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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/07/2025, n. 2643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2643 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
R.G. 6196 - 2023
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - in persona del Giudice
Unico dott. Giuseppe C. Lombardo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 6196 - 2023 del R.G.A.C. avente ad oggetto: “Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condominiali”.
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
); nata a [...] il C.F._1 Parte_2
27.03.1958 (C.F: ; nata a [...] il C.F._2 Parte_3
07.03.1966 (C.F.: ); nata a [...] C.F._3 Parte_4
di Napoli il 13.02.1951 (C.F.: ) tutti elettivamente domiciliati C.F._4
in Marano di Napoli al Corso Italia n. 15, presso lo studio degli avv.ti Giovanni
Basile e Francesco Basile, giusta procura in allegazione al all'atto di citazione.
ATTORI
E
sito in Marano di Controparte_1
Napoli, (C.F.: , nella persona dell'amministratore p.t. geom. P.IVA_1 CP_2 , elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Rimini n. 67, presso lo studio
[...]
dall'avv. Mario Abbondante, giusta procura alle liti in allegazione alla propria comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 07.05.2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni,
giusta verbale di udienza, qui richiamato per relationem.
Il G.I. ritenuta la causa matura la tratteneva in decisione.
MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.,
si procederà ad una concisa esposizione degli elementi di fatto e di diritto ai fini del decidere.
Con atto di citazione, iscritto a ruolo in data 29.06.2023 i sigg. Parte_1
, , e citavano in
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
giudizio il sito in Marano di Napoli, Controparte_1
nella persona dell'amministratore p.t. e chiedevano:
- sospendere la delibera impugnata, sussistendone il fumus boni iuris nonché
il periculum in mora.
Nel merito:
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento e l'inefficacia del verbale di assemblea del 12.12.2022 notificato ai condomini assenti il 23.02.2023 e delle relative deliberazioni in esso contenute perché viziato ed illegittimo per violazione di legge e del regolamento di condominio per i motivi indicati nella premessa dell'atto di citazione;
- condannare il al pagamento delle spese e competenze di causa CP_1
con attribuzione ai difensori antistatari anche considerando la mancata partecipazione al procedimento di mediazione.
§§§ §§ §§§
Incardinato il giudizio, si costituiva il Controparte_1
sito in Marano di Napoli, nella persona dell'amministratore p.t., il quale
[...]
impugnava e contestava le avverse domande e chiedeva, nel merito:
- respingere le domande formulate dai sigg. Parte_1 Pt_2
, e nei confronti di esso
[...] Parte_3 Parte_4 [...]
in Marano di Napoli, in quanto improponibile ed improcedibile, Controparte_1
inammissibile, e comunque infondata in fatto ed in diritto in virtù dei motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta;
- condannare gli istanti, in solido, al pagamento delle spese e competenze professionali, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% ex art. 2 D.M.
55/2014, oltre iva e cpa come per legge con attribuzione al procuratore.
- Condannare gli istanti, in solido, al risarcimento dei danni per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., in quella somma da valutarsi in via equitativa.
§§§ §§ §§§
All'udienza del 01.12.2023 il Giudice rinviava la causa al 18.12.2024 per la precisazione delle conclusioni. A seguito di errore fatale di sistema informatico, in data 22.01.2025 la causa veniva rinviata al 07.05.2025 ex art. 189 c.p.c..
A detta udienza le parti costituite precisavano le rispettive conclusioni. Il G.I.
quindi, tratteneva la causa in decisone.
§§§ §§ §§§
La domanda di parte attorea è infondata e pertanto va rigettata per i motivi che seguono.
In tema di delibere dell'assemblea condominiale, è possibile, anzitutto,
distinguere due categorie di delibere invalide, con relativi differenti termini di impugnazione: delibere inesistenti, e dunque nulle, aggredibili in ogni tempo da chiunque dimostri di avervi interesse, ed altresì delibere impugnabili, e dunque annullabili, da impugnare innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria entro 30 giorni.
Sul punto, l'art. 1137 c.c., nel prevedere la possibilità di ricorrere all'autorità
giudiziaria al fine di ottenere l'annullamento di una deliberazione presuntivamente contraria alla legge o al regolamento di condominio, sancisce il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti ed in particolare, dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
Invero, ai sensi dell'art. 1137 c.c. comma 2 contro le deliberazioni contrarie
alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o
astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i
dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli
assenti, pertanto uno degli inadempimenti di maggiore importanza, ai fini della definitiva obbligatorietà della deliberazione condominiale per tutti i comproprietari,
è la comunicazione del verbale dell'assemblea.
Sostanzialmente, se alla ricezione del verbale non segue, laddove ve ne fossero i presupposti, l'impugnazione della delibera, essa non sarà più
impugnabile.
Fermo quanto disciplinato dal legislatore in ordine alla comunicazione del verbale al assente, appare utile precisare in questa sede, che esso altro CP_1
non è che un documento riassuntivo della discussione e, soprattutto, delle deliberazioni adottate dall'assemblea di condominio.
