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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 22/12/2025, n. 2038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 2038 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2872/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 2872/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Altri contratti d'opera ” e vertente TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Parte_1 LA (Ce), alla Via Roma n. 13 Zona pip P.IV , ed elettivamente domiciliata P.IVA_1 in Caserta alla Via G.M. Bosco n. 65 presso lo studio dell'Avv. Luciano Teoli (C.F.: ) che la rappresenta e difende, in virtù di procura allegata alla C.F._1 Comparsa di costituzione di nuovo difensore;
Attore - opponente E
P.IV , in persona dell'A.U. sig. Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 CP_
, con sede in Sturno alla rappresentata e difesa dagli Avv.ti Angelo AS, C.F.
[...]
, e UI AS, C.F. , in virtù di procura in C.F._2 C.F._3 calce al ricorso per ingiunzione, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Grottaminarda (Av) alla via Tratturo n. 5,
- Convenuto - opposto
Conclusioni: per parte attrice/opponente “L'Avv. Teoli Luciano, del foro di Cassino, quale procuratore della in persona dell'amministratore Unico, preso atto del del Parte_1 Decreto di trattazione scrittra per l'udienza del 18.09.2025, nell'aderire con la presente ci si riporta all' atto introduttivo, agli scritti difensivi e a tutta la documentazione versata in atti, chiedendone integrale accoglimento, con rigetto di ogni istanza di controparte. Si impugna e contesta tutto quanto dedotto ed eccepito da controparte in quanto infondato in fatto e in diritto. Ci si riporta, altresì, alle conclusioni rassegnate e chiede assegnarsi la causa a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”. Per parte convenuta/opposta “Voglia l'adito On.le Tribunale così provvedere: 1 – Rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Avellino;
2 – Nel merito. Reietta ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa che globalmente si impugnano, rigettare la spiegata opposizione in quanto inammissibile, improcedibile, pretestuosa nonché infondata in fatto ed in diritto, confermando il Decreto Ingiuntivo n° 643/2022 reso dall'adito On.le Tribunale in data 14.06.2022; 3 - Condannare parte opponente, per averle provocate, al pagamento in via esemplare delle spese del presente giudizio così come per Legge, valutando anche l'eventuale responsabilità ex art. 96, 3° co., c.p.c. con attribuzione ai sottoscritti procuratori che dichiarano esserne antistatari. Chiedono assegnarsi la causa sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..”.
1 R.G. n. 2872/2022
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 643/2022 del 14/6/2022, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della Controparte_1 dell'importo di €5.754,54, oltre interessi e spese della procedura, come liquidati, per il mancato pagamento della fattura n. 2553 del 30/11/2021.
L'opposizione era fondata sui seguenti motivi “I. Incompetenza territoriale”, in quanto il ricorso avrebbe dovuto essere proposto dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per cui il decreto ingiuntivo era nullo;
“II. Improcedibilità della domanda per mancato tentativo di mediazione obbligatoria”; “III. Nullità del decreto per mancata allegazione dell'onere probatorio”, essendo stato emesso il decreto ingiuntivo sulla base di una fattura elettronica, inidonea a soddisfare da sola il requisito della prova scritta di cui all'art. 633, se non accompagnata dall'estratto autentico notarile richiesto dall'art. 634, comma 2, c.p.c.; “VI. Nel merito - Infondatezza della pretesa creditoria”, avendo contestato la residua somma di cui alla fattura n. 2553 del 30/11/2021, anche a mezzo di email del 08/11/2021 e del 10/11/2021; evidenziando, con riferimento all'ordine del 12/10/2021, che in cantiere doveva essere trasportato un tondo sagomato di 10 quintali a fascio, come concordato tra le parti e che lo scarico richiedeva ulteriori attrezzature e manodopera non preventivate, provocando dei ritardi;
che, sebbene fosse stato comunicato all'opposta che l'escavatore in uso era di 45q, per cui poteva sopportare fasci del ferro di peso non superiore a 10-15q, erano stati portati fasci di 30/50q; che, inoltre, lo scarico era stato effettuato in condizioni climatiche avverse, derivandone un ritardo a sé non imputabile;
che, non essendo stato lavorato il ferro come da progetto, la opposta aveva procurato un danno di €1.500.00 e che, sulla base dell'effettiva manodopera e mezzi impiegati inutilmente ed indebitamente, venivano sostenuti maggiori oneri per un totale di € 4.122,00; che veniva prospettato il pagamento del residuo dietro il pagamento dei costi aggiuntivi non previsti;
“IV. Onere della prova nel giudizio monitorio” contestando che l'onere della prova non potesse essere assolto in base al solo registro delle scritture contabili, dovendo l'opposta provare rigorosamente i fatti costitutivi dei suoi diritti;
“V) Insussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo”, evidenziando che l'opposizione era fondata su prova scritta. Parte opponente concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accogliere la domanda e per l'effetto: In via principale:
1. dichiararsi incompetenza territoriale e/o l'improcedibilità della domanda per mancato tentativo di mediazione obbligatoria e pertanto revocare il D.I . opposto, sospendere efficacia esecutiva del decreto. Sempre in via principale 1. Accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa azionata dalla , in persona del CP_1 legale rapp. te p.t., del procedimento monitorio decreto n. 643/2022 del 14/06/2022 rg. 1880/2022 emesso dal Tribunale di Avellino Dott.ssa Maria Cristina Rizzi per carenza di prova scritta del credito azionato essendo basato su fattura non autenticata, e di conseguenza, annullare e revocare il decreto ingiuntivo emesso;
