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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 20/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra presidente
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria giudice
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe giudice rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 32/2024 R.G. tra
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Domenico Oliverio;
ricorrente
e
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura in atti Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Giuseppe Nicotera;
resistente nonché
Il Pubblico Ministero in sede
interventore ex lege
OGGETTO: divorzio contenzioso - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'esito dell'udienza cartolare del 13.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.22, u.c. c.p.c.; il P.M. interveniva regolarmente.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 12.1.2024, , premesso che: Parte_1
- il 30.7.2005 aveva contratto matrimonio concordatario con;
Controparte_1
- con sentenza n. 661/2022 depositata il 26.7.2022, il Tribunale di Crotone aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi, disponendo: l'affidamento condiviso dei due figli con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita;
l'assegnazione della casa coniugale alla madre;
l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei figli per complessivi
€ 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
l'obbligo del marito di versare alla moglie un assegno di mantenimento di € 100,00 mensili;
1 - era pendente dinanzi all'intestato Tribunale il procedimento, da lei incardinato contro l' per CP_1 chiedere l'affidamento esclusivo dei due figli in suo favore stante il disinteresse morale e materiale mostrato dal padre nei loro confronti (proc. n. 1366/2022 v.g.);
- il Tribunale di Crotone, con decreto del 17.4.2023 (procedimento n. 1584/2022 v.g.), da lei promosso contro l' aveva ordinato ex art. 156, c. 6 c.c. alla società datrice di lavoro del coniuge CP_1
di pagare direttamente a lei la somma di € 500,00 mensili, detraendola dagli emolumenti a lui corrisposti;
tanto premesso, sussistendone i presupposti di legge, chiedeva che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, disponendo l'affido esclusivo in suo favore della prole e confermando nel resto i provvedimenti adottati in sede di separazione e l'ordine di accredito ex art. 156 c.c. sopra menzionato.
Si costituiva in giudizio , il quale, pur aderendo alla declaratoria ex adverso invocata, Controparte_1
chiedeva la conferma delle condizioni statuite nella suddetta sentenza di separazione, ad esclusione della domanda di assegno di mantenimento muliebre, di cui chiedeva il rigetto e domandava, in via riconvenzionale, la revoca del predetto assegno di mantenimento e l'accertamento della non debenza di alcuna somma a tale titolo.
All'esito dell'udienza del 22.5.2024, lo scrivente, sentite le parti e preso atto dell'impossibilità della riconciliazione, in via temporanea ed urgente confermava le condizioni della separazione (ord.
23.5.2024).
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza indicata in epigrafe, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti ex art. 473-bis.22. u.c. c.p.c. (ord.
17.11.2024). Il Pubblico Ministero interveniva regolarmente.
2. Stato.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta, atteso che il Collegio rileva la ricorrenza di tutte le condizioni previste dalla legge.
Ed invero, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che sia la durata della separazione che la ferma volontà dei coniugi di ottenere la pronuncia di divorzio rendono palese come sia venuta meno tra questi ogni forma di affectio coniugalis che impedisce qualsivoglia ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
Poiché, dunque, sussistono tutte le condizioni previste dalla legge e non è possibile, secondo ogni ragionevole previsione, ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, il Collegio pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2 Ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Crotone, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D.
P. R. n. 396/2000.
3. Statuizioni personali della prole (affidamento, collocamento e visite).
Deve darsi atto che, come allegato dalla ricorrente, nelle more del procedimento è stato emesso il decreto del Tribunale di Crotone di data 28.4.2024 (proc. n. 1366/2022 v.g. sopra citato), con il quale
è stato disposto l'affidamento esclusivo alla ricorrente dei due figli, (nata il [...]) Persona_1
e (nato il [...]). Persona_2
La ha, pertanto, rinunciato espressamente alla domanda di affido esclusivo formulata nel Pt_1
ricorso introduttivo, né alcuna domanda in ordine al regime di affido è stata proposta dal resistente.
Al contempo, va precisato che la figlia è nelle more del giudizio divenuta maggiorenne, Persona_1
sicché ella deve dirsi libera di scegliere dove vivere, venendo meno con la maggiore età la presunzione di incapacità (come pure la responsabilità dei genitori).
Pertanto, a modifica in parte qua della sentenza di separazione, devono essere revocate d'ufficio le disposizioni relative al collocamento ed alla regolamentazione del diritto di visita.