Per quanto la legge non imponga particolari formalità per la redazione di questo documento, è pacifico in dottrina ed in giurisprudenza che esso debba avere un contenuto minimo che permetta l'individuazione dei partecipanti, di quanto deliberato e di chi ha consentito l'adozione di quella decisione (in sostanza i nomi ed i millesimi di favorevoli e contrari); la mancanza di questi particolari requisiti rende il verbale annullabile.
Tuttavia la Cassazione, proprio in relazione all'invalidità del verbale, ha avuto modo di precisare che «non è annullabile la delibera il cui verbale, ancorché non
riporti l'indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia
contenga, tra l'altro, l'elenco di tutti i condomini presenti, personalmente o per delega,
con i relativi millesimi, e nel contempo rechi l'indicazione, nominativi dei condomini
che si sono astenuti e che hanno votato contro e del valore complessivo delle quote
millesimali di cui gli uni e gli altri sono portatori, perché tali dati consentono di
stabilire con sicurezza, per differenza, (quanti e) quali condomini hanno espresso voto
favorevole ed il valore dell'edificio da essi rappresentato, nonché di verificare che la deliberazione stessa abbia in effetti superato il quorum richiesto dall'art. 1136 c.c.
(Cass. civ., sent. 10 agosto 2009 n. 18192 e 19 novembre 2009 n. 24456).
Ne discende che dal giorno in cui il condomino assente ha ricevuto il verbale,
inizia a decorrere il termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137 c.c. per proporre l'eventuale impugnazione della delibera e tale termine, secondo le più recenti pronunce di legittimità possono così distinguersi: nel caso di consegna a mani, la data indicata sull'attestazione di ricezione firmata dal destinatario (come per una raccomandata); nel caso di invio tra indirizzi di posta elettronica certificata, dalla data indicata nell'avviso di consegna generato dal gestore della casella certificata del destinatario;
nell'invio per fax dalla data indicata nelle ricevuta d'invio e in ultimo si segnala altresì la possibilità di invio del verbale tramite mail ordinaria
(Tribunale di Genova, sentenza del 12 febbraio 2024, n. 477).
Sebbene per la comunicazione del verbale dell'assemblea di condominio, a differenza dell'avviso di convocazione, la legge non indichi le modalità di recapito,
è consigliabile attenersi a quelle qui indicate, poiché rappresentano modalità che consentono di avere certezza della data di ricezione.
E' utile ricordare che il termine di decadenza appena citato e quindi il conteggio, così come fin qui esposti, valgono in relazione alle deliberazioni annullabili, in quanto quelle nulle possono essere impugnate in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse.
Secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione debbono
«qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione
dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla
legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di
convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da
irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme che
richiedono qualificate maggioranze in relazione all'oggetto» (Cass. 7 marzo 2005 n.
4806).
§§§ §§ §§§
Sulla premessa di quanto esposto, si precisa che il verbale da comunicare
(rectius trasmettere) al condomino assente deve contenere, per la sua validità, tutte le parti che lo compongono con gli eventuali allegati, ivi compresa l'indicazione dei votanti e delle quote con riferimento alle singole decisioni sui punti messi all'ordine del giorno.
Nel caso di specie, così come documentato da parte attrice, il verbale di assemblea, in seconda convocazione in data 12.12.2022, è stato comunicato nei termini di legge e, quindi, portato nella sfera di conoscibilità delle parti attrici.
§§§ §§ §§§
Superato lo scrutinio in ordine alla tempestività della notifica del verbale di assemblea al assente, l'altra questione da affrontare è quella relativa al CP_1
merito della controversia.
In particolare, parte attrice contesta il deliberato assembleare del 12.12.2022
in ordine alla violazione del regolamento condominiale per mancata convocazione dell'assemblea in modalità mista ovvero da remoto e in presenza.
Sul punto va precisato quanto segue: Durante la pandemia da Covid-19, si è affermata la possibilità di svolgere le assemblee condominiali non solo in presenza, ma anche in forma telematica;
si tratta di un'evoluzione che ha portato alla nascita di un nuovo modello ossia l'assemblea condominiale in modalità mista, cioè con alcuni partecipanti fisicamente presenti e altri collegati da remoto, sul punto, il legislatore è
intervenuto riformando l'art. 66 disp. att. c.c.
Nello specifico, la riforma del condominio (Legge n. 220/2012), e più di recente il Decreto Milleproroghe e il D.L. n. 18/2020 (cosiddetto “Cura Italia”),
hanno aperto le porte allo svolgimento delle assemblee da remoto inizialmente in via emergenziale, poi con tendenze sempre più consolidate e il comma 6 dell'art. 66
delle disposizioni di attuazione del codice civile, come modificato, dispone che,
anche ove non espressamente contemplato nel regolamento condominiale, l'avviso di convocazione può prevedere che l'assemblea si svolga in modalità di videoconferenza. In tal caso, è necessario che sia indicata la piattaforma elettronica sulla quale si terrà l'assemblea e che sia garantita l'identificazione dei partecipanti,
la loro possibilità di intervenire, esprimere il voto e ricevere documenti.