2. In via riconvenzionale: “Accertato e dichiarare che la ha subito un danno patrimoniale per aver dovuto utilizzare Parte_1 mezzi e manodopera ulteriore per lo scarico della fornitura, chiede condannarsi la stessa al risarcimento a favore dell'opponente della somma di € 4.122,00 o quella diversa somma che dovesse risultare di giustizia. Con rifusione di spese, diritti ed onorari”. In data 12/10/2022 si costituiva in giudizio, a mezzo di Comparsa di costituzione e risposta, in persona del legale rappresentante p.t., deducendo: Controparte_1 sull'eccepita incompetenza territoriale, di avere adito correttamente il Tribunale di Avellino, sia perché sussisteva una clausola derogativa della competenza, accettata da entrambe le parti, sia perché la propria sede era in Sturno, ricadente nel foro di Avellino e l'obbligazione di pagamento del corrispettivo, determinabile in modo univoco, andava eseguita in Sturno, presso il proprio domicilio;
sull'omessa contestazione della documentazione allegata al fascicolo monitorio - riconoscimento di debito - eccepita nullità del decreto “per mancata allegazione
2 R.G. n. 2872/2022
dell'onere probatorio”, non essendo stata disconosciuta la fornitura regolarmente evasa, né la documentazione affoliata al fascicolo monitorio, composto dalla fattura elettronica n. 2553 del 30.11.2021, dal D.D.T. n. RE/2.422 del 06/11/2021 e dal contratto di vendita del 12.10.2021, per cui il credito oggetto del giudizio doveva considerarsi certo, in quanto riguardante una fornitura regolarmente espletata, mai disconosciuta in ordine all'an ed al quantum;
che l'eccezione di improcedibilità della domanda era infondata, essendo il ricorso per decreto ingiuntivo e l'eventuale giudizio di opposizione sottratti all'obbligo del previo esperimento del procedimento di mediazione fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecutorietà del titolo monitorio;
nel merito - sull'asserita “infondatezza della pretesa creditoria”, evidenziando che la somma di € 5.774,54 fosse la parte residua del più ampio importo di cui alla fattura n. 2553 del 30.11.2021, rispetto alla quale era intervenuto il Co pagamento da parte dell'opponente di due delle tre Ri. ivi indicate;
che l'opponente lamentava un presunto e indimostrato inadempimento tale da giustificare la sospensione della residua controprestazione, mentre, nella valutazione comparativa dei presunti rispettivi inadempimenti, doveva considerarsi prevalente quello della parte opponente, cui era da addebitarsi in via esclusiva la responsabilità della rottura del nesso sinallagmatico, avendo rifiutato ingiustificatamente il pagamento del residuo, malgrado la regolarità della fornitura;
che le contestazioni relative alla fornitura del 08.11.2021 presso il cantiere di Casagiove risultavano tardive, non provate e comunque a sè non addebitabili, nonché infondate ed esagerate, né risultavano riconosciuti i vizi lamentati da parte opponente, denunziati tardivamente;
che agli atti non vi era alcuna documentazione contrattuale che imponesse in capo a sé lo scarico della fornitura;
sull'eccepita nullità del decreto ingiuntivo, evidenziando che fosse la stessa evidenza documentale a dimostrare che la fornitura era stata regolarmente evasa in favore della opponente, nonché l'avvenuto parziale pagamento;
sull'avversa domanda riconvenzionale, deduceva che essa fosse infondata, atteso che la quantità di ferro fornita era esattamente quella indicata nel contratto di vendita, come confermato dall'avvenuto parziale pagamento di due delle tre indicate nella fattura e che, come desumibile dalla CP_5 documentazione agli atti, le prestazioni fossero state tutte concordate e mai contestate, se non tardivamente;
avanzava infine istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, in ragione della mera pretestuosità dell'opposizione. Parte opposta così concludeva: “affinchè, reietta ogni contraria domanda, istanza, deduzione, eccezione e difesa che globalmente si impugnano, l'On.le Tribunale adito voglia così provvedere:
1. in via preliminare, - previo rigetto dell'avversa eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Avellino, concedere la provvisoria esecuzione del D.I. opposto ex art. 648 c.p.c.; 2. nel merito, - reietta ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa che globalmente si impugnano, rigettare la spiegata opposizione in quanto inammissibile, improcedibile, pretestuosa, nonché infondata in fatto ed in diritto, confermando il D.I. n. 643/2022, emesso dal Tribunale di Avellino in data 14.06.2022, e condannare per l'effetto la società al pagamento della residua debitoria di €.5.574,54=, di cui alla Parte_1 fattura n. 2553 del 30/11/2021; 3. condannare parte opponente, per averle provocate, al pagamento in via esemplare delle spese del presente giudizio così come per legge, valutando anche l'eventuale responsabilità ex art. 96, 3° co., c.p.c., con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”. Il Tribunale non ammetteva le prove orali e, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni. Infine, la causa veniva assegnata a sentenza, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Così succintamente riassunti gli atti e i fatti di causa, si osserva quanto segue. In prima battuta, ed in limine litis, vanno superate le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa opponente. L'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito è anzitutto evidentemente incompleta.
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Per consolidata giurisprudenza, in tema di competenza per territorio, la parte che solleva l'eccezione di incompetenza è tenuta a dimostrare che la stessa è fondata con riferimento a tutti i possibili criteri di collegamento previsti dalla legge rispetto al foro di cui si contesta la competenza (v artt. 18, 19 e 20 c.p.c), indicando specificamente in relazione ai criteri medesimi quale sia il giudice che ritiene competente, dovendosi, in difetto di tale specifica indicazione, considerare la eccezione come "non proposta", perché incompleta, rimanendo così ferma la competenza del giudice adito (v. ex plurimis Cass. Sez.
6 -3 Ord. 3539 del 14.2.2014, Cass. Sez.
6-3 Ord. 21253 /2011, Cass. Sez.
6-2 Ord. 3989/2011). Nella fattispecie l'opponente ha contestato la competenza solo con riferimento al foro di residenza del debitore, di cui all'art 18 c.p.c. Peraltro, e per di più, l'eccezione è comunque infondata, costituendo circostanza documentale che, nel contratto di vendita, al punto 10 “FORO COMPETENTE”, le parti avessero stabilito che “…Per qualsiasi controversia ed azione derivante dal presente ordine le parti negozialmente convengono che competenza sarà esclusivamente del Foro di AVELLINO”, sicché la pattuizione di un foro esclusivo ha l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione.
