TRIB
Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/02/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 589/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DA REMOTO DELLA CAUSA n. r.g. 589/2024 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 17 febbraio 2025 innanzi al dott. Giovanna Colzi, sono comparsi:
Per 'avv. MARTINI SONIA Parte_1
Per 'avv. BIANCHINI MARCO Controparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
L'Avv. Martini si riporta integralmente alle proprie note conclusive contestando integralmente le note avversarie e chiede l'accoglimento della domanda.
L'Avv. Bianchini si riporta alle note conclusive, contesta le deduzioni di controparte e chiede il rigetto della domanda.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Giovanna Colzi
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Colzi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 589/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTINI SONIA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. TUTI FRANCO ( ) VIA GAETANO FABIANI N. 10 50053 C.F._2
EMPOLI; , elettivamente domiciliato in VIA GAETANO FABIANI N. 10 EMPOLI presso il difensore avv. MARTINI SONIA
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
BIANCHINI MARCO , elettivamente domiciliato in VIA DEL CAVALLERIZZO 4 53100 CP_1 presso il difensore avv. BIANCHINI MARCO
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
RICORRENTE
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, per tutti i motivi esposti, omnibus contrariis reiectis, condannare la
in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 corrispondere alla IG.ra la somma di €. 49.998,71 quale controvalore del dossier titoli Parte_1
“HSBC BK TV 10/16 (cod. ISIN D[...]), o la diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
RESISTENTE
pagina 2 di 6 Nel merito voglia rigettare le domande tutte formulate ex parte adversa, perché infondate in fatto ed in diritto.
Nella denegata ipotesi di accoglimento delle anche parziale delle richieste avversarie, applicare l'istituto della compensazione con le somme dovute dalla in forza Parte_1 della sentenza R.G. 2335/2014 del Tribunale di Firenze e quantificate in € 14.598,49° quella somma che dovesse risultare di giustizia e/o di ragione, oltre interessi convenzionali pattuiti.
In ogni caso con vittoria di spese di lite”.
SINTETICA ESPOSIZIONE DI FATTO E PROCESSO con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 15 gennaio 2024, chiedeva la Parte_1
condanna di al pagamento di €. 49.998,71 quale controvalore Controparte_1 del dossier titoli “HSBC BK TV 10/16 (cod. ISIN D[...]), esponendo di avere prestato garanzia in relazione alle obbligazioni assunte dalla società verso Banca Parte_2
MPS in dipendenza del fido di conto corrente n. 18182/96, mediante costituzione in pegno, in favore di
Banca MPS, di titoli identificati come “HSBC BK TV 10/16 (cod. ISIN D[...])”, e così per numero 50 obbligazioni con valore nominale di € 50.000,00, riferiti sul dossier titoli a garanzia n.
190900 acceso a nome della ricorrente presso l'Istituto; asseriva altresì, che in data 20/02/2016 la
Banca MPS comunicava formalmente l'effettuazione di un'operazione di rimborso, riferibile esattamente ai titoli di cui sopra per la somma controvalore di Euro 49.998,71 che sarebbero stati accreditati “per cassa con valuta 22/02/2016”, senza preventiva comunicazione e/o informazione rispetto alla vendita dei titoli;
inoltre, la succitata operazione di accredito non risultava in alcun modo visibile, né veniva accreditata. La ricorrente, all'epoca dei fatti, si vedeva costretta a depositare presso il Tribunale di Firenze ricorso per decreto ingiuntivo volto ad ottenere la consegna della documentazione relativa al suddetto pegno ed al rimborso dei titoli “HSBC BK TV 10/16 (cod. ISIN
D[...]). Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1466/2023, emesso in data
07/04/2023 R.G. n. 4574/2023, il Tribunale di Firenze ingiungeva alla Controparte_1 Controparte_1
di consegnare immediatamente alla parte ricorrente la documentazione (a. copia di ogni eventuale
[...]
