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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/10/2025, n. 3033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3033 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di rinvio ex art. 392 c.p.c. n. 488/2024 R.G., promossa con atto di citazione in riassunzione notificato il 12.3.2024, vertente
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Riccardo Rocca e Andrea Rinaldi, con domicilio eletto presso i difensori, in
Padova, viale Navigazione Interna n. 51, attore in riassunzione-appellante principale
E
, c.f. , rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_1 C.F._2
LO CA e LI UZ, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Bologna, via Santo Stefano n. 11, convenuta in riassunzione-appellata e appellante incidentale avente ad oggetto: giudizio di rinvio disposto dalla S.C. di Cassazione con ordinanza n. 982/2024 del 10.1.2024 di cassazione parziale della sentenza della Corte d'Appello di Venezia, seconda sezione civile, n. 1572/2018, pubblicata il 7.6.2018; causa rimessa in decisione in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite:
➢ conclusioni dell'attore in riassunzione, : Parte_1
“In osservanza di quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione nell'Ordinanza
n. 982/2024 del 10.1.2024 e tenuto conto delle argomentazioni svolte dall'appellante principale, voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Venezia adita, contrariis reiectis,
1 accogliere l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Padova n. 2361/2016 del 2.8.2016, rep. 4843/2016 e, pertanto, in parziale riforma della stessa, pronunciarsi come segue: accertare e dichiarare la nullità, per difetto della prescritta forma pubblica, delle donazioni in denaro e/o in titoli effettuate dal defunto sig. a favore della sig.ra Persona_1 CP_1 quali descritte a pagg. 10 e segg. della sentenza del Tribunale di Padova n.
2361/2016 e al paragrafo 5.1 dell'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c.; per l'effetto, ordinare alla stessa sig.ra di restituire alla massa ereditaria CP_1 del defunto sig. il valore delle predette donazioni, pari a euro Persona_1
560.793,85 o alla diversa somma anche maggiore che risultasse in causa, oltre agli interessi anche ex art. 1284, quarto comma, c.c. dalla domanda giudiziale in primo grado (28.9.2012) al saldo, conseguentemente assegnando la stessa somma all'unico erede sig. e condannando la sig.ra a pagargli la Parte_1 CP_1 somma e gli interessi suddetti;
condannare, inoltre, la sig.ra a CP_1 rimborsare al sig. le somme da questo pagate a titolo di spese di Parte_1
CTU, come liquidate e poste a suo carico dalla sentenza del Tribunale di Padova n.
2361/2016 (euro 7.442,39), nonché a titolo di spese legali, come liquidate e poste a suo carico dalla stessa sentenza del Tribunale di Padova n. 2361/2016 (euro
39.688,06) e dalla sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 1572 del 7.6.2018
(euro 23.728,20). Dichiararsi inammissibile e/o comunque rigettarsi perché infondato in fatto e in diritto l'appello incidentale della sig. avverso la sentenza CP_1 del Tribunale di Padova, n. 2361 del 2.8.2016, rep. 4843/2016 e, per l'effetto, accertarsi e dichiararsi la validità ed efficacia del testamento olografo di Persona_1
datato 4.7.1998 e pubblicato con atto del Notaio in data
[...] Persona_2
4.8.2011, nonché la mancata revoca delle sue disposizioni ad opera delle successive schede testamentarie olografe, rispettivamente datate 21.4.2001, 12.3.2003 e
31.3.2010, tutte pubblicate il 2.2.2012, conseguentemente accertando e dichiarando che il sig. è l'unico erede del sig. in subordine, Parte_1 Persona_1 nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse accogliersi anche solo parzialmente l'appello incidentale avversario, condannarsi comunque la sig.ra CP_1
a restituire alla massa ereditaria, aumentate degli interessi dal dovuto al saldo,
[...] le suddette donazioni in denaro e/o in titoli disposte in suo favore dal sig.
[...]
ma da dichiararsi nulle, pari a complessivi euro 560.793,85, o alla diversa Persona_1 somma, anche maggiore, che risultasse in causa, oltre agli interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. dalla domanda giudiziale in primo grado (28.9.2012) al saldo, con conseguente loro assegnazione, nella misura della metà ex art. 581 c.c., in favore
2 di quale coerede legittimo. Con vittoria di spese e compensi di Parte_1 lite di tutti i gradi del giudizio, compresa la presente fase di riassunzione, aumentati del 30% ex art. 4, comma 1-bis, d.m. 55/2004 e con distrazione a favore dei sottoscritti avvocati, che a tal fine si dichiarano antistatari”;
➢ conclusioni della convenuta in riassunzione, : CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, nell'osservanza di quanto statuito dalla
Corte di cassazione con l'ordinanza n. 982/2024 e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione ex adverso formulata: (i) respingere l'appello proposto da nel presente giudizio, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
Parte_1
(ii) ove accerti la nullità, per difetto della prescritta forma pubblica, di una o più delle donazioni in denaro e/o in titoli effettuate dal defunto sig. a favore Persona_1 della sig.ra descritte alle pagine 10 e seguenti della sentenza del CP_1
Tribunale di Padova n. 2361/2016, accogliere l'appello incidentale proposto da avverso i capi della sentenza del Tribunale di Padova n. 2361/2016 in CP_1 cui si accerta e dichiara la validità e l'efficacia del testamento olografo di
[...] datato 4 luglio 1998, pubblicato con atto del Notaio in Persona_1 Persona_2 data 4 agosto 2011, e si accerta e dichiara che è erede universale Parte_1 di per l'effetto, accertare e dichiarare l'inefficacia del testamento Persona_1 olografo di datato 4 luglio 1998, in quanto revocato da successive Persona_1 disposizioni testamentarie, nonché accertare e dichiarare che non Parte_1
è erede universale di Con vittoria di spese e compenso professionale Persona_1 di tutti i gradi e fasi del giudizio, oltre spese generali, C.A.P. e I.V.A. come per legge
e con richiesta di maggiorazione ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, d.m. 55/2014”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione notificato il 5.10.2012, (figlio Parte_1 dell'avvocato mancato ai vivi il 9 marzo 2011) conveniva in giudizio Persona_1 avanti al Tribunale di Padova la signora (ultima moglie del predetto CP_1 avvocato affermando di essere l'unico erede del PA in forza di Persona_1 quanto da questi disposto con testamento olografo datato 4 luglio 1998 (pubblicato il 4 agosto 2011) e rivendicando in tale veste la titolarità esclusiva (tra l'altro) di tutti i cespiti (immobiliari e mobiliari) oggetto delle donazioni fatte in vita dal PA alla moglie (sig.ra siccome – in tesi – nulle per carenza di animus donandi CP_1
(poiché finalizzate a dissimulare l'intestazione fiduciaria dei beni paterni da trasferirgli in un secondo momento dalla fiduciaria dopo la morte del dante causa), ovvero per difetto della prescritta forma scritta (quanto, in particolare, ai trasferimenti di denaro
3 eseguiti da conti correnti nella esclusiva disponibilità del PA ad altri nella disponibilità esclusiva della sig.ra ovvero dei quali la medesima risultava CP_1 cointestataria con il marito), formulando, quindi, le seguenti domande: “Nel merito:
1. Per le ragioni indicate in premessa, accertare e dichiarare la qualità dell'odierno attore di unico erede testamentario del PA e l'invalidità di tutte Persona_1 le donazioni dirette e indirette effettuate dal de cuius in favore della moglie
[...]
elencate in narrativa e che risulteranno in corso di causa;
2. per l'effetto, CP_1 ordinare a di restituire alla massa attiva ereditaria, e conseguentemente CP_1 assegnare all'unico erede, l'oggetto o l'equivalente in denaro di Parte_1 tutte le donazioni dirette e indirette che risulteranno invalide in corso di causa, calcolato il tempo dell'apertura della successione, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria;
3. nella denegata e non creduta ipotesi in cui venissero riconosciute valide alcune delle donazioni compiute dal de cuius a favore della moglie, si ricostruisca la massa ereditaria mediante la riunione fittizia tra il relictum, comprensivo dell'oggetto delle donazioni che risulteranno invalide e che dovrà quindi venire restituito alla massa come sopra richiesto, e il donatum;
si attribuisca all'odierno attore la quota di 2/3 dell'asse ereditario procedendo alla divisione dei beni de quibus avendo cura per quanto riguarda gli immobili di procedere alla separazione in natura, ove possibile, o in subordine disponendo la corresponsione di conguagli in denaro;
4. in subordine, ricostruita la massa ereditaria secondo le modalità di cui al punto 3) accertata la lesione della quota di legittima riservata all'odierno attore, si disponga la riduzione - 3 - delle donazioni compiute dal de cuius in favore della sig.ra ex art. 555 c.c. e ss., dalla più recente alla più CP_1 antica fino a quando sarà reintegrata la quota di legittima di con Parte_1 conseguente attribuzione allo stesso della quota di sua spettanza e per quanto riguarda gli immobili, si proceda alla restituzione della parte del patrimonio immobiliare occorrente per integrare la sua quota di legittima secondo il combinato disposto degli artt. 560 e 561 c.c. e quindi se gli immobili non sono comodamente separabili in natura e la sig.ra risultasse avere negli stessi un'eccedenza CP_1 maggiore del quarto disponibile, ricondursi l'intero patrimonio immobiliare nell'asse ereditario;
nell'ipotesi in cui l'eccedenza della sig.ra sugli immobili de quibus CP_1 non risultasse maggiore del quarto della porzione disponibile dell'asse, si condanni la stessa a compensare in denaro l'odierno attore fino a concorrenza del valore della quota di legittima che gli spetta, nell'importo che risulterà dalla corrispondente
C.T.U.; 5. emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e consequenziale.
In via istruttoria: - per i motivi sopra esposti, ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla
4 convenuta e all'Istituto di Credito interessato, l'esibizione Controparte_2 degli estratti conto e di tutti i documenti contabili relativi al conto corrente intestato alla stessa n. 9977 e la documentazione inerente il deposito titoli 494882 dal giorno dell'apertura del rapporto con l'intestataria sino alla data del decesso CP_1 del sig. (09/03/11); - ordinare inoltre, ex art. 210 c.p.c., alla Persona_1 convenuta e alla Banca Stato di Chiasso di esibire copia delle movimentazioni facenti capo al conto cifrato Ovest 3162 relazione n. 5781266 dal momento della sua apertura alla data di decesso del sig. (09/03/11), nonché della Persona_1 documentazione da - 4 - cui risulti il nome di tutti gli eventuali cointestatari del conto de quo dal momento della sua apertura al decesso del sig. - inoltre, Persona_1 ordinare alla convenuta e agli Istituti interessati l'esibizione di conti correnti, di conti deposito, di titoli o altri rapporti di debito/credito sussistenti presso gli Istituti di
Credito e le Banche di cui si ha conoscenza e che verranno precisati in corso di causa;
- disporre una CTU per la documentazione del valore della massa ereditaria da dividere;
- ordinarsi ai competenti uffici la trascrizione dell'emananda sentenza. Con riserva di ulteriormente dedurre argomentare e produrre sia nel merito che in via istruttoria a seguito delle eccezioni e difese della convenuta”.
2. La sig.ra si costituiva in causa evidenziando come le disposizioni CP_1 di ultima volontà contenute nel testamento del 4 luglio 1998, sulla base del quale l'attore affermava di essere l'unico erede del PA, risultavano superate da tre successive schede testamentarie (del 2001, 2003 e 2010), la cui corretta valutazione portava radicalmente ad escludere che potesse rivendicare Parte_1 alcunchè oltre a quanto già ricevuto in vita dal PA, avendo il de cuis, da ultimo, nettamente chiarito che il figlio dopo la sua morte non avrebbe dovuto più pretendere nulla, avendo già ricevuto moltissimo in vita, concludendo, quindi, per il rigetto di tutte le domande formulate dall'attore, sia in via principale, che subordinata (“Nel merito: - rigettare tutte le domande proposte da tanto in via Parte_1 principale quanto in via subordinata, siccome infondate in fatto e in diritto per i motivi visti in narrativa e che meglio risulteranno in corso di causa;
in via istruttoria: - respingere le istanze istruttorie proposte dall'attore, in quanto inammissibili per le ragioni indicate in narrativa e per quelle che si indicheranno nel prosieguo del giudizio;
in ogni caso: con integrale rifusione delle spese di lite e accessori di legge”).
3. La causa veniva istruita mediante C.T.U. grafologica (sulla scrittura riconducibile a del 15.4.2009 [doc. 8 di parte convenuta] e sulla Parte_1 scheda testamentaria del 31.3.2010, che venivano riconosciute entrambe autentiche)
e C.T.U. contabile (in relazione al seguente quesito: “Letti gli atti di causa e i
5 documenti di causa, sentite le parti ed assunta ogni necessaria informazione, anche presso pubblici uffici, effettuato sopraluogo, provveda il CTU ad identificare e descrivere gli immobili oggetto atti di donazione del 3.4.2001, 1.7.2010, e atto di compravendita del 30.5.1985, ne effettui la stima e i valori alla data del 9 marzo
2011. Provveda altresì a determinare le attribuzioni economiche derivanti da pagamenti ed accrediti di somme da parte del in favore della parti, quali Pt_2 risultano dalle ricevute di versamento e della documentazione bancaria in atti”), e quindi decisa con la sentenza n. 2361 del 2.8.2016, con la quale il Tribunale di
Padova, definitivamente provvedendo:
a) accertava e dichiarava la validità e l'efficacia del testamento del 4 luglio 1998
e che le disposizioni nello stesso contenute non risultavano superate, né dalle schede testamentarie del 21 aprile 2001 e del 12 marzo 2003, né dal successivo testamento del 31 marzo 2010, che riteneva non avesse revocato l'istituzione di
[...] quale erede universale del PA il quale con detto suo Parte_1 Persona_1 ultimo testamento avrebbe solamente inteso prescrivere al figlio di non contestare le attribuzioni che egli aveva fatto alla moglie ( in ragione delle analoghe CP_1 attribuzioni fatte a lui;
b) accertava e dichiarava che era quindi “erede universale” Parte_1 del PA e che quanto dallo stesso pretendibile era tuttavia limitato al solo
“relictum”, costituito dalla metà del saldo del conto corrente n. 33032.23 cointestato tra e la moglie presso Banca Antonveneta, e quindi Persona_1 CP_1 alla somma di € 1.503,06, avendo l'avvocato validamente venduto, Persona_1
o donato, durante la sua vita tutti gli altri propri beni;
c) accertava che non esisteva alcuna evidenza del reclamato “programma” di intestazione fiduciaria dei beni paterni alla moglie in vista e in funzione CP_1 di garanzia patrimoniale e della loro successiva intestazione e consegna all'attore;
d) riteneva che le donazioni di denaro e titoli fatte dall'avvocato Persona_1 alla moglie ammontavano a complessivi € 560.793,85 e dovevano CP_1 ritenersi pienamente valide, trattandosi di donazioni indirette per le quali, ex art. 782
c.c., non era prevista, di necessità, la forma dell'atto pubblico a pena di nullità;
e) accertava che non sussisteva alcuna lesione della quota di legittima spettante all'attore, atteso che una volta ricostruito il patrimonio già appartenuto a
[...] sommando il “donatum” e il “relictum” (ammontante a complessivi € Persona_1
1.611.410,14 euro), la quota di riserva spettante, ex art. 542 c.c., al figlio
[...] era pari ad € 537.136,71, e quindi inferiore a quanto da quest'ultimo già Parte_1
6 ricevuto in vita dal de cuius, pari a € 624.113,23 in donazioni di denaro e beni, oltre a essere destinatario del “relictum” di € 1.503,06;
f) riteneva, pertanto, che oltre alla predetta somma residua di € 1.503,06, l'attore non avesse titolo per pretendere nulla di più di quanto già ricevuto in vita dal de cuius e rigettava, quindi, ogni altra domanda formulata dall'attore, che condannava altresì al pagamento delle spese di lite e di tutte le CC.TT.UU., attesa, a tale ultimo riguardo, la sua soccombenza in relazione a tutte le domande il cui accertamento aveva richiesto lo svolgimento delle disposte consulenze tecniche.
4. L'attore proponeva appello sulla base dei seguenti motivi:
i) violazione di legge per falsa applicazione degli artt. 782 e 809 c.c.: il giudice di primo grado aveva erroneamente qualificato le liberalità consistenti nei passaggi di denaro da a quali donazioni indirette, facendole Persona_1 CP_1 rientrare nella previsione di cui all'art. 809 c.c., per la cui validità non è prevista alcuna prescrizione formale, mentre in effetti si trattava di donazioni dirette per le quali era richiesta la forma pubblica a pena di nullità;
ii) ingiusta ed errata omessa istruzione orale della causa ed errato rigetto dell'istanza di emissione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. alla Banca di Stato di Chiasso;
iii) errata interpretazione dell'art. 587 c.c. ed errata valutazione della C.T.U. estimativa della massa ereditaria e conseguentemente errata ricostruzione della stessa. Nello specifico, il Tribunale aveva errato nel considerare il manoscritto del
2010 un testamento idoneo ad integrare quello del 1998 e a fornire piena prova della veridicità del suo contenuto. L'atto, infatti, non era attributivo di beni, bensì un atto a contenuto essenzialmente negativo. Non vi era comunque prova che il saldo dei debiti del figlio ( a cui si riferiva detto manoscritto fosse stato Parte_1 effettuato con denaro del de cuius. Contestava, al riguardo, la C.T.U. estimativa, ritenendo che non potesse essere imputata come donazione indiretta la somma di €
199.113,23 che la C.T.U. aveva ritenuto essere il frutto di donazioni indirette effettuate dal de cuius in favore del figlio per il pagamento dei debiti da lui contratti;
iv) irrituale deposito del doc. 8 di parte convenuta, siccome avvenuto oltre i termini perentori, con la conseguente inammissibilità della C.T.U. grafica disposta e l'erronea valutazione del suo contenuto. Tale consulenza grafologica aveva ad oggetto una dichiarazione di con cui questi affermava di aver fornito al figlio la Persona_1 provvista per l'acquisto di un appartamento in Padova, Via San Mattia 15, asseritamente sottoscritta “per conferma” dall'appellante. La sottoscrizione era stata espressamente disconosciuta, ma ciononostante il consulente grafologo l'aveva
7 ritenuta autografa. Il documento, tuttavia, non avrebbe potuto essere esaminato dal consulente, essendo stato depositato nei termini dalla convenuta solo in copia, mentre l'originale non lo era stato nei termini disposti dal giudice, e cioè entro l'udienza di conferimento dell'incarico al C.T.U., fornendolo soltanto direttamente alla consulente nel corso delle operazioni peritali;
v) erroneità della condanna alle spese tenuto conto che non vi era stata sostanziale soccombenza dell'attore, essendosi la sentenza fondata su tre ulteriori schede testamentarie prodotte dalla convenuta delle quali l'attore era completamente all'oscuro, concludendo, quindi, nei seguenti termini: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni diversa istanza ed eccezione: in via preliminare: - qualora il Collegio ritenga inammissibile il presente appello ex art. 348 bis c.p.c., rimettere alla Corte
Costituzionale la questione di legittimità della suddetta norma, per violazione della riserva di legge disposta dall'art. 111 primo comma Cost.; Nel merito in via principale: ritenuti fondati i motivi esposti con il presente gravame, per l'effetto, - ritenere confermata l'impugnata sentenza del Tribunale di Padova n. 4843/16 – pubblicata il 2/08/16 e notificata il 30/08/16 - nelle parti in cui accerta e dichiara la validità e l'efficacia del testamento olografo di datato 4.7.1998, Persona_1 pubblicato con atto del Notaio in data 4.8.2011 ed accerta e Persona_2 dichiara che è erede universale di e - riformarla Parte_1 Persona_1 parzialmente nei seguenti termini: 1) per i motivi esposti in atti e negli scritti depositati in primo grado, accertata e dichiarata la validità e l'efficacia del testamento olografo del 04/07/1998, la compatibilità e il mancato effetto di revoca dei testamenti del 21/04/2001 e del 12/03/2003 rispetto a quello anteriore, accertarsi e dichiararsi
l'invalidità e l'inefficacia del manoscritto del 31/03/2010; 2) accertata e dichiarata la qualità del sig. di unico erede testamentario del PA Parte_1 [...]
