TRIB
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/01/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del Gop Dott.ssa Anna Ruotolo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 500016 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2012
Avente a oggetto: “Cessione dei crediti”
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Avv. Parte_1 C.F._1
Carlo Grillo (C.F. ), in sostituzione dell'originario difensore, C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Piedimonte Matese (CE) alla via G.G.
D'Amore n. 22.
- Opponente in riconvenzionale -
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
Antonio Galardo (C.F. ( ), elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._4 del difensore sito in Vairano Scalo (CE) alla via De Curtis n. 3.
- Opposto –
Conclusioni: Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti
RITENUTO IN FATTO
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro definitiva valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con la evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, le comparse di costituzione dei convenuti, sia tutti gli altri scritti difensivi delle parti e i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
Ai fini della decisione è sufficiente rappresentare che, con decreto ingiuntivo n. 147/11, rubricato al R.G. n. 564/11, pubblicato il 24.11.2011, il Tribunale di S.M.C.V. – sez. dist. di Piedimonte Matese ingiungeva al sig. il pagamento della somma di Parte_1 euro 64.270,83, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in favore del sig.
quale importo indicato dalle fatture n. 26 del 27.11.2009 e n. 14 del Controparte_1
20.11.2010, rispettivamente dell'importo di euro 20.000,00 ed euro 44.270,83, emesse a saldo del corrispettivo maturato per la costruzione di un fabbricato con annesso capannone, in forza di due distinti contratti di appalto stipulati nell'estate del 2009, in località Selva Airola del Comune di Ailano (CE).
Avverso il decreto ingiuntivo, proponeva formale opposizione il sig. il Parte_1 quale, previa declaratoria della non debenza del pagamento ingiunto, instava per la revoca dell'opposto provvedimento monitorio.
Contestava, altresì, l'esatta esecuzione dei lavori eseguiti e spiegava domanda riconvenzionale, onde ottenere il pagamento degli esborsi, da quantificarsi in corso di causa, inerenti all'incompleta ed alla cattiva esecuzione delle opere realizzate, nonché la condanna dell'appaltatore al risarcimento dei danni non patrimoniali per inadempimento contrattuale ed al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., con vittoria delle spese processuali.
Con regolare comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l'ingiungente che, nel confutare le altrui difese, concludeva per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, per il rigetto dell'opposizione e la conferma dello stesso, con vittoria di spese ed onorari di lite.
Con provvedimento del 13.06.2012 veniva concessa la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto fino a concorrenza della somma di euro 29.546,60 e, contestualmente, veniva onerato l'opponente all'attivazione della proce dura di mediazione di cui all'art. 5 comma 4 del D. Lgs. n. 28/10.
All'udienza del 16.1.2013 venivano concessi alle parti i termini per le memorie istruttorie;
la causa veniva congruamente istruita a mezzo prove documentali, deferimento interrogatorio formale delle parti, audizione testi, atp e consulenza tecnica d'ufficio. Esaurita la fase istruttoria, veniva formulata proposta conciliativa all'udienza del 10 aprile 2018, emendata all'udienza del 24 settembre 2019, con esito negativo.
All'udienza del 01.07.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con ordinanza del 02.12.2024, ritenuto che dagli atti non risultava depositato il verbale di mediazione, la causa veniva rimessa sul ruolo e fissata l'udienza del 09.12.2024 per la comparizione delle parti.
All'udienza del 9 dicembre 2024, preso atto dell'avvenuto deposito del verbale di mediazione, la causa veniva riservata in decisione senza termini già concessi e per la quale erano già state depositate le comparse conclusionali e memorie di replica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo in data 22 settembre 2021, come da decreto in atti.
Sempre in via preliminare, si dà atto dell'intervenuto esperimento, con esito negativo, della procedura di mediazione obbligatoria (v. sul punto verbale di mediazione del 1° ottobre 2012, depositato al telematico il 02 dicembre 2024).
Ancora in prelimine, deve darsi atto del pagamento parziale per la somma di €.29.546,60
(come allegato da parte opposta).
Per il suo carattere di pregiudizialità, va esaminata la tempestività della opposizione formulata.
In linea generale, come è noto, l'atto di citazione in opposizione va notificato al creditore ricorrente, nel termine indicato nel decreto ingiuntivo ex art. 641 c.p.c. decorrente dalla notificazione di quest'ultimo, e che, di regola, è di quaranta giorni.
Costituisce, infatti, principio consolidato quella della perfetta assimilabilità della ritardata costituzione dell'opponente alla sua mancata costituzione, cui consegue che il giudice, anche d'ufficio, debba dichiarare l'inammissibilità della domanda senza che possa provvedersi alla disamina nel merito del contenuto dell'opposizione (Cfr. Cass. Sez.
1 del 03/04/1990 n. 2707; Cass. Sez. 1 del 03/03/1998 n. 3316).
L'equiparazione tra tardiva e mancata opposizione va riguardata come il portato di una scelta normativa precisa, diretta ad un rafforzamento della tutela creditoria giustificato dalla specialità del procedimento di ingiunzione rispetto al giudizio ordinario;
l'obiettivo è quello di attribuire rilievo solo alle opposizioni caratterizzate dall'effettivo intento dell'intimato di addivenire al definitivo accertamento (negativo) della pretesa creditoria consacrata dell'ingiunzione. A tale stregua, viene sanzionato il mancato rispetto dell'onere da parte dell'opponente di provvedere a tutte le formalità finalizzate alla rituale instaurazione del contraddittorio. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “la tempe stività della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere determinata esclusivamente assumendo come dies a quo la data della notifica del provvedimento monitorio al debitore – opponente” (cfr. Cass. Civ. II sezione 13.5.2008 n. 11867 e Cass. Civ. n. 24858/2011).
Ciò posto, nel caso di specie, la documentazione prodotta in atti lascia agevolmente rilevare la tempestività della opposizione proposta. Infatti, quanto al dies a quo, la notifica del decreto si è perfezionata il giorno 6.12.2011 e, quanto al dies ad quem,
l'opposizione risulta perfezionata il giorno 11 gennaio 2012. Il raffronto di tali elementi di riferimento rende evidente la perfetta osservanza del termine. Ne consegue che l'opposizione proposta deve essere, dunque, dichiarata tempestiva, in quanto proposta entro il termine di quaranta giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento.
Si ritiene, altresì, che le circostanze indicate nell'atto di opposizione siano idonee ad assolvere, sotto il profilo della specificità, ed alla luce di un esame complessivo dell'atto,
l'onere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, imposto all'attore dall'art. 163 c.p.c. a pena di nullità dell'atto introduttivo. Nel caso di specie, vi è stata sostanziale allegazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto su cui la medesima è fondata, così da escludersi la nullità dell' atto introduttivo per violazione dell'art. 163 c.p.c., n. 3 e 4, posto che, per aversi tale nullità, non è necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese
(cfr. in termini, Cass. Sez. III, n. 11751 del 15.5.2013). Inoltre, la parte opposta, sulla scorta delle allegazioni dell'atto di opposizione è stata posta nelle condizioni di approntare compiute difese nel merito;
pertanto, nessun vulnus del diritto di difesa si è verificato (cfr. Cass. civ., Sent. n. 17408 del 12.10.2012; Cass. civ., Sent. n. 10577 del
04.05.2018).
Sempre in rito, vanno ritenute infondate le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dalla ditta opposta per non aver, parte opponente, segnalato i vizi e le difformità dedotte in giudizio entro i termini previsti dalla disciplina codicistica vigente.
A tal proposito, va precisato che viene invocata esplicitamente la garanzia prevista ai sensi dell'art. 1669 c.c., tratteggiando la concreta fattispecie in termini di responsabilità per gravi difetti di cosa immobile.
In tema, va rammentato che non sussiste incompatibilità tra gli artt. 1667 e 1669 c.c. , potendo il committente di un immobile che presenti gravi difetti far valere, oltre al rimedio risarcitorio del danno (contemplato soltanto dall' art. 1669 c.c.), anche quelli previsti dall' art. 1668 c.c. - con riguardo ai vizi di cui all' art. 1667 c.c. - dovendosi ritenere che, pur nella diversità della natura giuridica delle responsabilità rispettivamente disciplinate dalle anzidette norme, le relative fattispecie si configurino l'una (art. 1669 c.c.) come sottospecie dell'altra (art. 1667 c.c.).
I gravi difetti dell'opera, invero, si traducono inevitabilmente in vizi della medesima, dunque la presenza di elementi costitutivi della prima implica necessariamente la sussistenza di quelli della seconda, continuando ad applicarsi la norma generale anche in presenza dei presupposti di operatività di quella speciale, così da determinare una concorrenza delle due garanzie, quale risultato conforme alla ratio di rafforzamento della tutela del committente sottesa allo stesso art. 1669 c.c. (Cfr. Cass. civ., sez. II,
25.07.2019, n. 20184).
Tuttavia, pur potendo il committente scegliere se avvalersi della generale garanzia per i vizi nell'appalto o della responsabilità aggravata dell'appaltatore, una volta effettuata la scelta sarà comunque vincolato alla relativa disciplina e, segnatamente, alle disposizioni in ordine alla decadenza e prescrizione dell'azione e alla sussistenza dei presupposti strutturali della specifica domanda proposta.
Va altresì evidenziato che l'art. 1669 c.c. indica, oltre al termine decennale attinente al rapporto sostanziale di responsabilità dell'appaltatore (ricollegabile anche alla posizione di venditore-costruttore), due ulteriori termini: uno di decadenza - per la denuncia della rovina del pericolo di rovina o dei gravi difetti - di un anno dalla scoperta dei vizi o difetti,
l'altro di prescrizione - per l'esercizio dell'azione di responsabilità - di un anno dalla denuncia.
