Ordinanza cautelare 29 aprile 2024
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 17/02/2026, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01126/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01125/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1125 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marta Mangeli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Napoli, via A. Diaz, n. 11;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento -OMISSIS-del 28.12.2023, con il quale il Ministero della Difesa ha decretato l'espulsione del ricorrente dal 14° corso AUFP dell'Aeronautica Militare svolto presso l'Accademia AM di Pozzuoli e ne ha disposto contestualmente il proscioglimento dalla ferma contratta quale LI Ufficiale in ferma prefissata; atto notificato il 04.01.2024;
- dei seguenti atti presupposti:
- dell'avvio di procedimento amministrativo finalizzato all''espulsione dal 14° corso AUFP dell'Aeronautica Militare ed al proscioglimento dalla ferma contratta quale LI Ufficiale in ferma prefissata di cui agli atti del -OMISSIS- e del -OMISSIS-ell'Aeronautica Militare Accademia Aeronautica e Comando Corsi;
- della non nota proposta di espulsione di cui al Protocollo -OMISSIS-diramata dall''Accademia Aeronautica cui ha fatto seguito il parere di concordanza da parte del Comandante delle Scuole;
- dell'atto del -OMISSIS- dell'Accademia Aeronautica di convocazione innanzi alla Commissione permanente di attitudine per il giorno -OMISSIS- e del verbale redatto in quella sede (non noto);
- del verbale di seduta n. -OMISSIS-del 31.10.2023, con cui la Commissione permanente di attitudine istituita presso l'Accademia Aeronautica ha assegnato al ricorrente il giudizio di insufficiente alle qualità fisiche, morali e di carattere, e di mediocre alle qualità professionali attribuendo il voto complessivo pari a 16,70/30°in attitudine militare e professionale;
- della scheda valutativa per frequentatori del Comando Corsi attributiva di voto finale di 16,70/30° (o 16,65/30);
- dei non noti atti di valutazione attributivi di insufficienze all'attitudine militare e professionale riferibili all'LI -OMISSIS-;
- per quanto occorrer possa, delle non note Linee guida per la formazione della Commissione permanente di attitudine e l'attribuzione dell'attitudine militare e professionale ed. 2023, limitatamente alla parte in cui abbiano previsto un sistema di valutazione che ha duplicato il giudizio negativo espresso nei confronti del ricorrente;
- per quanto occorrer possa, del provvedimento espulsivo laddove dà atto del mancato accoglimento della domanda di dimissione dal corso presentata dal ricorrente il -OMISSIS-;
- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ancorché non cogniti, atti tutti comunque lesivi dell''interesse del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 la dott.ssa NA TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente - ex allievo del 14° corso AUFP, indetto con bando -OMISSIS- del 17-11-2022, che ha presentato istanza di dimissioni ex art. 600 del D.P.R. n. 90/2010 dall’Accademia Aereonautica in data successiva (23/11/2023) alla notifica del provvedimento di avvio del procedimento per l’espulsione e proscioglimento dalla ferma contratta di cui all’art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241- impugna, con ricorso notificato il 29/02/2024 e depositato in giudizio il 07/03/2024, il provvedimento -OMISSIS-del 28/12/2023, con il quale il Ministero della Difesa ha decretato l'espulsione del ricorrente dal 14° corso AUFP (LI Ufficiale in Ferma Prefissata) dell'Aeronautica Militare svolto presso l'Accademia AM di Pozzuoli e ne ha disposto contestualmente il proscioglimento dalla ferma contratta quale LI Ufficiale in ferma prefissata, atto notificato il 04/01/2024; nonché i seguenti atti presupposti:
- l'avvio di procedimento amministrativo finalizzato all'espulsione dal 14° corso AUFP dell'Aeronautica Militare ed al proscioglimento dalla ferma contratta quale LI Ufficiale in ferma prefissata di cui agli atti del 22/11/2023 dell'Aeronautica Militare Accademia Aeronautica e Comando Corsi;
- la non nota proposta di espulsione di cui al Protocollo -OMISSIS-diramata dall'Accademia Aeronautica cui ha fatto seguito il parere di concordanza da parte del Comandante delle Scuole;
- l'atto del 22/11/2023 dell'Accademia Aeronautica di convocazione innanzi alla Commissione permanente di attitudine per il giorno -OMISSIS- e del verbale redatto in quella sede (non noto);
- il verbale di seduta n. -OMISSIS-del 31/10/2023, con cui la Commissione permanente di attitudine istituita presso l'Accademia Aeronautica ha assegnato al ricorrente il giudizio di insufficiente alle qualità fisiche, morali e di carattere, e di mediocre alle qualità professionali attribuendo il voto complessivo pari a 16,70/30°in attitudine militare e professionale;
- la scheda valutativa per frequentatori del Comando Corsi attributiva di voto finale di 16,70/30° (o 16,65/30);
- i non noti atti di valutazione attributivi di insufficienze all'attitudine militare e professionale riferibili all'LI -OMISSIS-;
- per quanto occorrer possa, le non note Linee guida per la formazione della Commissione permanente di attitudine e l'attribuzione dell'attitudine militare e professionale ed. 2023, limitatamente alla parte in cui abbiano previsto un sistema di valutazione che ha duplicato il giudizio negativo espresso nei confronti del ricorrente;
- per quanto occorrer possa, il provvedimento espulsivo laddove dà atto del mancato accoglimento della domanda di dimissione dal corso presentata dal ricorrente il 23/11/2023;
- tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ancorché non cogniti, atti tutti comunque lesivi dell'interesse del ricorrente.
A sostegno del ricorso deduce le seguenti censure:
1) Eccesso di potere per erronea/errata modalità di calcolo del voto finale relativo all’attitudine militare e professionale. Violazione del ne bis in idem .
Eccesso di potere per ingiusta e non coerente valutazione degli esiti delle prove svolte dall’LI durante la fase professionale.
Eccesso di potere per omessa predeterminazione dei criteri generali dell’accertamento e della valutazione del profilo tecnico professionale e del requisito dell’attitudine militare e professionale.
Eccesso di potere per errore di fatto, per ingiustizia grave e manifesta nonché per sviamento di potere, illogicità: il provvedimento espulsivo non rispecchia in modo logico e coerente i risultati raggiunti dall’LI -OMISSIS- nella fase militare ed in quella professionale.
Violazione di Legge ovvero violazione dell’art. 21 septies e octies della legge n. 241/90: la scheda valutativa è nulla per assenza di sottoscrizione.
Violazione di Legge ovvero violazione dell’art. 3 e ss della L. 241 del 1990, motivazione omessa, carente, insufficiente.
2) Violazione di legge per manifesta violazione degli articoli 599, 595, 596 del D.P.R. 90 del 2010.
Ingiustizia manifesta. Travisamento dei fatti. Violazione del principio di imparzialità, di buon andamento, di efficienza e di trasparenza dell’azione amministrativa. Violazione dell’art. 600 del T.U.O.M. Contrasto con i precedenti valutativi riferibili al ricorrente.
Avanza, altresì, un’istanza istruttoria, chiedendo di “ ordinare chiarimenti all’intimata Amministrazione in merito alle valutazioni eseguite nel caso di specie.
Inoltre, si chiede che l’On.le TAR adito ordini all’Amministrazione di depositare tutti gli atti riferibili
al procedimento di espulsione, le Linee Guida sulla valutazione dell’attitudine militare nonché ogni ulteriore atto che consenta di fare luce sui criteri valutativi utilizzati dalla Commissione nel caso di specie ”.
Il 22/03/2024, si è costituito in giudizio il Ministero della difesa, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, depositando all’uopo un mero atto di costituzione formale per resistere al ricorso.
Il 25/03/2024, l’Amministrazione resistente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale, preliminarmente, ha eccepito il difetto di competenza del T.A.R. Napoli in favore del T.A.R. del Lazio, argomentando che il provvedimento finale impugnato “ di proscioglimento dal corso e dalla ferma medio tempore contratta che rientra nelle competenze della Direzione Generale del Personale militare,-OMISSIS-(Annesso 2); per cui oltre ad essere espressione del potere dell’amm.ne centrale ha efficacia non limitata all’ambito territoriale regionale bensì esplica effetto, trattandosi di procedura concorsuale centralizzata, a tutto il territorio nazionale ”, e, nel merito, l’infondatezza del ricorso, concludendo per il rigetto del ricorso e della connessa istanza cautelare.
Ad esito della Camera di Consiglio del 24/04/2024, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare di parte ricorrente, questa Sezione, con ordinanza n.-OMISSIS- ha ritenuto “ che l’adito Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sia fornito di competenza territoriale a decidere la controversia in esame” ed ha respinto l’istanza cautelare di parte ricorrente con la seguente motivazione: “Premesso che il 25/03/2024, l’Amministrazione resistente, con la difesa dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale, preliminarmente, ha eccepito l’incompetenza territoriale di questo Tribunale in favore della competenza del T.A.R. del Lazio, sede di Roma, (asseritamente) poiché il ricorrente impugna in questa sede il “provvedimento finale di proscioglimento dal corso e dalla ferma medio tempore contratta che rientra nelle competenze della Direzione Generale del Personale militare,-OMISSIS-(Annesso 2); per cui oltre ad essere espressione del potere dell’amm.ne centrale ha efficacia non limitata all’ambito territoriale regionale bensì esplica effetto, trattandosi di procedura concorsuale centralizzata, a tutto il territorio nazionale”, nonché perché “Non sussiste il criterio di collegamento territoriale di cui all’art. 13, secondo comma, secondo cui il tribunale competente è quello nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio, poiché non si è mai costituito il rapporto di servizio ma solo l’ammissione a un corso a livello nazionale sia pure finalizzato all’ammissione nell’ambito degli allievi dell’Aeronautica Militare” e, ancora, poiché sono oggetto di impugnazione anche le “linee guida per la formazione della Commissione Permanente d’Attitudine e l’attribuzione dell’attitudine militare e professionale”, “e quindi rifluenti nell’ambito della competenza territoriale del TAR centrale”;
Rilevato che il ricorrente impugna (solo) il provvedimento finale di proscioglimento dal corso e dalla ferma medio tempore contratta e gli atti presupposti del procedimento amministrativo di espulsione (ma non il Bando di concorso), oltre alle “linee guida per la formazione della Commissione Permanente d’Attitudine e l’attribuzione dell’attitudine militare e professionale” dell’Accademia Aereonautica, i cui effetti diretti sono, dunque, (almeno alla stregua del “petitum” della parte ricorrente) limitati all’ambito della Accademia Aereonautica e, quindi, alla Regione Campania, e che, pertanto, la predetta eccezione preliminare è infondata e va disattesa (anche) in quanto, a norma dell’art. 13, comma 1, seconda parte, c.p.a, “Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede”;
