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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 23/02/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Laura Cantore presidente dott.ssa Sandra Moselli giudice dott.ssa Maria Anna Altamura giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1323/2018 r.g., avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Alboreo;
Parte_1
- RICORRENTE E RESISTENTE IN RICONVENZIONALE–
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Dileo;
Controparte_1
- RESISTENTE E RICORRENTE IN RICONVENZIONALE–
NONCHÉ
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Trani
- INTERVENTORE EX LEGE -
Conclusioni come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
16.9.2024
Svolgimento del processo
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale , Parte_1 Controparte_1 allegando di aver contratto matrimonio concordatario con la resistente in Barletta in data
1 6.9.1997 e che dalla loro unione nascevano due figli, , nata il [...], e Persona_1
nato il [...]. ER
Il ricorrente aveva esercitato sino al 10.12.2017 l'attività di operaio presso una panetteria, successivamente era stato posto in stato di disoccupazione, per cui percepiva solo la la invece, dieci anni prima aveva esercitato l'attività di estetista presso CP_2 CP_1 un centro aperto con risorse economiche del marito, chiuso perché non economicamente soddisfacente, poi aveva lavorato come dipendente presso un parrucchiere.
Assumeva che sino a metà dicembre del 2017 la vita familiare era serena;
poi, in occasione dei colloqui scolastici prenatalizi di poiché gli insegnanti si lamentavano del ER ragazzo, la cacciava di casa il figlio, forse a titolo di rimprovero. Il padre CP_1 apprendeva la notizia al rientro a casa dal turno di lavoro 14.00-22.00 e contattava il figlio, che solo dopo mezzanotte gli comunicava che era presso un amico. Il mattino seguente il con il figlio erano costretti a prelevare dalla casa familiare gli indumenti Pt_1 indispensabili e si trasferivano presso i genitori del ricorrente, perché non voleva ER rientrare in casa. Dopo le festività di Natale, quando il tentava di rientrare a casa, Pt_1 scopriva che era stata cambiata la serratura della porta di ingresso della abitazione familiare.
Concludeva chiedendo dichiararsi la separazione dei coniugi con pronuncia di addebito a carico della resistente, disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento di presso la madre e di presso il padre, a cui assegnare la casa Persona_1 ER familiare, porre a carico del un contributo di € 180,00 per la figlia, stante lo stato di Pt_1 disoccupazione del ricorrente, nonché un mantenimento per a carico della ER madre, con spese straordinarie per entrambi al 50% a carico di ciascun genitore, nulla per il mantenimento della salvo un contributo per il canone di locazione per CP_1
l'abitazione che questa fosse stata costretta a reperire unitamente alla figlia.
Con memoria del 30.5.2018 si costituiva non opponendosi alla Controparte_1 domanda di separazione, ma contestando quanto ex adverso addotto in merito al motivo della fine dell'unione coniugale.
Assumeva che con il matrimonio, fortemente sollecitata dal marito, decideva di lasciare il suo lavoro di estetista, che esercitava autonomamente in un suo centro estetico, avviato molto prima di conoscere . Parte_1
2 In data 15.12.2017, la veniva convocata a colloquio dagli insegnanti di CP_1
dai quali apprendeva dello scarso apprendimento scolastico del figlio e del suo ER comportamento ineducato, per cui, tornata a casa, rimproverava verbalmente il minore e gli proibiva di uscire con gli amici, quale punizione. aggrediva verbalmente e ER violentemente la madre ed usciva di casa, senza dare notizie delle proprie intenzioni.
Tornato a casa il marito dal lavoro, la lo incitava a cercare il figlio, ma per CP_1 tutta la notte non aveva notizie, finché la mattina seguente apprendeva dal coniuge che aveva contattato il figlio, quando questi si recava a casa e riempiva una valigia con effetti personali propri e del ragazzo. Il non rientrava a casa e si trasferiva presso la Pt_1 abitazione dei propri genitori, portando con sé il figlio minore ER
Il 4.1.2018, la si recava presso la sede della banca, ove vi era il conto corrente CP_1 su cui erano depositati i risparmi della coppia, e apprendeva che il , il lunedì Pt_1
18.12.2017 (due giorni dopo l'allontanamento da casa), aveva prelevato quanto depositato, svincolando anche un investimento cointestato con la coniuge, prima della scadenza. Il
non forniva spiegazioni e offendeva la che impaurita cambiava la Pt_1 CP_1 serratura della casa familiare. Il 14.4.2018, quando già era stato depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio, erano dovuti intervenire i Carabinieri perché il Pt_1 voleva entrare in casa e violentemente colpiva la porta di ingresso.
Argomentava che la vita familiare non era serena, poiché il aveva assunto un Pt_1 comportamento distaccato, spesso si intratteneva al cellulare e aveva avuto una violenta reazione quando gli era stato chiesto di mostrare i messaggi del telefono nell'agosto 2017, per cui l'episodio del dicembre 2017 relativo a era stato solo un pretesto per ER cessare la convivenza.
Concludeva associandosi alla domanda di separazione, che chiedeva fosse addebitata al ricorrente;
domandava l'assegnazione della casa coniugale a sé, l'affidamento condiviso dei figli con collocamento di entrambi presso la madre, porsi a carico del ricorrente un assegno mensile di € 400,00 per il mantenimento della moglie, nonché il mantenimento dei figli di € 300,00 ciascuno da corrispondere alla resistente, disporsi la restituzione della somma di denaro sottratta dal marito in banca sul conto cointestato o quantomeno del
50% dell'intera somma, disporsi l'assegnazione del 50% della somma ricevuta o a riceversi dal , quale indennità di trattamento di fine rapporto, dopo la cessazione del rapporto Pt_1 di lavoro come ex adverso addotto.