I termini decadenziali e prescrizionali in parola sono interdipendenti, nel senso che, ove uno soltanto di essi non venga rispettato, la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente non può essere fatta valere. Sul punto, “sono gravi difetti dell'opera, rilevanti ai fini dell'art. 1669 c.c., anche quelli che riguardino elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, etc.), purché tali da comprometterne la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo” (Cfr. Cass. 18.01.2019, n. 1423; Cass. 04.10.2018,
n. 24230). Pertanto, con riferimento alla garanzia prestata dall'art. 1669 c.c., il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle cause (Cfr. Cass. ord. n. 27693/2019;
Tribunale Milano VII, sentenza 23.01.2020), non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza o semplici sospetti (Cfr. Cass. 27.11.2012, n. 21089;
Cass. n. 81/2000). Orbene, alla luce dei già indicati principi, si ritiene che l'opponente abbia dimostrato di aver denunciato i difetti ed esercitato l'azione nei termini prescritti.
Quanto al requisito della “scoperta” esso deve considerarsi integrato con l'acquisizione della relazione tecnica redatta dal perito di parte Dott. , recante la data del Persona_1
30 novembre 2010. È infatti da quel momento che la presenza di difetti e la loro riconducibilità a un vizio di costruzione sono entrate nel patrimonio conoscitivo dell'opponente con un grado di apprezzabile oggettività e certezza. Tale primo accertamento tecnico ha dunque fornito una conoscenza qualificata, idonea ad integrare il requisito della scoperta per come interpretato dalla giurisprudenza. Quanto, invece, alla precisa individuazione del dies a quo di decorrenza va osservato quanto segue.
In primo luogo, il documento tecnico in esame reca la data del 30 novembre 2010 ed è stato materialmente ricevuto dal suo committente in pari data. È proprio quest'ultima data a costituire, ragionevolmente, il dies a quo di decorrenza del termine annuale per effettuare la denuncia. Quest'ultima deve poi ritenersi perfezionata nei confronti della parte opposta, la quale dava regolarmente riscontro, con la missiva a firma del direttore dei lavori (v. sul punto racc. del 10.12.2010) e, pertanto, ampiamente entro il termine annuale previsto a pena di decadenza. Da tale data è poi iniziato il decorso del termine annuale di prescrizione, il quale risulta interrotto, con effetti rispetto all'obbligato, con la messa in mora del 10 settembre 2011 da parte dell'avv.to Livia Panella, regolarmente ricevuta dall'appaltatore il 14 settembre 2011, regolarmente firmata dallo stesso anche se la relativa firma veniva apposto nel riquadro relativo alla data di spedizione nonchè dall'introduzione del presente giudizio, con atto di citazione in opposizione notificato il giorno 11.01.2012. In conclusione, le considerazioni tecniche e giuridiche che precedono inducono al rigetto di ogni censura mossa dalla parte opposta per parte decadenziale e prescrizionale.
Infine, solo per ragioni di corretto incidere, la legittimazione attiva e passiva delle parti può ritenersi provata alla luce dei titoli prodotti. Gli stessi, unitamente al fatto che le parti non hanno contestato la reciproca legittimazione, consente di ritenere assolto l'onere probatorio, anche sulla scorta del più recente orientamento giurisprudenziale in materia (Cass. SS.UU. n. 7305/2014).
Venendo al merito, l'opposizione spiegata dal sig. è fondata e va accolta Parte_1 nei limiti e per i motivi dappresso considerati.
In relazione a quanto precede, forma oggetto dell'odierno scrutinio la domanda di condanna di al pagamento per le opere di costruzione di un fabbricato Parte_1 con annesso capannone, realizzate in suo favore e contabilizzate nelle fatture nn. 26 del
27 novembre 2009 e 14 del 20 novembre 2010. Valga solo in via di principio rammentare – ai fini di una migliore selezione degli argomenti utili per la risoluzione della controversia che - il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. n. 17371/2003; v. anche
Cass. n. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza
(cfr. Cass. n. 15026/2005; Cass. n. 15186/2003; Cass. n. 6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. n.
20613/2011).
Pertanto, nei giudizi di opposizione ex art. 645 c.p.c. il convenuto-opposto si trova ad assumere la posizione sostanziale di attore, mentre l'attore -opponente ricopre, a sua volta, la posizione sostanziale di convenuto, con la logica conseguenza che l'onere della prova della sussistenza del credito azionato in sede monitoria grava sul convenuto- opposto mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'inesistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
In limine, occorre rilevare come, vertendosi al cospetto di domanda di adempimento, debbano ritenersi operanti i criteri di riparto degli oneri probatori pacificamente invalsi nella prassi in tema di azioni contrattuali, in punto di onere della prova dei fatti costitutivi, impeditivi e modificativi della pretesa creditoria azionata, in ossequio ai quali incombe (Cass. SS.UU. n. 13533/01) al creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento").
Coniugando i superiori principi al caso di specie, va rilevato che parte opposta ha assolto con dovizia all'onere probatorio su di essa gravante, trovando le allegazioni incontrovertibile riscontro sia nella documentazione versata in atti sia nelle testimonianze rese nel corso del giudizio. Ed invero, tutta la documentazione versata in atti (contratti esecuzione lavori, preventivi lavori, rendiconto, contabilità stato dei lavori, registro delle fatture emesse ove risultano annotate quelle oggetto della richiesta di ingiunzione) costituisce prova adeguata, ai sensi degli artt. 2709 e 2214 c.c., quanto ad identificazione dell'obbligazione inter -partes quanto all'ammontare del credito vantato.
Sul punto, non solo si è confermato ampiamente l'esistenza e l'esecuzione dei contratti di appalto, mai oggetto di contestazione, ma anche esattamente la specifica tipologia e quantità delle opere eseguite e le loro esatte caratteristiche.
In sostanza, le lavorazioni allegate in dettaglio dall'opposto negli atti introduttivi del giudizio hanno trovato corrispondenza e riscontro non solo nella copiosa documentazione versata in atti quanto anche nelle dichiarazioni testimoniali.
Orbene, ritiene questo Tribunale che le richiamate deposizioni testimoniali siano pienamente attendibili.
Sul punto, giova osservare che il giudice, nel caso in cui sussista un contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi oggettivi e soggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra oppure ad escludere la credibilità di entrambe (Cass. n. 1547 del 2015).
Senonché, le testimonianze rese in favore di parte opposta risultano rispondenti ai fatti di causa in quanto rese in modo circostanziato e senza accompagnamento di elementi di sospetto quali, ad esempio, il rapporto di parentela con la parte in causa.
Risulta dunque, di palmare evidenza, come dai mezzi istruttori assunti emerga una ricostruzione dei fatti che non lascia dubbi in ordine ai fatti di causa ed alle opere effettivamente realizzate.
Al cospetto della prova fornita dall'opposto, in ordine al rapporto intercorso con l'opponente ed alle prestazioni in favore di esso, il committente ha eccepito l'avvenuto pagamento della fattura n. 26/2009 nonché i vizi strutturali ed il mancato completamento delle opere commissionate.
Con riguardo al primo profilo di doglianza, va osservato che parte opponente ha depositato in giudizio quietanza di pagamento, regolarmente sottoscritta dall'opposto, tramite la quale veniva attestato il pagamento della fattura n.26/2009 unitamente ad assegno bancario n. 0403950957/07, tratto su Banca Fineco, girato a favore del medesimo appaltatore, con il quale veniva onorata la già menzionata fattura.
Ciò detto, va analizzata l'eccezione di pagamento nel merito, tenendo in considerazione che parte opposta, nei propri atti difensivi, ha dapprima disconosciuto il contenuto della quietanza ed in un secondo momento non negava di aver ricevuto il pagamento della prestazione da parte di , ma si limitava a contestare l'imputazione di Parte_1 detto pagamento, ritenendo che il medesimo fosse stato per errore imputato alla fattura n. 26/2009 ma che dovesse imputarsi al pagamento di altra fattura e, specificatamente, la n. 3 dell'01.02.2010 non oggetto di questo giudizio.
Deve ritenersi che l'eccezione di pagamento possa essere accolta.
Dalle considerazioni che precedono, la scrittura privata prodotta dall'opponente e contenente la quietanza del creditore non risulta essere stata espressamente disconosciuta. In tema, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “a fronte di quietanza in forma tipica, cioè di atto rilasciato dal creditore al debitore, al creditore quietanzante non è sufficiente, per superare la vincolatività della dichiarazione, provare di non avere ricevuto il pagamento, perché il modello di riferimento non è quello della relevatio ab onere probandi e dell'inversione dell'onere della prova che caratterizza le dichiarazioni ricognitive asseverative di diritti ex art. 1988 c.c. Il creditore è ammesso ad impugnare la quietanza non veridica soltanto attraverso la dimostrazione - con ogni mezzo - che il divario esistente tra realtà e dichiarato è conseguenza di errore di fatto o di violenza. Fuori di questi casi, vale il principio di autoresponsabilità, che vincola il quietanzante alla contra se pronuntiatio asseverativa del fatto dell'intervenuto pagamento, seppure non corrispondente al vero” (Cass., n. 10202/2015; in senso conforme, Cass., n. 16314/2020).
Ed ancora: “ la quietanza si identifica nell'atto unilaterale cui ha riferimento l'art. 1199
c.c., il quale, sotto la rubrica «diritto del debitore alla quietanza» obbliga «il creditore che riceve il pagamento» a «rilasciare quietanza», su richiesta e a spese del debitore.
Relativamente a tale atto, in giurisprudenza è indiscussa la sua natura confessoria, per cui il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria, ai sensi degli artt. 2733 e 2735 c.c., con la conseguenza per cui non può impugnare l'atto se non provando, a norma dell'art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o da violenza;
non gli è sufficiente, quindi, provare l'elemento oggettivo della non veridicità della dichiarazione di ricevuto pagamento, ma occorre che egli provi, altresì, l'elemento soggettivo dello stato di errore o di coartazione che lo ha determinato al rilascio” (Cass., 7 dicembre
2005, n. 26970; Cass., 21 febbraio 2014, n. 4196).