Rilevato, altresì, che l’art. 16 del bando -OMISSIS- del 17-11-2022, richiamato nel ricorso, prevede che “Gli ammessi conseguiranno la qualifica di Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo Sanitario Aeronautico o del Corpo del Genio Aeronautico ovvero dei ruoli speciali delle Armi dell’Arma Aeronautica dei Corpi e categorie dell’Aeronautica Militare. Essi dovranno contrarre una ferma volontaria di trenta mesi a decorrere, per tutti, dalla data di inizio del corso e, in qualità di Allievi, saranno assoggettati alle leggi e ai regolamenti militari. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all’ammissione al corso e rinviati dall’Accademia Aeronautica al proprio domicilio ovvero al Reparto/Ente presso il quale prestavano servizio”, e che, quindi, può dirsi sussistente anche il criterio di collegamento territoriale di cui all’art. 13, secondo comma, secondo cui il tribunale competente è quello nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio;
Ritenuto, pertanto, che l’adito Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sia fornito di competenza territoriale a decidere la controversia in esame;
Ritenuto, sul piano del periculum in mora, che sia insussistente - allo stato - un danno grave e irreparabile, tenuto conto che il ricorrente aveva comunque presentato spontaneamente domanda di dimissione, e che in questa sede sono dedotti profili di danno in modo generico ed eventuale (“L’atto impugnato è causa di un danno molto grave per il signor -OMISSIS- poiché quest’ultimo, a causa del provvedimento espulsivo non potrà più partecipare a concorsi dello stesso tipo per il reclutamento nelle Forze Armate: ciò in quanto l’irrogazione di un provvedimento di espulsione per inidoneità in attitudine militare e professionale costituisce impedimento per la partecipazione a teli selezioni”);
Ritenuto, peraltro, sul piano del fumus boni iuris, che, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, le questioni agitate in giudizio da parte ricorrente non risultano apprezzabili favorevolmente sul piano cautelare, tenuto conto delle controdeduzioni svolte dalla Amministrazione resistente e della necessità di approfondimento nella appropriata sede di merito;
Ritenuto, pertanto, che l’istanza cautelare di parte ricorrente non possa essere accolta;
Ritenuto, per la peculiarità della vicenda, di rimettere al definitivo la pronuncia in ordine alle spese della fase cautelare ;”.
Il 09/10/2025, il ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale, anzitutto, ha lamentato la mancata produzione in giudizio dei seguenti atti presupposti impugnati: “ - proposta di espulsione di cui al Protocollo -OMISSIS-, diramata dall’Accademia Aeronautica - verbale della convocazione dell’LI davanti alla Commissione permanente di attitudine; - atti di valutazione da cui desumere le insufficienze in attitudine militare e professionale indicate nella scheda valutativa ”, e, nel merito, ha ribadito che “ pur a voler in via generale essere d’accordo sulla correttezza formale del calcolo che ha condotto al punteggio finale di 16,70, nondimeno, nel caso concreto, sono identificabili taluni vizi di legittimità, che hanno riguardato la scheda valutativa ed il verbale-OMISSIS-, e che si sono riverberati sulla formazione del provvedimento impugnato ” e, in particolare, l’omessa sottoscrizione della scheda valutativa, nonché il fatto che “ la negativa valutazione, come eccepito nel ricorso, non è supportata da elementi documentali tangibili che diano un riscontro rispetto al giudizio espresso e che diano conto del criterio di giudizio, che ha portato all’insufficiente votazione indicata nella scheda valutativa ”, aggiungendo che “ l’Amministrazione, al fine di convalidare l’insufficienza e la conseguente espulsione dal corso, si è limitata, in sede difensiva, alla generica ratifica dell’operato della PA (rispetto dei criteri di cui alle Linee Guida 2023), che, in astratto, potrebbe risultare corretto alla luce del calcolo finale, ma in concreto è privo di qualsivoglia garanzia, stante l'impossibilità di verificare (per omesso deposito dei documenti sottesi alla valutazione) la correttezza del criterio utilizzato e del conseguente procedimento applicativo ”. Ribadisce che “ l’avversata espulsione è illegittima ai sensi dell’art. 599 del TUOM che, letto in combinato disposto con gli artt. 595 e 596, subordina l’espulsione alla duplice insufficienza in attitudine militare e professionale, che nel caso di specie, non sembra ricorrere ” e insiste per l’istanza istruttoria, chiedendo di “ depositare tutti gli atti riferibili al procedimento di espulsione, ogni ulteriore atto che consenta di fare luce sui criteri valutativi utilizzati dalla Commissione nel caso di specie, ivi compresi gli atti della valutazione delle prove che hanno riguardato il ricorrente ” e l’accoglimento del ricorso.