3) accertarsi e dichiararsi, per le ragioni esposte in atti, la nullità e/o Persona_1 annullabilità e/o inefficacia di tutte le donazioni effettuate dal de cuius in favore della sig.ra e per l'effetto ordinare alla stessa di restituire alla massa CP_1 ereditaria l'oggetto delle suddette o l'equivalente in denaro, con conseguente assegnazione in favore del sig. In via subordinata - nel caso in Parte_1 cui vengano riconosciute valide alcune delle donazioni effettuate dal de cuius a favore della convenuta 4) ricostruita la massa ereditaria, mediante la riunione CP_1 fittizia tra il relictum, comprensivo dell'oggetto delle donazioni che risulteranno invalide e che dovrà quindi venire restituito alla massa, come sopra richiesto, ed il donatum, accertata la lesione della quota di legittima riservata all'odierno appellante,
8 si disponga la riduzione delle donazioni compiute dal de cuius a favore della Sig.ra
ex art. 555 c.c. e ss., dalla più recente alla più antica fino a quando CP_1 sarà reintegrata la quota di legittima di con conseguente Parte_1 attribuzione allo stesso della quota di denaro di sua spettanza e, per quanto riguarda gli immobili, si proceda alla restituzione della parte del patrimonio immobiliare occorrente per integrare la sua quota di legittima secondo il combinato disposto degli artt. 560 e 561 c.c. e quindi se gli immobili non sono comodamente separabili in natura e la Sig.ra risultasse avere negli stessi un'eccedenza maggiore del quarto CP_1 della disponibile, ricondursi l'intero patrimonio immobiliare nell'asse ereditario;
nell'ipotesi in cui l'eccedenza della Sig.ra sugli immobili de quibus non risultasse CP_1 maggiore del quarto della porzione disponibile dell'asse, si condanni la stessa a compensare in denaro l'odierno appellante fino a concorrenza del valore della quota di legittima che gli spetta;
Ancora nel merito: in ogni caso, si chiede il rigetto delle domande svolte da parte appellata, anche in via istruttoria, in quanto infondate in fatto e in diritto e il rigetto dell'appello incidentale in quanto inammissibile, avente ad oggetto domande tardivamente proposte per la prima volta solo in questa sede di gravame, oltre che infondato in fatto ed in diritto. In via istruttoria: si chiede
l'ammissione della prova per interpello e per testi sui capitoli di prova non ammessi in primo grado ad eccezione dei capitoli 13-14- 18-23 e 24 (omissis). Si insiste per la richiesta di ordine ex art. 210 c.p.c., alla appellata ed alla Banca Stato di Chiasso, di esibire copia delle movimentazioni facenti capo al conto cifrato Ovest 3162 relazione n. 5781266 dal momento della sua apertura alla data di decesso del Sig.
(09/03/11). In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di Persona_1 entrambi i gradi del giudizio o, in subordine, nella denegata ipotesi di non accoglimento del presente gravame, con compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Ordinarsi ai competenti uffici la trascrizione dell'emananda sentenza”.
5. Si costituiva in causa contestando la fondatezza delle ragioni CP_1 dell'impugnazione e proponendo a propria volta appello incidentale (condizionato all'accoglimento di almeno uno dei motivi dell'appello principale) in relazione all'accertamento della qualità di erede universale dell'attore, così concludendo:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione ex adverso formulata e previo richiamo di tutte le difese, eccezioni e istanze istruttorie, già formulate in primo grado e non accolte e/o valutate dal Tribunale di Padova: in via pregiudiziale (i) disporre ogni necessaria verifica e, del caso, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da Pt_1
9 ai sensi e per gli effetti dell'art. 348-bis c.p.c.; nel merito (ii) respingere Persona_1
l'appello proposto da in quanto infondato in fatto ed in diritto per Parte_1 tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare nei capi ex adverso impugnati la sentenza del Tribunale di Padova n. 2361/2016, resa nella causa civile iscritta al numero di R.G. 9469/2012 del Tribunale di Padova, Sezione I Civile, P.I. dott. Federica Sacchetto, pubblicata il 2 agosto 2016, notificata il 30 agosto 2016; ancora nel merito, in via condizionata (iii) in caso denegato di accoglimento di uno o più dei motivi di appello proposti in via principale da ritenuto Parte_1 fondato il motivo di impugnazione illustrato in narrativa, accogliere l'appello incidentale proposto da avverso i capi della sentenza del Tribunale di CP_1
Padova n. 2361/2016 in cui si accerta e dichiara la validità e l'efficacia del testamento olografo di datato 4 luglio 1998, pubblicato con atto del Notaio Persona_1 in data 4 agosto 2011, e si accerta e dichiara che Persona_2 [...]
è erede universale di per l'effetto, accertare e dichiarare Parte_1 Persona_1
l'inefficacia del testamento olografo di datato 4 luglio 1998, in Persona_1 quanto revocato da successive disposizioni testamentarie, nonché accertare e dichiarare che non è erede universale di in via Parte_1 Persona_1 istruttoria – dichiarare inammissibili e/o inutilizzabili le “Osservazioni alla bozza CTU
e più specificatamente alla seconda parte del quesito” datate 27 maggio 2015, irritualmente dedotte dalla difesa di in sede di consulenza tecnica, Parte_1
e i documenti con esse tardivamente prodotti (sub lett. a-e); – nella denegata ipotesi di ammissione delle prove orali ex adverso riproposte, ammettere parte appellata alla prova contraria sui seguenti capitoli di parte appellante, se ammessi: - capitoli da 27
a 31 con il teste sig. , domiciliato in Padova;
- capitoli da 33 a 36 con Testimone_1 il teste dott. , domiciliato in Padova;
- capitoli da 38 a 40 con il Testimone_2 teste sig. , domiciliato in Padova. In ogni caso – con vittoria di spese e Testimone_1 compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, C.A.P. e
I.V.A. come per legge”.
6. La causa veniva decisa con la sentenza n. 1572/2018, con la quale la Corte, respinte tutte le doglianze sollevate con l'appello principale e ritenuto non esaminabile l'appello incidentale di in quanto formulato in via (solo) CP_1 condizionata all'accoglimento di uno o più dei motivi dell'appello principale (invece tutti respinti per le ragioni di cui in motivazione), rigettava l'appello di Parte_1
, che condannava a pagare le spese del grado liquidate in funzione del valore
[...] della causa.
10 7. proponeva ricorso per cassazione sulla base di sette motivi. Parte_1
Nello specifico, per quanto qui ancora rileva:
- con il quarto motivo lamentava la violazione e/o falsa applicazione degli artt.
769, 782 e 809 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., per avere i giudici di merito reputato donazioni indirette ex art. 809 c.c., anziché donazioni dirette ex art. 769
c.c., quelle disposte da a favore di e averle, dunque, Persona_1 CP_1 ritenute valide nonostante il riscontrato ed incontestato difetto della prescritta forma dell'atto solenne notarile e dell'animus donandi del disponente, senza argomentare sui motivi di tale convincimento. Il ricorrente, nell'affermare che le donazioni, in assenza di forma scritta ad substantiam, erano state realizzate alla stregua di dazioni di denaro, attraverso bonifici bancari e giroconti da conti già intestati al PA a conti già intestati o cointestati alla moglie, senza costituire un nuovo rapporto bancario, o modificarne uno preesistente, e senza specifiche causali, aveva sul punto evidenziato come il concetto di donazione indiretta si ricavi solo per esclusione, atteso che la liberalità costituisce per le donazioni indirette il risultato dell'atto e per quelle dirette il relativo contenuto, e come la decisione si ponga in contrasto con la pronuncia di questa Corte a Sezioni unite n. 18725 del 27/7/2017;
- e con il settimo motivo lamentava la falsa applicazione degli artt. 542, 555,
556, 559, 560 e 561 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., per avere i giudici di merito rigettato la domanda di riduzione non avendo conteggiato nel “donatum” i trasferimenti di fondi di nel conto corrente svizzero della moglie, Persona_1 benché nel calcolo dell'asse ereditario andassero ricostruite anche le donazioni, le quali, peraltro, ove invalide, avrebbero dovuto essere restituite alla massa ereditaria e dunque attribuite al ricorrente quale unico erede. Pertanto, i giudici di merito, respingendo l'istanza di esibizione, avevano sbagliato il calcolo della quota riservata.
Si difendeva con controricorso, illustrato anche con memoria, CP_1
8. La S.C., seconda sezione civile, con l'ordinanza n. 982 del 10.1.2024:
- ha accolto il quarto motivo del ricorso, nello specifico ritenendo che fosse stata fatta errata applicazione della giurisprudenza della Corte di legittimità in parte qua, ed in particolare di quanto insegnato dalle SS.UU. con la sentenza n. 18725 del
27.7.2017, e che fosse stato, pertanto, erroneamente ritenuto che i passaggi di denaro da alla moglie integrassero in ogni caso delle donazioni Persona_1 indirette, non vincolate come tali all'obbligo della formalizzazione mediante atto pubblico a pena di nullità (“
5.2 Il quarto motivo è fondato. I giudici di merito hanno, infatti, ritenuto di confermare la sentenza di primo grado, che aveva qualificato in termini di donazione indiretta i passaggi di denaro da a Persona_1 CP_1
11 facendoli rientrare nella previsione di cui all'art. 809 cod. civ., per la cui validità CP_1 non era prevista alcuna prescrizione formale, richiamando all'uopo alcuni precedenti di questa Corte relativi, in particolare, all'atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito e appartenuta a uno solo dei cointestatari e la cointestazione di buoni postali fruttiferi operata dal genitore per ripartire tra i figli anticipatamente le proprie sostanze, limitandosi a condividere laconicamente l'indirizzo interpretativo fatto proprio dal giudice di primo grado ed evidenziandone la conformità alla citata giurisprudenza di legittimità, senza null'altro aggiungere. A ben vedere, però, tale orientamento si discosta dai principi espressi da questa Corte in ordine ai trasferimenti di denaro da un conto ad un altro e dalla loro qualificazione in termini di donazione diretta, come tale soggetta al requisito di forma. Premesso, infatti, che le liberalità diverse dalla donazione (dette anche donazioni indirette o liberalità atipiche) ex art. 809 cod. civ., pur accomunate al contratto tipico di donazione ex art. 769 cod. civ., ossia all'atto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione, per essere anch'esse volte all'arricchimento senza corrispettivo, voluto per spirito liberale da un soggetto a favore dell'altro, se ne distinguono in quanto con esse l'arricchimento del beneficiario non si realizza con
l'attribuzione di un diritto o con l'assunzione di un obbligo da parte del disponente, ma in modo diverso, le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, affermato il principio di diritto secondo cui il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione diretta, soggetta alla forma dell'atto pubblico, salvo che sia di modico valore, poiché realizzata non tramite un'operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un'intermediazione gestoria dell'ente creditizio. Infatti, l'operazione bancaria tra il donante ed il donatario costituisce mero adempimento di un distinto accordo negoziale fra loro concluso e ad essa rimasto esterno, il quale solo realizza il passaggio immediato di valori da un patrimonio all'altro, e tale circostanza esclude la configurabilità di un contratto in favore di terzo, considerato che il patrimonio della banca rappresenta una “zona di transito” tra
l'ordinante ed il destinatario, non direttamente coinvolta nel processo attributivo, e che il beneficiario non acquista alcun diritto verso l'istituto di credito in seguito al contratto intercorso fra quest'ultimo e l'ordinante (Cass., Sez. U, 27/7/2017, n.
18725). Tale soluzione ha, in definitiva, respinto l'orientamento che, considerando,
12 viceversa, l'accreditamento nel conto corrente del beneficiario come frutto di un'operazione, sostanzialmente trilaterale, eseguita da un soggetto diverso dall'autore della liberalità sulla base di un rapporto di mandato sussistente tra beneficiante e banca, obbligata in forza di siffatto rapporto a dar corso al bancogiro
e ad effettuare la prestazione in favore del beneficiario, riteneva indiretto l'atto di liberalità in quanto eseguito attraverso un mezzo, il bancogiro, diverso dal contratto di donazione e, dunque, sottratto all'obbligo di forma, evidenziando, invece, come
l'operazione bancaria in adempimento dello iussum svolga in realtà una funzione esecutiva di un atto negoziale ad esso esterno, intercorrente tra il beneficiante e il beneficiario, il quale soltanto è in grado di giustificare gli effetti del trasferimento di valori da un patrimonio all'altro, e come, dunque, l'attribuzione patrimoniale costituisca una donazione diretta ad esecuzione indiretta. Negli stessi termini, si è espressa di recente anche Cass., Sez. 2, 19/8/2021, n. 23127, che ha ritenuto costituire donazione diretta, soggetta in quanto tale al vincolo di forma nel rapporto base tra il tradens e l'accipiens, e non liberalità atipica, il trasferimento donationis causa di titoli di credito astratti, essendo gli stessi suscettibili di realizzare in modo diretto qualsiasi scopo voluto dalle parti. Nella specie, non soltanto la sentenza non distingue tra le singole operazioni esaminate, delle quali non è data neppure alcuna descrizione se non quella generica di “passaggi di denaro” tra il de cuius e la moglie, ma cita precedenti di questa Corte non conferenti, in quanto riguardanti ipotesi in cui
l'arricchimento non è prodotto direttamente dall'operazione compiuta, costituendone lo scopo, ma costituisce effetto indiretto di un'operazione trilaterale di movimentazione finanziaria con l'intermediazione dell'ente creditizio, come in caso di cointestazione, con firma disgiunta, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito e appartenuta ad uno solo dei cointestatari (così Cass., Sez. 2,
12/11/2008, n. 26983) o di cointestazione di buoni postali fruttiferi (Cass., Sez. 2,
9/5/2013, n. 10991). Deriva da quanto detto l'accoglimento del motivo”);
- ha ritenuto infondati il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo;
- ha dichiarato inammissibile il sesto e assorbito il settimo, a tale ultimo riguardo affermando: “La censura è assorbita, atteso che la necessità di rivalutare la validità, sotto il profilo del rispetto del requisito di forma, dei singoli atti di liberalità posti in essere dal de cuius in favore della coniuge, a seconda della rispettiva natura da valutarsi alla luce dei principi espressi nel punto 5.2, non può che incidere sulla formazione della massa dei beni ereditari e sul calcolo delle quote di legittima”,
e ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato a questa stessa Corte d'Appello per la definitiva valutazione delle domande attoree.
13 9. Con l'atto di citazione indicato in epigrafe, ha riassunto il Parte_1 processo chiedendo che questa Corte territoriale dia seguito a quanto disposto dalla
Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 982/2024, e quindi, a parziale modifica di quanto ritenuto con la cassata sentenza n. 1572/2018 del 7.3.2018, voglia, in riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di Padova, n. 2361 del 2.8.2016, accertare e dichiarare la nullità, per difetto della prescritta forma solenne, dei trasferimenti di denaro e titoli effettuati in vita da in favore di indicati Persona_1 CP_1 nella sentenza di primo grado nelle pagine 10 e ss., e per l'effetto ordinare a quest'ultima di restituire alla massa ereditaria i relativi importi, oltre agli interessi
(calcolati al tasso legale “ordinario” ex art. 1284, comma 1, c.c., dal giorno della domanda stragiudiziale e al tasso legale “moratorio” ex art. 1284, comma 4, c.c., dalla domanda giudiziale in primo grado [28.9.2012] al saldo effettivo), da assegnare, quindi, a sé stesso quale unico erede del PA Persona_1 concludendo per l'accoglimento delle seguenti domande: “In osservanza di quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione nell'Ordinanza n. 982/2024 del 10.1.2024
e tenuto conto delle argomentazioni sopra svolte, voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di
Venezia adita, rigettata ogni domanda, istanza, eccezione, deduzione avverse, in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Padova n. 2361 del
2.8.2016, rep. 4843/2016, da confermarsi invece per il resto, pronunciarsi come segue: accertare e dichiarare la nullità, per difetto della prescritta forma pubblica, delle donazioni in denaro e/o in titoli effettuate dal defunto sig. a Persona_1 favore della sig.ra quali descritte alle pagine 10 e seguenti della CP_1 predetta sentenza del Tribunale di Padova n. 2361/2016 e al paragrafo 5.1 del presente atto;
per l'effetto, ordinare alla stessa sig.ra di restituire alla CP_1 massa ereditaria il valore delle dette donazioni, corrispondente alla somma di euro
560.793,85 o alla diversa somma anche maggiore che risultasse in causa, oltre agli interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. dalla domanda giudiziale in primo grado
(28.9.2012) al saldo, con conseguente assegnazione della stessa somma al sig. quale unico erede del predetto defunto e condanna della sig.ra Parte_1
a pagargli la detta somma e interessi;
condannare, inoltre, la sig.ra CP_1
a rimborsare al sig. le somme da questi pagate a CP_1 Parte_1 titolo di spese di CTU, come liquidate e poste a suo carico dalla sentenza del Tribunale di Padova n. 2361/2016 (euro 7.442,39), nonché a titolo di spese legali, come liquidate e poste a suo carico dalla stessa sentenza del Tribunale di Padova n.
2361/2016 (euro 39.688,06) e dalla sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 1572 del 7.6.2018 (euro 23.728,20); con vittoria di spese e compensi di lite di tutti i gradi
14 di merito, compresa la presente fase di riassunzione, e del giudizio di legittimità, aumentati del 30% ex art. 4, comma 1-bis, d.m. 55/2004, essendo il presente atto
«depositato con modalità telematiche e redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, in particolare consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati nonché la navigazione all'interno dell'atto», e con distrazione a favore dei sottoscritti Avvocati che a tal fine si dichiarano antistatari”.
10. La convenuta si è costituita nel giudizio riassunto riproponendo CP_1
l'appello incidentale non esaminato nel secondo grado per non essersi verificato il relativo presupposto condizionante dell'accoglimento di almeno uno dei motivi di gravame proposti dall'attore e chiedendo, quindi, che una volta accolto l'appello incidentale (da esaminarsi in via prioritaria), la domanda del riassumente di vedere assegnato a sé medesimo il valore delle donazioni di cui sia accertata la nullità, previa restituzione da parte della convenuta sig.ra dei relativi importi alla massa CP_1 ereditaria, venga dichiarata inammissibile, ovvero comunque respinta, e questo proprio in virtù delle ultime disposizioni testamentarie dell'avvocato Persona_1 contenute nella scheda testamentaria del 31.3.2010, per cui null'altro doveva spettare al figlio , assumendo a quel punto la restituzione alla massa Pt_1 ereditaria del valore dei trasferimenti finanziari di cui ancora si tratta i connotati di un'operazione meramente figurativa, giacché le somme così acquisite andrebbero comunque assegnate, unitamente al modesto relictum iniziale, alla sig.ra in CP_1 qualità di unica altra erede di Ha in ogni caso censurato la domanda Persona_1 attinente al riconoscimento degli interessi, sia legali, a partire dalla (comunque ignota) messa in mora, che moratori, non applicandosi, ratione temporis, a tale ultimo riguardo la disciplina dettata dal novellato quarto comma dell'art. 1284 c.c., concludendo, quindi, nei seguenti termini: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di
Venezia, nell'osservanza di quanto statuito dalla Corte di cassazione con l'ordinanza
n. 982/2024 e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione ex adverso formulata: (i) respingere l'appello proposto da nel presente Parte_1 giudizio, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
(ii) ove accerti la nullità, per difetto della prescritta forma pubblica, di una o più delle donazioni in denaro e/o in titoli effettuate dal defunto sig. a favore della sig.ra Persona_1 CP_1 descritte alle pagine 10 e seguenti della sentenza del Tribunale di Padova n.