Quanto al figlio , ancora minorenne, al Collegio non resta che prendere atto della Persona_2
concorde volontà delle parti sul punto e confermare le condizioni della separazione quanto al collocamento e al diritto di visita, considerata altresì la loro rispondenza al superiore interesse della prole.
4. Assegnazione della casa coniugale.
Stante la concorde volontà delle parti sul punto e la pacifica convivenza della prole con la ricorrente, la sentenza di separazione deve trovare confermare anche in punto di assegnazione della casa coniugale alla Pt_1
5. Mantenimento della prole.
Quanto alla misura del contributo al mantenimento della prole, soccorrono i criteri di cui di cui all'art. 337 ter c.c., norma applicabile anche in materia di divorzio.
Ai sensi della citata norma, ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli minori in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice può stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia
3 collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che "il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno" (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 18869 dello
08.09.2014).
Orbene, ai fini della quantificazione di un siffatto contributo, il Collegio rammenta che è possibile provvedere anche alla stregua di presunzioni (così Cass. civ., sez. I, sentenza n. 10135 del
14/05/2005), che occorre avere riguardo alle capacità potenziali di guadagno ed alla capacità di collocarsi utilmente nel mercato del lavoro, che la capacità contributiva dei genitori consiste in ogni forma di reddito o utilità, ivi inclusi i redditi illeciti ed esclusi invece gli aiuti dei familiari, che in ogni caso lo stato di difficoltà economica non esime dall'obbligo di contribuzione.
Inoltre, si precisa che, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato della Suprema Corte,
l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne non cessa automaticamente al raggiungimento della maggiore età, ma perdura finché il genitore onerato non provi che il figlio ha raggiunto l'autosufficienza economica, ovvero, pur se posto nelle condizioni concrete per addivenirvi, non ne abbia poi tratto profitto per sua colpa (cfr. Cass., 8.9.2015, n. 17808;
Cass., 17 novembre 2006, n. 24498; Cass., 11 gennaio 2007, n. 407).
Nella fattispecie, premesso che, per dato incontestato tra le parti, la figlia maggiorenne non è economicamente autosufficiente, anche alla luce della sua giovane età, le parti hanno chiesto concordemente la conferma delle condizioni della separazione anche con riferimento alla misura del contributo paterno al mantenimento della prole, pari a complessivi € 400,00 mensili.
Ciò considerato e valorizzata l'attuale condizione economica complessiva delle parti per come risultante dalle allegazioni cartolari fornite, il Collegio ritiene congruo ed equo confermare sul punto le suddette condizioni della separazione, con conseguente obbligo del resistente di contribuire al mantenimento dei due figli per complessivi € 400,00 mensili (€ 200,00 per figlio), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, che saranno corrisposti alla ricorrente entro il giorno cinque di ogni mese ed oltre 50% delle spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN e scolastiche, effettuate nell'interesse della prole, previa idonea documentazione giustificativa.
6. Assegno divorzile.
4 Deve anzitutto evidenziarsi che, successivamente alla pronuncia della Cassazione Civile n.
11504/2017, sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione Civile, con la pronuncia n. 18287 dell'11.7.2018, con cui, al fine di dirimere ogni contrasto interpretativo in materia, è stato definitivamente chiarito che: "ai sensi dell'art. 5 comma VI della L. n. 898/1970, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74/1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".
Questo è quanto stabilito dalle Sezioni Unite in relazione alla questione della determinazione dell'assegno di divorzio, dopo che la sentenza della Prima sezione ("Grilli" n. 11504/2017) aveva archiviato quel criterio del tenore di vita cui adeguare l'importo dell'assegno che, per 27 anni, era stato considerato dagli stessi giudici il riferimento principale.
Per i giudici di legittimità è opportuno riconoscere l'apporto dato alla vita familiare dal coniuge economicamente più debole e il giudice dovrà procedere, in primo luogo, all'accertamento dello squilibrio determinato dal divorzio;
per poi verificare l'adeguatezza dei mezzi, che dovrà essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva, ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte.
In altri termini, l'assegno di divorzio va ad oggi calcolato in base ad un criterio cd. "composito", che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto.
Ciò in conformità all'art. 5 comma 6 della legge n. 898/1970 (legge sul divorzio) ai sensi del quale:
"Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare
5 periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive".