Nella pubblica udienza del 12/11/2025, la causa è stata trattenuta in decisione
DIRITTO
0. - Il ricorso è fondato nel merito e, pertanto, deve essere accolto nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
1. - In via preliminare, giova, anzitutto, ribadire l’infondatezza dell’eccezione di incompetenza territoriale di questo Tribunale in favore del TA.R. del Lazio, sollevata dalla P.A. resistente nella memoria difensiva depositata in giudizio il 25/03/2024, e confermare, quindi, la competenza territoriale di questo Tribunale a decidere la controversia in esame, alla stregua della motivazione riportata nell’ordinanza cautelare n.--OMISSIS-di questa Sezione, sopra richiamata per esteso, a seguito della quale parte resistente non ha depositato in giudizio scritti difensivi.
1.1. - Occorre, altresì, ribadire l’interesse ad agire di parte ricorrente che, pur avendo presentato istanza di dimissioni ex art. 600 del D.P.R. n. 90/2010 dall’Accademia Aereonautica in data 23/11/2023, ha precisato che “ a causa del provvedimento espulsivo non potrà più partecipare a concorsi dello stesso tipo per il reclutamento nelle Forze Armate: ciò in quanto l’irrogazione di un provvedimento di espulsione per inidoneità in attitudine militare e professionale costituisce impedimento per la partecipazione a teli selezioni ”.
2. - Ciò premesso, con il primo motivo di gravame, il ricorrente contesta, sotto plurimi profili, la votazione di “mediocre”, con la precisazione che il ricorrente ha denotato “ qualità fisiche, morali e caratteriali insufficienti ” e “ qualità professionali mediocri ” e con attribuzione di un voto complessivo pari a 16,70/30 in attitudine militare e professionale, assegnatagli al termine della fase professionale per l’A.A. 2022/2023 dalla Commissione permanente di attitudine istituita presso l'Accademia Aeronautica nella seduta del 30/10/2023 con verbale n.-OMISSIS-.
In particolare, lamenta che “ I voti riportati complessivamente nei singoli settori oggetto di valutazione riferibile all’LI -OMISSIS- sembrano confliggere con gli esiti della prima fase del corso, quella militare, conclusa dal ricorrente con il giudizio di sufficiente e con i risultati dal medesimo raggiunti nella successiva fase professionale, nelle prove cui il medesimo è stato sottoposto, ivi compreso l’esame finale, ove ha riportato voti superiori alla sufficienza inquadrabili nel giudizio di buono e/o di distinto . In effetti, i voti riportati dal sig. -OMISSIS- nella valutazione dell’efficienza fisica (26,36), nel colloquio interdisciplinare (24,00) e la media finale di 26,00 raggiunta nell’esame scritto finale della fase professionale non trovano riscontro rispetto alle x apposte nella scheda valutativa .”; che “ non è ben chiaro il criterio utilizzato dalla Commissione ai fini dell’espressione nei riguardi dell’LI -OMISSIS- del voto insufficiente di 16,70/30 in attitudine alla vita militare ” e che “ Né si comprende a cosa si riferiscono i valori numerici decimali scritti a fianco di ogni voce ricompresa nel singolo settore oggetto di valutazione. Di contro, è evidente che le sanzioni disciplinari inflitte al ricorrente sono state valutate due volte in quanto hanno comportato la penalità di – 7,3 punti, decurtata dal voto di condotta e disciplina, ed hanno altresì inciso sulla formulazione dei giudizi insufficienti e mediocri alle voci di esemplarità, coraggio, lealtà, ascendente, affidabilità, riservatezza, voci queste ultime, la cui valutazione, molto verosimilmente, ha influenzato l’espressione del voto complessivo riferibile alla condotta ed al senso della disciplina ”. Lamenta, altresì, l’omessa predeterminazione dei criteri di valutazione, che “ la scheda di sintesi è priva di data e della firma di chi l’ha compilata ” e che è stato completamente violato l’onere motivazionale, “ giacché esso non può ritenersi assolto con la mera indicazione sintetica del voto assegnato ”.
Con il secondo motivo di gravame, il ricorrente lamenta, poi, che “ l’avversata espulsione è illegittima ai sensi dell’art. 599 del TUOM che, letto in combinato disposto con gli artt. 595 e 596, subordina l’espulsione alla duplice insufficienza in attitudine militare e professionale, che nel caso di specie, non sembra ricorrere ”, in quanto “ il punteggio conseguito nell’esame finale e nel colloquio interdisciplinare smentisce l’assunto secondo cui sotto l’aspetto professionale il militare sarebbe risultato mediocre ”.
2.1. - In primo luogo, va disattesa la censura formale e preliminare di parte ricorrente incentrata sulla nullità della scheda valutativa (recante il voto totale di 16,70/30) per la mancata apposizione della data e della firma di chi l’ha compilata e, quindi, sulla impossibilità di fondare legittimamente su tale scheda il giudizio finale sull’attitudine militare e professionale espresso nei riguardi del ricorrente dalla Commissione Permanente di Attitudine nella seduta del 30/10/2023 con verbale n.-OMISSIS-.
