Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 26/11/2025, n. 3387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3387 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03387/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01327/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1327 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelo La Fauci Belponer, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Palermo, via VA Maurigi, n. 11 e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Catania, Questura di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo del giudizio:
del silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti del 24.4.2024, inviata via p.e.c. nella medesima data, il cui contenuto sarà in proseguo precisato;
nonché per l’ordine di esibizione
di copia delle schede/rapporti redatti da personale appartenente alla Polizia di Stato e/o all’Arma dei Carabinieri e/o alla Guardia di Finanza in occasione dei presunti controlli asseritamente eseguiti sul ricorrente nelle date 27.5.2020- 28.12.2020-22.3.2022-51.2023-18.7.2024, cosi come indicato nella nota Prefettura di Catania del 14.4.2025, relativi al ricorrente nonché degli estremi delle targhe delle autovetture fermate nelle medesime date con a bordo il sig. -OMISSIS-, nonché gli estremi anagrafici delle persone asseritamente indagate e fermate per i medesimi controlli unitamente al ricorrente e nelle citate date;
B) per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato in data il 2 luglio 2025:
della nota Questura di Catania prot n.-OMISSIS-, conosciuta in pari data, il cui contenuto sarà in proseguo precisato;
nonché per l’ordine di esibizione
di copia dei documenti contenuti nella banca SDI e relativi ai presunti controlli asseritamente eseguiti sul ricorrente nelle date 27.5.2020-28.12.2020-22.3.2022- 51.2023-18.7.2024, nonché gli estremi delle targhe delle autovetture, con a bordo il ricorrente, controllate nelle medesime date, nonché gli estremi anagrafici delle persone che si trovavano in compagnia del medesimo ricorrente in occasione dei citati controlli del territorio ed asseritamente indagate e/o con precedenti di Polizia nelle citate date;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Catania, Questura di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 il dott. VA SE AN TO e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso introduttivo del giudizio notificato e depositato in data 20 giugno 2025 il deducente ha rappresentato quanto segue.
Il ricorrente svolge l’attività lavorativa di addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo e, in previsione dell’assunzione presso società operante nel settore della sicurezza, ha presentato un’istanza di iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo di cui all’art. 3 della legge 15 luglio 2009 n. 94.
In data 19 aprile 2025 il ricorrente ha ricevuto la nota Prefettura di Catania – area I – Ordine e sicurezza pubblica - avente ad oggetto la comunicazione ex art. 10 bis della legge n. 241/1990 dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; in particolare, secondo le informazioni pervenute dalla Questura di Catania il deducente, nelle date 27 maggio 2020-28 dicembre 2020-22 marzo 2022-5 gennaio 2023-18 luglio 2024, in sede di controlli veicolari ordinari, sarebbe stato in compagnia di persone indagate e/o con precedenti di polizia.
Al fine di presentare di documentate osservazioni procedimentali, il ricorrente ha chiesto, ai sensi degli artt. 22-24, comma 7, Legge n. 241/1990 l’ostensione di copia dei seguenti documenti:
a) copia delle schede/rapporti redatti dal personale appartenente alla Polizia di Stato e/o all’Arma dei Carabinieri e/o alla Guardia di Finanza in occasione dei presunti controlli asseritamente eseguiti nelle date 27 maggio 2020-28 dicembre 2020-22 marzo 2022-5 gennaio 2023-18 luglio 2024 relativi all’istante nonché degli estremi delle targhe delle autovetture fermate nelle medesime date con a bordo il deducente, nonché gli estremi anagrafici delle persone asseritamente indagate e fermate per i medesimi controlli unitamente al ricorrente nelle citate date;
b) copia delle informazioni trasmesse dalla Questura di Catania a Codesta Prefettura in occasione del presente procedimento amministrativo relativo all’iscrizione del ricorrente nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo.
Con nota prot n. -OMISSIS- la Prefettura di Catania ha trasmesso solo la documentazione sub b), rappresentando che quella sub a) era detenuta dalla Questura di Catania alla quale è stata inoltrata l’istanza di accesso per i profili di competenza; nonostante i solleciti, tuttavia, la Questura di Catania non ha consegnato la documentazione e, conseguentemente, si è formato un parziale silenzio rigetto ex art. 25, comma 4, Legge n. 241/1990 avverso il quale la parte ricorrente - con l’atto introduttivo del giudizio - ha proposto le domande in epigrafe.
