Sentenza 2 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/07/2001, n. 8905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8905 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2001 |
Testo completo
8 905 /0 1 Aula B REPUBBLICA ITALIAN IN NOME DEL PO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G.N.10980/99 Dott. Guglielmo SCIARELLI Consigliere Consigliere ron. 20365 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Rep. Dott. Guido VIDIRI Ud. 11/04/01 LAMORGESE Cons. Rel. Dott. Antonio ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: AR NI, elettivamente domiciliato in Roma, l'avv. Giuseppe Sante via Carlo Poma n. 2, presso Assennato, che con l'avv. Margherita Lamonica lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
B - ricorrente
contro
MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro in carica, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che per legge 1778 lo rappresenta e difende;
- controricorrente e contro 1 E.N.P.A.M. - intimato avverso la sentenza n. 11314 del Tribunale di Roma depositata il 10 giugno 1998 (R.G. n. 33116/92). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11 aprile 2001 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Franco Agostini per delega avv. Giuseppe Sante Assennato;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NI Iannelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 9 maggio 1991 il Pretore di Roma accoglieva la domanda proposta nei confronti del Ministero del Tesoro, successore ex lege del disciolto INAM, dal dr. NI BA, nella qualità di medico generico e pediatra di libera scelta, diretta ad ottenere la condanna del convenuto a) al pagamento in suo favore della somma di lire 8.053.425 a titolo di differenze quote carovita del secondo semestre 1977, in relazione ai compensi percepiti per la sua attività 2 professionale in regime di convenzione con l'INAM, a lui spettanti per le variazioni ISTAT intervenute nel periodo 1° luglio 1976/30 giugno 1977 sulla base dell'accordo integrativo della convenzione nazionale unica per la disciplina dei rapporti tra i medici generici e pediatri stipulata il 31 maggio 1978, accordo sottoscritto il 30 gennaio 1981; b) all'ENPAM della somma di lireal versamento 889.742, in forza dello stesso accordo. La decisione, appellata dal Ministero, è stata riformata dal Tribunale di Roma con pronuncia depositata il 10 giugno 1998, che ha rigettato la domanda del predetto sanitario. На rilevato il giudice del gravame la nullità del suddetto accordo integrativo, perché in contrasto con la disciplina imperativa del regime del blocco delle tariffe professionali dei medici in regime di convenzione con i disciolti enti mutualistici e di cui agli artt. 8 legge n. 386 del 1974 e 8 e 11 legge n. 349 del 1977. Il blocco concerneva, ha sottolineato il Tribunale, non solo le tariffe-base, ma anche i meccanismi di adeguamento delle stesse, previsti dalle convenzioni, agganciati agli indici di svalutazione, e malgrado l'abrogazione dell'art. 8, sesto comma, del decreto-legge 8 luglio 1974 n. 3 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974 n. 386, il sistema del blocco delle tariffe era rimasto in vigore per il periodo anteriore al 1° gennaio 1978. Avverso la sentenza di appello il BA ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Il Ministero del Tesoro ha resistito con controricorso, mentre l'ENPAM non ha svolto alcuna attività difensiva in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si denuncia falsa applicazione dell'art. 8, sesto comma, del decreto- legge 8 luglio 1974 n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974 n. 386, degli artt. 9, 10, secondo e terzo comma, e 11, primo comma, legge 29 giugno 1977 n. 349, 6 decreto-legge 25 gennaio 1985 n. 8, violazione della convenzione INAM del 1973, della convenzione unica nazionale del 1978 e dell'accordo integrativo di quest'ultima in data 1981, nonché vizio di motivazione. Si deduce l'errore in cui è incorsa la sentenza impugnata perché nell'affermare la nullità dell'accordo integrativo richiamato in base alla specifica sanzione stabilita dall'art. 8 del decreto legge n. 264 del 1974, non aveva tenuto conto della espressa abrogazione della norma contenuta nell'art. 11 della legge n. 349 del 1977. Si sostiene poi che l'applicazione dell'accordo del 1981, integrativo non della convenzione del 1977 ma di quella unica nazionale del 1978, non comportava alcun aumento delle precedenti tariffe del 1973 prorogate sino a tutto il 1977, rapportandole a quelle nuove fissate con la convenzione unica: era invece stabilita la corresponsione di emolumenti maturati ai sensi della convenzione INAM del 1973 per i punti 1 e 2 (rispettivamente quote ISTAT del secondo semestre 1977 e indennità ferie ed aggiornamento professionale) e dei corrispettivi maturati in virtù della convenzione unica nazionale del 1978 per il punto 3 (sanatoria della mancata raccolta dei nominativi degli assistibili e della mancata applicazione del sistema di pagamento a quota capitaria e non a notula per come invece dicembre 1978). Sicorrisposto fino al 31 sottolinea, inoltre, la natura retributiva a tutti gli effetti dell'indennità di contingenza e che essa si affianca alla retribuzione base allo scopo di rendere reale il salario normale. 150 Con il secondo motivo si denuncia errata interpretazione dell'art. 6 decreto-legge n. 8 del 1985, violazione dell'art. 1965 cod. civ., della convenzione INAM del 1973, della convenzione unica nazionale del 1978 e dell'accordo integrativo di in data 1981, nonché vizio di quest'ultima motivazione. Innanzitutto si addebita alla sentenza impugnata di non avere esaminato il contenuto dell'accordo integrativo e di non avere considerato l'intento delle parti di prevenire le liti che certamente si sarebbero verificate per il pagamento integrale delle spettanze a quota capitaria. L'accordo presentava i requisiti di una transazione non novativa, con l'effetto che per esso non potevano operare limiti previsti sul piano mirando a definiregenerale per le convenzioni, aspetti riguardanti periodi già decorsi, rapporti già instaurati e prestazioni già rese. Con il terzo motivo si denuncia violazione ed errata interpretazione dell'accordo integrativo 1981, degli artt. 7, 8, 10, secondo comma, legge n. 349 del 1977, 77, terzo e quarto comma, legge n. 883 (recte 833) del 1978, dell'art. 11 decreto- legge n. 285 del 1980, convertito nella legge 8 6 agosto 1980 n. 441. L'accordo non doveva né poteva essere recepito dai commissari liquidatori degli enti disciolti, essendo le gestioni commissariali cessate dalle funzioni alla data della stipula dell'accordo e si afferma la legittimazione del Ministero in caso di inadempimento di quanto stabilito dall'accordo. Con il quarto motivo ed ultimo motivo di ricorso si denuncia, con riferimento all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione dell'art. 6, ultimo comma, legge n. 103 del 1985 e si deduce che una legge interpretativa, pur avendo funzione esplicativa e retroattiva, non può applicarsi ai rapporti definiti con transazione, quali appunto quelli del caso di specie. Tutti e quattro motivi, che possono essere congiuntamente trattati data la loro connessione, sono infondati. La questione della validità dell'accordo stipulato il 30 gennaio 1981 ad integrazione della convenzione nazionale unica per la disciplina dei rapporti fra medici generici e pediatri del 31 maggio 1978, su cui si incentrano le doglianze proposte dal ricorrente, è stata risolta in modo negativo dalla costante giurisprudenza di questa 7 Corte, che anche di recente (v. sentenza 3 ottobre 1998 n. 9816) ha ribadito il principio secondo cui "Il sistema del blocco delle tariffe - concernente anche il relativo meccanismo d'indicizzazione - per la liquidazione dei compensi dovuti dagli enti mutualistici ai medici convenzionati esterni (art. 8 decreto-legge 8 luglio 1974 n. 