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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/04/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, Dott. Massimiliano De Giovanni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta a ruolo al numero 2851/2021 del Ruolo Generale avente ad oggetto:
Azione ex art 2051 cc, o ex art 2043 cc promossa da:
Parte_1 CodiceFiscale_1
con gli avv. Silvia Pastrello e Carlo Stradiotto
CONTRO
la C.F. Controparte_1 P.IVA_1
con gli avv. P. Balzani, F. Castegnaro, M. E. Tranfaglia e I. Bolzon,
e con le chiamate in causa:
da parte della Provincia:
di VI. C.F.e P.IVA , CP_2 P.IVA_2
con l'avv. Roberto Granzotto,
da parte di ViAbilità:
di CF Controparte_3 P.IVA_3
(contumace)
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
1 L'ATTRICE –
Nel merito
Accertarsi e dichiararsi la responsabilità ai sensi dell'ar t . 2051 c.c. ovvero dell'art. 2043 c.c. della e/o di Vi. e/o di in riferimento al sinistro Controparte_1 CP_4 Controparte_3
occorso alla sig.ra e per l'effetto condannarsi le stesse in solido e/o in via alternativa tra loro Pt_1
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla medesima, nella misura che ci si riserva di quantificare in corso di causa, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Spese e compensi professionali integralmente rifusi, e con distrazione in favore degli scriventi procuratori, che si dichiarano antistatari ex art. 93, comma primo, c.p.c.
LA PROVINCIA
Nel merito:
1. siano respinte le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto;
In subordine:
2. nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, sia condannata la società Vi. CP_4
a manlevare la Provincia di Vicenza nella rifusione integrale di tutti i danni eventualmente
[...]
dovuti all'attore.
Con vittoria di spese e compensi professionali come per legge.
Ribadisce la nullità della testimonianza del sig. , come peraltro avanzato sia all'udienza Tes_1
stessa (1/12/2022) sia nella terza memoria ex art 183 cpc.
IABILITA':
NEL MERITO IN IA PR : respingersi la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, non ravvisandosi alcuna responsabilità della ditta VI. ; CP_2
NEL MERITO IN IA SU : qualora dovesse ravvisarsi una responsabilità della ditta
Vi.abilità, anche concorrente con la responsabilità della stessa danneggiata e/o della CP_1
previa quantificazione del grado di responsabilità di ciascuna parte, sia condannata la ditta
[...]
2 Mediaveneto srl di Asiago (VI) a manlevare la ditta Vi. nella rifusione integrale di tutti i CP_4
danni eventualmente imputati alla medesima a qualsiasi titolo e per il fatto di cui si discute.
Con vittoria di spese ed onorario di causa in entrambi i casi di merito e/o previa riduzione del risarcimento alla somma che sarà indicata per le invalidità accertate dall'espletanda CTU, in riduzione rispetto le quantificazioni di cui all'atto di citazione con il quale è stata ingressa la causa.
Formula a sua volta l'eccezione di nullità della testimonianza del sig. , pure sollevata in Tes_1
udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente causa è stata avviata da , per vedersi risarcire (ex art 2051 cc, o in Parte_1
subordine ex art 2043 cc) i danni subiti allorquando, il giorno 21 luglio 2019, intorno alle ore 20,
ebbe ad inciampare su un dislivello, in corrispondenza di un tombino, posto nel Comune di Roana,
all'altezza di Piazza Santa Giustina, cadendo rovinosamente a terra.
Poiché la dinamica del sinistro rappresenta uno degli aspetti della causa privo di contestazioni,
anche da parte dei contraddittori della conviene qui riassumerlo più in dettaglio, con l'ausilio Pt_1
anche di fotografie risalenti all'epoca (prodotte dall'attrice stessa):
in compagnia del marito, stava camminando regolarmente sul marciapiedi, sul lato ove Parte_2
si trovava una pensilina in legno della fermata dell'autobus, e in direzione verso tale pensilina:
3 -- però, qualche passo prima della pensilina stessa, essa vide che un'auto, violando le regole del
Codice della Strada, si era (forse temporaneamente) messa in sosta proprio sul marciapiedi che essa stava percorrendo (precisamente: fra la pensilina in legno e il primo dei posti di parcheggio disegnati sul marciapiedi con linea bianca – pure visibile nella foto sopra), e occupava proprio la parte di marciapiedi che essa avrebbe dovuto continuare a percorrere,
--poiché l'auto non lasciava neppure uno spazio residuo per passare, la scese dal marciapiedi Pt_1
sulla sede stradale vera e propria, destinata al passaggio dei veicoli;
--tuttavia, proprio nel punto in cui essa scese dal marciapiedi, vi era il tombino che si vede nella seguente foto (dell'epoca), la cui “piastra” era, come qui si vede bene, ad un livello inferiore rispetto allo strato di asfalto circostante:
4 --fu inciampando su tale dislivello che la si procurò le lesioni personali delle quali chiede Pt_1
oggi il risarcimento;
--il tombino (si vede nella foto precedente, e si vede anche nella seguente, benché di epoca più
recente) intercettava la linea di vernice che segnava e delimitava lo spazio di fermata del bus;
in quel punto non vi erano strisce pedonali di attraversamento;
--nessuno, a quanto pare, ha annotato il numero di targa dell'auto che, parcheggiata in divieto sul marciapiedi, ha costretto la a scendere sulla sede stradale destinata al traffico veicolare. Pt_1
* * *
Nella presente causa, la ha rivolto le sue domande contro la provincia di nella Pt_1 CP_1
qualità di proprietaria e custode della strada (provinciale, appunto), nella quale è avvenuto l'infortunio.