3 A seguito della udienza del 5.6.2018, con provvedimento emesso in pari data, il Presidente del Tribunale di Trani autorizzava i coniugi a vivere separati di letto e di mensa, disponeva l'affido condiviso del figlio minore con collocamento presso il padre e regolamentava le modalità di incontro con la madre, assegnava la casa coniugale alla in quanto CP_1 convivente con la figlia maggiorenne ma non autonoma, disponeva a favore della resistente un mantenimento a carico del coniuge nella misura di € 200,00 per sé e un contributo al mantenimento della figlia nella misura di € 200,00. Il provvedimento era Persona_1 confermato dalla Corte di Appello di Bari, adita in sede di reclamo dal . Parte_1
Il Presidente, quindi, nominava il G.I., davanti al quale rimetteva le parti per il prosieguo.
Il P.M. era posto in condizione di intervenire in giudizio, come da attestazione del
6.6.2018.
Passato il giudizio alla fase contenziosa, in prima udienza il G.I. rilevava d'ufficio l'improponibilità della domanda della di restituzione di somme. Concessi, poi, CP_1
i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa era così istruita con produzione documentale e con la assunzione di prove orali.
Con provvedimento del 20.10.2023, sulle note scritte di precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25.9.2023, il G.I. tratteneva la causa alla decisione del Tribunale in composizione collegiale con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di replica. Il fascicolo era rimesso al giudice relatore il 9.1.2024.
Con sentenza parziale n. 417/2024 del 20.2.2024, pubblicata il 1°.3.2024, era dichiarata la separazione dei coniugi, ma era disposta la prosecuzione del giudizio, perché la causa allo stato non poteva essere definitivamente decisa, dal momento che a fronte della domanda del di contributo al mantenimento del figlio da parte della madre, Pt_1 ER la nella comparsa conclusionale aveva allegato che il figlio, che dagli atti CP_1 risultava aver abbandonato il percorso di studi dal 2020, aveva iniziato a lavorare presso la con sede a Barletta. Si riteneva, Controparte_3 pertanto, doversi approfondire la allegazione specifica della resistente, per cui era disposta la prosecuzione del giudizio dinanzi al G.I. per la verifica della situazione lavorativa del figlio ER
4 Con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.9.2024, il rinunziava Pt_1 espressamente all'assegno di mantenimento per il figlio da ritenersi ER economicamente indipendente, perché assunto con contratto a tempo determinato dalla ditta agricola Cassatella con sede in Barletta.
Con provvedimento del 7.10.2024, sulle note scritte di precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 16.9.2024, il G.I. tratteneva nuovamente la causa alla decisione del Tribunale in composizione collegiale con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di replica. Il fascicolo era rimesso al giudice relatore il 31.12.2024.
Deve darsi atto che in corso di giudizio erano instaurati più subprocedimenti, il n. 1323-
1/2018 r.g. introdotto dalla perché il figlio minore, già collocato presso il CP_1 padre, si era trasferito presso di lei, il n. 1323-2/2018 r.g. dal , perché modificatasi Pt_1 ancora la situazione in fatto, domandava l'affidamento esclusivo a sé del figlio minore e revocarsi il contributo al mantenimento a proprio carico per la coniuge e per la figlia maggiorenne, il n. 1323-3/2018 r.g. dal per la revoca del contributo al Pt_1 mantenimento a proprio carico per la figlia maggiorenne e, conseguentemente, per la revoca della assegnazione della casa familiare alla resistente.
Motivi della decisione
Come emerge dalla narrativa, con sentenza parziale n. 417/2024 del 1°.3.2024 è stata già pronunciata la separazione dei coniugi.
Le parti hanno proposto reciproche domande di addebito della separazione l'uno a carico dell'altro.
La pronuncia di addebito presuppone l'accertamento giudiziale di una condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio e della sussistenza di un nesso causale tra tale condotta e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Il giudice di merito deve apprezzare gli elementi emersi in giudizio circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza, ovvero circa comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c. e la sussistenza del nesso di causalità tra la violazione e la determinazione della crisi coniugale (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2960 del 3.2.2017). Per valutare la sussistenza delle condizioni per una pronuncia di addebito a carico dell'uno o dell'altro
5 coniuge, occorre cioè ponderare il comportamento delle parti tenuto nel tempo antecedente alla cessazione di fatto del consortium coniugale, per vagliare l'esistenza di comportamenti adottati dall'uno o dall'altro che siano stati determinanti per la crisi. “In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16691 del 5.8.2020). La dichiarazione di addebito della separazione implica, dunque, la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi.
Ricapitolando le posizioni delle parti, si evidenzia che il ricorrente, nel ricorso introduttivo, ha addebitato la responsabilità della separazione alla resistente per aver adottato un comportamento di “una gravità inaudita” nel cacciare di casa dimostrando ER
“l'inesistente affetto della madre per il figlio in età adolescenziale”, aggiungendo che la circostanza che successivamente all'allontanamento dalla casa coniugale del coniuge e del ragazzo la avesse cambiato la serratura della porta di ingresso della CP_1 abitazione denotasse motivazioni diverse, benché ignote al . Con la memoria Pt_1 integrativa ha assunto che la da tempo prima della cessazione della CP_1 convivenza non nutriva più alcun interesse per il marito, per la cura della casa e dei figli ed era concentrata solo su di sé in quanto le sue priorità erano altre (jogging tutti i giorni, palestra tre volte alla settimana, uscite con le amiche non ultima, la frequentazione assidua dell'istruttore di palestra, verso il quale la aveva un'attenzione CP_1 particolare). Ha riferito che tanto dimostrava che non vi era da parte della resistente una diuturna ed instancabile cura dei figli e della casa.