Questo riconoscimento non esclude la possibilità di svolgere l'assemblea in forma ibrida o mista, purché siano rispettati i principi di trasparenza,
partecipazione e tracciabilità delle operazioni assembleari.
Alla luce di quanto detto è chiaro che il nostro ordinamento consente lo svolgimento delle assemblee condominiali anche in modalità telematica o mista.
Anche in questo caso vi sono dei criteri da rispettare perché la riunione possa essere considerata legittima e valida: l'avviso di convocazione deve specificare chiaramente la possibilità di partecipare in presenza o da remoto;
la piattaforma utilizzata per il collegamento;
le modalità per accedere, identificarsi e votare;
tutti i condomini devono essere messi nelle condizioni di scegliere liberamente tra partecipazione fisica o telematica, senza discriminazioni;
deve essere garantita la parità di trattamento, cioè ogni partecipante (sia in sala che online) deve poter ascoltare, intervenire, ricevere la documentazione e votare con piena cognizione;
deve essere verificata l'identità dei partecipanti collegati da remoto e deve essere tracciata la regolarità delle operazioni assembleari (presenze,
quorum, votazioni).
Orbene, perché l'assemblea in forma telematica o mista sia valida non è
richiesto il consenso unanime dei condomini, è sufficiente che l'amministratore,
o chi convoca l'assemblea, preveda nella convocazione la possibilità della modalità
telematica.
Anche il singolo condomino, in particolare quando la partecipazione fisica alle assemblee è difficoltosa per motivi di età, salute o distanza geografica, può
preferire che l'assemblea si svolga in modalità mista (presenza + videoconferenza)
e in tal caso diventa essenziale capire se il condomino interessato abbia o meno il diritto di pretendere che l'assemblea si svolga in forma telematica.
Ebbene il già citato art. 66, comma 6, disp. att. c.c. nell'ammettere lo svolgimento dell'assemblea in videoconferenza, anche in assenza di una previsione regolamentare, non riconosce al singolo condomino il diritto di pretendere che
la riunione si svolga in modalità telematica o mista, quindi, non esiste una
norma che obblighi l'amministratore o l'assemblea ad accogliere la richiesta
di un singolo condomino. Nonostante l'assenza di un diritto esplicito, il principio di buona amministrazione e di favor partecipationis (favorire la partecipazione dei condomini) resta centrale nell'interpretazione delle regole condominiali. In questo senso, la richiesta motivata di un condomino di partecipare da remoto ovvero in presenza per motivi oggettivi (quali disabilità, età avanzata, assenza prolungata) può essere considerata legittima e meritevole di accoglimento da parte dell'amministratore o dell'assemblea. Rifiutare sistematicamente queste richieste,
senza giustificazioni plausibili, potrebbe configurare un comportamento discriminatorio o una violazione dei principi di correttezza e parità di trattamento.
In questo contesto il ruolo dell'amministratore è certamente delicato. Egli ha il compito di convocare l'assemblea nel rispetto della legge e del regolamento condominiale, ma ha anche il dovere di garantire che tutti i condomini possano partecipare. Pertanto, se l'amministratore riceve una richiesta motivata di modalità
mista, pur non essendo obbligato per legge ad accoglierla, ha comunque l'onere di valutare: la fattibilità tecnica (es. disponibilità della piattaforma, connessione internet, attrezzature); il numero di richieste ricevute;
la possibilità di garantire regolarità e parità di partecipazione.
Negare la modalità mista senza motivazioni o per prassi potrebbe portare, nei casi estremi, ad impugnazioni delle delibere da parte dei condomini esclusi.
Per evitare incertezze ed evitare altresì di incorrere in pretestuose impugnazioni del verbale d'assemblea, che potrebbero ritardare l'esecuzione delle delibere, è consigliabile che il regolamento condominiale venga eventualmente aggiornato, nel senso di prevedere espressamente la possibilità che l'assemblea si svolga in modalità telematica. L'assemblea all'uopo può deliberare (con maggioranza qualificata ex art. 1136 c.c.) una modifica al regolamento condominiale che preveda espressamente la possibilità di tenere assemblee in modalità mista;
i criteri per accogliere e valutare le richieste dei singoli;
le modalità operative e i requisiti tecnici. In questo modo, si tutelano sia i diritti individuali sia l'organizzazione dell'amministrazione condominiale.
In definitiva, l'assemblea condominiale in modalità mista è non solo possibile, ma ormai pienamente compatibile con l'attuale normativa italiana,
rappresenta un'evoluzione moderna ed efficiente del modo di gestire la vita in condominio, a patto che si rispettino i principi di chiarezza e trasparenza.
Inoltre, benché il singolo condomino non abbia un diritto assoluto e immediatamente esigibile a pretendere la modalità mista, la sua richiesta può e deve essere considerata con attenzione, soprattutto se giustificata da motivi oggettivi.
L'amministratore ha una discrezionalità operativa, che però deve essere esercitata in modo non arbitrario;
pertanto, è auspicabile dotare il di CP_1
una regolamentazione chiara sulla modalità mista rappresenta di certo la scelta più prudente ed evoluta.
