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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX)
Il Giudice dott. Alfredo Landi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado 22911/2022 R.G.A.C. vertente
TRA
, Parte_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata telematicamente all'atto di citazione, dall'avv. Mario Occhipinti, nonché elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio del medesimo in via Belsiana n.71;
ATTORE
E
_1
CONVENUTO CONTUMACE
E
P_
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: MUTUO.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa. In decisione all'udienza del 28.11.2024, con rinuncia dell'attore costituito ai termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi a Parte_1
questo Tribunale, e chiedendo, previo accertamento del relativo credito, _1 P_
la condanna dei convenuti alla corresponsione – in suo favore - di euro 221.470,00 oltre gli interessi ex art.1284 quarto comma c.p.c..
L'odierno attore chiedeva detto importo ai convenuti e quali successori _1 P_
a titolo universale del defunto padre, a titolo di restituzione di mutuo, previa CP_3
fissazione di un termine per il pagamento ex art.1817 c.c..
Al riguardo, la parte attrice deduceva che l'assegno bancario n.0031650893-01, rilasciato da in suo favore per l'importo di €221.470,00, tratto su Banca Popolare del Lazio con CP_3
data di emissione del 30.4.2012 (allegato in atti ed esibito in originale in udienza), gli era stato rilasciato a titolo di garanzia del corrispondente credito.
In via subordinata chiedeva il pagamento di detto importo, oltre gli interessi legali dalla domanda, previo accertamento che il rilascio dell'assegno in suo favore da parte di CP_3
avesse costituito un atto di donazione nullo per difetto di forma.
In via ulteriormente subordinata, richiedeva detto pagamento ex art.2041c.c., per ingiustificato arricchimento, oltre interessi legali dal 30.4.2012 ovvero dalla domanda al saldo.
Le parti convenute non si costituivano in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 9 febbraio 2023.
La domanda è, nei termini che si esporranno, fondata e deve essere accolta.
Giova premettere come la contumacia abbia un significato neutro e, quindi, non esoneri la controparte dalla prova dei fatti posti a fondamento della domanda: è il fenomeno della c.d. ficta contestatio, meccanismo che determina un'automatica, presunta contestazione delle allegazioni attoree da parte del convenuto contumace, ma non incide in nessun modo sulla ripartizione dell'onere probatorio tra le parti.
Tanto assunto, in ossequio al principio secondo il quale, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve provare soltanto la fonte
(negoziale o legale) del diritto di credito, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (si ricordi, per prima, SS.UU. 30 ottobre 2001, n. 13533), nel caso di specie l'attore è gravato dell'onere di dar prova dell'esistenza del contratto di mutuo e della qualità di eredi dell'originario debitore dei convenuti contumaci.
Quanto a quest'ultimo elemento costitutivo della pretesa attorea, id est la qualità di eredi di dei convenuti, la prova deve ritenersi raggiunta con la produzione dell'atto notarile di CP_3
divisione ereditaria del 29 dicembre 2020.
Nel citato atto pubblico, gli odierni convenuti sono identificati dal Pubblico Ufficiale come successori legittimi del defunto padre, e si provvede alla divisione paritaria del CP_3
patrimonio mobiliare e immobiliare indiviso.
Quanto al dedotto rapporto di credito derivante da un contratto di mutuo intercorrente tra e parte attrice ha allega il suddetto assegno emesso da quest'ultimo Parte_1 CP_3
(traente) a beneficio della parte attrice (prenditore) per l'importo oggetto di domanda.
In proposito, va considerato che, a prescindere da ogni considerazione sull'idoneità o meno dell'assegno bancario a svolgere una funzione di garanzia del credito, per giurisprudenza costante, nei rapporti tra traente e prenditore, l'assegno bancario vale come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. (si vedano, ex multis, Cass. Sentenze nn. 4804/2006; 19929/2011 e 1437/2021).
A fronte di detto riconoscimento di debito consegue la configurabilità della presunzione "iuris tantum" dell'esistenza del rapporto sottostante.
Pertanto, il destinatario della promessa di pagamento è dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, con l'effetto che, in base al negozio di riconoscimento, il creditore è legittimato a pretendere il pagamento dell'intera obbligazione, quale nascente dal riconoscimento, mentre è il debitore, il quale intenda resistere all'azione di adempimento, che deve provare o l'inesistenza o l'invalidità dello stesso rapporto fondamentale, ovvero la sua estinzione.
Nel caso di specie i convenuti che, per quanto detto erano gravati dell'onere di dar prova di un fatto estintivo del credito azionato, non si sono costituiti in giudizio rinunciando ad allegare e provare l'inesistenza o l'estinzione del rapporto di credito dedotto.
Non rileva, in questa sede, che i convenuti abbiano disconosciuto in via stragiudiziale la sottoscrizione del de cuius apposta sull'assegno (come da missiva di riscontro alla costituzione in mora prodotta dall'attore): il disconoscimento stragiudiziale antecedente all'instaurazione del giudizio deve intendersi travolto e assorbito dalla notificazione dell'atto di citazione (e dell'assegno con essa prodotto) e dall'inerzia processuale dei convenuti contumaci. Infatti, in tal caso trova applicazione la disposizione di cui all'art. 215 c.p.c., a mente del quale la scrittura privata prodotta in giudizio (l'assegno bancario) si ha per riconosciuta se la parte contro la quale la stessa è prodotta è contumace.
Quanto alla richiesta di fissazione di un termine ex art. 1817 c.c., premesso che gli interessi sono stati richiesti ex art.1284, IV comma, c.p.c. e, quindi, dalla domanda al saldo, si ritiene che in mancanza di ogni altra indicazione, tenuto conto del tempo trascorso e del decesso del debitore, si può ritenere quale termine per l'esigibilità del credito quello conseguente alla costituzione in mora stragiudiziale del 27.07.2021.
Allegato l'inadempimento e accertate l'esistenza del credito restitutorio e la qualità di eredi dei convenuti, devono applicarsi i principi cardine del sistema successorio: gli eredi succedono nei rapporti passivi del de cuius ma, ex art. 752 c.c., rispondono proporzionalmente alle loro quote.
Su tali basi, e devono essere condannati alla corresponsione, pro _1 P_
quota ereditaria, a favore di , della somma di euro 221.470,00 oltre interessi ex art. Parte_1
1284 c.c., IV comma, dalla proposizione della domanda giudiziale al soddisfo.
Le domande in subordine proposte devono considerarsi assorbite.
Le spese seguono la sostanziale soccombenza delle parti convenute e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al 10.3.2014, n. 55 e successivi aggiornamenti, in relazione allo scaglione di riferimento in rapporto all'effettivo valore della causa.
Le parti sono condannate alla rifusione delle spese processuali solidalmente, ex art. 97 c.p.c., comma I, avendo nella causa – trattandosi di coeredi obbligati per un debito ereditario – un interesse comune.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, così provvede: condanna e alla corresponsione, pro quota ereditaria, in favore di _1 P_
, dell'importo di euro 221.470,00 oltre interessi ex art. 1284 c.c., comma IV, dalla Parte_1
proposizione della domanda al soddisfo;
condanna e in solido, alla rifusione, in favore di , _1 P_ Parte_1
delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 6.000,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma, 17.12.2024 Il Giudice
Alfredo Landi