La resistente, con la comparsa di costituzione, ha addotto che la vita coniugale dei coniugi era stata più o meno serena fino a quando , già nei primi mesi del 2017, Parte_1 aveva incominciato, inspiegabilmente, ad avere con la moglie un comportamento più distaccato, assente e indifferente, così come verso i figli, di cui già poco si occupava, in quanto lasciava alla madre l'intero onere educativo. Oltre a ciò, la aveva più CP_1 volte mostrato disappunto al marito per il tempo che egli trascorreva al cellulare a scambiare messaggi con persone di cui a lei non voleva rivelare il nome. Nel mese di agosto 2017, infatti, su questa circostanza i coniugi avevano avuto una accesa
6 discussione. Ha riportato che l'episodio verificatosi il 15.12.2017 fosse stato solo un pretesto per il per poter mettere in atto un progetto di allontanamento e Parte_1 separazione dalla moglie, già ideato.
Sono stati escussi come testi la madre e la sorella del ricorrente, il padre della resistente e la figlia dei coniugi. Orbene, dagli elementi emersi in giudizio non si ritiene raggiunta la prova di un comportamento assunto da uno dei due coniugi nel corso della convivenza matrimoniale che sia stato determinante per la crisi. Si intende dire che l'episodio del dicembre 2017, allorché, dopo uno scontro tra la madre e a causa di quanto ER dalla appreso dagli insegnanti del ragazzo in merito ad un comportamento CP_1 non diligente e studioso dello stesso, il si allontanava con il figlio dalla casa Pt_1 coniugale, costituisce solo l'acme di una crisi più o meno latente già in atto. Il rimprovero della madre nei confronti del figlio (addebitato dal alla coniuge), così come Pt_1
l'allontanamento del padre e di dalla casa familiare (addebitato dalla ER CP_1 al coniuge) altro non sono che una manifestazione esteriore di una crisi coniugale già grave, ovvero sono la conseguenza della crisi e non causa della stessa.
All'udienza del 28.5.2021 la teste , madre del ricorrente, riportava Testimone_1 che i coniugi avevano iniziato a litigare sin dall'inizio del 2017 in ordine agli orari di rientro serale dei figli;
alla stessa udienza , padre della resistente, altrettanto Controparte_4 riportava che vi erano disguidi tra i coniugi sulla educazione dei figli. All'udienza del
10.12.2021 la figlia della coppia riferiva che il padre non si occupasse dell'educazione dei figli, lasciando alla madre l'onere di stabilire l'orario serale di rientro a casa;
all'udienza del
1°.3.2021 , sorella del resistente riportava, invece, che fosse la a PE CP_1 non badare all'orario di rientro dei figli.
Ecco che le dichiarazioni dei testi, per quanto in parte discordanti, hanno un sottofondo omogeneo, nel senso che riconoscono che il rapporto dei coniugi si era ormai incrinato, andandosi a scontrare sulle modalità di educazione dei figli, a fronte di una gestione di non semplice, come dimostrato a posteriori dai problemi avuti dal ragazzo ER
(collocato anche in comunità da parte del Tribunale per i Minorenni).
Le dichiarazioni rese dai testi, poi, di un distacco tra i coniugi (cfr. dichiarazioni rese da e ) sono altrettanto sintomatiche di una crisi già latente e Testimone_2 PE non causa della crisi stessa.
7 Un'ultima notazione va fatta rispetto alla frequentazione di una palestra da parte della che non appare una circostanza tale da determinare l'addebito della crisi CP_1 coniugale, quandanche come riferito dalla teste in un paio di occasioni, ovvero PE in qualche occasione in più, come riportato da , invece di cucinare Testimone_1 aveva optato per l'acquisto di qualcosa in salumeria o di preparati. Ancora alcuna prova è stata fornita di una qualsiasi attenzione particolare della nei confronti di un CP_1 istruttore della palestra, neppure individuato (la figlia riferiva che Persona_1
l'istruttrice fosse donna).
Ciò posto, le reciproche domande di addebito della separazione, così come formulate, non meritano accoglimento.
Nulla va più disposto sull'affidamento di entrambi i figli, alla attualità maggiorenni, l'una nata nel 2000 e l'altro nel 2003.
Il ha rinunciato alla domanda di mantenimento a carico della madre per Pt_1 ER per cui si ritiene di dover revocare l'obbligo della madre di contribuire al mantenimento del figlio con decorrenza da luglio 2024, mese successivo alla assunzione dello stesso.
La negli scritti conclusionali ha, invece, insistito perché fosse previsto un CP_1 contributo al mantenimento della ragazza da parte del padre.
Ha argomentato che è priva di redditi ed è disoccupata, pur essendosi Persona_1 attivata nella ricerca di un impiego lavorativo;
ha addotto che non le si potesse imputare, come provato dai piccoli lavori svolti, una inerzia nel cercare un impiego. Pertanto, ha domandato la revoca del provvedimento del G.I. dell'11.7.2023, con cui era stato eliso l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia, perché la ragazza pur dando prova del concreto ed attivo impegno rivolto all'inserimento nel mercato del lavoro, tuttavia, non aveva ancora acquisito competenze professionali tali da garantirle l'autosufficienza economica.
Orbene, il Collegio ritiene di confermare il provvedimento del giudice istruttore del luglio
2023. Alla attualità ha quasi venticinque anni, da tempo ha terminato il Persona_1 proprio percorso di studi, già nel 2023 appariva inserita nel mondo del lavoro, giacché come risulta dalla documentazione del Centro per l'Impiego prodotta dal aveva Pt_1 lavorato con una certa continuità, alternando più lavori anche a tempo indeterminato, per attività prestate per più di un anno, sino alle dimissioni.