La ha chiesto e ottenuto di chiamare in causa la società (che è una società CP_1 CP_5
pubblica da essa stessa costituita), alla quale, con apposita convenzione del 2006, ebbe ad affidare la manutenzione ordinaria e straordinaria della intera rete viaria provinciale, “ai sensi dell'art. 14,
comma 3, del Codice della Strada”, ritenendo che nel concetto di manutenzione sia ricompresa anche la custodia delle strade stesse.
5 Si è costituita , per, ad ogni buon conto, chiedere (come poi è stato autorizzato) di CP_5
chiamare in causa la società la quale, tre mesi circa prima del sinistro, avendo il Controparte_3
compito di installare nel sottosuolo i cavi della fibra ottica, fu la materiale esecutrice della rimozione del manto di superficie di copertura del tombino “incriminato” (manto che,
evidentemente, fu poi ricollocato in maniera maldestra e approssimativa).
Ha lamentato , in questo senso, anche il fatto che agì come incaricata del CP_5 CP_3
Comune di Roana, senza che nulla di tale procedimento ed opera fosse mai stato comunicato ad essa , e ciò in aperta violazione dell'art. 26, comma 3, del Codice della Strada. CP_5
è rimasta contumace. CP_3
L'attrice, dal canto suo, ha dichiarato di estendere le sue domande anche contro e contro CP_5
CP_6
Due questioni, poi, hanno impegnato alcune delle parti in (pregevoli) confronti dialettici:
--se fosse o meno capace di testimoniare ai sensi dell'art 246 cpc il coniuge della Pt_1 [...]
(il quale ha comunque deposto in ordine alla dinamica del sinistro, unitamente ad un'altra Tes_2
persona presente al fatto, il sig. ), in ragione del fatto che lo e la Testimone_3 Tes_1 Pt_1
sono coniugati in regime di comunione legale dei beni;
--se la Convenzione del 2006 firmata fra la e abbia avuto l'effetto (come CP_1 CP_5
sostiene la ) di trasferire totalmente, e ad ogni effetto giuridico, anche verso i terzi, su CP_1
, l'intera custodia di tutta la rete viaria provinciale, oppure se abbia avuto solo il più CP_5
modesto effetto (come ha sostenuto l'attrice) di costituire una sorta di “appalto di servizi” con mera efficacia nei rapporti interni fra i due contraenti, e lasciando inalterata, verso i terzi, la responsabilità e la custodia “esterna” delle strade in capo alla . CP_1
6 * * *
In realtà, per le ragioni che si stanno per dire, delle due questioni menzionate la presente sentenza alfine non si occuperà, così come non si occuperà di ogni altra questione inerente il quantum del richiesto risarcimento.
Esiste, infatti, un argomento che risulta decisivo per orientare la decisione sull'an in senso invero sfavorevole alla posizione dell'attrice.
Prima di esaminarlo, però, è opportuno “estrarre”, dalla nutritissima giurisprudenza che si è formata a proposito dell'azione ex art. 2051 cc, il principio-base che è stato elaborato e che viene usualmente citato.
L'idea di fondo è quella secondo cui l'insidia che è contemplata da questa norma dev'essere uno stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto, con l'ulteriore corollario per cui, affinché possa parlarsi di insidia implicante responsabilità custodiale, sono necessari due elementi, costituiti, quanto al profilo oggettivo, dalla non visibilità del pericolo, e, quanto al profilo soggettivo, dalla sua non prevedibilità, quest'ultima da valutarsi secondo le regole ordinarie in tema di diligenza.