In questa prospettiva, il rilascio al debitore, da parte del creditore, della quietanza non determina una semplice inversione dell'onere della prova dell'avvenuto pagamento, perché al creditore che ha attestato il fatto del ricevuto pagamento non è poi consentito di “eccepire che il pagamento non sia mai avvenuto, a meno che non alleghi e dimostri che la quietanza fu rilasciata per errore di fatto o violenza” (Cass., 31 ottobre 2008, n. 26325;
Cass., 21 febbraio 2014, n. 4196). In altri termini, detta dichiarazione può essere impugnata - analogamente a quanto avviene in base alla disciplina della revoca della confessione - soltanto se il creditore dimostra “non solo la non veridicità della dichiarazione, ma anche che la non rispondenza al vero di questa dipende o dall'erronea rappresentazione o percezione del fatto contestato, ovvero dalla coartazione della sua volontà, e non già invece dal l'avere erroneamente confidato sull'avveramento di quanto dichiarato consapevolmente in modo non veritiero” (Cass., 3 giugno 1998, n. 5459).
Pertanto, qualora si dovesse assumere del tutto sussistente e verificata la prospettazione fattuale di parte opposta, non risulta in alcun modo dimostrato che la sottoscrizione sia riferibile ai due vizi del consenso sopra individuati.
Esclusa la violenza, neppure allegata dalla parte opposta, prive di pregio sono poi le ulteriori argomentazioni difensive, atteso che la non veridicità della quietanza non è desumibile, come dedotto dal dall'allegato registro fatture di vendita, nel CP_1 quale la fattura n. 26/2009 risulta impagata, trattandosi di documento a formazione unilaterale, neppure autenticato, ma vidimato dal solo commercialista di fiducia, che non costituisce affidabile e adeguata prova documentale, idonea a confutare le contrarie risultanze derivanti dalla omologa documentazione prodotta dalla opponente.
Pertanto, in assenza di ulteriori elementi comprovanti il vizio del consenso dedotto dall'opposto, va ritenuto che il creditore, con il rilascio della quietanza liberatoria, abbia abdicato ad ogni pretesa inerente alla fattura n. 26/2009.
Avuto riguardo invece alle contestazioni mosse in merito al mancato completamento delle opere e/o per la cattiva esecuzione de lle stesse, stante la natura squisitamente tecnica della vicenda, questo Giudice intende aderire alle considerazioni svolte dal consulente tecnico Dott. Arch. (atp e ctu), del quale non è dato dubitare, le cui Persona_2 conclusioni risultano del tutto prive di vizi logici e/o di metodo che possano in qualche modo inficiare l'attendibilità dei risultati conseguiti, apparendo al contrario analiticamente motivate e chiare.
Alla luce degli accertamenti eseguiti in corso di ATP espletata in corso di causa sono emersi i seguenti vizi: al fabbricato rurale: “Impermeabilizzazione del basamento;
Soglie delle finestre;
Rivestimento bagno antistante il salone;
Varco tra la camera da letto e il bagno;
Vano di ispezione della vasca a idromassaggio;
Processo di deterioramento del corpo di fabbrica del fabbricato rurale;
Scala esterna di accesso al fabbricato rurale;
Manto di copertura” ed al deposito agricolo: “Facciate nord e sud;
Inferriate esterne fisse a protezione delle finestre;
Impermeabilizzazione basamento del corpo di fabbrica;
Facciate est e ovest;
Manto impermeabile di copertura;
Comignolo in copertura;
Fenomeni infiltrativi al primo piano;
Soglia finestra del bagno;
Finestra in vetrocemento”. Inoltre, nel giudizio veniva espletata una consulenza tecnica d'ufficio, con la quale venivano quantificati anche i costi per la loro eliminazione.
Sul punto il ctu riferiva le che opere da eseguire per il fabbricato rurale erano:”
Impermeabilizzazione del basamento (€ 587,78); Soglie delle finestre (€ 1.058,40);
Rivestimento bagno antistante il salone (€ 368,58); Varco tra la camera da letto e il bagno
(€ 100,00); Vano di ispezione della vasca a idromassaggio (€ 100,00); Processo di deterioramento del corpo di fabbrica del fabbricato rurale( € 8.606,04); Scala esterna di accesso al fabbricato rurale )€422,97); Manto di copertura (€ 4.768,28) (Totale costi €
16.013,05”). Mentre per il deposito agricolo erano: “ Facciate nord e sud (€ 6.969,55);
Inferriate esterne fisse a protezione delle finestre (€ 316,50); Impermeabilizzazione basamento del corpo di fabbrica (€ 229,13); Facciate est e ovest. (€ 3.307,32); Manto impermeabile di copertura (€ 3.419,52); Comignolo in copertura (€ 0,00) Fenomeni infiltrativi al primo piano (€ 410,40); Soglia finestra del bagno (€ 80,01); Finestra in vetrocemento (€ 150,00). (Totale costi € 14.882,43).
Quindi, i costi necessari per l'eliminazione dei vizi al fabbricato ed al deposito sono stati quantificati dal CTU in complessivi € 30.895,48.
A seguito di incarico suppletivo il ctu, dopo aver descritto il complesso iter amministrativo relativo agli immobili, procedeva anche alla verifica dei lavori eseguiti dall presso l'immobile oggetto di causa e sul punto riferiva: “… Controparte_2
l'immobile oggetto di causa è stato assentito con i seguenti provvedimenti edilizio ed urbanistico: Permesso di Costruire n.6 del 20/04/2009. Varianti in corso d'opera:
Permesso di Costruire n.11 del 25/11/2009; Denuncia di Inizio Attività edilizia (D.I.A.)
Prot. n.4870 del 16/11/2009; Denuncia di Inizio Attività edilizia (D.I.A.) Prot. n.407 del
02/02/20110. Lo stato dei lavori è stato documentato dal ctu con la relazione peritale del
15/08/2019 e con i relativi All. n.5 (grafici dello stato reale dei luoghi) e All. n.3
(documentazione fotografica). Il fabbricato rurale e il deposito agricolo non sono stati realizzati in osservanza alle prescrizioni e ai grafici di progetto dei provvedimenti autorizzativi edilizio ed urbanistico rilasciati all'attore , essendo state Parte_1 riscontrate le seguenti difformità. Difformità riscontrate presso il fabbricato rurale: veranda di ingresso al fabbricato;
quota superiore a 0.00m del pavimento del primo piano fuori terra;
realizzazione di due locali interrati. Difformità riscontrate presso il deposito agricolo: Realizzazione di un solaio all'interno del deposito con scala interna di collegamento tra il piano terra e il primo piano;
suddivisione degli ambienti interni difformi dal progetto;
facciate difformi dal progetto per la diversa collocazione dei vani finestra e dei varchi di accesso al deposito”. L'ausiliare procedeva poi alla verifica dei lavori eseguiti dall'impresa presso CP_1
l'immobile oggetto di causa, descritti nella contabilità di cantiere depositata agli atti di causa dalla parte convenuta. (All. n.8) Sul punto accertava: “…la presente contabilità rappresenta lo stato dei lavori al dicembre 2010, in essa sono incluse le opere oggetto dei due contratti (corpo fabbrica e corpo capannone) e del preventivo convenuto in corso
d'opera … si elencano i lavori che sono stati eseguiti in assenza di contratto o preventivo scritto e che pertanto non risultano in alcun documento precedente al presente;
trattasi di opere scaturite da variante di progetto o richieste dal committente in corso d'opera.” La contabilità di cantiere è composta dai seguenti documenti:
1. Preventivo del 04/08/2009 per la realizzazione del deposito agricolo “Corpo di fabbrica b”;
2. Preventivo dal
02/10/2009 per la realizzazione del fabbricato rurale “Corpo di fabbrica a”;
3. Preventivo del 08/02/2010 per lavori di finitura dei fabbricati corpo a e corpo b;
4. Contabilità lavori a dicembre 2010. Il Consulente sulla scorta della documentazione in atti e la verifica dei luoghi ha accertato i lavori effettivamente eseguiti dal ed in particolare, CP_1 relativamente alle lavorazioni elencate nella contabilità di cantiere all. n.
8. ha accertato che: “Scavo di sbancamento con sistemazione del terreno nell'ambito del cantiere I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Magrone di sottofondo. Non è possibile accertare la lavorazione per il completo rinterro dello scavo di fondazione. I lavori sono stati CP_3 eseguiti dal convenuto. Riempimento con materiale di cava all'interno delle travi di fondazione I lavori sono stati eseguiti dal convenuto ma non è possibile verificare il tipo di materiale utilizzato per il completo rinterro dello scavo di fondazione. Massetto di calcestruzzo armato al piano terra I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Solaio inclinato per copertura I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Lavori di rifinitura del tetto comprensivi di fornitura e posa in opera di tegole e grondaie I lavori sono stati eseguiti dal convenuto, il manto di copertura non è stato realizzato con tegole ma con un manto bituminoso ricoperto di graniglia di ardesia. Lavori di chiusura muraria del capannone da realizzarsi a doppia parete … I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Intonaco a stucco per pareti e soffitti … I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Soppalco all'interno del capannone con superficie utile di 30mq. Parte della superficie sottostante il soppalco sarà occupata da n.2 WC .. I lavori sono stati eseguiti dal convenuto, il soppalco occupa tutta la superficie interna al capannone per una superficie superiore ai 30mq. Coibentazione del tetto con pannello in polistirene da 4cm … I lavori sono stati eseguiti dal convenuto.
Costruzione di un comignolo. I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. PREVENTIVO DEL
02/10/2009 PER LA REALIZAZIONE DEL FABBRICATO RURALE “CORPO DI FABBRICA A” DESCRIZIONE DELLE
LAVORAZIONI. “Scavo di sbancamento con sistemazione del terreno nell'ambito del cantiere I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Magrone di sottofondo. Non è possibile accertare la lavorazione per il completo rinterro dello scavo di fondazione. I lavori sono stati CP_3 eseguiti dal convenuto. Riempimento con materiale di cava all'interno delle travi di fondazione I lavori sono stati eseguiti dal convenuto ma non è possibile verificare il tipo di materiale utilizzato per il completo rinterro dello scavo di fondazione. Massetto di calcestruzzo armato al piano terra I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Solai piani per primo impalcato … I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Solai a falda inclinata per copertura I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Compenso per realizzazione scala
Lavorazione non eseguita, la scala non è stata installata. Lavori di chiusura muraria del capannone da realizzarsi a doppia parete … I lavori sono stati eseguiti dal convenuto.