§§§ §§ §§§
Calando le coordinate nel caso che ci occupa, quanto sostenuto da parte attrice, in ordine all'impugnazione della delibera condominiale del 12.12.2022 per mancata convocazione dell'assemblea anche in modalità mista, non è fondata. Invero, come precedentemente illustrato e anche alla luce dell'interpretazione del novellato art. 66 disp att. c.c., non esiste un diritto del singolo condomino a che le assemblee di condominio si tengano in un determinato modo.
Nello specifico, così come documentato, il convenuto ha CP_1
provveduto anzitempo a modificare il regolamento di condominio in ordine alle modalità di svolgimento delle assemblee condominiali, con la delibera del
27.07.2021. Tale delibera, votata dalla maggioranza dei partecipanti, ha modificato l'art. 5 comma 2 dove espressamente si legge: (…) che la seduta avverrà tramite
strumenti telematici ossia della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione
indicando le modalità operative di partecipazione.
A fronte di tale modifica, l'amministratore di aveva provveduto a CP_1
raccogliere i consensi di tutti i condomini, che sono stati allegati nel presente giudizio e dai quali si evince che la maggioranza qualificata aveva aderito alla modifica, confluita successivamente nella delibera del 27.07.2021, mai impugnata,
quindi vincolante per tutti i partecipanti.
Alla luce di siffatte considerazioni, non trova fondamento la doglianza di parte attrice, la quale si lamenta di non aver avuto la possibilità di poter partecipare all'assemblea di condomino del 12.12.2022, nonostante avesse fatto espressa richiesta all'amministratore della modalità mista.
Invero, i sigg. e odierni attori, Parte_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4
erano a conoscenza che siffatta possibilità (assemblea mista) era loro preclusa in forza della delibera del 27.07.2021 a cui, tra l'altro, la sig.ra Parte_4
aveva anche prestato il proprio consenso (cfr., all. 3 parte convenuta) delineandosi,
strictu sensu” anche un abuso del diritto. La recente giurisprudenza di merito ha avuto modo di chiarire che l'amministratore di non è obbligato per legge ad accogliere la richiesta CP_1
(motivata) di modalità mista, sebbene questa sia auspicabile, incombendo sullo stesso la verifica di valutarne la fattibilità tecnica ed il numero di richieste ricevute.
Anche tale punto è stato chiarito dall'istruttoria svolta, laddove l'amministratore di convenuto, avendo ricevuto le richieste di modalità CP_1
mista da parte attrice ha motivato il diniego per carenza di locali adeguati.
Per tali ragioni la delibera condominiale del 12.12.2022 in seconda convocazione è valida ed efficace.
§§§ §§ §§§
Non è accoglibile la domanda di parte convenuta relativamente alla condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., atteso che l'accertamento della esistenza di una condizione soggettiva da mala fede o colpa grave da parte attrice, tale da giustificarne l'irrorazione, non è stata sufficientemente provata.
Per quanto sopra, argomentato, la domanda convenuta va rigettata.
§§§ §§ §§§
Le spese seguono la soccombenza e sussistendo le condizioni per l'applicazione della normativa regolamentare di cui al D.M. 13 agosto 2022 n. 147
con il «Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55,
concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per
la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre
2012, 247». G.U. n. 236 del 8-10-2022, che ha sostituito le precedenti tariffe e parametri professionali, questo Giudice ha proceduto alla liquidazione del compenso professionale tenendo conto del valore della causa in atti, dei parametri medi, per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionali, previste nel DM sopra citato, della natura e della complessità della controversia, dell'esito della stessa,
nonché del comportamento processuale delle parti.
Per la voce spese, in quanto già sostenute, si è tenuto conto di quanto documentato da parte attrice come oneri già sostenuti, non essendo previsto alcun parametro che le possa surrogare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico dott. Giuseppe C. Lombardo, definitivamente pronunciando nella causa R.G.
n. 6196 - 2023 proposta da nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F.: ); nata a [...] il C.F._1 Parte_2
27.03.1958 (C.F: ; nata a [...] il C.F._2 Parte_3
07.03.1966 (C.F.: ); nata a [...] C.F._3 Parte_4
di Napoli il 13.02.1951 (C.F.: ) contro C.F._4 [...]
sito in Marano di Napoli, (C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1
nella persona dell'amministratore p.t. geom. ogni contraria istanza, CP_2
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea, così come in parte motiva e per l'effetto:
- dichiara valida ed efficace la delibera condominiale del 12.12.2022;
- condanna i sigg. , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in solido tra loro, al pagamento in favore del Parte_4 [...]
in Marano di Napoli, delle spese del giudizio che si Controparte_1
quantificano in € 7.616,00 per compensi oltre il rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso indicato per la prestazione nonché IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Mario Abbondante, il quale si è
dichiarato antistatario;
- rigetta la domanda di parte convenuta di risarcimento danno ex art. 96
c.p.c., così come in parte motiva.
