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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 06/02/2026, n. 1764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1764 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1764/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LETTIERI NICOLA, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1772/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Azienda Municipale Ambiente Spa Roma - 05445891004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401530979 AR 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1279/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il ricorrente impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401530979, notificato da
Roma Capitale con il quale gli si ingiungeva il pagamento di complessivi euro 1.760,00 per omessa dichiarazione AR e FA per gli anni dal 2018 al 2023 in relazione all'immobile sito in Roma alla Indirizzo_1 (catastalmente classificato al Dati catastali categoria catastale A07). Il ricorso si affidava ai seguenti motivi: a) mancata allegazione degli atti prodromici e conseguente carenza di motivazione dell'atto tributario;
b) errore da parte dell'Ufficio che, a fronte della residenza del ricorrente sita al n. 41 della menzionata Indirizzo_1, gli addebitava AR e FA per un immobile sito al n. 43 della stessa strada;
c) mancata o difficoltosa utilizzazione di fatto del servizio di raccolta dei rifiuti a cagione della distanza del più vicino punto di raccolta dei rifiuti rispetto all'immobile di residenza del contribuente (sito in Indirizzo_2, circa 2 km di distanza), con richiesta subordinata di riduzione della tassa, considerato che i cassonetti risulterebbero posizionati estremamente lontano dall'abitazione del contribuente.
2. Quanto alla difesa erariale convenuta (AM e Comune di Roma), AM eccepiva la carenza di legittimazione passiva, essendo l'emissione degli atti tributari di competenza dell'autorità comunale, mentre il Comune di Roma chiedeva il rigetto del ricorso evidenziando in particolare che “la riferibilità dell'immobile oggetto di contestazione al contribuente, puntualmente desumibile dai dati catastali riportati nell'atto, è infatti sufficiente a radicare l'obbligazione tributaria, a prescindere dall'erronea indicazione del numero civico”. La parte ricorrente replicava con ulteriore memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato. Presupposto della AR è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani (art. 1, comma 641, primo periodo, della legge n. 147 del 2013) ed il possessore o detentore ha l'obbligo di dichiarare tempestivamente al
Comune tale situazione di possesso o detenzione, che legittima il Comune stesso a richiedere il pagamento della tassa. Al verificarsi di uno degli eventi possibili e teoricamente produttivi dell'effetto di far venir meno la legittimazione passiva al pagamento della tassa (ad esempio, vendita dell'immobile, locazione ad altri, risoluzione anticipata del contratto di locazione, ecc.), il possessore o detentore ha poi l'onere di comunicare al Comune la perdita della proprietà o del possesso al fine di evitare di essere ulteriormente sottoposto ad imposizione fiscale.
2. Il primo motivo è sprovvisto di pregio: l'impugnato avviso di accertamento esecutivo è un atto cd. impoesattivo, cioè un documento che ha natura di atto impositivo, assolvendo alla funzione di contestare al contribuente l'obbligo di pagamento di oneri tributari e di costituire il primo atto della procedura esecutiva
(secondo la particolare struttura dell'atto "impoesattivo" di cui all'art. 29, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, la cui applicazione è stata estesa anche ai tributi locali dall'articolo 1, comma 792, L.
160/2019 dal 01/01/2020). In altre parole, l'avviso di accertamento esecutivo è il primo atto col quale l'Ufficio porta a conoscenza del contribuente la pretesa tributaria ed anche il primo atto dell'eventuale procedura di riscossione in caso di mancato pagamento entro il termine previsto, in tal modo assolvendo alla funzione di potenziare le attività di riscossione e di perseguire il principio dell'unitarietà del procedimento. In altre parole, non vi dovevano essere atti prodromici né obbligo di preventiva instaurazione di un contraddittorio, atteso che il D.M. 24 aprile 2024, in applicazione dell'art.
6-bis della Legge n. 212/2000, offre un elenco dettagliato degli atti esclusi dall'obbligo di contraddittorio, facendovi rientrare espressamente, tra gli altri, gli atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati, che sono quelli emessi dall'amministrazione finanziaria e riguardanti esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione, categoria alla quale appartiene l'atto impugnato il quale, altresì, appare conforme a quanto previsto da norme primarie contenute in via generale nello Statuto del contribuente
(art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212) e in altre disposizioni specifiche, avendo sufficientemente dettagliato le ragioni della pretesa tributaria ed offerto tutti i riferimenti necessari ad individuare il bene inciso dall'imposto ed il calcolo della stessa e degli altri oneri accessori, senza che sussista alcun obbligo di allegare norme ed atti che il contribuente può procurarsi in quanto pubblici ed accessibili.