L'eccezione di applicabilità del foro del consumatore, a mezzo del richiamo all'art. 66 bis del Codice del consumo, è poi parimenti priva di ogni pregio, essendo di tutta evidenza il venir in rilievo di un rapporto commerciale tra due imprese, costituite come società di capitali (S.r.l.) e l'acquisto da parte di di materiale per l'esercizio della propria Parte_1 attività imprenditoriale, di guisa che non v'è dubbio che non ci si trovi al cospetto di persona che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. La questione dell'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria è priva di rilevanza, considerando che tra le parti intercorreva un contratto di vendita di beni mobili e considerato, in ogni caso anche a voler aderire a diversa qualificazione, che il giudizio veniva introdotto in epoca precedente all'entrata in vigore della riforma Cartabia e, pertanto, comunque il suo oggetto non rientra tra i casi in cui tale procedimento era condizione di procedibilità della domanda. Difatti, in base al combinato disposto degli artt. 35 e 41 D.Lgs. n. 149/2022, che rinvia espressamente all'art. 7, comma 1, lett. c) n. 3, lett. d) ed e) e richiama l'art. 5 e 5-bis del D.Lgs. 28/2010, è possibile affermare che le nuove disposizioni sulla mediazione, nei casi in cui è condizione di procedibilità della domanda, si applicano ai processi instaurati successivamente al 1 marzo 2023.
Tanto detto, può passarsi all'esame del merito. La disamina del merito deve prendere le mosse dalla nota premessa metodologica secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione,
“nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.” (v. ex plurimis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006). Pertanto, per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto, di guisa che sul creditore opposto incombono i generali oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c. È noto poi che il creditore, che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, o per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima (ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento (v. per tutte, Cass. civile sez. un., 30/10/2001, n. 13533).
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Dall'applicazione degli innanzi richiamati principi discendono le seguenti considerazioni.
Nel caso di specie la parte ricorrente in monitorio/convenuta-opposta,
[...]
produceva, sin dalla fase monitoria, il contratto di vendita del 12.10.2021, CP_1 sottoscritto da la fattura elettronica n. 2553 del 30.11.2021 e il D.D.T. n. Parte_1 RE/2.422 del 06/11/2021. L'esistenza del contratto è quindi pacifica e documentata e il documento non è stato in alcun modo disconosciuto dall'opponente nella odierna sede;
parimenti pacifiche sono l'emissione della fattura n. 2553 del 30.11.2021 da parte di e il parziale Controparte_1 Co pagamento di due delle tre Ri. ivi indicate, nonché la consegna del materiale alla
[...] in data 6/11/2021 (v. DDT, prod. monitorio). Parte_1
Sulla scorta di tutto quanto detto, è da ritenersi che la parte convenuta/opposta abbia dato valida dimostrazione della sussistenza del credito azionato in via monitoria. A questo punto, secondo il criterio di riparto probatorio sopra richiamato, occorre verificare la posizione dell'opponente, ovvero accertare se siano stati dimostrati i pagamenti o altri fatti estintivi dell'altrui pretesa. I motivi di opposizione relativi all'incompetenza territoriale del Tribunale adìto e della mediazione sono stati già sopra affrontati. La parte ha poi eccepito la nullità del decreto ingiuntivo per mancato assolvimento dell'onere probatorio, in particolare contestando il valore probatorio dell'allegata fattura elettronica. In proposito, fermo restando quanto già sopra rilevato in merito alla produzione anche del documento contrattuale sottoscritto e del documento di trasporto del materiale, va soggiunto, quanto alla riconducibilità della fattura elettronica a prova scritta idonea ai fini dell'emissione del d.i., che la condivisibile giurisprudenza di merito abbia affermato che “Il nuovo art.634 comma 2 cpc, modificato dal recentissimo d.lgs. 31 ottobre 2024 n.164, (c.d.
“correttivo” alla Riforma Cartabia) ha chiarito che «per i crediti di cui al presente comma costituiscono inoltre prova scritta idonea le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestito dall CP_6
». Anche prima della novella, la stessa conclusione era stata raggiunta da un
[...] condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito (Trib. Torino, sez. lav., 12.4.2023, n. 418; Trib. Bergamo, 16.3.2023, n. 546; Trib. Verona, 29.11.2019). Infatti, il Sistema di Interscambio, che gestisce la fatturazione elettronica, genera documenti informatici autentici ed immodificabili: non semplici copie informatiche di documenti informatici, ma duplicati informatici, indistinguibili dai loro originali, potendo essere scaricati da “fonte/terzo qualificato”, come l' . Coerentemente, l'art.1, comma 3 ter d.lgs. 5 agosto Controparte_6 2015, n.127 esonera i soggetti obbligati ad emettere fattura elettronica in via (omissis) esclusiva mediante il Sistema di Interscambio dall'obbligo di annotazione nei registri di cui agli artt.23 e 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633. Ne deriva che «per tali soggetti, deve ritenersi che sia venuto meno anche l'obbligo di tenere i predetti registri e, di conseguenza, gli obblighi previsti dall'art.634, comma 2 c.p.c., ai fini dell'ottenimento del decreto ingiuntivo, poiché è illogico pensare che un'impresa debba tenere delle scritture contabili che non ha l'obbligo di utilizzare» (Trib. Torino, cit.; Trib. Verona, cit.).” (cfr. Trib. Milano Sent. 02/01/2025, n.12). Nel caso di specie, come già sopra ricordato, la parte ricorrente in monitorio ha depositato la fattura elettronica n.2553 del 30/11/2021 in formato “.xml” e pertanto, tenuto conto anche di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 127/2015 che ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica, tale produzione del file integra la valenza probatoria del requisito degli estratti autentici delle scritture contabili, di cui al secondo comma dell'articolo 634 c.p.c.. Nel merito, l'opponente ha poi contestato che l'opposta avesse eseguito sul cantiere forniture inferiori e diverse, regolarmente contestate, ovvero che, in riferimento all'ordine n.