Parte attrice, del resto, in questa causa, ha “riecheggiato” questa prospettiva, ponendo molto l'accento sul fatto che l'insidia costituita dal dislivello del tombino fosse occulta, e non facilmente percepibile, nel senso che il dislivello non era percepibile da una certa distanza o comunque da chi si trovasse sul marciapiedi, anche perché la piastra e l'asfalto circostante avevano in comune lo stesso colore grigio, quale elemento di “confusione” per la vista di una persona.
Oltre a ciò, ha citato una serie di sentenze che, esprimendosi su casi di insidia di tipo “stradale”, e proprio con riferimento a “dislivelli” non segnalati, ne hanno di volta in volta affermato il carattere
“occulto”, ora statuendo che l'utente della strada “nutre un'ovvia aspettativa in ordine alla regolarità
di un manto stradale non indicato come dissestato da un apposito segnale di pericolo”, ora negando l'esistenza di un obbligo di diligenza e prudenza in capo all'utente della strada che si spinga fino al
7 punto di effettuare “un costante monitoraggio dell'asfalto stradale, tale da consentire il rilievo di ogni patologia che esso possa presentare, ma in cui detto utente ha la legittima aspettativa di non imbattersi”.
Tutto ciò, naturalmente, per evidenziare le somiglianze fra quei casi ed il caso qui in esame, dove pure si discute di un manto stradale “fuori livello”, e “trasporre” anche qui i principi che portarono,
in quella giurisprudenza, ad accordare i risarcimenti di volta in volta richiesti.
* * *
C'è tuttavia un aspetto – e qui si espone l'argomento che si ritiene decisivo – che la tesi di parte attrice non ha considerato, e che è invero “estraneo” a tutta la giurisprudenza richiamata,
semplicemente perché diverso è il caso qui in esame da quelli ivi considerati.
E tale differenza – non di poco conto, ma anzi fondamentale – è che nel caso qui in commento stava camminando, ed ha patito un infortunio, non in una sede deputata, di per sé, Parte_1
ad “accogliere” il passaggio delle persone, vale a dire un marciapiedi, oppure le strisce pedonali di una sede stradale vera e propria, ma in una sede deputata, di per sé, al solo passaggio di veicoli.
Se è vero (ed è vero) che, secondo il Codice della Strada, i pedoni possono circolare soltanto sui marciapiedi o sulle strisce pedonali in attraversamento di una strada (oltre che in altri àmbiti che non interessano in questa sentenza), ciò significa che la posizione di “garanzia” che grava, ex art
2051 cc, non è affatto uguale per il caso del proprietario o del custode di un marciapiedi (o di strisce pedonali) e per il caso del proprietario o del custode di una strada destinata al transito di veicoli.
Si vuol dire, cioè, in altre parole, che tutti i principi sopra esposti, ed elaborati in relazione all'art
2051 cc, hanno un presupposto non espresso, ma certamente esistente: la res, che si assume intrinsecamente pericolosa, e dalla quale il soggetto attore abbia subito un danno, dev'essere comunque una res funzionalmente deputata ad accogliere, ad ospitare il passaggio di quel soggetto attore che si presenta nelle vesti del danneggiato.
8 Solo così possono avere un senso i principi di non visibilità del pericolo, in senso oggettivo, e di non prevedibilità del pericolo, in senso soggettivo, e solo così si può impostare una discussione giuridicamente sensata su tali concetti: è necessario che fra il danneggiato e la res esista un collegamento funzionale che sta a monte e precede il sinistro stesso, e cioè la “destinazione” della res ad ospitare il passaggio ed il movimento proprio di quel tipo di soggetto, e non di altri.
Così il marciapiedi (ma lo stesso si potrebbe dire di quella parte della strada ove vi sono le strisce
pedonali) sarà progettato, e costruito, o tenuto in manutenzione, con determinate caratteristiche, che
“rispondono” alla consapevolezza che esso sarà “usato” ed “impegnato” da pedoni, e sotto questo specifico profilo il suo proprietario o custode potrà essere chiamato a rispondere ex art 2051 cc per soli infortuni capitati a pedoni, poiché solo in tali casi il marciapiedi è stato usato secondo la sua
destinazione funzionale, e solo in tali casi (se ovviamente si accertano i caratteri della non visibilità
e non prevedibilità del pericolo) può dirsi integrata la responsabilità di quel proprietario o custode.
