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Sentenza 8 dicembre 2024
Sentenza 8 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/12/2024, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al RG. n. 5992/2024 e promossa con ricorso ex art. 473bis.51 cpc da
(c.f. ), nato/a a Parte_1 C.F._1 LF EN (TV), il 31/10/1977 con l'avv. SILVIA RUFFATO
e
(c.f. ), nato/a a ASOLO (TV), il CP_1 C.F._2 28/10/1977 con l'avv. SABRINA FAVARO
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 18/10/2024, i coniugi e Parte_1
hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro CP_1 separazione personale. Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 4.12.2024, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate tra le parti appaiono inoltre congrue, rispondendo all'interesse della prole ed essendo compatibili con la condizione logistica ed economica delle stesse.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a LF EN (TV), il Parte_1
31/10/1977 e
, nato/a a ASOLO (TV), il 28/10/1977, CP_1 uniti in matrimonio il 24/09/2011, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CORNUDA (TV) dell'anno 2011 n. 13, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
1. “I coniugi vivranno separati, sempre con reciproco rispetto, ma libero ciascuno di fissare ove ritenga il proprio domicilio e/o residenza.
2. ciascun coniuge dovrà comunicare all'altro il proprio recapito, anche telefonico, ed ogni variazione, dovendo entrambi sempre essere a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località, quando hanno con sé i figli.
3. i figli e sono affidati a entrambi i genitori i Per_1 Per_2 Per_3 quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocazione prevalente presso la madre, ove manterranno la residenza;
4. tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc.) dei figli verranno prese concordemente da entrambi i genitori. I coniugi si impegnano a gestire con estrema sensibilità e gradualità l'eventuale inserimento dei nuovi rispettivi compagni nella vita dei figli e nel rispetto delle volontà di questi ultimi con condotte e atteggiamenti che ne garantiscano comunque il benessere. A tal proposito, i coniugi si impegnano reciprocamente ad avere cura e premura di far comprendere ai figli che le eventuali nuove figure non andranno mai a sostituire quelle genitoriali nonché a mantenere un contegno di rispetto e serena comunicazione al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi. Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
5. la casa coniugale, sita in Altivole (TV) via Pio X 4/B di proprietà di entrambi i coniugi, rimarrà assegnata alla IG con arredi e corredi (ad CP_1 esclusione degli effetti personali del OR e sempre salvo diverso Pt_1 accordo tra i coniugi);
6. per quanto riguarda i figli minori: a. entrambi i genitori concordano l'affidamento condiviso dei figli minori
, con residenza e collocamento degli stessi Per_1 Per_2 Per_3 presso la casa famigliare con la madre;
b. Diritto di visita del padre come segue:
Settimana 1: martedi dalle 18.30 fino all'accompagnamento a scuola (o al centro estivo) il mercoledì mattina;
dal venerdì alle 18.30 fino alla domenica sera alle 21, con cena e doccia effettuate presso il padre.
Settimana 2: martedì dalle 18.30 fino all'accompagnamento a scuola il mercoledì mattina;
giovedì dalle 18.30 fino all'accompagnamento a scuola il venerdì mattina quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, compatibilmente con le ferie di entrambi i genitori da concordarsi annualmente entro il 15 maggio;
metà delle festività-vacanze natalizie comprendenti a rotazione dal 25.12 al 30.12 e dal 31.12 al 06.01, oppure, qualora tra i genitori si raggiungesse un accordo, secondo il calendario che gli stessi andranno a concordare anche compatibilmente con le ferie di entrambi i genitori;
metà delle festività-vacanze pasquali comprendenti a rotazione un anno il giorno di Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo compatibilmente con le ferie di entrambi i genitori;
compleanni dei figli: interverrà accordo tra i genitori;
compleanno del genitore: pranzo o cena con il genitore da festeggiare, indipendentemente dal turno di spettanza. Ogni altra festività o vacanze dei bambini (intesi come periodi in cui i figli non hanno scuola) ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore;
qualora un genitore abbia un comprovato impedimento a rimanere con i figli nelle giornate che dovrebbe trascorrere con loro, privilegerà quale sostituto l'altro prima di chiedere aiuto a terze persone.