6.1. Ciò premesso, in applicazione dei su esposti principi di diritto, non può riconoscersi il diritto della alla corresponsione di un assegno divorzile in suo favore. Pt_1
Non può, infatti, ragionevolmente ritenersi che la resistente non abbia "mezzi adeguati" (ossia, idonei a renderla economicamente autosufficiente) "o comunque" non possa "procurarseli per ragioni oggettive" ex art. 5 comma 6 l. 898/1970, in quanto ella ha 49 anni, è in buona salute, è munita di capacità lavorativa (cfr. doc. 7 resistente, avente valore indiziario, in quanto non specificatamente contestato nel merito) ed è proprietaria di metà dell'immobile adibito ad ex casa coniugale (sita in
Crotone alla via Ecuador), la cui alienazione le consentirebbe di per sé di mantenersi e di sostenere anche l'esborso di un canone locativo.
Peraltro, la stessa ricorrente ha espressamente manifestato la disponibilità a rinunciare all'assegno de quo (condizionandola ad un aumento della misura del contributo del resistente al mantenimento della prole), potendo da ciò lecitamente supporsi che ella possa provvedere al proprio sostentamento.
Né sono ravvisabili esigenze di tipo compensativo o perequativo per il riconoscimento dell'assegno in oggetto, perché risulta indimostrato (e neanche dedotto) che la abbia sacrificato le proprie Pt_1
aspettative professionali per dedicarsi alle esigenze del proprio nucleo familiare in costanza di matrimonio.
Se poi si considera che con il divorzio il vincolo coniugale viene definitivamente meno e ciò determina a carico delle parti del rapporto l'esigenza di procurarsi l'autosufficienza economica necessaria a superare posizioni di rendita parassitaria non più consentite dopo la fase della separazione, nella quale l'esigenza di assicurare al c.d. "coniuge debole" il precedente tenore di vita
è più avvertita che nel divorzio per la prossimità con la pregressa condizione di vita matrimoniale, deve escludersi che la ricorrente versi nelle condizioni previste dalla legge per godere dell'assegno divorzile, a meno di non voler riconoscere che la stipulazione di un atto (qual è il matrimonio) produca la sua ultrattività "sempre e comunque", anche quando siano venuti meno non solo i suoi presupposti, in conseguenza della declaratoria di scioglimento del vincolo, ma anche le ragioni del dovere di solidarietà familiare che quell'ultrattività (limitata) giustificava.
Tale decisione si impone, del resto, anche alla luce dei principi affermati nelle linee guida elaborate dall'Unione Europea in tema di assegno divorzile;
la Commission on European Family Law, infatti, ha elaborato Principi (in Europa e diritto privato, 2009, 248 ss.) che intendono offrire una linea guida ai legislatori nazionali con l'obiettivo di indirizzare i vari ordinamenti verso un modello armonizzato in tema di diritto di famiglia.
6 In tali Principi è stato ribadito che con lo scioglimento del matrimonio o con la cessazione dei suoi effetti civili gli ex coniugi hanno il dovere morale, prima ancora che legale, di rendersi autosufficienti, dovendosi evitare di collegare conseguenze economiche a situazioni i cui effetti giuridici siano ormai definitivamente venuti meno.
La regola generale, infatti, è che "dopo il divorzio ciascun coniuge provvede ai propri bisogni" (p.
2.2) mentre la straordinarietà del mantenimento tra gli ex coniugi si ricava dalla previsione sia che
"L'autorità competente attribuisce il mantenimento per un periodo di tempo limitato, ma eccezionalmente può attribuirlo senza limiti temporali" (p. 2.8) sia di casi di estinzione presunta dell'obbligo di mantenimento "se l'ex coniuge sia passato a nuove nozze o abbia intrapreso una convivenza duratura", con la precisazione che "l'obbligo di mantenimento non rivive in caso di rottura del nuovo matrimonio o della convivenza" (p. 2.9).
In definitiva, in ossequio ai su esposti principi, deve abbandonarsi la logica solidaristica nei rapporti tra ex coniugi del protrarsi all'infinito dell'obbligo di mantenimento, ben oltre le effettive necessità del beneficiario, per dare spazio, invece, ad una ritrovata libertà in capo ai singoli individui di destinare le proprie sostanze alle esigenze, ad esempio, del loro attuale consorzio familiare.
Ne consegue che, in base ai principi di libertà e di autoresponsabilità (cfr. Cass. Civ., sentenza n.