Sentenza esecutiva ex lege.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Così deciso in Aversa, lì 16 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe C. Lombardo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
R.G. 6196 - 2023
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - in persona del Giudice
Unico dott. Giuseppe C. Lombardo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 6196 - 2023 del R.G.A.C. avente ad oggetto: “Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condominiali”.
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
); nata a [...] il C.F._1 Parte_2
27.03.1958 (C.F: ; nata a [...] il C.F._2 Parte_3
07.03.1966 (C.F.: ); nata a [...] C.F._3 Parte_4
di Napoli il 13.02.1951 (C.F.: ) tutti elettivamente domiciliati C.F._4
in Marano di Napoli al Corso Italia n. 15, presso lo studio degli avv.ti Giovanni
Basile e Francesco Basile, giusta procura in allegazione al all'atto di citazione.
ATTORI
E
sito in Marano di Controparte_1
Napoli, (C.F.: , nella persona dell'amministratore p.t. geom. P.IVA_1 CP_2 , elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Rimini n. 67, presso lo studio
[...]
dall'avv. Mario Abbondante, giusta procura alle liti in allegazione alla propria comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 07.05.2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni,
giusta verbale di udienza, qui richiamato per relationem.
Il G.I. ritenuta la causa matura la tratteneva in decisione.
MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.,
si procederà ad una concisa esposizione degli elementi di fatto e di diritto ai fini del decidere.
Con atto di citazione, iscritto a ruolo in data 29.06.2023 i sigg. Parte_1
, , e citavano in
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
giudizio il sito in Marano di Napoli, Controparte_1
nella persona dell'amministratore p.t. e chiedevano:
- sospendere la delibera impugnata, sussistendone il fumus boni iuris nonché
il periculum in mora.
Nel merito:
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento e l'inefficacia del verbale di assemblea del 12.12.2022 notificato ai condomini assenti il 23.02.2023 e delle relative deliberazioni in esso contenute perché viziato ed illegittimo per violazione di legge e del regolamento di condominio per i motivi indicati nella premessa dell'atto di citazione;
- condannare il al pagamento delle spese e competenze di causa CP_1
con attribuzione ai difensori antistatari anche considerando la mancata partecipazione al procedimento di mediazione.
§§§ §§ §§§
Incardinato il giudizio, si costituiva il Controparte_1
sito in Marano di Napoli, nella persona dell'amministratore p.t., il quale
[...]
impugnava e contestava le avverse domande e chiedeva, nel merito:
- respingere le domande formulate dai sigg. Parte_1 Pt_2
, e nei confronti di esso
[...] Parte_3 Parte_4 [...]
in Marano di Napoli, in quanto improponibile ed improcedibile, Controparte_1
inammissibile, e comunque infondata in fatto ed in diritto in virtù dei motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta;
- condannare gli istanti, in solido, al pagamento delle spese e competenze professionali, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% ex art. 2 D.M.
55/2014, oltre iva e cpa come per legge con attribuzione al procuratore.
- Condannare gli istanti, in solido, al risarcimento dei danni per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., in quella somma da valutarsi in via equitativa.
§§§ §§ §§§
All'udienza del 01.12.2023 il Giudice rinviava la causa al 18.12.2024 per la precisazione delle conclusioni. A seguito di errore fatale di sistema informatico, in data 22.01.2025 la causa veniva rinviata al 07.05.2025 ex art. 189 c.p.c..
A detta udienza le parti costituite precisavano le rispettive conclusioni. Il G.I.
quindi, tratteneva la causa in decisone.
§§§ §§ §§§
La domanda di parte attorea è infondata e pertanto va rigettata per i motivi che seguono.
In tema di delibere dell'assemblea condominiale, è possibile, anzitutto,
distinguere due categorie di delibere invalide, con relativi differenti termini di impugnazione: delibere inesistenti, e dunque nulle, aggredibili in ogni tempo da chiunque dimostri di avervi interesse, ed altresì delibere impugnabili, e dunque annullabili, da impugnare innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria entro 30 giorni.
Sul punto, l'art. 1137 c.c., nel prevedere la possibilità di ricorrere all'autorità
giudiziaria al fine di ottenere l'annullamento di una deliberazione presuntivamente contraria alla legge o al regolamento di condominio, sancisce il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti ed in particolare, dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
Invero, ai sensi dell'art. 1137 c.c. comma 2 contro le deliberazioni contrarie
alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o
astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i
dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli
assenti, pertanto uno degli inadempimenti di maggiore importanza, ai fini della definitiva obbligatorietà della deliberazione condominiale per tutti i comproprietari,
è la comunicazione del verbale dell'assemblea.
Sostanzialmente, se alla ricezione del verbale non segue, laddove ve ne fossero i presupposti, l'impugnazione della delibera, essa non sarà più
impugnabile.
Fermo quanto disciplinato dal legislatore in ordine alla comunicazione del verbale al assente, appare utile precisare in questa sede, che esso altro CP_1
non è che un documento riassuntivo della discussione e, soprattutto, delle deliberazioni adottate dall'assemblea di condominio.