2361/2016, accogliere l'appello incidentale proposto da avverso i capi CP_1 della sentenza del Tribunale di Padova n. 2361/2016 in cui si accerta e dichiara la validità e l'efficacia del testamento olografo di datato 4 luglio 1998, Persona_1
15 pubblicato con atto del Notaio in data 4 agosto 2011, e si accerta Persona_2
e dichiara che è erede universale di per Parte_1 Persona_1
l'effetto, accertare e dichiarare l'inefficacia del testamento olografo di
[...] datato 4 luglio 1998, in quanto revocato da successive disposizioni Persona_1 testamentarie, nonché accertare e dichiarare che non è erede Parte_1 universale di Con vittoria di spese e compenso professionale di tutti Persona_1
i gradi e fasi del giudizio, oltre spese generali, C.A.P. e I.V.A. come per legge e con richiesta di maggiorazione ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, d.m. 55/2014”.
11. Fissata per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 9.10.2025; precisate le conclusioni dalle parti nei termini sopra trascritti;
depositati gli scritti conclusivi, all'esito della predetta udienza del 9.10.2025, tenutasi avanti al consigliere istruttore in forma cartolare mediante deposito di note scritte in pct (non depositate dall'attore in riassunzione, ma dalla sola difesa di , la causa CP_1
è stata rimessa in decisione al Collegio e quindi decisa nei termini di seguito esposti.
II
Ragioni della decisione.
12. Deve esaminarsi in via preliminare l'appello incidentale proposto da
[...]
– avente ad oggetto: “Violazione di legge per errata interpretazione degli CP_1 artt. 680 e 682 c.c. in relazione ai capi della sentenza del Tribunale di Padova n.
2361/2016 in cui si accerta e dichiara la validità e l'efficacia del testamento olografo di datato 4 luglio 1998, pubblicato con atto del Notaio Persona_1 Per_2 in data 4 agosto 2011, e che è erede universale di
[...] Persona_1 [...]
– la cui trattazione non è stata svolta, ex professo e con decisione finale Persona_1 idonea al giudicato, nel precedente giudizio di gravame in ragione del rigetto di tutti i motivi dell'appello principale.
Per effetto dell'accoglimento del quarto motivo del ricorso per cassazione, corrispondente al primo motivo dell'appello principale, si è infatti certamente verificato il fatto presupposto condizionante la disamina dell'impugnazione incidentale (e cioè l'accoglimento di almeno uno dei motivi dell'appello avversario), non rilevando a tale riguardo che la S.C. abbia disposto il rinvio a questa Corte territoriale per il prosieguo del processo, atteso che alla luce delle evidenze disponibili
(e segnatamente sulla base di quanto desumibile dalla relazione integrativa del rag.
costituente parte integrante della C.T.U. contabile disposta in primo Persona_3 grado in relazione al quesito: “Provveda il CTU altresì a determinare le attribuzioni economiche derivanti da pagamenti ed accrediti di somme da parte del de cuius in favore delle parti, quali risultano dalle ricevute dei versamenti, e della
16 documentazione bancaria in atti”) e del richiamato insegnamento delle Sezioni Unite
(cfr. Cass., Sez. Un., sentenza n. 18725 del 27.7.2017, Rv. 645125 – 01, secondo cui: “In tema di atti di liberalità, il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell'atto pubblico, salvo che sia di modico valore, poiché realizzato non tramite un'operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un'intermediazione gestoria dell'ente creditizio. Infatti, l'operazione bancaria tra il donante ed il donatario costituisce mero adempimento di un distinto accordo negoziale fra loro concluso e ad essa rimasto esterno, il quale solo realizza il passaggio immediato di valori da un patrimonio all'altro, e tale circostanza esclude la configurabilità di un contratto in favore di terzo, considerato che il patrimonio della banca rappresenta una “zona di transito” tra
l'ordinante ed il destinatario, non direttamente coinvolta nel processo attributivo, e che il beneficiario non acquista alcun diritto verso l'istituto di credito in seguito al contratto intercorso fra quest'ultimo e l'ordinante”) deve ritenersi che i trasferimenti di risorse finanziarie effettuati in vita dall'avvocato alla moglie Persona_1 [...]
per complessivi € 560.793,85 – così come individuati a pagina 11 della CP_1 CP_ sentenza di primo grado: € 205.000 (versati da con assegni circolari sul c/c della c/c + € 66.500 (corrispondenti al 50% della somma di € 133.000 CP_1 C.F._3 CP_ girocontata da da un proprio conto personale al conto cointestato con la moglie) CP_
+ € 289.293,85 (corrispondenti al valore delle risorse finanziarie trasferite da dal proprio conto “Lampo 10441” c/o l'istituto di credito Banca Stato di Chiasso al conto denominato “Ovest 3162” intestato esclusivamente alla sig.ra presso la CP_1 medesima banca svizzera) – integrino effettivamente delle donazioni dirette (non risultando alcun soggetto interposto, né alcun riferimento a fattispecie negoziali causali, tali cioè che abbiano in sé la causa giustificativa del relativo effetto), nulle per difetto del requisito della forma solenne dell'atto pubblico (necessariamente richiesto dall'art. 782 c.c.), circostanza questa, peraltro, a ben vedere, neppure veramente contestata dalla convenuta (v. comparsa di costituzione nel giudizio di rinvio, pag. 14).
Si tratta, quindi, di verificare se l'attore-appellante sia effettivamente l'erede universale del PA, , ed abbia quindi titolo per pretendere (come Persona_1 dallo stesso ancora richiesto in questa sede) l'assegnazione a sé in via esclusiva delle predette erogazioni finanziarie per complessivi € 560.793,85, previa loro restituzione alla massa ereditaria, ovvero se non lo sia, o meglio non lo sia più a seguito della
17 revoca della sua istituzione quale unico erede (originariamente disposta con il testamento del 4 luglio 1998) disposta con il testamento del 31 marzo 2010.
13. Va innanzitutto escluso che l'appello incidentale in esame debba ritenersi inammissibile, come sostenuto dall'appellante principale sotto un duplice profilo, e segnatamente:
i) in quanto nel giudizio di primo grado la sig.ra non avrebbe formulato CP_1 alcuna domanda riconvenzionale di oggetto corrispondente (v. comparsa conclusionale d'appello di parte pag. 10/11: “L'avverso Parte_1 patrocino, contesta il capo dell'impugnata sentenza che accerta la qualità dell'odierno appellante di unico erede universale del PA , formulando appello incidentale Per_1 condizionato nei seguenti termini. Controparte confuta il capo dell'impugnata sentenza in cui viene riconosciuta piena validità al testamento del 1998, con cui viene nominato appunto erede universale dal PA, asserendo, Parte_1 infondatamente, che i testamenti successivi del 2001, del 2003 e del 2010 avrebbero revocato tale disposizione. Tanto premesso, l'appellata formula domanda incidentale condizionata, chiedendo che, in caso di accoglimento di uno o più motivi dell'appello principale, venga riformato il succitato capo della sentenza in cui si accerta la validità del testamento del 1998 e venga dichiarato che non è unico erede Parte_1 del PA . Tale domanda è stata proposta per la prima volta in questa sede di Per_1 gravame e in quanto “nuova” dovrà venire dichiarata inammissibile d'ufficio ex art.
345 c.p.c.. Nel giudizio di primo grado, invero, la sig.ra si è limitata a chiedere CP_1 il rigetto delle domande proposte da definendole infondate in Parte_1 fatto e in diritto, ma non ha formulato alcuna domanda riconvenzionale. Invero, non ha chiesto l'accertamento dell'inefficacia del testamento del 1998, né l'accertamento negativo della qualità di erede universale di né ha avanzato Parte_1 alcuna pretesa nei confronti dell'odierno appellante relativamente alla successione di
Il legislatore ha previsto che nel giudizio d'appello non si possano Persona_1 proporre domande nuove, diverse da quelle proposte in primo grado, stabilendo che in caso contrario debbano essere dichiarate inammissibili d'ufficio. La diversità della domanda che la qualifica come “nuova” può riguardare i soggetti, oppure, come nel caso che ci occupa, il provvedimento richiesto al giudice o le ragioni della domanda, fondata su situazioni giuridiche non prospettate nel giudizio di primo grado. La difesa dell'odierna appellata in primo grado ha richiesto un provvedimento di rigetto delle domande dell'attore, in questo secondo grado del giudizio, invece, chiede all'Organo
Giudicante l'emissione di un provvedimento di accertamento, modificando così i termini della controversia, ponendo in essere una pretesa diversa da quella fatta
18 valere precedentemente e sulla quale non si è svolto il contraddittorio dinnanzi al
Tribunale (Cass. 10/09/2012 n. 15101)”);
ii) in quanto – e in ogni caso – nel giudizio di legittimità la sig.ra si sarebbe CP_1 difesa con controricorso chiedendo il rigetto del ricorso avversario, ma non avrebbe proposto controricorso incidentale, né riproposto, e/o comunque mantenuta salva, la domanda avanzata con l'appello incidentale relativamente alla pretesa revoca del testamento olografo del 1998 che aveva instituito erede Parte_1 universale del PA;
inoltre, in quanto nemmeno nel giudizio di legittimità Per_1 aveva denunciato alcuna lesione della propria quota di legittima, né avanzato alcuna pretesa relativamente alla successione a proprio favore.
Nessuna delle riferite contestazioni può ritenersi fondata.
Quanto all'argomento sub i), va ricordato come la linea difensiva della convenuta sia stata fin dal primo momento quella di “non negare” l'esistenza e la validità del primo testamento (e cioè quello del 4.7.1998) – sia pur negando che fosse proprio quello il testamento allegato alla lettera del 18.10.2001 – quanto piuttosto di affermare che quel testamento doveva ritenersi superato da altri tre successivamente predisposti da (nel 2001, 2003 e 2010), e che in particolare sulla base del Persona_1 contenuto dell'ultimo (quello del 31.3.2010) doveva ritenersi chiaramente escluso che l'attore potesse ritenersi ancora l'erede universale del PA, essendo con ciò radicalmente incompatibile l'affermazione per cui non avrebbe Parte_1 potuto pretendere nulla più di quanto aveva già ricevuto, mentre è ovvio che se un soggetto è erede universale (e quindi unico erede) di un altro, tutto quanto da questi lasciato e tuttora presente nel suo patrimonio, così come quanto invalidamente donato, e anche quanto validamente donato in misura lesiva della quota di riserva, non può che spettare all'unico erede, il quale non può essere limitato nelle proprie pretese ereditarie.
Si tratta, quindi, di un tema (quello della qualità di erede esclusivo di
[...]
che ha fatto parte, quale oggetto di eccezione, fin dall'inizio del processo, Parte_1
e che ha trovato una sua prima soluzione (chiaramente favorevole all'impostazione della convenuta) nei rilievi fatti dalla Corte d'Appello esaminando il terzo motivo di gravame, sia pure in parte qua in termini incidentali, e quindi inidonei al giudicato
(cfr. sentenza di II° grado n. 1572/2018, pag. 23 – 28), donde la sua attuale, e permanente, piena apprezzabilità da parte della Corte quale oggetto dell'appello incidentale in esame. Invero, lo strumento dell'appello incidentale non vede quale presupposto della sua proposizione la formulazione nel giudizio di primo grado di una domanda riconvenzionale di analogo contenuto. Esso interviene, invece, con
19 riferimento a tutte quelle domande che, per quanto esaminate dal giudice di primo grado, vengono da questi espressamente, ovvero implicitamente, rigettate. E se la domanda deve ritenersi fondamentalmente l'espressione dell'esigenza di tutela di un interesse collegato a un certo fatto, non può non riconoscersi la suddetta qualificazione anche alla richiesta di rigetto dell'altrui pretesa, la quale, nella misura in cui sia anche solo parzialmente disattesa, può certamente fondare l'appello incidentale.
In altri termini, soltanto sulla parte totalmente vittoriosa non ricade l'onere di riproporre con lo strumento dell'appello incidentale le domande o le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, in quanto, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia alle richieste non accolte ex art. 346 c.p.c., è sufficiente che questa proceda alla loro mera riproposizione. Per contro, la parte rimasta parzialmente soccombente in relazione a una domanda, o eccezione, di cui intende ottenere l'accoglimento, ovvero in relazione a una questione preliminare che abbia condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito, ha l'onere di proporre appello incidentale condizionato, pena il formarsi di giudicato sul rigetto della stessa (cfr. Cass. 13 maggio 2016, n. 9889; Cass. 14 marzo 2013, n. 6550; Cass. Sez. Un. 24 maggio
2007, n. 12067), nonché sulle questioni che concernono il presupposto logico giuridico della decisione (cfr. Cass. 7 giugno 2011, n. 12346).
L'appello incidentale è stato, quindi, correttamente formulato dalla appellata CP_1 per l'eventualità che uno o più dei motivi posti a fondamento dell'appello
[...] principale potesse trovare accoglimento all'esito del giudizio di impugnazione. Si tratta invero di una tipologia di impugnazione pacificamente ammessa in dottrina e giurisprudenza, in quanto l'accoglimento dell'appello principale può ben far sorgere anche nell'appellato vittorioso l'interesse a ottenere la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui sia stata respinta, o comunque disattesa, una domanda dell'appellato diretta a paralizzare, o limitare, gli effetti della domanda avversaria riproposta con l'appello principale.
Ora, oggetto della domanda proposta dalla signora nel giudizio di primo grado CP_1
è stato – come si è visto – l'integrale rigetto di tutte le pretese avanzate, in via principale e in via subordinata, dall'attore, in ragione del fatto Parte_1 che questi non poteva ritenersi, come invece dallo stesso preteso, l'erede universale del PA.
La richiesta, formulata al precipuo scopo di paralizzare le pretese attoree, è stata parzialmente disattesa dal Tribunale, il quale ha ritenuto valide ed efficaci le disposizioni testamentarie contenute nel testamento olografo di del Persona_1
20 4 luglio 1998 e che né le schede testamentarie datate 21 aprile 2001 e 12 marzo
2003, né quella successiva datata 31 marzo 2010, pur se giudicata atto autentico e valido testamento, contenessero disposizioni patrimoniali incompatibili con quelle del testamento del 4.7.1998 (così la sentenza n. 2361/2016), conseguentemente riconosciuto l'attore quale erede universale del PA.
Va aggiunto che le domande attoree così accolte sono state formulate solo in sede di prima memoria, intervenendo a modificazione e integrazione delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione a seguito delle contestazioni avanzate da parte convenuta;
sono state, dunque, introdotte proprio a seguito delle difese formulate dalla convenuta la quale ha introdotto nel giudizio di primo grado la tematica CP_1 della invalidità e della inefficacia del testamento per intervenuta revoca esplicita e/o implicita sulla base delle medesime argomentazioni poi poste a fondamento dell'appello incidentale.
Così stando le cose, non può accogliersi l'obiezione formulata dall'appellante
(principale) secondo cui la domanda incidentale dell'avversaria si fonderebbe su situazioni giuridiche non prospettate nel giudizio di primo grado (così a pag. 11 della comparsa conclusionale di parte , apparendo evidente come nessuno degli Persona_1 elementi dedotti come motivazione risulti essere nuovo, né modificativo dei termini della controversia. Come già detto, infatti, la signora ha sostenuto fin dall'inizio CP_1 del giudizio come le disposizioni di ultima volontà contenute nella scheda testamentaria del 31 marzo 2010 costituissero una revoca, espressa, o comunque tacita, del testamento prodotto dall'attore sul quale questi fondava le proprie pretese, nonché di quelli del 2001 e del 2003, o quantomeno “un testamento successivo incompatibile con le disposizioni di tutti i precedenti, implicitamente revocati (ai sensi, rispettivamente, degli artt. 680 e 682 c.c.)” (v. seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte convenuta, pag. 6), mentre si ha domanda nuova (inammissibile in appello per modificazione della “causa petendi”) quando i nuovi elementi dedotti nel giudizio di secondo grado comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio
(cfr. Cass. 30 agosto 2013, n. 19992), e ciò accade quando la nuova domanda sia fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, che comportino l'inserimento nel processo di un nuovo tema di indagine (cfr. Cass., 11 aprile 2013,
n. 8842; Cass., 15 ottobre 2015, n. 20851).
21 Quanto all'argomento sub ii) [“la sig.ra si difese con controricorso CP_1
(omissis) chiedendo il rigetto del ricorso avversario, ma non presentò controricorso incidentale né ripropose o mantenne e fece salva la domanda avanzata con l'appello incidentale relativamente alla pretesa revoca del testamento olografo del 1998 che aveva instituito erede universale del PA;
inoltre, Parte_1 Per_1 nemmeno in Cassazione, ella denunciò alcuna lesione della sua quota di legittima né avanzò alcuna pretesa relativamente alla successione a suo favore”: così l'atto di citazione in riassunzione, pag. 5], anche questo va respinto siccome basato su presupposti erronei.
Vale, invero, al riguardo l'opposto principio, affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, in forza del quale la parte concretamente vittoriosa in appello non ha l'onere di proporre ricorso incidentale per far valere in sede di legittimità le domande o le eccezioni non accolte dal giudice di merito, rispetto alle quali siano pregiudiziali,
o preliminari, o alternative, le questioni sollevate con il ricorso principale, in quanto, in mancanza di una norma analoga a quella di cui all'art. 346 c.p.c., l'accoglimento di quest'ultimo ricorso, ancorché in mancanza di quello incidentale, comporta la possibilità che tali domande o eccezioni siano riproposte nel giudizio di rinvio (cfr.
Cass. 25 maggio 2010, n. 12728; Cass., 19 settembre 2000, n. 12386; Cass. 6 luglio
1991, n. 7487).
In particolare, per le domande o eccezioni non esaminate, o ritenute assorbite dal giudice di merito, non è ammissibile neppure il ricorso incidentale condizionato, in quanto sul punto non è stata pronunciata alcuna decisione, sicché l'eventuale accoglimento del ricorso principale comporta pur sempre la possibilità di riesame nel giudizio di rinvio di dette domande o eccezioni (Cass. 10 luglio 2023, n. 19452; Cass.
10 giugno 2008, n. 15362; Cass. 26 gennaio 2006, n. 1691; Cass. 8 novembre 2022, nn. 32897 e 32899). Ciò in quanto il ricorso incidentale per cassazione, anche se qualificato come condizionato, presuppone la soccombenza e non può, quindi, essere proposto dalla parte che sia risultata completamente vittoriosa nel giudizio d'appello; quest'ultima, del resto, non ha l'onere di riproporre le domande e le eccezioni non accolte, o non esaminate dal giudice d'appello, poiché l'eventuale accoglimento del ricorso principale comporta la possibilità che dette domande o eccezioni vengano riesaminate in sede di giudizio di rinvio (Cass. 10 dicembre 2009, n. 25821; Cass. 6 giugno 2023 n. 15893; Cass. 23 luglio 2018, n. 19503).
In definitiva sul punto, la sig.ra risultata completamente vittoriosa in appello, CP_1 ha operato correttamente omettendo di proporre nel giudizio di legittimità ricorso incidentale (condizionato o meno), che non aveva né l'onere, né peraltro il potere di
22 validamente proporre per tenere viva la domanda svolta con il già proposto appello incidentale condizionato, destinato ad essere esaminato nella sede appropriata, ossia nel presente giudizio di rinvio.