Tramezzi di mattoni forati da cm 8 per distribuzione locali interni I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Lavori di rifinitura e coibentazione del tetto comprensivi di fornitura e posa in opera di grondaie I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Lavori di rifinitura e coibentazione del tetto I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Intonaco interno ed esterno I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. PREVENTIVO DEL 08/02/2010 PER LAVORI DI
FINITURA DEI FABBRICATI CORPO A E CORPO B DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI. “ Scavo di sbancamento
… I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Scavo e reinterro per linee fognarie … I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Fornitura e posa di tubazioni in polietilene … I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Posa in opera di rivestimento bagno piccolo fabbricato abitazione I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Posa in opera di rivestimento bagno grande fabbricato abitazione I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Posa in opera di zoccolino abitazione I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Fornitura posa in opera e trasporto marmi alle aperture I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Lavoro di assistenza e ripristini agli impianti I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Massetti di sabbia sottile lavata e cemento per posa pavimenti al fabbricato abitativo … I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Massetti di sabbia sottile lavata e cemento per posa pavimenti al capannone … I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Posa in opera pavimenti compresi materiali di consumo ad esclusione delle piastrelle fabbricato abitativo I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Posa in opera pavimenti compresi materiali di consumo ad esclusione delle piastrelle capannone I lavori sono stati eseguiti dal convenuto.
CONT ABILIT A' LAVORI A DICEMBRE 2010 CORPO ABIT AZIONE DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI .” Scavo di sbancamento per realizzazione fabbricato. Aumento della quantità in quanto richiesta maggior profondità per fondazioni …. Non è stato possibile accertare l'incremento delle quantità rispetto a quelle del preventivo per il completo rinterro dello scavo di fondazione.
Riempimento con materiale di cava. Aumento della quantità in quanto richiesta maggior profondità per fondazioni …. Non è stato possibile accertare l'incremento delle quantità rispetto a quelle del preventivo per il completo rinterro dello scavo di fondazione. Maggiore altezza dei pilastri. Non è stato possibile accertare l'incremento delle quantità rispetto a quelle del preventivo per il completo rinterro dello scavo di fondazione. Muratura con blocchi di cemento sulla fondazione per elevazione piano di calpestio. Aumento delle quantità … Non è stato possibile accertare l'incremento delle quantità rispetto a quelle del preventivo per il completo rinterro dello scavo di fondazione. Solai latero-cemento ai due locali interrati … I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Differenza di quantità sui solai piani del fabbricato. … I lavori sono stati eseguiti dal convenuto, non è stata verificato
l'effettivo incremento delle quantità rispetto al preventivo. Differenza di quantità sul solaio
a falda inclinata. … I lavori sono stati eseguiti dal convenuto, non è stata verificato
l'effettivo incremento delle quantità rispetto al preventivo. Differenza di quantità sulla superficie del tetto. … I lavori sono stati eseguiti dal convenuto, non è stata verificato
l'effettivo incremento delle quantità rispetto al preventivo. Realizzazione travi in c.a. nei 4 vani oggetto di variante in corso d'opera. … Non è stato possibile verificare a vista la lavorazione perché trattasi di opere totalmente ricoperte dall'intonaco. Fornitura e posa in opera di vetro mattoni alle 4 aperture prospicienti il terrazzo. … I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Realizzazione del massetto di cemento armato sul tetto del fabbricato. … I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Rete in acciaio elettrosaldata per massetto voce precedente. … I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Realizzazione canna fumaria … I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Intonaco impermeabilizzante (protezione impermeabile) alle pareti dei due vani interrati ricavati. … I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Lavori di assistenza agli impianti … Non è stato possibile accertare l'effettiva esecuzione dei lavori da parte del convenuto. Realizzazione di n.3 aperture. … I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Struttura grezza della cucina in muratura. … I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Realizzazione scala esterna di accesso al fabbricato. … I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Cordolo/cunetta di protezione alla base di parte del perimetro del fabbricato abitativo realizzato in cemento armato. … I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. LAVORI ESEGUITI NEL CAPANNONE: “ Differenze delle quantità riguardante il soppalco del capannone. … I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Posa in opera di rivestimenti ai 2 locali WC del capannone. … I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Silatura dei giunti alle muratura di blocchi delle pareti esterne anteriore e posteriore del capannone. … I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Tinteggiatura delle pareti esterne laterali del capannone … I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Posa in opera di vetro mattoni forniti dal proprietario. … I lavori sono stati eseguiti dal convenuto.
Intervento per posa piantone metallico di bloccaggio della porta scorrevole … I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Posa in opera di piastre metalliche per ancoraggio binario porta scorrevole. … I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Realizzazione basamento/trave in cemento armato per alloggio trave in ferro di supporto alla guida per scorrimento porta scorrevole. … I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Lavori di assistenza agli impianti … Non è stato possibile accertare l'effettiva esecuzione dei lavori da parte del convenuto. Cordolo/cunetta di protezione alla base di parte I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. del perimetro del fabbricato abitativo realizzato in cemento armato.
… Massetto per rampa di accesso al capannone. … I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Per l'area esterna non è stato possibile verificare le n.7 lavorazioni elencate perché trattasi di opere interrate e non visibili”.
Ferme ed impregiudicate le risultanze peritali, va evidenziato che alcuni dei vizi accertati dal consulente non sono riconducibili alle maestranze svolte dalla ditta opposta. Tali circostanze sono evincibili non solo dalla documentazione prodotta in atti (contratti e contabilità dei lavori) ma anche dalla intervenuta prova orale.
All'esito delle emergenze istruttorie è emerso che la ditta non è mai stata CP_1 incaricata della impermeabilizzazione del basamento esterno del fabbricato;
che il sig. iferì di voler far eseguire a terzi, occupandosi la ditta opposta della sola posa in Pt_1 opera di intonaco impermeabilizzante all'interno dei vani interrati;
che i fenomeni infiltrativi e di deterioramento rilevati, pertanto, non sono in alcun modo imputabili al in quanto conseguenti alla mancata realizzazione di un'opera CP_1
(impermeabilizzazione del basamento esterno) che non gli è mai stata commissionata;
che le soglie delle finestre venivano scelte personalmente dal Sig. consapevole Pt_1 della necessità di eseguirne la giunzione perché di lunghezza ridotta;
che la posa dei rivestimenti, degli igienici dèi bagni e della relativa porta veniva eseguita su indicazione e sotto la direzione dell'idraulico (ditta Sergio Mancini, di Ailano), che si occupava della chiusura della vasca idromassaggio con i pannelli in legno;
che la scala esterna, della quale si riconosce dunque l'esecuzione, restava allo stato grezzo a seguito della estromissione del dal cantiere ed il relativo pagamento è stato richiesto CP_1 limitatamente a quanto realizzato, come in contabilità dei lavori (il CTU ha rilevato la mancata posa in opera di una diversa ed ulteriore scala, non riportata nella contabilità dei lavori, vale a dire quella in legno all'interno dell'abitazione ).
Sul punto risultano dirimenti anche le prove orali e, specificatamente, le dichiarazioni di
, escusso all'udienza del 24.9.2019, e , escussi Tes_1 Tes_2 Testimone_3 all'udienza del 02.02.2021 nonché di e , escussi Testimone_4 Testimone_5 all'udienza del 13 maggio 2024.
Ne consegue che dalla quantificazione dei costi per l'eliminazione dei vizi vanno detratti i seguenti lavori perché non ascrivibili alla ditta opposta: “Impermeabilizzazione del basamento € 587,78; Soglie delle finestre € 1.058,40; Rivestimento bagno antistante il salone € 368,58; Scala esterna di accesso al fabbricato rurale € 422,97, per un totale di
€ 2.428,73.
Pertanto, a fronte di un credito residuo vantato dall'opposto pari ad € 34.724,23, da cui è già detratto l'importo di € 29.546,60 versato in esecuzione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, va scomputata la somma di € 20.000,00, portato dalla fattura n.
26/2009 perché già pagata.
Dall'importo complessivo spettante a di €. 14.724,23 vanno considerati i costi CP_1 per l'eliminazione dei vizi riconosciuti all'opponente per la complessiva somma di €
28.466,75, già detratto dell'importo dei vizi non ascrivibili all'opposto pari ad €.
2.428,73..
Ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto va revocato e parte opposta va condannata al pagamento della complessiva somma di € 13.742,52 ( €. 28.466,75 - €. 14.724,23) in favore dell'opponente, a titolo di costi per l'eliminazione dei vizi inficianti la validità delle opere eseguite.
La domanda di risarcimento non può trovare accoglimento ritenuto che ai fini dell'accertamento del danno non patrimoniale, non basta appurare la violazione di un interesse meritevole quale è, nel caso di specie, l'oggettivo disagio e turbamento conseguito dalla situazione di fatto acce rtata in giudizio.
Occorre anche offrire la dimostrazione che tale lesione abbia prodotto un danno intollerabile allegando specificatamente il pregiudizio sofferto.
Parte attrice si è, invece, limitata a indicare genericamente un turbamento senza tuttavia specificare quali sarebbero state le precise conseguenze negative prodotte.
Va, inoltre, precisato che tale lacuna probatoria non avrebbe potuto essere colmata nemmeno attraverso l'esperimento della richiesta consulenza tecnica. Infatti, il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, tentando di supplire alla deficienza delle proprie allegazioni nonché di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circost anze non provati.
Da ciò deve concludersi per il rigetto di tutte le domande risarcitorie volte ad ottenere i suddetti danni non patrimoniali.
Né sussistono i presupposti fattuali e di diritto per una condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Le superiori osservazioni sono da ritenersi assorbenti di ogni ulteriore questione posta.
Si ritengono sussistenti giusti motivi per compensare le spese di lite , tenuto conto delle ragioni della decisione e del comportamento processuale delle parti.
Le spese di CTU sono poste definitivamente in solido a carico delle parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunziando nella causa NRG
5000016/2012 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 147/11; 2. In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna Controparte_1 al pagamento della complessiva somma di €. 13.742,52 in favore di per Parte_1 le causali di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla data di deposito della sentenza al soddisfo;
3. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio;
4. Pone definitivamente a carico di entrambe le parti in solido le spese di ctu;
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 28/01/2025
IL G.O.P.