Corrispettivamente, una sede stradale sarà progettata, e costruita, o tenuta in manutenzione, con determinate caratteristiche, che “rispondono” alla consapevolezza che essa sarà “usata” ed
“impegnata” da veicoli, per lo più a motore, aventi dunque una certa massa, un certo peso, un certo ingombro, una certa resistenza per la presenza di ammortizzatori…, e sotto questo specifico profilo il suo proprietario o custode potrà essere chiamato a rispondere ex art 2051 cc per soli infortuni capitati ai guidatori dei veicoli o per i danni occorsi ai veicoli stessi, poiché solo in tali casi la sede stradale è stata usata secondo la sua destinazione funzionale, e solo in tali casi (se ovviamente si accertano i caratteri della non visibilità e non prevedibilità del pericolo) può dirsi integrata la responsabilità di quel proprietario o custode.
Se invece, come nel caso di specie, un pedone chiede di essere risarcito, ex art 2051 cc, per un danno subito su una sede funzionalmente destinata ad ospitare il passaggio di veicoli, e non di pedoni, è l'intero meccanismo dell'art. 2051 cc a “disfarsi”, poiché il nesso di responsabilità che la legge attribuisce al proprietario o custode di una res non può spingersi fino a comprendere quei casi
9 in cui la res è stata usata in modo difforme dalla sua destinazione funzionale, e da soggetti non deputati ad usarla.
Un soggetto avveduto, infatti, che voglia “curare” o tenere sotto controllo la sua res, per evitare di esporsi alla responsabilità ex art 2051 cc, lo farà tenendo in mente quale tipo di uso può essere fatto della res e che tipo di utenti essa avrà; chiedere a tale soggetto di immaginare un uso improprio della res, da parte di soggetti “non autorizzati”, travalica i confini della norma stessa.
* * *
Del resto, a ben guardare, una lettura integrale di tutte le sentenze citate dalla parte attrice (che comunque hanno accordato i risarcimenti richiesti) dà conforto alla tesi appena esposta, e non a quella dell'attrice medesima.
Esse, infatti, si possono dividere in due gruppi:
---da una parte, ci sono quelle che hanno avuto a presupposto dislivelli non segnalati di parti di asfalto stradale, ma in cui i danneggiati erano persone che erano alla guida di automobili (così le sentenze del Tribunale di Milano o di quello di Palermo) oppure alla guida di una “Vespa” (così
Cass., 22604 del 2009),
---dall'altra, ci sono quelle che hanno avuto a presupposto dislivelli non segnalati di pezzi di marciapiedi, ma in cui i danneggiati erano dei “semplici” pedoni che ci stavano camminando sopra
(così le sentenze citate del Tribunale di Cosenza, ed un'altra citata del Tribunale di Milano, in cui era interessato il marciapiedi di un condominio).
Dunque, anche nei casi citati dall'attrice: i risarcimenti sono stati accordati, ed il meccanismo dell'art 2051 cc è stato riconosciuto (naturalmente in presenza anche delle altre condizioni) quando era rispettato il nesso funzionale fra la res e l'utente al quale essa era destinata: pedoni per un marciapiedi, veicoli per una sede stradale.
Nemmeno la domanda subordinata ex art. 2043 c.c. è poi da accogliere, per motivi analoghi: anche la responsabilità colposa del proprietario di una strada, infatti, è un concetto che si “misura”, nel
10 quadro della diligenza ad esso richiedibile, in ragione del tipo di soggetto che è deputato a servirsi della cosa, e dunque in ragione dell'uso che ne farà e dei comportamenti che terrà, e non rientra in tale àmbito giuridico il caso di un pedone che si serva di una strada al di fuori delle strisce pedonali.
Né si deve pensare, al termine di questo ragionamento, che nel caso concreto la fosse senza Pt_1
tutela: essa avrebbe dovuto agire invece ex art 2043 cc (se fosse stato identificato attraverso il numero di targa) nei confronti del conducente dell'auto che si parcheggiò illecitamente sul marciapiedi sbarrandole il passo, e costringendola a scendere sulla sede stradale;
quello fu il primo evento (rectius: l'unico evento, stando a quanto argomentato fin qui) collegato con un nesso di causa con l'evento lesivo patito.