14. Venendo al merito dell'appello incidentale, è opportuno ricordare che il
Tribunale ha ritenuto permanentemente efficaci le disposizioni di ultima volontà contenute nel testamento olografo del 4 luglio 1998 nonostante la redazione da parte del de cuius di tre successive schede testamentarie (nel 2001, 2003 e 2010), e questo in quanto, non essendo state introdotte disposizioni patrimoniali incompatibili con quelle del primo testamento, il primo non avrebbe potuto fondatamente ritenersi revocato, e quindi sostituito in toto, contenendo in realtà il solo invito al figlio, impregiudicata la sua qualità di erede universale, a non contestare le attribuzioni fatte in vita anche alla moglie in ragione delle analoghe attribuzioni fatte CP_1
a lui (cfr. sentenza 2361/2016, pag. 6 – 7: “(omissis) Osserva il Tribunale che dalla
CTU grafica svolta in istruttoria è emerso che la scheda testamentaria datata
31.3.2010 (doc. 2 convenuta) è di mano del de cuius e valido quale testamento (cfr. anche Cass. 25.5.2012, n. 8352, relativa alla validità della disposizione testamentaria meramente negativa). Va osservato, tuttavia, che lo scritto non contiene disposizioni patrimoniali incompatibili con quelle del testamento 4.7.1998 (doc. 4 attore), né dispone espressamente la revoca di quest'ultimo testamento e dunque resta valido ed efficace il testamento fatto pubblicare dall'attore. Invero, laddove il testatore descrive tutte le attribuzioni patrimoniali fatte al figlio e conclude lo scritto con
l'espressione "Penso di aver assolto pienamente i miei doveri di PA e che mio figlio null'altro abbia a pretendere", non sembra voler negare al figlio la sua qualità di erede di quanto ("molto poco") fosse rimasto alla sua morte, bensì vuole invitarlo a non contestare le attribuzioni fatte in vita anche alla moglie, in ragione delle analoghe attribuzioni fatte a lui. Non sono idonee a revocare tacitamente il testamento del
4.7.1998 neppure le schede datate 21.4.2001 e 12.3.2003 (doc. 2 convenuta), con la prima delle quali il de cuius ha disposto di un legato a favore del figlio (la casa di
Sanremo), lascito che ha poi ha ribadito nella seconda scheda, sia pure a titolo di erede, con entrambe le quali ha dato atto della donazione della casa di via San Mattia alla moglie e dunque dell'esclusione di detto bene dall'eredità; tali disposizioni infatti non sono incompatibili con la nomina del figlio ad erede universale, e dunque non possono revocare tacitamente il testamento 4.7.1998. La casa di Sanremo è stata venduta dal PA prima della sua morte (doc.3 convenuta), ma ciò ha comportato
l'inefficacia del legato e comunque delle disposizioni contenute nelle schede
21.4.2001 e 12.3.2003 e non invece della nomina di erede contenuta nel testamento
23
4.7.1998. Ne consegue che fondatamente l'attore sostiene di essere erede universale del PA, in forza del richiamato testamento in data 4.7.1998, pubblicato il 4.8.2011, ma il patrimonio relitto è limitato alla metà del saldo del conto corrente n. 33032.23 presso Banca Antonveneta cointestato alla moglie per l'importo di € 3.006,13, e cioè ad € 1.503,06, avendo il de cuius venduto o donato durante la sua esistenza tutti gli altri propri beni”).
Le motivazioni sviluppate dal Tribunale ora richiamate – peraltro già sotto il profilo testuale oggettivamente “perplesse”, laddove si afferma che “Il testatore (omissis) non sembra voler negare al figlio la sua qualità di erede” – non appaiono in toto convincenti, muovendo da una non condivisibile interpretazione “riduttiva” della portata delle disposizioni testamentarie successivamente intervenute, le quali, al contrario, assumono un rilevante valore ermeneutico circa la mutata volontà dell'avvocato in merito alla destinazione della propria eredità. Persona_1
Ritiene il Collegio che l'atto del 31 marzo 2010 – che si ricorda ha il seguente contenuto: “Io nel pieno delle mie facoltà fisiche e psichiche, mentali Persona_1 scrivo queste righe per precisare quanto ho dato, in vita, a mio figlio affinché Pt_1 dopo la mia morte lui non pretenda nulla, anche in considerazione del fatto che è rimasto molto poco dopo quanto ho speso in suo esclusivo favore. // Gli ho dato i soldi per acquistare sia l'appartamento al primo piano di via S. Mattia n. 15 a Padova sia la casa con annesso terreno sito in San NO DE ER, a lui intestati. // Ho sempre pagato tutte le spese relative alla casa di abitazione (anche quando non abitavo più con lui) allo studio, vacanze, tasse ICI IRPEF e quant'altro. // Essendo il conto bancario presso la , oggi Antonveneta, cointestato, sono stati CP_2 da mio figlio cambiati assegni, risultati scoperti e quindi addebitati sul mio conto corrente (come risulta da imputazione di riciclo di denaro a suo carico). // Per evitare conseguenze di carattere penale relative al procedimento penale a suo carico
(processo in data 2001) ho pagato il risarcimento di danni oltre alle spese relative al processo. // Ho pagato una consistente parte del mutuo ipotecario da lui acceso sull'appartamento di via S. Mattia 15 I piano di sua proprietà. // Non ritengo di chiedere la somma relativa all'usufrutto, di mia spettanza sull'immobile di S.
NO DE ER (valore 90.000 euro). // Ho pagato spese relative alle bollette, allo sfratto di via Forlanini (PD), e anche per una causa persa. // Ho dato molto e certe cose le ho dimenticate. // Penso di avere assolto pienamente i mei doveri di PA e che mio figlio null'altro abbia a pretendere” – abbia, non solo piena natura, formale e sostanziale, di testamento (fatto questo peraltro già ritenuto, sia dal
Tribunale, che dalla Corte d'Appello, con statuizione ormai irrevocabile), ma si connoti
24 come un atto in irrimediabile contrasto con quello del 4.7.1998, non costituendo, perciò, un atto integrativo del primo, ma un vero e proprio nuovo testamento, che revocando quelli precedenti, ha altresì dato un nuovo e diverso assetto agli aspetti patrimoniali della successione.
Già l'incipit dello scritto – redatto da una persona ( avvocato di Persona_1 incontestata lunga esperienza) che per le sue condizioni soggettive aveva ben cognizione degli effetti che si prefiggeva di raggiungere e che non usava termini di cui ignorava il significato – appare estremamente chiaro: “Io nel Persona_1 pieno delle mie facoltà fisiche e psichiche, mentali scrivo queste righe per precisare quanto ho dato, in vita, a mio figlio affinché dopo la mia morte lui non Pt_1 pretenda nulla, anche in considerazione del fatto che è rimasto molto poco dopo quanto ho speso in suo esclusivo favore”.
Appare evidente come la volontà del testatore che il figlio ( ) non pretendesse Pt_1 nulla dopo la sua morte si ponga in assoluto contrasto con l'istituzione dello stesso ad erede universale contenuta nel richiamato testamento olografo del luglio 1998, sicché deve ritenersi errata la valutazione del Tribunale di Padova laddove ha invece ritenuto che la scheda testamentaria del 31.3.2010 fosse pienamente compatibile con quella del 1998 in quanto, non solo non contenente l'espressa revoca del testamento precedente, ma neppure contenente disposizioni patrimoniali (argomenti, questi, ripresi anche dalla parte appellante ). Parte_1
In realtà, costituisce principio pacificamente accettato dalla giurisprudenza di legittimità quello della possibile revoca tacita del testamento, ivi compresa l'istituzione di erede, in presenza di disposizioni incompatibili con il testamento precedente contenute in un testamento successivo (cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n.
11587 dell'11.5.2017, Rv. 644023 – 01: “Fuori dall'ipotesi di revoca espressa di un testamento, può ricorrere un caso di incompatibilità oggettiva o intenzionale fra il testamento precedente e quello successivo, sussistendo la prima allorché, indipendentemente da un intento di revoca, sia materialmente impossibile dare contemporanea esecuzione alle disposizioni contenute in entrambi gli atti, e configurandosi, invece, la seconda quando, dal contenuto del testamento successivo, si evinca la volontà del testatore di revocare, in tutto o in parte, quello precedente e, dal raffronto del complesso delle disposizioni o di singole previsioni contenute nei due atti, si desuma che il contenuto della volontà più recente del testatore è inconciliabile con quanto risultante dall'atto antecedente. La relativa indagine, involgendo apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, non è censurabile in sede di legittimità, se non per vizio attinente alla motivazione. (Nella specie, la S.C. ha
25 confermato la sentenza impugnata, che aveva ravvisato un'incompatibilità intenzionale tra due testamenti, il primo dei quali contenente un'istituzione di erede universale rispetto ad un 26 patrimonio mobiliare e immobiliare, successivamente oggetto di disaggregazione nel secondo testamento, mediante destinazione di singoli beni a specifici destinatari)”; ancora. Cass., Sez. 2, sentenza n. 4617 del 22.3.2012,
Rv. 622024 – 01: “Nell'ipotesi di più testamenti successivi, il posteriore, quando non revoca in modo espresso il precedente, annulla in questo solo le disposizioni incompatibili, in applicazione del generale principio di conservazione delle disposizioni di ultima volontà, così da circoscriverne la caducazione al riscontro, caso per caso, della sicura incompatibilità con le successive, potendosi, inoltre, ravvisare una revoca implicita dell'intero testamento precedente solo qualora non sia configurabile la sua sopravvivenza a seguito delle mutilazioni derivanti dalla suddetta incompatibilità”; altresì, Cass., Sez. 2, ordinanza n. 8030 del 21.3.2019, Rv. 653155 – 01).
Ebbene, nel caso di specie è proprio la disposizione per cui il figlio non deve più pretendere nulla (e quindi che non avrà nulla di più) che rende incompatibili le ultime volontà espresse da con quelle esplicitate nel testamento del 1998: Persona_1 invero, un erede universale che non può pretendere nulla a seguito dell'apertura della successione perché secondo la valutazione del testatore ha già ricevuto in vita più di quanto a lui spettante, è una figura giuridicamente inconcepibile, sicché nella specie deve ritenersi effettivamente prodotta la revoca tacita del precedente testamento.
Quanto alla affermata assenza di disposizioni patrimoniali, va osservato, in linea di principio, che la S.C. ha riconosciuto validità anche al testamento con il quale il testatore si limita a diseredare: “È valida la clausola del testamento con la quale il testatore manifesti la volontà destitutiva - che può includersi nel "disporre ", di cui all'art. 587, primo comma, cod. civ - diretta ad escludere dalla propria successione legittima alcuni dei successibili ed a restringerla così ai non diseredati, costituendo detta clausola di diseredazione espressione di un regolamento di rapporti patrimoniali, rientrante nel contenuto tipico dell'atto di ultima volontà e volta ad indirizzare la concreta destinazione "post mortem" delle proprie sostanze, senza che per diseredare sia, quindi, necessario procedere ad una positiva attribuzione di bene, né occorra prova di un'implicita istituzione” (cfr. Cass., Sez. 2, sentenza n. 8352 del
25.5.2012, Rv. 622452 - 01).
Non appare però necessario nel caso di specie fare riferimento a tali posizioni per mantenere piena efficacia al testamento del 2010: in realtà tale atto contiene disposizioni patrimoniali che si riferiscono a quanto in vita aveva Persona_1 donato in favore del figlio . Il testamento del 2010 indica, infatti, Pt_1
26 puntualmente i beni che l'attuale appellante ha ricevuto in vita: “Gli ho dato i soldi per acquistare sia l'appartamento al primo piano di via S. Mattia n. 15 a Padova sia la casa con annesso terreno sito in San NO DE ER, a lui intestati. // Ho sempre pagato tutte le spese relative alla casa di abitazione (anche quando non abitavo più con lui) allo studio, vacanze, tasse ICI IRPEF e quant'altro. // Essendo il conto bancario presso la , oggi Antonveneta, cointestato, sono stati CP_2 da mio figlio cambiati assegni, risultati scoperti e quindi addebitati sul mio conto corrente (come risulta da imputazione di riciclo di denaro a suo carico). // Per evitare conseguenze di carattere penale relative al procedimento penale a suo carico
(processo in data 2001) ho pagato il risarcimento di danni oltre alle spese relative al processo. // Ho pagato una consistente parte del mutuo ipotecario da lui acceso sull'appartamento di via S. Mattia 15 I piano di sua proprietà. // Non ritengo di chiedere la somma relativa all'usufrutto, di mia spettanza sull'immobile di S.
NO DE ER (valore 90.000 euro). // Ho pagato spese relative alle bollette, allo sfratto di via Forlanini (PD), e anche per una causa persa”. Va ancora aggiunto che il testatore, nella scheda testamentaria del 2010, aveva rinunciato a pretendere il credito derivante dalla vendita dell'immobile di San NO dei ER, di cui era usufruttuario sulla quota del 50%: “Non ritengo di chiedere la somma relativa all'usufrutto, di mia spettanza sull'immobile di S. NO DE ER (valore 90.000 euro)”, e già tale circostanza è sufficiente per ritenere che l'atto testamentario contenesse disposizioni a carattere patrimoniale.
Trattasi, con evidenza, di una valutazione effettuata ex post dal testatore circa il valore dei beni trasmessi al figlio ancor prima dell'apertura della successione, giudicati dallo stesso complessivamente idonei a soddisfare (come in effetti hanno soddisfatto, diversamente da quanto ancora lamentato dall'appellante) la quota di erede legittimario del medesimo, tanto da consentirne l'esclusione dal concorrere nell'assegnazione dei beni residui senza che si sia determinata alcuna lesione dei diritti intangibili dell'attore nella predetta qualità.
In definitiva, ponendosi il richiamato testamento olografo del 31 marzo 2010 in chiara e profonda contraddizione logica con il precedente del 4 luglio 1998, deve ritenersi quest'ultimo – diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale – tacitamente revocato dalle contrarie volontà manifestate dall'avvocato con il suo ultimo Persona_1 atto di volontà testamentaria (del 31.3.2010), nel quale non ha ribadito la nomina ad erede universale del figlio , e ha anzi precisato che in forza delle dazioni Pt_1 già effettuate in suo favore lo stesso non avrebbe dovuto pretendere nulla di più di
27 quanto già ricevuto, restando quindi il “relictum” per l'effetto assegnato all'unica altra erede, e cioè alla moglie CP_1
In altri termini, poiché quello del marzo 2010 costituisce un vero e proprio nuovo testamento, che revoca quelli precedenti, deve affermarsi che al momento dell'apertura della successione non era l'erede universale del Parte_1 PA , ma solo erede istituito nei limiti del valore di quanto già Persona_1 ricevuto per donazione durante la vita del de cuius.
Per l'effetto, non potendo pretendere, per espressa volontà del disponente, nulla più di quanto già ricevuto durante la vita di questi (ed anzi, a ben vedere, anteriormente alla data della predetta ultima scheda testamentaria del 31.3.2010), l'attore non ha titolo per rivendicare alcunchè del “relictum” disponibile, costituito dalla sommatoria delle predette somme di € 1.503,06 (corrispondente alla metà del saldo residuo del conto corrente cointestato a e alla moglie e di Persona_1 CP_1 complessivi € 560.793,85 (corrispondente al valore dei trasferimenti di denaro effettuati da alla moglie mediante accreditamenti di Persona_1 CP_1 effetti e giroconti, riconosciuti avere natura di donazioni, nulle per le esposte ragioni di carenza di forma dell'atto donativo), importo coacervato che spetta, in difetto di altri eredi, proprio a quest'ultima, alla quale però, per evidenti ragioni logiche, non dovrà imporsi di versare alla massa ereditaria il riferito importo di 560.793,85, posto che questo le andrebbe poi interamente riassegnato quale erede istituito per una quota del valore pari alla differenza tra il predetto importo di 1.611.410,14
(“donatum” + “relictum”) e quello della quota spettante a , Parte_1 quantificata dal C.T.U., e quindi dal Tribunale, in € 624.113,23, importo quindi ampiamente superiore alla quota di riserva, pari, ex art. 542 c.c., alla minor somma di € 537.136,71.
A tale ultimo riguardo – anche in ragione di quanto affermato dalla S.C. in relazione al settimo motivo della richiamata ordinanza di rinvio n. 982/2024 – è opportuno sottolineare come la sommatoria di “donatum” e “relictum” (computata dal Tribunale nell'importo di € 1.611.410,14, non fatto oggetto di contestazione e da ritenersi, pertanto, dato irrevocabilmente acquisito) non muta per il fatto che le donazioni di risorse finanziarie fatte da alla moglie siano ritenute Persona_1 CP_1
“nulle” per le ragioni sopra esposte (e cioè per vizio di forma, non essendo state formalizzate in un pertinente atto pubblico), dovendo quindi includersi nel “relictum”, come se non fossero mai uscite dal patrimonio del de cuius, invece che nel
“donatum”, essendo evidente che il risultato costituito dalla somma dei due addendi
28 non cambia, così come corrispondentemente non cambia neppure la quota di riserva, che invece l'attore continua a sostenere sia stata compromessa.
15. In conclusione, va affermato:
a) che l'attore, non può ritenersi erede universale del PA Parte_1
, ma erede nei soli limiti di quanto già ricevuto per donazione (diretta Persona_1
e indiretta) durante la vita del de cuius, e comunque ante 31.3.2010, donde la carenza di un valido titolo per poter pretendere a titolo di successione somme e beni aggiuntivi, neanche a seguito della rideterminazione del “relictum” nei termini esposti;
b) che non sussiste – neanche a seguito della rivalutazione dei fatti operata in questa sede di rinvio – alcuna violazione della quota di riserva spettante all'attore
, risultando quanto dallo stesso validamente percepito durante la Parte_1 vita del de cuius ampiamente superiore alla quota riservatagli per legge in ragione della sua qualità di erede legittimario;
c) che gli atti di donazione di risorse finanziarie eseguiti da a Persona_1
Favore della moglie per complessivi € 560.793,85, somma costituente CP_1 la sommatoria delle erogazioni ritenute in concreto provate dal Tribunale (v. sentenza di primo grado n. 2361/2016, pag. 11: € 205.000 + € 66.500 + € 289.293,86), vanno ritenuti nulli per le ragioni esposte. La corrispondente provvista, tuttavia, non va restituita dalla sig.ra alla massa ereditaria per la ragione sopra esposta, e CP_1 cioè in quanto la stessa le andrebbe comunque riassegnata in via esclusiva, rendendosi pertanto superflua l'attività di computo, retrocessione e riaccreditatamento.
16. Poiché, anche a seguito del giudizio di rinvio, la situazione sostanziale resta invariata, posto che l'attore non consegue nulla di più di quanto già ricevuto a titolo donativo prima della proposizione della causa, che si è rivelata pertanto del tutto inutile, il governo delle spese di lite come regolato nei precedenti gradi di merito sulla base del principio di soccombenza resta invariato, così come quello delle CC.TT.UU. disposte nel primo grado, risultando ugualmente invariati i presupposti che avevano condotto il Tribunale, e quindi, la Corte ad imputarne (e a confermarne l'imputazione) in via esclusiva all'attore Le spese di lite del giudizio di legittimità Parte_1
e del presente giudizio di rinvio seguono del pari il principio della prevalente soccombenza e vanno pertanto ugualmente poste a carico di Parte_1 attore, appellante principale e attore in riassunzione, nella misura liquidata in dispositivo secondo quanto previsto dal D.M. n. 55/2014, ritenuta la causa di valore compreso nello scaglione da € 520.001 a € 1.000.000 ed applicati parametri medi di
29 liquidazione per le fasi di studio e introduttiva e minimi per quelle successive
(decisionale per il giudizio di legittimità e di trattazione e decisionale per il giudizio di rinvio), stante la sostanziale ripetizione degli stessi concetti e valutazioni sviluppati negli atti introduttivi.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di rinvio ex art. 392 c.p.c. n.