Dr.ssa Anna Ruotolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del Gop Dott.ssa Anna Ruotolo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 500016 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2012
Avente a oggetto: “Cessione dei crediti”
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Avv. Parte_1 C.F._1
Carlo Grillo (C.F. ), in sostituzione dell'originario difensore, C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Piedimonte Matese (CE) alla via G.G.
D'Amore n. 22.
- Opponente in riconvenzionale -
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
Antonio Galardo (C.F. ( ), elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._4 del difensore sito in Vairano Scalo (CE) alla via De Curtis n. 3.
- Opposto –
Conclusioni: Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti
RITENUTO IN FATTO
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro definitiva valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con la evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, le comparse di costituzione dei convenuti, sia tutti gli altri scritti difensivi delle parti e i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
Ai fini della decisione è sufficiente rappresentare che, con decreto ingiuntivo n. 147/11, rubricato al R.G. n. 564/11, pubblicato il 24.11.2011, il Tribunale di S.M.C.V. – sez. dist. di Piedimonte Matese ingiungeva al sig. il pagamento della somma di Parte_1 euro 64.270,83, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in favore del sig.
quale importo indicato dalle fatture n. 26 del 27.11.2009 e n. 14 del Controparte_1
20.11.2010, rispettivamente dell'importo di euro 20.000,00 ed euro 44.270,83, emesse a saldo del corrispettivo maturato per la costruzione di un fabbricato con annesso capannone, in forza di due distinti contratti di appalto stipulati nell'estate del 2009, in località Selva Airola del Comune di Ailano (CE).
Avverso il decreto ingiuntivo, proponeva formale opposizione il sig. il Parte_1 quale, previa declaratoria della non debenza del pagamento ingiunto, instava per la revoca dell'opposto provvedimento monitorio.
Contestava, altresì, l'esatta esecuzione dei lavori eseguiti e spiegava domanda riconvenzionale, onde ottenere il pagamento degli esborsi, da quantificarsi in corso di causa, inerenti all'incompleta ed alla cattiva esecuzione delle opere realizzate, nonché la condanna dell'appaltatore al risarcimento dei danni non patrimoniali per inadempimento contrattuale ed al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., con vittoria delle spese processuali.
Con regolare comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l'ingiungente che, nel confutare le altrui difese, concludeva per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, per il rigetto dell'opposizione e la conferma dello stesso, con vittoria di spese ed onorari di lite.
Con provvedimento del 13.06.2012 veniva concessa la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto fino a concorrenza della somma di euro 29.546,60 e, contestualmente, veniva onerato l'opponente all'attivazione della proce dura di mediazione di cui all'art. 5 comma 4 del D. Lgs. n. 28/10.
All'udienza del 16.1.2013 venivano concessi alle parti i termini per le memorie istruttorie;
la causa veniva congruamente istruita a mezzo prove documentali, deferimento interrogatorio formale delle parti, audizione testi, atp e consulenza tecnica d'ufficio. Esaurita la fase istruttoria, veniva formulata proposta conciliativa all'udienza del 10 aprile 2018, emendata all'udienza del 24 settembre 2019, con esito negativo.
All'udienza del 01.07.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con ordinanza del 02.12.2024, ritenuto che dagli atti non risultava depositato il verbale di mediazione, la causa veniva rimessa sul ruolo e fissata l'udienza del 09.12.2024 per la comparizione delle parti.
All'udienza del 9 dicembre 2024, preso atto dell'avvenuto deposito del verbale di mediazione, la causa veniva riservata in decisione senza termini già concessi e per la quale erano già state depositate le comparse conclusionali e memorie di replica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo in data 22 settembre 2021, come da decreto in atti.
Sempre in via preliminare, si dà atto dell'intervenuto esperimento, con esito negativo, della procedura di mediazione obbligatoria (v. sul punto verbale di mediazione del 1° ottobre 2012, depositato al telematico il 02 dicembre 2024).
Ancora in prelimine, deve darsi atto del pagamento parziale per la somma di €.29.546,60
(come allegato da parte opposta).
Per il suo carattere di pregiudizialità, va esaminata la tempestività della opposizione formulata.
In linea generale, come è noto, l'atto di citazione in opposizione va notificato al creditore ricorrente, nel termine indicato nel decreto ingiuntivo ex art. 641 c.p.c. decorrente dalla notificazione di quest'ultimo, e che, di regola, è di quaranta giorni.
Costituisce, infatti, principio consolidato quella della perfetta assimilabilità della ritardata costituzione dell'opponente alla sua mancata costituzione, cui consegue che il giudice, anche d'ufficio, debba dichiarare l'inammissibilità della domanda senza che possa provvedersi alla disamina nel merito del contenuto dell'opposizione (Cfr. Cass. Sez.
1 del 03/04/1990 n. 2707; Cass. Sez. 1 del 03/03/1998 n. 3316).
L'equiparazione tra tardiva e mancata opposizione va riguardata come il portato di una scelta normativa precisa, diretta ad un rafforzamento della tutela creditoria giustificato dalla specialità del procedimento di ingiunzione rispetto al giudizio ordinario;
l'obiettivo è quello di attribuire rilievo solo alle opposizioni caratterizzate dall'effettivo intento dell'intimato di addivenire al definitivo accertamento (negativo) della pretesa creditoria consacrata dell'ingiunzione. A tale stregua, viene sanzionato il mancato rispetto dell'onere da parte dell'opponente di provvedere a tutte le formalità finalizzate alla rituale instaurazione del contraddittorio. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “la tempe stività della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere determinata esclusivamente assumendo come dies a quo la data della notifica del provvedimento monitorio al debitore – opponente” (cfr. Cass. Civ. II sezione 13.5.2008 n. 11867 e Cass. Civ. n. 24858/2011).
Ciò posto, nel caso di specie, la documentazione prodotta in atti lascia agevolmente rilevare la tempestività della opposizione proposta. Infatti, quanto al dies a quo, la notifica del decreto si è perfezionata il giorno 6.12.2011 e, quanto al dies ad quem,
l'opposizione risulta perfezionata il giorno 11 gennaio 2012. Il raffronto di tali elementi di riferimento rende evidente la perfetta osservanza del termine. Ne consegue che l'opposizione proposta deve essere, dunque, dichiarata tempestiva, in quanto proposta entro il termine di quaranta giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento.
Si ritiene, altresì, che le circostanze indicate nell'atto di opposizione siano idonee ad assolvere, sotto il profilo della specificità, ed alla luce di un esame complessivo dell'atto,
l'onere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, imposto all'attore dall'art. 163 c.p.c. a pena di nullità dell'atto introduttivo. Nel caso di specie, vi è stata sostanziale allegazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto su cui la medesima è fondata, così da escludersi la nullità dell' atto introduttivo per violazione dell'art. 163 c.p.c., n. 3 e 4, posto che, per aversi tale nullità, non è necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese
(cfr. in termini, Cass. Sez. III, n. 11751 del 15.5.2013). Inoltre, la parte opposta, sulla scorta delle allegazioni dell'atto di opposizione è stata posta nelle condizioni di approntare compiute difese nel merito;
pertanto, nessun vulnus del diritto di difesa si è verificato (cfr. Cass. civ., Sent. n. 17408 del 12.10.2012; Cass. civ., Sent. n. 10577 del
04.05.2018).
Sempre in rito, vanno ritenute infondate le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dalla ditta opposta per non aver, parte opponente, segnalato i vizi e le difformità dedotte in giudizio entro i termini previsti dalla disciplina codicistica vigente.
A tal proposito, va precisato che viene invocata esplicitamente la garanzia prevista ai sensi dell'art. 1669 c.c., tratteggiando la concreta fattispecie in termini di responsabilità per gravi difetti di cosa immobile.
In tema, va rammentato che non sussiste incompatibilità tra gli artt. 1667 e 1669 c.c. , potendo il committente di un immobile che presenti gravi difetti far valere, oltre al rimedio risarcitorio del danno (contemplato soltanto dall' art. 1669 c.c.), anche quelli previsti dall' art. 1668 c.c. - con riguardo ai vizi di cui all' art. 1667 c.c. - dovendosi ritenere che, pur nella diversità della natura giuridica delle responsabilità rispettivamente disciplinate dalle anzidette norme, le relative fattispecie si configurino l'una (art. 1669 c.c.) come sottospecie dell'altra (art. 1667 c.c.).
I gravi difetti dell'opera, invero, si traducono inevitabilmente in vizi della medesima, dunque la presenza di elementi costitutivi della prima implica necessariamente la sussistenza di quelli della seconda, continuando ad applicarsi la norma generale anche in presenza dei presupposti di operatività di quella speciale, così da determinare una concorrenza delle due garanzie, quale risultato conforme alla ratio di rafforzamento della tutela del committente sottesa allo stesso art. 1669 c.c. (Cfr. Cass. civ., sez. II,
25.07.2019, n. 20184).
Tuttavia, pur potendo il committente scegliere se avvalersi della generale garanzia per i vizi nell'appalto o della responsabilità aggravata dell'appaltatore, una volta effettuata la scelta sarà comunque vincolato alla relativa disciplina e, segnatamente, alle disposizioni in ordine alla decadenza e prescrizione dell'azione e alla sussistenza dei presupposti strutturali della specifica domanda proposta.
Va altresì evidenziato che l'art. 1669 c.c. indica, oltre al termine decennale attinente al rapporto sostanziale di responsabilità dell'appaltatore (ricollegabile anche alla posizione di venditore-costruttore), due ulteriori termini: uno di decadenza - per la denuncia della rovina del pericolo di rovina o dei gravi difetti - di un anno dalla scoperta dei vizi o difetti,
l'altro di prescrizione - per l'esercizio dell'azione di responsabilità - di un anno dalla denuncia.
