TAR Napoli, sez. VII, sentenza 17/02/2026, n. 1126
TAR
Ordinanza cautelare 29 aprile 2024
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TAR
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Accolto
    Eccesso di potere per erronea/errata modalità di calcolo del voto finale relativo all’attitudine militare e professionale

    Il Tribunale ritiene fondata la censura, poiché i voti conseguiti dal ricorrente in prove specifiche della fase professionale (efficienza fisica, colloquio interdisciplinare, esame scritto finale) sono superiori alla sufficienza e inquadrabili nel giudizio di "distinto", ma non trovano riscontro nella scheda valutativa, dove non sono state apposte croci in corrispondenza del giudizio "distinto" o di valutazioni positive per le voci pertinenti.

  • Accolto
    Eccesso di potere per ingiusta e non coerente valutazione degli esiti delle prove svolte dall’LI durante la fase professionale.

    La censura è assorbita dalla fondatezza della precedente censura relativa alla discrepanza tra i voti delle prove specifiche e la scheda valutativa complessiva.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per omessa predeterminazione dei criteri generali dell’accertamento e della valutazione del profilo tecnico professionale e del requisito dell’attitudine militare e professionale.

    La censura è rigettata poiché l'Amministrazione resistente ha chiarito che i criteri sono previsti da specifiche direttive di Forza Armata, in particolare le "Linee guida per la formazione della Commissione Permanente d’Attitudine e l’attribuzione dell’attitudine militare e professionale".

  • Accolto
    Eccesso di potere per errore di fatto, per ingiustizia grave e manifesta nonché per sviamento di potere, illogicità.

    La censura è assorbita dalla fondatezza della censura relativa alla discrepanza tra i voti delle prove specifiche e la scheda valutativa complessiva.

  • Rigettato
    Violazione di Legge ovvero violazione dell’art. 21 septies e octies della legge n. 241/90: la scheda valutativa è nulla per assenza di sottoscrizione.

    La censura è disattesa in quanto la scheda valutativa, sebbene non datata e non sottoscritta, è stata recepita nel verbale di seduta della Commissione Permanente di Attitudine, rendendo l'atto formalmente valido.

  • Rigettato
    Violazione di Legge ovvero violazione dell’art. 3 e ss della L. 241 del 1990, motivazione omessa, carente, insufficiente.

    La censura è rigettata poiché il punteggio numerico, accompagnato da un giudizio sintetico, racchiude la valutazione dell'Amministrazione, e la giurisprudenza non richiede un elenco analitico di fatti per la motivazione delle schede valutative militari.

  • Accolto
    Violazione di legge per manifesta violazione degli articoli 599, 595, 596 del D.P.R. 90 del 2010.

    La censura è assorbita dalla fondatezza della censura relativa alla discrepanza tra i voti delle prove specifiche e la scheda valutativa complessiva.

  • Accolto
    Ingiustizia manifesta. Travisamento dei fatti.

    La censura è assorbita dalla fondatezza della censura relativa alla discrepanza tra i voti delle prove specifiche e la scheda valutativa complessiva.

  • Accolto
    Violazione del principio di imparzialità, di buon andamento, di efficienza e di trasparenza dell’azione amministrativa.

    La censura è assorbita dalla fondatezza della censura relativa alla discrepanza tra i voti delle prove specifiche e la scheda valutativa complessiva.

  • Accolto
    Violazione dell’art. 600 del T.U.O.M.

    La censura è assorbita dalla fondatezza della censura relativa alla discrepanza tra i voti delle prove specifiche e la scheda valutativa complessiva.

  • Rigettato
    Contrasto con i precedenti valutativi riferibili al ricorrente.

    La censura è rigettata in quanto, secondo la giurisprudenza citata, l'autonomia e l'indipendenza dei giudizi valutativi espressi in periodi diversi consentono variazioni, e l'eccesso di potere per contraddittorietà è configurabile solo in casi eccezionali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VII, sentenza 17/02/2026, n. 1126
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1126
    Data del deposito : 17 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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