Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 30/05/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, sezione lavoro, riunita in camera di consiglio e composta dai signori magistrati
Dr. Beatrice Catarsini Presidente
Dr. Concetta Zappalà Consigliere
Dr. Alessandra Santalucia Consigliere rel. alla scadenza del termine per note concesso alle parti fino al 13/5/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 559/2023 vertente tra:
(nato a [...] il [...] ed ivi residente, in Parte_1
Faro Sup, Via Cavaliere Giovanni Guttarolo, 20, C.F. ), C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pagano appellante
CONTRO
, Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'
Avvocatura Distrettuale dello Stato appellato
OGGETTO: sanzione disciplinare
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1127 del 30/5/2023 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina dichiarava cessata la materia del contendere, stante l'intervenuto stato di quiescenza del ricorrente già dipendente dell' di Parte_1 Controparte_1
Messina, e condannava quest'ultimo, in virtù del principio di soccombenza virtuale, alla rifusione delle spese di lite in favore della predetta CP_1
Rilevava il giudice l'infondatezza del ricorso con il quale il predetto aveva Pt_1
impugnato il decreto in data 30/3/2015 che gli aveva irrogato la sanzione disciplinare
s.p.a. per mancato pagamento delle accise per gli anni 2004/2006. Riteneva il giudice la tempestività dell'azione disciplinare in quanto avviata nel rispetto del termine di venti giorni previsto dall'art. 55 bis del D. Lgs. 165/2001, tenuto conto che il Direttore dell' di Messina aveva avuto effettiva contezza dell'assenza di atti CP_1
interruttivi compiuti dall'ufficio di appartenenza del ricorrente solo a seguito dell'interpello rivolto con nota del 2 Febbraio 2015 e del riscontro della stessa formulato con nota del 10 Febbraio 2015 dalla Capo Area Gestione Tributi, dottoressa
La contestazione dell'infrazione avvenuta con la successiva nota notificata Per_1 all'interessato brevi manu il 23/2/2015 era stata dunque tempestiva.
Anche in punto di fatto il giudice riteneva la sussistenza di una condotta negligente del dipendente che, insediatosi nell'Area Gestione Tributi dell'Ufficio tra il 18.6.2008 ed il
30.4.2010, non aveva provveduto, secondo quanto di competenza, al compimento di alcun atto interruttivo della prescrizione dei tributi poi maturatasi 1-2 anni dopo da detto suo insediamento.
Con ricorso depositato il 25/7/2023, proponeva appello, Parte_1
contestando la valutazione del giudice di prime cure che, pur riconoscendo che la condotta negligente era avvenuta 1-2 anni dal suo insediamento e dunque nel 2009, non avrebbe ritenuto l'illegittimità dell'azione disciplinare in quanto avviata solo nel febbraio 2015.
Il giudice, sosteneva, avrebbe dovuto affrontare il tema della illegittimità della sanzione per tardività dell'azione disciplinare promossa oltre un quinquennio dalle pretese violazioni contestate. Richiamava sul punto la giurisprudenza della Corte dei Conti che, in tema di responsabilità erariale, avrebbe affermato che il termine quinquennale di prescrizione dell'azione erariale decorrerebbe dal momento della perdita definitiva del diritto di credito e contestava per tale ragione la motivazione resa dal tribunale sulla tempestività dell'azione disciplinare. Anche con gli altri motivi evidenziava il superamento del termine quinquennale di prescrizione dell'azione e sottolineava di avere -da subito in primo grado- eccepito la tardività della contestazione, pure
Pag. 2 di 5 ribadendo che l'effettiva conoscenza da parte del Direttore dell' Controparte_1
sarebbe stata indiscutibilmente anteriore almeno rispetto al 2\2\2015, come desumibile dalla nota in detta data. Lamentava pure l'omessa valutazione delle circostanze di causa attestanti la propria buona fede, essendo peraltro notorio che spesso le PP.AA. notificherebbero ai cittadini avvisi di accertamento per crediti prescritti.
Resisteva l' e, dopo aver ricostruito i termini fattuali della vicenda Controparte_1
che aveva dato origine al procedimento disciplinare, evidenziava che il in Pt_1 primo grado aveva eccepito l'omesso rispetto dei termini di decadenza ex art. 55 bis 2° comma del D. Lgs. 165/2001 e che solo in appello, in palese violazione del divieto di cui all'art. 345 c.p.c., aveva invece dedotto l'illegittimità della sanzione per tardività dell'azione disciplinare avviata nel marzo 2015 e dunque oltre il quinquennio dalle pretese violazioni contestate, essendosi la prescrizione dei crediti vantati nei confronti della COMEST già perfezionata tra il 2/2/2009 e il 28/10/2010. Nel merito contestava, comunque, la fondatezza di detta eccezione, risultando inconferente il richiamo al termine quinquennale di prescrizione dell'azione erariale, e non essendo previsto alcun termine di prescrizione dell'azione disciplinare.