I termini decadenziali e prescrizionali in parola sono interdipendenti, nel senso che, ove uno soltanto di essi non venga rispettato, la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente non può essere fatta valere. Sul punto, “sono gravi difetti dell'opera, rilevanti ai fini dell'art. 1669 c.c., anche quelli che riguardino elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, etc.), purché tali da comprometterne la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo” (Cfr. Cass. 18.01.2019, n. 1423; Cass. 04.10.2018,
n. 24230). Pertanto, con riferimento alla garanzia prestata dall'art. 1669 c.c., il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle cause (Cfr. Cass. ord. n. 27693/2019;
Tribunale Milano VII, sentenza 23.01.2020), non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza o semplici sospetti (Cfr. Cass. 27.11.2012, n. 21089;
Cass. n. 81/2000). Orbene, alla luce dei già indicati principi, si ritiene che l'opponente abbia dimostrato di aver denunciato i difetti ed esercitato l'azione nei termini prescritti.
Quanto al requisito della “scoperta” esso deve considerarsi integrato con l'acquisizione della relazione tecnica redatta dal perito di parte Dott. , recante la data del Persona_1
30 novembre 2010. È infatti da quel momento che la presenza di difetti e la loro riconducibilità a un vizio di costruzione sono entrate nel patrimonio conoscitivo dell'opponente con un grado di apprezzabile oggettività e certezza. Tale primo accertamento tecnico ha dunque fornito una conoscenza qualificata, idonea ad integrare il requisito della scoperta per come interpretato dalla giurisprudenza. Quanto, invece, alla precisa individuazione del dies a quo di decorrenza va osservato quanto segue.
In primo luogo, il documento tecnico in esame reca la data del 30 novembre 2010 ed è stato materialmente ricevuto dal suo committente in pari data. È proprio quest'ultima data a costituire, ragionevolmente, il dies a quo di decorrenza del termine annuale per effettuare la denuncia. Quest'ultima deve poi ritenersi perfezionata nei confronti della parte opposta, la quale dava regolarmente riscontro, con la missiva a firma del direttore dei lavori (v. sul punto racc. del 10.12.2010) e, pertanto, ampiamente entro il termine annuale previsto a pena di decadenza. Da tale data è poi iniziato il decorso del termine annuale di prescrizione, il quale risulta interrotto, con effetti rispetto all'obbligato, con la messa in mora del 10 settembre 2011 da parte dell'avv.to Livia Panella, regolarmente ricevuta dall'appaltatore il 14 settembre 2011, regolarmente firmata dallo stesso anche se la relativa firma veniva apposto nel riquadro relativo alla data di spedizione nonchè dall'introduzione del presente giudizio, con atto di citazione in opposizione notificato il giorno 11.01.2012. In conclusione, le considerazioni tecniche e giuridiche che precedono inducono al rigetto di ogni censura mossa dalla parte opposta per parte decadenziale e prescrizionale.
Infine, solo per ragioni di corretto incidere, la legittimazione attiva e passiva delle parti può ritenersi provata alla luce dei titoli prodotti. Gli stessi, unitamente al fatto che le parti non hanno contestato la reciproca legittimazione, consente di ritenere assolto l'onere probatorio, anche sulla scorta del più recente orientamento giurisprudenziale in materia (Cass. SS.UU. n. 7305/2014).
Venendo al merito, l'opposizione spiegata dal sig. è fondata e va accolta Parte_1 nei limiti e per i motivi dappresso considerati.
In relazione a quanto precede, forma oggetto dell'odierno scrutinio la domanda di condanna di al pagamento per le opere di costruzione di un fabbricato Parte_1 con annesso capannone, realizzate in suo favore e contabilizzate nelle fatture nn. 26 del
27 novembre 2009 e 14 del 20 novembre 2010. Valga solo in via di principio rammentare – ai fini di una migliore selezione degli argomenti utili per la risoluzione della controversia che - il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. n. 17371/2003; v. anche
Cass. n. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza
(cfr. Cass. n. 15026/2005; Cass. n. 15186/2003; Cass. n. 6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. n.
20613/2011).
Pertanto, nei giudizi di opposizione ex art. 645 c.p.c. il convenuto-opposto si trova ad assumere la posizione sostanziale di attore, mentre l'attore -opponente ricopre, a sua volta, la posizione sostanziale di convenuto, con la logica conseguenza che l'onere della prova della sussistenza del credito azionato in sede monitoria grava sul convenuto- opposto mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'inesistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
In limine, occorre rilevare come, vertendosi al cospetto di domanda di adempimento, debbano ritenersi operanti i criteri di riparto degli oneri probatori pacificamente invalsi nella prassi in tema di azioni contrattuali, in punto di onere della prova dei fatti costitutivi, impeditivi e modificativi della pretesa creditoria azionata, in ossequio ai quali incombe (Cass. SS.UU. n. 13533/01) al creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento").
Coniugando i superiori principi al caso di specie, va rilevato che parte opposta ha assolto con dovizia all'onere probatorio su di essa gravante, trovando le allegazioni incontrovertibile riscontro sia nella documentazione versata in atti sia nelle testimonianze rese nel corso del giudizio. Ed invero, tutta la documentazione versata in atti (contratti esecuzione lavori, preventivi lavori, rendiconto, contabilità stato dei lavori, registro delle fatture emesse ove risultano annotate quelle oggetto della richiesta di ingiunzione) costituisce prova adeguata, ai sensi degli artt. 2709 e 2214 c.c., quanto ad identificazione dell'obbligazione inter -partes quanto all'ammontare del credito vantato.
Sul punto, non solo si è confermato ampiamente l'esistenza e l'esecuzione dei contratti di appalto, mai oggetto di contestazione, ma anche esattamente la specifica tipologia e quantità delle opere eseguite e le loro esatte caratteristiche.
In sostanza, le lavorazioni allegate in dettaglio dall'opposto negli atti introduttivi del giudizio hanno trovato corrispondenza e riscontro non solo nella copiosa documentazione versata in atti quanto anche nelle dichiarazioni testimoniali.
Orbene, ritiene questo Tribunale che le richiamate deposizioni testimoniali siano pienamente attendibili.
Sul punto, giova osservare che il giudice, nel caso in cui sussista un contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi oggettivi e soggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra oppure ad escludere la credibilità di entrambe (Cass. n. 1547 del 2015).
Senonché, le testimonianze rese in favore di parte opposta risultano rispondenti ai fatti di causa in quanto rese in modo circostanziato e senza accompagnamento di elementi di sospetto quali, ad esempio, il rapporto di parentela con la parte in causa.
Risulta dunque, di palmare evidenza, come dai mezzi istruttori assunti emerga una ricostruzione dei fatti che non lascia dubbi in ordine ai fatti di causa ed alle opere effettivamente realizzate.
Al cospetto della prova fornita dall'opposto, in ordine al rapporto intercorso con l'opponente ed alle prestazioni in favore di esso, il committente ha eccepito l'avvenuto pagamento della fattura n. 26/2009 nonché i vizi strutturali ed il mancato completamento delle opere commissionate.
Con riguardo al primo profilo di doglianza, va osservato che parte opponente ha depositato in giudizio quietanza di pagamento, regolarmente sottoscritta dall'opposto, tramite la quale veniva attestato il pagamento della fattura n.26/2009 unitamente ad assegno bancario n. 0403950957/07, tratto su Banca Fineco, girato a favore del medesimo appaltatore, con il quale veniva onorata la già menzionata fattura.
Ciò detto, va analizzata l'eccezione di pagamento nel merito, tenendo in considerazione che parte opposta, nei propri atti difensivi, ha dapprima disconosciuto il contenuto della quietanza ed in un secondo momento non negava di aver ricevuto il pagamento della prestazione da parte di , ma si limitava a contestare l'imputazione di Parte_1 detto pagamento, ritenendo che il medesimo fosse stato per errore imputato alla fattura n. 26/2009 ma che dovesse imputarsi al pagamento di altra fattura e, specificatamente, la n. 3 dell'01.02.2010 non oggetto di questo giudizio.
Deve ritenersi che l'eccezione di pagamento possa essere accolta.
Dalle considerazioni che precedono, la scrittura privata prodotta dall'opponente e contenente la quietanza del creditore non risulta essere stata espressamente disconosciuta. In tema, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “a fronte di quietanza in forma tipica, cioè di atto rilasciato dal creditore al debitore, al creditore quietanzante non è sufficiente, per superare la vincolatività della dichiarazione, provare di non avere ricevuto il pagamento, perché il modello di riferimento non è quello della relevatio ab onere probandi e dell'inversione dell'onere della prova che caratterizza le dichiarazioni ricognitive asseverative di diritti ex art. 1988 c.c. Il creditore è ammesso ad impugnare la quietanza non veridica soltanto attraverso la dimostrazione - con ogni mezzo - che il divario esistente tra realtà e dichiarato è conseguenza di errore di fatto o di violenza. Fuori di questi casi, vale il principio di autoresponsabilità, che vincola il quietanzante alla contra se pronuntiatio asseverativa del fatto dell'intervenuto pagamento, seppure non corrispondente al vero” (Cass., n. 10202/2015; in senso conforme, Cass., n. 16314/2020).
Ed ancora: “ la quietanza si identifica nell'atto unilaterale cui ha riferimento l'art. 1199
c.c., il quale, sotto la rubrica «diritto del debitore alla quietanza» obbliga «il creditore che riceve il pagamento» a «rilasciare quietanza», su richiesta e a spese del debitore.
Relativamente a tale atto, in giurisprudenza è indiscussa la sua natura confessoria, per cui il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria, ai sensi degli artt. 2733 e 2735 c.c., con la conseguenza per cui non può impugnare l'atto se non provando, a norma dell'art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o da violenza;
non gli è sufficiente, quindi, provare l'elemento oggettivo della non veridicità della dichiarazione di ricevuto pagamento, ma occorre che egli provi, altresì, l'elemento soggettivo dello stato di errore o di coartazione che lo ha determinato al rilascio” (Cass., 7 dicembre
2005, n. 26970; Cass., 21 febbraio 2014, n. 4196).