3. Quanto al secondo motivo di ricorso, essendo presupposto della AR il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali od aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani, l'identificazione dell'immobile con i dati catastali e la sua riconducibilità al ricorrente sono sufficienti a dimostrare la debenza della tassa a suo carico.
4. Con riguardo al terzo motivo, va premesso che, in materia di riduzioni AR, rileva la legge L.
n. 147 del 2013, art. 1, commi 656 e 657. Ai sensi del citato comma 656: "La AR è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonchè di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente." Ai sensi del successivo comma 657: "Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la AR è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita." In entrambi i casi si tratta di riduzioni cd. tecniche, chiamate a regolare situazioni in cui si realizza una contrazione del servizio, e quindi dei costi per il suo espletamento, per motivi oggettivi ed a favore di una pluralità indistinta e generalizzata di utenti, i cui presupposti operativi sono dettagliatamente disciplinati dalla legge. Non essendo collegate alla peculiarità di situazioni soggettive, le stesse vanno riconosciute ope legis senza la necessità di una specifica e preventiva domanda che contenga l'indicazione delle condizioni per fruirne, incombendo sul contribuente il solo onere di provarne i presupposti normativi. Ciò detto, va osservato che non risulta provato da parte del ricorrente né il mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti né che nella zona in questione non sia effettuata la raccolta, essendo invero irrilevante che il sito di raccolta di rifiuti ingombranti o speciali non sia collocato nelle adiacenze ed essendo dedotto in maniera vaga e generica l'asserita lontananza dei cassonetti.
5. Quanto al governo delle spese, il quale è consequenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio, potendo perciò la condanna al relativo pagamento legittimamente essere emessa - ex articoli
91 e, ove il caso, 96 comma 3 c.p.c. -, a carico della parte soccombente - che ad ogni buon conto deve individuarsi facendo ricorso al principio di causalità (Cass. Sez. II, sentenza n. 189 del 09.01.2017) -, anche d'ufficio ed in difetto di una esplicita richiesta in tal senso della parte vittoriosa (Cass. Civ., sentenza n°
42/2012), le stesse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria rigetta il ricorso, condannando la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle amministrazioni costituite, che si liquidano complessivamente (spese vive e onorari) in euro 500,00 in favore di ciascuna di esse.
Così deciso in Roma il 4 febbraio 2026.
Il Giudice Monocratico
Dott. Nicola Lettieri
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LETTIERI NICOLA, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1772/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Azienda Municipale Ambiente Spa Roma - 05445891004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401530979 AR 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1279/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il ricorrente impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401530979, notificato da
Roma Capitale con il quale gli si ingiungeva il pagamento di complessivi euro 1.760,00 per omessa dichiarazione AR e FA per gli anni dal 2018 al 2023 in relazione all'immobile sito in Roma alla Indirizzo_1 (catastalmente classificato al Dati catastali categoria catastale A07). Il ricorso si affidava ai seguenti motivi: a) mancata allegazione degli atti prodromici e conseguente carenza di motivazione dell'atto tributario;
b) errore da parte dell'Ufficio che, a fronte della residenza del ricorrente sita al n. 41 della menzionata Indirizzo_1, gli addebitava AR e FA per un immobile sito al n. 43 della stessa strada;
c) mancata o difficoltosa utilizzazione di fatto del servizio di raccolta dei rifiuti a cagione della distanza del più vicino punto di raccolta dei rifiuti rispetto all'immobile di residenza del contribuente (sito in Indirizzo_2, circa 2 km di distanza), con richiesta subordinata di riduzione della tassa, considerato che i cassonetti risulterebbero posizionati estremamente lontano dall'abitazione del contribuente.
2. Quanto alla difesa erariale convenuta (AM e Comune di Roma), AM eccepiva la carenza di legittimazione passiva, essendo l'emissione degli atti tributari di competenza dell'autorità comunale, mentre il Comune di Roma chiedeva il rigetto del ricorso evidenziando in particolare che “la riferibilità dell'immobile oggetto di contestazione al contribuente, puntualmente desumibile dai dati catastali riportati nell'atto, è infatti sufficiente a radicare l'obbligazione tributaria, a prescindere dall'erronea indicazione del numero civico”. La parte ricorrente replicava con ulteriore memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato. Presupposto della AR è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani (art. 1, comma 641, primo periodo, della legge n. 147 del 2013) ed il possessore o detentore ha l'obbligo di dichiarare tempestivamente al
Comune tale situazione di possesso o detenzione, che legittima il Comune stesso a richiedere il pagamento della tassa. Al verificarsi di uno degli eventi possibili e teoricamente produttivi dell'effetto di far venir meno la legittimazione passiva al pagamento della tassa (ad esempio, vendita dell'immobile, locazione ad altri, risoluzione anticipata del contratto di locazione, ecc.), il possessore o detentore ha poi l'onere di comunicare al Comune la perdita della proprietà o del possesso al fine di evitare di essere ulteriormente sottoposto ad imposizione fiscale.