PER QUESTI MOTIVI
1. respinge le domande di parte attrice,
2. condanna l'attrice a rimborsare le spese processuali alla e a , che liquida CP_1 CP_5
per ciascuna delle due in euro 919 per la fase di studio, euro 777 per la fase introduttiva, euro
1.680 per la fase istruttoria ed euro 1.701 per la fase decisoria, oltre ad IVA e CPA e spese forfettarie 15%,
3. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di parte attrice,
Vicenza, 16 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano De Giovanni
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 pur ritenendo che tale estensione “seguisse” comunque “in automatico”, come accade tutte le volte, compresa la presente, in cui un convenuto chiami in causa un terzo affermando che solo quest'ultimo è il soggetto responsabile o tenuto alla prestazione richiesta.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, Dott. Massimiliano De Giovanni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta a ruolo al numero 2851/2021 del Ruolo Generale avente ad oggetto:
Azione ex art 2051 cc, o ex art 2043 cc promossa da:
Parte_1 CodiceFiscale_1
con gli avv. Silvia Pastrello e Carlo Stradiotto
CONTRO
la C.F. Controparte_1 P.IVA_1
con gli avv. P. Balzani, F. Castegnaro, M. E. Tranfaglia e I. Bolzon,
e con le chiamate in causa:
da parte della Provincia:
di VI. C.F.e P.IVA , CP_2 P.IVA_2
con l'avv. Roberto Granzotto,
da parte di ViAbilità:
di CF Controparte_3 P.IVA_3
(contumace)
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
1 L'ATTRICE –
Nel merito
Accertarsi e dichiararsi la responsabilità ai sensi dell'ar t . 2051 c.c. ovvero dell'art. 2043 c.c. della e/o di Vi. e/o di in riferimento al sinistro Controparte_1 CP_4 Controparte_3
occorso alla sig.ra e per l'effetto condannarsi le stesse in solido e/o in via alternativa tra loro Pt_1
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla medesima, nella misura che ci si riserva di quantificare in corso di causa, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Spese e compensi professionali integralmente rifusi, e con distrazione in favore degli scriventi procuratori, che si dichiarano antistatari ex art. 93, comma primo, c.p.c.
LA PROVINCIA
Nel merito:
1. siano respinte le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto;
In subordine:
2. nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, sia condannata la società Vi. CP_4
a manlevare la Provincia di Vicenza nella rifusione integrale di tutti i danni eventualmente
[...]
dovuti all'attore.
Con vittoria di spese e compensi professionali come per legge.
Ribadisce la nullità della testimonianza del sig. , come peraltro avanzato sia all'udienza Tes_1
stessa (1/12/2022) sia nella terza memoria ex art 183 cpc.
IABILITA':
NEL MERITO IN IA PR : respingersi la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, non ravvisandosi alcuna responsabilità della ditta VI. ; CP_2
NEL MERITO IN IA SU : qualora dovesse ravvisarsi una responsabilità della ditta
Vi.abilità, anche concorrente con la responsabilità della stessa danneggiata e/o della CP_1
previa quantificazione del grado di responsabilità di ciascuna parte, sia condannata la ditta
[...]
2 Mediaveneto srl di Asiago (VI) a manlevare la ditta Vi. nella rifusione integrale di tutti i CP_4
danni eventualmente imputati alla medesima a qualsiasi titolo e per il fatto di cui si discute.
Con vittoria di spese ed onorario di causa in entrambi i casi di merito e/o previa riduzione del risarcimento alla somma che sarà indicata per le invalidità accertate dall'espletanda CTU, in riduzione rispetto le quantificazioni di cui all'atto di citazione con il quale è stata ingressa la causa.
Formula a sua volta l'eccezione di nullità della testimonianza del sig. , pure sollevata in Tes_1
udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente causa è stata avviata da , per vedersi risarcire (ex art 2051 cc, o in Parte_1
subordine ex art 2043 cc) i danni subiti allorquando, il giorno 21 luglio 2019, intorno alle ore 20,
ebbe ad inciampare su un dislivello, in corrispondenza di un tombino, posto nel Comune di Roana,
all'altezza di Piazza Santa Giustina, cadendo rovinosamente a terra.
Poiché la dinamica del sinistro rappresenta uno degli aspetti della causa privo di contestazioni,
anche da parte dei contraddittori della conviene qui riassumerlo più in dettaglio, con l'ausilio Pt_1
anche di fotografie risalenti all'epoca (prodotte dall'attrice stessa):
in compagnia del marito, stava camminando regolarmente sul marciapiedi, sul lato ove Parte_2
si trovava una pensilina in legno della fermata dell'autobus, e in direzione verso tale pensilina:
3 -- però, qualche passo prima della pensilina stessa, essa vide che un'auto, violando le regole del
Codice della Strada, si era (forse temporaneamente) messa in sosta proprio sul marciapiedi che essa stava percorrendo (precisamente: fra la pensilina in legno e il primo dei posti di parcheggio disegnati sul marciapiedi con linea bianca – pure visibile nella foto sopra), e occupava proprio la parte di marciapiedi che essa avrebbe dovuto continuare a percorrere,
--poiché l'auto non lasciava neppure uno spazio residuo per passare, la scese dal marciapiedi Pt_1
sulla sede stradale vera e propria, destinata al passaggio dei veicoli;
--tuttavia, proprio nel punto in cui essa scese dal marciapiedi, vi era il tombino che si vede nella seguente foto (dell'epoca), la cui “piastra” era, come qui si vede bene, ad un livello inferiore rispetto allo strato di asfalto circostante:
4 --fu inciampando su tale dislivello che la si procurò le lesioni personali delle quali chiede Pt_1
oggi il risarcimento;
--il tombino (si vede nella foto precedente, e si vede anche nella seguente, benché di epoca più
recente) intercettava la linea di vernice che segnava e delimitava lo spazio di fermata del bus;
in quel punto non vi erano strisce pedonali di attraversamento;
--nessuno, a quanto pare, ha annotato il numero di targa dell'auto che, parcheggiata in divieto sul marciapiedi, ha costretto la a scendere sulla sede stradale destinata al traffico veicolare. Pt_1
* * *
Nella presente causa, la ha rivolto le sue domande contro la provincia di nella Pt_1 CP_1
qualità di proprietaria e custode della strada (provinciale, appunto), nella quale è avvenuto l'infortunio.