La parte ricorrente, con l’atto introduttivo del giudizio, ha rappresentato - in sintesi - di essere titolare di un interesse personale, diretto ed attuale all’accesso, avendo chiesto l’iscrizione nell’elenco prefettizio di cui all’art. 3 della Legge n. 94/2009 ed essendo destinatario di un preavviso di rigetto della citata istanza; inoltre, ha evidenziato che i documenti oggetto di ostensione sono indispensabili all'esercizio del diritto di difesa - in sede procedimentale e, eventualmente, in sede giurisdizionale - e che, sotto altro punto di vista, ha errato l'Amministrazione, tenuto conto che l'accesso esercitato ha natura difensiva e che deve prevalere sul limite di cui all'art. 24, commi 1 lett. d), e 4 lett d), della Legge n. 241/1990
2. Si è costituito in giudizio con atto di mero stile il Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Catania, Questura di Catania.
3. Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 1 luglio 2025 e depositato in data 2 luglio 2025 il deducente ha proposto le ulteriori domande in epigrafe.
La parte ricorrente ha contestato, in particolare, la nota avversata con la quale la Questura di Catania ha denegato in modo espresso l’istanza di accesso per due ragioni: gli atti richiesti sono inseriti nella banca dati SDI, in uso esclusivo alle Forze dell’Ordine; fatto salvo il diritto alla riservatezza, le informazioni richieste dalla Prefettura sarebbero state trasmesse con nota del 28 marzo 2025.
Per l’esponente, l’oggetto dell’istanza di accesso del 24 aprile 2025 (lettera a) concerne le informazioni (relative al medesimo ricorrente) contenute nella banca dati SDI ove vengono caricati i dati ricavati in occasione dei controlli sul territorio effettuati dalle Forze di Polizia; trattasi di informazioni contenute in un documento informatico e, come tali, accessibili.
Il ricorrente argomenta di aver diritto all’ostensione di tali informazioni contenute nello SDI in quanto indispensabili e/o necessarie all'esercizio del diritto di difesa ed in virtù del nesso di strumentalità necessaria con il procedimento avviato dallo stesso deducente ex art. 3 Legge 15 luglio 2009 n. 94.
Per il deducente, inoltre, erroneo appare anche il richiamo – a sostegno dell’impugnato diniego – al diritto alla riservatezza dei terzi, in quanto detto diritto recede di fronte a quello difensivo disciplinato dall’art. 24, comma 7, Legge n. 241/1990 ed integrante un’autonoma fattispecie di accesso, avente esplicito ancoraggio costituzionale (art. 24 Cost); ed ancora, per l’esponente, il diritto all’accesso a tali informazioni contenute nella banca dati SDI poggia anche sull’art. 56 D.L.vo n. 196/2023 che consente all’interessato l’accesso alle informazioni contenute nella citata banca dati.
Infine, per la parte ricorrente nessun giudizio di bilanciamento tra interessi contrapposti è stato effettuato dall’Amministrazione resistente, che ha opposto un diniego privo di un’adeguata e rafforzata motivazione, vieppiù necessaria a fronte dell’evidente sacrificio del diritto di difesa che il deducente intende esercitare sia in sede procedimentale sia, eventualmente, in sede giurisdizionale.
4. Alla camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025, presente l’Avvocatura erariale per la parte resistente, come da verbale, preliminarmente il Collegio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., ha rilevato possibili profili di improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio, stante il superamento del contestato silenzio-rigetto sull’istanza di accesso con il provvedimento di diniego espresso impugnato con ricorso per motivi aggiunti.
Dunque, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, deve dichiararsi improcedibile il ricorso introduttivo del giudizio, dal momento che il silenzio-rigetto formatosi sulla proposta domanda di accesso, impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio, è stato superato dall’adozione del provvedimento espresso (di diniego) da parte della Questura di Catania, impugnato con il ricorso per motivi aggiunti.
