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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 15/06/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati: dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice dott. Antonino Campanella Giudice relatore letti gli atti e udita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 1072/2024 R.G., promossa da nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Pipitone per mandato in atti
attrice nei confronti di nato a [...], il [...], codice fiscale NT
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ignazia Rallo per mandato in atti C.F._2
convenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero
interveniente necessario
Oggetto: separazione personale dei coniugi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Con il ricorso introduttivo, depositato in data 5 luglio 2024, , premettendo Parte_1
di avere contratto con matrimonio a Petrosino in data 4 febbraio 2011, NT
ha esposto che la crisi del rapporto coniugale, dal quale non sono nati figli, è dovuta alla condotta aggressiva e disinteressata del marito. L'attrice ha domandato la separazione personale e la condanna del coniuge al versamento di un assegno di mantenimento di euro 400 mensili, con vittoria delle spese processuali.
Il convenuto si è costituito con comparsa di risposta depositata tempestivamente il 21 settembre 2024, ha aderito alla domanda di separazione, ha contestato le allegazioni di controparte in ordine alla causa
1 della crisi coniugale, al contrario, attribuendola all'allontanamento della moglie dalla casa coniugale.
La causa è pervenuta all'udienza di discussione che precede nella quale i coniugi hanno insistito nelle conclusioni dei rispettivi atti introduttivi.
2. Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dall'attrice, costituendo chiari indicatori del disfacimento del ménage il suo dichiarato intento di non volersi riconciliare manifestato all'udienza di prima comparizione (cfr. verbale d'udienza del 24 ottobre
2024).
3. Nessuna attività istruttoria è risultata necessaria in ordine all'individuazione della causa della crisi coniugale, in assenza di domanda di addebito della separazione.
4. Con riferimento alla domanda di assegno di mantenimento del coniuge, va osservato che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri, tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156 c.c.), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cass. civ., n. 14840/2006).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, si deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, che si condivide, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso Cass. civ., n. 13592/2006).
E, infatti, secondo la Cassazione «In tema di separazione tra i coniugi, al fine della determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei
2 coniugi» (Cass., civ., n. 25618/2007).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica (cfr. in tal senso
Cass. civ., n. 18547/2006).
Infine, deve precisarsi che «In materia di separazione personale dei coniugi, la valutazione delle capacità economiche del coniuge obbligato, ai fini del riconoscimento e della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore dell'altro coniuge, deve essere operata sul reddito netto e non già su quello lordo, poiché, in costanza di matrimonio, la famiglia fa affidamento sul reddito netto, e ad esso rapporta ogni possibilità di spesa» (Cass. civ., n. 13954/2018).
Nel caso di specie, sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore di . Parte_1
L'attrice ha allegato di non svolgere alcuna attività lavorativa e il convenuto ha provato di percepire modesti redditi da pensione (euro 7.856 nel 2024; euro 6.872 nel 2023, euro 6.702 nel 2022) che gli consentono un modestissimo risparmio (cfr. saldo di conto corrente pari a euro 596,12 al 24 giugno
2024).
Tanto premesso, ritiene il Collegio che - dalle disponibilità economiche e capacità reddituali e stante l'assenza di prova da parte della moglie che non ha fornito elementi probatori al fine di acclarare il tenore di vita mantenuto dai coniugi in costanza di matrimonio - è emersa la prova di una situazione di modesta sperequazione tra le condizioni economiche dei coniugi.
Vanno comunque, e al contempo, anche considerati, ai fini della quantificazione del citato assegno, non solo la durata del matrimonio (contratto nel 2011) ma anche l'età della richiedente (68 anni compiuti) nonché il possibile apporto da lei fornito alla vita familiare in cui, peraltro, non sono nati figli.
Alla luce di tutte le superiori considerazioni e tenuto conto della peculiare funzione dell'assegno di mantenimento, deve essere accolta la domanda di volta ad ottenere la Parte_1
corresponsione, a carico di di un assegno di mantenimento di euro 100 NT
importo soggetto a rivalutazione annuale in base agli indici Istat, da versarsi presso il domicilio dell'attrice entro il giorno 5 di ogni mese.
Gli effetti della presente decisione decorrono dalla data di pubblicazione della presente sentenza stante l'accertamento in corso di causa delle condizioni per la determinazione dell'assegno di mantenimento.
5. In considerazione del complessivo esito del giudizio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. va disposta
3 l'integrale compensazione delle spese processuali fra le parti.
Per questi motivi
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa rigettata e/o assorbita;
definitivamente pronunciando:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 NT
i quali hanno contratto matrimonio in Petrosino il 4 febbraio 2011, trascritto nei registri
[...]
dello Stato civile del Comune di Petrosino, al n. 1, parte I, serie Ufficio I, dell'anno 2011.
2) Pone a carico del l'obbligo di versare alla , NT Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 100 a titolo di mantenimento, con rivalutazione annuale del suddetto importo secondo gli indici Istat.
3) Compensa integralmente le spese processuali fra le parti.
4) Dispone la trasmissione della presente sentenza, a seguito del suo passaggio in giudicato, in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D.P.R.