In questa prospettiva, il rilascio al debitore, da parte del creditore, della quietanza non determina una semplice inversione dell'onere della prova dell'avvenuto pagamento, perché al creditore che ha attestato il fatto del ricevuto pagamento non è poi consentito di “eccepire che il pagamento non sia mai avvenuto, a meno che non alleghi e dimostri che la quietanza fu rilasciata per errore di fatto o violenza” (Cass., 31 ottobre 2008, n. 26325;
Cass., 21 febbraio 2014, n. 4196). In altri termini, detta dichiarazione può essere impugnata - analogamente a quanto avviene in base alla disciplina della revoca della confessione - soltanto se il creditore dimostra “non solo la non veridicità della dichiarazione, ma anche che la non rispondenza al vero di questa dipende o dall'erronea rappresentazione o percezione del fatto contestato, ovvero dalla coartazione della sua volontà, e non già invece dal l'avere erroneamente confidato sull'avveramento di quanto dichiarato consapevolmente in modo non veritiero” (Cass., 3 giugno 1998, n. 5459).
Pertanto, qualora si dovesse assumere del tutto sussistente e verificata la prospettazione fattuale di parte opposta, non risulta in alcun modo dimostrato che la sottoscrizione sia riferibile ai due vizi del consenso sopra individuati.
Esclusa la violenza, neppure allegata dalla parte opposta, prive di pregio sono poi le ulteriori argomentazioni difensive, atteso che la non veridicità della quietanza non è desumibile, come dedotto dal dall'allegato registro fatture di vendita, nel CP_1 quale la fattura n. 26/2009 risulta impagata, trattandosi di documento a formazione unilaterale, neppure autenticato, ma vidimato dal solo commercialista di fiducia, che non costituisce affidabile e adeguata prova documentale, idonea a confutare le contrarie risultanze derivanti dalla omologa documentazione prodotta dalla opponente.
Pertanto, in assenza di ulteriori elementi comprovanti il vizio del consenso dedotto dall'opposto, va ritenuto che il creditore, con il rilascio della quietanza liberatoria, abbia abdicato ad ogni pretesa inerente alla fattura n. 26/2009.
Avuto riguardo invece alle contestazioni mosse in merito al mancato completamento delle opere e/o per la cattiva esecuzione de lle stesse, stante la natura squisitamente tecnica della vicenda, questo Giudice intende aderire alle considerazioni svolte dal consulente tecnico Dott. Arch. (atp e ctu), del quale non è dato dubitare, le cui Persona_2 conclusioni risultano del tutto prive di vizi logici e/o di metodo che possano in qualche modo inficiare l'attendibilità dei risultati conseguiti, apparendo al contrario analiticamente motivate e chiare.
Alla luce degli accertamenti eseguiti in corso di ATP espletata in corso di causa sono emersi i seguenti vizi: al fabbricato rurale: “Impermeabilizzazione del basamento;
Soglie delle finestre;
Rivestimento bagno antistante il salone;
Varco tra la camera da letto e il bagno;
Vano di ispezione della vasca a idromassaggio;
Processo di deterioramento del corpo di fabbrica del fabbricato rurale;
Scala esterna di accesso al fabbricato rurale;
Manto di copertura” ed al deposito agricolo: “Facciate nord e sud;
Inferriate esterne fisse a protezione delle finestre;
Impermeabilizzazione basamento del corpo di fabbrica;
Facciate est e ovest;
Manto impermeabile di copertura;
Comignolo in copertura;
Fenomeni infiltrativi al primo piano;
Soglia finestra del bagno;
Finestra in vetrocemento”. Inoltre, nel giudizio veniva espletata una consulenza tecnica d'ufficio, con la quale venivano quantificati anche i costi per la loro eliminazione.
Sul punto il ctu riferiva le che opere da eseguire per il fabbricato rurale erano:”
Impermeabilizzazione del basamento (€ 587,78); Soglie delle finestre (€ 1.058,40);
Rivestimento bagno antistante il salone (€ 368,58); Varco tra la camera da letto e il bagno
(€ 100,00); Vano di ispezione della vasca a idromassaggio (€ 100,00); Processo di deterioramento del corpo di fabbrica del fabbricato rurale( € 8.606,04); Scala esterna di accesso al fabbricato rurale )€422,97); Manto di copertura (€ 4.768,28) (Totale costi €
16.013,05”). Mentre per il deposito agricolo erano: “ Facciate nord e sud (€ 6.969,55);
Inferriate esterne fisse a protezione delle finestre (€ 316,50); Impermeabilizzazione basamento del corpo di fabbrica (€ 229,13); Facciate est e ovest. (€ 3.307,32); Manto impermeabile di copertura (€ 3.419,52); Comignolo in copertura (€ 0,00) Fenomeni infiltrativi al primo piano (€ 410,40); Soglia finestra del bagno (€ 80,01); Finestra in vetrocemento (€ 150,00). (Totale costi € 14.882,43).
Quindi, i costi necessari per l'eliminazione dei vizi al fabbricato ed al deposito sono stati quantificati dal CTU in complessivi € 30.895,48.
A seguito di incarico suppletivo il ctu, dopo aver descritto il complesso iter amministrativo relativo agli immobili, procedeva anche alla verifica dei lavori eseguiti dall presso l'immobile oggetto di causa e sul punto riferiva: “… Controparte_2
l'immobile oggetto di causa è stato assentito con i seguenti provvedimenti edilizio ed urbanistico: Permesso di Costruire n.6 del 20/04/2009. Varianti in corso d'opera:
Permesso di Costruire n.11 del 25/11/2009; Denuncia di Inizio Attività edilizia (D.I.A.)
Prot. n.4870 del 16/11/2009; Denuncia di Inizio Attività edilizia (D.I.A.) Prot. n.407 del
02/02/20110. Lo stato dei lavori è stato documentato dal ctu con la relazione peritale del
15/08/2019 e con i relativi All. n.5 (grafici dello stato reale dei luoghi) e All. n.3
(documentazione fotografica). Il fabbricato rurale e il deposito agricolo non sono stati realizzati in osservanza alle prescrizioni e ai grafici di progetto dei provvedimenti autorizzativi edilizio ed urbanistico rilasciati all'attore , essendo state Parte_1 riscontrate le seguenti difformità. Difformità riscontrate presso il fabbricato rurale: veranda di ingresso al fabbricato;
quota superiore a 0.00m del pavimento del primo piano fuori terra;
realizzazione di due locali interrati. Difformità riscontrate presso il deposito agricolo: Realizzazione di un solaio all'interno del deposito con scala interna di collegamento tra il piano terra e il primo piano;
suddivisione degli ambienti interni difformi dal progetto;
facciate difformi dal progetto per la diversa collocazione dei vani finestra e dei varchi di accesso al deposito”. L'ausiliare procedeva poi alla verifica dei lavori eseguiti dall'impresa presso CP_1
l'immobile oggetto di causa, descritti nella contabilità di cantiere depositata agli atti di causa dalla parte convenuta. (All. n.8) Sul punto accertava: “…la presente contabilità rappresenta lo stato dei lavori al dicembre 2010, in essa sono incluse le opere oggetto dei due contratti (corpo fabbrica e corpo capannone) e del preventivo convenuto in corso
d'opera … si elencano i lavori che sono stati eseguiti in assenza di contratto o preventivo scritto e che pertanto non risultano in alcun documento precedente al presente;
trattasi di opere scaturite da variante di progetto o richieste dal committente in corso d'opera.” La contabilità di cantiere è composta dai seguenti documenti:
1. Preventivo del 04/08/2009 per la realizzazione del deposito agricolo “Corpo di fabbrica b”;
2. Preventivo dal
02/10/2009 per la realizzazione del fabbricato rurale “Corpo di fabbrica a”;
3. Preventivo del 08/02/2010 per lavori di finitura dei fabbricati corpo a e corpo b;
4. Contabilità lavori a dicembre 2010. Il Consulente sulla scorta della documentazione in atti e la verifica dei luoghi ha accertato i lavori effettivamente eseguiti dal ed in particolare, CP_1 relativamente alle lavorazioni elencate nella contabilità di cantiere all. n.
8. ha accertato che: “Scavo di sbancamento con sistemazione del terreno nell'ambito del cantiere I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Magrone di sottofondo. Non è possibile accertare la lavorazione per il completo rinterro dello scavo di fondazione. I lavori sono stati CP_3 eseguiti dal convenuto. Riempimento con materiale di cava all'interno delle travi di fondazione I lavori sono stati eseguiti dal convenuto ma non è possibile verificare il tipo di materiale utilizzato per il completo rinterro dello scavo di fondazione. Massetto di calcestruzzo armato al piano terra I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Solaio inclinato per copertura I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Lavori di rifinitura del tetto comprensivi di fornitura e posa in opera di tegole e grondaie I lavori sono stati eseguiti dal convenuto, il manto di copertura non è stato realizzato con tegole ma con un manto bituminoso ricoperto di graniglia di ardesia. Lavori di chiusura muraria del capannone da realizzarsi a doppia parete … I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Intonaco a stucco per pareti e soffitti … I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Soppalco all'interno del capannone con superficie utile di 30mq. Parte della superficie sottostante il soppalco sarà occupata da n.2 WC .. I lavori sono stati eseguiti dal convenuto, il soppalco occupa tutta la superficie interna al capannone per una superficie superiore ai 30mq. Coibentazione del tetto con pannello in polistirene da 4cm … I lavori sono stati eseguiti dal convenuto.
Costruzione di un comignolo. I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. PREVENTIVO DEL
02/10/2009 PER LA REALIZAZIONE DEL FABBRICATO RURALE “CORPO DI FABBRICA A” DESCRIZIONE DELLE
LAVORAZIONI. “Scavo di sbancamento con sistemazione del terreno nell'ambito del cantiere I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Magrone di sottofondo. Non è possibile accertare la lavorazione per il completo rinterro dello scavo di fondazione. I lavori sono stati CP_3 eseguiti dal convenuto. Riempimento con materiale di cava all'interno delle travi di fondazione I lavori sono stati eseguiti dal convenuto ma non è possibile verificare il tipo di materiale utilizzato per il completo rinterro dello scavo di fondazione. Massetto di calcestruzzo armato al piano terra I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Solai piani per primo impalcato … I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Solai a falda inclinata per copertura I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Compenso per realizzazione scala
Lavorazione non eseguita, la scala non è stata installata. Lavori di chiusura muraria del capannone da realizzarsi a doppia parete … I lavori sono stati eseguiti dal convenuto.