Osserva, infatti, il Collegio che la scheda valutativa versata in atti, ancorché non datata e non sottoscritta, è stata recepita nel verbale di seduta n. -OMISSIS-della Commissione Permanente di attitudine del giorno 30/10/2023, recante in oggetto “ Voto di “attitudine militare e professionale” da attribuire agli Allievi -OMISSIS-,-OMISSIS-e -OMISSIS-del 14° Corso AUFP al termine della Fase Professionale – A.A. 2022/ 2023”, nella parte in cui, al punto 2 si afferma che [il 1° e il 2° membro] “ presentano il prospetto dei giudizi formulati su ciascun LI ”, al punto 4 si specifica che “ l’All. --OMISSIS-ha denotato qualità fisiche e morali di carattere insufficienti e qualità professionali mediocri ” e al punto 5 la Commissione Permanente di Attitudine “ propone che all’All. --OMISSIS-sia assegnata la votazione di 16,70/30,00mi ”.
2.2. - Nel merito, giova ricordare che, secondo quanto chiarito dall’Amministrazione resistente nelle controdeduzioni versate in atti il 25/03/2024, “ il corso AUFP della durata di sei mesi, si compone di due fasi distinte tra di loro, la fase militare e la fase professionale. Per entrambe, ma con giudizi finali separati e indipendenti l’uno dall’altro, vengono svolte e valutate le attività relative a sport, attitudine e fase di studio, tale per cui all’esito di ognuna delle due fasi viene emesso un giudizio di sufficiente o insufficiente attitudine militare e professionale dalle apposite Commissioni nominate per ciascuna fase con Atto Dispositivo del Generale Comandante dell’Ente. L’attuale ricorrente è stato giudicato dalla Commissione Permanente di Attitudine nella seduta del 30/10/2023 con verbale n.-OMISSIS-, insufficiente in attitudine militare e professionale al termine della fase professionale per l’anno 2022/2023, a nulla valendo la sola sufficienza ricevuta in attitudine militare e professionale della precedente fase militare ”.
Precisato quanto sopra, « va in primo luogo rammentato come consolidata giurisprudenza abbia ripetutamente affermato che, nell'ambito del sistema di valutazione del personale militare, i giudizi formulati dalle Autorità valutatrici sono connotati da un'ampia discrezionalità tecnica, in quanto scaturiscono dalla conoscenza personale del valutato e dall'apprezzamento di tutte le attività condotte dallo stesso, dal modo di proporsi e interfacciarsi con i superiori e colleghi, dalla valutazione delle capacità professionali, dalla motivazione al lavoro, nonché dallo spirito di abnegazione e di sacrificio dimostrati.
Per questo, afferiscono al merito dell'azione amministrativa, e quindi sfuggono alle censure di legittimità; salvo che, con riguardo alle ben note figure sintomatiche dell'eccesso di potere, non si rivelino palesemente arbitrari, irrazionali, illogici, ovvero basati su un evidente travisamento dei fatti (Cons. Stato, Sez. I, 26 settembre 2022, n. 1556/2022; Sez. II, 31 gennaio 2022, n. 664; Sez. IV, 14 maggio 2021, n. 3799).
Sulla base di tale coordinata ermeneutica individuante la latitudine espansiva del potere valutativo (e la correlata perimetrazione del sindacato giurisdizionale), va soggiunto che la discordanza tra le opinioni espresse dai diversi segmenti appartiene alla fisiologia del processo valutativo e non ne riflette una patologia, se non quando essa si traduca in proposizioni tra loro logicamente incompatibili. …
Ribadita l'importanza del principio di autonomia delle valutazioni, alla stregua di un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui anche ove l'andamento delle valutazioni nel tempo mostri uno stabile apprezzamento dei superiori, ciò non è di per sé sufficiente, in assenza di altri elementi significativi, a ritenere illegittimo il provvedimento valutativo sfavorevole, va rimarcato come le valutazioni periodiche siano preordinate a valutare, volta per volta, la qualità dell'attività lavorativa svolta, le capacità in essa dimostrate (verificando se le aspettative attese si siano realizzate), lo sviluppo nel tempo delle qualità di base, i risultati raggiunti.
Si tratta di fattori che intrinsecamente non costanti nel tempo, dato che anche le capacità personali asseritamente "stabili" non sono valutate in assoluto, bensì sulla base della loro concreta manifestazione nelle specifiche attività svolte, sicché sono anch'esse suscettibili di variazione a seconda dei diversi incarichi, dei differenti contesti lavorativi, o anche solo semplicemente per effetto dei mutamenti delle caratteristiche nel tempo. Proprio per il fatto che nel corso dell'intera carriera lavorativa siano possibili e talvolta frequenti cali di rendimento, è prevista la valutazione periodica del personale, specie di quello "in carriera": dato che, altrimenti, sarebbe sufficiente valutare le capacità e le attitudini del militare nel momento del concorso per l'accesso alla professione.
Stante l'autonomia e l'indipendenza dei giudizi valutativi espressi in periodi diversi e da valutatori differenti, l'eccesso di potere per contraddittorietà con le valutazioni precedentemente espresse è configurabile solo in quei casi eccezionali, in cui emergano evidenti elementi atti a dubitare che l'abbassamento di qualifica o delle valutazioni interne non sia dovuto alla naturale oscillazione dei livelli di rendimento del valutando, bensì all'intervento di fattori estranei dipendenti dai soggetti valutatori (che finiscono per coincidere con l'errore o il vero e proprio sviamento di potere: cfr. Cons. Stato, Sez. II, 3 febbraio 2020, n. 828 )» (T.A.R. Lazio, Roma, Sezione IV, 07/12/2023, n. 18499).