La ha chiesto e ottenuto di chiamare in causa la società (che è una società CP_1 CP_5
pubblica da essa stessa costituita), alla quale, con apposita convenzione del 2006, ebbe ad affidare la manutenzione ordinaria e straordinaria della intera rete viaria provinciale, “ai sensi dell'art. 14,
comma 3, del Codice della Strada”, ritenendo che nel concetto di manutenzione sia ricompresa anche la custodia delle strade stesse.
5 Si è costituita , per, ad ogni buon conto, chiedere (come poi è stato autorizzato) di CP_5
chiamare in causa la società la quale, tre mesi circa prima del sinistro, avendo il Controparte_3
compito di installare nel sottosuolo i cavi della fibra ottica, fu la materiale esecutrice della rimozione del manto di superficie di copertura del tombino “incriminato” (manto che,
evidentemente, fu poi ricollocato in maniera maldestra e approssimativa).
Ha lamentato , in questo senso, anche il fatto che agì come incaricata del CP_5 CP_3
Comune di Roana, senza che nulla di tale procedimento ed opera fosse mai stato comunicato ad essa , e ciò in aperta violazione dell'art. 26, comma 3, del Codice della Strada. CP_5
è rimasta contumace. CP_3
L'attrice, dal canto suo, ha dichiarato di estendere le sue domande anche contro e contro CP_5
CP_6
Due questioni, poi, hanno impegnato alcune delle parti in (pregevoli) confronti dialettici:
--se fosse o meno capace di testimoniare ai sensi dell'art 246 cpc il coniuge della Pt_1 [...]
(il quale ha comunque deposto in ordine alla dinamica del sinistro, unitamente ad un'altra Tes_2
persona presente al fatto, il sig. ), in ragione del fatto che lo e la Testimone_3 Tes_1 Pt_1
sono coniugati in regime di comunione legale dei beni;
--se la Convenzione del 2006 firmata fra la e abbia avuto l'effetto (come CP_1 CP_5
sostiene la ) di trasferire totalmente, e ad ogni effetto giuridico, anche verso i terzi, su CP_1
, l'intera custodia di tutta la rete viaria provinciale, oppure se abbia avuto solo il più CP_5
modesto effetto (come ha sostenuto l'attrice) di costituire una sorta di “appalto di servizi” con mera efficacia nei rapporti interni fra i due contraenti, e lasciando inalterata, verso i terzi, la responsabilità e la custodia “esterna” delle strade in capo alla . CP_1
6 * * *
In realtà, per le ragioni che si stanno per dire, delle due questioni menzionate la presente sentenza alfine non si occuperà, così come non si occuperà di ogni altra questione inerente il quantum del richiesto risarcimento.
Esiste, infatti, un argomento che risulta decisivo per orientare la decisione sull'an in senso invero sfavorevole alla posizione dell'attrice.
Prima di esaminarlo, però, è opportuno “estrarre”, dalla nutritissima giurisprudenza che si è formata a proposito dell'azione ex art. 2051 cc, il principio-base che è stato elaborato e che viene usualmente citato.
L'idea di fondo è quella secondo cui l'insidia che è contemplata da questa norma dev'essere uno stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto, con l'ulteriore corollario per cui, affinché possa parlarsi di insidia implicante responsabilità custodiale, sono necessari due elementi, costituiti, quanto al profilo oggettivo, dalla non visibilità del pericolo, e, quanto al profilo soggettivo, dalla sua non prevedibilità, quest'ultima da valutarsi secondo le regole ordinarie in tema di diligenza.