Per quanto la legge non imponga particolari formalità per la redazione di questo documento, è pacifico in dottrina ed in giurisprudenza che esso debba avere un contenuto minimo che permetta l'individuazione dei partecipanti, di quanto deliberato e di chi ha consentito l'adozione di quella decisione (in sostanza i nomi ed i millesimi di favorevoli e contrari); la mancanza di questi particolari requisiti rende il verbale annullabile.
Tuttavia la Cassazione, proprio in relazione all'invalidità del verbale, ha avuto modo di precisare che «non è annullabile la delibera il cui verbale, ancorché non
riporti l'indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia
contenga, tra l'altro, l'elenco di tutti i condomini presenti, personalmente o per delega,
con i relativi millesimi, e nel contempo rechi l'indicazione, nominativi dei condomini
che si sono astenuti e che hanno votato contro e del valore complessivo delle quote
millesimali di cui gli uni e gli altri sono portatori, perché tali dati consentono di
stabilire con sicurezza, per differenza, (quanti e) quali condomini hanno espresso voto
favorevole ed il valore dell'edificio da essi rappresentato, nonché di verificare che la deliberazione stessa abbia in effetti superato il quorum richiesto dall'art. 1136 c.c.
(Cass. civ., sent. 10 agosto 2009 n. 18192 e 19 novembre 2009 n. 24456).
Ne discende che dal giorno in cui il condomino assente ha ricevuto il verbale,
inizia a decorrere il termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137 c.c. per proporre l'eventuale impugnazione della delibera e tale termine, secondo le più recenti pronunce di legittimità possono così distinguersi: nel caso di consegna a mani, la data indicata sull'attestazione di ricezione firmata dal destinatario (come per una raccomandata); nel caso di invio tra indirizzi di posta elettronica certificata, dalla data indicata nell'avviso di consegna generato dal gestore della casella certificata del destinatario;
nell'invio per fax dalla data indicata nelle ricevuta d'invio e in ultimo si segnala altresì la possibilità di invio del verbale tramite mail ordinaria
(Tribunale di Genova, sentenza del 12 febbraio 2024, n. 477).
Sebbene per la comunicazione del verbale dell'assemblea di condominio, a differenza dell'avviso di convocazione, la legge non indichi le modalità di recapito,
è consigliabile attenersi a quelle qui indicate, poiché rappresentano modalità che consentono di avere certezza della data di ricezione.
E' utile ricordare che il termine di decadenza appena citato e quindi il conteggio, così come fin qui esposti, valgono in relazione alle deliberazioni annullabili, in quanto quelle nulle possono essere impugnate in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse.
Secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione debbono
«qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione
dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla
legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di
convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da
irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme che
richiedono qualificate maggioranze in relazione all'oggetto» (Cass. 7 marzo 2005 n.
4806).
§§§ §§ §§§
Sulla premessa di quanto esposto, si precisa che il verbale da comunicare
(rectius trasmettere) al condomino assente deve contenere, per la sua validità, tutte le parti che lo compongono con gli eventuali allegati, ivi compresa l'indicazione dei votanti e delle quote con riferimento alle singole decisioni sui punti messi all'ordine del giorno.
Nel caso di specie, così come documentato da parte attrice, il verbale di assemblea, in seconda convocazione in data 12.12.2022, è stato comunicato nei termini di legge e, quindi, portato nella sfera di conoscibilità delle parti attrici.
§§§ §§ §§§
Superato lo scrutinio in ordine alla tempestività della notifica del verbale di assemblea al assente, l'altra questione da affrontare è quella relativa al CP_1
merito della controversia.
In particolare, parte attrice contesta il deliberato assembleare del 12.12.2022
in ordine alla violazione del regolamento condominiale per mancata convocazione dell'assemblea in modalità mista ovvero da remoto e in presenza.
Sul punto va precisato quanto segue: Durante la pandemia da Covid-19, si è affermata la possibilità di svolgere le assemblee condominiali non solo in presenza, ma anche in forma telematica;
si tratta di un'evoluzione che ha portato alla nascita di un nuovo modello ossia l'assemblea condominiale in modalità mista, cioè con alcuni partecipanti fisicamente presenti e altri collegati da remoto, sul punto, il legislatore è
intervenuto riformando l'art. 66 disp. att. c.c.
Nello specifico, la riforma del condominio (Legge n. 220/2012), e più di recente il Decreto Milleproroghe e il D.L. n. 18/2020 (cosiddetto “Cura Italia”),
hanno aperto le porte allo svolgimento delle assemblee da remoto inizialmente in via emergenziale, poi con tendenze sempre più consolidate e il comma 6 dell'art. 66
delle disposizioni di attuazione del codice civile, come modificato, dispone che,
anche ove non espressamente contemplato nel regolamento condominiale, l'avviso di convocazione può prevedere che l'assemblea si svolga in modalità di videoconferenza. In tal caso, è necessario che sia indicata la piattaforma elettronica sulla quale si terrà l'assemblea e che sia garantita l'identificazione dei partecipanti,
la loro possibilità di intervenire, esprimere il voto e ricevere documenti.