8 Come ha rammentato correttamente il giudice istruttore, la Corte di legittimità si è espressa nel senso che “in tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione” (Cass.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 40282 del 15.12.2021). Nel caso di specie, indipendentemente dall'importo della retribuzione percepita, non si trattava neppure di un occasionale lavoro a termine, ma di almeno due contratti, tra gli altri, l'uno a tempo indeterminato, cessato dopo due anni per dimissioni della ragazza, l'altro a tempo determinato cessato dopo quasi un anno sempre per dimissioni, con attività lavorativa prestata da almeno quattro anni. La contiguità temporale dei contratti dimostra, poi, il non difficile reperimento di attività lavorative dalla ragazza a seguito della cessazione della precedente attività.
Ne consegue che nessun provvedimento va adottato in merito alla casa familiare, non essendovi prole maggiorenne non economicamente autonoma da tutelare ex art. 337 sexies c.c..
Parte resistente ha insistito anche per il mantenimento ex art. 156 c.c. a proprio favore e a carico del ricorrente.
Il Presidente del Tribunale in via interinale poneva a carico del per la coniuge l'onere Pt_1 di versare la somma mensile di € 200,00; il G.I. con ordinanza del 9.7.2020, emessa all'esito del subprocedimento n. 1323-2/2018 r.g., riduceva l'importo a € 130,00, in considerazione del fatto sopravvenuto della percezione del reddito di cittadinanza.
Ciò posto, risulta che il , benché per un periodo percettore di Naspi, è inserito nel Pt_1 mendo del lavoro. Dalla istruttoria svolta è emerso, poi, che la prima del CP_1 matrimonio lavorava in locale proprio come estetista;
contratte le nozze aveva cessato di lavorare in proprio, finché dopo qualche anno, allorché aveva circa otto anni, ER aveva tentato di aprire un nuovo locale, chiuso, però, dopo un annetto.
9 La teste (madre del ricorrente) riportava che il nuovo locale in via Testimone_1
Coletta fu presto chiuso perché la “non aveva clienti”; la teste CP_1 PE
(sorella del ricorrente) riportava che la “non è che lavorava molto”. CP_1
“La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i «redditi adeguati» cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 12196 del 16.5.2017, conf. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16809 del 24.6.2019).
“In materia di separazione dei coniugi, grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 20866 del 21.7.2021).
Ciò posto, nella valutazione della domanda di mantenimento del coniuge, in sede di separazione personale dei coniugi, occorre ponderare l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, dovendosi verificare l'effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (cfr. tra le altre la recente Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3576 dell'8.2.2024).
Nel caso di specie, come detto, emerge dalla istruttoria svolta ed è anche ammesso dalla un'attitudine specifica al lavoro come estetista;
è emerso, però, anche dalle CP_1 dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente che l'inserimento proficuo nel settore da parte della resistente non ha dato i frutti sperati già durante la convivenza matrimoniale.
10 Ecco che il Collegio reputa di confermare l'importo di € 130,00 mensili a carico del ricorrente per la resistente, dovendosi ponderare da una parte la capacità di lavoro specifica della dall'altra le difficoltà oggettive incontrate nell'inserimento nello CP_1 specifico mercato del lavoro.
La ha insistito anche per l'assegnazione a proprio favore del 50% della somma CP_1 ricevuta o a riceversi dal , quale indennità di trattamento di fine rapporto. La Pt_1 domanda non merita accoglimento.
Afferma, infatti, la Corte di legittimità che “l'art. 12 bis della legge n. 898 del 1970, nella parte in cui attribuisce al coniuge titolare dell'assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze il diritto ad una quota della indennità di fine rapporto dell'altro coniuge anche quando tale indennità sia maturata prima della sentenza di divorzio, va interpretato - senza che siffatta interpretazione dia luogo a dubbi di illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 29 e 38 Cost. (v. Corte cost., ord. n. 463 del 2002) - nel senso che il diritto alla quota sorge soltanto se il trattamento spettante all'altro coniuge sia maturato successivamente alla proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio, e quindi anche prima della sentenza di divorzio, e non anche se esso sia maturato e sia stato percepito in data anteriore, come in pendenza del giudizio di separazione” (Cass. Sez.
1, Sentenza n. 19046 del 29.9.2005).
Ecco che la domanda proposta nel giudizio di separazione non è ammissibile e, dunque, va rigettata.
Le spese di lite, visto l'esito del giudizio, con rigetto delle domande reciproche di addebito della separazione, rinuncia alla domanda di mantenimento per e rigetto della ER domanda di mantenimento per per fatti sopravvenuti, accoglimento solo in Persona_1 parte della domanda di mantenimento per la con rigetto di quella relativa al CP_1
TFR del , nonché in ragione dell'esito dei subprocedimenti, meritano integrale Pt_1 compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, con ricorso depositato in data 8.3.2018, da nei confronti di Parte_1
nonché sulle domande riconvenzionali della resistente, con Controparte_1
11 l'intervento in causa del P.M., vista la sentenza parziale n. 417/2024, ogni altra domanda, eccezione e difesa rigettate o rinunciate, così provvede:
1) rigetta le reciproche domande di addebito della separazione;
2) accoglie, per quanto di ragione, la domanda di mantenimento per sé proposta dalla e, per l'effetto, conferma l'onere del di versare a favore della stessa la CP_1 Pt_1 somma mensile di € 130,00, oltre adeguamenti Istat a decorrere da aprile 2020, da corrispondere entro il giorno 1° di ogni mese;
3) nulla dispone in merito alle modalità dei figli divenuti maggiorenni;
4) rigetta la domanda di mantenimento a carico del padre per;
Persona_1
5) revoca con decorrenza da luglio 2024 l'onere della madre di contribuire al mantenimento di ER
6) nulla dispone sulla assegnazione della casa familiare;
7) rigetta la domanda della di assegnazione a proprio favore del 50% della CP_1 somma ricevuta o a riceversi dal , quale indennità di trattamento di fine rapporto;
Pt_1
8) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trani, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
18.2.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Maria Anna Altamura dott.ssa Laura Cantore
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Laura Cantore presidente dott.ssa Sandra Moselli giudice dott.ssa Maria Anna Altamura giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1323/2018 r.g., avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Alboreo;
Parte_1
- RICORRENTE E RESISTENTE IN RICONVENZIONALE–
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Dileo;
Controparte_1
- RESISTENTE E RICORRENTE IN RICONVENZIONALE–
NONCHÉ
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Trani
- INTERVENTORE EX LEGE -
Conclusioni come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
16.9.2024
Svolgimento del processo
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale , Parte_1 Controparte_1 allegando di aver contratto matrimonio concordatario con la resistente in Barletta in data
1 6.9.1997 e che dalla loro unione nascevano due figli, , nata il [...], e Persona_1
nato il [...]. ER
Il ricorrente aveva esercitato sino al 10.12.2017 l'attività di operaio presso una panetteria, successivamente era stato posto in stato di disoccupazione, per cui percepiva solo la la invece, dieci anni prima aveva esercitato l'attività di estetista presso CP_2 CP_1 un centro aperto con risorse economiche del marito, chiuso perché non economicamente soddisfacente, poi aveva lavorato come dipendente presso un parrucchiere.