contratto bancario intercorso con la IG.ra e/o dalla stessa in ogni modo garantito;
b. copia di Pt_1
ogni atto, documento e movimento collegato alla costituzione in pegno, in favore di Banca MPS, di titoli identificati come “HSBC BK TV 10/16 (cod. ISIN D[...])”, e così per numero 50 obbligazioni con valore nominale di € 50.000,00, riferiti sul dossier titoli a garanzia n. 190900 acceso a nome della IG.ra resso l'Istituto (rapporto intrattenuto con l'Agenzia MPS n. 45 di Firenze); c. Pt_1
copia di tutti gli estratti conto e di ogni movimentazione dei conti correnti della IG.ra (completi Pt_1
pagina 3 di 6 di elenco movimentazioni, scalare, documenti di sintesi e prospetti, liquidazioni e competenze) relativi alle movimentazioni collegate al suddetto pegno ed al rimborso dei titoli “HSBC BK TV 10/16 (cod.
ISIN D[...])”. Trasmessa da , in forza di suddetto decreto Controparte_1
ingiuntivo, copia degli estratti conto del conto corrente intestato alla IG.ra quest'ultima ne Pt_1 contestava prontamente l'insufficienza nonché l'inidoneità a documentare la destinazione del controvalore del dossier titoli della ricorrente medesima, chiedendo contestualmente all'Istituto di voler provvedere all'integrazione dei documenti forniti. Quest'ultimo provvedeva a trasmettere, in data
05/10/2023, estratto movimenti ante cessione della scheda sofferenze della società garantita, attestante il trasferimento del controvalore dei titoli a deconto dell'esposizione della società garantita. La ricorrente lamentava di non avere ricevuto da Banca MPS alcun documento comprovante la destinazione del controvalore dei titoli ad essa intestati a copertura dell'esposizione debitoria della società “e, dunque, ad oggi risulta che l'Istituto bancario abbia Parte_2 Parte_2 indebitamente trattenuto l'importo di € 49.998,71 spettante alla IG.ra titolo di controvalore del Pt_1 dossier titoli “HSBC BK TV 10/16 (cod. ISIN D[...]) stipulato inter partes” per cui ne chiedeva la restituzione.
In data 29/03/2024 si costituiva in giudizio la esponendo di avere Controparte_1
compensato in forza della garanzia e del pegno prestati da in favore di debitore Parte_1 Pt_2
(per € 910,43 per saldo debitore del c/c n. 12792 € 63.131,09 per saldo debitore del c/c 18182 €
52.101,97 per saldo debitore del contratto di finanziamento) , in data 11/10/2016 con il proprio maggior credito nei confronti della l'importo di € 49.088,28 di cui ai titoli dati in pegno e Parte_2
garanzia da parte della signora Pt_1
Disposta la mediazione obbligatoria per materia, essa si svolgeva con esito negativo. La causa, in difetto di richieste istruttorie, veniva rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va respinta.
La ricorrente, pur essendo pacifica ed incontestata sia la sua qualifica di fideiussore delle obbligazioni assunte dal debitore società , che la consegna dei titoli in questione a titolo di pegno ad Pt_2
ulteriore garanzia delle suddette obbligazioni, pretende il pagamento in proprio favore delle somme comunicate dalla Banca creditrice quale controvalore per la vendita dei titoli dati in pegno, per il solo fatto di non avere ricevuto dalla Banca alcuna comunicazione circa il suo impiego a fini di copertura del debito principale garantito.
Ciò è smentito dai documenti.
pagina 4 di 6 In realtà vi è in atti la lettera di messa in mora e passaggio a sofferenza del 13/09/2016 inviata dalla
Banca e ricevuta sia dai debitori principali che dalla ricorrente ( quest'ultima in data Pt_1
21/10/2016) – doc.12- dopo la quale ( in data 11/10/2016) vi è stata l'operazione di compensazione ed incasso del pegno da parte della Banca creditrice.
Detta operazione è stata comunicata successivamente , prima del presente giudizio, anche al legale del ricorrente con pec in data 05/10/2023 – doc. 14 - con invio della documentazione contabile dalla quale risulta la compensazione fra il debito della e dei soci illimitatamente responsabili (pari Pt_2
ad € 63.131,09 da cui vanno decurtati € 3.529,10 relativi a precedente sentenza intercorsa fra le parti )
e il controvalore della vendita titoli ( € 49.998,71).
