Art. 7.
Tutte le licenze per costruzione, vendita, montaggio, riparazione, impianto ed uso di apparecchi radioelettrici hanno la durata di un anno. Esse non sono trasmissibili, e alla scadenza possono essere rinnovate.
Tutte le licenze per costruzione, vendita, montaggio, riparazione, impianto ed uso di apparecchi radioelettrici hanno la durata di un anno. Esse non sono trasmissibili, e alla scadenza possono essere rinnovate.