Disposta la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter cpc, in esito al deposito di note trasmesse da ambo le parti entro il termine del 13 maggio 2025, la causa è stata decisa mediante deposito telematico del dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento.
In primo grado il ha dedotto l'intempestività dell'azione disciplinare per Pt_1 inosservanza del termine di venti giorni previsto a pena di decadenza dall'art. 55 bis c.2 del D. Lgs. 165/2001, pure contestando nel merito la sanzione disciplinare. Nel presente grado ha per la prima volta eccepito la tardività dell'azione disciplinare perché avviata nel 2015 ad oltre un quinquennio dalle pretese violazioni risalenti al 2009, rilevando il conseguente superamento del termine di prescrizione quinquennale dell'azione che, a suo dire, sarebbe applicabile per qualsiasi fatto disciplinarmente rilevante.
Si tratta all'evidenza di una eccezione che introduce un nuovo tema di indagine e, come tale, non essendo stata formulata in primo grado, è inammissibile.
Pag. 3 di 5 In ogni caso, anche a voler ritenere detto rilievo comunque correlato alle deduzioni di primo grado relative alla lamentata tardività dell'azione disciplinare e, come tale, esaminabile in questa sede, se ne rileva l'infondatezza.
La prescrizione quinquennale dell'azione disciplinare è invero espressamente prevista da speciali disposizioni di legge riguardanti unicamente gli esercenti le professioni sanitarie e i professionisti quali notai e avvocati. Per i dipendenti pubblici non è previsto né dal D. Lgs 165/2001 né da altre disposizioni un termine prescrizionale rispetto ai fatti commessi ed entro cui l'azione disciplinare debba essere avviata. Né una disposizione in tal senso si rintraccia nel CCNL Comparto Agenzie Fiscali applicabile al personale dell' Controparte_1
Inconferente risulta pure il richiamo al termine di prescrizione dell'azione erariale. Si tratta dell'azione di risarcimento del danno erariale che, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della L. n. 20/1994, è promuovibile contro l'autore del fatto dannoso nel termine prescrizionale di cinque anni decorrenti dalla data in cui detto fatto si è verificato e che, come tale, opera su un piano completamente diverso rispetto all'azione disciplinare per la quale -si ribadisce-non è previsto alcun termine se non quello decadenziale ex art. 55 bis del D. Lgs 165/2001.
Infondate sono altresì le ulteriori doglianze: ai fini del rispetto del termine decadenziale anche questa Corte rileva che solo a seguito della comunicazione da parte della capo ufficio dell'odierno appellato, della mancata emissione di atti Per_1
interruttivi del 10/2/2015 il Direttore pro tempore ha avuto effettiva contezza del fatto di rilievo disciplinare, potendo così procedere alla relativa contestazione con la nota del
23/2/2015 notificata all'interessato il giorno stesso. Né elementi contrari si individuano dalla nota del 2/2/2015 con la quale il Direttore, dopo aver dato atto di avere ricevuto la notifica dei ricorsi alla Commissione Tributaria da parte della COMEST con i quali si eccepiva la prescrizione, ha invitato la a “riferire se, su iniziativa dell'Area Per_1 di cui Ella è responsabile da diversi anni, l'Ufficio ha provveduto ad emettere atti interruttivi della prescrizione e, in caso negativo, vorrà illustrare le ragioni dell'inerzia che ha causato detta prescrizione”.
Altrettanto correttamente il tribunale ha posto l'accento, ai fini della soccombenza virtuale, proprio sulla mancata emissione di atti interruttivi della prescrizione del credito
Pag. 4 di 5 che il avrebbe dovuto emettere, nella sua veste di “Coordinatore, all'interno Pt_1 dell'Area Gestione Tributi, dell'Unità “Contabilità doganale e accise -Contenzioso-
Ruoli-Merce abbandonata-Gas Naturale” nell'uno-due anni dal suo insediamento. Si tratta di una condotta negligente a fronte della quale rimane del tutto estraneo e neutro il fatto, si cui oggi insiste l'appellante a dimostrazione della propria buona fede, di avere comunque, per prassi, provveduto ad emettere nel novembre del 2014 l'avviso di pagamento di crediti prescritti, essendo la prescrizione un fatto estintivo da eccepire da parte del diretto interessato.
Stante l'infondatezza delle proposte doglianze, anche per il presente grado va disposta la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese in favore dell'Agenzia, tenuto conto del valore indeterminabile complessità bassa della causa e della mancanza della fase di trattazione.
Devesi infine dare atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento a carico dell'appellante di un importo pari a quello del contributo unificato già versato, ove dovuto.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna al pagamento delle spese del Parte_1 presente grado liquidate in favore dell'ente appellato in euro 3473 oltre spese generali.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento a carico dell'appellante di un importo pari a quello del contributo unificato già versato, ove dovuto.
Messina 14.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott. A. Santalucia) (Dott. B. Catarsini)
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