Ciò premesso, il Tribunale ritiene fondata e assorbente (rispetto al secondo motivo di gravame) la censura di cui al primo motivo di gravame, con cui il ricorrente lamenta che i voti riportati complessivamente nella scheda valutativa/riepilogativa, nei singoli settori oggetto di valutazione riferibile al ricorrente, confliggono con i risultati dal medesimo raggiunti nelle prove cui il medesimo è stato sottoposto nella fase professionale, ossia nella valutazione dell’efficienza fisica (26,36), nel colloquio interdisciplinare (24,00) e nell’esame scritto finale della fase professionale (media finale di 26,00), ove ha riportato voti superiori alla sufficienza, inquadrabili nel giudizio di buono e/o di distinto; censura cui il Ministero resistente non ha replicato nelle proprie difese.
A tal fine il ricorrente allega e produce in atti (sub doc. 12, 13 e 14): a) la “ valutazione efficienza fisica – fase professionale ”, in cui ha conseguito il voto di 26,36, b) il “ verbale seduta di esame ” del “ colloquio interdisciplinare ” - fase professionale, tenuto il giorno 23/10/2023 (materia di esame “ Tecniche di combattimento e difesa terrestre ”), in cui ha conseguito il voto di 24,00 - Idoneo (argomenti: “Predisposizione al movimento tattico, Discipline da adottare nel movimento. Movimento a sbalzi”), e c) l’Appendice 1 al verbale d’esame del 23/10/2023 – Esame scritto fase professionale del 23/10/2023, in cui ha conseguito una votazione media finale di 26,00.
I suddetti voti, riconducibili al giudizio “distinto” secondo la classificazione operata nella scheda valutativa/riepilogativa in questione, non trovano, però, riscontro rispetto alle x apposte nella predetta scheda valutativa in corrispondenza alle singole voci che per ogni settore (1° settore: qualità fisiche, morali e di carattere; 2° settore: qualità intellettuali e culturali; 3° settore: qualità professionali, 4° settore: attitudine ad affrontare la vita militare) vengono valutate con un giudizio sintetico/numerico da “insufficiente” (< 15), “mediocre” (15.01 – 17.99), “sufficiente” (18 – 20.99), “buono” (21 -23.99), “distinto” (24 - 26.99) a “ottimo” (> 27).
Infatti, esaminando le valutazioni riportate nella scheda di valutazione, salta agli occhi che non è apposta alcuna x in corrispondenza del giudizio “distinto” (24 - 26.99) - che pure il ricorrente ha conseguito nelle 3 prove sopra menzionate a cui è stato sottoposto nella c.d. fase professionale in prossimità della seduta n. -OMISSIS-della Commissione Permanente di attitudine del giorno 30/10/2023 - né in relazione ad alcuna delle voci del primo settore (“ qualità fisiche, morali e di carattere ”), né in relazione ad alcuna delle voci del secondo settore (“ qualità intellettuali e culturali ”) e né in relazione ad alcuna delle voci del terzo settore (“ qualità professionali ”). In particolare, tra le valutazioni positive, ossia pari o superiori alla sufficienza, si registrano il giudizio “sufficiente” (18 – 20,99) per le voci “Aspetto esteriore” e “Valore fisico” (oltreché per la voce “Forza di carattere e determinazione”) del primo settore, il giudizio “buono” (21 - 23.99) per le voci “Capacità comunicativa” e “Propensione all’aggiornamento culturale” del secondo settore e il giudizio “sufficiente” (18 – 20.99) per la voce “Preparazione professionale” (oltreché per le voci “Capacità organizzativa”, “Capacità di lavorare in gruppo”, “Capacità relazionali”, “Motivazione al lavoro e dedizione” e “Decisionalità”) del terzo settore. Nessuna delle suddette voci sembra però recepire il giudizio conseguito dal ricorrente nella valutazione dell’efficienza fisica (26,36), nel colloquio interdisciplinare (24,00) e nell’esame scritto finale della fase professionale (media finale di 26,00), ove ha riportato giudizi superiori alla sufficienza.
2.3. - Sono, invece, prive di pregio le censure di parte ricorrente incentrate sulla contraddittorietà tra i voti riportati dal ricorrente nella scheda valutativa della fase professionale e gli esiti della prima fase del corso, quella militare, conclusa dal ricorrente con il giudizio di sufficiente (con attribuzione di un voto complessivo di 20,38/30), reso dalla Commissione Permanente di attitudine nella seduta n. -OMISSIS-del giorno-OMISSIS-, recante in oggetto “ Voto di “attitudine militare e professionale” da attribuire agli Allievi -OMISSIS-,-OMISSIS-e -OMISSIS-del 14° Corso AUFP al termine della Fase Militare – A.A. 2022/2023 ”, sia alla stregua del principio sopra ricordato di autonomia delle valutazioni nel tempo, sia in considerazione del fatto che il giudizio di “mediocre” assegnato al ricorrente all’esito della fase professionale per l’A.A. 2022/2023 (con attribuzione di un voto complessivo pari a 16,70/30 in attitudine militare e professionale), è quello immediatamente inferiore rispetto al giudizio di “sufficiente” conseguito nella prima fase militare.