Assumeva che sino a metà dicembre del 2017 la vita familiare era serena;
poi, in occasione dei colloqui scolastici prenatalizi di poiché gli insegnanti si lamentavano del ER ragazzo, la cacciava di casa il figlio, forse a titolo di rimprovero. Il padre CP_1 apprendeva la notizia al rientro a casa dal turno di lavoro 14.00-22.00 e contattava il figlio, che solo dopo mezzanotte gli comunicava che era presso un amico. Il mattino seguente il con il figlio erano costretti a prelevare dalla casa familiare gli indumenti Pt_1 indispensabili e si trasferivano presso i genitori del ricorrente, perché non voleva ER rientrare in casa. Dopo le festività di Natale, quando il tentava di rientrare a casa, Pt_1 scopriva che era stata cambiata la serratura della porta di ingresso della abitazione familiare.
Concludeva chiedendo dichiararsi la separazione dei coniugi con pronuncia di addebito a carico della resistente, disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento di presso la madre e di presso il padre, a cui assegnare la casa Persona_1 ER familiare, porre a carico del un contributo di € 180,00 per la figlia, stante lo stato di Pt_1 disoccupazione del ricorrente, nonché un mantenimento per a carico della ER madre, con spese straordinarie per entrambi al 50% a carico di ciascun genitore, nulla per il mantenimento della salvo un contributo per il canone di locazione per CP_1
l'abitazione che questa fosse stata costretta a reperire unitamente alla figlia.
Con memoria del 30.5.2018 si costituiva non opponendosi alla Controparte_1 domanda di separazione, ma contestando quanto ex adverso addotto in merito al motivo della fine dell'unione coniugale.
Assumeva che con il matrimonio, fortemente sollecitata dal marito, decideva di lasciare il suo lavoro di estetista, che esercitava autonomamente in un suo centro estetico, avviato molto prima di conoscere . Parte_1
2 In data 15.12.2017, la veniva convocata a colloquio dagli insegnanti di CP_1
dai quali apprendeva dello scarso apprendimento scolastico del figlio e del suo ER comportamento ineducato, per cui, tornata a casa, rimproverava verbalmente il minore e gli proibiva di uscire con gli amici, quale punizione. aggrediva verbalmente e ER violentemente la madre ed usciva di casa, senza dare notizie delle proprie intenzioni.
Tornato a casa il marito dal lavoro, la lo incitava a cercare il figlio, ma per CP_1 tutta la notte non aveva notizie, finché la mattina seguente apprendeva dal coniuge che aveva contattato il figlio, quando questi si recava a casa e riempiva una valigia con effetti personali propri e del ragazzo. Il non rientrava a casa e si trasferiva presso la Pt_1 abitazione dei propri genitori, portando con sé il figlio minore ER
Il 4.1.2018, la si recava presso la sede della banca, ove vi era il conto corrente CP_1 su cui erano depositati i risparmi della coppia, e apprendeva che il , il lunedì Pt_1
18.12.2017 (due giorni dopo l'allontanamento da casa), aveva prelevato quanto depositato, svincolando anche un investimento cointestato con la coniuge, prima della scadenza. Il
non forniva spiegazioni e offendeva la che impaurita cambiava la Pt_1 CP_1 serratura della casa familiare. Il 14.4.2018, quando già era stato depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio, erano dovuti intervenire i Carabinieri perché il Pt_1 voleva entrare in casa e violentemente colpiva la porta di ingresso.
Argomentava che la vita familiare non era serena, poiché il aveva assunto un Pt_1 comportamento distaccato, spesso si intratteneva al cellulare e aveva avuto una violenta reazione quando gli era stato chiesto di mostrare i messaggi del telefono nell'agosto 2017, per cui l'episodio del dicembre 2017 relativo a era stato solo un pretesto per ER cessare la convivenza.
Concludeva associandosi alla domanda di separazione, che chiedeva fosse addebitata al ricorrente;
domandava l'assegnazione della casa coniugale a sé, l'affidamento condiviso dei figli con collocamento di entrambi presso la madre, porsi a carico del ricorrente un assegno mensile di € 400,00 per il mantenimento della moglie, nonché il mantenimento dei figli di € 300,00 ciascuno da corrispondere alla resistente, disporsi la restituzione della somma di denaro sottratta dal marito in banca sul conto cointestato o quantomeno del
50% dell'intera somma, disporsi l'assegnazione del 50% della somma ricevuta o a riceversi dal , quale indennità di trattamento di fine rapporto, dopo la cessazione del rapporto Pt_1 di lavoro come ex adverso addotto.
