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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/10/2025, n. 3612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3612 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 23.10.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3318/24 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n.1326/2024 pubblicata l'11.6.2024
TRA rappresentata e difesa dagli avv.ti A. Esposito e Parte_1
C. NT
APPELLANTE
E
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Napoli
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata alla è stato riconosciuto il Pt_1 beneficio della carta docente per euro 2.500,00 in relazione agli anni scolastici dal 2017/18 al 2021/22 con compensazione delle spese di lite.
Con ricorso depositato il 10.12.24 la ha impugnato la Pt_1 sentenza del Tribunale di Nola limitatamente alla statuizione di compensazione delle spese di lite chiedendo la condanna del alla refusione e contestando le ragioni addotte dal CP_1
Giudice di primo grado a sostegno della disposta compensazione.
Con decreto del Presidente della Corte di Appello n.20/2025 la causa era scardinata dal ruolo del consigliere ed Per_1 assegnata al nuovo consigliere Scarlatelli;
disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. per l'udienza del 9.10.25 (decreto di anticipazione comunicato alla difesa dell'appellante ed al
) parte appellante non depositava né note di udienza né CP_1
l'appello notificato ed il Collegio rinviava alla udienza del
16.10.25 ex art.127 ter cpc;
nelle more, in data 10.10.15, si costituiva il contestando il gravame;
alla udienza del CP_1
16.10.25 parte appellante non depositava le note di udienza limitandosi a depositare la notifica dell'atto di appello ed il
Collegio rinviava ex art.348 cpc alla odierna udienza del 23.10.25, parte appellante nuovamente non depositava le note di udienza.
*********
L'appello è improcedibile.
L'art. 348, co.2, c.p.c. sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso in cui l'appellante, pur costituito in giudizio, non compaia né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale (cfr., anche di recente, Cass. Sez. Lav.,
Sentenza n.5643 del 09/03/2009).
Poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione (mediante il deposito delle note sostitutive della presenza), né a quella successiva, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata quindi improcedibile.
pag. 2/3 Nella fattispecie in esame l'appellante, alla udienza del 16.10.25, in seguito alla rituale comunicazione dell'ordinanza del 10.10.25 non ha depositato le note (sostitutive della presenza); la Corte ha rinviato alla data odierna ma, nei termini fissati, l'appellante non ha ritenuto di produrre note (sostitutive della presenza); si è pertanto determinata certamente la situazione di improcedibilità la quale va dichiarata d'ufficio coerentemente con l'orientamento sopra richiamato delle Sezioni Unite.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n.228 che ha modificato il DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara improcedibile l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore id parte appellata liquidate in euro 962,00 oltre iva, cpa e rimb. forf, 15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli 23.10.25
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 23.10.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3318/24 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n.1326/2024 pubblicata l'11.6.2024
TRA rappresentata e difesa dagli avv.ti A. Esposito e Parte_1
C. NT
APPELLANTE
E
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Napoli
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata alla è stato riconosciuto il Pt_1 beneficio della carta docente per euro 2.500,00 in relazione agli anni scolastici dal 2017/18 al 2021/22 con compensazione delle spese di lite.
Con ricorso depositato il 10.12.24 la ha impugnato la Pt_1 sentenza del Tribunale di Nola limitatamente alla statuizione di compensazione delle spese di lite chiedendo la condanna del alla refusione e contestando le ragioni addotte dal CP_1
Giudice di primo grado a sostegno della disposta compensazione.
Con decreto del Presidente della Corte di Appello n.20/2025 la causa era scardinata dal ruolo del consigliere ed Per_1 assegnata al nuovo consigliere Scarlatelli;
disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. per l'udienza del 9.10.25 (decreto di anticipazione comunicato alla difesa dell'appellante ed al
) parte appellante non depositava né note di udienza né CP_1
l'appello notificato ed il Collegio rinviava alla udienza del
16.10.25 ex art.127 ter cpc;
nelle more, in data 10.10.15, si costituiva il contestando il gravame;
alla udienza del CP_1
16.10.25 parte appellante non depositava le note di udienza limitandosi a depositare la notifica dell'atto di appello ed il
Collegio rinviava ex art.348 cpc alla odierna udienza del 23.10.25, parte appellante nuovamente non depositava le note di udienza.
*********
L'appello è improcedibile.
L'art. 348, co.2, c.p.c. sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso in cui l'appellante, pur costituito in giudizio, non compaia né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale (cfr., anche di recente, Cass. Sez. Lav.,
Sentenza n.5643 del 09/03/2009).
Poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione (mediante il deposito delle note sostitutive della presenza), né a quella successiva, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata quindi improcedibile.
pag. 2/3 Nella fattispecie in esame l'appellante, alla udienza del 16.10.25, in seguito alla rituale comunicazione dell'ordinanza del 10.10.25 non ha depositato le note (sostitutive della presenza); la Corte ha rinviato alla data odierna ma, nei termini fissati, l'appellante non ha ritenuto di produrre note (sostitutive della presenza); si è pertanto determinata certamente la situazione di improcedibilità la quale va dichiarata d'ufficio coerentemente con l'orientamento sopra richiamato delle Sezioni Unite.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n.228 che ha modificato il DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara improcedibile l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore id parte appellata liquidate in euro 962,00 oltre iva, cpa e rimb. forf, 15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli 23.10.25
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 3/3