Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/03/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
V.G.. n. 1519/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo Vincenzo,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1519 Ruolo V.G. dell'anno 2023 avente ad oggetto:
DETERMINAZIONI ONORARI PROFESSIONALI DI AVVOCATO
TRA
difensore di sé stesso, con studio in Gragnano alla via P.Nastro n° 29 --- Parte_1 ricorrente E
Per_
1) (nipote figlio di fratello deceduto) nato il [...] a [...] Controparte_1 res.te a Casola di Napoli via Vicolo Iozzino n° 2---
2) nata il [...] a [...] e res.te in Solbiate Olona alla via Novara Controparte_2 n° 10---
3) nata il [...] a [...] e res.te in Mediglia alla via Mantegna n° 1--- Controparte_3
4) nato il [...] a [...] e res.te in ASTI alla via Silvio Morando Controparte_4 n°6-
5) nato il [...] a [...] e res.te in Milano alla via Piragnesi Controparte_5 Giovan Battista n° 75--- resistenti contumaci-convenuti tutti nella qualità di eredi di Persona_2
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies cpc (dep. il 17.10.2023) l'avv. esponeva di aver Parte_1 difeso il sig. innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, nei seguenti 4 giudizi: Persona_2
- R.G.: 7629/2016 G.i. dott. Salvatore Nasti parti: c/ e Persona_2 Persona_3 Per_4
;
[...]
- R.G.: 7497/2019 G.i. dott. Ciampa Gianluigi parti: c/ e Persona_2 Persona_3 Per_4 ;
[...]
- R.G.: 1391/2020 G.i. dott. parti: c/ e Controparte_6 Persona_2 Persona_3 ; Persona_4
- R.G.: 3068/2020 G.i. Perna Ida: c/ + Persona_5 Persona_2 Controparte_7
Tutti i predetti giudizi venivano interrotti (1 per l'intervenuta transazione fra le parti e gli altri per il decesso del ). Per_2
Per tutti i giudizi esso istante indicava l'attività svolta e precisava di non aver percepito alcun compenso.
In data 18.10.2021 decedeva il e pertanto l'istante si rivolgeva ai numerosi eredi per Per_2 ottenere (pro-quota) il pagamento delle proprie spettanze.
1
Tuttavia mentre per la maggior parte degli eredi egli trovava accordo stragiudiziale, tanto non avveniva per gli eredi di cui in epigrafe.
Per tali motivi li conveniva innanzi questa A.G. per quivi sentir acclarare il proprio diritto ad ottenere l'importo complessivo di € 48.885,00 (come da calcoli che indicava in ricorso in maniera distinta per ogni giudizio) e pertanto condannare i convenuti ciascuno in proporzione della propria quota ereditaria (ricavata dalla denuncia di successione) come appresso:
- (nipote) figlio del fratello del de cuius: (quota di Controparte_1 Persona_6 partecipazione di 17/90) € 8.799,30---
- (nipote) figlia della sorella del de cuius: (quota Controparte_2 Controparte_8 di partecipazione di 17/360) € 2.297,59---
- (nipote) figlia della sorella del de cuius: (quota di Controparte_3 Controparte_8 partecipazione di 17/360) € 2.297,59---
- (nipote) figlio della sorella del de cuius: (quota di Controparte_4 Controparte_8 partecipazione di 17/360) € 2.297,59---
- (nipote) figlio della sorella del de cuius: (quota Controparte_5 Controparte_8 di partecipazione di 17/360) € 2.297,59--- Instauratosi il contraddittorio tutti i resistenti preferivano rimanere contumaci.
Con le note di udienza depositate in data 20.6.2024 il ricorrente precisava che a seguito dell'instaurazione del giudizio aveva raggiunto accordo transattivo anche con e Controparte_1 limitava conseguentemente la propria domanda ai restanti 4 eredi.
Con le successive note di udienza depositate in data 10.3.2025 il ricorrente dichiarava che nelle more era intervenuto accordo transattivo anche con altri 3 eredi, tranne che con . Controparte_5 Limitava quindi la propria pretesa a tale solo resistente
Acquisita quindi documentazione varia e sulle rinnovate conclusioni dell'istante, la causa veniva assegnata a sentenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies
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Premesso quanto sopra ritiene il giudicante che la domanda sia fondata e vada accolta, per quanto di ragione.