Tramezzi di mattoni forati da cm 8 per distribuzione locali interni I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Lavori di rifinitura e coibentazione del tetto comprensivi di fornitura e posa in opera di grondaie I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Lavori di rifinitura e coibentazione del tetto I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Intonaco interno ed esterno I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. PREVENTIVO DEL 08/02/2010 PER LAVORI DI
FINITURA DEI FABBRICATI CORPO A E CORPO B DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI. “ Scavo di sbancamento
… I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Scavo e reinterro per linee fognarie … I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Fornitura e posa di tubazioni in polietilene … I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Posa in opera di rivestimento bagno piccolo fabbricato abitazione I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Posa in opera di rivestimento bagno grande fabbricato abitazione I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Posa in opera di zoccolino abitazione I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Fornitura posa in opera e trasporto marmi alle aperture I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Lavoro di assistenza e ripristini agli impianti I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Massetti di sabbia sottile lavata e cemento per posa pavimenti al fabbricato abitativo … I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Massetti di sabbia sottile lavata e cemento per posa pavimenti al capannone … I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Posa in opera pavimenti compresi materiali di consumo ad esclusione delle piastrelle fabbricato abitativo I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Posa in opera pavimenti compresi materiali di consumo ad esclusione delle piastrelle capannone I lavori sono stati eseguiti dal convenuto.
CONT ABILIT A' LAVORI A DICEMBRE 2010 CORPO ABIT AZIONE DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI .” Scavo di sbancamento per realizzazione fabbricato. Aumento della quantità in quanto richiesta maggior profondità per fondazioni …. Non è stato possibile accertare l'incremento delle quantità rispetto a quelle del preventivo per il completo rinterro dello scavo di fondazione.
Riempimento con materiale di cava. Aumento della quantità in quanto richiesta maggior profondità per fondazioni …. Non è stato possibile accertare l'incremento delle quantità rispetto a quelle del preventivo per il completo rinterro dello scavo di fondazione. Maggiore altezza dei pilastri. Non è stato possibile accertare l'incremento delle quantità rispetto a quelle del preventivo per il completo rinterro dello scavo di fondazione. Muratura con blocchi di cemento sulla fondazione per elevazione piano di calpestio. Aumento delle quantità … Non è stato possibile accertare l'incremento delle quantità rispetto a quelle del preventivo per il completo rinterro dello scavo di fondazione. Solai latero-cemento ai due locali interrati … I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Differenza di quantità sui solai piani del fabbricato. … I lavori sono stati eseguiti dal convenuto, non è stata verificato
l'effettivo incremento delle quantità rispetto al preventivo. Differenza di quantità sul solaio
a falda inclinata. … I lavori sono stati eseguiti dal convenuto, non è stata verificato
l'effettivo incremento delle quantità rispetto al preventivo. Differenza di quantità sulla superficie del tetto. … I lavori sono stati eseguiti dal convenuto, non è stata verificato
l'effettivo incremento delle quantità rispetto al preventivo. Realizzazione travi in c.a. nei 4 vani oggetto di variante in corso d'opera. … Non è stato possibile verificare a vista la lavorazione perché trattasi di opere totalmente ricoperte dall'intonaco. Fornitura e posa in opera di vetro mattoni alle 4 aperture prospicienti il terrazzo. … I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Realizzazione del massetto di cemento armato sul tetto del fabbricato. … I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Rete in acciaio elettrosaldata per massetto voce precedente. … I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Realizzazione canna fumaria … I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Intonaco impermeabilizzante (protezione impermeabile) alle pareti dei due vani interrati ricavati. … I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Lavori di assistenza agli impianti … Non è stato possibile accertare l'effettiva esecuzione dei lavori da parte del convenuto. Realizzazione di n.3 aperture. … I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Struttura grezza della cucina in muratura. … I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Realizzazione scala esterna di accesso al fabbricato. … I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Cordolo/cunetta di protezione alla base di parte del perimetro del fabbricato abitativo realizzato in cemento armato. … I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. LAVORI ESEGUITI NEL CAPANNONE: “ Differenze delle quantità riguardante il soppalco del capannone. … I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Posa in opera di rivestimenti ai 2 locali WC del capannone. … I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Silatura dei giunti alle muratura di blocchi delle pareti esterne anteriore e posteriore del capannone. … I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Tinteggiatura delle pareti esterne laterali del capannone … I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Posa in opera di vetro mattoni forniti dal proprietario. … I lavori sono stati eseguiti dal convenuto.
Intervento per posa piantone metallico di bloccaggio della porta scorrevole … I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Posa in opera di piastre metalliche per ancoraggio binario porta scorrevole. … I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Realizzazione basamento/trave in cemento armato per alloggio trave in ferro di supporto alla guida per scorrimento porta scorrevole. … I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Lavori di assistenza agli impianti … Non è stato possibile accertare l'effettiva esecuzione dei lavori da parte del convenuto. Cordolo/cunetta di protezione alla base di parte I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. del perimetro del fabbricato abitativo realizzato in cemento armato.
… Massetto per rampa di accesso al capannone. … I lavori sono stati eseguiti dal convenuto. Per l'area esterna non è stato possibile verificare le n.7 lavorazioni elencate perché trattasi di opere interrate e non visibili”.
Ferme ed impregiudicate le risultanze peritali, va evidenziato che alcuni dei vizi accertati dal consulente non sono riconducibili alle maestranze svolte dalla ditta opposta. Tali circostanze sono evincibili non solo dalla documentazione prodotta in atti (contratti e contabilità dei lavori) ma anche dalla intervenuta prova orale.
All'esito delle emergenze istruttorie è emerso che la ditta non è mai stata CP_1 incaricata della impermeabilizzazione del basamento esterno del fabbricato;
che il sig. iferì di voler far eseguire a terzi, occupandosi la ditta opposta della sola posa in Pt_1 opera di intonaco impermeabilizzante all'interno dei vani interrati;
che i fenomeni infiltrativi e di deterioramento rilevati, pertanto, non sono in alcun modo imputabili al in quanto conseguenti alla mancata realizzazione di un'opera CP_1
(impermeabilizzazione del basamento esterno) che non gli è mai stata commissionata;
che le soglie delle finestre venivano scelte personalmente dal Sig. consapevole Pt_1 della necessità di eseguirne la giunzione perché di lunghezza ridotta;
che la posa dei rivestimenti, degli igienici dèi bagni e della relativa porta veniva eseguita su indicazione e sotto la direzione dell'idraulico (ditta Sergio Mancini, di Ailano), che si occupava della chiusura della vasca idromassaggio con i pannelli in legno;
che la scala esterna, della quale si riconosce dunque l'esecuzione, restava allo stato grezzo a seguito della estromissione del dal cantiere ed il relativo pagamento è stato richiesto CP_1 limitatamente a quanto realizzato, come in contabilità dei lavori (il CTU ha rilevato la mancata posa in opera di una diversa ed ulteriore scala, non riportata nella contabilità dei lavori, vale a dire quella in legno all'interno dell'abitazione ).
Sul punto risultano dirimenti anche le prove orali e, specificatamente, le dichiarazioni di
, escusso all'udienza del 24.9.2019, e , escussi Tes_1 Tes_2 Testimone_3 all'udienza del 02.02.2021 nonché di e , escussi Testimone_4 Testimone_5 all'udienza del 13 maggio 2024.
Ne consegue che dalla quantificazione dei costi per l'eliminazione dei vizi vanno detratti i seguenti lavori perché non ascrivibili alla ditta opposta: “Impermeabilizzazione del basamento € 587,78; Soglie delle finestre € 1.058,40; Rivestimento bagno antistante il salone € 368,58; Scala esterna di accesso al fabbricato rurale € 422,97, per un totale di
€ 2.428,73.
Pertanto, a fronte di un credito residuo vantato dall'opposto pari ad € 34.724,23, da cui è già detratto l'importo di € 29.546,60 versato in esecuzione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, va scomputata la somma di € 20.000,00, portato dalla fattura n.
26/2009 perché già pagata.
Dall'importo complessivo spettante a di €. 14.724,23 vanno considerati i costi CP_1 per l'eliminazione dei vizi riconosciuti all'opponente per la complessiva somma di €
28.466,75, già detratto dell'importo dei vizi non ascrivibili all'opposto pari ad €.
2.428,73..
Ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto va revocato e parte opposta va condannata al pagamento della complessiva somma di € 13.742,52 ( €. 28.466,75 - €. 14.724,23) in favore dell'opponente, a titolo di costi per l'eliminazione dei vizi inficianti la validità delle opere eseguite.
La domanda di risarcimento non può trovare accoglimento ritenuto che ai fini dell'accertamento del danno non patrimoniale, non basta appurare la violazione di un interesse meritevole quale è, nel caso di specie, l'oggettivo disagio e turbamento conseguito dalla situazione di fatto acce rtata in giudizio.
Occorre anche offrire la dimostrazione che tale lesione abbia prodotto un danno intollerabile allegando specificatamente il pregiudizio sofferto.
Parte attrice si è, invece, limitata a indicare genericamente un turbamento senza tuttavia specificare quali sarebbero state le precise conseguenze negative prodotte.
Va, inoltre, precisato che tale lacuna probatoria non avrebbe potuto essere colmata nemmeno attraverso l'esperimento della richiesta consulenza tecnica. Infatti, il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, tentando di supplire alla deficienza delle proprie allegazioni nonché di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circost anze non provati.
Da ciò deve concludersi per il rigetto di tutte le domande risarcitorie volte ad ottenere i suddetti danni non patrimoniali.
Né sussistono i presupposti fattuali e di diritto per una condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Le superiori osservazioni sono da ritenersi assorbenti di ogni ulteriore questione posta.
Si ritengono sussistenti giusti motivi per compensare le spese di lite , tenuto conto delle ragioni della decisione e del comportamento processuale delle parti.
Le spese di CTU sono poste definitivamente in solido a carico delle parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunziando nella causa NRG
5000016/2012 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 147/11; 2. In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna Controparte_1 al pagamento della complessiva somma di €. 13.742,52 in favore di per Parte_1 le causali di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla data di deposito della sentenza al soddisfo;
3. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio;
4. Pone definitivamente a carico di entrambe le parti in solido le spese di ctu;
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 28/01/2025
IL G.O.P.
Dr.ssa Anna Ruotolo