Questo riconoscimento non esclude la possibilità di svolgere l'assemblea in forma ibrida o mista, purché siano rispettati i principi di trasparenza,
partecipazione e tracciabilità delle operazioni assembleari.
Alla luce di quanto detto è chiaro che il nostro ordinamento consente lo svolgimento delle assemblee condominiali anche in modalità telematica o mista.
Anche in questo caso vi sono dei criteri da rispettare perché la riunione possa essere considerata legittima e valida: l'avviso di convocazione deve specificare chiaramente la possibilità di partecipare in presenza o da remoto;
la piattaforma utilizzata per il collegamento;
le modalità per accedere, identificarsi e votare;
tutti i condomini devono essere messi nelle condizioni di scegliere liberamente tra partecipazione fisica o telematica, senza discriminazioni;
deve essere garantita la parità di trattamento, cioè ogni partecipante (sia in sala che online) deve poter ascoltare, intervenire, ricevere la documentazione e votare con piena cognizione;
deve essere verificata l'identità dei partecipanti collegati da remoto e deve essere tracciata la regolarità delle operazioni assembleari (presenze,
quorum, votazioni).
Orbene, perché l'assemblea in forma telematica o mista sia valida non è
richiesto il consenso unanime dei condomini, è sufficiente che l'amministratore,
o chi convoca l'assemblea, preveda nella convocazione la possibilità della modalità
telematica.
Anche il singolo condomino, in particolare quando la partecipazione fisica alle assemblee è difficoltosa per motivi di età, salute o distanza geografica, può
preferire che l'assemblea si svolga in modalità mista (presenza + videoconferenza)
e in tal caso diventa essenziale capire se il condomino interessato abbia o meno il diritto di pretendere che l'assemblea si svolga in forma telematica.
Ebbene il già citato art. 66, comma 6, disp. att. c.c. nell'ammettere lo svolgimento dell'assemblea in videoconferenza, anche in assenza di una previsione regolamentare, non riconosce al singolo condomino il diritto di pretendere che
la riunione si svolga in modalità telematica o mista, quindi, non esiste una
norma che obblighi l'amministratore o l'assemblea ad accogliere la richiesta
di un singolo condomino. Nonostante l'assenza di un diritto esplicito, il principio di buona amministrazione e di favor partecipationis (favorire la partecipazione dei condomini) resta centrale nell'interpretazione delle regole condominiali. In questo senso, la richiesta motivata di un condomino di partecipare da remoto ovvero in presenza per motivi oggettivi (quali disabilità, età avanzata, assenza prolungata) può essere considerata legittima e meritevole di accoglimento da parte dell'amministratore o dell'assemblea. Rifiutare sistematicamente queste richieste,
senza giustificazioni plausibili, potrebbe configurare un comportamento discriminatorio o una violazione dei principi di correttezza e parità di trattamento.
In questo contesto il ruolo dell'amministratore è certamente delicato. Egli ha il compito di convocare l'assemblea nel rispetto della legge e del regolamento condominiale, ma ha anche il dovere di garantire che tutti i condomini possano partecipare. Pertanto, se l'amministratore riceve una richiesta motivata di modalità
mista, pur non essendo obbligato per legge ad accoglierla, ha comunque l'onere di valutare: la fattibilità tecnica (es. disponibilità della piattaforma, connessione internet, attrezzature); il numero di richieste ricevute;
la possibilità di garantire regolarità e parità di partecipazione.
Negare la modalità mista senza motivazioni o per prassi potrebbe portare, nei casi estremi, ad impugnazioni delle delibere da parte dei condomini esclusi.
Per evitare incertezze ed evitare altresì di incorrere in pretestuose impugnazioni del verbale d'assemblea, che potrebbero ritardare l'esecuzione delle delibere, è consigliabile che il regolamento condominiale venga eventualmente aggiornato, nel senso di prevedere espressamente la possibilità che l'assemblea si svolga in modalità telematica. L'assemblea all'uopo può deliberare (con maggioranza qualificata ex art. 1136 c.c.) una modifica al regolamento condominiale che preveda espressamente la possibilità di tenere assemblee in modalità mista;
i criteri per accogliere e valutare le richieste dei singoli;
le modalità operative e i requisiti tecnici. In questo modo, si tutelano sia i diritti individuali sia l'organizzazione dell'amministrazione condominiale.
In definitiva, l'assemblea condominiale in modalità mista è non solo possibile, ma ormai pienamente compatibile con l'attuale normativa italiana,
rappresenta un'evoluzione moderna ed efficiente del modo di gestire la vita in condominio, a patto che si rispettino i principi di chiarezza e trasparenza.
Inoltre, benché il singolo condomino non abbia un diritto assoluto e immediatamente esigibile a pretendere la modalità mista, la sua richiesta può e deve essere considerata con attenzione, soprattutto se giustificata da motivi oggettivi.
L'amministratore ha una discrezionalità operativa, che però deve essere esercitata in modo non arbitrario;
pertanto, è auspicabile dotare il di CP_1
una regolamentazione chiara sulla modalità mista rappresenta di certo la scelta più prudente ed evoluta.