488/2024 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) accerta e dichiara, per le ragioni di cui in motivazione, la nullità degli atti di donazione di risorse finanziarie effettuati da a favore della Persona_1 moglie, sig.ra , indicati a pag. 11 della sentenza di primo grado, n. CP_1
2361/2016;
b) accoglie l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, accerta CP_1
e dichiara che l'attore, , non è erede universale di Parte_1 Persona_1
;
[...]
c) rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda formulata dall'attore,
, nei confronti della convenuta di restituzione Parte_1 CP_1
e assegnazione a sé in via esclusiva delle provviste monetarie di complessivi €
560.793,85 riconducibili agli atti di trasferimento indicati al capo a);
d) rigetta ogni altra domanda di parte attrice;
e) condanna a rimborsare a le spese di lite del Parte_1 CP_1 giudizio di legittimità (n. 26041/2018 R.G., definito con ordinanza n. 982/2024)
e del presente giudizio di rinvio (n. 488/2024 R.G.), che liquida: A) quanto al giudizio di legittimità, in € 12.346,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta, e cpa come per legge;
B) quanto al giudizio di rinvio, in € 17.590,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta, e cpa come per legge, e in € 518 per rimborsi.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
30
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di rinvio ex art. 392 c.p.c. n. 488/2024 R.G., promossa con atto di citazione in riassunzione notificato il 12.3.2024, vertente
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Riccardo Rocca e Andrea Rinaldi, con domicilio eletto presso i difensori, in
Padova, viale Navigazione Interna n. 51, attore in riassunzione-appellante principale
E
, c.f. , rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_1 C.F._2
LO CA e LI UZ, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Bologna, via Santo Stefano n. 11, convenuta in riassunzione-appellata e appellante incidentale avente ad oggetto: giudizio di rinvio disposto dalla S.C. di Cassazione con ordinanza n. 982/2024 del 10.1.2024 di cassazione parziale della sentenza della Corte d'Appello di Venezia, seconda sezione civile, n. 1572/2018, pubblicata il 7.6.2018; causa rimessa in decisione in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite:
➢ conclusioni dell'attore in riassunzione, : Parte_1
“In osservanza di quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione nell'Ordinanza
n. 982/2024 del 10.1.2024 e tenuto conto delle argomentazioni svolte dall'appellante principale, voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Venezia adita, contrariis reiectis,
1 accogliere l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Padova n. 2361/2016 del 2.8.2016, rep. 4843/2016 e, pertanto, in parziale riforma della stessa, pronunciarsi come segue: accertare e dichiarare la nullità, per difetto della prescritta forma pubblica, delle donazioni in denaro e/o in titoli effettuate dal defunto sig. a favore della sig.ra Persona_1 CP_1 quali descritte a pagg. 10 e segg. della sentenza del Tribunale di Padova n.
2361/2016 e al paragrafo 5.1 dell'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c.; per l'effetto, ordinare alla stessa sig.ra di restituire alla massa ereditaria CP_1 del defunto sig. il valore delle predette donazioni, pari a euro Persona_1
560.793,85 o alla diversa somma anche maggiore che risultasse in causa, oltre agli interessi anche ex art. 1284, quarto comma, c.c. dalla domanda giudiziale in primo grado (28.9.2012) al saldo, conseguentemente assegnando la stessa somma all'unico erede sig. e condannando la sig.ra a pagargli la Parte_1 CP_1 somma e gli interessi suddetti;
condannare, inoltre, la sig.ra a CP_1 rimborsare al sig. le somme da questo pagate a titolo di spese di Parte_1
CTU, come liquidate e poste a suo carico dalla sentenza del Tribunale di Padova n.
2361/2016 (euro 7.442,39), nonché a titolo di spese legali, come liquidate e poste a suo carico dalla stessa sentenza del Tribunale di Padova n. 2361/2016 (euro
39.688,06) e dalla sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 1572 del 7.6.2018
(euro 23.728,20). Dichiararsi inammissibile e/o comunque rigettarsi perché infondato in fatto e in diritto l'appello incidentale della sig. avverso la sentenza CP_1 del Tribunale di Padova, n. 2361 del 2.8.2016, rep. 4843/2016 e, per l'effetto, accertarsi e dichiararsi la validità ed efficacia del testamento olografo di Persona_1
datato 4.7.1998 e pubblicato con atto del Notaio in data
[...] Persona_2
4.8.2011, nonché la mancata revoca delle sue disposizioni ad opera delle successive schede testamentarie olografe, rispettivamente datate 21.4.2001, 12.3.2003 e
31.3.2010, tutte pubblicate il 2.2.2012, conseguentemente accertando e dichiarando che il sig. è l'unico erede del sig. in subordine, Parte_1 Persona_1 nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse accogliersi anche solo parzialmente l'appello incidentale avversario, condannarsi comunque la sig.ra CP_1
a restituire alla massa ereditaria, aumentate degli interessi dal dovuto al saldo,
[...] le suddette donazioni in denaro e/o in titoli disposte in suo favore dal sig.
[...]
ma da dichiararsi nulle, pari a complessivi euro 560.793,85, o alla diversa Persona_1 somma, anche maggiore, che risultasse in causa, oltre agli interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. dalla domanda giudiziale in primo grado (28.9.2012) al saldo, con conseguente loro assegnazione, nella misura della metà ex art. 581 c.c., in favore
2 di quale coerede legittimo. Con vittoria di spese e compensi di Parte_1 lite di tutti i gradi del giudizio, compresa la presente fase di riassunzione, aumentati del 30% ex art. 4, comma 1-bis, d.m. 55/2004 e con distrazione a favore dei sottoscritti avvocati, che a tal fine si dichiarano antistatari”;
➢ conclusioni della convenuta in riassunzione, : CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, nell'osservanza di quanto statuito dalla
Corte di cassazione con l'ordinanza n. 982/2024 e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione ex adverso formulata: (i) respingere l'appello proposto da nel presente giudizio, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
Parte_1
(ii) ove accerti la nullità, per difetto della prescritta forma pubblica, di una o più delle donazioni in denaro e/o in titoli effettuate dal defunto sig. a favore Persona_1 della sig.ra descritte alle pagine 10 e seguenti della sentenza del CP_1
Tribunale di Padova n. 2361/2016, accogliere l'appello incidentale proposto da avverso i capi della sentenza del Tribunale di Padova n. 2361/2016 in CP_1 cui si accerta e dichiara la validità e l'efficacia del testamento olografo di
[...] datato 4 luglio 1998, pubblicato con atto del Notaio in Persona_1 Persona_2 data 4 agosto 2011, e si accerta e dichiara che è erede universale Parte_1 di per l'effetto, accertare e dichiarare l'inefficacia del testamento Persona_1 olografo di datato 4 luglio 1998, in quanto revocato da successive Persona_1 disposizioni testamentarie, nonché accertare e dichiarare che non Parte_1
è erede universale di Con vittoria di spese e compenso professionale Persona_1 di tutti i gradi e fasi del giudizio, oltre spese generali, C.A.P. e I.V.A. come per legge
e con richiesta di maggiorazione ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, d.m. 55/2014”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione notificato il 5.10.2012, (figlio Parte_1 dell'avvocato mancato ai vivi il 9 marzo 2011) conveniva in giudizio Persona_1 avanti al Tribunale di Padova la signora (ultima moglie del predetto CP_1 avvocato affermando di essere l'unico erede del PA in forza di Persona_1 quanto da questi disposto con testamento olografo datato 4 luglio 1998 (pubblicato il 4 agosto 2011) e rivendicando in tale veste la titolarità esclusiva (tra l'altro) di tutti i cespiti (immobiliari e mobiliari) oggetto delle donazioni fatte in vita dal PA alla moglie (sig.ra siccome – in tesi – nulle per carenza di animus donandi CP_1
(poiché finalizzate a dissimulare l'intestazione fiduciaria dei beni paterni da trasferirgli in un secondo momento dalla fiduciaria dopo la morte del dante causa), ovvero per difetto della prescritta forma scritta (quanto, in particolare, ai trasferimenti di denaro
3 eseguiti da conti correnti nella esclusiva disponibilità del PA ad altri nella disponibilità esclusiva della sig.ra ovvero dei quali la medesima risultava CP_1 cointestataria con il marito), formulando, quindi, le seguenti domande: “Nel merito:
1. Per le ragioni indicate in premessa, accertare e dichiarare la qualità dell'odierno attore di unico erede testamentario del PA e l'invalidità di tutte Persona_1 le donazioni dirette e indirette effettuate dal de cuius in favore della moglie
[...]
elencate in narrativa e che risulteranno in corso di causa;
2. per l'effetto, CP_1 ordinare a di restituire alla massa attiva ereditaria, e conseguentemente CP_1 assegnare all'unico erede, l'oggetto o l'equivalente in denaro di Parte_1 tutte le donazioni dirette e indirette che risulteranno invalide in corso di causa, calcolato il tempo dell'apertura della successione, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria;
3. nella denegata e non creduta ipotesi in cui venissero riconosciute valide alcune delle donazioni compiute dal de cuius a favore della moglie, si ricostruisca la massa ereditaria mediante la riunione fittizia tra il relictum, comprensivo dell'oggetto delle donazioni che risulteranno invalide e che dovrà quindi venire restituito alla massa come sopra richiesto, e il donatum;
si attribuisca all'odierno attore la quota di 2/3 dell'asse ereditario procedendo alla divisione dei beni de quibus avendo cura per quanto riguarda gli immobili di procedere alla separazione in natura, ove possibile, o in subordine disponendo la corresponsione di conguagli in denaro;
4. in subordine, ricostruita la massa ereditaria secondo le modalità di cui al punto 3) accertata la lesione della quota di legittima riservata all'odierno attore, si disponga la riduzione - 3 - delle donazioni compiute dal de cuius in favore della sig.ra ex art. 555 c.c. e ss., dalla più recente alla più CP_1 antica fino a quando sarà reintegrata la quota di legittima di con Parte_1 conseguente attribuzione allo stesso della quota di sua spettanza e per quanto riguarda gli immobili, si proceda alla restituzione della parte del patrimonio immobiliare occorrente per integrare la sua quota di legittima secondo il combinato disposto degli artt. 560 e 561 c.c. e quindi se gli immobili non sono comodamente separabili in natura e la sig.ra risultasse avere negli stessi un'eccedenza CP_1 maggiore del quarto disponibile, ricondursi l'intero patrimonio immobiliare nell'asse ereditario;
nell'ipotesi in cui l'eccedenza della sig.ra sugli immobili de quibus CP_1 non risultasse maggiore del quarto della porzione disponibile dell'asse, si condanni la stessa a compensare in denaro l'odierno attore fino a concorrenza del valore della quota di legittima che gli spetta, nell'importo che risulterà dalla corrispondente
C.T.U.; 5. emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e consequenziale.
In via istruttoria: - per i motivi sopra esposti, ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla
4 convenuta e all'Istituto di Credito interessato, l'esibizione Controparte_2 degli estratti conto e di tutti i documenti contabili relativi al conto corrente intestato alla stessa n. 9977 e la documentazione inerente il deposito titoli 494882 dal giorno dell'apertura del rapporto con l'intestataria sino alla data del decesso CP_1 del sig. (09/03/11); - ordinare inoltre, ex art. 210 c.p.c., alla Persona_1 convenuta e alla Banca Stato di Chiasso di esibire copia delle movimentazioni facenti capo al conto cifrato Ovest 3162 relazione n. 5781266 dal momento della sua apertura alla data di decesso del sig. (09/03/11), nonché della Persona_1 documentazione da - 4 - cui risulti il nome di tutti gli eventuali cointestatari del conto de quo dal momento della sua apertura al decesso del sig. - inoltre, Persona_1 ordinare alla convenuta e agli Istituti interessati l'esibizione di conti correnti, di conti deposito, di titoli o altri rapporti di debito/credito sussistenti presso gli Istituti di
Credito e le Banche di cui si ha conoscenza e che verranno precisati in corso di causa;
- disporre una CTU per la documentazione del valore della massa ereditaria da dividere;
- ordinarsi ai competenti uffici la trascrizione dell'emananda sentenza. Con riserva di ulteriormente dedurre argomentare e produrre sia nel merito che in via istruttoria a seguito delle eccezioni e difese della convenuta”.
2. La sig.ra si costituiva in causa evidenziando come le disposizioni CP_1 di ultima volontà contenute nel testamento del 4 luglio 1998, sulla base del quale l'attore affermava di essere l'unico erede del PA, risultavano superate da tre successive schede testamentarie (del 2001, 2003 e 2010), la cui corretta valutazione portava radicalmente ad escludere che potesse rivendicare Parte_1 alcunchè oltre a quanto già ricevuto in vita dal PA, avendo il de cuis, da ultimo, nettamente chiarito che il figlio dopo la sua morte non avrebbe dovuto più pretendere nulla, avendo già ricevuto moltissimo in vita, concludendo, quindi, per il rigetto di tutte le domande formulate dall'attore, sia in via principale, che subordinata (“Nel merito: - rigettare tutte le domande proposte da tanto in via Parte_1 principale quanto in via subordinata, siccome infondate in fatto e in diritto per i motivi visti in narrativa e che meglio risulteranno in corso di causa;
in via istruttoria: - respingere le istanze istruttorie proposte dall'attore, in quanto inammissibili per le ragioni indicate in narrativa e per quelle che si indicheranno nel prosieguo del giudizio;
in ogni caso: con integrale rifusione delle spese di lite e accessori di legge”).
3. La causa veniva istruita mediante C.T.U. grafologica (sulla scrittura riconducibile a del 15.4.2009 [doc. 8 di parte convenuta] e sulla Parte_1 scheda testamentaria del 31.3.2010, che venivano riconosciute entrambe autentiche)
e C.T.U. contabile (in relazione al seguente quesito: “Letti gli atti di causa e i
5 documenti di causa, sentite le parti ed assunta ogni necessaria informazione, anche presso pubblici uffici, effettuato sopraluogo, provveda il CTU ad identificare e descrivere gli immobili oggetto atti di donazione del 3.4.2001, 1.7.2010, e atto di compravendita del 30.5.1985, ne effettui la stima e i valori alla data del 9 marzo
2011. Provveda altresì a determinare le attribuzioni economiche derivanti da pagamenti ed accrediti di somme da parte del in favore della parti, quali Pt_2 risultano dalle ricevute di versamento e della documentazione bancaria in atti”), e quindi decisa con la sentenza n. 2361 del 2.8.2016, con la quale il Tribunale di
Padova, definitivamente provvedendo:
a) accertava e dichiarava la validità e l'efficacia del testamento del 4 luglio 1998
e che le disposizioni nello stesso contenute non risultavano superate, né dalle schede testamentarie del 21 aprile 2001 e del 12 marzo 2003, né dal successivo testamento del 31 marzo 2010, che riteneva non avesse revocato l'istituzione di
[...] quale erede universale del PA il quale con detto suo Parte_1 Persona_1 ultimo testamento avrebbe solamente inteso prescrivere al figlio di non contestare le attribuzioni che egli aveva fatto alla moglie ( in ragione delle analoghe CP_1 attribuzioni fatte a lui;
b) accertava e dichiarava che era quindi “erede universale” Parte_1 del PA e che quanto dallo stesso pretendibile era tuttavia limitato al solo
“relictum”, costituito dalla metà del saldo del conto corrente n. 33032.23 cointestato tra e la moglie presso Banca Antonveneta, e quindi Persona_1 CP_1 alla somma di € 1.503,06, avendo l'avvocato validamente venduto, Persona_1
o donato, durante la sua vita tutti gli altri propri beni;
c) accertava che non esisteva alcuna evidenza del reclamato “programma” di intestazione fiduciaria dei beni paterni alla moglie in vista e in funzione CP_1 di garanzia patrimoniale e della loro successiva intestazione e consegna all'attore;
d) riteneva che le donazioni di denaro e titoli fatte dall'avvocato Persona_1 alla moglie ammontavano a complessivi € 560.793,85 e dovevano CP_1 ritenersi pienamente valide, trattandosi di donazioni indirette per le quali, ex art. 782
c.c., non era prevista, di necessità, la forma dell'atto pubblico a pena di nullità;
e) accertava che non sussisteva alcuna lesione della quota di legittima spettante all'attore, atteso che una volta ricostruito il patrimonio già appartenuto a
[...] sommando il “donatum” e il “relictum” (ammontante a complessivi € Persona_1
1.611.410,14 euro), la quota di riserva spettante, ex art. 542 c.c., al figlio
[...] era pari ad € 537.136,71, e quindi inferiore a quanto da quest'ultimo già Parte_1
6 ricevuto in vita dal de cuius, pari a € 624.113,23 in donazioni di denaro e beni, oltre a essere destinatario del “relictum” di € 1.503,06;
f) riteneva, pertanto, che oltre alla predetta somma residua di € 1.503,06, l'attore non avesse titolo per pretendere nulla di più di quanto già ricevuto in vita dal de cuius e rigettava, quindi, ogni altra domanda formulata dall'attore, che condannava altresì al pagamento delle spese di lite e di tutte le CC.TT.UU., attesa, a tale ultimo riguardo, la sua soccombenza in relazione a tutte le domande il cui accertamento aveva richiesto lo svolgimento delle disposte consulenze tecniche.
4. L'attore proponeva appello sulla base dei seguenti motivi:
i) violazione di legge per falsa applicazione degli artt. 782 e 809 c.c.: il giudice di primo grado aveva erroneamente qualificato le liberalità consistenti nei passaggi di denaro da a quali donazioni indirette, facendole Persona_1 CP_1 rientrare nella previsione di cui all'art. 809 c.c., per la cui validità non è prevista alcuna prescrizione formale, mentre in effetti si trattava di donazioni dirette per le quali era richiesta la forma pubblica a pena di nullità;
ii) ingiusta ed errata omessa istruzione orale della causa ed errato rigetto dell'istanza di emissione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. alla Banca di Stato di Chiasso;
iii) errata interpretazione dell'art. 587 c.c. ed errata valutazione della C.T.U. estimativa della massa ereditaria e conseguentemente errata ricostruzione della stessa. Nello specifico, il Tribunale aveva errato nel considerare il manoscritto del
2010 un testamento idoneo ad integrare quello del 1998 e a fornire piena prova della veridicità del suo contenuto. L'atto, infatti, non era attributivo di beni, bensì un atto a contenuto essenzialmente negativo. Non vi era comunque prova che il saldo dei debiti del figlio ( a cui si riferiva detto manoscritto fosse stato Parte_1 effettuato con denaro del de cuius. Contestava, al riguardo, la C.T.U. estimativa, ritenendo che non potesse essere imputata come donazione indiretta la somma di €
199.113,23 che la C.T.U. aveva ritenuto essere il frutto di donazioni indirette effettuate dal de cuius in favore del figlio per il pagamento dei debiti da lui contratti;
iv) irrituale deposito del doc. 8 di parte convenuta, siccome avvenuto oltre i termini perentori, con la conseguente inammissibilità della C.T.U. grafica disposta e l'erronea valutazione del suo contenuto. Tale consulenza grafologica aveva ad oggetto una dichiarazione di con cui questi affermava di aver fornito al figlio la Persona_1 provvista per l'acquisto di un appartamento in Padova, Via San Mattia 15, asseritamente sottoscritta “per conferma” dall'appellante. La sottoscrizione era stata espressamente disconosciuta, ma ciononostante il consulente grafologo l'aveva
7 ritenuta autografa. Il documento, tuttavia, non avrebbe potuto essere esaminato dal consulente, essendo stato depositato nei termini dalla convenuta solo in copia, mentre l'originale non lo era stato nei termini disposti dal giudice, e cioè entro l'udienza di conferimento dell'incarico al C.T.U., fornendolo soltanto direttamente alla consulente nel corso delle operazioni peritali;
v) erroneità della condanna alle spese tenuto conto che non vi era stata sostanziale soccombenza dell'attore, essendosi la sentenza fondata su tre ulteriori schede testamentarie prodotte dalla convenuta delle quali l'attore era completamente all'oscuro, concludendo, quindi, nei seguenti termini: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni diversa istanza ed eccezione: in via preliminare: - qualora il Collegio ritenga inammissibile il presente appello ex art. 348 bis c.p.c., rimettere alla Corte
Costituzionale la questione di legittimità della suddetta norma, per violazione della riserva di legge disposta dall'art. 111 primo comma Cost.; Nel merito in via principale: ritenuti fondati i motivi esposti con il presente gravame, per l'effetto, - ritenere confermata l'impugnata sentenza del Tribunale di Padova n. 4843/16 – pubblicata il 2/08/16 e notificata il 30/08/16 - nelle parti in cui accerta e dichiara la validità e l'efficacia del testamento olografo di datato 4.7.1998, Persona_1 pubblicato con atto del Notaio in data 4.8.2011 ed accerta e Persona_2 dichiara che è erede universale di e - riformarla Parte_1 Persona_1 parzialmente nei seguenti termini: 1) per i motivi esposti in atti e negli scritti depositati in primo grado, accertata e dichiarata la validità e l'efficacia del testamento olografo del 04/07/1998, la compatibilità e il mancato effetto di revoca dei testamenti del 21/04/2001 e del 12/03/2003 rispetto a quello anteriore, accertarsi e dichiararsi
l'invalidità e l'inefficacia del manoscritto del 31/03/2010; 2) accertata e dichiarata la qualità del sig. di unico erede testamentario del PA Parte_1 [...]