3 A seguito della udienza del 5.6.2018, con provvedimento emesso in pari data, il Presidente del Tribunale di Trani autorizzava i coniugi a vivere separati di letto e di mensa, disponeva l'affido condiviso del figlio minore con collocamento presso il padre e regolamentava le modalità di incontro con la madre, assegnava la casa coniugale alla in quanto CP_1 convivente con la figlia maggiorenne ma non autonoma, disponeva a favore della resistente un mantenimento a carico del coniuge nella misura di € 200,00 per sé e un contributo al mantenimento della figlia nella misura di € 200,00. Il provvedimento era Persona_1 confermato dalla Corte di Appello di Bari, adita in sede di reclamo dal . Parte_1
Il Presidente, quindi, nominava il G.I., davanti al quale rimetteva le parti per il prosieguo.
Il P.M. era posto in condizione di intervenire in giudizio, come da attestazione del
6.6.2018.
Passato il giudizio alla fase contenziosa, in prima udienza il G.I. rilevava d'ufficio l'improponibilità della domanda della di restituzione di somme. Concessi, poi, CP_1
i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa era così istruita con produzione documentale e con la assunzione di prove orali.
Con provvedimento del 20.10.2023, sulle note scritte di precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25.9.2023, il G.I. tratteneva la causa alla decisione del Tribunale in composizione collegiale con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di replica. Il fascicolo era rimesso al giudice relatore il 9.1.2024.
Con sentenza parziale n. 417/2024 del 20.2.2024, pubblicata il 1°.3.2024, era dichiarata la separazione dei coniugi, ma era disposta la prosecuzione del giudizio, perché la causa allo stato non poteva essere definitivamente decisa, dal momento che a fronte della domanda del di contributo al mantenimento del figlio da parte della madre, Pt_1 ER la nella comparsa conclusionale aveva allegato che il figlio, che dagli atti CP_1 risultava aver abbandonato il percorso di studi dal 2020, aveva iniziato a lavorare presso la con sede a Barletta. Si riteneva, Controparte_3 pertanto, doversi approfondire la allegazione specifica della resistente, per cui era disposta la prosecuzione del giudizio dinanzi al G.I. per la verifica della situazione lavorativa del figlio ER
4 Con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.9.2024, il rinunziava Pt_1 espressamente all'assegno di mantenimento per il figlio da ritenersi ER economicamente indipendente, perché assunto con contratto a tempo determinato dalla ditta agricola Cassatella con sede in Barletta.
Con provvedimento del 7.10.2024, sulle note scritte di precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 16.9.2024, il G.I. tratteneva nuovamente la causa alla decisione del Tribunale in composizione collegiale con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di replica. Il fascicolo era rimesso al giudice relatore il 31.12.2024.
Deve darsi atto che in corso di giudizio erano instaurati più subprocedimenti, il n. 1323-
1/2018 r.g. introdotto dalla perché il figlio minore, già collocato presso il CP_1 padre, si era trasferito presso di lei, il n. 1323-2/2018 r.g. dal , perché modificatasi Pt_1 ancora la situazione in fatto, domandava l'affidamento esclusivo a sé del figlio minore e revocarsi il contributo al mantenimento a proprio carico per la coniuge e per la figlia maggiorenne, il n. 1323-3/2018 r.g. dal per la revoca del contributo al Pt_1 mantenimento a proprio carico per la figlia maggiorenne e, conseguentemente, per la revoca della assegnazione della casa familiare alla resistente.
Motivi della decisione
Come emerge dalla narrativa, con sentenza parziale n. 417/2024 del 1°.3.2024 è stata già pronunciata la separazione dei coniugi.
Le parti hanno proposto reciproche domande di addebito della separazione l'uno a carico dell'altro.
La pronuncia di addebito presuppone l'accertamento giudiziale di una condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio e della sussistenza di un nesso causale tra tale condotta e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Il giudice di merito deve apprezzare gli elementi emersi in giudizio circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza, ovvero circa comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c. e la sussistenza del nesso di causalità tra la violazione e la determinazione della crisi coniugale (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2960 del 3.2.2017). Per valutare la sussistenza delle condizioni per una pronuncia di addebito a carico dell'uno o dell'altro
5 coniuge, occorre cioè ponderare il comportamento delle parti tenuto nel tempo antecedente alla cessazione di fatto del consortium coniugale, per vagliare l'esistenza di comportamenti adottati dall'uno o dall'altro che siano stati determinanti per la crisi. “In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16691 del 5.8.2020). La dichiarazione di addebito della separazione implica, dunque, la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi.
Ricapitolando le posizioni delle parti, si evidenzia che il ricorrente, nel ricorso introduttivo, ha addebitato la responsabilità della separazione alla resistente per aver adottato un comportamento di “una gravità inaudita” nel cacciare di casa dimostrando ER
“l'inesistente affetto della madre per il figlio in età adolescenziale”, aggiungendo che la circostanza che successivamente all'allontanamento dalla casa coniugale del coniuge e del ragazzo la avesse cambiato la serratura della porta di ingresso della CP_1 abitazione denotasse motivazioni diverse, benché ignote al . Con la memoria Pt_1 integrativa ha assunto che la da tempo prima della cessazione della CP_1 convivenza non nutriva più alcun interesse per il marito, per la cura della casa e dei figli ed era concentrata solo su di sé in quanto le sue priorità erano altre (jogging tutti i giorni, palestra tre volte alla settimana, uscite con le amiche non ultima, la frequentazione assidua dell'istruttore di palestra, verso il quale la aveva un'attenzione CP_1 particolare). Ha riferito che tanto dimostrava che non vi era da parte della resistente una diuturna ed instancabile cura dei figli e della casa.