Devono essere, altresì, disattese le censure tese a contestare la correttezza formale del calcolo che ha condotto al punteggio finale di 16,70 nella scheda valutativa, nonché a sostenere una duplicazione nella valutazione delle sanzioni disciplinari inflitte al ricorrente, che (in tesi) hanno comportato la penalità di – 7,3 punti, decurtata dal voto di condotta e disciplina, ed hanno altresì inciso sulla formulazione dei giudizi “insufficienti” e “mediocri” alle voci di esemplarità, coraggio, lealtà, ascendente, affidabilità, riservatezza.
Osserva il Collegio che le modalità di calcolo dei punteggi attribuiti nella scheda di valutazione, così come il fatto che il punteggio relativo alle sanzioni disciplinari viene calcolato una volta sola, sono stati ben chiariti nelle controdeduzioni versate in atti dalla P.A. resistente il 24/03/2023, nelle quali, in particolare, si precisa che “ Il quarto settore, che fa riferimento all’attitudine ad affrontare la vita militare, tiene conto delle sanzioni disciplinari e per misurare il valore in trentesimi, si parte da 30 voto massimo attribuibile in assenza di sanzioni e si sottrae il numero che emerge dalla sommatoria dei punteggi negativi attribuiti a ciascuna sanzione irrogata, nel caso de quo, 7,3. Pertanto 22,75 è il risultato di 30 meno 7,3 che nei punteggi della colonna a destra è pari a 1,52. A questo punto si sommano tutti i punteggi dell’ultima colonna, (pari a 26,72) il risultato così ottenuto si moltiplica per trenta, poiché il voto si deve convertire in trentesimi e si divide per 48 ovvero la somma dei voti ponderali di cui alla prima colonna e il risultato è pari a 16, 70 (26,72 x 30 : 48 = 16,70) ”. La circostanza poi che le sanzioni disciplinari inflitte al ricorrente (14 consegne semplici e 1 rimprovero) possano avere inciso sulla formulazione dei giudizi “insufficienti” e “mediocri” alle voci di “esemplarità”, “coraggio”, “lealtà”, “ascendente”, “affidabilità”, “riservatezza” di cui al primo e al terzo settore appare comunque fisiologica rispetto ad una valutazione, di natura discrezionale, inerente alle qualità morali, caratteriali e comportamentali dell’allievo, che sfugge alle censure di legittimità, salvo che non si riveli palesemente arbitraria, irrazionale, illogica, ovvero basata su un evidente travisamento dei fatti (ipotesi, che, con riferimento all’aspetto in questione, non ricorre nel caso di specie).
Peraltro, la correttezza “formale” dei calcoli operata dalla P.A. resistente sembra essere stata riconosciuta dalla stessa parte ricorrente nella memoria difensiva del 09/10/2025, laddove afferma “ pur a voler in via generale essere d’accordo sulla correttezza formale del calcolo che ha condotto al punteggio finale di 16,70, nondimeno, nel caso concreto, sono identificabili taluni vizi di legittimità, che hanno riguardato la scheda valutativa ed il verbale-OMISSIS-, e che si sono riverberati sulla formazione del provvedimento impugnato ”.
Va, altresì, rigettata la censura di parte ricorrente incentrata sull’omessa predeterminazione dei criteri di valutazione, che, come affermato dall’Amministrazione resistente, sono previsti a monte da specifiche direttive di Forza Armata, in particolare le “ Linee guida per la formazione della Commissione Permanente d’Attitudine e l’attribuzione dell’attitudine militare e professionale ”.
In particolare, viene in rilievo l’art. 4 (“ ATTITUDINE MILITARE ”), il quale recita:
« L’art. 588 comma a. del TUOM definisce il voto di Attitudine Militare quale complesso delle qualità morali e di carattere, delle doti intellettuali e culturali e delle motivazioni ad affrontare la professione e la vita militare. Per una maggiore chiarezza si riporta, di seguito, una sintetica descrizione dei settori qualitativi:
- Complesso delle qualità morali e di carattere: rientrano in questo settore alcune qualità giudicate con le note caratteristiche, tra cui, in particolare, la lealtà, il senso dell’onore, la fedeltà di intenti, l’iniziativa, l’ascendente, la correttezza sostanziale dei comportamenti;
- Doti intellettuali e culturali: tale settore deve fornire una valutazione a più ampio spettro sugli interessi e conoscenze del frequentatore, anche a prescindere dallo specifico iter di studi svolto presso l’istituto di formazione;
- Attitudine professionale: si intende la predisposizione allo svolgimento delle peculiari attività di carattere professionale previste per il ruolo, nonché l’impegno e la determinazione nelle attività a carattere tecnico-professionale e pratiche, ivi compresa l’attitudine all’impiego dei mezzi e degli equipaggiamenti, l’impegno nelle discipline ginnico-sportive e nell’istruzione militare; per il ruolo naviganti, in particolare, rientra in tale settore anche l’attitudine al volo;
- Attitudine ad affrontare la vita militare: riassume l’ambito di valutazione del comportamento e della condotta disciplinare in relazione sia al rispetto dei regolamenti, degli ordini e delle disposizioni ricevute, sia al contegno, alla correttezza formale ed al rispetto delle norme di tratto.