3 novembre 2000, n. 396.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e per quanto di competenza.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, in data
12 giugno 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Antonino Campanella dott. Francesco Paolo Pizzo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice estensore dott. Antonino Campanella e dal Presidente dott. Francesco Paolo Pizzo.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati: dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice dott. Antonino Campanella Giudice relatore letti gli atti e udita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 1072/2024 R.G., promossa da nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Pipitone per mandato in atti
attrice nei confronti di nato a [...], il [...], codice fiscale NT
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ignazia Rallo per mandato in atti C.F._2
convenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero
interveniente necessario
Oggetto: separazione personale dei coniugi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Con il ricorso introduttivo, depositato in data 5 luglio 2024, , premettendo Parte_1
di avere contratto con matrimonio a Petrosino in data 4 febbraio 2011, NT
ha esposto che la crisi del rapporto coniugale, dal quale non sono nati figli, è dovuta alla condotta aggressiva e disinteressata del marito. L'attrice ha domandato la separazione personale e la condanna del coniuge al versamento di un assegno di mantenimento di euro 400 mensili, con vittoria delle spese processuali.
Il convenuto si è costituito con comparsa di risposta depositata tempestivamente il 21 settembre 2024, ha aderito alla domanda di separazione, ha contestato le allegazioni di controparte in ordine alla causa
1 della crisi coniugale, al contrario, attribuendola all'allontanamento della moglie dalla casa coniugale.
La causa è pervenuta all'udienza di discussione che precede nella quale i coniugi hanno insistito nelle conclusioni dei rispettivi atti introduttivi.
2. Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dall'attrice, costituendo chiari indicatori del disfacimento del ménage il suo dichiarato intento di non volersi riconciliare manifestato all'udienza di prima comparizione (cfr. verbale d'udienza del 24 ottobre
2024).
3. Nessuna attività istruttoria è risultata necessaria in ordine all'individuazione della causa della crisi coniugale, in assenza di domanda di addebito della separazione.
4. Con riferimento alla domanda di assegno di mantenimento del coniuge, va osservato che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri, tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156 c.c.), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cass. civ., n. 14840/2006).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, si deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, che si condivide, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso Cass. civ., n. 13592/2006).
E, infatti, secondo la Cassazione «In tema di separazione tra i coniugi, al fine della determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei
2 coniugi» (Cass., civ., n. 25618/2007).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica (cfr. in tal senso
Cass. civ., n. 18547/2006).
Infine, deve precisarsi che «In materia di separazione personale dei coniugi, la valutazione delle capacità economiche del coniuge obbligato, ai fini del riconoscimento e della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore dell'altro coniuge, deve essere operata sul reddito netto e non già su quello lordo, poiché, in costanza di matrimonio, la famiglia fa affidamento sul reddito netto, e ad esso rapporta ogni possibilità di spesa» (Cass. civ., n. 13954/2018).
Nel caso di specie, sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore di . Parte_1
L'attrice ha allegato di non svolgere alcuna attività lavorativa e il convenuto ha provato di percepire modesti redditi da pensione (euro 7.856 nel 2024; euro 6.872 nel 2023, euro 6.702 nel 2022) che gli consentono un modestissimo risparmio (cfr. saldo di conto corrente pari a euro 596,12 al 24 giugno
2024).
Tanto premesso, ritiene il Collegio che - dalle disponibilità economiche e capacità reddituali e stante l'assenza di prova da parte della moglie che non ha fornito elementi probatori al fine di acclarare il tenore di vita mantenuto dai coniugi in costanza di matrimonio - è emersa la prova di una situazione di modesta sperequazione tra le condizioni economiche dei coniugi.
Vanno comunque, e al contempo, anche considerati, ai fini della quantificazione del citato assegno, non solo la durata del matrimonio (contratto nel 2011) ma anche l'età della richiedente (68 anni compiuti) nonché il possibile apporto da lei fornito alla vita familiare in cui, peraltro, non sono nati figli.
Alla luce di tutte le superiori considerazioni e tenuto conto della peculiare funzione dell'assegno di mantenimento, deve essere accolta la domanda di volta ad ottenere la Parte_1
corresponsione, a carico di di un assegno di mantenimento di euro 100 NT
importo soggetto a rivalutazione annuale in base agli indici Istat, da versarsi presso il domicilio dell'attrice entro il giorno 5 di ogni mese.
Gli effetti della presente decisione decorrono dalla data di pubblicazione della presente sentenza stante l'accertamento in corso di causa delle condizioni per la determinazione dell'assegno di mantenimento.
5. In considerazione del complessivo esito del giudizio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. va disposta
3 l'integrale compensazione delle spese processuali fra le parti.
Per questi motivi
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa rigettata e/o assorbita;
definitivamente pronunciando:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 NT
i quali hanno contratto matrimonio in Petrosino il 4 febbraio 2011, trascritto nei registri
[...]
dello Stato civile del Comune di Petrosino, al n. 1, parte I, serie Ufficio I, dell'anno 2011.
2) Pone a carico del l'obbligo di versare alla , NT Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 100 a titolo di mantenimento, con rivalutazione annuale del suddetto importo secondo gli indici Istat.
3) Compensa integralmente le spese processuali fra le parti.
4) Dispone la trasmissione della presente sentenza, a seguito del suo passaggio in giudicato, in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D.P.R.
3 novembre 2000, n. 396.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e per quanto di competenza.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, in data
12 giugno 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Antonino Campanella dott. Francesco Paolo Pizzo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice estensore dott. Antonino Campanella e dal Presidente dott. Francesco Paolo Pizzo.
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