Parte attrice, del resto, in questa causa, ha “riecheggiato” questa prospettiva, ponendo molto l'accento sul fatto che l'insidia costituita dal dislivello del tombino fosse occulta, e non facilmente percepibile, nel senso che il dislivello non era percepibile da una certa distanza o comunque da chi si trovasse sul marciapiedi, anche perché la piastra e l'asfalto circostante avevano in comune lo stesso colore grigio, quale elemento di “confusione” per la vista di una persona.
Oltre a ciò, ha citato una serie di sentenze che, esprimendosi su casi di insidia di tipo “stradale”, e proprio con riferimento a “dislivelli” non segnalati, ne hanno di volta in volta affermato il carattere
“occulto”, ora statuendo che l'utente della strada “nutre un'ovvia aspettativa in ordine alla regolarità
di un manto stradale non indicato come dissestato da un apposito segnale di pericolo”, ora negando l'esistenza di un obbligo di diligenza e prudenza in capo all'utente della strada che si spinga fino al
7 punto di effettuare “un costante monitoraggio dell'asfalto stradale, tale da consentire il rilievo di ogni patologia che esso possa presentare, ma in cui detto utente ha la legittima aspettativa di non imbattersi”.
Tutto ciò, naturalmente, per evidenziare le somiglianze fra quei casi ed il caso qui in esame, dove pure si discute di un manto stradale “fuori livello”, e “trasporre” anche qui i principi che portarono,
in quella giurisprudenza, ad accordare i risarcimenti di volta in volta richiesti.
* * *
C'è tuttavia un aspetto – e qui si espone l'argomento che si ritiene decisivo – che la tesi di parte attrice non ha considerato, e che è invero “estraneo” a tutta la giurisprudenza richiamata,
semplicemente perché diverso è il caso qui in esame da quelli ivi considerati.
E tale differenza – non di poco conto, ma anzi fondamentale – è che nel caso qui in commento stava camminando, ed ha patito un infortunio, non in una sede deputata, di per sé, Parte_1
ad “accogliere” il passaggio delle persone, vale a dire un marciapiedi, oppure le strisce pedonali di una sede stradale vera e propria, ma in una sede deputata, di per sé, al solo passaggio di veicoli.
Se è vero (ed è vero) che, secondo il Codice della Strada, i pedoni possono circolare soltanto sui marciapiedi o sulle strisce pedonali in attraversamento di una strada (oltre che in altri àmbiti che non interessano in questa sentenza), ciò significa che la posizione di “garanzia” che grava, ex art
2051 cc, non è affatto uguale per il caso del proprietario o del custode di un marciapiedi (o di strisce pedonali) e per il caso del proprietario o del custode di una strada destinata al transito di veicoli.
Si vuol dire, cioè, in altre parole, che tutti i principi sopra esposti, ed elaborati in relazione all'art
2051 cc, hanno un presupposto non espresso, ma certamente esistente: la res, che si assume intrinsecamente pericolosa, e dalla quale il soggetto attore abbia subito un danno, dev'essere comunque una res funzionalmente deputata ad accogliere, ad ospitare il passaggio di quel soggetto attore che si presenta nelle vesti del danneggiato.
8 Solo così possono avere un senso i principi di non visibilità del pericolo, in senso oggettivo, e di non prevedibilità del pericolo, in senso soggettivo, e solo così si può impostare una discussione giuridicamente sensata su tali concetti: è necessario che fra il danneggiato e la res esista un collegamento funzionale che sta a monte e precede il sinistro stesso, e cioè la “destinazione” della res ad ospitare il passaggio ed il movimento proprio di quel tipo di soggetto, e non di altri.
Così il marciapiedi (ma lo stesso si potrebbe dire di quella parte della strada ove vi sono le strisce
pedonali) sarà progettato, e costruito, o tenuto in manutenzione, con determinate caratteristiche, che
“rispondono” alla consapevolezza che esso sarà “usato” ed “impegnato” da pedoni, e sotto questo specifico profilo il suo proprietario o custode potrà essere chiamato a rispondere ex art 2051 cc per soli infortuni capitati a pedoni, poiché solo in tali casi il marciapiedi è stato usato secondo la sua
destinazione funzionale, e solo in tali casi (se ovviamente si accertano i caratteri della non visibilità
e non prevedibilità del pericolo) può dirsi integrata la responsabilità di quel proprietario o custode.