2. Il primo motivo è sprovvisto di pregio: l'impugnato avviso di accertamento esecutivo è un atto cd. impoesattivo, cioè un documento che ha natura di atto impositivo, assolvendo alla funzione di contestare al contribuente l'obbligo di pagamento di oneri tributari e di costituire il primo atto della procedura esecutiva
(secondo la particolare struttura dell'atto "impoesattivo" di cui all'art. 29, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, la cui applicazione è stata estesa anche ai tributi locali dall'articolo 1, comma 792, L.
160/2019 dal 01/01/2020). In altre parole, l'avviso di accertamento esecutivo è il primo atto col quale l'Ufficio porta a conoscenza del contribuente la pretesa tributaria ed anche il primo atto dell'eventuale procedura di riscossione in caso di mancato pagamento entro il termine previsto, in tal modo assolvendo alla funzione di potenziare le attività di riscossione e di perseguire il principio dell'unitarietà del procedimento. In altre parole, non vi dovevano essere atti prodromici né obbligo di preventiva instaurazione di un contraddittorio, atteso che il D.M. 24 aprile 2024, in applicazione dell'art.
6-bis della Legge n. 212/2000, offre un elenco dettagliato degli atti esclusi dall'obbligo di contraddittorio, facendovi rientrare espressamente, tra gli altri, gli atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati, che sono quelli emessi dall'amministrazione finanziaria e riguardanti esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione, categoria alla quale appartiene l'atto impugnato il quale, altresì, appare conforme a quanto previsto da norme primarie contenute in via generale nello Statuto del contribuente
(art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212) e in altre disposizioni specifiche, avendo sufficientemente dettagliato le ragioni della pretesa tributaria ed offerto tutti i riferimenti necessari ad individuare il bene inciso dall'imposto ed il calcolo della stessa e degli altri oneri accessori, senza che sussista alcun obbligo di allegare norme ed atti che il contribuente può procurarsi in quanto pubblici ed accessibili.
3. Quanto al secondo motivo di ricorso, essendo presupposto della AR il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali od aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani, l'identificazione dell'immobile con i dati catastali e la sua riconducibilità al ricorrente sono sufficienti a dimostrare la debenza della tassa a suo carico.
4. Con riguardo al terzo motivo, va premesso che, in materia di riduzioni AR, rileva la legge L.
n. 147 del 2013, art. 1, commi 656 e 657. Ai sensi del citato comma 656: "La AR è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonchè di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente." Ai sensi del successivo comma 657: "Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la AR è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita." In entrambi i casi si tratta di riduzioni cd. tecniche, chiamate a regolare situazioni in cui si realizza una contrazione del servizio, e quindi dei costi per il suo espletamento, per motivi oggettivi ed a favore di una pluralità indistinta e generalizzata di utenti, i cui presupposti operativi sono dettagliatamente disciplinati dalla legge. Non essendo collegate alla peculiarità di situazioni soggettive, le stesse vanno riconosciute ope legis senza la necessità di una specifica e preventiva domanda che contenga l'indicazione delle condizioni per fruirne, incombendo sul contribuente il solo onere di provarne i presupposti normativi. Ciò detto, va osservato che non risulta provato da parte del ricorrente né il mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti né che nella zona in questione non sia effettuata la raccolta, essendo invero irrilevante che il sito di raccolta di rifiuti ingombranti o speciali non sia collocato nelle adiacenze ed essendo dedotto in maniera vaga e generica l'asserita lontananza dei cassonetti.
5. Quanto al governo delle spese, il quale è consequenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio, potendo perciò la condanna al relativo pagamento legittimamente essere emessa - ex articoli
91 e, ove il caso, 96 comma 3 c.p.c. -, a carico della parte soccombente - che ad ogni buon conto deve individuarsi facendo ricorso al principio di causalità (Cass. Sez. II, sentenza n. 189 del 09.01.2017) -, anche d'ufficio ed in difetto di una esplicita richiesta in tal senso della parte vittoriosa (Cass. Civ., sentenza n°
42/2012), le stesse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria rigetta il ricorso, condannando la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle amministrazioni costituite, che si liquidano complessivamente (spese vive e onorari) in euro 500,00 in favore di ciascuna di esse.
Così deciso in Roma il 4 febbraio 2026.
Il Giudice Monocratico
Dott. Nicola Lettieri