Pertanto risulta ingiustificata la pretesa attorea volta ad ottenere il rimborso di tale somma solo perché
“non comunicata la vendita” o “non evidenziata contabilmente in estratto conto”, in quanto di tale compensazione – e dei loro presupposti costituiti dall'essere la ricorrente garante con pegno di titoli del debito principale – ella era ben a conoscenza, avendo ricevuto la lettera di passaggio a sofferenza del debito garantito quale prova documentale.
In via generale ai sensi dell'art 2803 c.c. il creditore pignoratizio può riscuotere e ritenere quanto ottenuto dalla vendita dei titoli dati in pegno fino a concorrenza del debito garantito, e tale facoltà è espressamente prevista nel contratto di pegno ( art. 8 realizzazione del pegno).
Nel caso di specie con comunicazione del 20/02/2016 – doc 4 –la Banca ha dato atto del prossimo rimborso, avvertendo quindi la ricorrente dell'operazione come previsto dal contratto, rimborso che tuttavia non è avvenuto in quanto la Banca ha legittimamente riscosso l'importo imputandolo conformemente alla sua funzione di garanzia (pegno su titoli) al debito della società . Pt_2
Pertanto la domanda di pagamento deve essere respinta, avendo la ricorrente ricevuto dalla Banca tutte le comunicazioni necessarie a giustificare il mancato accredito della somma ( anche successivamente tramite il difensore) e ben conoscendo che i titoli erano costituiti in pegno e come tali non disponibili da parte della medesima.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente, liquidate come da dispositivo secondo parametri DM 55/2014 senza fase istruttoria e con fase decisionale al minimo stante la semplificazione del rito.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Firenze, ogni ulteriore domanda ed eccezione respinta e disattesa,
pagina 5 di 6 - RESPINGE il ricorso promosso da Parte_1
- CONDANNA la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente, che liquida in € 4.358,00 per compensi, oltre 15% spese generali, Iva e CPA.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., redatta con l'ausilio dell'AUPP dott. Carmine Supino, pubblicata mediante lettura ad ore 17,45 in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Firenze, 17 febbraio 2025
Il Giudice onor. dott. Giovanna Colzi
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DA REMOTO DELLA CAUSA n. r.g. 589/2024 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 17 febbraio 2025 innanzi al dott. Giovanna Colzi, sono comparsi:
Per 'avv. MARTINI SONIA Parte_1
Per 'avv. BIANCHINI MARCO Controparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
L'Avv. Martini si riporta integralmente alle proprie note conclusive contestando integralmente le note avversarie e chiede l'accoglimento della domanda.
L'Avv. Bianchini si riporta alle note conclusive, contesta le deduzioni di controparte e chiede il rigetto della domanda.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Giovanna Colzi
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Colzi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 589/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTINI SONIA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. TUTI FRANCO ( ) VIA GAETANO FABIANI N. 10 50053 C.F._2
EMPOLI; , elettivamente domiciliato in VIA GAETANO FABIANI N. 10 EMPOLI presso il difensore avv. MARTINI SONIA
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
BIANCHINI MARCO , elettivamente domiciliato in VIA DEL CAVALLERIZZO 4 53100 CP_1 presso il difensore avv. BIANCHINI MARCO
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
RICORRENTE
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, per tutti i motivi esposti, omnibus contrariis reiectis, condannare la
in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 corrispondere alla IG.ra la somma di €. 49.998,71 quale controvalore del dossier titoli Parte_1
“HSBC BK TV 10/16 (cod. ISIN D[...]), o la diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
RESISTENTE
pagina 2 di 6 Nel merito voglia rigettare le domande tutte formulate ex parte adversa, perché infondate in fatto ed in diritto.
Nella denegata ipotesi di accoglimento delle anche parziale delle richieste avversarie, applicare l'istituto della compensazione con le somme dovute dalla in forza Parte_1 della sentenza R.G. 2335/2014 del Tribunale di Firenze e quantificate in € 14.598,49° quella somma che dovesse risultare di giustizia e/o di ragione, oltre interessi convenzionali pattuiti.
In ogni caso con vittoria di spese di lite”.