Corrispettivamente, una sede stradale sarà progettata, e costruita, o tenuta in manutenzione, con determinate caratteristiche, che “rispondono” alla consapevolezza che essa sarà “usata” ed
“impegnata” da veicoli, per lo più a motore, aventi dunque una certa massa, un certo peso, un certo ingombro, una certa resistenza per la presenza di ammortizzatori…, e sotto questo specifico profilo il suo proprietario o custode potrà essere chiamato a rispondere ex art 2051 cc per soli infortuni capitati ai guidatori dei veicoli o per i danni occorsi ai veicoli stessi, poiché solo in tali casi la sede stradale è stata usata secondo la sua destinazione funzionale, e solo in tali casi (se ovviamente si accertano i caratteri della non visibilità e non prevedibilità del pericolo) può dirsi integrata la responsabilità di quel proprietario o custode.
Se invece, come nel caso di specie, un pedone chiede di essere risarcito, ex art 2051 cc, per un danno subito su una sede funzionalmente destinata ad ospitare il passaggio di veicoli, e non di pedoni, è l'intero meccanismo dell'art. 2051 cc a “disfarsi”, poiché il nesso di responsabilità che la legge attribuisce al proprietario o custode di una res non può spingersi fino a comprendere quei casi
9 in cui la res è stata usata in modo difforme dalla sua destinazione funzionale, e da soggetti non deputati ad usarla.
Un soggetto avveduto, infatti, che voglia “curare” o tenere sotto controllo la sua res, per evitare di esporsi alla responsabilità ex art 2051 cc, lo farà tenendo in mente quale tipo di uso può essere fatto della res e che tipo di utenti essa avrà; chiedere a tale soggetto di immaginare un uso improprio della res, da parte di soggetti “non autorizzati”, travalica i confini della norma stessa.
* * *
Del resto, a ben guardare, una lettura integrale di tutte le sentenze citate dalla parte attrice (che comunque hanno accordato i risarcimenti richiesti) dà conforto alla tesi appena esposta, e non a quella dell'attrice medesima.
Esse, infatti, si possono dividere in due gruppi:
---da una parte, ci sono quelle che hanno avuto a presupposto dislivelli non segnalati di parti di asfalto stradale, ma in cui i danneggiati erano persone che erano alla guida di automobili (così le sentenze del Tribunale di Milano o di quello di Palermo) oppure alla guida di una “Vespa” (così
Cass., 22604 del 2009),
---dall'altra, ci sono quelle che hanno avuto a presupposto dislivelli non segnalati di pezzi di marciapiedi, ma in cui i danneggiati erano dei “semplici” pedoni che ci stavano camminando sopra
(così le sentenze citate del Tribunale di Cosenza, ed un'altra citata del Tribunale di Milano, in cui era interessato il marciapiedi di un condominio).
Dunque, anche nei casi citati dall'attrice: i risarcimenti sono stati accordati, ed il meccanismo dell'art 2051 cc è stato riconosciuto (naturalmente in presenza anche delle altre condizioni) quando era rispettato il nesso funzionale fra la res e l'utente al quale essa era destinata: pedoni per un marciapiedi, veicoli per una sede stradale.
Nemmeno la domanda subordinata ex art. 2043 c.c. è poi da accogliere, per motivi analoghi: anche la responsabilità colposa del proprietario di una strada, infatti, è un concetto che si “misura”, nel
10 quadro della diligenza ad esso richiedibile, in ragione del tipo di soggetto che è deputato a servirsi della cosa, e dunque in ragione dell'uso che ne farà e dei comportamenti che terrà, e non rientra in tale àmbito giuridico il caso di un pedone che si serva di una strada al di fuori delle strisce pedonali.
Né si deve pensare, al termine di questo ragionamento, che nel caso concreto la fosse senza Pt_1
tutela: essa avrebbe dovuto agire invece ex art 2043 cc (se fosse stato identificato attraverso il numero di targa) nei confronti del conducente dell'auto che si parcheggiò illecitamente sul marciapiedi sbarrandole il passo, e costringendola a scendere sulla sede stradale;
quello fu il primo evento (rectius: l'unico evento, stando a quanto argomentato fin qui) collegato con un nesso di causa con l'evento lesivo patito.
PER QUESTI MOTIVI
1. respinge le domande di parte attrice,
2. condanna l'attrice a rimborsare le spese processuali alla e a , che liquida CP_1 CP_5
per ciascuna delle due in euro 919 per la fase di studio, euro 777 per la fase introduttiva, euro
1.680 per la fase istruttoria ed euro 1.701 per la fase decisoria, oltre ad IVA e CPA e spese forfettarie 15%,
3. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di parte attrice,
Vicenza, 16 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano De Giovanni
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 pur ritenendo che tale estensione “seguisse” comunque “in automatico”, come accade tutte le volte, compresa la presente, in cui un convenuto chiami in causa un terzo affermando che solo quest'ultimo è il soggetto responsabile o tenuto alla prestazione richiesta.