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del 12/10/2021, in cantiere doveva essere trasportato un tondo sagomato di 10 quintali a fascio e non di 15 o 20 quintali a fascio, pertanto lo scarico aveva richiesto ulteriori attrezzature e manodopera, non preventivate, provocando dei ritardi e quindi che il ferro non fosse stato lavorato come da progetto, procurando un danno quantificato in euro 1.500.00; nonché che, data la manodopera ed i mezzi impiegati inutilmente ed indebitamente, a causa di modalità di consegna inappropriate e non concordate, si fossero determinati maggiori oneri per un totale di
€4.122,00. Le doglianze non persuadono. In proposito è sufficiente rilevare che nell'Offerta contrattuale di Controparte_1
accettata per sottoscrizione da al punto 7 rubricato “Oneri a vs.
[...] Parte_1 carico”, fosse stata espressamente indicata la “Manovalanza e mezzi di scarico del materiale da ns. autocarri” (v. Contratto di vendita del 12.10.2021, prod. opposta). Pertanto, è del tutto evidente che ogni e qualsiasi contestazione relativa alla fase di scarico dei materiali non possa essere addebitata alla venditrice . Controparte_1 Nemmeno possono accogliersi le contestazioni relative all'avere la Controparte_1 eseguito forniture di materiale inferiori e diverse.
[...] In via decisiva va notato come sia dalla fattura, sia dal d.d.t. risultino consegnati 16,34 tonnellate di ferro lavorato e sagomato e che la leggera difformità, peraltro in eccesso, rispetto all'offerta possa essere spiegata considerato che in questa vi era la espressa precisazione che le 15 tonnellate sarebbero state da definire in fase di Distintatura. La circostanza che fosse stata concordata la consegna di ferro “tondo sagomato di 10 quintali a fascio (e non di 15 o 20 quintali a fascio)” risulta poi contraria al contenuto del documento contrattuale. Del resto, ed in ogni caso, la parte opponente non ha inteso rifiutare la merce, ma solo contestare che lo scarico avesse richiesto ulteriori attrezzature e manodopera, non preventivate, provocando dei ritardi. Quanto allo scambio di comunicazioni di posta elettronica, datate 8 e 10 novembre 2021 (v. doc. “corrispondenza pec”, prod. opponente), si ritiene che la non Controparte_1 avesse inteso riconoscere, né espressamente né tacitamente, alcun vizio della fornitura, limitandosi a prendere atto delle problematiche riscontrate nello scarico del fascio di ferro a causa delle condizioni metereologiche avverse. In conclusione, sul punto, stima il Tribunale che alcuna delle contestazioni sollevate da possa giustificare la sospensione della residua controprestazione, a Parte_1 norma dell'art. 1460 c.c., relativa al pagamento del saldo residuo, di cui alla fattura n. 2553 del 30.11.2021 emessa da Controparte_1
Quanto all'ultimo motivo di opposizione (sub IV) relativo all'onere della prova, si è già in precedenza detto, sicché anch'esso si appalesa infondato.
La parte opponente ha poi proposto, in via riconvenzionale, Parte_1 domanda di risarcimento, deducendo di avere subito un danno patrimoniale, per aver dovuto utilizzare mezzi e manodopera ulteriori per lo scarico della fornitura, quantificato nell'importo di €4.122,00 o diversa somma di giustizia.
L'istanza, peraltro generica in punto di allegazione e non validamente supportata a livello documentale, è comunque infondata, sulla scorta di quanto già osservato in ordine all'espressa pattuizione contrattuale di oneri a carico del committente di “Manovalanza e mezzi di scarico del materiale” (v, ancora punto 7 dell'offerta). In conclusione, sulla scorta di tutto quanto sinora osservato e rilevato, l'opposizione proposta da va rigettata, per infondatezza di tutti i motivi proposti ed il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto n 643/22, emesso dal Tribunale di Avellino, va confermato, dichiarandone la definitiva esecutorietà. Altresì va rigettata la domanda riconvenzionale. Visto il rigetto totale dell'opposizione e della domanda di risarcimento, le spese del giudizio seguono la soccombenza di parte attrice/opponente e si liquidano, in favore dell'opposta, d'ufficio, come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. vigente, tenuto conto del valore della controversia (€5.754,54), dell'oggetto, della non particolare complessità
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delle questioni affrontate in fatto ed in diritto e delle attività processuali effettivamente espletate. Vanno disattese le richieste di condanna dell'opponente ex art. 96, atteso che le difese proposte non risultano essere di carattere pretestuoso e, in quanto tale, valutabili alla stregua di una forma di "abuso del processo" (cfr. Cass. S.U. n. 16601/2017; Cass. nn. 27623/2017, 21943/2018; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15629 del 30/06/2010 (Rv. 613721 - 01) “La condanna per responsabilità processuale aggravata, per lite temeraria, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuna parte è tenuta (ivi compresa quella controricorrente in sede di giudizio di legittimità), non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento dell'avversario la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi.”).
p.q.m.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione proposta da avverso il Decreto Parte_1 ingiuntivo n. 643/22, emesso dal Tribunale di Avellino, e, per l'effetto, conferma il predetto provvedimento monitorio e lo dichiara definitivamente esecutivo.
2. Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
3. Condanna parte attrice/opponente in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della parte convenuta/opposta, delle spese di giudizio, che si liquidano in €2.540,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore dei procuratori costituiti Avv. UI AS e Avv. Angelo AS, dichiaratisi antistatari. Così deciso in data 22 dicembre 2025. Il Giudice dott.ssa Federica Rossi
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 2872/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Altri contratti d'opera ” e vertente TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Parte_1 LA (Ce), alla Via Roma n. 13 Zona pip P.IV , ed elettivamente domiciliata P.IVA_1 in Caserta alla Via G.M. Bosco n. 65 presso lo studio dell'Avv. Luciano Teoli (C.F.: ) che la rappresenta e difende, in virtù di procura allegata alla C.F._1 Comparsa di costituzione di nuovo difensore;
Attore - opponente E
P.IV , in persona dell'A.U. sig. Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 CP_
, con sede in Sturno alla rappresentata e difesa dagli Avv.ti Angelo AS, C.F.
[...]
, e UI AS, C.F. , in virtù di procura in C.F._2 C.F._3 calce al ricorso per ingiunzione, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Grottaminarda (Av) alla via Tratturo n. 5,
- Convenuto - opposto
Conclusioni: per parte attrice/opponente “L'Avv. Teoli Luciano, del foro di Cassino, quale procuratore della in persona dell'amministratore Unico, preso atto del del Parte_1 Decreto di trattazione scrittra per l'udienza del 18.09.2025, nell'aderire con la presente ci si riporta all' atto introduttivo, agli scritti difensivi e a tutta la documentazione versata in atti, chiedendone integrale accoglimento, con rigetto di ogni istanza di controparte. Si impugna e contesta tutto quanto dedotto ed eccepito da controparte in quanto infondato in fatto e in diritto. Ci si riporta, altresì, alle conclusioni rassegnate e chiede assegnarsi la causa a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”. Per parte convenuta/opposta “Voglia l'adito On.le Tribunale così provvedere: 1 – Rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Avellino;
2 – Nel merito. Reietta ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa che globalmente si impugnano, rigettare la spiegata opposizione in quanto inammissibile, improcedibile, pretestuosa nonché infondata in fatto ed in diritto, confermando il Decreto Ingiuntivo n° 643/2022 reso dall'adito On.le Tribunale in data 14.06.2022; 3 - Condannare parte opponente, per averle provocate, al pagamento in via esemplare delle spese del presente giudizio così come per Legge, valutando anche l'eventuale responsabilità ex art. 96, 3° co., c.p.c. con attribuzione ai sottoscritti procuratori che dichiarano esserne antistatari. Chiedono assegnarsi la causa sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..”.
1 R.G. n. 2872/2022
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 643/2022 del 14/6/2022, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della Controparte_1 dell'importo di €5.754,54, oltre interessi e spese della procedura, come liquidati, per il mancato pagamento della fattura n. 2553 del 30/11/2021.
L'opposizione era fondata sui seguenti motivi “I. Incompetenza territoriale”, in quanto il ricorso avrebbe dovuto essere proposto dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per cui il decreto ingiuntivo era nullo;
“II. Improcedibilità della domanda per mancato tentativo di mediazione obbligatoria”; “III. Nullità del decreto per mancata allegazione dell'onere probatorio”, essendo stato emesso il decreto ingiuntivo sulla base di una fattura elettronica, inidonea a soddisfare da sola il requisito della prova scritta di cui all'art. 633, se non accompagnata dall'estratto autentico notarile richiesto dall'art. 634, comma 2, c.p.c.; “VI. Nel merito - Infondatezza della pretesa creditoria”, avendo contestato la residua somma di cui alla fattura n. 2553 del 30/11/2021, anche a mezzo di email del 08/11/2021 e del 10/11/2021; evidenziando, con riferimento all'ordine del 12/10/2021, che in cantiere doveva essere trasportato un tondo sagomato di 10 quintali a fascio, come concordato tra le parti e che lo scarico richiedeva ulteriori attrezzature e manodopera non preventivate, provocando dei ritardi;
che, sebbene fosse stato comunicato all'opposta che l'escavatore in uso era di 45q, per cui poteva sopportare fasci del ferro di peso non superiore a 10-15q, erano stati portati fasci di 30/50q; che, inoltre, lo scarico era stato effettuato in condizioni climatiche avverse, derivandone un ritardo a sé non imputabile;
che, non essendo stato lavorato il ferro come da progetto, la opposta aveva procurato un danno di €1.500.00 e che, sulla base dell'effettiva manodopera e mezzi impiegati inutilmente ed indebitamente, venivano sostenuti maggiori oneri per un totale di € 4.122,00; che veniva prospettato il pagamento del residuo dietro il pagamento dei costi aggiuntivi non previsti;
“IV. Onere della prova nel giudizio monitorio” contestando che l'onere della prova non potesse essere assolto in base al solo registro delle scritture contabili, dovendo l'opposta provare rigorosamente i fatti costitutivi dei suoi diritti;
“V) Insussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo”, evidenziando che l'opposizione era fondata su prova scritta. Parte opponente concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accogliere la domanda e per l'effetto: In via principale:
1. dichiararsi incompetenza territoriale e/o l'improcedibilità della domanda per mancato tentativo di mediazione obbligatoria e pertanto revocare il D.I . opposto, sospendere efficacia esecutiva del decreto. Sempre in via principale 1. Accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa azionata dalla , in persona del CP_1 legale rapp. te p.t., del procedimento monitorio decreto n. 643/2022 del 14/06/2022 rg. 1880/2022 emesso dal Tribunale di Avellino Dott.ssa Maria Cristina Rizzi per carenza di prova scritta del credito azionato essendo basato su fattura non autenticata, e di conseguenza, annullare e revocare il decreto ingiuntivo emesso;