La resistente, con la comparsa di costituzione, ha addotto che la vita coniugale dei coniugi era stata più o meno serena fino a quando , già nei primi mesi del 2017, Parte_1 aveva incominciato, inspiegabilmente, ad avere con la moglie un comportamento più distaccato, assente e indifferente, così come verso i figli, di cui già poco si occupava, in quanto lasciava alla madre l'intero onere educativo. Oltre a ciò, la aveva più CP_1 volte mostrato disappunto al marito per il tempo che egli trascorreva al cellulare a scambiare messaggi con persone di cui a lei non voleva rivelare il nome. Nel mese di agosto 2017, infatti, su questa circostanza i coniugi avevano avuto una accesa
6 discussione. Ha riportato che l'episodio verificatosi il 15.12.2017 fosse stato solo un pretesto per il per poter mettere in atto un progetto di allontanamento e Parte_1 separazione dalla moglie, già ideato.
Sono stati escussi come testi la madre e la sorella del ricorrente, il padre della resistente e la figlia dei coniugi. Orbene, dagli elementi emersi in giudizio non si ritiene raggiunta la prova di un comportamento assunto da uno dei due coniugi nel corso della convivenza matrimoniale che sia stato determinante per la crisi. Si intende dire che l'episodio del dicembre 2017, allorché, dopo uno scontro tra la madre e a causa di quanto ER dalla appreso dagli insegnanti del ragazzo in merito ad un comportamento CP_1 non diligente e studioso dello stesso, il si allontanava con il figlio dalla casa Pt_1 coniugale, costituisce solo l'acme di una crisi più o meno latente già in atto. Il rimprovero della madre nei confronti del figlio (addebitato dal alla coniuge), così come Pt_1
l'allontanamento del padre e di dalla casa familiare (addebitato dalla ER CP_1 al coniuge) altro non sono che una manifestazione esteriore di una crisi coniugale già grave, ovvero sono la conseguenza della crisi e non causa della stessa.
All'udienza del 28.5.2021 la teste , madre del ricorrente, riportava Testimone_1 che i coniugi avevano iniziato a litigare sin dall'inizio del 2017 in ordine agli orari di rientro serale dei figli;
alla stessa udienza , padre della resistente, altrettanto Controparte_4 riportava che vi erano disguidi tra i coniugi sulla educazione dei figli. All'udienza del
10.12.2021 la figlia della coppia riferiva che il padre non si occupasse dell'educazione dei figli, lasciando alla madre l'onere di stabilire l'orario serale di rientro a casa;
all'udienza del
1°.3.2021 , sorella del resistente riportava, invece, che fosse la a PE CP_1 non badare all'orario di rientro dei figli.
Ecco che le dichiarazioni dei testi, per quanto in parte discordanti, hanno un sottofondo omogeneo, nel senso che riconoscono che il rapporto dei coniugi si era ormai incrinato, andandosi a scontrare sulle modalità di educazione dei figli, a fronte di una gestione di non semplice, come dimostrato a posteriori dai problemi avuti dal ragazzo ER
(collocato anche in comunità da parte del Tribunale per i Minorenni).
Le dichiarazioni rese dai testi, poi, di un distacco tra i coniugi (cfr. dichiarazioni rese da e ) sono altrettanto sintomatiche di una crisi già latente e Testimone_2 PE non causa della crisi stessa.
7 Un'ultima notazione va fatta rispetto alla frequentazione di una palestra da parte della che non appare una circostanza tale da determinare l'addebito della crisi CP_1 coniugale, quandanche come riferito dalla teste in un paio di occasioni, ovvero PE in qualche occasione in più, come riportato da , invece di cucinare Testimone_1 aveva optato per l'acquisto di qualcosa in salumeria o di preparati. Ancora alcuna prova è stata fornita di una qualsiasi attenzione particolare della nei confronti di un CP_1 istruttore della palestra, neppure individuato (la figlia riferiva che Persona_1
l'istruttrice fosse donna).
Ciò posto, le reciproche domande di addebito della separazione, così come formulate, non meritano accoglimento.
Nulla va più disposto sull'affidamento di entrambi i figli, alla attualità maggiorenni, l'una nata nel 2000 e l'altro nel 2003.
Il ha rinunciato alla domanda di mantenimento a carico della madre per Pt_1 ER per cui si ritiene di dover revocare l'obbligo della madre di contribuire al mantenimento del figlio con decorrenza da luglio 2024, mese successivo alla assunzione dello stesso.
La negli scritti conclusionali ha, invece, insistito perché fosse previsto un CP_1 contributo al mantenimento della ragazza da parte del padre.
Ha argomentato che è priva di redditi ed è disoccupata, pur essendosi Persona_1 attivata nella ricerca di un impiego lavorativo;
ha addotto che non le si potesse imputare, come provato dai piccoli lavori svolti, una inerzia nel cercare un impiego. Pertanto, ha domandato la revoca del provvedimento del G.I. dell'11.7.2023, con cui era stato eliso l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia, perché la ragazza pur dando prova del concreto ed attivo impegno rivolto all'inserimento nel mercato del lavoro, tuttavia, non aveva ancora acquisito competenze professionali tali da garantirle l'autosufficienza economica.
Orbene, il Collegio ritiene di confermare il provvedimento del giudice istruttore del luglio
2023. Alla attualità ha quasi venticinque anni, da tempo ha terminato il Persona_1 proprio percorso di studi, già nel 2023 appariva inserita nel mondo del lavoro, giacché come risulta dalla documentazione del Centro per l'Impiego prodotta dal aveva Pt_1 lavorato con una certa continuità, alternando più lavori anche a tempo indeterminato, per attività prestate per più di un anno, sino alle dimissioni.
