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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/12/2025, n. 5719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5719 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 10712/2025
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. TO DI quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa promossa da
, con l'Avv.to in proprio, Parte_1 C.F._1 Parte_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico;
RICORRENTE contro con l'Avv.to TARZIA MARIO ROBERTO, elettivamente domiciliato in CP_1 P.IVA_1
PIAZZA MISSORI, 8/10 20122 MILANO;
RESISTENTE
OGGETTO: Ripetizione di indebito.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 10/09/2025, il ricorrente conveniva in giudizio premettendo di aver ricevuto atto di Parte_1 CP_1 accertamento in data 18/3/2025, con il quale affermava l'esistenza di un pagamento non dovuto CP_1 di € 430,18 eseguito in relazione alla pensione del defunto cat. AS n. 04550313, nel Persona_1 periodo 1/2016/31/7/2018, risultando indebitamente percepita dal de cuius maggiorazione sociale non spettante a causa dell'accertamento di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge.
Deduceva che, a norma dell'art. 52 della l. n. 88/1989, qualora siano stati riscossi dal beneficiario importi non dovuti, anche a titolo di assegno sociale, «non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato», che il dolo del defunto andava certamente escluso, con conseguente irrecuperabilità delle somme, che nel caso di specie andava registrata decadenza ai sensi dell'art. 13, l. n. 412/1991, dovendo l'azione essere intrapresa dall' CP_1 entro l'anno successivo dal preteso indebito previdenziale, che nel caso di specie l'addebito era del
2015, la ricostruzione del 2018, mentre l'azione di recupero era stata intrapresa con il provvedimento del marzo del 2025, in evidenza tardivo.
Tanto allegato e dedotto chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis rejectis, accertare e dichiarare l'infondatezza e l'illegittimità della pretesa dell' di cui all'atto di accertamento notificato allo scrivente in data CP_1
18.3.2025, e per l'effetto annullare e dichiarare inefficace nei confronti del ricorrente il detto atto di accertamento e in generale ogni atto assunto in via propedeutica per il recupero della somma ivi richiesta, e in ogni caso dichiarare il ricorrente non tenuto al versamento di somma alcuna in conseguenza dell'atto di accertamento e/o del provvedimento di rigetto del Comitato Provinciale CP_1 del 28.5.2025: il tutto con ogni più opportuna pronuncia e statuizione.
Con vittoria delle spese di lite».
Costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 29/9/2025, CP_1 premetteva come l'indebito accertato derivava dalla ricostituzione della prestazione in data 3/7/2018, sulla base della comunicazione dei redditi telativi all'anno 2015, emergendo dal ricalcolo un debito pari a € 945,24 per il periodo dal 01/01/2016 al 31/07/2018, parzialmente compensato con un importo a credito pari a € 515,06 scaturito dalla prima liquidazione della pensione di reversibilità n. 25035675 di residuando la somma di € 430,18. Persona_1
Evidenziava come la norma di cui all'art. 13, comma 2, della legge n. 412/1991 non si applicava agli indebiti di natura assistenziale e, ad ogni modo, per i redditi conosciuti indirettamente, cioè per il tramite dell'Amministrazione finanziaria o di un'Amministrazione pubblica che detiene informazioni, o comunque disponibili nel Casellario centrale delle pensioni, rilevanti ai fini del diritto o della misura di un trattamento pensionistico a carico dell'Istituto, il giorno in cui l medesimo ne ha avuto CP_2 conoscenza, anche ai fini del termine per il recupero, doveva ritenersi coincidente con la data di
2 acquisizione dell'informazione, dovendosi entro l'anno successivo l' attivare il procedimento CP_2 amministrativo.
Tanto allegato e dedotto chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
«Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, per i motivi esposti in atti:
Nel merito, rigettare nel merito l'avverso ricorso e tutte le avverse domande formulate perché infondate in fatto e in diritto, mandando assolto l' da ogni domanda CP_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari».
Il ricorso appare fondato e meritevole di accoglimento.
L'indebito per cui è causa ha natura assistenziale, trattando di integrazione al trattamento pensionistico minimo e, dunque, trova applicazione il quadro normativo speciale di cui agli artt. 6 D.L.
463/1983 e art. 13, co. 2 della L. 412/91.