3) accertarsi e dichiararsi, per le ragioni esposte in atti, la nullità e/o Persona_1 annullabilità e/o inefficacia di tutte le donazioni effettuate dal de cuius in favore della sig.ra e per l'effetto ordinare alla stessa di restituire alla massa CP_1 ereditaria l'oggetto delle suddette o l'equivalente in denaro, con conseguente assegnazione in favore del sig. In via subordinata - nel caso in Parte_1 cui vengano riconosciute valide alcune delle donazioni effettuate dal de cuius a favore della convenuta 4) ricostruita la massa ereditaria, mediante la riunione CP_1 fittizia tra il relictum, comprensivo dell'oggetto delle donazioni che risulteranno invalide e che dovrà quindi venire restituito alla massa, come sopra richiesto, ed il donatum, accertata la lesione della quota di legittima riservata all'odierno appellante,
8 si disponga la riduzione delle donazioni compiute dal de cuius a favore della Sig.ra
ex art. 555 c.c. e ss., dalla più recente alla più antica fino a quando CP_1 sarà reintegrata la quota di legittima di con conseguente Parte_1 attribuzione allo stesso della quota di denaro di sua spettanza e, per quanto riguarda gli immobili, si proceda alla restituzione della parte del patrimonio immobiliare occorrente per integrare la sua quota di legittima secondo il combinato disposto degli artt. 560 e 561 c.c. e quindi se gli immobili non sono comodamente separabili in natura e la Sig.ra risultasse avere negli stessi un'eccedenza maggiore del quarto CP_1 della disponibile, ricondursi l'intero patrimonio immobiliare nell'asse ereditario;
nell'ipotesi in cui l'eccedenza della Sig.ra sugli immobili de quibus non risultasse CP_1 maggiore del quarto della porzione disponibile dell'asse, si condanni la stessa a compensare in denaro l'odierno appellante fino a concorrenza del valore della quota di legittima che gli spetta;
Ancora nel merito: in ogni caso, si chiede il rigetto delle domande svolte da parte appellata, anche in via istruttoria, in quanto infondate in fatto e in diritto e il rigetto dell'appello incidentale in quanto inammissibile, avente ad oggetto domande tardivamente proposte per la prima volta solo in questa sede di gravame, oltre che infondato in fatto ed in diritto. In via istruttoria: si chiede
l'ammissione della prova per interpello e per testi sui capitoli di prova non ammessi in primo grado ad eccezione dei capitoli 13-14- 18-23 e 24 (omissis). Si insiste per la richiesta di ordine ex art. 210 c.p.c., alla appellata ed alla Banca Stato di Chiasso, di esibire copia delle movimentazioni facenti capo al conto cifrato Ovest 3162 relazione n. 5781266 dal momento della sua apertura alla data di decesso del Sig.
(09/03/11). In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di Persona_1 entrambi i gradi del giudizio o, in subordine, nella denegata ipotesi di non accoglimento del presente gravame, con compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Ordinarsi ai competenti uffici la trascrizione dell'emananda sentenza”.
5. Si costituiva in causa contestando la fondatezza delle ragioni CP_1 dell'impugnazione e proponendo a propria volta appello incidentale (condizionato all'accoglimento di almeno uno dei motivi dell'appello principale) in relazione all'accertamento della qualità di erede universale dell'attore, così concludendo:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione ex adverso formulata e previo richiamo di tutte le difese, eccezioni e istanze istruttorie, già formulate in primo grado e non accolte e/o valutate dal Tribunale di Padova: in via pregiudiziale (i) disporre ogni necessaria verifica e, del caso, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da Pt_1
9 ai sensi e per gli effetti dell'art. 348-bis c.p.c.; nel merito (ii) respingere Persona_1
l'appello proposto da in quanto infondato in fatto ed in diritto per Parte_1 tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare nei capi ex adverso impugnati la sentenza del Tribunale di Padova n. 2361/2016, resa nella causa civile iscritta al numero di R.G. 9469/2012 del Tribunale di Padova, Sezione I Civile, P.I. dott. Federica Sacchetto, pubblicata il 2 agosto 2016, notificata il 30 agosto 2016; ancora nel merito, in via condizionata (iii) in caso denegato di accoglimento di uno o più dei motivi di appello proposti in via principale da ritenuto Parte_1 fondato il motivo di impugnazione illustrato in narrativa, accogliere l'appello incidentale proposto da avverso i capi della sentenza del Tribunale di CP_1
Padova n. 2361/2016 in cui si accerta e dichiara la validità e l'efficacia del testamento olografo di datato 4 luglio 1998, pubblicato con atto del Notaio Persona_1 in data 4 agosto 2011, e si accerta e dichiara che Persona_2 [...]
è erede universale di per l'effetto, accertare e dichiarare Parte_1 Persona_1
l'inefficacia del testamento olografo di datato 4 luglio 1998, in Persona_1 quanto revocato da successive disposizioni testamentarie, nonché accertare e dichiarare che non è erede universale di in via Parte_1 Persona_1 istruttoria – dichiarare inammissibili e/o inutilizzabili le “Osservazioni alla bozza CTU
e più specificatamente alla seconda parte del quesito” datate 27 maggio 2015, irritualmente dedotte dalla difesa di in sede di consulenza tecnica, Parte_1
e i documenti con esse tardivamente prodotti (sub lett. a-e); – nella denegata ipotesi di ammissione delle prove orali ex adverso riproposte, ammettere parte appellata alla prova contraria sui seguenti capitoli di parte appellante, se ammessi: - capitoli da 27
a 31 con il teste sig. , domiciliato in Padova;
- capitoli da 33 a 36 con Testimone_1 il teste dott. , domiciliato in Padova;
- capitoli da 38 a 40 con il Testimone_2 teste sig. , domiciliato in Padova. In ogni caso – con vittoria di spese e Testimone_1 compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, C.A.P. e
I.V.A. come per legge”.
6. La causa veniva decisa con la sentenza n. 1572/2018, con la quale la Corte, respinte tutte le doglianze sollevate con l'appello principale e ritenuto non esaminabile l'appello incidentale di in quanto formulato in via (solo) CP_1 condizionata all'accoglimento di uno o più dei motivi dell'appello principale (invece tutti respinti per le ragioni di cui in motivazione), rigettava l'appello di Parte_1
, che condannava a pagare le spese del grado liquidate in funzione del valore
[...] della causa.
10 7. proponeva ricorso per cassazione sulla base di sette motivi. Parte_1
Nello specifico, per quanto qui ancora rileva:
- con il quarto motivo lamentava la violazione e/o falsa applicazione degli artt.
769, 782 e 809 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., per avere i giudici di merito reputato donazioni indirette ex art. 809 c.c., anziché donazioni dirette ex art. 769
c.c., quelle disposte da a favore di e averle, dunque, Persona_1 CP_1 ritenute valide nonostante il riscontrato ed incontestato difetto della prescritta forma dell'atto solenne notarile e dell'animus donandi del disponente, senza argomentare sui motivi di tale convincimento. Il ricorrente, nell'affermare che le donazioni, in assenza di forma scritta ad substantiam, erano state realizzate alla stregua di dazioni di denaro, attraverso bonifici bancari e giroconti da conti già intestati al PA a conti già intestati o cointestati alla moglie, senza costituire un nuovo rapporto bancario, o modificarne uno preesistente, e senza specifiche causali, aveva sul punto evidenziato come il concetto di donazione indiretta si ricavi solo per esclusione, atteso che la liberalità costituisce per le donazioni indirette il risultato dell'atto e per quelle dirette il relativo contenuto, e come la decisione si ponga in contrasto con la pronuncia di questa Corte a Sezioni unite n. 18725 del 27/7/2017;
- e con il settimo motivo lamentava la falsa applicazione degli artt. 542, 555,
556, 559, 560 e 561 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., per avere i giudici di merito rigettato la domanda di riduzione non avendo conteggiato nel “donatum” i trasferimenti di fondi di nel conto corrente svizzero della moglie, Persona_1 benché nel calcolo dell'asse ereditario andassero ricostruite anche le donazioni, le quali, peraltro, ove invalide, avrebbero dovuto essere restituite alla massa ereditaria e dunque attribuite al ricorrente quale unico erede. Pertanto, i giudici di merito, respingendo l'istanza di esibizione, avevano sbagliato il calcolo della quota riservata.
Si difendeva con controricorso, illustrato anche con memoria, CP_1
8. La S.C., seconda sezione civile, con l'ordinanza n. 982 del 10.1.2024:
- ha accolto il quarto motivo del ricorso, nello specifico ritenendo che fosse stata fatta errata applicazione della giurisprudenza della Corte di legittimità in parte qua, ed in particolare di quanto insegnato dalle SS.UU. con la sentenza n. 18725 del
27.7.2017, e che fosse stato, pertanto, erroneamente ritenuto che i passaggi di denaro da alla moglie integrassero in ogni caso delle donazioni Persona_1 indirette, non vincolate come tali all'obbligo della formalizzazione mediante atto pubblico a pena di nullità (“
5.2 Il quarto motivo è fondato. I giudici di merito hanno, infatti, ritenuto di confermare la sentenza di primo grado, che aveva qualificato in termini di donazione indiretta i passaggi di denaro da a Persona_1 CP_1
11 facendoli rientrare nella previsione di cui all'art. 809 cod. civ., per la cui validità CP_1 non era prevista alcuna prescrizione formale, richiamando all'uopo alcuni precedenti di questa Corte relativi, in particolare, all'atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito e appartenuta a uno solo dei cointestatari e la cointestazione di buoni postali fruttiferi operata dal genitore per ripartire tra i figli anticipatamente le proprie sostanze, limitandosi a condividere laconicamente l'indirizzo interpretativo fatto proprio dal giudice di primo grado ed evidenziandone la conformità alla citata giurisprudenza di legittimità, senza null'altro aggiungere. A ben vedere, però, tale orientamento si discosta dai principi espressi da questa Corte in ordine ai trasferimenti di denaro da un conto ad un altro e dalla loro qualificazione in termini di donazione diretta, come tale soggetta al requisito di forma. Premesso, infatti, che le liberalità diverse dalla donazione (dette anche donazioni indirette o liberalità atipiche) ex art. 809 cod. civ., pur accomunate al contratto tipico di donazione ex art. 769 cod. civ., ossia all'atto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione, per essere anch'esse volte all'arricchimento senza corrispettivo, voluto per spirito liberale da un soggetto a favore dell'altro, se ne distinguono in quanto con esse l'arricchimento del beneficiario non si realizza con
l'attribuzione di un diritto o con l'assunzione di un obbligo da parte del disponente, ma in modo diverso, le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, affermato il principio di diritto secondo cui il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione diretta, soggetta alla forma dell'atto pubblico, salvo che sia di modico valore, poiché realizzata non tramite un'operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un'intermediazione gestoria dell'ente creditizio. Infatti, l'operazione bancaria tra il donante ed il donatario costituisce mero adempimento di un distinto accordo negoziale fra loro concluso e ad essa rimasto esterno, il quale solo realizza il passaggio immediato di valori da un patrimonio all'altro, e tale circostanza esclude la configurabilità di un contratto in favore di terzo, considerato che il patrimonio della banca rappresenta una “zona di transito” tra
l'ordinante ed il destinatario, non direttamente coinvolta nel processo attributivo, e che il beneficiario non acquista alcun diritto verso l'istituto di credito in seguito al contratto intercorso fra quest'ultimo e l'ordinante (Cass., Sez. U, 27/7/2017, n.
18725). Tale soluzione ha, in definitiva, respinto l'orientamento che, considerando,
12 viceversa, l'accreditamento nel conto corrente del beneficiario come frutto di un'operazione, sostanzialmente trilaterale, eseguita da un soggetto diverso dall'autore della liberalità sulla base di un rapporto di mandato sussistente tra beneficiante e banca, obbligata in forza di siffatto rapporto a dar corso al bancogiro
e ad effettuare la prestazione in favore del beneficiario, riteneva indiretto l'atto di liberalità in quanto eseguito attraverso un mezzo, il bancogiro, diverso dal contratto di donazione e, dunque, sottratto all'obbligo di forma, evidenziando, invece, come
l'operazione bancaria in adempimento dello iussum svolga in realtà una funzione esecutiva di un atto negoziale ad esso esterno, intercorrente tra il beneficiante e il beneficiario, il quale soltanto è in grado di giustificare gli effetti del trasferimento di valori da un patrimonio all'altro, e come, dunque, l'attribuzione patrimoniale costituisca una donazione diretta ad esecuzione indiretta. Negli stessi termini, si è espressa di recente anche Cass., Sez. 2, 19/8/2021, n. 23127, che ha ritenuto costituire donazione diretta, soggetta in quanto tale al vincolo di forma nel rapporto base tra il tradens e l'accipiens, e non liberalità atipica, il trasferimento donationis causa di titoli di credito astratti, essendo gli stessi suscettibili di realizzare in modo diretto qualsiasi scopo voluto dalle parti. Nella specie, non soltanto la sentenza non distingue tra le singole operazioni esaminate, delle quali non è data neppure alcuna descrizione se non quella generica di “passaggi di denaro” tra il de cuius e la moglie, ma cita precedenti di questa Corte non conferenti, in quanto riguardanti ipotesi in cui
l'arricchimento non è prodotto direttamente dall'operazione compiuta, costituendone lo scopo, ma costituisce effetto indiretto di un'operazione trilaterale di movimentazione finanziaria con l'intermediazione dell'ente creditizio, come in caso di cointestazione, con firma disgiunta, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito e appartenuta ad uno solo dei cointestatari (così Cass., Sez. 2,
12/11/2008, n. 26983) o di cointestazione di buoni postali fruttiferi (Cass., Sez. 2,
9/5/2013, n. 10991). Deriva da quanto detto l'accoglimento del motivo”);
- ha ritenuto infondati il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo;
- ha dichiarato inammissibile il sesto e assorbito il settimo, a tale ultimo riguardo affermando: “La censura è assorbita, atteso che la necessità di rivalutare la validità, sotto il profilo del rispetto del requisito di forma, dei singoli atti di liberalità posti in essere dal de cuius in favore della coniuge, a seconda della rispettiva natura da valutarsi alla luce dei principi espressi nel punto 5.2, non può che incidere sulla formazione della massa dei beni ereditari e sul calcolo delle quote di legittima”,
e ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato a questa stessa Corte d'Appello per la definitiva valutazione delle domande attoree.
13 9. Con l'atto di citazione indicato in epigrafe, ha riassunto il Parte_1 processo chiedendo che questa Corte territoriale dia seguito a quanto disposto dalla
Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 982/2024, e quindi, a parziale modifica di quanto ritenuto con la cassata sentenza n. 1572/2018 del 7.3.2018, voglia, in riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di Padova, n. 2361 del 2.8.2016, accertare e dichiarare la nullità, per difetto della prescritta forma solenne, dei trasferimenti di denaro e titoli effettuati in vita da in favore di indicati Persona_1 CP_1 nella sentenza di primo grado nelle pagine 10 e ss., e per l'effetto ordinare a quest'ultima di restituire alla massa ereditaria i relativi importi, oltre agli interessi
(calcolati al tasso legale “ordinario” ex art. 1284, comma 1, c.c., dal giorno della domanda stragiudiziale e al tasso legale “moratorio” ex art. 1284, comma 4, c.c., dalla domanda giudiziale in primo grado [28.9.2012] al saldo effettivo), da assegnare, quindi, a sé stesso quale unico erede del PA Persona_1 concludendo per l'accoglimento delle seguenti domande: “In osservanza di quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione nell'Ordinanza n. 982/2024 del 10.1.2024
e tenuto conto delle argomentazioni sopra svolte, voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di
Venezia adita, rigettata ogni domanda, istanza, eccezione, deduzione avverse, in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Padova n. 2361 del
2.8.2016, rep. 4843/2016, da confermarsi invece per il resto, pronunciarsi come segue: accertare e dichiarare la nullità, per difetto della prescritta forma pubblica, delle donazioni in denaro e/o in titoli effettuate dal defunto sig. a Persona_1 favore della sig.ra quali descritte alle pagine 10 e seguenti della CP_1 predetta sentenza del Tribunale di Padova n. 2361/2016 e al paragrafo 5.1 del presente atto;
per l'effetto, ordinare alla stessa sig.ra di restituire alla CP_1 massa ereditaria il valore delle dette donazioni, corrispondente alla somma di euro
560.793,85 o alla diversa somma anche maggiore che risultasse in causa, oltre agli interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. dalla domanda giudiziale in primo grado
(28.9.2012) al saldo, con conseguente assegnazione della stessa somma al sig. quale unico erede del predetto defunto e condanna della sig.ra Parte_1
a pagargli la detta somma e interessi;
condannare, inoltre, la sig.ra CP_1
a rimborsare al sig. le somme da questi pagate a CP_1 Parte_1 titolo di spese di CTU, come liquidate e poste a suo carico dalla sentenza del Tribunale di Padova n. 2361/2016 (euro 7.442,39), nonché a titolo di spese legali, come liquidate e poste a suo carico dalla stessa sentenza del Tribunale di Padova n.
2361/2016 (euro 39.688,06) e dalla sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 1572 del 7.6.2018 (euro 23.728,20); con vittoria di spese e compensi di lite di tutti i gradi
14 di merito, compresa la presente fase di riassunzione, e del giudizio di legittimità, aumentati del 30% ex art. 4, comma 1-bis, d.m. 55/2004, essendo il presente atto
«depositato con modalità telematiche e redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, in particolare consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati nonché la navigazione all'interno dell'atto», e con distrazione a favore dei sottoscritti Avvocati che a tal fine si dichiarano antistatari”.
10. La convenuta si è costituita nel giudizio riassunto riproponendo CP_1
l'appello incidentale non esaminato nel secondo grado per non essersi verificato il relativo presupposto condizionante dell'accoglimento di almeno uno dei motivi di gravame proposti dall'attore e chiedendo, quindi, che una volta accolto l'appello incidentale (da esaminarsi in via prioritaria), la domanda del riassumente di vedere assegnato a sé medesimo il valore delle donazioni di cui sia accertata la nullità, previa restituzione da parte della convenuta sig.ra dei relativi importi alla massa CP_1 ereditaria, venga dichiarata inammissibile, ovvero comunque respinta, e questo proprio in virtù delle ultime disposizioni testamentarie dell'avvocato Persona_1 contenute nella scheda testamentaria del 31.3.2010, per cui null'altro doveva spettare al figlio , assumendo a quel punto la restituzione alla massa Pt_1 ereditaria del valore dei trasferimenti finanziari di cui ancora si tratta i connotati di un'operazione meramente figurativa, giacché le somme così acquisite andrebbero comunque assegnate, unitamente al modesto relictum iniziale, alla sig.ra in CP_1 qualità di unica altra erede di Ha in ogni caso censurato la domanda Persona_1 attinente al riconoscimento degli interessi, sia legali, a partire dalla (comunque ignota) messa in mora, che moratori, non applicandosi, ratione temporis, a tale ultimo riguardo la disciplina dettata dal novellato quarto comma dell'art. 1284 c.c., concludendo, quindi, nei seguenti termini: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di
Venezia, nell'osservanza di quanto statuito dalla Corte di cassazione con l'ordinanza
n. 982/2024 e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione ex adverso formulata: (i) respingere l'appello proposto da nel presente Parte_1 giudizio, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
(ii) ove accerti la nullità, per difetto della prescritta forma pubblica, di una o più delle donazioni in denaro e/o in titoli effettuate dal defunto sig. a favore della sig.ra Persona_1 CP_1 descritte alle pagine 10 e seguenti della sentenza del Tribunale di Padova n.