E’ ben noto, invero, che l’esplicito diniego (di accesso) sopravvenuto, laddove fondato su una motivazione espressa, in esito all'istruttoria compiuta e alla valutazione effettuata, non può assumere le caratteristiche di un atto meramente confermativo di un precedente silenzio con valore legale tipico di diniego, ma costituisce atto di conferma a carattere rinnovativo.
2. Il ricorso per motivi aggiunti merita di essere accolto nei sensi e nei termini di seguito specificati.
2.1. In via preliminare, il Collegio osserva che il giudizio in materia di accesso ex art. 116 cod. proc. amm. è un giudizio di impugnazione - merito, nel senso che il meccanismo di instaurazione è di tipo impugnatorio, ma è diretto non alla mera eliminazione dell’atto impugnato (come l’ordinario giudizio impugnatorio che si conclude con una sentenza costitutiva), ma alla pronuncia di una decisione sul rapporto in funzione sostitutiva dell’Amministrazione; in tal senso il giudizio in materia di accesso è un “giudizio sul rapporto”, poiché oggetto del giudizio è l’accertamento della sussistenza o meno del diritto dell’istante all’accesso, che si conclude, ove l’accertamento abbia avuto esito positivo, con una sentenza di condanna dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 116, comma 4, cod. proc. amm., all’esibizione e, ove previsto, alla pubblicazione dei documenti richiesti (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2022, n. 3454).
Inoltre, il giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi ex art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 116 cod. proc. amm. ha per oggetto la verifica della spettanza o meno del “diritto di accesso”, più che la verifica della sussistenza o meno di vizi di legittimità dell’atto amministrativo (cfr., ex plurimis , T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 29 dicembre 2023, n. 7374).
2.2. Premesso quanto sopra, deve essere precisato che l’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 riconosce, in generale, il diritto di accesso in capo ai soggetti “ interessati ” ossia ai “ soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso ”.
Il Collegio ritiene, nel caso in esame, il ricorrente soggetto interessato, legittimato ad esercitare il diritto di accesso, in quanto portatore di un interesse corrispondente ad una situazione giuridica soggettiva collegata agli atti di cui ha richiesto l’accesso, finalizzato alla conoscenza delle schede/rapporti redatti dal personale delle Forze dell’Ordine in occasione dei controlli meglio indicati nell’istanza nonché degli estremi delle targhe delle autovetture fermate (nelle medesime date) con a bordo il deducente in uno agli estremi anagrafici delle persone indagate e fermate per i medesimi controlli nelle stesse date, “ per presentare osservazioni ex art. 10 bis Legge n. 241/1990 e per proporre eventuale ricorso giurisdizionale […] per l'annullamento dell'eventuale diniego di iscrizione all'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo ”, posto che - all’evidenza - la mancata conoscenza delle suddette informazioni preclude l’esperimento dei rimedi - procedimentali e processuali - posti a tutela dell’interesse sotteso all’istanza citata.
2.3. Va quindi osservato che in materia di accesso vige il principio generale espresso all'art. 24, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 secondo il quale “ Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici […]”, mentre il precedente comma 6, lett. c), stabilisce la possibilità di limitazione, previa adozione di apposito regolamento “ quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini ”.
Orbene, con D.M. 16 marzo 2022 - così come con il precedente del 10 maggio 1994, n. 415, modificato e integrato dal successivo n. 508 del 17 novembre 1997, tutti recanti la disciplina regolamentare delle categorie di documenti amministrativi sottratti all'accesso – sono stati sottratti all'accesso “ le relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti inerenti ad adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni od autorizzazioni comunque denominate o ad altri provvedimenti di competenza delle autorità di pubblica sicurezza, compresi quelli relativi al contenzioso amministrativo, che contengono notizie relative a situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica e all'attività di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che, per disposizioni di legge o di regolamento, ne siano previste particolari forme di pubblicità o debbano essere uniti a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità ” (art. 3, comma 1, lett. b)).