c. Il OR quale contributo per il mantenimento dei figli, verserà Pt_1 alla madre nel conto corrente di cui indicherà le coordinate entro il 10 di ogni mese, a far data da settembre 2024, la somma complessiva di € 750,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), somma che subirà rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT. d. l'assegno unico, o altro sussidio introdotto dallo Stato, verrà percepito al 100% dalla IG , prestando il OR fin dalla sottoscrizione CP_1 Pt_1 del presente atto consenso alla richiesta all'ente da parte della IG ed CP_1 impegnandosi a fornire eventuale documentazione che fosse all'uopo necessaria. Le detrazioni fiscali, infine, seguiranno la suddivisione delle spese al
50% ciascuno tra i coniugi.
e. le spese straordinarie verranno sostenute da entrambi i genitori in quote diversificate, ossia per il 70 % a carico del OR e al 30% a carico Pt_1 della IG , facendo espresso rinvio al protocollo d'intesa del Tribunale CP_1 di Treviso datato 1 dicembre 2016 con espresso riferimento all'allegato n. 3, che viene allegato al presente ricorso e che entrambi i genitori dichiarano di ben conoscere ed accettare [doc. 16]. Ove l'importo delle singole spese straordinarie dovesse superare la somma di euro 500,00 (euro cinquecento//00), tale esborso verrà pagato direttamente al fornitore da ciascuno dei due genitori, ognuno per la percentuale di competenza (70% il padre e 30% la madre). Tutti gli esborsi che invece verranno anticipati dalla NO , a titolo di spese straordinarie per i CP_1 figli, verranno rimborsati dal sig. entro il giorno 10 del mese Pt_1 successivo a mezzo bonifico bancario;
7. Entrambi i coniugi dichiarano di essere al momento economicamente autosufficienti e, di conseguenza, di non richiedere all'altro coniuge alcun contributo al mantenimento”;
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Così deciso nella camera di consiglio del 6 dicembre 2024.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al RG. n. 5992/2024 e promossa con ricorso ex art. 473bis.51 cpc da
(c.f. ), nato/a a Parte_1 C.F._1 LF EN (TV), il 31/10/1977 con l'avv. SILVIA RUFFATO
e
(c.f. ), nato/a a ASOLO (TV), il CP_1 C.F._2 28/10/1977 con l'avv. SABRINA FAVARO
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 18/10/2024, i coniugi e Parte_1
hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro CP_1 separazione personale. Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 4.12.2024, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate tra le parti appaiono inoltre congrue, rispondendo all'interesse della prole ed essendo compatibili con la condizione logistica ed economica delle stesse.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a LF EN (TV), il Parte_1
31/10/1977 e
, nato/a a ASOLO (TV), il 28/10/1977, CP_1 uniti in matrimonio il 24/09/2011, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CORNUDA (TV) dell'anno 2011 n. 13, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
1. “I coniugi vivranno separati, sempre con reciproco rispetto, ma libero ciascuno di fissare ove ritenga il proprio domicilio e/o residenza.
2. ciascun coniuge dovrà comunicare all'altro il proprio recapito, anche telefonico, ed ogni variazione, dovendo entrambi sempre essere a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località, quando hanno con sé i figli.