2361/2016, accogliere l'appello incidentale proposto da avverso i capi CP_1 della sentenza del Tribunale di Padova n. 2361/2016 in cui si accerta e dichiara la validità e l'efficacia del testamento olografo di datato 4 luglio 1998, Persona_1
15 pubblicato con atto del Notaio in data 4 agosto 2011, e si accerta Persona_2
e dichiara che è erede universale di per Parte_1 Persona_1
l'effetto, accertare e dichiarare l'inefficacia del testamento olografo di
[...] datato 4 luglio 1998, in quanto revocato da successive disposizioni Persona_1 testamentarie, nonché accertare e dichiarare che non è erede Parte_1 universale di Con vittoria di spese e compenso professionale di tutti Persona_1
i gradi e fasi del giudizio, oltre spese generali, C.A.P. e I.V.A. come per legge e con richiesta di maggiorazione ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, d.m. 55/2014”.
11. Fissata per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 9.10.2025; precisate le conclusioni dalle parti nei termini sopra trascritti;
depositati gli scritti conclusivi, all'esito della predetta udienza del 9.10.2025, tenutasi avanti al consigliere istruttore in forma cartolare mediante deposito di note scritte in pct (non depositate dall'attore in riassunzione, ma dalla sola difesa di , la causa CP_1
è stata rimessa in decisione al Collegio e quindi decisa nei termini di seguito esposti.
II
Ragioni della decisione.
12. Deve esaminarsi in via preliminare l'appello incidentale proposto da
[...]
– avente ad oggetto: “Violazione di legge per errata interpretazione degli CP_1 artt. 680 e 682 c.c. in relazione ai capi della sentenza del Tribunale di Padova n.
2361/2016 in cui si accerta e dichiara la validità e l'efficacia del testamento olografo di datato 4 luglio 1998, pubblicato con atto del Notaio Persona_1 Per_2 in data 4 agosto 2011, e che è erede universale di
[...] Persona_1 [...]
– la cui trattazione non è stata svolta, ex professo e con decisione finale Persona_1 idonea al giudicato, nel precedente giudizio di gravame in ragione del rigetto di tutti i motivi dell'appello principale.
Per effetto dell'accoglimento del quarto motivo del ricorso per cassazione, corrispondente al primo motivo dell'appello principale, si è infatti certamente verificato il fatto presupposto condizionante la disamina dell'impugnazione incidentale (e cioè l'accoglimento di almeno uno dei motivi dell'appello avversario), non rilevando a tale riguardo che la S.C. abbia disposto il rinvio a questa Corte territoriale per il prosieguo del processo, atteso che alla luce delle evidenze disponibili
(e segnatamente sulla base di quanto desumibile dalla relazione integrativa del rag.
costituente parte integrante della C.T.U. contabile disposta in primo Persona_3 grado in relazione al quesito: “Provveda il CTU altresì a determinare le attribuzioni economiche derivanti da pagamenti ed accrediti di somme da parte del de cuius in favore delle parti, quali risultano dalle ricevute dei versamenti, e della
16 documentazione bancaria in atti”) e del richiamato insegnamento delle Sezioni Unite
(cfr. Cass., Sez. Un., sentenza n. 18725 del 27.7.2017, Rv. 645125 – 01, secondo cui: “In tema di atti di liberalità, il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell'atto pubblico, salvo che sia di modico valore, poiché realizzato non tramite un'operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un'intermediazione gestoria dell'ente creditizio. Infatti, l'operazione bancaria tra il donante ed il donatario costituisce mero adempimento di un distinto accordo negoziale fra loro concluso e ad essa rimasto esterno, il quale solo realizza il passaggio immediato di valori da un patrimonio all'altro, e tale circostanza esclude la configurabilità di un contratto in favore di terzo, considerato che il patrimonio della banca rappresenta una “zona di transito” tra
l'ordinante ed il destinatario, non direttamente coinvolta nel processo attributivo, e che il beneficiario non acquista alcun diritto verso l'istituto di credito in seguito al contratto intercorso fra quest'ultimo e l'ordinante”) deve ritenersi che i trasferimenti di risorse finanziarie effettuati in vita dall'avvocato alla moglie Persona_1 [...]
per complessivi € 560.793,85 – così come individuati a pagina 11 della CP_1 CP_ sentenza di primo grado: € 205.000 (versati da con assegni circolari sul c/c della c/c + € 66.500 (corrispondenti al 50% della somma di € 133.000 CP_1 C.F._3 CP_ girocontata da da un proprio conto personale al conto cointestato con la moglie) CP_
+ € 289.293,85 (corrispondenti al valore delle risorse finanziarie trasferite da dal proprio conto “Lampo 10441” c/o l'istituto di credito Banca Stato di Chiasso al conto denominato “Ovest 3162” intestato esclusivamente alla sig.ra presso la CP_1 medesima banca svizzera) – integrino effettivamente delle donazioni dirette (non risultando alcun soggetto interposto, né alcun riferimento a fattispecie negoziali causali, tali cioè che abbiano in sé la causa giustificativa del relativo effetto), nulle per difetto del requisito della forma solenne dell'atto pubblico (necessariamente richiesto dall'art. 782 c.c.), circostanza questa, peraltro, a ben vedere, neppure veramente contestata dalla convenuta (v. comparsa di costituzione nel giudizio di rinvio, pag. 14).
Si tratta, quindi, di verificare se l'attore-appellante sia effettivamente l'erede universale del PA, , ed abbia quindi titolo per pretendere (come Persona_1 dallo stesso ancora richiesto in questa sede) l'assegnazione a sé in via esclusiva delle predette erogazioni finanziarie per complessivi € 560.793,85, previa loro restituzione alla massa ereditaria, ovvero se non lo sia, o meglio non lo sia più a seguito della
17 revoca della sua istituzione quale unico erede (originariamente disposta con il testamento del 4 luglio 1998) disposta con il testamento del 31 marzo 2010.
13. Va innanzitutto escluso che l'appello incidentale in esame debba ritenersi inammissibile, come sostenuto dall'appellante principale sotto un duplice profilo, e segnatamente:
i) in quanto nel giudizio di primo grado la sig.ra non avrebbe formulato CP_1 alcuna domanda riconvenzionale di oggetto corrispondente (v. comparsa conclusionale d'appello di parte pag. 10/11: “L'avverso Parte_1 patrocino, contesta il capo dell'impugnata sentenza che accerta la qualità dell'odierno appellante di unico erede universale del PA , formulando appello incidentale Per_1 condizionato nei seguenti termini. Controparte confuta il capo dell'impugnata sentenza in cui viene riconosciuta piena validità al testamento del 1998, con cui viene nominato appunto erede universale dal PA, asserendo, Parte_1 infondatamente, che i testamenti successivi del 2001, del 2003 e del 2010 avrebbero revocato tale disposizione. Tanto premesso, l'appellata formula domanda incidentale condizionata, chiedendo che, in caso di accoglimento di uno o più motivi dell'appello principale, venga riformato il succitato capo della sentenza in cui si accerta la validità del testamento del 1998 e venga dichiarato che non è unico erede Parte_1 del PA . Tale domanda è stata proposta per la prima volta in questa sede di Per_1 gravame e in quanto “nuova” dovrà venire dichiarata inammissibile d'ufficio ex art.
345 c.p.c.. Nel giudizio di primo grado, invero, la sig.ra si è limitata a chiedere CP_1 il rigetto delle domande proposte da definendole infondate in Parte_1 fatto e in diritto, ma non ha formulato alcuna domanda riconvenzionale. Invero, non ha chiesto l'accertamento dell'inefficacia del testamento del 1998, né l'accertamento negativo della qualità di erede universale di né ha avanzato Parte_1 alcuna pretesa nei confronti dell'odierno appellante relativamente alla successione di
Il legislatore ha previsto che nel giudizio d'appello non si possano Persona_1 proporre domande nuove, diverse da quelle proposte in primo grado, stabilendo che in caso contrario debbano essere dichiarate inammissibili d'ufficio. La diversità della domanda che la qualifica come “nuova” può riguardare i soggetti, oppure, come nel caso che ci occupa, il provvedimento richiesto al giudice o le ragioni della domanda, fondata su situazioni giuridiche non prospettate nel giudizio di primo grado. La difesa dell'odierna appellata in primo grado ha richiesto un provvedimento di rigetto delle domande dell'attore, in questo secondo grado del giudizio, invece, chiede all'Organo
Giudicante l'emissione di un provvedimento di accertamento, modificando così i termini della controversia, ponendo in essere una pretesa diversa da quella fatta
18 valere precedentemente e sulla quale non si è svolto il contraddittorio dinnanzi al
Tribunale (Cass. 10/09/2012 n. 15101)”);
ii) in quanto – e in ogni caso – nel giudizio di legittimità la sig.ra si sarebbe CP_1 difesa con controricorso chiedendo il rigetto del ricorso avversario, ma non avrebbe proposto controricorso incidentale, né riproposto, e/o comunque mantenuta salva, la domanda avanzata con l'appello incidentale relativamente alla pretesa revoca del testamento olografo del 1998 che aveva instituito erede Parte_1 universale del PA;
inoltre, in quanto nemmeno nel giudizio di legittimità Per_1 aveva denunciato alcuna lesione della propria quota di legittima, né avanzato alcuna pretesa relativamente alla successione a proprio favore.
Nessuna delle riferite contestazioni può ritenersi fondata.
Quanto all'argomento sub i), va ricordato come la linea difensiva della convenuta sia stata fin dal primo momento quella di “non negare” l'esistenza e la validità del primo testamento (e cioè quello del 4.7.1998) – sia pur negando che fosse proprio quello il testamento allegato alla lettera del 18.10.2001 – quanto piuttosto di affermare che quel testamento doveva ritenersi superato da altri tre successivamente predisposti da (nel 2001, 2003 e 2010), e che in particolare sulla base del Persona_1 contenuto dell'ultimo (quello del 31.3.2010) doveva ritenersi chiaramente escluso che l'attore potesse ritenersi ancora l'erede universale del PA, essendo con ciò radicalmente incompatibile l'affermazione per cui non avrebbe Parte_1 potuto pretendere nulla più di quanto aveva già ricevuto, mentre è ovvio che se un soggetto è erede universale (e quindi unico erede) di un altro, tutto quanto da questi lasciato e tuttora presente nel suo patrimonio, così come quanto invalidamente donato, e anche quanto validamente donato in misura lesiva della quota di riserva, non può che spettare all'unico erede, il quale non può essere limitato nelle proprie pretese ereditarie.
Si tratta, quindi, di un tema (quello della qualità di erede esclusivo di
[...]
che ha fatto parte, quale oggetto di eccezione, fin dall'inizio del processo, Parte_1
e che ha trovato una sua prima soluzione (chiaramente favorevole all'impostazione della convenuta) nei rilievi fatti dalla Corte d'Appello esaminando il terzo motivo di gravame, sia pure in parte qua in termini incidentali, e quindi inidonei al giudicato
(cfr. sentenza di II° grado n. 1572/2018, pag. 23 – 28), donde la sua attuale, e permanente, piena apprezzabilità da parte della Corte quale oggetto dell'appello incidentale in esame. Invero, lo strumento dell'appello incidentale non vede quale presupposto della sua proposizione la formulazione nel giudizio di primo grado di una domanda riconvenzionale di analogo contenuto. Esso interviene, invece, con
19 riferimento a tutte quelle domande che, per quanto esaminate dal giudice di primo grado, vengono da questi espressamente, ovvero implicitamente, rigettate. E se la domanda deve ritenersi fondamentalmente l'espressione dell'esigenza di tutela di un interesse collegato a un certo fatto, non può non riconoscersi la suddetta qualificazione anche alla richiesta di rigetto dell'altrui pretesa, la quale, nella misura in cui sia anche solo parzialmente disattesa, può certamente fondare l'appello incidentale.
In altri termini, soltanto sulla parte totalmente vittoriosa non ricade l'onere di riproporre con lo strumento dell'appello incidentale le domande o le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, in quanto, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia alle richieste non accolte ex art. 346 c.p.c., è sufficiente che questa proceda alla loro mera riproposizione. Per contro, la parte rimasta parzialmente soccombente in relazione a una domanda, o eccezione, di cui intende ottenere l'accoglimento, ovvero in relazione a una questione preliminare che abbia condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito, ha l'onere di proporre appello incidentale condizionato, pena il formarsi di giudicato sul rigetto della stessa (cfr. Cass. 13 maggio 2016, n. 9889; Cass. 14 marzo 2013, n. 6550; Cass. Sez. Un. 24 maggio
2007, n. 12067), nonché sulle questioni che concernono il presupposto logico giuridico della decisione (cfr. Cass. 7 giugno 2011, n. 12346).
L'appello incidentale è stato, quindi, correttamente formulato dalla appellata CP_1 per l'eventualità che uno o più dei motivi posti a fondamento dell'appello
[...] principale potesse trovare accoglimento all'esito del giudizio di impugnazione. Si tratta invero di una tipologia di impugnazione pacificamente ammessa in dottrina e giurisprudenza, in quanto l'accoglimento dell'appello principale può ben far sorgere anche nell'appellato vittorioso l'interesse a ottenere la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui sia stata respinta, o comunque disattesa, una domanda dell'appellato diretta a paralizzare, o limitare, gli effetti della domanda avversaria riproposta con l'appello principale.
Ora, oggetto della domanda proposta dalla signora nel giudizio di primo grado CP_1
è stato – come si è visto – l'integrale rigetto di tutte le pretese avanzate, in via principale e in via subordinata, dall'attore, in ragione del fatto Parte_1 che questi non poteva ritenersi, come invece dallo stesso preteso, l'erede universale del PA.
La richiesta, formulata al precipuo scopo di paralizzare le pretese attoree, è stata parzialmente disattesa dal Tribunale, il quale ha ritenuto valide ed efficaci le disposizioni testamentarie contenute nel testamento olografo di del Persona_1
20 4 luglio 1998 e che né le schede testamentarie datate 21 aprile 2001 e 12 marzo
2003, né quella successiva datata 31 marzo 2010, pur se giudicata atto autentico e valido testamento, contenessero disposizioni patrimoniali incompatibili con quelle del testamento del 4.7.1998 (così la sentenza n. 2361/2016), conseguentemente riconosciuto l'attore quale erede universale del PA.
Va aggiunto che le domande attoree così accolte sono state formulate solo in sede di prima memoria, intervenendo a modificazione e integrazione delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione a seguito delle contestazioni avanzate da parte convenuta;
sono state, dunque, introdotte proprio a seguito delle difese formulate dalla convenuta la quale ha introdotto nel giudizio di primo grado la tematica CP_1 della invalidità e della inefficacia del testamento per intervenuta revoca esplicita e/o implicita sulla base delle medesime argomentazioni poi poste a fondamento dell'appello incidentale.
Così stando le cose, non può accogliersi l'obiezione formulata dall'appellante
(principale) secondo cui la domanda incidentale dell'avversaria si fonderebbe su situazioni giuridiche non prospettate nel giudizio di primo grado (così a pag. 11 della comparsa conclusionale di parte , apparendo evidente come nessuno degli Persona_1 elementi dedotti come motivazione risulti essere nuovo, né modificativo dei termini della controversia. Come già detto, infatti, la signora ha sostenuto fin dall'inizio CP_1 del giudizio come le disposizioni di ultima volontà contenute nella scheda testamentaria del 31 marzo 2010 costituissero una revoca, espressa, o comunque tacita, del testamento prodotto dall'attore sul quale questi fondava le proprie pretese, nonché di quelli del 2001 e del 2003, o quantomeno “un testamento successivo incompatibile con le disposizioni di tutti i precedenti, implicitamente revocati (ai sensi, rispettivamente, degli artt. 680 e 682 c.c.)” (v. seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte convenuta, pag. 6), mentre si ha domanda nuova (inammissibile in appello per modificazione della “causa petendi”) quando i nuovi elementi dedotti nel giudizio di secondo grado comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio
(cfr. Cass. 30 agosto 2013, n. 19992), e ciò accade quando la nuova domanda sia fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, che comportino l'inserimento nel processo di un nuovo tema di indagine (cfr. Cass., 11 aprile 2013,
n. 8842; Cass., 15 ottobre 2015, n. 20851).
21 Quanto all'argomento sub ii) [“la sig.ra si difese con controricorso CP_1
(omissis) chiedendo il rigetto del ricorso avversario, ma non presentò controricorso incidentale né ripropose o mantenne e fece salva la domanda avanzata con l'appello incidentale relativamente alla pretesa revoca del testamento olografo del 1998 che aveva instituito erede universale del PA;
inoltre, Parte_1 Per_1 nemmeno in Cassazione, ella denunciò alcuna lesione della sua quota di legittima né avanzò alcuna pretesa relativamente alla successione a suo favore”: così l'atto di citazione in riassunzione, pag. 5], anche questo va respinto siccome basato su presupposti erronei.
Vale, invero, al riguardo l'opposto principio, affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, in forza del quale la parte concretamente vittoriosa in appello non ha l'onere di proporre ricorso incidentale per far valere in sede di legittimità le domande o le eccezioni non accolte dal giudice di merito, rispetto alle quali siano pregiudiziali,
o preliminari, o alternative, le questioni sollevate con il ricorso principale, in quanto, in mancanza di una norma analoga a quella di cui all'art. 346 c.p.c., l'accoglimento di quest'ultimo ricorso, ancorché in mancanza di quello incidentale, comporta la possibilità che tali domande o eccezioni siano riproposte nel giudizio di rinvio (cfr.
Cass. 25 maggio 2010, n. 12728; Cass., 19 settembre 2000, n. 12386; Cass. 6 luglio
1991, n. 7487).
In particolare, per le domande o eccezioni non esaminate, o ritenute assorbite dal giudice di merito, non è ammissibile neppure il ricorso incidentale condizionato, in quanto sul punto non è stata pronunciata alcuna decisione, sicché l'eventuale accoglimento del ricorso principale comporta pur sempre la possibilità di riesame nel giudizio di rinvio di dette domande o eccezioni (Cass. 10 luglio 2023, n. 19452; Cass.
10 giugno 2008, n. 15362; Cass. 26 gennaio 2006, n. 1691; Cass. 8 novembre 2022, nn. 32897 e 32899). Ciò in quanto il ricorso incidentale per cassazione, anche se qualificato come condizionato, presuppone la soccombenza e non può, quindi, essere proposto dalla parte che sia risultata completamente vittoriosa nel giudizio d'appello; quest'ultima, del resto, non ha l'onere di riproporre le domande e le eccezioni non accolte, o non esaminate dal giudice d'appello, poiché l'eventuale accoglimento del ricorso principale comporta la possibilità che dette domande o eccezioni vengano riesaminate in sede di giudizio di rinvio (Cass. 10 dicembre 2009, n. 25821; Cass. 6 giugno 2023 n. 15893; Cass. 23 luglio 2018, n. 19503).
In definitiva sul punto, la sig.ra risultata completamente vittoriosa in appello, CP_1 ha operato correttamente omettendo di proporre nel giudizio di legittimità ricorso incidentale (condizionato o meno), che non aveva né l'onere, né peraltro il potere di
22 validamente proporre per tenere viva la domanda svolta con il già proposto appello incidentale condizionato, destinato ad essere esaminato nella sede appropriata, ossia nel presente giudizio di rinvio.