18076/2014, sebbene sul tema specifico del mantenimento dei figli maggiorenni), dopo il divorzio gli unici legami destinati a rimanere in vita tra gli ex coniugi dovrebbero essere quelli riguardanti i figli e, qualora eccezionalmente riguardino rapporti patrimoniali, essi dovrebbero avere una durata temporanea.
Orbene, alla luce di tutto quanto sopra premesso, si deve dichiarare insussistente il diritto della ricorrente a godere di un assegno divorzile.
In tali termini va accolta, per quanto di ragione, la corrispondente domanda riconvenzionale del resistente.
7. Spese processuali.
In forza della soccombenza della ricorrente sulla domanda di assegno divorzile, le spese processuali devono essere compensate per due terzi e poste a carico della per il restante terzo. Esse Pt_1
vengono liquidate per intero (cioè compresa la parte compensata) come in dispositivo, in base ai parametri minimi di cui al D.M. 147/2022 (valore: indeterminabile – complessità bassa), tenuto conto della natura delle questioni trattate e dell'attività difensiva espletata, senza fase istruttoria, non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione e questione disattesa od assorbita, così provvede:
7 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Putignano (BA) il 30.7.2005 tra e;
Parte_1 Controparte_1
2) dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/2000;
4) a modifica delle condizioni della separazione, revoca d'ufficio le statuizioni riguardanti il collocamento ed il diritto di visita con riferimento alla figlia ormai maggiorenne;
Persona_1
5) conferma le condizioni della separazione in punto di collocamento e diritto di visita del figlio nonché di assegnazione della casa coniugale;
Persona_2
6) a conferma delle condizioni della separazione, pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente un assegno mensile di € 400,00, da versarsi entro il cinque di ogni mese,
a titolo di contributo al mantenimento della prole (€ 200,00 per figlio), oltre adeguamento annuale
Istat e 50% delle spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN e scolastiche, previa idonea documentazione giustificativa;
7) rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente;
8) accoglie per quanto di ragione la domanda riconvenzionale formulata dal resistente;
9) compensa le spese processuali per due terzi e condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente del restante terzo delle spese processuali, liquidate per intero (cioè nella misura comprensiva della parte compensata) in € 2.906,00, oltre 15% rsg, cpa e iva come per legge.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025.
Il Giudice est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra presidente
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria giudice
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe giudice rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 32/2024 R.G. tra
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Domenico Oliverio;
ricorrente
e
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura in atti Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Giuseppe Nicotera;
resistente nonché
Il Pubblico Ministero in sede
interventore ex lege
OGGETTO: divorzio contenzioso - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'esito dell'udienza cartolare del 13.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.22, u.c. c.p.c.; il P.M. interveniva regolarmente.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 12.1.2024, , premesso che: Parte_1
- il 30.7.2005 aveva contratto matrimonio concordatario con;
Controparte_1
- con sentenza n. 661/2022 depositata il 26.7.2022, il Tribunale di Crotone aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi, disponendo: l'affidamento condiviso dei due figli con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita;
l'assegnazione della casa coniugale alla madre;
l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei figli per complessivi
€ 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
l'obbligo del marito di versare alla moglie un assegno di mantenimento di € 100,00 mensili;
1 - era pendente dinanzi all'intestato Tribunale il procedimento, da lei incardinato contro l' per CP_1 chiedere l'affidamento esclusivo dei due figli in suo favore stante il disinteresse morale e materiale mostrato dal padre nei loro confronti (proc. n. 1366/2022 v.g.);
- il Tribunale di Crotone, con decreto del 17.4.2023 (procedimento n. 1584/2022 v.g.), da lei promosso contro l' aveva ordinato ex art. 156, c. 6 c.c. alla società datrice di lavoro del coniuge CP_1
di pagare direttamente a lei la somma di € 500,00 mensili, detraendola dagli emolumenti a lui corrisposti;
tanto premesso, sussistendone i presupposti di legge, chiedeva che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, disponendo l'affido esclusivo in suo favore della prole e confermando nel resto i provvedimenti adottati in sede di separazione e l'ordine di accredito ex art. 156 c.c. sopra menzionato.
Si costituiva in giudizio , il quale, pur aderendo alla declaratoria ex adverso invocata, Controparte_1
chiedeva la conferma delle condizioni statuite nella suddetta sentenza di separazione, ad esclusione della domanda di assegno di mantenimento muliebre, di cui chiedeva il rigetto e domandava, in via riconvenzionale, la revoca del predetto assegno di mantenimento e l'accertamento della non debenza di alcuna somma a tale titolo.