264, convertito con legge 17 agosto 1974 n. 386) non è stato automaticamente caducato dall'entrata in vigore della legge 29 giugno 1977 n. 349, che, stabilendo (art. 11) l'abrogazione della previgente normativa al riguardo, vi provvede solo subordinatamente al sopravvenire di nuove convenzioni, le quali non possono prevedere aumenti tariffari con decorrenza gennaio 1978, come confermatoanteriore al 1° dall'art. 6 del decreto-legge 25 gennaio 1985 n. 8 (convertito in legge 27 marzo 1985 n. 103), che con norma ritenuta costituzionalmente legittima con sentenza n. 6 deldalla Corte costituzionale - in tal senso ha interpretato autenticamente 1988 l'art. 11, comma primo, della legge n. 349 del 1977 e l'art. 8, comma sesto, del decreto-legge n. 264 del 1974, con la conseguente nullità di tutti gli convenzioni in contrasto con laaccordi e disciplina imperativa del detto regime di 8 congelamento tariffario, a nulla rilevando il carattere transattivo di detti accordi né la circostanza che essi siano stati perfezionati a livello individuale con l'accettazione dei singoli medici interessati". Il Collegio condivide e fa proprio tale principio di diritto, considerate le persuasive argomentazioni che lo sostengono e soprattutto la chiara formulazione della norma di interpretazione autentica emanata dal legislatore del 1985. Infatti, il decreto-legge 25 gennaio 1985 n. 8, convertito nella legge 27 marzo 1985 n. 103, all'art. 6 così testualmente dispone: "Gli articoli 11, primo comma, della legge 29 giugno 1977, n. 349, e 8, sesto comma, del decreto-legge 8 luglio 1974 n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, vanno intesi nel senso che fino a quando siano divenuti efficaci le nuove tariffe previste dalle convenzioni nazionali uniche contemplate nella legge 29 giugno 1977, n. 349, ai medici, farmacisti e appartenenti alle categorie sanitarie ausiliarie convenzionati con gli enti mutualistici sono dovuti corrispettivi in misura pari a quella risultante dall'ultima convenzione da ciascun ente stipulata con le 9 categorie professionali prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge 8 luglio 1974 n. 264, da intendersi prorogata fino alle sopraindicate convenzioni nazionali uniche, senza aumenti o adeguamenti di alcun genere”. Infondata è perciò la doglianza proposta dal laddove sostiene che la nullitàricorrente dell'accordo integrativo sopra richiamato è stata affermata dal giudice del merito sulla base di norme non più esistenti, in quanto espressamente abrogate. Irrilevante, poi, è la deduzione svolta dal ricorrente circa la inclusione delle differenze tariffarie pretese negli emolumenti maturati in base alla convenzione INAM del 1973, per il divieto di aumento o adeguamento a qualunque titolo delle tariffe prorogate. Priva di decisività, infine, è la censura valutazione della asserita relativa alla omessa dell'accordo integrativo, natura transattiva poiché, come esattamente già rilevato dal giudice del gravame (che richiama Cass. 15 novembre 1986 n. 6478), l'accordo ha ad oggetto diritti patrimoniali sottratti alla disponibilità delle parti contraenti e disciplinati invece dal legislatore con norme 10 imperative nel superiore interesse del contenimento della spesa pubblica, senza che fosse residuato di discrezionalità nella alcun margine ledei compensi concernenti determinazione prestazioni professionali dei medici convenzionati esterni. La nullità dell'accordo comporta l'assorbimento del rilievo svolto con il terzo motivo sulla legittimazione dei commissari liquidatori degli enti mutualistici all'esecuzione dell'accordo medesimo e del Ministero del tesoro in caso di inadempimento. Il ricorso va dunque rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa fra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, 1'11 aprile 2001. Consigl Dere est. Il Presidente Lav Rosario be munis Autours очет IL CANCELLIERE Depositat in Cancelleria ogg 2 LUB. 2001 A M E R P U IL CANCELLIERE 11 800