Innanzitutto occorre dichiarare cessata la materia del contendere fra il ricorrente ed i resistenti
- - con i Controparte_1 Controparte_2 Controparte_9 quali l'istante ha dichiarato di aver transatto pendente lite e di non aver nulla più a pretendere dagli stessi. Le spese vanno quindi compensate fra le parti non essendovi fra l'altro alcuna richiesta di condanna a seguito delle intervenute transazioni. Resta solo da esaminare la pretesa nei confronti di Controparte_5
In proposito deve ritenersi dimostrata l'avvenuta prestazione dell'attività professionale di cui al ricorso introduttivo (cfr. documentazione esibita e va altresì evidenziato che la mancata costituzione della controparte ha comportato l'assenza di contestazioni al riguardo).
Al riguardo fra l'altro l'istante ha esibito n. 2 mandati/procure conferitigli dal de cuius, che del pari non sono state contestate.
Deve altresì ritenersi dimostrata la qualità di erede in capo al Chierchia EDomenico, non solo perché non contestata (attesa la contumacia) ma altresì perché risulta esibita la denuncia di successione che lo individua appunto come tale.
Ciò posto, va premesso che la giurisprudenza ormai consolidata della Cassazione (anche a Sezioni
Unite) maturata con riferimento alle previgenti Tabelle professionali ha stabilito il principio per cui “i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata” (ciò anche secondo quanto previsto dall'art.
9 - co. II - del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1). Tale principio è stato poi ribadito dalla giurisprudenza successiva (Cass. 13628/2015; 2748/2016) e deve ritenersi operante anche a seguito dell'entrata in vigore delle tariffe di cui al D.M. 55/2014, posto che l'art. 28
2 V.G.. n. 1519/2023
del medesimo decreto ha sostanzialmente ricalcato il contenuto dell'art. 41 del precedente D.M. 140/2012. Pertanto il momento che assume rilievo ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile è quello del completamento della prestazione professionale che normalmente coincide con il provvedimento che chiude il giudizio (ovvero nel momento in cui cessa il rapporto professionale e le relative attività).
Pertanto, nella fattispecie in esame le Tabelle da applicare sono quelle di cui al D.M. 55/2014 nel testo vigente alla data del decesso del de cuius (successivamente alla stessa i processi sono stati interrotti).
Il calcolo effettuato dal ricorrente appare corretto alla luce dei parametri tabellari ma è stato condotto per lo più sui massimi, e quindi appare eccessivo e va ridotto anche in considerazione del fatto che a norma dell'art. 13 co. 5 della L. 247/2012 (come modificato dall'art. 1 comma 141 sub 6 lett. D L.
4.8.2017 n. 124) gli Avvocati hanno l'obbligo di redigere preventivo (pur se di massima) in forma scritta (illustrando altresì le possibili evoluzioni della vicenda giudiziaria ed i possibili costi massimi sopportabili). E' vero che l'assenza dello stesso non inficia il diritto al compenso, dovendo trovare comunque applicazione le Tabelle ed i parametri ministeriali, ma tale mancanza impone una congrua riduzione della richiesta. Per i motivi di cui sopra si ritiene congruo determinare l'importo spettante al ricorrente per l'attività prestata in € 1.800,00 (per tutti i giudizi ed in proporzione del valore della quota di eredità) oltre agli interessi legali dall'11.4.2024 (data di notifica del ricorso al – non Controparte_5 essendo stata rinvenuta la diffida stragiudiziale che è indicata nell'atto introduttivo) e agli accessori di legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'avv. Parte_1 con ricorso dep. il 17.10.2023 nei confronti di - - Controparte_1 Controparte_2
- - nella contumacia di tutti i Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 resistenti così provvede: dichiara cessata la materia del contendere nei confronti di Controparte_1 [...] ed interamente compensate fra le dette CP_2 Controparte_9 parti le relative spese;
accoglie per quanto di ragione la domanda nei confronti di e per l'effetto Controparte_5 lo condanna al pagamento, in favore dell'avv. della somma di € 1.800,00 oltre Parte_1 interessi come in parte motiva ed accessori come per legge--- condanna al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, Controparte_5 che liquida in € 1.500,00 oltre C.U. ed accessori come per legge. Così deciso in Torre Annunziata, addì 18.3.2025.
Il Giudice (dott. Vincenzo Del Sorbo)
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