All'esito dell'udienza del 22.5.2024, lo scrivente, sentite le parti e preso atto dell'impossibilità della riconciliazione, in via temporanea ed urgente confermava le condizioni della separazione (ord.
23.5.2024).
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza indicata in epigrafe, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti ex art. 473-bis.22. u.c. c.p.c. (ord.
17.11.2024). Il Pubblico Ministero interveniva regolarmente.
2. Stato.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta, atteso che il Collegio rileva la ricorrenza di tutte le condizioni previste dalla legge.
Ed invero, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che sia la durata della separazione che la ferma volontà dei coniugi di ottenere la pronuncia di divorzio rendono palese come sia venuta meno tra questi ogni forma di affectio coniugalis che impedisce qualsivoglia ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
Poiché, dunque, sussistono tutte le condizioni previste dalla legge e non è possibile, secondo ogni ragionevole previsione, ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, il Collegio pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2 Ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Crotone, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D.
P. R. n. 396/2000.
3. Statuizioni personali della prole (affidamento, collocamento e visite).
Deve darsi atto che, come allegato dalla ricorrente, nelle more del procedimento è stato emesso il decreto del Tribunale di Crotone di data 28.4.2024 (proc. n. 1366/2022 v.g. sopra citato), con il quale
è stato disposto l'affidamento esclusivo alla ricorrente dei due figli, (nata il [...]) Persona_1
e (nato il [...]). Persona_2
La ha, pertanto, rinunciato espressamente alla domanda di affido esclusivo formulata nel Pt_1
ricorso introduttivo, né alcuna domanda in ordine al regime di affido è stata proposta dal resistente.
Al contempo, va precisato che la figlia è nelle more del giudizio divenuta maggiorenne, Persona_1
sicché ella deve dirsi libera di scegliere dove vivere, venendo meno con la maggiore età la presunzione di incapacità (come pure la responsabilità dei genitori).
Pertanto, a modifica in parte qua della sentenza di separazione, devono essere revocate d'ufficio le disposizioni relative al collocamento ed alla regolamentazione del diritto di visita.
Quanto al figlio , ancora minorenne, al Collegio non resta che prendere atto della Persona_2
concorde volontà delle parti sul punto e confermare le condizioni della separazione quanto al collocamento e al diritto di visita, considerata altresì la loro rispondenza al superiore interesse della prole.
4. Assegnazione della casa coniugale.
Stante la concorde volontà delle parti sul punto e la pacifica convivenza della prole con la ricorrente, la sentenza di separazione deve trovare confermare anche in punto di assegnazione della casa coniugale alla Pt_1
5. Mantenimento della prole.
Quanto alla misura del contributo al mantenimento della prole, soccorrono i criteri di cui di cui all'art. 337 ter c.c., norma applicabile anche in materia di divorzio.
Ai sensi della citata norma, ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli minori in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice può stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia
3 collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che "il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno" (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 18869 dello
08.09.2014).
Orbene, ai fini della quantificazione di un siffatto contributo, il Collegio rammenta che è possibile provvedere anche alla stregua di presunzioni (così Cass. civ., sez. I, sentenza n. 10135 del
14/05/2005), che occorre avere riguardo alle capacità potenziali di guadagno ed alla capacità di collocarsi utilmente nel mercato del lavoro, che la capacità contributiva dei genitori consiste in ogni forma di reddito o utilità, ivi inclusi i redditi illeciti ed esclusi invece gli aiuti dei familiari, che in ogni caso lo stato di difficoltà economica non esime dall'obbligo di contribuzione.
Inoltre, si precisa che, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato della Suprema Corte,
l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne non cessa automaticamente al raggiungimento della maggiore età, ma perdura finché il genitore onerato non provi che il figlio ha raggiunto l'autosufficienza economica, ovvero, pur se posto nelle condizioni concrete per addivenirvi, non ne abbia poi tratto profitto per sua colpa (cfr. Cass., 8.9.2015, n. 17808;
Cass., 17 novembre 2006, n. 24498; Cass., 11 gennaio 2007, n. 407).
Nella fattispecie, premesso che, per dato incontestato tra le parti, la figlia maggiorenne non è economicamente autosufficiente, anche alla luce della sua giovane età, le parti hanno chiesto concordemente la conferma delle condizioni della separazione anche con riferimento alla misura del contributo paterno al mantenimento della prole, pari a complessivi € 400,00 mensili.