Secondo condiviso orientamento giurisprudenziale, già con riferimento all'art. 3, comma 1, lett. b), del predetto D.M. 10 maggio 1994, n. 415, da ritenersi riferibile anche alla norma successiva analoga introdotta dal citato D.M. 16 marzo 2022, “ deve essere interpretato in senso non strettamente letterale, giacché altrimenti sorgerebbero dubbi sulla sua legittimità, in quanto si determinerebbe una sottrazione sostanzialmente generalizzata alle richieste ostensive di quasi tutti i documenti formati dall'Amministrazione dell'Interno, con palese frustrazione delle finalità perseguite dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 ” (cfr., ex plurimis , T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 22 settembre 2025, n. 1484; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 14 maggio 2024, n. 1615; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, 2 aprile 2021, n. 3973).
Coerentemente, è stato dato rilievo preminente al diritto di accesso, osservando che “ il comma 7 dello stesso art. 24 esprime il principio generale per cui in ogni caso (ossia anche nei casi in cui si tratti di atti sottraibili all'accesso mediante i regolamenti attuativi dei commi precedenti), deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici ” (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 12 giugno 2023, n. 1839; cfr. anche cit. T.A.R. Lazio Roma, I - ter , 2 aprile 2021, n. 3973).
2.4. Nello specifico, quanto all’esercizio del diritto di accesso ai dati personali e alle informazioni raccolti e trattati presso la Banca Dati Interforze - che consentono al Dipartimento della Pubblica Sicurezza di attuare le direttive impartite dal Ministro dell'Interno e di espletare i propri compiti istituzionali in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità - occorre osservare che il CED Interforze è stato istituito dall’art. 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, presso il Ministero dell’Interno, per provvedere alla raccolta, elaborazione, classificazione, analisi, valutazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati strumentali alla tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e della prevenzione e repressione della criminalità, nonché alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati appartenenti alle Forze di Polizia (art. 6, comma 1, lett. a), della legge 1 aprile 1981, n. 121).
Quanto all’esercizio del diritto di accesso ai dati personali, e alle informazioni, raccolti e trattati presso la predetta Banca Dati Interforze è espressamente riconosciuta la facoltà, per chiunque, di richiedere la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, di chiederne la cancellazione o trasformazione in forma anonima (art. 10, comma 3, legge 1 aprile 1981, n. 121), fermo restando che l’Ufficio “ può omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, dandone informazione al Garante per la protezione dei dati personali ” (art. 10, comma 4, legge 1 aprile 1981, n. 121).
All’interno della ratio fondante tale cornice normativa va dunque interpretato e applicato il D.M. 16 marzo 2022 il quale, per quel che qui rileva, all’art. 3, comma 1, lett. a) e lett. b), sottrae all’accesso gli atti ivi indicati, quali le relazioni di servizio, le informazioni e gli altri atti o documenti inerenti all'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità “ salvo che si tratti di documentazione che, per disposizioni di legge o di regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità ” (lett. a) ovvero “ per disposizioni di legge o di regolamento, ne siano previste particolari forme di pubblicità o debbano essere uniti a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità ” (lett. b): cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 1 aprile 2025, n. 720; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 31 dicembre 2024, n. 3708.
Il ricorso, pertanto, va accolto e, per l’effetto, va riconosciuto il diritto del ricorrente all’accesso ai dati richiesti e dichiarato il correlato obbligo di ostensione a carico dell’Amministrazione resistente, mediante stampa dei dati contenuti negli elaboratori elettronici del Centro istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno (in relazione all’oggetto dell’istanza di accesso in questione) - con esclusione dei dati che potrebbero, in concreto e motivatamente, pregiudicare specifiche operazioni a tutela dell’ordine e sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità - nel termine di giorni trenta (30) dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione a cura di parte se anteriore, della presente sentenza.
3. Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo del giudizio;
- accoglie il ricorso per motivi aggiunti, nei sensi e nei termini precisati, e, per l’effetto, annulla l’impugnata nota della Questura di Catania prot n. 116166 del 27 giugno 2025 e ordina all’Amministrazione resistente di esibire la documentazione richiesta, nei sensi, limiti ed entro i termini di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (euro mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e tutte le persone menzionate.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CR AR SA, Presidente
VA SE AN TO, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA SE AN TO | CR AR SA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.