SINTETICA ESPOSIZIONE DI FATTO E PROCESSO con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 15 gennaio 2024, chiedeva la Parte_1
condanna di al pagamento di €. 49.998,71 quale controvalore Controparte_1 del dossier titoli “HSBC BK TV 10/16 (cod. ISIN D[...]), esponendo di avere prestato garanzia in relazione alle obbligazioni assunte dalla società verso Banca Parte_2
MPS in dipendenza del fido di conto corrente n. 18182/96, mediante costituzione in pegno, in favore di
Banca MPS, di titoli identificati come “HSBC BK TV 10/16 (cod. ISIN D[...])”, e così per numero 50 obbligazioni con valore nominale di € 50.000,00, riferiti sul dossier titoli a garanzia n.
190900 acceso a nome della ricorrente presso l'Istituto; asseriva altresì, che in data 20/02/2016 la
Banca MPS comunicava formalmente l'effettuazione di un'operazione di rimborso, riferibile esattamente ai titoli di cui sopra per la somma controvalore di Euro 49.998,71 che sarebbero stati accreditati “per cassa con valuta 22/02/2016”, senza preventiva comunicazione e/o informazione rispetto alla vendita dei titoli;
inoltre, la succitata operazione di accredito non risultava in alcun modo visibile, né veniva accreditata. La ricorrente, all'epoca dei fatti, si vedeva costretta a depositare presso il Tribunale di Firenze ricorso per decreto ingiuntivo volto ad ottenere la consegna della documentazione relativa al suddetto pegno ed al rimborso dei titoli “HSBC BK TV 10/16 (cod. ISIN
D[...]). Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1466/2023, emesso in data
07/04/2023 R.G. n. 4574/2023, il Tribunale di Firenze ingiungeva alla Controparte_1 Controparte_1
di consegnare immediatamente alla parte ricorrente la documentazione (a. copia di ogni eventuale
[...]
contratto bancario intercorso con la IG.ra e/o dalla stessa in ogni modo garantito;
b. copia di Pt_1
ogni atto, documento e movimento collegato alla costituzione in pegno, in favore di Banca MPS, di titoli identificati come “HSBC BK TV 10/16 (cod. ISIN D[...])”, e così per numero 50 obbligazioni con valore nominale di € 50.000,00, riferiti sul dossier titoli a garanzia n. 190900 acceso a nome della IG.ra resso l'Istituto (rapporto intrattenuto con l'Agenzia MPS n. 45 di Firenze); c. Pt_1
copia di tutti gli estratti conto e di ogni movimentazione dei conti correnti della IG.ra (completi Pt_1
pagina 3 di 6 di elenco movimentazioni, scalare, documenti di sintesi e prospetti, liquidazioni e competenze) relativi alle movimentazioni collegate al suddetto pegno ed al rimborso dei titoli “HSBC BK TV 10/16 (cod.
ISIN D[...])”. Trasmessa da , in forza di suddetto decreto Controparte_1
ingiuntivo, copia degli estratti conto del conto corrente intestato alla IG.ra quest'ultima ne Pt_1 contestava prontamente l'insufficienza nonché l'inidoneità a documentare la destinazione del controvalore del dossier titoli della ricorrente medesima, chiedendo contestualmente all'Istituto di voler provvedere all'integrazione dei documenti forniti. Quest'ultimo provvedeva a trasmettere, in data
05/10/2023, estratto movimenti ante cessione della scheda sofferenze della società garantita, attestante il trasferimento del controvalore dei titoli a deconto dell'esposizione della società garantita. La ricorrente lamentava di non avere ricevuto da Banca MPS alcun documento comprovante la destinazione del controvalore dei titoli ad essa intestati a copertura dell'esposizione debitoria della società “e, dunque, ad oggi risulta che l'Istituto bancario abbia Parte_2 Parte_2 indebitamente trattenuto l'importo di € 49.998,71 spettante alla IG.ra titolo di controvalore del Pt_1 dossier titoli “HSBC BK TV 10/16 (cod. ISIN D[...]) stipulato inter partes” per cui ne chiedeva la restituzione.