3. i figli e sono affidati a entrambi i genitori i Per_1 Per_2 Per_3 quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocazione prevalente presso la madre, ove manterranno la residenza;
4. tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc.) dei figli verranno prese concordemente da entrambi i genitori. I coniugi si impegnano a gestire con estrema sensibilità e gradualità l'eventuale inserimento dei nuovi rispettivi compagni nella vita dei figli e nel rispetto delle volontà di questi ultimi con condotte e atteggiamenti che ne garantiscano comunque il benessere. A tal proposito, i coniugi si impegnano reciprocamente ad avere cura e premura di far comprendere ai figli che le eventuali nuove figure non andranno mai a sostituire quelle genitoriali nonché a mantenere un contegno di rispetto e serena comunicazione al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi. Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
5. la casa coniugale, sita in Altivole (TV) via Pio X 4/B di proprietà di entrambi i coniugi, rimarrà assegnata alla IG con arredi e corredi (ad CP_1 esclusione degli effetti personali del OR e sempre salvo diverso Pt_1 accordo tra i coniugi);
6. per quanto riguarda i figli minori: a. entrambi i genitori concordano l'affidamento condiviso dei figli minori
, con residenza e collocamento degli stessi Per_1 Per_2 Per_3 presso la casa famigliare con la madre;
b. Diritto di visita del padre come segue:
Settimana 1: martedi dalle 18.30 fino all'accompagnamento a scuola (o al centro estivo) il mercoledì mattina;
dal venerdì alle 18.30 fino alla domenica sera alle 21, con cena e doccia effettuate presso il padre.
Settimana 2: martedì dalle 18.30 fino all'accompagnamento a scuola il mercoledì mattina;
giovedì dalle 18.30 fino all'accompagnamento a scuola il venerdì mattina quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, compatibilmente con le ferie di entrambi i genitori da concordarsi annualmente entro il 15 maggio;
metà delle festività-vacanze natalizie comprendenti a rotazione dal 25.12 al 30.12 e dal 31.12 al 06.01, oppure, qualora tra i genitori si raggiungesse un accordo, secondo il calendario che gli stessi andranno a concordare anche compatibilmente con le ferie di entrambi i genitori;
metà delle festività-vacanze pasquali comprendenti a rotazione un anno il giorno di Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo compatibilmente con le ferie di entrambi i genitori;
compleanni dei figli: interverrà accordo tra i genitori;
compleanno del genitore: pranzo o cena con il genitore da festeggiare, indipendentemente dal turno di spettanza. Ogni altra festività o vacanze dei bambini (intesi come periodi in cui i figli non hanno scuola) ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore;
qualora un genitore abbia un comprovato impedimento a rimanere con i figli nelle giornate che dovrebbe trascorrere con loro, privilegerà quale sostituto l'altro prima di chiedere aiuto a terze persone.
c. Il OR quale contributo per il mantenimento dei figli, verserà Pt_1 alla madre nel conto corrente di cui indicherà le coordinate entro il 10 di ogni mese, a far data da settembre 2024, la somma complessiva di € 750,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), somma che subirà rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT. d. l'assegno unico, o altro sussidio introdotto dallo Stato, verrà percepito al 100% dalla IG , prestando il OR fin dalla sottoscrizione CP_1 Pt_1 del presente atto consenso alla richiesta all'ente da parte della IG ed CP_1 impegnandosi a fornire eventuale documentazione che fosse all'uopo necessaria. Le detrazioni fiscali, infine, seguiranno la suddivisione delle spese al
50% ciascuno tra i coniugi.
e. le spese straordinarie verranno sostenute da entrambi i genitori in quote diversificate, ossia per il 70 % a carico del OR e al 30% a carico Pt_1 della IG , facendo espresso rinvio al protocollo d'intesa del Tribunale CP_1 di Treviso datato 1 dicembre 2016 con espresso riferimento all'allegato n. 3, che viene allegato al presente ricorso e che entrambi i genitori dichiarano di ben conoscere ed accettare [doc. 16]. Ove l'importo delle singole spese straordinarie dovesse superare la somma di euro 500,00 (euro cinquecento//00), tale esborso verrà pagato direttamente al fornitore da ciascuno dei due genitori, ognuno per la percentuale di competenza (70% il padre e 30% la madre). Tutti gli esborsi che invece verranno anticipati dalla NO , a titolo di spese straordinarie per i CP_1 figli, verranno rimborsati dal sig. entro il giorno 10 del mese Pt_1 successivo a mezzo bonifico bancario;
7. Entrambi i coniugi dichiarano di essere al momento economicamente autosufficienti e, di conseguenza, di non richiedere all'altro coniuge alcun contributo al mantenimento”;
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Così deciso nella camera di consiglio del 6 dicembre 2024.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci