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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/12/2025, n. 2495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2495 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione e del deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 2180/2025 R.G.L.
promossa da:
Parte_1
(avv. GRIPPO)
PARTE RICORRENTE
contro
Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
1 OGGETTO: Impugnazione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Il ricorrente sig. , premesso di essere stato assunto in data Parte_1
01/02/2018 da con inquadramento nel III liv. del Controparte_1 Parte_2 per svolgere mansioni di “Responsabile qualità” presso le sedi
[...] dell'azienda su tutto il territorio nazionale, e di essere stato licenziato il
06/08/2024, impugna il recesso datoriale, eccependo l'insussistenza del dichiarato giustificato motivo oggettivo;
chiede, pertanto, all'adito Tribunale di condannare la convenuta società al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dal d. lgs 23/2015, nonché al pagamento dell'indennità di mancato preavviso.
Benchè regolarmente citata, non si è costituita in giudizio Controparte_1 ed è stata, pertanto, dichiarata contumace. La mancata costituzione in giudizio ha determinato l'impossibilità, per la società, di fornire la prova, su di essa gravante (art. 5, L. 604/1966), del giustificato motivo oggettivo di recesso, oltre che – secondo le ordinarie regole sul riparto dell'onere probatorio – del pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Pertanto, ai sensi dell'art. 3 d. lgs 23/2015 deve essere dichiarato estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannata la società, tenuto conto della durata del rapporto di lavoro (oltre sei anni), al pagamento di €
14.644,92 a titolo di indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
T.F.R. (€ 1.220,41 lordi, come da dettagliato conteggio versato in atti), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo.
Inoltre, la medesima convenuta viene condannata al pagamento in favore del ricorrente di € 1.830,61 lordi a titolo di indennità di mancato preavviso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore e della ridotta complessità della controversia.
2
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.,
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
accerta l'illegittimità del licenziamento irrogato da a Controparte_1 [...]
in data 06/08/2024; Pt_1
dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento;
dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente di € 14.644,92 a titolo di indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R.;
dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente di € 1.830,61 lordi a titolo di indennità di mancato preavviso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo;
dichiara tenuta e condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 4.216,00, oltre rimborso forfetario, c.u., C.p.a. ed
IVA come per legge.
Così deciso in Torino, il 12 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
3
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione e del deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 2180/2025 R.G.L.
promossa da:
Parte_1
(avv. GRIPPO)
PARTE RICORRENTE
contro
Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
1 OGGETTO: Impugnazione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Il ricorrente sig. , premesso di essere stato assunto in data Parte_1
01/02/2018 da con inquadramento nel III liv. del Controparte_1 Parte_2 per svolgere mansioni di “Responsabile qualità” presso le sedi
[...] dell'azienda su tutto il territorio nazionale, e di essere stato licenziato il
06/08/2024, impugna il recesso datoriale, eccependo l'insussistenza del dichiarato giustificato motivo oggettivo;
chiede, pertanto, all'adito Tribunale di condannare la convenuta società al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dal d. lgs 23/2015, nonché al pagamento dell'indennità di mancato preavviso.
Benchè regolarmente citata, non si è costituita in giudizio Controparte_1 ed è stata, pertanto, dichiarata contumace. La mancata costituzione in giudizio ha determinato l'impossibilità, per la società, di fornire la prova, su di essa gravante (art. 5, L. 604/1966), del giustificato motivo oggettivo di recesso, oltre che – secondo le ordinarie regole sul riparto dell'onere probatorio – del pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Pertanto, ai sensi dell'art. 3 d. lgs 23/2015 deve essere dichiarato estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannata la società, tenuto conto della durata del rapporto di lavoro (oltre sei anni), al pagamento di €
14.644,92 a titolo di indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
T.F.R. (€ 1.220,41 lordi, come da dettagliato conteggio versato in atti), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo.
Inoltre, la medesima convenuta viene condannata al pagamento in favore del ricorrente di € 1.830,61 lordi a titolo di indennità di mancato preavviso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore e della ridotta complessità della controversia.
2
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.,
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
accerta l'illegittimità del licenziamento irrogato da a Controparte_1 [...]
in data 06/08/2024; Pt_1
dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento;
dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente di € 14.644,92 a titolo di indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R.;
dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente di € 1.830,61 lordi a titolo di indennità di mancato preavviso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo;
dichiara tenuta e condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 4.216,00, oltre rimborso forfetario, c.u., C.p.a. ed
IVA come per legge.
Così deciso in Torino, il 12 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
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