8 Come ha rammentato correttamente il giudice istruttore, la Corte di legittimità si è espressa nel senso che “in tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione” (Cass.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 40282 del 15.12.2021). Nel caso di specie, indipendentemente dall'importo della retribuzione percepita, non si trattava neppure di un occasionale lavoro a termine, ma di almeno due contratti, tra gli altri, l'uno a tempo indeterminato, cessato dopo due anni per dimissioni della ragazza, l'altro a tempo determinato cessato dopo quasi un anno sempre per dimissioni, con attività lavorativa prestata da almeno quattro anni. La contiguità temporale dei contratti dimostra, poi, il non difficile reperimento di attività lavorative dalla ragazza a seguito della cessazione della precedente attività.
Ne consegue che nessun provvedimento va adottato in merito alla casa familiare, non essendovi prole maggiorenne non economicamente autonoma da tutelare ex art. 337 sexies c.c..
Parte resistente ha insistito anche per il mantenimento ex art. 156 c.c. a proprio favore e a carico del ricorrente.
Il Presidente del Tribunale in via interinale poneva a carico del per la coniuge l'onere Pt_1 di versare la somma mensile di € 200,00; il G.I. con ordinanza del 9.7.2020, emessa all'esito del subprocedimento n. 1323-2/2018 r.g., riduceva l'importo a € 130,00, in considerazione del fatto sopravvenuto della percezione del reddito di cittadinanza.
Ciò posto, risulta che il , benché per un periodo percettore di Naspi, è inserito nel Pt_1 mendo del lavoro. Dalla istruttoria svolta è emerso, poi, che la prima del CP_1 matrimonio lavorava in locale proprio come estetista;
contratte le nozze aveva cessato di lavorare in proprio, finché dopo qualche anno, allorché aveva circa otto anni, ER aveva tentato di aprire un nuovo locale, chiuso, però, dopo un annetto.
9 La teste (madre del ricorrente) riportava che il nuovo locale in via Testimone_1
Coletta fu presto chiuso perché la “non aveva clienti”; la teste CP_1 PE
(sorella del ricorrente) riportava che la “non è che lavorava molto”. CP_1
“La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i «redditi adeguati» cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 12196 del 16.5.2017, conf. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16809 del 24.6.2019).
“In materia di separazione dei coniugi, grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 20866 del 21.7.2021).
Ciò posto, nella valutazione della domanda di mantenimento del coniuge, in sede di separazione personale dei coniugi, occorre ponderare l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, dovendosi verificare l'effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (cfr. tra le altre la recente Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3576 dell'8.2.2024).
Nel caso di specie, come detto, emerge dalla istruttoria svolta ed è anche ammesso dalla un'attitudine specifica al lavoro come estetista;
è emerso, però, anche dalle CP_1 dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente che l'inserimento proficuo nel settore da parte della resistente non ha dato i frutti sperati già durante la convivenza matrimoniale.
10 Ecco che il Collegio reputa di confermare l'importo di € 130,00 mensili a carico del ricorrente per la resistente, dovendosi ponderare da una parte la capacità di lavoro specifica della dall'altra le difficoltà oggettive incontrate nell'inserimento nello CP_1 specifico mercato del lavoro.
La ha insistito anche per l'assegnazione a proprio favore del 50% della somma CP_1 ricevuta o a riceversi dal , quale indennità di trattamento di fine rapporto. La Pt_1 domanda non merita accoglimento.
Afferma, infatti, la Corte di legittimità che “l'art. 12 bis della legge n. 898 del 1970, nella parte in cui attribuisce al coniuge titolare dell'assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze il diritto ad una quota della indennità di fine rapporto dell'altro coniuge anche quando tale indennità sia maturata prima della sentenza di divorzio, va interpretato - senza che siffatta interpretazione dia luogo a dubbi di illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 29 e 38 Cost. (v. Corte cost., ord. n. 463 del 2002) - nel senso che il diritto alla quota sorge soltanto se il trattamento spettante all'altro coniuge sia maturato successivamente alla proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio, e quindi anche prima della sentenza di divorzio, e non anche se esso sia maturato e sia stato percepito in data anteriore, come in pendenza del giudizio di separazione” (Cass. Sez.
1, Sentenza n. 19046 del 29.9.2005).
Ecco che la domanda proposta nel giudizio di separazione non è ammissibile e, dunque, va rigettata.
Le spese di lite, visto l'esito del giudizio, con rigetto delle domande reciproche di addebito della separazione, rinuncia alla domanda di mantenimento per e rigetto della ER domanda di mantenimento per per fatti sopravvenuti, accoglimento solo in Persona_1 parte della domanda di mantenimento per la con rigetto di quella relativa al CP_1
TFR del , nonché in ragione dell'esito dei subprocedimenti, meritano integrale Pt_1 compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, con ricorso depositato in data 8.3.2018, da nei confronti di Parte_1
nonché sulle domande riconvenzionali della resistente, con Controparte_1
11 l'intervento in causa del P.M., vista la sentenza parziale n. 417/2024, ogni altra domanda, eccezione e difesa rigettate o rinunciate, così provvede:
1) rigetta le reciproche domande di addebito della separazione;
2) accoglie, per quanto di ragione, la domanda di mantenimento per sé proposta dalla e, per l'effetto, conferma l'onere del di versare a favore della stessa la CP_1 Pt_1 somma mensile di € 130,00, oltre adeguamenti Istat a decorrere da aprile 2020, da corrispondere entro il giorno 1° di ogni mese;
3) nulla dispone in merito alle modalità dei figli divenuti maggiorenni;
4) rigetta la domanda di mantenimento a carico del padre per;
Persona_1
5) revoca con decorrenza da luglio 2024 l'onere della madre di contribuire al mantenimento di ER
6) nulla dispone sulla assegnazione della casa familiare;
7) rigetta la domanda della di assegnazione a proprio favore del 50% della CP_1 somma ricevuta o a riceversi dal , quale indennità di trattamento di fine rapporto;
Pt_1
8) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trani, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
18.2.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Maria Anna Altamura dott.ssa Laura Cantore
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