Articolo 3 della Legge 10 maggio 1983, n. 195
Articolo 2Articolo 4
Versione
20 maggio 1983
Art. 3.
sono valide le prove orali dei concorsi direttivi ai sensi dell' articolo 133, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 , e successive modificazioni ed integrazioni, gia' sostenute anche con presentazione della domanda dopo la scadenza dei termini e prima dello svolgimento delle prove concorsuali.
Entrata in vigore il 20 maggio 1983