2. In via riconvenzionale: “Accertato e dichiarare che la ha subito un danno patrimoniale per aver dovuto utilizzare Parte_1 mezzi e manodopera ulteriore per lo scarico della fornitura, chiede condannarsi la stessa al risarcimento a favore dell'opponente della somma di € 4.122,00 o quella diversa somma che dovesse risultare di giustizia. Con rifusione di spese, diritti ed onorari”. In data 12/10/2022 si costituiva in giudizio, a mezzo di Comparsa di costituzione e risposta, in persona del legale rappresentante p.t., deducendo: Controparte_1 sull'eccepita incompetenza territoriale, di avere adito correttamente il Tribunale di Avellino, sia perché sussisteva una clausola derogativa della competenza, accettata da entrambe le parti, sia perché la propria sede era in Sturno, ricadente nel foro di Avellino e l'obbligazione di pagamento del corrispettivo, determinabile in modo univoco, andava eseguita in Sturno, presso il proprio domicilio;
sull'omessa contestazione della documentazione allegata al fascicolo monitorio - riconoscimento di debito - eccepita nullità del decreto “per mancata allegazione
2 R.G. n. 2872/2022
dell'onere probatorio”, non essendo stata disconosciuta la fornitura regolarmente evasa, né la documentazione affoliata al fascicolo monitorio, composto dalla fattura elettronica n. 2553 del 30.11.2021, dal D.D.T. n. RE/2.422 del 06/11/2021 e dal contratto di vendita del 12.10.2021, per cui il credito oggetto del giudizio doveva considerarsi certo, in quanto riguardante una fornitura regolarmente espletata, mai disconosciuta in ordine all'an ed al quantum;
che l'eccezione di improcedibilità della domanda era infondata, essendo il ricorso per decreto ingiuntivo e l'eventuale giudizio di opposizione sottratti all'obbligo del previo esperimento del procedimento di mediazione fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecutorietà del titolo monitorio;
nel merito - sull'asserita “infondatezza della pretesa creditoria”, evidenziando che la somma di € 5.774,54 fosse la parte residua del più ampio importo di cui alla fattura n. 2553 del 30.11.2021, rispetto alla quale era intervenuto il Co pagamento da parte dell'opponente di due delle tre Ri. ivi indicate;
che l'opponente lamentava un presunto e indimostrato inadempimento tale da giustificare la sospensione della residua controprestazione, mentre, nella valutazione comparativa dei presunti rispettivi inadempimenti, doveva considerarsi prevalente quello della parte opponente, cui era da addebitarsi in via esclusiva la responsabilità della rottura del nesso sinallagmatico, avendo rifiutato ingiustificatamente il pagamento del residuo, malgrado la regolarità della fornitura;
che le contestazioni relative alla fornitura del 08.11.2021 presso il cantiere di Casagiove risultavano tardive, non provate e comunque a sè non addebitabili, nonché infondate ed esagerate, né risultavano riconosciuti i vizi lamentati da parte opponente, denunziati tardivamente;
che agli atti non vi era alcuna documentazione contrattuale che imponesse in capo a sé lo scarico della fornitura;
sull'eccepita nullità del decreto ingiuntivo, evidenziando che fosse la stessa evidenza documentale a dimostrare che la fornitura era stata regolarmente evasa in favore della opponente, nonché l'avvenuto parziale pagamento;
sull'avversa domanda riconvenzionale, deduceva che essa fosse infondata, atteso che la quantità di ferro fornita era esattamente quella indicata nel contratto di vendita, come confermato dall'avvenuto parziale pagamento di due delle tre indicate nella fattura e che, come desumibile dalla CP_5 documentazione agli atti, le prestazioni fossero state tutte concordate e mai contestate, se non tardivamente;
avanzava infine istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, in ragione della mera pretestuosità dell'opposizione. Parte opposta così concludeva: “affinchè, reietta ogni contraria domanda, istanza, deduzione, eccezione e difesa che globalmente si impugnano, l'On.le Tribunale adito voglia così provvedere:
1. in via preliminare, - previo rigetto dell'avversa eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Avellino, concedere la provvisoria esecuzione del D.I. opposto ex art. 648 c.p.c.; 2. nel merito, - reietta ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa che globalmente si impugnano, rigettare la spiegata opposizione in quanto inammissibile, improcedibile, pretestuosa, nonché infondata in fatto ed in diritto, confermando il D.I. n. 643/2022, emesso dal Tribunale di Avellino in data 14.06.2022, e condannare per l'effetto la società al pagamento della residua debitoria di €.5.574,54=, di cui alla Parte_1 fattura n. 2553 del 30/11/2021; 3. condannare parte opponente, per averle provocate, al pagamento in via esemplare delle spese del presente giudizio così come per legge, valutando anche l'eventuale responsabilità ex art. 96, 3° co., c.p.c., con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”. Il Tribunale non ammetteva le prove orali e, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni. Infine, la causa veniva assegnata a sentenza, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Così succintamente riassunti gli atti e i fatti di causa, si osserva quanto segue. In prima battuta, ed in limine litis, vanno superate le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa opponente. L'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito è anzitutto evidentemente incompleta.
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Per consolidata giurisprudenza, in tema di competenza per territorio, la parte che solleva l'eccezione di incompetenza è tenuta a dimostrare che la stessa è fondata con riferimento a tutti i possibili criteri di collegamento previsti dalla legge rispetto al foro di cui si contesta la competenza (v artt. 18, 19 e 20 c.p.c), indicando specificamente in relazione ai criteri medesimi quale sia il giudice che ritiene competente, dovendosi, in difetto di tale specifica indicazione, considerare la eccezione come "non proposta", perché incompleta, rimanendo così ferma la competenza del giudice adito (v. ex plurimis Cass. Sez.
6 -3 Ord. 3539 del 14.2.2014, Cass. Sez.
6-3 Ord. 21253 /2011, Cass. Sez.
6-2 Ord. 3989/2011). Nella fattispecie l'opponente ha contestato la competenza solo con riferimento al foro di residenza del debitore, di cui all'art 18 c.p.c. Peraltro, e per di più, l'eccezione è comunque infondata, costituendo circostanza documentale che, nel contratto di vendita, al punto 10 “FORO COMPETENTE”, le parti avessero stabilito che “…Per qualsiasi controversia ed azione derivante dal presente ordine le parti negozialmente convengono che competenza sarà esclusivamente del Foro di AVELLINO”, sicché la pattuizione di un foro esclusivo ha l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione.
L'eccezione di applicabilità del foro del consumatore, a mezzo del richiamo all'art. 66 bis del Codice del consumo, è poi parimenti priva di ogni pregio, essendo di tutta evidenza il venir in rilievo di un rapporto commerciale tra due imprese, costituite come società di capitali (S.r.l.) e l'acquisto da parte di di materiale per l'esercizio della propria Parte_1 attività imprenditoriale, di guisa che non v'è dubbio che non ci si trovi al cospetto di persona che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. La questione dell'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria è priva di rilevanza, considerando che tra le parti intercorreva un contratto di vendita di beni mobili e considerato, in ogni caso anche a voler aderire a diversa qualificazione, che il giudizio veniva introdotto in epoca precedente all'entrata in vigore della riforma Cartabia e, pertanto, comunque il suo oggetto non rientra tra i casi in cui tale procedimento era condizione di procedibilità della domanda. Difatti, in base al combinato disposto degli artt. 35 e 41 D.Lgs. n. 149/2022, che rinvia espressamente all'art. 7, comma 1, lett. c) n. 3, lett. d) ed e) e richiama l'art. 5 e 5-bis del D.Lgs. 28/2010, è possibile affermare che le nuove disposizioni sulla mediazione, nei casi in cui è condizione di procedibilità della domanda, si applicano ai processi instaurati successivamente al 1 marzo 2023.
Tanto detto, può passarsi all'esame del merito. La disamina del merito deve prendere le mosse dalla nota premessa metodologica secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione,
“nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.” (v. ex plurimis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006). Pertanto, per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto, di guisa che sul creditore opposto incombono i generali oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c. È noto poi che il creditore, che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, o per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima (ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento (v. per tutte, Cass. civile sez. un., 30/10/2001, n. 13533).
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Dall'applicazione degli innanzi richiamati principi discendono le seguenti considerazioni.
Nel caso di specie la parte ricorrente in monitorio/convenuta-opposta,
[...]
produceva, sin dalla fase monitoria, il contratto di vendita del 12.10.2021, CP_1 sottoscritto da la fattura elettronica n. 2553 del 30.11.2021 e il D.D.T. n. Parte_1 RE/2.422 del 06/11/2021. L'esistenza del contratto è quindi pacifica e documentata e il documento non è stato in alcun modo disconosciuto dall'opponente nella odierna sede;
parimenti pacifiche sono l'emissione della fattura n. 2553 del 30.11.2021 da parte di e il parziale Controparte_1 Co pagamento di due delle tre Ri. ivi indicate, nonché la consegna del materiale alla
[...] in data 6/11/2021 (v. DDT, prod. monitorio). Parte_1
Sulla scorta di tutto quanto detto, è da ritenersi che la parte convenuta/opposta abbia dato valida dimostrazione della sussistenza del credito azionato in via monitoria. A questo punto, secondo il criterio di riparto probatorio sopra richiamato, occorre verificare la posizione dell'opponente, ovvero accertare se siano stati dimostrati i pagamenti o altri fatti estintivi dell'altrui pretesa. I motivi di opposizione relativi all'incompetenza territoriale del Tribunale adìto e della mediazione sono stati già sopra affrontati. La parte ha poi eccepito la nullità del decreto ingiuntivo per mancato assolvimento dell'onere probatorio, in particolare contestando il valore probatorio dell'allegata fattura elettronica. In proposito, fermo restando quanto già sopra rilevato in merito alla produzione anche del documento contrattuale sottoscritto e del documento di trasporto del materiale, va soggiunto, quanto alla riconducibilità della fattura elettronica a prova scritta idonea ai fini dell'emissione del d.i., che la condivisibile giurisprudenza di merito abbia affermato che “Il nuovo art.634 comma 2 cpc, modificato dal recentissimo d.lgs. 31 ottobre 2024 n.164, (c.d.
“correttivo” alla Riforma Cartabia) ha chiarito che «per i crediti di cui al presente comma costituiscono inoltre prova scritta idonea le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestito dall CP_6
». Anche prima della novella, la stessa conclusione era stata raggiunta da un
[...] condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito (Trib. Torino, sez. lav., 12.4.2023, n. 418; Trib. Bergamo, 16.3.2023, n. 546; Trib. Verona, 29.11.2019). Infatti, il Sistema di Interscambio, che gestisce la fatturazione elettronica, genera documenti informatici autentici ed immodificabili: non semplici copie informatiche di documenti informatici, ma duplicati informatici, indistinguibili dai loro originali, potendo essere scaricati da “fonte/terzo qualificato”, come l' . Coerentemente, l'art.1, comma 3 ter d.lgs. 5 agosto Controparte_6 2015, n.127 esonera i soggetti obbligati ad emettere fattura elettronica in via (omissis) esclusiva mediante il Sistema di Interscambio dall'obbligo di annotazione nei registri di cui agli artt.23 e 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633. Ne deriva che «per tali soggetti, deve ritenersi che sia venuto meno anche l'obbligo di tenere i predetti registri e, di conseguenza, gli obblighi previsti dall'art.634, comma 2 c.p.c., ai fini dell'ottenimento del decreto ingiuntivo, poiché è illogico pensare che un'impresa debba tenere delle scritture contabili che non ha l'obbligo di utilizzare» (Trib. Torino, cit.; Trib. Verona, cit.).” (cfr. Trib. Milano Sent. 02/01/2025, n.12). Nel caso di specie, come già sopra ricordato, la parte ricorrente in monitorio ha depositato la fattura elettronica n.2553 del 30/11/2021 in formato “.xml” e pertanto, tenuto conto anche di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 127/2015 che ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica, tale produzione del file integra la valenza probatoria del requisito degli estratti autentici delle scritture contabili, di cui al secondo comma dell'articolo 634 c.p.c.. Nel merito, l'opponente ha poi contestato che l'opposta avesse eseguito sul cantiere forniture inferiori e diverse, regolarmente contestate, ovvero che, in riferimento all'ordine n.
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del 12/10/2021, in cantiere doveva essere trasportato un tondo sagomato di 10 quintali a fascio e non di 15 o 20 quintali a fascio, pertanto lo scarico aveva richiesto ulteriori attrezzature e manodopera, non preventivate, provocando dei ritardi e quindi che il ferro non fosse stato lavorato come da progetto, procurando un danno quantificato in euro 1.500.00; nonché che, data la manodopera ed i mezzi impiegati inutilmente ed indebitamente, a causa di modalità di consegna inappropriate e non concordate, si fossero determinati maggiori oneri per un totale di
€4.122,00. Le doglianze non persuadono. In proposito è sufficiente rilevare che nell'Offerta contrattuale di Controparte_1
accettata per sottoscrizione da al punto 7 rubricato “Oneri a vs.
[...] Parte_1 carico”, fosse stata espressamente indicata la “Manovalanza e mezzi di scarico del materiale da ns. autocarri” (v. Contratto di vendita del 12.10.2021, prod. opposta). Pertanto, è del tutto evidente che ogni e qualsiasi contestazione relativa alla fase di scarico dei materiali non possa essere addebitata alla venditrice . Controparte_1 Nemmeno possono accogliersi le contestazioni relative all'avere la Controparte_1 eseguito forniture di materiale inferiori e diverse.
[...] In via decisiva va notato come sia dalla fattura, sia dal d.d.t. risultino consegnati 16,34 tonnellate di ferro lavorato e sagomato e che la leggera difformità, peraltro in eccesso, rispetto all'offerta possa essere spiegata considerato che in questa vi era la espressa precisazione che le 15 tonnellate sarebbero state da definire in fase di Distintatura. La circostanza che fosse stata concordata la consegna di ferro “tondo sagomato di 10 quintali a fascio (e non di 15 o 20 quintali a fascio)” risulta poi contraria al contenuto del documento contrattuale. Del resto, ed in ogni caso, la parte opponente non ha inteso rifiutare la merce, ma solo contestare che lo scarico avesse richiesto ulteriori attrezzature e manodopera, non preventivate, provocando dei ritardi. Quanto allo scambio di comunicazioni di posta elettronica, datate 8 e 10 novembre 2021 (v. doc. “corrispondenza pec”, prod. opponente), si ritiene che la non Controparte_1 avesse inteso riconoscere, né espressamente né tacitamente, alcun vizio della fornitura, limitandosi a prendere atto delle problematiche riscontrate nello scarico del fascio di ferro a causa delle condizioni metereologiche avverse. In conclusione, sul punto, stima il Tribunale che alcuna delle contestazioni sollevate da possa giustificare la sospensione della residua controprestazione, a Parte_1 norma dell'art. 1460 c.c., relativa al pagamento del saldo residuo, di cui alla fattura n. 2553 del 30.11.2021 emessa da Controparte_1
Quanto all'ultimo motivo di opposizione (sub IV) relativo all'onere della prova, si è già in precedenza detto, sicché anch'esso si appalesa infondato.
La parte opponente ha poi proposto, in via riconvenzionale, Parte_1 domanda di risarcimento, deducendo di avere subito un danno patrimoniale, per aver dovuto utilizzare mezzi e manodopera ulteriori per lo scarico della fornitura, quantificato nell'importo di €4.122,00 o diversa somma di giustizia.
L'istanza, peraltro generica in punto di allegazione e non validamente supportata a livello documentale, è comunque infondata, sulla scorta di quanto già osservato in ordine all'espressa pattuizione contrattuale di oneri a carico del committente di “Manovalanza e mezzi di scarico del materiale” (v, ancora punto 7 dell'offerta). In conclusione, sulla scorta di tutto quanto sinora osservato e rilevato, l'opposizione proposta da va rigettata, per infondatezza di tutti i motivi proposti ed il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto n 643/22, emesso dal Tribunale di Avellino, va confermato, dichiarandone la definitiva esecutorietà. Altresì va rigettata la domanda riconvenzionale. Visto il rigetto totale dell'opposizione e della domanda di risarcimento, le spese del giudizio seguono la soccombenza di parte attrice/opponente e si liquidano, in favore dell'opposta, d'ufficio, come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. vigente, tenuto conto del valore della controversia (€5.754,54), dell'oggetto, della non particolare complessità
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delle questioni affrontate in fatto ed in diritto e delle attività processuali effettivamente espletate. Vanno disattese le richieste di condanna dell'opponente ex art. 96, atteso che le difese proposte non risultano essere di carattere pretestuoso e, in quanto tale, valutabili alla stregua di una forma di "abuso del processo" (cfr. Cass. S.U. n. 16601/2017; Cass. nn. 27623/2017, 21943/2018; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15629 del 30/06/2010 (Rv. 613721 - 01) “La condanna per responsabilità processuale aggravata, per lite temeraria, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuna parte è tenuta (ivi compresa quella controricorrente in sede di giudizio di legittimità), non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento dell'avversario la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi.”).
p.q.m.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione proposta da avverso il Decreto Parte_1 ingiuntivo n. 643/22, emesso dal Tribunale di Avellino, e, per l'effetto, conferma il predetto provvedimento monitorio e lo dichiara definitivamente esecutivo.
2. Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
3. Condanna parte attrice/opponente in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della parte convenuta/opposta, delle spese di giudizio, che si liquidano in €2.540,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore dei procuratori costituiti Avv. UI AS e Avv. Angelo AS, dichiaratisi antistatari. Così deciso in data 22 dicembre 2025. Il Giudice dott.ssa Federica Rossi
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