In data 29/03/2024 si costituiva in giudizio la esponendo di avere Controparte_1
compensato in forza della garanzia e del pegno prestati da in favore di debitore Parte_1 Pt_2
(per € 910,43 per saldo debitore del c/c n. 12792 € 63.131,09 per saldo debitore del c/c 18182 €
52.101,97 per saldo debitore del contratto di finanziamento) , in data 11/10/2016 con il proprio maggior credito nei confronti della l'importo di € 49.088,28 di cui ai titoli dati in pegno e Parte_2
garanzia da parte della signora Pt_1
Disposta la mediazione obbligatoria per materia, essa si svolgeva con esito negativo. La causa, in difetto di richieste istruttorie, veniva rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va respinta.
La ricorrente, pur essendo pacifica ed incontestata sia la sua qualifica di fideiussore delle obbligazioni assunte dal debitore società , che la consegna dei titoli in questione a titolo di pegno ad Pt_2
ulteriore garanzia delle suddette obbligazioni, pretende il pagamento in proprio favore delle somme comunicate dalla Banca creditrice quale controvalore per la vendita dei titoli dati in pegno, per il solo fatto di non avere ricevuto dalla Banca alcuna comunicazione circa il suo impiego a fini di copertura del debito principale garantito.
Ciò è smentito dai documenti.
pagina 4 di 6 In realtà vi è in atti la lettera di messa in mora e passaggio a sofferenza del 13/09/2016 inviata dalla
Banca e ricevuta sia dai debitori principali che dalla ricorrente ( quest'ultima in data Pt_1
21/10/2016) – doc.12- dopo la quale ( in data 11/10/2016) vi è stata l'operazione di compensazione ed incasso del pegno da parte della Banca creditrice.
Detta operazione è stata comunicata successivamente , prima del presente giudizio, anche al legale del ricorrente con pec in data 05/10/2023 – doc. 14 - con invio della documentazione contabile dalla quale risulta la compensazione fra il debito della e dei soci illimitatamente responsabili (pari Pt_2
ad € 63.131,09 da cui vanno decurtati € 3.529,10 relativi a precedente sentenza intercorsa fra le parti )
e il controvalore della vendita titoli ( € 49.998,71).
Pertanto risulta ingiustificata la pretesa attorea volta ad ottenere il rimborso di tale somma solo perché
“non comunicata la vendita” o “non evidenziata contabilmente in estratto conto”, in quanto di tale compensazione – e dei loro presupposti costituiti dall'essere la ricorrente garante con pegno di titoli del debito principale – ella era ben a conoscenza, avendo ricevuto la lettera di passaggio a sofferenza del debito garantito quale prova documentale.
In via generale ai sensi dell'art 2803 c.c. il creditore pignoratizio può riscuotere e ritenere quanto ottenuto dalla vendita dei titoli dati in pegno fino a concorrenza del debito garantito, e tale facoltà è espressamente prevista nel contratto di pegno ( art. 8 realizzazione del pegno).
Nel caso di specie con comunicazione del 20/02/2016 – doc 4 –la Banca ha dato atto del prossimo rimborso, avvertendo quindi la ricorrente dell'operazione come previsto dal contratto, rimborso che tuttavia non è avvenuto in quanto la Banca ha legittimamente riscosso l'importo imputandolo conformemente alla sua funzione di garanzia (pegno su titoli) al debito della società . Pt_2
Pertanto la domanda di pagamento deve essere respinta, avendo la ricorrente ricevuto dalla Banca tutte le comunicazioni necessarie a giustificare il mancato accredito della somma ( anche successivamente tramite il difensore) e ben conoscendo che i titoli erano costituiti in pegno e come tali non disponibili da parte della medesima.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente, liquidate come da dispositivo secondo parametri DM 55/2014 senza fase istruttoria e con fase decisionale al minimo stante la semplificazione del rito.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Firenze, ogni ulteriore domanda ed eccezione respinta e disattesa,
pagina 5 di 6 - RESPINGE il ricorso promosso da Parte_1
- CONDANNA la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente, che liquida in € 4.358,00 per compensi, oltre 15% spese generali, Iva e CPA.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., redatta con l'ausilio dell'AUPP dott. Carmine Supino, pubblicata mediante lettura ad ore 17,45 in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Firenze, 17 febbraio 2025
Il Giudice onor. dott. Giovanna Colzi
pagina 6 di 6