Ciò considerato e valorizzata l'attuale condizione economica complessiva delle parti per come risultante dalle allegazioni cartolari fornite, il Collegio ritiene congruo ed equo confermare sul punto le suddette condizioni della separazione, con conseguente obbligo del resistente di contribuire al mantenimento dei due figli per complessivi € 400,00 mensili (€ 200,00 per figlio), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, che saranno corrisposti alla ricorrente entro il giorno cinque di ogni mese ed oltre 50% delle spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN e scolastiche, effettuate nell'interesse della prole, previa idonea documentazione giustificativa.
6. Assegno divorzile.
4 Deve anzitutto evidenziarsi che, successivamente alla pronuncia della Cassazione Civile n.
11504/2017, sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione Civile, con la pronuncia n. 18287 dell'11.7.2018, con cui, al fine di dirimere ogni contrasto interpretativo in materia, è stato definitivamente chiarito che: "ai sensi dell'art. 5 comma VI della L. n. 898/1970, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74/1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".
Questo è quanto stabilito dalle Sezioni Unite in relazione alla questione della determinazione dell'assegno di divorzio, dopo che la sentenza della Prima sezione ("Grilli" n. 11504/2017) aveva archiviato quel criterio del tenore di vita cui adeguare l'importo dell'assegno che, per 27 anni, era stato considerato dagli stessi giudici il riferimento principale.
Per i giudici di legittimità è opportuno riconoscere l'apporto dato alla vita familiare dal coniuge economicamente più debole e il giudice dovrà procedere, in primo luogo, all'accertamento dello squilibrio determinato dal divorzio;
per poi verificare l'adeguatezza dei mezzi, che dovrà essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva, ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte.
In altri termini, l'assegno di divorzio va ad oggi calcolato in base ad un criterio cd. "composito", che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto.
Ciò in conformità all'art. 5 comma 6 della legge n. 898/1970 (legge sul divorzio) ai sensi del quale:
"Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare
5 periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive".
6.1. Ciò premesso, in applicazione dei su esposti principi di diritto, non può riconoscersi il diritto della alla corresponsione di un assegno divorzile in suo favore. Pt_1
Non può, infatti, ragionevolmente ritenersi che la resistente non abbia "mezzi adeguati" (ossia, idonei a renderla economicamente autosufficiente) "o comunque" non possa "procurarseli per ragioni oggettive" ex art. 5 comma 6 l. 898/1970, in quanto ella ha 49 anni, è in buona salute, è munita di capacità lavorativa (cfr. doc. 7 resistente, avente valore indiziario, in quanto non specificatamente contestato nel merito) ed è proprietaria di metà dell'immobile adibito ad ex casa coniugale (sita in
Crotone alla via Ecuador), la cui alienazione le consentirebbe di per sé di mantenersi e di sostenere anche l'esborso di un canone locativo.
Peraltro, la stessa ricorrente ha espressamente manifestato la disponibilità a rinunciare all'assegno de quo (condizionandola ad un aumento della misura del contributo del resistente al mantenimento della prole), potendo da ciò lecitamente supporsi che ella possa provvedere al proprio sostentamento.
Né sono ravvisabili esigenze di tipo compensativo o perequativo per il riconoscimento dell'assegno in oggetto, perché risulta indimostrato (e neanche dedotto) che la abbia sacrificato le proprie Pt_1
aspettative professionali per dedicarsi alle esigenze del proprio nucleo familiare in costanza di matrimonio.
Se poi si considera che con il divorzio il vincolo coniugale viene definitivamente meno e ciò determina a carico delle parti del rapporto l'esigenza di procurarsi l'autosufficienza economica necessaria a superare posizioni di rendita parassitaria non più consentite dopo la fase della separazione, nella quale l'esigenza di assicurare al c.d. "coniuge debole" il precedente tenore di vita
è più avvertita che nel divorzio per la prossimità con la pregressa condizione di vita matrimoniale, deve escludersi che la ricorrente versi nelle condizioni previste dalla legge per godere dell'assegno divorzile, a meno di non voler riconoscere che la stipulazione di un atto (qual è il matrimonio) produca la sua ultrattività "sempre e comunque", anche quando siano venuti meno non solo i suoi presupposti, in conseguenza della declaratoria di scioglimento del vincolo, ma anche le ragioni del dovere di solidarietà familiare che quell'ultrattività (limitata) giustificava.
Tale decisione si impone, del resto, anche alla luce dei principi affermati nelle linee guida elaborate dall'Unione Europea in tema di assegno divorzile;
la Commission on European Family Law, infatti, ha elaborato Principi (in Europa e diritto privato, 2009, 248 ss.) che intendono offrire una linea guida ai legislatori nazionali con l'obiettivo di indirizzare i vari ordinamenti verso un modello armonizzato in tema di diritto di famiglia.
6 In tali Principi è stato ribadito che con lo scioglimento del matrimonio o con la cessazione dei suoi effetti civili gli ex coniugi hanno il dovere morale, prima ancora che legale, di rendersi autosufficienti, dovendosi evitare di collegare conseguenze economiche a situazioni i cui effetti giuridici siano ormai definitivamente venuti meno.
La regola generale, infatti, è che "dopo il divorzio ciascun coniuge provvede ai propri bisogni" (p.
2.2) mentre la straordinarietà del mantenimento tra gli ex coniugi si ricava dalla previsione sia che
"L'autorità competente attribuisce il mantenimento per un periodo di tempo limitato, ma eccezionalmente può attribuirlo senza limiti temporali" (p. 2.8) sia di casi di estinzione presunta dell'obbligo di mantenimento "se l'ex coniuge sia passato a nuove nozze o abbia intrapreso una convivenza duratura", con la precisazione che "l'obbligo di mantenimento non rivive in caso di rottura del nuovo matrimonio o della convivenza" (p. 2.9).
In definitiva, in ossequio ai su esposti principi, deve abbandonarsi la logica solidaristica nei rapporti tra ex coniugi del protrarsi all'infinito dell'obbligo di mantenimento, ben oltre le effettive necessità del beneficiario, per dare spazio, invece, ad una ritrovata libertà in capo ai singoli individui di destinare le proprie sostanze alle esigenze, ad esempio, del loro attuale consorzio familiare.
Ne consegue che, in base ai principi di libertà e di autoresponsabilità (cfr. Cass. Civ., sentenza n.
18076/2014, sebbene sul tema specifico del mantenimento dei figli maggiorenni), dopo il divorzio gli unici legami destinati a rimanere in vita tra gli ex coniugi dovrebbero essere quelli riguardanti i figli e, qualora eccezionalmente riguardino rapporti patrimoniali, essi dovrebbero avere una durata temporanea.
Orbene, alla luce di tutto quanto sopra premesso, si deve dichiarare insussistente il diritto della ricorrente a godere di un assegno divorzile.
In tali termini va accolta, per quanto di ragione, la corrispondente domanda riconvenzionale del resistente.
7. Spese processuali.
In forza della soccombenza della ricorrente sulla domanda di assegno divorzile, le spese processuali devono essere compensate per due terzi e poste a carico della per il restante terzo. Esse Pt_1
vengono liquidate per intero (cioè compresa la parte compensata) come in dispositivo, in base ai parametri minimi di cui al D.M. 147/2022 (valore: indeterminabile – complessità bassa), tenuto conto della natura delle questioni trattate e dell'attività difensiva espletata, senza fase istruttoria, non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione e questione disattesa od assorbita, così provvede:
7 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Putignano (BA) il 30.7.2005 tra e;
Parte_1 Controparte_1
2) dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/2000;
4) a modifica delle condizioni della separazione, revoca d'ufficio le statuizioni riguardanti il collocamento ed il diritto di visita con riferimento alla figlia ormai maggiorenne;
Persona_1
5) conferma le condizioni della separazione in punto di collocamento e diritto di visita del figlio nonché di assegnazione della casa coniugale;
Persona_2
6) a conferma delle condizioni della separazione, pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente un assegno mensile di € 400,00, da versarsi entro il cinque di ogni mese,
a titolo di contributo al mantenimento della prole (€ 200,00 per figlio), oltre adeguamento annuale
Istat e 50% delle spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN e scolastiche, previa idonea documentazione giustificativa;
7) rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente;
8) accoglie per quanto di ragione la domanda riconvenzionale formulata dal resistente;
9) compensa le spese processuali per due terzi e condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente del restante terzo delle spese processuali, liquidate per intero (cioè nella misura comprensiva della parte compensata) in € 2.906,00, oltre 15% rsg, cpa e iva come per legge.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025.
Il Giudice est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
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