Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/03/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
RG 7516/2023
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 14.03.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, dall'avv. Stefania Cazzato Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dagli Avv.ti CP_1
Antonio Andriulli, Francesco Certomà e Antonio Brancaccio
Resistente
OGGETTO: cancellazione elenchi OTD
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 29.08.2023 il ricorrente si doleva del disconoscimento, effettuato con provvedimenti del 31.03.2023, delle giornate lavorative prestate come OTD alle dipendenze della Soc. Coop. per 103 giorni nell'anno 2018 e 104 CP_2 giorni nell'anno 2019 (nei mesi da agosto a dicembre).
Il ricorrente, pertanto, sostenendo di aver lavorato alle dipendenze della soc. agr. per i giorni e negli anni indicati, agiva in giudizio per ottenere CP_2
l'accertamento del proprio diritto alla reiscrizione negli elenchi Otd per 103 gg nell'anno 2018 e 104 gg. nell'anno 2019 con conseguente diritto alla ritenzione dell'indennità di disoccupazione ed eventuali prestazioni conseguite per le relative annualità, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' che con propria memoria contestava quanto dedotto CP_1 da parte ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente e a mezzo di testimoni, veniva discussa oralmente e veniva decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Le istanze della parte ricorrente traggono origine dal disconoscimento dell'attività lavorativa indicata in premessa, cui l'istituto previdenziale convenuto è approdato sulla scorta degli accertamenti ispettivi compendiati nel verbale di accertamento in atti (cfr. doc. all. , da cui si evince che era stata rilevata una significativa CP_1 sproporzione fra il numero di giornate denunziate dall'azienda agricola di cui trattasi ed il fabbisogno di manodopera stimato in relazione alla estensione ed alla tipologia delle coltivazioni, nonché rispetto agli esigui ricavi dichiarati, oltre alla contraddittorietà delle dichiarazioni raccolte dal personale dipendente.
Valorizzando tali elementi, l' aveva, pertanto, disposto la cancellazione dagli CP_3 elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli delle giornate di buona parte dei braccianti formalmente impiegati dalla azienda agricola ivi comprese quelle CP_2 assertivamente prestate dal nei suddetti anni 2018 e 2019. Pt_1
Ciò posto, il diritto dei lavoratori subordinati in agricoltura a beneficiare delle prestazioni previdenziali è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una attività di lavoro subordinata a titolo oneroso protrattasi per un certo numero di giornate in ciascun anno di riferimento che risulti dall'iscrizione negli appositi elenchi nominativi, che è onere del ricorrente provare.
Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_1 esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art.
9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (cfr. Cass. n. 18605/2017 e Cass., sez. lav., 0n.13877/2012).
Ebbene, tale onere probatorio non è stato assolto dalla parte ricorrente.
Le dichiarazioni rese in sede testimoniale, infatti, non possono ritenersi adeguate e sufficienti a dimostrare lo svolgimento di attività lavorativa da parte del ricorrente nel periodo oggetto di disconoscimento per gli anni 2018 e 2019, in considerazione della sussistenza di evidenti contraddizioni tra quanto dichiarato dal teste Tes_1
in sede testimoniale e dallo stesso riferito in sede ispettiva.
[...] Difatti, con riferimento all'attività lavorativa prestata dal negli anni 2018 e Pt_1
2019 il teste confermava gli assunti del ricorrente in ordine allo Testimone_1 svolgimento dell'attività di OTD come dedotta in ricorso precisando che: “Ciò posso affermare poiché anch'io ho lavorato in quel periodo per la medesima azienda agricola sia per il 2018 che per il 2019 (…) noi abbiamo atteso alla pulizia degli alberi,
o meglio, dei terreni, dai polloni, alla preparazione delle aree poste al di sotto degli alberi di ulivo ed alla raccolta delle olive” (cfr. dich. teste ). Testimone_1
Nel raffronto con quanto dichiarato dal medesimo teste in sede ispettiva, si osserva che lo stesso dichiarava di non essersi occupato della raccolta delle olive e non nominava il come collega di lavoro (cfr dich. Ispettive : “Lavoro Pt_1 Testimone_1 sempre da febbraio fino a dicembre……Io non pianto per motivi di salute. Non faccio nemmeno la raccolta. Lo faccio solo se devo dare una mano ma non posso stare 6 ore di continuo…Io vado con il camion, porto la cernitrice. Non faccio personalmente la raccolta. Poi ci sono anche altri uomini , Persona_1 Persona_2
so dire gli altri chi sono”). Persona_3
Inoltre, ma non da ultimo, il , fratello del titolare , Testimone_1 Persona_4 dichiarava in sede ispettiva di svolgere normalmente diverse attività all'interno dell'azienda, principalmente di supporto al fratello nella gestione dell'azienda medesima e di essere collocato come sede di lavoro principalmente presso la sede dell'azienda (“Io svolgo un po' di tutto in azienda…. Io sto più nei terreni nei pressi dell'azienda, ci dividiamo con mio fratello:”), emergendo da tali dichiarazioni un'evidente incongruenza con quanto dichiarato in sede di prova testimoniale, atteso che, con tutta evidenza, la collocazione del principalmente Testimone_1 presso la sede dell'azienda non consentiva allo stesso di conoscere con esattezza l'esatta qualità e quantità della prestazione lavorativa asseritamente svolta dal ricorrente.
Quanto alle dichiarazioni rese dal teste , il quale confermava i capitoli Tes_2 di prova articolati dal ricorrente, esse non possono ritenersi attendibili ai fini della prova della domanda, sia in ragione della circostanza che il teste ha in corso analogo giudizio nei confronti dell' ove il viene citato a deporre come CP_1 Pt_1 testimone, sia in ragione del fatto che il suddetto teste non è stato ascoltato in sede ispettiva nell'immediatezza dei fatti, risultando, pertanto, inverosimile che ricordi in sede testimoniale, con esattezza, le giornate e i periodi lavorati dal ricorrente in annualità antecedenti di oltre sei anni la deposizione. Per le ragioni esposte le dichiarazioni rese dai testi escussi non sono idonee e sufficienti a fornire adeguata prova dello svolgimento di attività lavorativa da parte del ricorrente nei mesi da agosto a dicembre degli anni 2018 e 2019, per i quali è intervenuta la cancellazione.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso
2. Nulla per le spese
Taranto, 14.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli