Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/03/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro di Torre Annunziata dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note del 13/1/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 5410/2022 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nata il [...] a Castellammare di Stabia (NA), in [...] Parte_1 coniuge superstite di , nato il [...] a [...] Persona_1
(NA) , ivi deceduto il 11/8/2019, rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Giulio Amodio e Valeria
Russo, presso lo studio dei quali elett.te domiciliano in Napoli alla Via dei Fiorentini n.
61 ricorrente
E
in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t. elett.te domiciliato in Napoli alla Via Nuova Poggioreale – angolo Via S.Lazzaro, unitamente all'Avv. Carlo Maria Liguori lo rapp.ta e difende resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di volta a Parte_1 ottenere, sulla base di varie argomentazioni, l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto a percepire , in qualità di coniuge superstite, la rendita ai superstiti prevista dall'art. 85 del TU 1124/65 e successive modificazioni e integrazioni, in conseguenza della morte a seguito di malattia professionale del marito Per_1
, deceduto l'11/8/2019 a Castellammare di Stabia (NA), con conseguente
[...] condanna dell al pagamento della prestazione in parola dal 1/9/2019 (primo CP_1 giorno del mese successivo a quello di decesso del de cuius), oltre accessori come per legge.
L si è costituito e ha resistito alla domanda della ricorrente, CP_1
chiedendone il rigetto con varie argomentazioni.
Nel merito, essa è fondata e deve essere accolta.
Osserva preliminarmente il Giudicante che la documentazione prodotta (cfr., in particolare, estratto contributivo riconoscimento di esposizione CP_2 CP_1 all'amianto e parere Contarp relativo all'estensione dei benefici ai lavoratori
Fincantieri) ha consentito di accertare l'esposizione professionale del defunto al rischio amianto, da cui è derivata la patologia che ne ha Persona_1 determinato la morte (nella specie, carcinoma del rinofaringe).
In particolare, dagli atti di causa si evince che il ha lavorato per oltre Per_1 trent'anni presso lo stabilimento Fincantieri di Castellammare di Stabia, svolgendo mansioni di calafato, carpentiere navale in ferro e magazziniere (cfr. documentazione prodotta).
Quanto alle conseguenze della suddetta esposizione, si osserva che il CTU nominato, dott. , all'esito di una scrupolosa e approfondita indagine medica, Persona_2 condotta sulla base della documentazione sanitaria e dell'anamnesi lavorativa del de cuius, ha concluso che, con specifico riferimento alle mansioni di calafato, le polveri di legno inalate nel corso delle lavorazioni con probabilità sono risultate etiologicamente sufficienti nella insorgenza della esitale patologia neoplasica;
pertanto, è probabile che la insorgenza della neoplasia del rinofaringe che colpì il signor abbia avuto una etiologia professionale per il lungo periodo Persona_1 di lavorazione presso la Fincantieri di Castellammare di Stabia (cfr. pagg. 7 e 8 della consulenza in atti).
Le conclusioni del CTU giustificano esaurientemente le conclusioni cui lo stesso è pervenuto e possono essere fatte proprie e condivise dal Giudicante.
Si osserva altresì che le osservazioni critiche in ordine alla CTU formulate dalla difesa dell non appaiono sufficienti a inficiare la validità delle argomentazioni del dott. CP_1
, che si fondano su condivisibili criteri di carattere medico – scientifico, Per_2 nonché su una meditata valutazione degli elementi anamnestici e clinici relativi al de cuius.
Invero, la stessa circolare del 16 febbraio 2006, avente ad oggetto “Criteri da CP_1 seguire per l'accertamento dell'origine professionale delle malattie denunciate”, accoglie il concetto della probabilità qualificata, prevedendo che l'accertamento della sussistenza del nesso eziologico , sia pure in termini di probabilità qualificata tra il rischio lavorativo e la patologia diagnostica, deve indurre a riconoscere la natura professionale della stessa anche quando abbiano concorso a causarla fattori di rischio extra lavorativo (cfr. doc. cit.).
Per tutte le suesposte argomentazioni, la domanda della ricorrente va accolta.
L va di conseguenza condannato al pagamento, in favore della ricorrente in CP_1 epigrafe indicata, dei ratei della rendita ai superstiti prevista dall'art. 85 del DPR
n.1124/1965 e successive modificazioni e integrazioni, nella misura di legge e per la quota alla stessa spettante, a decorrere dal 1/9/2019 (primo giorno del mese successivo a quello della morte del de cuius).
Sui ratei arretrati sono dovuti ai ricorrenti gli interessi legali e l'eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto.
Per il principio della soccombenza l' deve essere condannato al pagamento delle CP_1 spese processuali, che si liquidano come da dispositivo, da attribuirsi ai procuratori costituiti, nonché al pagamento delle spese di CTU , liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 11/10/2022 nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
a)accoglie la domanda della ricorrente, e per l'effetto condanna l' al pagamento, CP_1 in favore della predetta, dei ratei della rendita ai superstiti maturati a decorrere dal
1/9/2019, oltre accessori come per legge;
b)condanna l al pagamento delle CP_1 spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.697,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del
15%, con attribuzione, nonché al pagamento delle spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Torre Annunziata il 13/3/2025
Il Tribunale
Giudice Unico del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco