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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 26/11/2024, n. 1643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1643 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai signori Magistrati:
Dott. Pietro Mastrorilli Presidente relatore
Dott. Ernesta Tarantino Consigliere
Dott. Elvira Palma Consigliere alla pubblica udienza del 26/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1242/2023 R.G. promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. VALLA GIACOMO Parte_1
APPELLANTE
contro
:
rappresentata e difesa dall'Avv. CAROPPO NICOLA Controparte_1
APPELLATA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Bari Durante dipendente CP_1
dell' con qualifica di “infermiera” ed in servizio presso Parte_1 Controparte_2
il reparto di Gastroenterologia, ove svolge la sua attività articolata su tre turni di 8 ore di lavoro – ha chiesto che fosse dichiarato il suo diritto a percepire l'importo di euro
1.883,52 a titolo di retribuzioni maturate per il tempo di vestizione e svestizione effettuate nel periodo dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2017, con la conseguente condanna dell al pagamento della relativa somma, oltre interessi e Pt_1
rivalutazione monetaria.
In particolare, la ricorrente ha dedotto che:
-in considerazione del ruolo rivestito ha l'obbligo di rendere le prestazioni lavorative, dall'inizio alla fine di ciascun turno di servizio, utilizzando indumenti di lavoro
(camici, casacche, pantaloni, calzature antiscivolo) forniti dal datore di lavoro e tenuti presso i luoghi di lavoro, dove sono obbligatoriamente indossati e dismessi rispettivamente subito prima e subito dopo ogni turno;
- in particolare, prima dell'inizio del turno deve recarsi presso il locale spogliatoio allocato al piano seminterrato del plesso ospedaliero, messo a disposizione dall'Ente per munirsi della relativa divisa, lasciata presso il medesimo locale dopo la fine del turno;
- l'obbligo del dipendente di attendere alle operazioni di vestizione e svestizione, subito prima e subito dopo il turno di lavoro e presso i luoghi di lavoro, è legato sia a ragioni di sicurezza e salute per i lavoratori, sia a esigenze igieniche verso gli utenti, sia infine a disposizioni organizzative dell'Ente;
- pertanto, per tutte le suddette esigenze il lavoratore non può né giungere sul posto di lavoro con la divisa già indosso, della quale invece non può disporre fuori dall'ambiente lavorativo, né può utilizzare, per la vestizione/svestizione, minuti del suo turno di servizio sottraendoli al tempo di lavoro attivo o alle normali esigenze di coordinamento con il collega uscente o subentrante;
- per queste ragioni e per tale organizzazione lavorativa, essi sono impegnati quotidianamente, presso l'ambiente di lavoro, per alcuni minuti precedenti e seguenti l'inizio e la fine di ciascun turno lavorativo per compiere le richiamate operazioni di vestizione e svestizione;
- il tempo necessario per compiere tali operazioni non era stato retribuito dall' Pt_1
il quale aveva corrisposto solo la retribuzione relativa alle ore di lavoro corrispondenti al normale turno di lavoro, senza remunerare i minuti eccedenti tale orario, sebbene rilevabili dai cartellini marcatempo.
2 2. L si è costituito ed ha chiesto il rigetto delle domande Parte_1
evidenziando, in punto di fatto, che gli apparecchi marcatempo sono collocati all'ingresso della struttura, che costituisce passaggio obbligato per l'accesso ai vari reparti, in quanto i locali spogliatoio sono ubicati al livello interrato, al quale è possibile accedere solo dagli ingressi principali collocati al piano terra;
pertanto, tutti i dipendenti timbrano il proprio cartellino prima di accedere ai locali (e quindi prima di indossare la divisa), mentre la timbratura in uscita avviene subito prima che essi lascino la struttura e quindi dopo aver dismesso gli indumenti.
L' ha rimarcato che, secondo la giurisprudenza, alcun diritto ad una Pt_1
retribuzione aggiuntiva può essere riconosciuto laddove i dipendenti siano soliti indossare gli indumenti di lavoro solo dopo aver timbrato il cartellino di ingresso dismettendoli prima di timbrare il cartellino di uscita, rappresentando che in tali casi era stata accertata l'assenza di eterodirezione – anche implicita – dell'attività di vestizione e svestizione, non essendo imposti al lavoratore particolari modalità o precisi orari in cui indossare la divisa.
3. Il Tribunale di Bari ha accolto le domande e, per l'effetto, ha: I) dichiarato il diritto della ricorrente, per il periodo dedotto in ricorso, alla retribuzione del tempo occorrente per le operazioni di vestizione/svestizione, quantificato, in via equitativa, in 15 minuti in entrata e in uscita;
II) condannato l'ente sanitario convenuto a pagare alla lavoratrice la somma richiesta in ricorso, oltre accessori;
III) condannato la parte resistente al pagamento delle spese processuali.
In estrema sintesi, dopo aver ampiamente ricordato l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità in tema di “eterodirezione implicita” o “autorizzazione implicita” in relazione all'attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno, il Giudice di prime cure ha rilevato che:
- parte convenuta non aveva contestato che le parti ricorrenti effettuavano le timbrature del badge marcatempo prima dell'inizio del turno ordinario di lavoro per
3 le operazioni di vestizione e che al termine del turno ordinario di lavoro effettuavano le operazioni di svestizione per poi timbrare il badge in uscita;
- parte resistente si era limitata, in buona sostanza, a contestare la mancanza della eterodirezione con riferimento alle operazioni di vestizione/svestizione, senza contestare i fatti così come descritti in ricorso;
- i tempi di timbratura si rilevano dalle copie dei cedolini marcatempo prodotti in atti, non contestati dall' Pt_1
- dai cartellini marcatempo si poteva evincere che gli istanti avevano marcato sistematicamente l'ingresso col proprio badge alcuni minuti prima dell'inizio del turno contrattualmente previsto nonché alcuni minuti dopo la fine del turno contrattualmente previsto;
- il personale doveva necessariamente indossare e dismettere la divisa di lavoro negli stessi ambienti della convenuta per intuibili ragioni di igiene;
- tali operazioni dovevano essere eseguite, prima dell'entrata e dopo l'uscita dai relativi reparti, rispettivamente, prima e dopo l'inizio e la fine dei corrispondenti turni di lavoro;
- pertanto, l'eterodirezione delle operazioni di vestizione/svestizione da parte del datore di lavoro emergeva in via implicita, atteso che, da un lato, gli indumenti di lavoro forniti dalla parte datoriale (in ragione alla loro specifica funzione imposta dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene in relazione alle mansioni espletate) non potevano essere indossati all'esterno dell'ambito lavorativo, e, dall'altro, le operazioni di vestizione/svestizione (e corrispondenti operazioni di consegna) dovevano essere eseguite necessariamente prima dell'inizio e dopo la fine del turno lavorativo, in quanto era obbligatorio indossare per l'intera durata del turno di lavoro i predetti indumenti lavorativi;
- di conseguenza, l'atto di vestizione costituiva lavoro effettivo e comportava il riconoscimento del diritto a retribuzione;
- in ordine al quantum della pretesa, era corretto il criterio adottato dalla difesa di parte ricorrente relativo alla quantificazione del tempo impiegato per tali operazioni,
4 ossia 15 minuti per la vestizione e 15 minuti per la svestizione, con applicazione, in via equitativa, delle disposizioni contenute nell'art. 27, comma 12, del c.c.n.l. del 21 maggio 2018 relativo al personale del comparto Sanità;
- in conteggi elaborati da parte ricorrente non erano stati specificamente contestati dalla controparte.
4. Contro la menzionata sentenza l' ha proposto appello. Parte_1
La si è costituita depositando memoria. CP_1
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo relativo al primo grado di giudizio, all'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
5. L' affida il gravame a tre motivi di doglianza. Pt_1
5.1. Con il primo motivo l censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto Pt_2
che i dipendenti fossero obbligati ad osservare un tempo di lavoro più lungo per indossare la divisa.
L'appellante evidenzia che, come statuito in altre pronunce relative a cause analoghe, non è sufficiente allegare l'esistenza dell'obbligo di indossare la divisa senza tuttavia fare alcun riferimento preciso alla fonte che prescrive di adempiere a tale obbligo prima che venga timbrato il cartellino;
rileva che – come dedotto in primo grado – i lavoratori avrebbero potuto recarsi a lavoro e timbrare in orario perfettamente coincidente con l'inizio del turno, compiendo le attività di vestizione all'interno dell'orario contrattuale, ma tale allegazione era stata completamente ignorata dal primo Giudice;
sottolinea che l'analisi dettagliata dei cartellini marcatempo smentisce in maniera palese la ricostruzione delle controparti, giacché risulta che i dipendenti hanno timbrato il cartellino di uscita in orario coincidente a quello della fine del turno e a volte addirittura in anticipo.
5.2. Nel secondo motivo si lamenta il difetto di prova della domanda, giacché i lavoratori avrebbero dovuto dimostrare che le discrepanze tra orari di servizio e timbrature erano dovute a specifiche direttive datoriali, mentre nella specie non erano
5 stati dimostrati né l'esistenza di direttive né che i minuti prestati in eccedenza fossero da ricondurre all'esigenza di indossare la divisa.
5.3. Il terzo motivo denuncia l'illogicità della sentenza impugnata laddove, pur richiamando le disposizioni del c.c.n.l. del comparto Sanità che riconoscono dieci minuti complessivi per le attività di cambio abito ovvero quindici minuti ove sia compreso il passaggio di consegne, aveva liquidato le somme spettanti ai lavoratori in misura pari a 30 minuti complessivi.
6. L'appello è fondato e va quindi accolto.
6.1. Osserva questa Corte che, analizzando le risultanze dei cartellini marcatempo esibiti dalla dipendente – la quale da essi intende ricavare la conferma dell'osservanza di un orario di lavoro superiore rispetto a quello contrattuale (in tesi non retribuito) –, risulta un andamento assai irregolare, nel senso che:
1) spesso viene registrato un orario di entrata sostanzialmente coincidente con quello d'inizio o addirittura in ritardo rispetto all'inizio del turno (i turni erano 6-14; 14 –
22; 22 – 6);
2) con altrettanta frequenza viene attestata un'uscita coincidente con l'orario di fine turno o di parecchi minuti ritardata (sintomatica, come tale, piuttosto, sembrerebbe di capire, di un lavoro straordinario).
Si prendano, a mero titolo esemplificativo, i primi tabulati esibito, riferiti agli orari osservati nel mese di luglio, agosto e settembre del 2013:
2 luglio: ingresso ore 5:57 – uscita ore 14:16;
3 luglio: ingresso ore 13:55 – uscita ore 22:12;
4 luglio: ingresso ore 22:01 – uscita ore 6:34;
7 luglio: ingresso ore 05:56 – uscita ore 14:09;
8 luglio: ingresso ore 13:56 – uscita ore 22:14;
9 luglio: ingresso ore 21:56 – uscita ore 6:35;
12 luglio: ingresso ore 05:57 – uscita ore 14:16;
8 agosto: ingresso ore 05:55 – uscita ore 14:00;
13 agosto: ingresso ore 05:57 – uscita ore 14:03;
6 14 agosto: ingresso ore 14:00 – uscita ore 21:03;
17 agosto: ingresso ore 05:54 – uscita ore 14:02;
1 settembre: ingresso ore 14:00 – uscita ore 22:00;
10 settembre: ingresso ore 6:00 – uscita ore 14:06;
La stessa variabilità è riscontrabile dalla disamina di tutti gli altri tabulati prodotti e relativi ai mesi successivi a quelli presso in esame.
Va da sé che la vicenda che ci occupa è caratterizzata da una fattispecie diversa rispetto al caso deciso da Cass. n. 8627/2020 e da questa Corte con la sentenza n.
753/2018, casi entrambi caratterizzati da un'attività di vestizione/svestizione del personale infermieristico effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno;
nella specie, infatti, è pacifico tra le parti che le operazioni di vestizione avvenivano dopo la timbratura del badge in entrata e che le operazioni di svestizione avvenivano prima della timbratura del badge in uscita.
E' altrettanto pacifico, inoltre, che le operazioni di vestizione/svestizione si svolgevano in appositi locali – spogliatoio all'interno dell Pt_3
6.2. Ma vi è di più, in quanto, a fronte di un andamento così evidentemente irregolare sarebbe stato onere della lavoratrice fornire i chiarimenti idonei a decodificare le risultanze dei cartellini marcatempo in senso favorevole alla propria tesi difensiva, onde inferirne la prova che, effettivamente, nell'arco temporale dedotto nei conteggi, fosse stato impiegato tempo di lavoro per la vestizione/svestizione degli indumenti di lavoro non remunerato dall'IRCCS e non compensato né attraverso successivi ingressi posticipati o uscite anticipate e nemmeno mediante la fruizione di corrispondenti riposi compensativi.
L'esame delle timbrature orarie restituisce invece un quadro del tutto diverso rispetto a quanto dedotto.
Invero, con riferimento a ciascuno dei mesi oggetto di giudizio ci si avvede che, a seconda dei turni e degli anni di servizio, la lavoratrice a volte timbrava in entrata addirittura qualche minuto dopo dell'inizio del turno, e – come detto – in uscita timbrava in orario assai variabile, spesso sostanzialmente coincidente con la fine del
7 turno ovvero con parecchi minuti di ritardo rispetto alla fine del turno (ovvero ben più dei 15 minuti dedotti in ricorso).
L'estrema variabilità degli orari di ingresso, con scostamenti, assai spesso (v.
l'andamento esemplificativo sopra riportato in relazione al trimestre luglio- settembre
2013) di pochissimi minuti rispetto agli orari del turno, impedisce di ritenere che la lavoratrice fosse tenuta per disposizioni aziendali ad anticipare o posticipare l'inizio o la fine della prestazione lavorativa per poter indossare o dismettere la divisa.
D'altro canto, la timbratura dell'orario di uscita, che in varie giornate è avvenuta in perfetta coincidenza con la fine del turno, sembra attestare che la “svestizione” era effettuata durante l'orario di servizio: in altri termini, i dipendenti terminavano anticipatamente l'attività, in modo da poter dismettere la divisa e poter timbrare in uscita esattamente all'orario previsto.
6.3. È del tutto evidente che la rilevata variabilità degli orari depone in senso sfavorevole alla prospettazione dei lavoratori, e ciò non tanto con riferimento alla mancanza di prova della c.d. “eterodirezione implicita” dell'obbligo di vestizione o svestizione prima e dopo il turno di lavoro (cui ripetutamente allude l'appellante nell'atto di gravame), ma principalmente in relazione allo specifico presupposto di fatto su cui poggiano le domande degli infermieri, e cioè che tali attività sono sempre state effettuate prima e dopo la fine del turno e, quindi, per questo motivo rientrano nell'orario di lavoro e sono da retribuire autonomamente.
In sostanza, le esposte considerazioni determinano il venir meno, di fatto, del presupposto sul quale si è basato l'accoglimento del ricorso in primo grado, e cioè che l'esame dei cartellini presenza avrebbe dimostrato che i lavoratori erano tenuti a indossare gli indumenti di lavoro al di fuori del tempo di servizio retribuito.
Risulta così smentito l'assunto del Tribunale, secondo cui dai prospetti di registrazione delle presenze si evince che sistematicamente il tempo di timbratura sarebbe stato più ampio delle ore di turno osservate.
Come visto in precedenza, gli scostamenti di orario “in eccesso” rispetto al turno sono estremamente irregolari e variabili, sicché non supportano il convincimento,
8 erroneamente espresso dal primo Giudice, che in quel lasso temporale la dipendente fosse tenuta a indossare e dismettere la divisa.
In conclusione, in mancanza dei necessari ragguagli fattuali difetta la prova della fondatezza della rivendicazione creditoria oggetto di causa.
7. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello dev'essere accolto e, per l'effetto, la domanda proposta dall' appellata va rigettata.
Resta assorbita ogni altra questione, con la precisazione che le prove testimoniali qui reiterate dalla parte appellata da una parte vertono su circostanze del tutto pacifiche, dall'altro risultano sostanzialmente irrilevanti laddove comunque non sono idonee a chiarire in modo adeguato la concreta esistenza (contestata da parte appellante) di specifiche disposizioni aziendali costitutive di un vero e proprio obbligo di anticipare e/o posticipare l'inizio o la fine della prestazione lavorativa onde indossare o dismettere la divisa.
8. La connotazione interpretativa delle questioni trattate, sfociata in pronunce giurisprudenziali di differente tenore, induce a ravvisare nel caso di specie “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che, a norma dell'art. 92, secondo comma,
c.p.c. (come risultante dalla declaratoria di incostituzionalità di cui alla nota sentenza n. 77 del 2018), giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite anche al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla citata disposizione.
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_4
con ricorso depositato il 25.10.2023 nei confronti di
[...] Controparte_1
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bari, sezione lavoro, in data 28.4.2023, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta interamente la domanda proposta in primo grado dalla CP_1
compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
9 Così deciso in Bari il 26/11/2024
10
Il Presidente relatore Dott. Pietro Mastrorilli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai signori Magistrati:
Dott. Pietro Mastrorilli Presidente relatore
Dott. Ernesta Tarantino Consigliere
Dott. Elvira Palma Consigliere alla pubblica udienza del 26/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1242/2023 R.G. promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. VALLA GIACOMO Parte_1
APPELLANTE
contro
:
rappresentata e difesa dall'Avv. CAROPPO NICOLA Controparte_1
APPELLATA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Bari Durante dipendente CP_1
dell' con qualifica di “infermiera” ed in servizio presso Parte_1 Controparte_2
il reparto di Gastroenterologia, ove svolge la sua attività articolata su tre turni di 8 ore di lavoro – ha chiesto che fosse dichiarato il suo diritto a percepire l'importo di euro
1.883,52 a titolo di retribuzioni maturate per il tempo di vestizione e svestizione effettuate nel periodo dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2017, con la conseguente condanna dell al pagamento della relativa somma, oltre interessi e Pt_1
rivalutazione monetaria.
In particolare, la ricorrente ha dedotto che:
-in considerazione del ruolo rivestito ha l'obbligo di rendere le prestazioni lavorative, dall'inizio alla fine di ciascun turno di servizio, utilizzando indumenti di lavoro
(camici, casacche, pantaloni, calzature antiscivolo) forniti dal datore di lavoro e tenuti presso i luoghi di lavoro, dove sono obbligatoriamente indossati e dismessi rispettivamente subito prima e subito dopo ogni turno;
- in particolare, prima dell'inizio del turno deve recarsi presso il locale spogliatoio allocato al piano seminterrato del plesso ospedaliero, messo a disposizione dall'Ente per munirsi della relativa divisa, lasciata presso il medesimo locale dopo la fine del turno;
- l'obbligo del dipendente di attendere alle operazioni di vestizione e svestizione, subito prima e subito dopo il turno di lavoro e presso i luoghi di lavoro, è legato sia a ragioni di sicurezza e salute per i lavoratori, sia a esigenze igieniche verso gli utenti, sia infine a disposizioni organizzative dell'Ente;
- pertanto, per tutte le suddette esigenze il lavoratore non può né giungere sul posto di lavoro con la divisa già indosso, della quale invece non può disporre fuori dall'ambiente lavorativo, né può utilizzare, per la vestizione/svestizione, minuti del suo turno di servizio sottraendoli al tempo di lavoro attivo o alle normali esigenze di coordinamento con il collega uscente o subentrante;
- per queste ragioni e per tale organizzazione lavorativa, essi sono impegnati quotidianamente, presso l'ambiente di lavoro, per alcuni minuti precedenti e seguenti l'inizio e la fine di ciascun turno lavorativo per compiere le richiamate operazioni di vestizione e svestizione;
- il tempo necessario per compiere tali operazioni non era stato retribuito dall' Pt_1
il quale aveva corrisposto solo la retribuzione relativa alle ore di lavoro corrispondenti al normale turno di lavoro, senza remunerare i minuti eccedenti tale orario, sebbene rilevabili dai cartellini marcatempo.
2 2. L si è costituito ed ha chiesto il rigetto delle domande Parte_1
evidenziando, in punto di fatto, che gli apparecchi marcatempo sono collocati all'ingresso della struttura, che costituisce passaggio obbligato per l'accesso ai vari reparti, in quanto i locali spogliatoio sono ubicati al livello interrato, al quale è possibile accedere solo dagli ingressi principali collocati al piano terra;
pertanto, tutti i dipendenti timbrano il proprio cartellino prima di accedere ai locali (e quindi prima di indossare la divisa), mentre la timbratura in uscita avviene subito prima che essi lascino la struttura e quindi dopo aver dismesso gli indumenti.
L' ha rimarcato che, secondo la giurisprudenza, alcun diritto ad una Pt_1
retribuzione aggiuntiva può essere riconosciuto laddove i dipendenti siano soliti indossare gli indumenti di lavoro solo dopo aver timbrato il cartellino di ingresso dismettendoli prima di timbrare il cartellino di uscita, rappresentando che in tali casi era stata accertata l'assenza di eterodirezione – anche implicita – dell'attività di vestizione e svestizione, non essendo imposti al lavoratore particolari modalità o precisi orari in cui indossare la divisa.
3. Il Tribunale di Bari ha accolto le domande e, per l'effetto, ha: I) dichiarato il diritto della ricorrente, per il periodo dedotto in ricorso, alla retribuzione del tempo occorrente per le operazioni di vestizione/svestizione, quantificato, in via equitativa, in 15 minuti in entrata e in uscita;
II) condannato l'ente sanitario convenuto a pagare alla lavoratrice la somma richiesta in ricorso, oltre accessori;
III) condannato la parte resistente al pagamento delle spese processuali.
In estrema sintesi, dopo aver ampiamente ricordato l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità in tema di “eterodirezione implicita” o “autorizzazione implicita” in relazione all'attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno, il Giudice di prime cure ha rilevato che:
- parte convenuta non aveva contestato che le parti ricorrenti effettuavano le timbrature del badge marcatempo prima dell'inizio del turno ordinario di lavoro per
3 le operazioni di vestizione e che al termine del turno ordinario di lavoro effettuavano le operazioni di svestizione per poi timbrare il badge in uscita;
- parte resistente si era limitata, in buona sostanza, a contestare la mancanza della eterodirezione con riferimento alle operazioni di vestizione/svestizione, senza contestare i fatti così come descritti in ricorso;
- i tempi di timbratura si rilevano dalle copie dei cedolini marcatempo prodotti in atti, non contestati dall' Pt_1
- dai cartellini marcatempo si poteva evincere che gli istanti avevano marcato sistematicamente l'ingresso col proprio badge alcuni minuti prima dell'inizio del turno contrattualmente previsto nonché alcuni minuti dopo la fine del turno contrattualmente previsto;
- il personale doveva necessariamente indossare e dismettere la divisa di lavoro negli stessi ambienti della convenuta per intuibili ragioni di igiene;
- tali operazioni dovevano essere eseguite, prima dell'entrata e dopo l'uscita dai relativi reparti, rispettivamente, prima e dopo l'inizio e la fine dei corrispondenti turni di lavoro;
- pertanto, l'eterodirezione delle operazioni di vestizione/svestizione da parte del datore di lavoro emergeva in via implicita, atteso che, da un lato, gli indumenti di lavoro forniti dalla parte datoriale (in ragione alla loro specifica funzione imposta dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene in relazione alle mansioni espletate) non potevano essere indossati all'esterno dell'ambito lavorativo, e, dall'altro, le operazioni di vestizione/svestizione (e corrispondenti operazioni di consegna) dovevano essere eseguite necessariamente prima dell'inizio e dopo la fine del turno lavorativo, in quanto era obbligatorio indossare per l'intera durata del turno di lavoro i predetti indumenti lavorativi;
- di conseguenza, l'atto di vestizione costituiva lavoro effettivo e comportava il riconoscimento del diritto a retribuzione;
- in ordine al quantum della pretesa, era corretto il criterio adottato dalla difesa di parte ricorrente relativo alla quantificazione del tempo impiegato per tali operazioni,
4 ossia 15 minuti per la vestizione e 15 minuti per la svestizione, con applicazione, in via equitativa, delle disposizioni contenute nell'art. 27, comma 12, del c.c.n.l. del 21 maggio 2018 relativo al personale del comparto Sanità;
- in conteggi elaborati da parte ricorrente non erano stati specificamente contestati dalla controparte.
4. Contro la menzionata sentenza l' ha proposto appello. Parte_1
La si è costituita depositando memoria. CP_1
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo relativo al primo grado di giudizio, all'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
5. L' affida il gravame a tre motivi di doglianza. Pt_1
5.1. Con il primo motivo l censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto Pt_2
che i dipendenti fossero obbligati ad osservare un tempo di lavoro più lungo per indossare la divisa.
L'appellante evidenzia che, come statuito in altre pronunce relative a cause analoghe, non è sufficiente allegare l'esistenza dell'obbligo di indossare la divisa senza tuttavia fare alcun riferimento preciso alla fonte che prescrive di adempiere a tale obbligo prima che venga timbrato il cartellino;
rileva che – come dedotto in primo grado – i lavoratori avrebbero potuto recarsi a lavoro e timbrare in orario perfettamente coincidente con l'inizio del turno, compiendo le attività di vestizione all'interno dell'orario contrattuale, ma tale allegazione era stata completamente ignorata dal primo Giudice;
sottolinea che l'analisi dettagliata dei cartellini marcatempo smentisce in maniera palese la ricostruzione delle controparti, giacché risulta che i dipendenti hanno timbrato il cartellino di uscita in orario coincidente a quello della fine del turno e a volte addirittura in anticipo.
5.2. Nel secondo motivo si lamenta il difetto di prova della domanda, giacché i lavoratori avrebbero dovuto dimostrare che le discrepanze tra orari di servizio e timbrature erano dovute a specifiche direttive datoriali, mentre nella specie non erano
5 stati dimostrati né l'esistenza di direttive né che i minuti prestati in eccedenza fossero da ricondurre all'esigenza di indossare la divisa.
5.3. Il terzo motivo denuncia l'illogicità della sentenza impugnata laddove, pur richiamando le disposizioni del c.c.n.l. del comparto Sanità che riconoscono dieci minuti complessivi per le attività di cambio abito ovvero quindici minuti ove sia compreso il passaggio di consegne, aveva liquidato le somme spettanti ai lavoratori in misura pari a 30 minuti complessivi.
6. L'appello è fondato e va quindi accolto.
6.1. Osserva questa Corte che, analizzando le risultanze dei cartellini marcatempo esibiti dalla dipendente – la quale da essi intende ricavare la conferma dell'osservanza di un orario di lavoro superiore rispetto a quello contrattuale (in tesi non retribuito) –, risulta un andamento assai irregolare, nel senso che:
1) spesso viene registrato un orario di entrata sostanzialmente coincidente con quello d'inizio o addirittura in ritardo rispetto all'inizio del turno (i turni erano 6-14; 14 –
22; 22 – 6);
2) con altrettanta frequenza viene attestata un'uscita coincidente con l'orario di fine turno o di parecchi minuti ritardata (sintomatica, come tale, piuttosto, sembrerebbe di capire, di un lavoro straordinario).
Si prendano, a mero titolo esemplificativo, i primi tabulati esibito, riferiti agli orari osservati nel mese di luglio, agosto e settembre del 2013:
2 luglio: ingresso ore 5:57 – uscita ore 14:16;
3 luglio: ingresso ore 13:55 – uscita ore 22:12;
4 luglio: ingresso ore 22:01 – uscita ore 6:34;
7 luglio: ingresso ore 05:56 – uscita ore 14:09;
8 luglio: ingresso ore 13:56 – uscita ore 22:14;
9 luglio: ingresso ore 21:56 – uscita ore 6:35;
12 luglio: ingresso ore 05:57 – uscita ore 14:16;
8 agosto: ingresso ore 05:55 – uscita ore 14:00;
13 agosto: ingresso ore 05:57 – uscita ore 14:03;
6 14 agosto: ingresso ore 14:00 – uscita ore 21:03;
17 agosto: ingresso ore 05:54 – uscita ore 14:02;
1 settembre: ingresso ore 14:00 – uscita ore 22:00;
10 settembre: ingresso ore 6:00 – uscita ore 14:06;
La stessa variabilità è riscontrabile dalla disamina di tutti gli altri tabulati prodotti e relativi ai mesi successivi a quelli presso in esame.
Va da sé che la vicenda che ci occupa è caratterizzata da una fattispecie diversa rispetto al caso deciso da Cass. n. 8627/2020 e da questa Corte con la sentenza n.
753/2018, casi entrambi caratterizzati da un'attività di vestizione/svestizione del personale infermieristico effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno;
nella specie, infatti, è pacifico tra le parti che le operazioni di vestizione avvenivano dopo la timbratura del badge in entrata e che le operazioni di svestizione avvenivano prima della timbratura del badge in uscita.
E' altrettanto pacifico, inoltre, che le operazioni di vestizione/svestizione si svolgevano in appositi locali – spogliatoio all'interno dell Pt_3
6.2. Ma vi è di più, in quanto, a fronte di un andamento così evidentemente irregolare sarebbe stato onere della lavoratrice fornire i chiarimenti idonei a decodificare le risultanze dei cartellini marcatempo in senso favorevole alla propria tesi difensiva, onde inferirne la prova che, effettivamente, nell'arco temporale dedotto nei conteggi, fosse stato impiegato tempo di lavoro per la vestizione/svestizione degli indumenti di lavoro non remunerato dall'IRCCS e non compensato né attraverso successivi ingressi posticipati o uscite anticipate e nemmeno mediante la fruizione di corrispondenti riposi compensativi.