14. Venendo al merito dell'appello incidentale, è opportuno ricordare che il
Tribunale ha ritenuto permanentemente efficaci le disposizioni di ultima volontà contenute nel testamento olografo del 4 luglio 1998 nonostante la redazione da parte del de cuius di tre successive schede testamentarie (nel 2001, 2003 e 2010), e questo in quanto, non essendo state introdotte disposizioni patrimoniali incompatibili con quelle del primo testamento, il primo non avrebbe potuto fondatamente ritenersi revocato, e quindi sostituito in toto, contenendo in realtà il solo invito al figlio, impregiudicata la sua qualità di erede universale, a non contestare le attribuzioni fatte in vita anche alla moglie in ragione delle analoghe attribuzioni fatte CP_1
a lui (cfr. sentenza 2361/2016, pag. 6 – 7: “(omissis) Osserva il Tribunale che dalla
CTU grafica svolta in istruttoria è emerso che la scheda testamentaria datata
31.3.2010 (doc. 2 convenuta) è di mano del de cuius e valido quale testamento (cfr. anche Cass. 25.5.2012, n. 8352, relativa alla validità della disposizione testamentaria meramente negativa). Va osservato, tuttavia, che lo scritto non contiene disposizioni patrimoniali incompatibili con quelle del testamento 4.7.1998 (doc. 4 attore), né dispone espressamente la revoca di quest'ultimo testamento e dunque resta valido ed efficace il testamento fatto pubblicare dall'attore. Invero, laddove il testatore descrive tutte le attribuzioni patrimoniali fatte al figlio e conclude lo scritto con
l'espressione "Penso di aver assolto pienamente i miei doveri di PA e che mio figlio null'altro abbia a pretendere", non sembra voler negare al figlio la sua qualità di erede di quanto ("molto poco") fosse rimasto alla sua morte, bensì vuole invitarlo a non contestare le attribuzioni fatte in vita anche alla moglie, in ragione delle analoghe attribuzioni fatte a lui. Non sono idonee a revocare tacitamente il testamento del
4.7.1998 neppure le schede datate 21.4.2001 e 12.3.2003 (doc. 2 convenuta), con la prima delle quali il de cuius ha disposto di un legato a favore del figlio (la casa di
Sanremo), lascito che ha poi ha ribadito nella seconda scheda, sia pure a titolo di erede, con entrambe le quali ha dato atto della donazione della casa di via San Mattia alla moglie e dunque dell'esclusione di detto bene dall'eredità; tali disposizioni infatti non sono incompatibili con la nomina del figlio ad erede universale, e dunque non possono revocare tacitamente il testamento 4.7.1998. La casa di Sanremo è stata venduta dal PA prima della sua morte (doc.3 convenuta), ma ciò ha comportato
l'inefficacia del legato e comunque delle disposizioni contenute nelle schede
21.4.2001 e 12.3.2003 e non invece della nomina di erede contenuta nel testamento
23
4.7.1998. Ne consegue che fondatamente l'attore sostiene di essere erede universale del PA, in forza del richiamato testamento in data 4.7.1998, pubblicato il 4.8.2011, ma il patrimonio relitto è limitato alla metà del saldo del conto corrente n. 33032.23 presso Banca Antonveneta cointestato alla moglie per l'importo di € 3.006,13, e cioè ad € 1.503,06, avendo il de cuius venduto o donato durante la sua esistenza tutti gli altri propri beni”).
Le motivazioni sviluppate dal Tribunale ora richiamate – peraltro già sotto il profilo testuale oggettivamente “perplesse”, laddove si afferma che “Il testatore (omissis) non sembra voler negare al figlio la sua qualità di erede” – non appaiono in toto convincenti, muovendo da una non condivisibile interpretazione “riduttiva” della portata delle disposizioni testamentarie successivamente intervenute, le quali, al contrario, assumono un rilevante valore ermeneutico circa la mutata volontà dell'avvocato in merito alla destinazione della propria eredità. Persona_1
Ritiene il Collegio che l'atto del 31 marzo 2010 – che si ricorda ha il seguente contenuto: “Io nel pieno delle mie facoltà fisiche e psichiche, mentali Persona_1 scrivo queste righe per precisare quanto ho dato, in vita, a mio figlio affinché Pt_1 dopo la mia morte lui non pretenda nulla, anche in considerazione del fatto che è rimasto molto poco dopo quanto ho speso in suo esclusivo favore. // Gli ho dato i soldi per acquistare sia l'appartamento al primo piano di via S. Mattia n. 15 a Padova sia la casa con annesso terreno sito in San NO DE ER, a lui intestati. // Ho sempre pagato tutte le spese relative alla casa di abitazione (anche quando non abitavo più con lui) allo studio, vacanze, tasse ICI IRPEF e quant'altro. // Essendo il conto bancario presso la , oggi Antonveneta, cointestato, sono stati CP_2 da mio figlio cambiati assegni, risultati scoperti e quindi addebitati sul mio conto corrente (come risulta da imputazione di riciclo di denaro a suo carico). // Per evitare conseguenze di carattere penale relative al procedimento penale a suo carico
(processo in data 2001) ho pagato il risarcimento di danni oltre alle spese relative al processo. // Ho pagato una consistente parte del mutuo ipotecario da lui acceso sull'appartamento di via S. Mattia 15 I piano di sua proprietà. // Non ritengo di chiedere la somma relativa all'usufrutto, di mia spettanza sull'immobile di S.
NO DE ER (valore 90.000 euro). // Ho pagato spese relative alle bollette, allo sfratto di via Forlanini (PD), e anche per una causa persa. // Ho dato molto e certe cose le ho dimenticate. // Penso di avere assolto pienamente i mei doveri di PA e che mio figlio null'altro abbia a pretendere” – abbia, non solo piena natura, formale e sostanziale, di testamento (fatto questo peraltro già ritenuto, sia dal
Tribunale, che dalla Corte d'Appello, con statuizione ormai irrevocabile), ma si connoti
24 come un atto in irrimediabile contrasto con quello del 4.7.1998, non costituendo, perciò, un atto integrativo del primo, ma un vero e proprio nuovo testamento, che revocando quelli precedenti, ha altresì dato un nuovo e diverso assetto agli aspetti patrimoniali della successione.
Già l'incipit dello scritto – redatto da una persona ( avvocato di Persona_1 incontestata lunga esperienza) che per le sue condizioni soggettive aveva ben cognizione degli effetti che si prefiggeva di raggiungere e che non usava termini di cui ignorava il significato – appare estremamente chiaro: “Io nel Persona_1 pieno delle mie facoltà fisiche e psichiche, mentali scrivo queste righe per precisare quanto ho dato, in vita, a mio figlio affinché dopo la mia morte lui non Pt_1 pretenda nulla, anche in considerazione del fatto che è rimasto molto poco dopo quanto ho speso in suo esclusivo favore”.
Appare evidente come la volontà del testatore che il figlio ( ) non pretendesse Pt_1 nulla dopo la sua morte si ponga in assoluto contrasto con l'istituzione dello stesso ad erede universale contenuta nel richiamato testamento olografo del luglio 1998, sicché deve ritenersi errata la valutazione del Tribunale di Padova laddove ha invece ritenuto che la scheda testamentaria del 31.3.2010 fosse pienamente compatibile con quella del 1998 in quanto, non solo non contenente l'espressa revoca del testamento precedente, ma neppure contenente disposizioni patrimoniali (argomenti, questi, ripresi anche dalla parte appellante ). Parte_1
In realtà, costituisce principio pacificamente accettato dalla giurisprudenza di legittimità quello della possibile revoca tacita del testamento, ivi compresa l'istituzione di erede, in presenza di disposizioni incompatibili con il testamento precedente contenute in un testamento successivo (cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n.
11587 dell'11.5.2017, Rv. 644023 – 01: “Fuori dall'ipotesi di revoca espressa di un testamento, può ricorrere un caso di incompatibilità oggettiva o intenzionale fra il testamento precedente e quello successivo, sussistendo la prima allorché, indipendentemente da un intento di revoca, sia materialmente impossibile dare contemporanea esecuzione alle disposizioni contenute in entrambi gli atti, e configurandosi, invece, la seconda quando, dal contenuto del testamento successivo, si evinca la volontà del testatore di revocare, in tutto o in parte, quello precedente e, dal raffronto del complesso delle disposizioni o di singole previsioni contenute nei due atti, si desuma che il contenuto della volontà più recente del testatore è inconciliabile con quanto risultante dall'atto antecedente. La relativa indagine, involgendo apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, non è censurabile in sede di legittimità, se non per vizio attinente alla motivazione. (Nella specie, la S.C. ha
25 confermato la sentenza impugnata, che aveva ravvisato un'incompatibilità intenzionale tra due testamenti, il primo dei quali contenente un'istituzione di erede universale rispetto ad un 26 patrimonio mobiliare e immobiliare, successivamente oggetto di disaggregazione nel secondo testamento, mediante destinazione di singoli beni a specifici destinatari)”; ancora. Cass., Sez. 2, sentenza n. 4617 del 22.3.2012,
Rv. 622024 – 01: “Nell'ipotesi di più testamenti successivi, il posteriore, quando non revoca in modo espresso il precedente, annulla in questo solo le disposizioni incompatibili, in applicazione del generale principio di conservazione delle disposizioni di ultima volontà, così da circoscriverne la caducazione al riscontro, caso per caso, della sicura incompatibilità con le successive, potendosi, inoltre, ravvisare una revoca implicita dell'intero testamento precedente solo qualora non sia configurabile la sua sopravvivenza a seguito delle mutilazioni derivanti dalla suddetta incompatibilità”; altresì, Cass., Sez. 2, ordinanza n. 8030 del 21.3.2019, Rv. 653155 – 01).
Ebbene, nel caso di specie è proprio la disposizione per cui il figlio non deve più pretendere nulla (e quindi che non avrà nulla di più) che rende incompatibili le ultime volontà espresse da con quelle esplicitate nel testamento del 1998: Persona_1 invero, un erede universale che non può pretendere nulla a seguito dell'apertura della successione perché secondo la valutazione del testatore ha già ricevuto in vita più di quanto a lui spettante, è una figura giuridicamente inconcepibile, sicché nella specie deve ritenersi effettivamente prodotta la revoca tacita del precedente testamento.
Quanto alla affermata assenza di disposizioni patrimoniali, va osservato, in linea di principio, che la S.C. ha riconosciuto validità anche al testamento con il quale il testatore si limita a diseredare: “È valida la clausola del testamento con la quale il testatore manifesti la volontà destitutiva - che può includersi nel "disporre ", di cui all'art. 587, primo comma, cod. civ - diretta ad escludere dalla propria successione legittima alcuni dei successibili ed a restringerla così ai non diseredati, costituendo detta clausola di diseredazione espressione di un regolamento di rapporti patrimoniali, rientrante nel contenuto tipico dell'atto di ultima volontà e volta ad indirizzare la concreta destinazione "post mortem" delle proprie sostanze, senza che per diseredare sia, quindi, necessario procedere ad una positiva attribuzione di bene, né occorra prova di un'implicita istituzione” (cfr. Cass., Sez. 2, sentenza n. 8352 del
25.5.2012, Rv. 622452 - 01).
Non appare però necessario nel caso di specie fare riferimento a tali posizioni per mantenere piena efficacia al testamento del 2010: in realtà tale atto contiene disposizioni patrimoniali che si riferiscono a quanto in vita aveva Persona_1 donato in favore del figlio . Il testamento del 2010 indica, infatti, Pt_1
26 puntualmente i beni che l'attuale appellante ha ricevuto in vita: “Gli ho dato i soldi per acquistare sia l'appartamento al primo piano di via S. Mattia n. 15 a Padova sia la casa con annesso terreno sito in San NO DE ER, a lui intestati. // Ho sempre pagato tutte le spese relative alla casa di abitazione (anche quando non abitavo più con lui) allo studio, vacanze, tasse ICI IRPEF e quant'altro. // Essendo il conto bancario presso la , oggi Antonveneta, cointestato, sono stati CP_2 da mio figlio cambiati assegni, risultati scoperti e quindi addebitati sul mio conto corrente (come risulta da imputazione di riciclo di denaro a suo carico). // Per evitare conseguenze di carattere penale relative al procedimento penale a suo carico
(processo in data 2001) ho pagato il risarcimento di danni oltre alle spese relative al processo. // Ho pagato una consistente parte del mutuo ipotecario da lui acceso sull'appartamento di via S. Mattia 15 I piano di sua proprietà. // Non ritengo di chiedere la somma relativa all'usufrutto, di mia spettanza sull'immobile di S.
NO DE ER (valore 90.000 euro). // Ho pagato spese relative alle bollette, allo sfratto di via Forlanini (PD), e anche per una causa persa”. Va ancora aggiunto che il testatore, nella scheda testamentaria del 2010, aveva rinunciato a pretendere il credito derivante dalla vendita dell'immobile di San NO dei ER, di cui era usufruttuario sulla quota del 50%: “Non ritengo di chiedere la somma relativa all'usufrutto, di mia spettanza sull'immobile di S. NO DE ER (valore 90.000 euro)”, e già tale circostanza è sufficiente per ritenere che l'atto testamentario contenesse disposizioni a carattere patrimoniale.
Trattasi, con evidenza, di una valutazione effettuata ex post dal testatore circa il valore dei beni trasmessi al figlio ancor prima dell'apertura della successione, giudicati dallo stesso complessivamente idonei a soddisfare (come in effetti hanno soddisfatto, diversamente da quanto ancora lamentato dall'appellante) la quota di erede legittimario del medesimo, tanto da consentirne l'esclusione dal concorrere nell'assegnazione dei beni residui senza che si sia determinata alcuna lesione dei diritti intangibili dell'attore nella predetta qualità.
In definitiva, ponendosi il richiamato testamento olografo del 31 marzo 2010 in chiara e profonda contraddizione logica con il precedente del 4 luglio 1998, deve ritenersi quest'ultimo – diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale – tacitamente revocato dalle contrarie volontà manifestate dall'avvocato con il suo ultimo Persona_1 atto di volontà testamentaria (del 31.3.2010), nel quale non ha ribadito la nomina ad erede universale del figlio , e ha anzi precisato che in forza delle dazioni Pt_1 già effettuate in suo favore lo stesso non avrebbe dovuto pretendere nulla di più di
27 quanto già ricevuto, restando quindi il “relictum” per l'effetto assegnato all'unica altra erede, e cioè alla moglie CP_1
In altri termini, poiché quello del marzo 2010 costituisce un vero e proprio nuovo testamento, che revoca quelli precedenti, deve affermarsi che al momento dell'apertura della successione non era l'erede universale del Parte_1 PA , ma solo erede istituito nei limiti del valore di quanto già Persona_1 ricevuto per donazione durante la vita del de cuius.
Per l'effetto, non potendo pretendere, per espressa volontà del disponente, nulla più di quanto già ricevuto durante la vita di questi (ed anzi, a ben vedere, anteriormente alla data della predetta ultima scheda testamentaria del 31.3.2010), l'attore non ha titolo per rivendicare alcunchè del “relictum” disponibile, costituito dalla sommatoria delle predette somme di € 1.503,06 (corrispondente alla metà del saldo residuo del conto corrente cointestato a e alla moglie e di Persona_1 CP_1 complessivi € 560.793,85 (corrispondente al valore dei trasferimenti di denaro effettuati da alla moglie mediante accreditamenti di Persona_1 CP_1 effetti e giroconti, riconosciuti avere natura di donazioni, nulle per le esposte ragioni di carenza di forma dell'atto donativo), importo coacervato che spetta, in difetto di altri eredi, proprio a quest'ultima, alla quale però, per evidenti ragioni logiche, non dovrà imporsi di versare alla massa ereditaria il riferito importo di 560.793,85, posto che questo le andrebbe poi interamente riassegnato quale erede istituito per una quota del valore pari alla differenza tra il predetto importo di 1.611.410,14
(“donatum” + “relictum”) e quello della quota spettante a , Parte_1 quantificata dal C.T.U., e quindi dal Tribunale, in € 624.113,23, importo quindi ampiamente superiore alla quota di riserva, pari, ex art. 542 c.c., alla minor somma di € 537.136,71.
A tale ultimo riguardo – anche in ragione di quanto affermato dalla S.C. in relazione al settimo motivo della richiamata ordinanza di rinvio n. 982/2024 – è opportuno sottolineare come la sommatoria di “donatum” e “relictum” (computata dal Tribunale nell'importo di € 1.611.410,14, non fatto oggetto di contestazione e da ritenersi, pertanto, dato irrevocabilmente acquisito) non muta per il fatto che le donazioni di risorse finanziarie fatte da alla moglie siano ritenute Persona_1 CP_1
“nulle” per le ragioni sopra esposte (e cioè per vizio di forma, non essendo state formalizzate in un pertinente atto pubblico), dovendo quindi includersi nel “relictum”, come se non fossero mai uscite dal patrimonio del de cuius, invece che nel
“donatum”, essendo evidente che il risultato costituito dalla somma dei due addendi
28 non cambia, così come corrispondentemente non cambia neppure la quota di riserva, che invece l'attore continua a sostenere sia stata compromessa.
15. In conclusione, va affermato:
a) che l'attore, non può ritenersi erede universale del PA Parte_1
, ma erede nei soli limiti di quanto già ricevuto per donazione (diretta Persona_1
e indiretta) durante la vita del de cuius, e comunque ante 31.3.2010, donde la carenza di un valido titolo per poter pretendere a titolo di successione somme e beni aggiuntivi, neanche a seguito della rideterminazione del “relictum” nei termini esposti;
b) che non sussiste – neanche a seguito della rivalutazione dei fatti operata in questa sede di rinvio – alcuna violazione della quota di riserva spettante all'attore
, risultando quanto dallo stesso validamente percepito durante la Parte_1 vita del de cuius ampiamente superiore alla quota riservatagli per legge in ragione della sua qualità di erede legittimario;
c) che gli atti di donazione di risorse finanziarie eseguiti da a Persona_1
Favore della moglie per complessivi € 560.793,85, somma costituente CP_1 la sommatoria delle erogazioni ritenute in concreto provate dal Tribunale (v. sentenza di primo grado n. 2361/2016, pag. 11: € 205.000 + € 66.500 + € 289.293,86), vanno ritenuti nulli per le ragioni esposte. La corrispondente provvista, tuttavia, non va restituita dalla sig.ra alla massa ereditaria per la ragione sopra esposta, e CP_1 cioè in quanto la stessa le andrebbe comunque riassegnata in via esclusiva, rendendosi pertanto superflua l'attività di computo, retrocessione e riaccreditatamento.
16. Poiché, anche a seguito del giudizio di rinvio, la situazione sostanziale resta invariata, posto che l'attore non consegue nulla di più di quanto già ricevuto a titolo donativo prima della proposizione della causa, che si è rivelata pertanto del tutto inutile, il governo delle spese di lite come regolato nei precedenti gradi di merito sulla base del principio di soccombenza resta invariato, così come quello delle CC.TT.UU. disposte nel primo grado, risultando ugualmente invariati i presupposti che avevano condotto il Tribunale, e quindi, la Corte ad imputarne (e a confermarne l'imputazione) in via esclusiva all'attore Le spese di lite del giudizio di legittimità Parte_1
e del presente giudizio di rinvio seguono del pari il principio della prevalente soccombenza e vanno pertanto ugualmente poste a carico di Parte_1 attore, appellante principale e attore in riassunzione, nella misura liquidata in dispositivo secondo quanto previsto dal D.M. n. 55/2014, ritenuta la causa di valore compreso nello scaglione da € 520.001 a € 1.000.000 ed applicati parametri medi di
29 liquidazione per le fasi di studio e introduttiva e minimi per quelle successive
(decisionale per il giudizio di legittimità e di trattazione e decisionale per il giudizio di rinvio), stante la sostanziale ripetizione degli stessi concetti e valutazioni sviluppati negli atti introduttivi.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di rinvio ex art. 392 c.p.c. n.
488/2024 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) accerta e dichiara, per le ragioni di cui in motivazione, la nullità degli atti di donazione di risorse finanziarie effettuati da a favore della Persona_1 moglie, sig.ra , indicati a pag. 11 della sentenza di primo grado, n. CP_1
2361/2016;
b) accoglie l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, accerta CP_1
e dichiara che l'attore, , non è erede universale di Parte_1 Persona_1
;
[...]
c) rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda formulata dall'attore,
, nei confronti della convenuta di restituzione Parte_1 CP_1
e assegnazione a sé in via esclusiva delle provviste monetarie di complessivi €
560.793,85 riconducibili agli atti di trasferimento indicati al capo a);
d) rigetta ogni altra domanda di parte attrice;
e) condanna a rimborsare a le spese di lite del Parte_1 CP_1 giudizio di legittimità (n. 26041/2018 R.G., definito con ordinanza n. 982/2024)
e del presente giudizio di rinvio (n. 488/2024 R.G.), che liquida: A) quanto al giudizio di legittimità, in € 12.346,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta, e cpa come per legge;
B) quanto al giudizio di rinvio, in € 17.590,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta, e cpa come per legge, e in € 518 per rimborsi.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
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