Secondo il principio consolidato espresso dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 1965 del
22/02/1995: “La ripetibilità delle somme versate a titolo di integrazione al trattamento minimo e non dovute per mancanza dei presupposti di cui all'art. 6, primo comma, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983 n. 638 - a norma del quale l'erogazione dell'integrazione al minimo è ammissibile soltanto nel caso in cui non venga superato un dato limite di reddito - prescinde dalla sussistenza di un errore commesso dall' nella fase di erogazione delle suddette somme (e CP_1 non è pertanto sussumibile nelle ipotesi disciplinate dagli artt. 2033 cod. civ., 80 del R.D. 28 agosto
1924 n. 1422, 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88, e 13 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, che attribuiscono rilievo all'errore), ma è ammessa in quanto espressamente prevista dall'art. 6, comma 11
"quinquies", del D.L. n. 463 del 1983 citato che, nel presupporre una fisiologica sfasatura temporale tra il momento in cui deve avvenire l'erogazione della pensione ed il momento in cui può venir meno il requisito reddituale, esclude la rilevanza dell'errore da parte dell'istituto nell'erogazione di somme non dovute”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: “l'obbligo dell' di procedere annualmente CP_1 alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (v. Cass. nn. 3802 e 15039 del 2019; Cass. n. 953 del 2012, ma v. anche Cass. n. 1228 del 2011 e Cass. n. 18551 del 2017, su cui poi anche infra). Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza, in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso
3 regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e quindi alla CP_1 sfera della non ripetibilità, soggiacendo invece alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dal citato art. 13, co.
2. Ratio della disciplina è che tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una «fisiologica sfasatura temporale» (Corte Cost.
n. 166 del 1996), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all'Istituto siano «immessi nei circuiti delle verifiche contabili» (così ancora Corte Cost. cit. ). Su tali tempi tecnici si esercita la discrezionalità legislativa finalizzata a contemperare le esigenze di certezza del beneficiario, con le difficoltà insite nella complessità organizzative del sistema pensionistico “(così Cass. n. 18615/2022).
La tesi difensiva di parte ricorrente merita di essere condivisa.
Considerato che il periodo dell'indebito è dal 01/01/2016 al 31/07/2018 e che la ricostituzione è del
3/7/2018, che certifica dunque l'intervenuta conoscenza dei dati reddituali, l'azione di recupero avrebbe dovuto essere intrapresa entro l'anno successivo. Risultando, viceversa, intrapresa con l'atto recapitato al ricorrente in data 18/3/2025, la stessa non può che considerarsi preclusa in quanto tardiva agli effetti dell'art. 13, co. 2 della L. 412/91.
La regolamentazione delle spese di lite segue la regola della soccombenza, come da liquidazione analitica in dispositivo. Non può applicarsi l'art. 152 disp. att. c.p.c., nella parte in cui prevede «Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio» trattandosi di fattispecie diversa di ripetizione dell'indebito assistenziale e non di richiesta di riconoscimento di prestazione previdenziale.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, dichiara l'irripetibilità dell'indebito di Parte_1 cui all'atto notificato di accertamento del 5/3/2025 notificato in data 18/3/2025, e condanna al CP_1 pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, quale difensore in proprio, che liquida in €
1.700,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge.
Milano, 19/12/2025
Il Giudice
TO DI
4
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. TO DI quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa promossa da
, con l'Avv.to in proprio, Parte_1 C.F._1 Parte_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico;
RICORRENTE contro con l'Avv.to TARZIA MARIO ROBERTO, elettivamente domiciliato in CP_1 P.IVA_1
PIAZZA MISSORI, 8/10 20122 MILANO;
RESISTENTE
OGGETTO: Ripetizione di indebito.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 10/09/2025, il ricorrente conveniva in giudizio premettendo di aver ricevuto atto di Parte_1 CP_1 accertamento in data 18/3/2025, con il quale affermava l'esistenza di un pagamento non dovuto CP_1 di € 430,18 eseguito in relazione alla pensione del defunto cat. AS n. 04550313, nel Persona_1 periodo 1/2016/31/7/2018, risultando indebitamente percepita dal de cuius maggiorazione sociale non spettante a causa dell'accertamento di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge.
Deduceva che, a norma dell'art. 52 della l. n. 88/1989, qualora siano stati riscossi dal beneficiario importi non dovuti, anche a titolo di assegno sociale, «non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato», che il dolo del defunto andava certamente escluso, con conseguente irrecuperabilità delle somme, che nel caso di specie andava registrata decadenza ai sensi dell'art. 13, l. n. 412/1991, dovendo l'azione essere intrapresa dall' CP_1 entro l'anno successivo dal preteso indebito previdenziale, che nel caso di specie l'addebito era del
2015, la ricostruzione del 2018, mentre l'azione di recupero era stata intrapresa con il provvedimento del marzo del 2025, in evidenza tardivo.
Tanto allegato e dedotto chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis rejectis, accertare e dichiarare l'infondatezza e l'illegittimità della pretesa dell' di cui all'atto di accertamento notificato allo scrivente in data CP_1
18.3.2025, e per l'effetto annullare e dichiarare inefficace nei confronti del ricorrente il detto atto di accertamento e in generale ogni atto assunto in via propedeutica per il recupero della somma ivi richiesta, e in ogni caso dichiarare il ricorrente non tenuto al versamento di somma alcuna in conseguenza dell'atto di accertamento e/o del provvedimento di rigetto del Comitato Provinciale CP_1 del 28.5.2025: il tutto con ogni più opportuna pronuncia e statuizione.
Con vittoria delle spese di lite».
Costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 29/9/2025, CP_1 premetteva come l'indebito accertato derivava dalla ricostituzione della prestazione in data 3/7/2018, sulla base della comunicazione dei redditi telativi all'anno 2015, emergendo dal ricalcolo un debito pari a € 945,24 per il periodo dal 01/01/2016 al 31/07/2018, parzialmente compensato con un importo a credito pari a € 515,06 scaturito dalla prima liquidazione della pensione di reversibilità n. 25035675 di residuando la somma di € 430,18. Persona_1
Evidenziava come la norma di cui all'art. 13, comma 2, della legge n. 412/1991 non si applicava agli indebiti di natura assistenziale e, ad ogni modo, per i redditi conosciuti indirettamente, cioè per il tramite dell'Amministrazione finanziaria o di un'Amministrazione pubblica che detiene informazioni, o comunque disponibili nel Casellario centrale delle pensioni, rilevanti ai fini del diritto o della misura di un trattamento pensionistico a carico dell'Istituto, il giorno in cui l medesimo ne ha avuto CP_2 conoscenza, anche ai fini del termine per il recupero, doveva ritenersi coincidente con la data di
2 acquisizione dell'informazione, dovendosi entro l'anno successivo l' attivare il procedimento CP_2 amministrativo.
Tanto allegato e dedotto chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
«Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, per i motivi esposti in atti:
Nel merito, rigettare nel merito l'avverso ricorso e tutte le avverse domande formulate perché infondate in fatto e in diritto, mandando assolto l' da ogni domanda CP_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari».
Il ricorso appare fondato e meritevole di accoglimento.
L'indebito per cui è causa ha natura assistenziale, trattando di integrazione al trattamento pensionistico minimo e, dunque, trova applicazione il quadro normativo speciale di cui agli artt. 6 D.L.
463/1983 e art. 13, co. 2 della L. 412/91.
Secondo il principio consolidato espresso dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 1965 del
22/02/1995: “La ripetibilità delle somme versate a titolo di integrazione al trattamento minimo e non dovute per mancanza dei presupposti di cui all'art. 6, primo comma, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983 n. 638 - a norma del quale l'erogazione dell'integrazione al minimo è ammissibile soltanto nel caso in cui non venga superato un dato limite di reddito - prescinde dalla sussistenza di un errore commesso dall' nella fase di erogazione delle suddette somme (e CP_1 non è pertanto sussumibile nelle ipotesi disciplinate dagli artt. 2033 cod. civ., 80 del R.D. 28 agosto
1924 n. 1422, 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88, e 13 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, che attribuiscono rilievo all'errore), ma è ammessa in quanto espressamente prevista dall'art. 6, comma 11
"quinquies", del D.L. n. 463 del 1983 citato che, nel presupporre una fisiologica sfasatura temporale tra il momento in cui deve avvenire l'erogazione della pensione ed il momento in cui può venir meno il requisito reddituale, esclude la rilevanza dell'errore da parte dell'istituto nell'erogazione di somme non dovute”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: “l'obbligo dell' di procedere annualmente CP_1 alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (v. Cass. nn. 3802 e 15039 del 2019; Cass. n. 953 del 2012, ma v. anche Cass. n. 1228 del 2011 e Cass. n. 18551 del 2017, su cui poi anche infra). Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza, in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso
3 regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e quindi alla CP_1 sfera della non ripetibilità, soggiacendo invece alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dal citato art. 13, co.
2. Ratio della disciplina è che tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una «fisiologica sfasatura temporale» (Corte Cost.
n. 166 del 1996), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all'Istituto siano «immessi nei circuiti delle verifiche contabili» (così ancora Corte Cost. cit. ). Su tali tempi tecnici si esercita la discrezionalità legislativa finalizzata a contemperare le esigenze di certezza del beneficiario, con le difficoltà insite nella complessità organizzative del sistema pensionistico “(così Cass. n. 18615/2022).
La tesi difensiva di parte ricorrente merita di essere condivisa.
Considerato che il periodo dell'indebito è dal 01/01/2016 al 31/07/2018 e che la ricostituzione è del
3/7/2018, che certifica dunque l'intervenuta conoscenza dei dati reddituali, l'azione di recupero avrebbe dovuto essere intrapresa entro l'anno successivo. Risultando, viceversa, intrapresa con l'atto recapitato al ricorrente in data 18/3/2025, la stessa non può che considerarsi preclusa in quanto tardiva agli effetti dell'art. 13, co. 2 della L. 412/91.
La regolamentazione delle spese di lite segue la regola della soccombenza, come da liquidazione analitica in dispositivo. Non può applicarsi l'art. 152 disp. att. c.p.c., nella parte in cui prevede «Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio» trattandosi di fattispecie diversa di ripetizione dell'indebito assistenziale e non di richiesta di riconoscimento di prestazione previdenziale.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, dichiara l'irripetibilità dell'indebito di Parte_1 cui all'atto notificato di accertamento del 5/3/2025 notificato in data 18/3/2025, e condanna al CP_1 pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, quale difensore in proprio, che liquida in €
1.700,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge.
Milano, 19/12/2025
Il Giudice
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