In esito a quanto disposto dal Regolamento di Funzionamento dell’Accademia Aeronautica, ogni singolo frequentatore, a termine di ciascun periodo di studi, deve raggiungere la sufficienza (18/30) sia in attitudine militare e professionale (voto decretato dalla C.P.A. e parte integrante nella formulazione della graduatoria), ma anche in ognuno dei quattro settori precedentemente indicati. Per quanto detto ed ai fini della valutazione complessiva dell’attitudine militare è stata creata, per ogni periodo dell’anno accademico (ovvero per ogni fase istruzionale per i corsi -OMISSIS-), una scheda valutativa “ad hoc”, ad uso esclusivo del Comando -OMISSIS- nella quale sono state inserite le 23 “voci” di una scheda valutativa standard che più si addicono allo “status” di frequentatore (ALL. D). Attraverso tale strumento, il Comandante -OMISSIS- ha la possibilità di giudicare nel dettaglio ogni frequentatore nelle varie aree e di trasformare, il giudizio analitico della scheda valutativa in un giudizio numerico. Nella scheda in allegato “D”, oltre alle precedenti voci che servono a valutare un frequentatore nei tre settori sopra elencati, viene aggiunto un voto complessivo riguardante principalmente la sfera della condotta del frequentatore, del suo comportamento, della sua disciplina necessario a valutare il frequentatore nel quarto settore.
La risultante delle valutazioni nelle quattro aeree di interesse, costituirà voto di “attitudine militare e professionale”, espresso fino alla seconda cifra decimale che il Comandante -OMISSIS- proporrà alla C.P.A. per l’assegnazione del voto di attitudine militare e professionale definitivo. Per il primo anno, la valutazione avverrà in due periodi. Per l’assegnazione del voto di attitudine militare e professionale finale che avverrà in contemporanea con l’attribuzione del 2° periodo il Comandante -OMISSIS- dovrà fare riferimento alla media dei voti calcolati tra il 1° e 2° periodo. Per i Corsi -OMISSIS- il voto sarà quello relativo alla fase istruzionale di riferimento (es.: fase militare, fase professionale, ecc.).
Le schede valutative, a seguito della redazione del verbale PA, devono essere trasmesse dal Comando Corso all’ Ufficio Personale Allievi per l’archiviazione digitale ».
Priva di pregio è anche la censura incentrata sul difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati, atteso che “ il sistema adottato per la valutazione degli allievi prevede uno scrutinio espresso dai diretti superiori attraverso un giudizio sintetico, l’apposizione di una X, e l’espressione di un voto numerico ”.
Ebbene, quanto all’assunta carenza di motivazione, è sufficiente osservare che il punteggio, che nella specie si accompagna ad un giudizio sintetico (“insufficiente” (< 15), “mediocre” (15.01 – 17.99), “sufficiente” (18 – 20.99), “buono” (21 -23.99), “distinto” (24 - 26.99) e ottimo (> 27), racchiude e sintetizza la valutazione dell’Amministrazione, alla luce dei criteri sopra indicati, e che, secondo la giurisprudenza, “ le schede valutative e i rapporti informativi dei militari non debbono, dunque, contenere un elenco analitico di fatti o circostanze relative alla carriera o ai precedenti del militare, ma raccogliere un giudizio sintetico su tali caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato ai fini valutativi; pertanto, ai fini del soddisfacimento dell’obbligo di motivazione, non vi è alcuna necessità che il documento menzioni fatti o circostanze, in occasione delle quali il militare si sia comportato in conformità alla tipologia del giudizio riportato, né si richiede l’indicazione di particolari fatti commessi dallo stesso per sorreggere un eventuale giudizio negativo, essendo necessario e sufficiente che la documentazione esprima in termini riassuntivi e logicamente coerenti le caratteristiche essenziali del valutando (Cons. Stato, Sez. I, parere 551/2020) ” (T.A.R. Lazio, Roma, Sezione IV, n. 18499/2023, cit.).
3. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente illustrato, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, vanno annullati gli atti impugnati, nei limiti dell’interesse del ricorrente, al fine della rinnovazione del voto di “attitudine militare e professionale” da attribuire al ricorrente medesimo al termine della Fase Professionale – A.A. 2022/2023, tenendo conto (anche) dei risultati dallo stesso conseguiti nelle prove documentate in atti a cui è stato sottoposto nella medesima Fase Professionale.
4. - Sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese del presente giudizio anche considerato l’esito del giudizio (che fa salva la riedizione del potere da parte della Amministrazione resistente), e la novità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, nei limiti dell’interesse del ricorrente, al fine della rinnovazione del voto di “attitudine militare e professionale” da attribuire al ricorrente medesimo al termine della Fase Professionale – A.A. 2022/2023.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA RA EN, Presidente
MA Grazia D'Alterio, Consigliere
NA TE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA TE | MA RA EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.