 [...]
è stato reso edotto del personale presente e trovato intento al lavoro sia nel campo che nel Pt_1
capannone ed è stato consegnato il verbale di primo accesso e lo stesso non ha ritenuto di rilasciare alcuna dichiarazione”.
Secondariamente sempre nella sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Firenze n. 733/2022, si legge:
“Il Collegio prende atto che nei verbali delle dichiarazioni rese dai lavoratori interessati alla pretesa sub
B) venivano menzionati orari più estesi delle 6,5 ore occasionalmente registrate nel LUL, anche se non coincidenti con le 12 ore giornaliere indicate nel verbale.” … (omissis) … In conclusione, anche volendo convenire in linea generale con il Tribunale sul fatto che l'accertamento giudiziale dei fatti costitutivi della pretesa contributiva si possa ricavare anche soltanto dalle dichiarazioni raccolte dagli ispettori, passando al caso in esame manca la stessa possibilità di utilizzare i verbali delle dichiarazioni come fonte dimostrativa della pretesa contributiva sub B), in relazione alle quali le difese dell' CP_5 erano del tutto carenti e non potevano comunque assolvere l'onere di allegazione e prova”.
Ebbene vi è da dire che nell'odierno giudizio, contrariamente a quello svolto nei confronti dell' , CP_5
non è necessario che venga quantificato il numero delle ore lavorate in più rispetto a quelle indicate nel
LUL, ma è sufficiente che questo sia inferiore rispetto a quello effettivamente prestato. Nella sentenza pagina 6 di 7 emessa dalla Corte d'Appello, il Collegio riporta a campione ad esempio, riferiva di Persona_28
lavorare dalle 08:00 alle 16:00 dal lunedì al venerdì, oltre mezza giornata del sabato, Persona_29
riferiva di lavorare dalle 07:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 15:00 dal lunedì al venerdì, oltre mezza giornata del sabato, riferiva di lavorare dalle 08:00 alle 16:00 dal lunedì al venerdì, Persona_30
oltre mezza giornata del sabato, riferiva di lavorare dalle 07:00 alle 16:00, Persona_7 [...]
riferiva di lavorare dalle 07:00 alle 16:00”. Quindi per come ammesso anche in entrambe le Per_6
sentenze suddette, sicuramente i lavoratori venivano impiegati per un numero di ore superiore alle 6,5 indicate nel LUL;
pertanto, il ricorrente deve comunque essere ritenuto responsabile anche per la violazione B) contestata.
Anche per quanto riguarda la misura delle sanzioni questo giudice ritiene di dover confermare gli importi trattandosi di lavoro in nero piuttosto diffuso. Nelle ordinanze di ingiunzione sono indicati i riferimenti normativi applicati per la determinazione delle sanzioni e le circostanze concrete che sono state prese in considerazione a tale fine.
Ciò posto, all'esito dell'istruttoria, valutato nel suo complesso il materiale probatorio a disposizione, e ritenuta la fondatezza degli accertamenti, non vi è dubbio che il ricorrente sia responsabile degli illeciti denunciati e ritenuta pertanto la legittimità del provvedimento impugnato, l'opposizione deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai minimi tariffari attesa la non complessità delle questioni trattate già al netto della riduzione ai sensi dell'art. 9 D. Lgs.
149/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell' Controparte_2
che liquida in complessivi € 3.047,20 oltre rimborso forfettario.
[...]
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 18 marzo 2025
Il Giudice dott. Beatrice Bechi
pagina 7 di 7