L'esame delle timbrature orarie restituisce invece un quadro del tutto diverso rispetto a quanto dedotto.
Invero, con riferimento a ciascuno dei mesi oggetto di giudizio ci si avvede che, a seconda dei turni e degli anni di servizio, la lavoratrice a volte timbrava in entrata addirittura qualche minuto dopo dell'inizio del turno, e – come detto – in uscita timbrava in orario assai variabile, spesso sostanzialmente coincidente con la fine del
7 turno ovvero con parecchi minuti di ritardo rispetto alla fine del turno (ovvero ben più dei 15 minuti dedotti in ricorso).
L'estrema variabilità degli orari di ingresso, con scostamenti, assai spesso (v.
l'andamento esemplificativo sopra riportato in relazione al trimestre luglio- settembre
2013) di pochissimi minuti rispetto agli orari del turno, impedisce di ritenere che la lavoratrice fosse tenuta per disposizioni aziendali ad anticipare o posticipare l'inizio o la fine della prestazione lavorativa per poter indossare o dismettere la divisa.
D'altro canto, la timbratura dell'orario di uscita, che in varie giornate è avvenuta in perfetta coincidenza con la fine del turno, sembra attestare che la “svestizione” era effettuata durante l'orario di servizio: in altri termini, i dipendenti terminavano anticipatamente l'attività, in modo da poter dismettere la divisa e poter timbrare in uscita esattamente all'orario previsto.
6.3. È del tutto evidente che la rilevata variabilità degli orari depone in senso sfavorevole alla prospettazione dei lavoratori, e ciò non tanto con riferimento alla mancanza di prova della c.d. “eterodirezione implicita” dell'obbligo di vestizione o svestizione prima e dopo il turno di lavoro (cui ripetutamente allude l'appellante nell'atto di gravame), ma principalmente in relazione allo specifico presupposto di fatto su cui poggiano le domande degli infermieri, e cioè che tali attività sono sempre state effettuate prima e dopo la fine del turno e, quindi, per questo motivo rientrano nell'orario di lavoro e sono da retribuire autonomamente.
In sostanza, le esposte considerazioni determinano il venir meno, di fatto, del presupposto sul quale si è basato l'accoglimento del ricorso in primo grado, e cioè che l'esame dei cartellini presenza avrebbe dimostrato che i lavoratori erano tenuti a indossare gli indumenti di lavoro al di fuori del tempo di servizio retribuito.
Risulta così smentito l'assunto del Tribunale, secondo cui dai prospetti di registrazione delle presenze si evince che sistematicamente il tempo di timbratura sarebbe stato più ampio delle ore di turno osservate.
Come visto in precedenza, gli scostamenti di orario “in eccesso” rispetto al turno sono estremamente irregolari e variabili, sicché non supportano il convincimento,
8 erroneamente espresso dal primo Giudice, che in quel lasso temporale la dipendente fosse tenuta a indossare e dismettere la divisa.
In conclusione, in mancanza dei necessari ragguagli fattuali difetta la prova della fondatezza della rivendicazione creditoria oggetto di causa.
7. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello dev'essere accolto e, per l'effetto, la domanda proposta dall' appellata va rigettata.
Resta assorbita ogni altra questione, con la precisazione che le prove testimoniali qui reiterate dalla parte appellata da una parte vertono su circostanze del tutto pacifiche, dall'altro risultano sostanzialmente irrilevanti laddove comunque non sono idonee a chiarire in modo adeguato la concreta esistenza (contestata da parte appellante) di specifiche disposizioni aziendali costitutive di un vero e proprio obbligo di anticipare e/o posticipare l'inizio o la fine della prestazione lavorativa onde indossare o dismettere la divisa.
8. La connotazione interpretativa delle questioni trattate, sfociata in pronunce giurisprudenziali di differente tenore, induce a ravvisare nel caso di specie “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che, a norma dell'art. 92, secondo comma,
c.p.c. (come risultante dalla declaratoria di incostituzionalità di cui alla nota sentenza n. 77 del 2018), giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite anche al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla citata disposizione.
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_4
con ricorso depositato il 25.10.2023 nei confronti di
[...] Controparte_1
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bari, sezione lavoro, in data 28.4.2023, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta interamente la domanda proposta in primo grado dalla CP_1
compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
9 Così deciso in Bari il 26/11/2024
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Il Presidente relatore Dott. Pietro Mastrorilli