§§§ §§ §§§
Calando le coordinate nel caso che ci occupa, quanto sostenuto da parte attrice, in ordine all'impugnazione della delibera condominiale del 12.12.2022 per mancata convocazione dell'assemblea anche in modalità mista, non è fondata. Invero, come precedentemente illustrato e anche alla luce dell'interpretazione del novellato art. 66 disp att. c.c., non esiste un diritto del singolo condomino a che le assemblee di condominio si tengano in un determinato modo.
Nello specifico, così come documentato, il convenuto ha CP_1
provveduto anzitempo a modificare il regolamento di condominio in ordine alle modalità di svolgimento delle assemblee condominiali, con la delibera del
27.07.2021. Tale delibera, votata dalla maggioranza dei partecipanti, ha modificato l'art. 5 comma 2 dove espressamente si legge: (…) che la seduta avverrà tramite
strumenti telematici ossia della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione
indicando le modalità operative di partecipazione.
A fronte di tale modifica, l'amministratore di aveva provveduto a CP_1
raccogliere i consensi di tutti i condomini, che sono stati allegati nel presente giudizio e dai quali si evince che la maggioranza qualificata aveva aderito alla modifica, confluita successivamente nella delibera del 27.07.2021, mai impugnata,
quindi vincolante per tutti i partecipanti.
Alla luce di siffatte considerazioni, non trova fondamento la doglianza di parte attrice, la quale si lamenta di non aver avuto la possibilità di poter partecipare all'assemblea di condomino del 12.12.2022, nonostante avesse fatto espressa richiesta all'amministratore della modalità mista.
Invero, i sigg. e odierni attori, Parte_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4
erano a conoscenza che siffatta possibilità (assemblea mista) era loro preclusa in forza della delibera del 27.07.2021 a cui, tra l'altro, la sig.ra Parte_4
aveva anche prestato il proprio consenso (cfr., all. 3 parte convenuta) delineandosi,
strictu sensu” anche un abuso del diritto. La recente giurisprudenza di merito ha avuto modo di chiarire che l'amministratore di non è obbligato per legge ad accogliere la richiesta CP_1
(motivata) di modalità mista, sebbene questa sia auspicabile, incombendo sullo stesso la verifica di valutarne la fattibilità tecnica ed il numero di richieste ricevute.
Anche tale punto è stato chiarito dall'istruttoria svolta, laddove l'amministratore di convenuto, avendo ricevuto le richieste di modalità CP_1
mista da parte attrice ha motivato il diniego per carenza di locali adeguati.
Per tali ragioni la delibera condominiale del 12.12.2022 in seconda convocazione è valida ed efficace.
§§§ §§ §§§
Non è accoglibile la domanda di parte convenuta relativamente alla condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., atteso che l'accertamento della esistenza di una condizione soggettiva da mala fede o colpa grave da parte attrice, tale da giustificarne l'irrorazione, non è stata sufficientemente provata.
Per quanto sopra, argomentato, la domanda convenuta va rigettata.
§§§ §§ §§§
Le spese seguono la soccombenza e sussistendo le condizioni per l'applicazione della normativa regolamentare di cui al D.M. 13 agosto 2022 n. 147
con il «Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55,
concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per
la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre
2012, 247». G.U. n. 236 del 8-10-2022, che ha sostituito le precedenti tariffe e parametri professionali, questo Giudice ha proceduto alla liquidazione del compenso professionale tenendo conto del valore della causa in atti, dei parametri medi, per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionali, previste nel DM sopra citato, della natura e della complessità della controversia, dell'esito della stessa,
nonché del comportamento processuale delle parti.
Per la voce spese, in quanto già sostenute, si è tenuto conto di quanto documentato da parte attrice come oneri già sostenuti, non essendo previsto alcun parametro che le possa surrogare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico dott. Giuseppe C. Lombardo, definitivamente pronunciando nella causa R.G.
n. 6196 - 2023 proposta da nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F.: ); nata a [...] il C.F._1 Parte_2
27.03.1958 (C.F: ; nata a [...] il C.F._2 Parte_3
07.03.1966 (C.F.: ); nata a [...] C.F._3 Parte_4
di Napoli il 13.02.1951 (C.F.: ) contro C.F._4 [...]
sito in Marano di Napoli, (C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1
nella persona dell'amministratore p.t. geom. ogni contraria istanza, CP_2
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea, così come in parte motiva e per l'effetto:
- dichiara valida ed efficace la delibera condominiale del 12.12.2022;
- condanna i sigg. , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in solido tra loro, al pagamento in favore del Parte_4 [...]
in Marano di Napoli, delle spese del giudizio che si Controparte_1
quantificano in € 7.616,00 per compensi oltre il rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso indicato per la prestazione nonché IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Mario Abbondante, il quale si è
dichiarato antistatario;
- rigetta la domanda di parte convenuta di risarcimento danno ex art. 96
c.p.c., così come in parte motiva.
Sentenza esecutiva ex lege.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Così deciso in Aversa, lì 16 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe C. Lombardo